Incarto n.
11.2018.30

Lugano,

18 gennaio 2019/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.4155 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 settembre 2016 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

giudicando sull'appello del 12 marzo 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 febbraio 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1976) e AO 1 (1976) si sono sposati a __________ il 19 maggio 2007. Hanno adottato una bambina, H__________, nata in __________ il 6 marzo 2011 e giunta in Svizzera il 30 no­vem­bre successivo. Il marito è istruttore di fitness e terapista manuale nella palestra ‟__________ di AP 1ˮ (già ‟__________ di AP 1ˮ) a __________, ditta individuale. Lavora inoltre come terapista manuale per una delle case farmaceutiche __________ SA ed è consulente del “Centro F__________”, gestito dalla ditta N__________ AG di __________, poi divenuto “Centro __________ E__________”, gestito dalla E__________ SA di __________. La moglie lavora come segretaria al 40% per lo studio medico del dott. __________ __________, nella __________ a __________. I coniugi vivono separati dal 15 maggio 2016, quando la moglie ha lasciato con la figlia l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 463 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento nel medesimo Comune.

 

                                  B.   Il 6 settembre 2016 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per essere autorizzata a vivere separata, per vedere assegnata l'abitazione coniugale al marito, per conseguire l'affidamento della figlia (riservato un ampio diritto di visita paterno) e ottenere dal 15 maggio 2016 un contributo alimentare di fr. 1770.40 mensili per sé, oltre a un contributo alimentare di fr. 1152.60 mensili per H__________ (senza cenno ad assegni familiari), più il finanziamento di tutte le attività extrascolastiche e la copertura delle spese straordinarie per la medesima (dentista, costi sanitari non assunti dalla cassa malati, vacanze scolastiche obbligatorie). Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare, non senza postulare una provvigione ad litem di fr. 5000.– o, subordinatamente, il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  C.   Al dibattimento del 5 ottobre 2016 AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata e ha accettato l'attribuzione dell'alloggio coniugale, ma ha sollecitato la custodia alternata della figlia, proponendo che questa rimanga con lui ogni settimana dalla domenica mattina fino al martedì mattina. Inoltre egli ha offerto un contributo alimentare di fr. 450.– mensili per la moglie e uno di fr. 430.– mensili per la figlia, rifiutando ogni provvigione ad litem. Il dibattimento è continuato il 12 dicembre 2016. In tale occasione entrambe le parti hanno mantenuto le loro richieste e notificato prove. L'istruttoria è iniziata seduta stante. H__________ è stata sentita dalla psicologa __________ B__________, delegata all'ascolto, l'11 dicembre 2017. L'assun­zione delle prove è terminata il 15 di­cembre 2017 e alla discussio­ne finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.

 

