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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2017.988 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 14 novembre 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 19 marzo 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore l'8 marzo 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 novembre 2016, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che AO 1 (1950) e AP 1 (1973), cittadina italiana, vivono separati dal 1° marzo 2013, ha affidato i figli É__________ e L__________ (nati il 25 agosto 2012) alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e ha istituito una curatela educativa in favore dei bambini. Il Pretore ha attribuito inoltre l'abitazione coniugale di __________ al marito (proprietà per piani n. 1123, 1124 e 1125 RFD di __________, sezione di __________, pari a 30/100, 10/100 e 60/100 della particella n. 330 RFD), ha ordinato alla moglie di lasciare entro il 30 aprile 2017 la villa di __________, dove la famiglia alloggiava per motivi professionali del marito e dove la moglie si era trasferita con i figli dopo la separazione, e ha obbligato AO 1 a versare contributi alimentari dal 1° marzo 2013, stabilendoli dal 1° settembre 2017 in fr. 5315.– mensili per la moglie, in fr. 2130.– mensili per É__________ e in fr. 1590.– mensili per L__________ (incluse le rendite completive LPP eventualmente riversate dal padre, ma non gli assegni familiari né le rendite completive AVS). Contestualmente egli ha autorizzato il marito a dedurre da tali importi fr. 6500.– mensili per il costo dell'alloggio a __________ fino alla liberazione dell'immobile da parte della moglie (inc. SO.2013.1027).
B. Il 17 novembre 2017 AP 1 ha presentato appello contro la sentenza appena citata per ottenere un rinvio al 31 agosto 2017 del termine entro cui consegnare la villa di __________, come pure una riduzione del diritto di visita paterno e l'annullamento dell'autorizzazione al marito di dedurre fr. 6500.– per l'uso di quella abitazione o, in subordine, la cassazione dell'intera decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Statuendo con sentenza del 27 aprile 2018, questa Camera ha parzialmente accolto l'appello nella misura in cui non era divenuto privo d'oggetto, ha ridefinito il diritto di visita paterno e ha annullato l'autorizzazione a AO 1 di dedurre fr. 6500.– mensili per il costo dell'alloggio a __________ (inc. 11.2016.118).
C. Nel frattempo, il 14 novembre 2017, AO 1 si è rivolto al Pretore, facendo valere che l'onere locativo di moglie e figli era diminuito dal 16 agosto 2017 a fr. 2175.– mensili in seguito al trasferimento loro in un appartamento di cinque locali e mezzo a __________. Ciò giustificava, a suo parere, di ridurre dal 1° settembre 2017 i contributi alimentari per l'ammontare della differenza. Invitata a esprimersi per scritto, la convenuta ha proposto il 23 febbraio 2018 di respingere l'istanza. Con decisione dell'8 marzo 2018 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha ridotto dal 1° dicembre 2017 il contributo alimentare per la moglie a fr. 3512.– mensili, quello per É__________ a fr. 690.– mensili e quello per L__________ a fr. 510.– mensili. Le spese processuali di complessivi fr. 2034.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 3700.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 marzo 2018 per ottenere che – accordato l'effetto sospensivo all'appello – il giudizio impugnato sia riformato respingendo l'istanza del marito. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2018 AO 1 propone di rigettare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale – comprese le relative modifiche – sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri la riduzione dei contributi alimentari postulata davanti al Pretore (fr. 4325.– mensili). Quanto alla tempestività dell'appello, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 9 marzo 2018 (tracciamento dell'invio n. __________). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così lunedì 19 marzo 2018 (S. Giuseppe), salvo protrarsi al martedì successivo in forza degli art. 142 cpv. 3 CPC e 1 della legge cantonale concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino ( RL 10.1.1.1.2). Depositato il 19 marzo 2018 (tracciamento dell'invio n. __________), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Questa Camera ha avuto modo di accertare nella citata sentenza inc. 11.2016.118 (sopra, lett. B) che il 20 luglio 2015 AO 1 ha intentato azione di divorzio e che tale procedura è tuttora in fase istruttoria (inc. DM.2015.62). Ciò posto, il giudice a protezione dell'unione coniugale non era più abilitato a statuire sulla di modifica dei contributi alimentari stabiliti il 2 novembre 2016, la competenza per decidere provvedimenti che decorrono – come in concreto – solo dopo l'introduzione della procedura di divorzio spettando unicamente al giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c; DTF 138 III 646, 137 III 616 consid. 3.2.2). Nella fattispecie il Pretore consta invece avere giudicato ancora in veste di giudice a tutela dell'unione coniugale, come risulta dalla rubricazione del fascicolo. Di per sé la decisione impugnata andrebbe quindi annullata per difetto di competenza e gli atti rinviati al Pretore perché giudichi in sede cautelare come giudice del divorzio. Il problema è che nel caso specifico l'operazione rischierebbe di ledere il principio di celerità. Conviene esaminare pertanto la decisione a tutela dell'unione coniugale – eccezionalmente – alla stregua di un decreto cautelare nella causa di divorzio. La procedura per l'emanazione di procedimenti cautelari nel quadro di un divorzio ricalca, del resto, quella che governa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale (art. 276 seconda frase CPC), di modo che in concreto non è derivato alle parti alcun pregiudizio. L'eccezione odierna non va interpretata tuttavia come una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero ravvisarsi future irregolarità legate alla competenza per materia, la Camera non potrà che annullare la decisione impugnata per difetto di presupposti processuali (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC).