                                  D.   Nel suo memoriale conclusivo del 17 gennaio 2017 AO 1 ha ribadito le proprie domande iniziali, aumentando tuttavia la pretesa di contributo alimentare per sé a fr. 2185.90 mensili e quella di contributo alimentare per la figlia a fr. 1582.40 mensili (senza cenno ad assegni familiari). In un allegato conclusivo di quello stesso giorno il marito ha confermato a sua volta le proprie domande, chiedendo che la custodia alternata della figlia consistesse nel trascorrere con lui il lunedì e il martedì (notti comprese), oltre a un fine settimana su due, e offrendo un contributo alimentare per la sola H__________ di fr. 947.– mensili dal 1° settembre 2016 (senza cenno ad assegni familiari), eventuali spese straordinarie per la figlia dovendo essere prese a carico dai genitori in ragione di metà ciascuno.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 28 febbraio 2018, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito e ha affidato la figlia alla madre, fissando un diritto di visita minimo da parte del padre in un fine settimana su due dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina e in una sera infrasettimanale ogni quindici giorni il martedì (dalla fine della scuola) fino al mercoledì mattina, come pure in quattro settimane di vacanza ogni anno e in una settimana a Pasqua ogni due anni. Inoltre egli ha condannato AP 1 a versare dal 15 maggio 2016 un contributo alimentare per la moglie di fr. 67.50 mensili e uno per la figlia di fr. 2397.– mensili, assegni familiari non compresi. Infine egli ha respinto la richiesta di provvigione ad litem e ha stralciato dal ruolo, poiché senza oggetto, la richiesta di gratuito patrocinio. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state addebitate per un quarto all'istante e per il resto al marito, tenuto a rifondere all'istante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 marzo 2018 per ottenere la custodia della figlia ogni lunedì e martedì (notti comprese), oltre a un fine settimana su due, e la soppressione del contributo alimentare per la moglie, come pure la riduzione di quello per H__________ a fr. 1198.50 mensili, assegni familiari non compresi. Egli chiede inoltre di addebitare le spese processuali alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Nelle sue osservazioni del 9 apri­le 2018 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo, oltre all'ammontare del contributo di mantenimento per la figlia, l'affidamento della medesima, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 1° marzo 2018, di modo che il termine di ricorso è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 11 marzo 2018, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 12 marzo 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude uno scambio di messaggi sms intervenuto con il marito fra il 2 e l'8 marzo 2018 (doc. 1), una lettera del 15 marzo 2018 e una del 20 aprile successivo della sua legale al legale di AP 1 (doc. 2 e 3), come pure un altro scambio di messaggi sms tra lei e il marito dal 21 marzo al 17 aprile 2018 (doc. 4). Ora, documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono sempre ammissibili in appello, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiono di rilievo ai fini del giudizio, i documenti prodotti da AO 1 saranno quindi vagliati in appresso (consid. 3f e 3i).

 

                                   3.   Litigioso è anzitutto l'affidamento della figlia, di cui l'appellante rivendica la custodia ogni lunedì e martedì, oltre a un fine settimana su due. Nella sentenza impugnata il Pretore ha con­statato che, effettivamente, per quanto riguarda la figlia i coniugi hanno adottato sin dalla separazione un assetto equiparabile a una custodia alternata, H__________ rimanendo con il padre dalla domenica al martedì (fino al dicembre del 2017), rispettivamente il lunedì e il martedì (dal dicembre del 2017 in poi), trascorrendo il resto del tempo con la madre e i fine settimana una volta con un genitore una volta con l'altro. Il primo giudice non ha mancato di rilevare inoltre che la capacità educativa delle parti è pacifica e che la situazione logistica delle medesime favorisce la custodia alternata, mentre le difficoltà di dialogo lamentate da AO 1 non sono un motivo per escludere l'alternanza dell'affidamento, l'incomunicabilità fra marito e moglie non risultando andare a scapito della figlia, la quale non è coinvolta nei dissapori coniugali e mantiene un rapporto costruttivo con entrambi i genitori.

 

                                         Quanto ha indotto il Pretore, nonostante ciò, a scartare la custodia alternata e ad affidare la custodia esclusiva alla madre è il fatto che in concreto AP 1 lavora il lunedì dalle ore 11.00 alle 18.50 e il martedì dalle ore 11.20 alle 18.50, sicché dopo la scuola H__________ rimane affidata alla nonna paterna o a quella materna fino al rientro del padre dal lavoro. Nella custodia condivisa dovendo essere privilegiato l'accudimento personale, a mente del primo giudice non è opportuno mantenere un assetto la cui sostenibilità è garantita dall'intervento di terzi e non dall'effettiva disponibilità delle parti. A suo modo di vedere spetta ai coniugi adattarsi alle necessità della bambina, non essendo sufficiente che la custodia alternata funzioni per lo sforzo dei genitori e la compiacenza della figlia. In definitiva egli ha affidato così H__________ alla moglie, prevedendo un ampio diritto di visita paterno.

 

                                         a)   Nell'appello AP 1 fa valere che in realtà quando la bambina sta con lui le nonne si occupano di H__________ per poche ore, dal termine dalla scuola fino a quando egli torna dal lavoro, il che non è una situazione inusuale né preclude una custodia alternata. Anche nelle famiglie non separate – egli sottolinea – i nonni si occupano spesso per qualche ora dei nipoti, senza che ciò comprometta le relazioni tra figli e genitori. Non è quello – egli soggiunge – un motivo per escludere l'alternanza dell'affidamento, tanto più che in concreto la figlia non ha mai manifestato alcun fastidio o disagio. Che poi H__________ presti più attenzione a quanto gli altri si aspettano da lei piuttosto che alle sue proprie esigenze poco importa, il rapporto della psicologa che l'ha ascoltata precisando che quando la bambina è con la mamma sente la mancanza del papà e viceversa. La custodia alternata – continua l'appellante – permette alla figlia di trascorrere un lasso di tempo equivalente con un genitore e con l'altro. E nella fattispecie tale soluzione costituisce un assetto collaudato, in atto già da due anni, che non ha mai creato problemi.

 

                                         b)   Finché minorenni, i figli sono soggetti all'autorità parentale congiunta del padre e della madre (art. 296 cpv. 2 CC). Ove una sospensione della comunione domestica sia giustificata, il giudice a protezione dell'unione coniugale prende a tutela dei minorenni “le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione” (art. 176 cpv. 3 CC). Tali misure riguardano principalmente la custodia parentale, le relazioni personali, la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e i contributi di mantenimento. Se necessario per il bene del figlio, il giudice può anche attribuire l'autorità parentale a un solo genitore (art. 298 cpv. 1 CC), ma ciò deve rimanere un'eccezione – a maggior ragione in una procedura a tutela dell'unione coniugale – limitata ai casi di grave e durevole conflitto fra le parti o di permanente incomunicabilità a proposito del figlio (DTF 142 III 62 in basso con richiami). Se l'autorità parentale rimane congiunta, come di norma, il giudice disciplina unicamente la custodia. A istanza di un genitore o del figlio egli esamina allora se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre una custodia alternata (art. 298 cpv. 2ter CC). Qualora non ritenga sussisterne i presupposti (o qualora nessuno chie­da tale forma di custodia), egli affida la custodia esclusiva a un genitore e regola le relazioni personali dell'altro con il figlio (“diritto di visita”: DTF 142 III 622 consid. 3.2.4).

 

                                         c)   La custodia parentale, sia essa congiunta o alternata, si esaurisce in un mero affidamento di fatto consistente nella gestione quotidiana del figlio e nell'esercizio dei diritti e dei doveri legati alla cura e all'educazione corrente (DTF 142 III 620 in alto). Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio rientra invece nelle attribuzioni dell'autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC). Quanto alla custodia alternata, essa deve rispondere al bene del figlio. A tal fine il giudice valuta le circostanze del caso concreto nel loro insieme: la situazione dei coniugi prima e dopo la separazione, le capacità educative dei genitori, la loro disponibilità e volontà di comunicare vicendevolmente per la cura del minorenne, la situazione geografica e la distanza delle abitazioni, l'età del figlio e la di lui appartenenza a una fratria o a una cerchia sociale, come pure il desiderio manifestato dal minorenne. Non osta a una custodia alternata il solo fatto che un genitore si opponga a tale forma di affidamento o che le parti non sappiano cooperare, a meno che esse si affrontino in un conflitto marcato e persistente. Depone per una custodia alternata la circostanza che i genitori si avvicendassero nella cura del figlio già prima della separazione (criterio della stabilità) o possano occuparsi personalmente di lui. Quest'ultima prerogativa può risultare importante nel caso di neonati e bambini in tenera età, così come l'appartenenza a una cerchia sociale può essere di rilievo per un adolescente. La capacità di comunicazione, infine, può rivelarsi preponderante trattandosi di ragazzi in età scolastica o di genitori che abitino l'uno lontano dall'altro (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3; sentenza del Tribunale federale 5A_512/2017 del 22 dicembre 2017 consid. 5).

 

                                         d)   Nella fattispecie il Pretore ha accertato – come detto – che in favore della custodia alternata depone il criterio della stabilità, i genitori avvicendandosi nella cura di H__________ fin dalla separazione (maggio del 2016), così come la capacità educativa di entrambi, la loro buona volontà e la vicinanza delle abitazioni, mentre le difficoltà di dialogo lamentate da AO 1 non si ripercuotono sulla figlia, la quale non è coinvolta nella disunione coniugale e mantiene un rapporto costruttivo con ambedue i genitori. Simili argomentazioni sono – dopo quanto si è visto – pertinenti. La questione è di sapere se, come reputa il Pretore, la circostanza che AP 1 non possa accudire personalmente alla bambina dopo la scuola, fino al ritorno dal lavoro (tra le ore 19.00 e le 19.10, il lunedì e il martedì), escluda la custodia alternata. Durante quell'intervallo di H__________ si occupa infatti la nonna materna il lunedì e la nonna paterna il martedì, le quali ricuperano la bambina dopo le lezioni (sul mezzogiorno e la sera), prendendone cura fino al rientro del padre (sentenza impugnata, pag. 5 in alto).

 

                                         e)   Come la giurisprudenza recente ha avuto modo di stabilire, non è censurabile né contrario al bene del figlio che nell'ambito di una custodia alternata un genitore faccia capo al­l'aiuto dei nonni per assicurare la propria partecipazione alla cura del minorenne (sentenza del Tribunale federale 5A_888/2016 del 20 aprile 2018 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2018 pag. 875). Che un genitore possa occuparsi personalmente del figlio è un fattore importante nel caso di neonati e bambini in tenera età (sopra, consid. c). In concreto H__________ ha sette anni compiuti e nulla induce a ritenere pregiudizievole per il suo bene che tra la fine della scuola e il rientro del padre dopo il lavoro essa rimanga con le nonne, tanto meno ove si consideri che ciò avviene sin dalla separazione dei coniugi (maggio del 2016) e non consta avere dato adito a problemi. Nemmeno la psicologa che ha sentito la figlia ha riscontrato controindicazioni al riguardo. Essa ha segnalato unicamente che, essendo appena stato modificato dai genitori il periodo di permanenza dal padre (il lunedì e il martedì, dal dicembre del 2017 in poi), sarebbe stato bene consegnare alla bambina un foglietto promemoria (rapporto dell'11 dicembre 2017, agli atti, pag. 2 a metà). Per il resto, essa ha giudicato positivo l'assetto convenuto dai genitori, accettato senza remore dalla figlia, la quale chiede solo di precisarle con chiarezza quando deve recarsi dal papà (il lunedì e non più la domenica: rapporto citato, pag. 3 in alto).

 

                                         f)    Nelle osservazioni all'appello AO 1 sostiene che in realtà il marito comincia a lavorare prima delle ore 11.00, di modo che non può occuparsi della figlia neppure il mattino. Si tratta però di un'asserzione senza riscontro agli atti. Nella sua deposizione AP 1 ha indicato puntualmente i propri orari di lavoro (verbale del 4 maggio 2017, pag. 3 in fondo) e la nonna paterna __________ T__________ ha dichiarato che raramente essa prepara la colazione per H__________ (verbale del 25 ottobre 2017, pag. 2 in alto). I soli messaggi sms acclusi da AO 1 alle osservazioni, secondo cui due volte il marito ha comunicato di non poter accompagnare la figlia a scuola il mattino, appaiono a un sommario esame sporadici (doc. 4).

 

                                         g)   Soggiunge AO 1 che l'ascolto della figlia dimostra confusione, ansia ed esigenza di stabilità da parte della bambina. Nulla di tutto ciò emerge in realtà dal rapporto della psicologa. La confusione della figlia riguardava – se mai – il nuovo assetto dell'alternanza appena modificato dai genitori e poco chiaro a H__________, ma non denota ansie né complicazioni dovuti al passaggio da un genitore all'altro. Certo, la psicologa ha notato nella bambina ‟una difficoltà a esprimersi sulla sua situazione familiare con serenitàˮ (rapporto dell'11 dicembre 2017 in principio), sia perché H__________ è ‟molto sensibile ai suoi genitori” sia perché essa versa – forse – in un conflitto di lealtà verso di loro (pag. 2 in alto). Per tale ragione la figlia presta molta attenzione a quanto i genitori (e gli altri in generale) si aspettano da lei piuttosto che ai suoi stati emotivi (pag. 2 in fondo). Mal si comprende tuttavia perché ciò dovrebbe ostare a una custodia alternata, se è vero che – come ha rilevato la psicologa – non solo quando è con il padre la figlia sente la mancanza della madre, ma anche viceversa (pag. 2 nel mezzo). E l'avvicendamento nella custodia può lenire almeno quest'ultimo sentimento.

                                              

                                         h)   AO 1 sembra finanche mettere in dubbio le capacità educative del marito, rimproverando al Pretore di non averle verificate nonostante la sua richiesta di esperire una perizia al proposito. La doglianza non può essere condivisa. Intanto, contrariamente a quanto crede l'appellata, una perizia che attesti le capacità educative dei genitori non è un requisito per decidere sull'affidamento dei figli, nemmeno ove un coniuge si opponga alla custodia alternata sollecitata dall'altro. Inoltre perché una protezione dell'unione coniugale non va confusa con una causa di divorzio. Si tratta di una procedura sommaria fondata sull'apparenza, assimilabile a un provvedimento cautelare (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nel cui ambito l'assunzione di una perizia entra in linea di conto solo in casi estremi, segnata­mente nell'ipotesi di malattie, comportamenti patologici dei minori o abusi (RtiD II-2012 pag. 797 in fondo). Se gli atti consentono un giudizio di verosimiglianza, il principio inquisitorio illimitato applicabile in materia di filiazione non esige l'assunzione di altri elementi probatori (sentenze del Tribunale federale 5A_794/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1 e 5A_184/2017 del 9 giugno 2017 consid. 3.1). Nella fattispecie non risultano estremi di un caso limite, di cui per altro AO 1 non adombra il benché minimo indizio. Il rimprovero mosso al Pretore si dimostra pertanto infondato.

 

                                         i)     Afferma AO 1 di essere stata costretta ad acconsentire, dopo la separazione, alla custodia alternata della figlia e ripete di opporvisi. Come si è spiegato, tuttavia, i motivi per cui un coniuge aderisca all'avvicendamento nella custodia o vi si opponga poco giovano. Decisivo è unicamente il bene del figlio. L'appellata ribadisce che la comunicazione con il marito è difficile, ciò che complica le cose. Essa non si confronta però con la sentenza impugnata, nella quale il Pretore ha accertato che le difficoltà di dialogo lamentate da AO 1 non sono un motivo per escludere l'alternanza dell'affidamento, la limitata comunicabilità fra marito e moglie non risultando andare a scapito della figlia, la quale non è coinvolta nei dissapori coniugali e mantiene un rapporto costruttivo con entrambi i genitori (pag. 4 a metà). Né i nuovi documenti e scambi di messaggi sms presentati dal­l'appellata in questa sede rendono verosimile un peggioramento delle relazioni tra coniugi, i quali nonostante la conflittualità personale appaiono in grado di gestire correttamente la figlia. Che poi l'appellante desideri la custodia alternata solo per questioni finanziarie non si desume dagli atti né dai nuovi documenti esibiti dalla moglie, dai quali emerge tutt'al più la preoccupazione di lui per non poter assolvere adeguatamente il proprio ruolo di genitore (doc. 1).

 

                                         l)     AO 1 ricorda infine di essersi occupata essa medesima della figlia prima della separazione, divenendo così una figura di riferimento. Ora, non fa dubbio che essa si sia presa cura pienamente della bambina fino all'agosto del 2014, quando ha cominciato a lavorare a tempo parziale. Sta di fatto che dalla separazione in poi (maggio del 2016) anche AP 1 si è preso cura di H__________ per almeno due giorni la settimana, oltre a un fine settimana su due, e non può essergli negato il diritto di continuare ad accudire alla figlia solo perché nei primi anni di vita la madre ha svolto una funzione primaria. L'appellata perde di vista, una volta di più, che decisivo sotto il profilo della custodia alternata è il bene del figlio, non i meriti acquisiti dall'uno o dall'altro genitore. Al riguardo non soccorre ripetersi.

 

                                         m)  Ne segue che, in definitiva, le ragioni addotte dal Pretore per rifiutare ad AP 1 la custodia alternata della figlia non resistono alla critica, onde la necessità di riformare la senten­za impugnata. Che nella fattispecie la condivisione dell'affidamento sia conforme all'interesse di H__________ è già stato accertato (consid. e). Che tale esercizio della custodia parentale funzioni da almeno due anni per la capacità educativa di entrambe le parti, la loro buona volontà e la vicinanza delle abitazioni è stato constatato finanche dal Pretore. Che una custodia alternata possa entrare in considerazione soltanto nel caso in cui i genitori possano accudire al figlio senza far capo a familiari è stato escluso (consid. e). Né tocca al giudice sostituirsi all'autorità parentale di genitori separati che trovano una forma di accudimento consona al bene del figlio, per quanto tale soluzione non aggradi al giudice. Nella fattispecie i presupposti per una custodia alternata a norma del­l'art. 298 cpv. 2ter CC sono dunque dati.

 

                                               Quanto all'alternanza della custodia nel caso specifico, conviene attenersi alla cadenza decisa e applicata dai coniugi, la quale ha dato finora buona prova. H__________ va dunque affidata al padre il lunedì e il martedì (pernottamento compreso), come pure un fine settimana su due, dal sabato fino al lunedì mattina (pernottamento compreso), quando l'appellante accompagna la figlia a scuola. Tale partecipazione alla cura raggiunge agevolmente la soglia del 30% che taluni autori pongono come condizione per pronunciare una custodia alternata (Cottier/Widmer/Tornare/Girardin, La garde alternée – Une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in: FamPra.ch 2018 pag. 301 nota 22). La figlia va affidata alla madre invece per il resto del tempo, dal mercoledì fino al venerdì e un fine settimana su due, il sabato e la domenica (pernottamento compreso).

 

                                               L'appellante non chiede di fissare orari precisi per il passaggio delle consegne né di regolare la custodia della figlia durante le vacanze, che i coniugi limitano a pochi giorni (verbale del 4 maggio 2017, pag. 3 a metà). Dovessero sorgere problemi, ognuno di loro potrà sempre rivolgersi al Pretore perché integri la disciplina stabilita da questa Camera. Va

                                               definito invece il domicilio – civile – di H__________ (Cottier/Widmer/ Tornare/Girardin, op. cit., in: FamPra.ch 2018 pag. 299 nota 9), che in mancanza di accordo è opportuno correlare a quello della madre, presso cui la figlia trascorre la maggior parte del tempo.

 

                                   4.   La custodia alternata della figlia impone di ridefinire il contributo di mantenimento per la medesima dal 15 maggio 2016 (separazione dei genitori), contributo che il Pretore ha posto a carico di AP 1 per l'ammontare di fr. 2397.– mensili, assegni familiari non compresi. L'appellante fa valere che, dandosi custodia alternata, il contributo alimentare per la figlia non può eccedere la metà di quella cifra (fr. 1198.50 mensili) e chiede inoltre di sopprimere il contributo alimentare stabilito per la moglie (fr. 67.50 mensili). Da parte sua AO 1 non formula conclusioni determinate – né tanto meno cifrate – in caso di custodia alternata della figlia, limitandosi a rivendicare in siffatta evenienza “un contributo di accudimento, rispettivamente un alimento per sé”.

 

                                         a)   Nella sentenza impugnata il Pretore ha calcolato i contributi alimentari per moglie e figlia in applicazione dell'usuale metodo fondato sul riparto paritario dell'eccedenza nel bilancio familiare. Egli ha accertato così il reddito netto di AP 1 in fr. 6932.– mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 4400.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 1250.–, spese accessorie fr. 223.–, pre­mio della cassa malati fr. 354.60, assicurazione dello stabile fr. 40.50, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 33.70, leasing dell'automobile fr. 367.40, imposta di circolazione fr. 45.60, assicurazione dell'automobile fr. 110.75, “polizza __________” fr. 375.–, onere fiscale fr. 400.–). Quanto a AO 1, il primo giudice ne ha appurato il reddito netto in fr. 2195.– mensili a fronte di un fabbisogno mini­mo di fr. 3282.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coniuge affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 1020.– [già dedotta la quota di un terzo compresa nel fabbisogno in denaro di H__________], premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione complementare LAMal fr. 85.90, leasing dell'automobile fr. 220.40, imposta di circolazione fr. 15.–, assicurazione dell'automobile fr. 92.40, assicurazione dell'economia domestica e RC privata fr. 30.–, onere fiscale fr. 200.–).

 

                                               Relativamente al fabbisogno in denaro di H__________, il Pretore lo ha stimato sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (edizione 2018) in fr. 1310.– mensili, dopo avere adattato il costo effettivo dell'alloggio (a fr. 510.– mensili, ovvero un terzo di quello inserito nel fabbisogno minimo della madre) e tolto l'assegno familiare (fr. 200.– mensili). A ciò egli ha aggiunto costi di accudimento per fr. 1087.– mensili (art. 285 cpv. 2 CC), pari all'ammanco che AO 1 registra una volta finanziato con il proprio reddito di fr. 2195.– mensili il suo fabbisogno minimo di fr. 3282.– mensili. Il fabbisogno complessivo di H__________ è risultato così di fr. 2397.– mensili.

 

                                                Ciò posto, dedotto il fabbisogno familiare dal totale dei redditi, il Pretore ha constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 135.– mensili che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Ha condannato così AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 67.50 mensili per la moglie e uno di fr. 2397.– per la figlia (affidata alla madre), assegni familiari non compresi.

 

                                         b)   L'appellante recrimina sull'ammontare del proprio reddito (fr. 6932.– mensili), ma per finire non lo contesta. Chiede tuttavia di aggiungere fr. 150.– mensili al proprio fabbisogno minimo di fr. 4400.– mensili, sostenendo che la custodia alternata conferisce anche a lui lo statuto di genitore affidatario, di modo che il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo passa da fr. 1200.– a fr. 1350.– mensili, come quello della moglie. La richiesta è di per sé legittima. A ben vedere nondimeno quanto andrebbe suddiviso tra i genitori è il supplemento di fr. 150.– mensili sul minimo esistenziale del diritto esecutivo che il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo di AO 1. Dato tuttavia che l'appellante non discute la maggiorazione piena riconosciuta alla moglie, a un sommario esame conviene applicare la stessa maggiorazione anche al fabbisogno minimo di lui, che lievita così a fr. 4550.– mensili.

 

                                         c)   Nell'appello AP 1 non discute né il reddito della moglie accertato dal Pretore (fr. 2195.– mensili), né il fabbisogno minimo di lei (fr. 3282.– mensili), né il fabbisogno in denaro della figlia (fr. 2397.– mensili, assegni familiari non com­presi), né tanto meno il metodo adottato per il calcolo dei contributi alimentari. Fa valere però che, trattandosi in concreto di custodia alternata, il contributo alimentare di fr. 2397.– mensili da lui dovuto per H__________ (fr. 1310.– di fabbisogno in denaro e fr. 1087.– a titolo di accudimento) va dimezzato. In realtà la divisione a metà non appare corretta, ove appena si consideri che alle cure della figlia l'appellante dedica mediamente tre giorni la settimana (il lunedì, il martedì e un giorno del fine settimana), mentre AO 1 ne destina quattro (il mercoledì, il giovedì, il venerdì e un giorno del fine settimana), per tacere delle vacanze che nessun coniuge chiede di regolare (sopra, consid. 3m). La custodia risulta dunque alternata nella proporzione del 43% al marito e del 57% alla moglie (come nel caso trattato dal Tribunale federale con sentenza 5A_848/2017 e 849/2017 del 15 maggio 2018, consid. 4.3). Né l'appellante contesta di dover sostentare la figlia per il tempo in cui questa è affidata alla moglie, la quale con il proprio reddito non è in grado nemmeno di coprire il suo fabbisogno minimo. Il contributo alimentare a carico di AP 1 va fissato così in fr. 1370.– mensili (il 57% arrotondato di fr. 2397.–), tanto il fabbisogno in denaro quanto i costi di accudimento dovendo “riflettere il tempo che i genitori dedicano ai figli” (DTF 144 III 380 in alto). Anche al proposito l'appello si dimostra, almeno in parte, provvisto di buon diritto.

 

                                   5.   Occorre ancora esaminare il contributo alimentare di fr. 67.50 mensili per la moglie, prestazione che l'appellante chiede di sopprimere. L'interessato si fonda però sulla fallace premessa secondo cui la sua disponibilità non gli consente di versare più dei fr. 1198.50 mensili offerti per la figlia, mentre ciò non è il caso. Con il suo reddito di fr. 6932.– mensili egli conserva ancora, una volta vistosi garantire il fabbisogno minimo di fr. 4550.– mensili, un saldo di fr. 2382.– mensili. Erogato il contributo alimentare per H__________ (fr. 1370.– mensili), gli rimangono fr. 1012.– mensili. Con tale somma egli può assicurare il fabbisogno in denaro della figlia per il tempo in cui questa gli è affidata, pari a fr. 565.– men­sili arrotondati (il 43% di fr. 1310.– mensili). Non può rivendicare invece costi di accudimento, poiché con il suo red­dito egli è in grado di sopperire al proprio fabbisogno minimo (DTF 144 III 386 consid. 7.1.3 in fine).

 

                                         Nelle circostanze descritte resta nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 447.– mensili, che in virtù del­l'art. 163 cpv. 1 CC andrebbe destinata alla moglie come contributo alimentare. Il fabbisogno minimo di lei infatti è coperto solo in parte dall'accudimento, non occupandosi essa della custodia parentale a tempo pieno. E la quota scoperta corrisponde a fr. 465.– mensili arrotondati (in pratica il 43% di fr. 1087.– mensili). A torto perciò

                                         l'appellante chiede la soppressione del contributo alimentare di fr. 67.50 mensili fissato dal Pretore. D'altro lato questa Camera non è abilitata ad aumentare il contributo alimentare per la moglie a fr. 447.– mensili, nelle osservazioni all'appello AO 1 non formulando – come detto (consid. 4 in principio) – alcuna pretesa cifrata in caso di custodia alternata della figlia (DTF 137 III 617). Al proposito non rimane quindi che confermare la sentenza impugnata.

 

                                   6.   Se ne conclude che l'appellante ottiene causa vinta sulla custodia alternata della figlia e, in larga misura, sull'entità del contributo alimentare per la medesima (da fr. 2397.– a fr. 1370.– mensili, ancorché non a fr. 1198.50 mensili), mentre esce sconfitto sulla soppressione del contributo alimentare per la moglie (fr. 67.50 mensili). Le spese del giudizio odierno seguendo la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC), nel complesso si giustifica così di porre a carico dell'appellante un decimo degli oneri processuali, il resto dovendo essere addebitato a AO 1, la quale rifonderà al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado, che seguono identica sorte.

 

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sull'affidamento dei figli sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

3.  Per la durata della vita separata la figlia H__________ (6 marzo 2011) è affidata alla custodia alternata dei genitori come segue:

a)  al padre, il lunedì e il martedì (pernottamento compreso), come pure il sabato e la domenica (pernottamento compreso) ogni quindici giorni,

b)  alla madre, il mercoledì, il giovedì e il venerdì (pernottamento compreso), come pure il sabato e la domenica (pernottamento compreso) ogni quindici giorni.

4.  Il domicilio legale della figlia H__________ segue quello della madre.

5.  AP 1 è condannato a versare dal 15 maggio 2016, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia H__________ di fr. 1370.– mensili, assegni familiari non compresi.

9.  Le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono poste per un decimo a carico di AP 1 e per il resto a carico dell'istante, che rifonderà ad AP 1 fr. 4500.– per ripetibili ridotte.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata rimane invariata.

 

                                   II.   Le spese di appello di complessivi fr. 1500.–, da anticipare dal­l'appellante, sono poste per un decimo a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).