3. Con le osservazioni all'appello l'istante produce nuova documentazione: una dichiarazione 26 aprile 2016 dei servizi dell'Università di __________ che attestano l'immatricolazione (condizionata al superamento di un esame di tedesco) della convenuta nel semestre autunnale del 2016 e i risultati di una ricerca svolta in internet (sul sito di ‹homegate.ch›) relativa all'offerta di immobili in locazione a __________. Ci si potrebbe interrogare se tali prove siano ricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, non si tratta di documenti di rilievo ai fini del giudizio, come si vedrà oltre. Ciò premesso, giova procedere senza indugio alla trattazione dell'appello.
4. La modifica di misure a protezione dell'unione coniugale o di provvedimenti cautelari in una causa di divorzio si giustifica qualora siano mutate in maniera relativamente duratura e rilevante le circostanze considerate al momento in cui esse sono state emanate, qualora previsioni formulate in base alla situazione di quel momento non si siano avverate o si siano avverate solo in parte o qualora l'autorità abbia statuito a suo tempo senza conoscere circostanze determinanti (art. 179 cpv. 1 prima frase CC per analogia). Nella decisione impugnata il Pretore ha ricordato di avere fissato il 2 novembre 2016 i contributi alimentari secondo il cosiddetto metodo del dispendio effettivo (v. RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a). E siccome a quel momento moglie e figli vivevano nella villa di __________, egli aveva riconosciuto loro un costo dell'alloggio fr. 6500.– mensili pari a quello di un appartamento di sette locali con giardino. Se non che, dal trasloco a __________, nell'agosto del 2017, moglie e figli non spendono per la locazione più di fr. 2175.– mensili. Né la moglie ha reso verosimile di dover disporre della differenza di fr. 4325.– mensili per altri scopi conformi al tenore di vita precedente. Appurato poi che il primo termine contrattuale di disdetta è il 31 agosto 2018, il Pretore ha definito la modifica duratura. Quanto all'obiezione della moglie, che eccepiva la provvisorietà della situazione nell'attesa di trovare un appartamento più grande, il primo giudice ha ritenuto che nulla impedisse all'interessata di chiedere una nuova modifica dell'assetto contributivo in caso di ulteriore cambiamento. Egli ha accolto così l'istanza del marito a decorrere dal 1° dicembre 2017, ovvero dalla prima scadenza dei contributi alimentari successivi all'istanza di modifica, e ha adattato i contributi alimentari al nuovo costo dell'alloggio (fr. 2175.– mensili), che ha suddiviso nel fabbisogno di moglie e figli.
5. L'appellante rimprovera al Pretore di avere accertato a torto che il cambiamento sia duraturo anziché temporaneo, essendo lei tuttora alla ricerca di un appartamento consono alle esigenze e al tenore di vita precedente suo e dei figli. Per la convenuta inoltre la modifica della situazione non può dirsi duratura, poiché se è vero che la prima scadenza contrattuale è fissata al 31 agosto 2018, nulla esclude un accordo con il locatore per una rescissione anticipata del contratto. L'interessata ribadisce altresì che il contributo alimentare fissato nella sentenza del 2 novembre 2016 deve considerarsi “in un'ottica globale” e va riconfermato in quanto tale, avendo esso lo scopo di assicurare il tenore di vita particolarmente elevato sostenuto dalla famiglia durante la vita comune. In ogni caso – essa epiloga – un adattamento retroattivo, come postula il marito, non si giustifica perché priverebbe lei e i figli del livello di vita precedente.
6. Contrariamente a quanto l'interessata assume, intanto, il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie una modifica definitiva della situazione logistica, ma soltanto un cambiamento durevole. Quanto al fatto che l'appellante sia tuttora alla ricerca di un appartamento più grande e appropriato, ciò è senz'altro possibile, ma non basta per sostanziare una situazione di provvisorietà. Del resto, come ha rilevato il Pretore, ciò non impedisce all'interessata di “chiedere una nuova modifica dell'assetto contributivo in vigore per adattarla alla nuova futura e concreta situazione” al momento in cui dovesse trovare l'alloggio di suo gradimento (sentenza impugnata, pag. 4). Per quel che è della possibile rescissione anticipata dell'attuale contratto di locazione, poi, l'ipotesi è meramente astratta, come la convenuta medesima riconosce. Né l'appellante contesta che un contratto di un anno non basti per configurare una modifica durevole di cui il giudice dei provvedimenti in una causa di divorzio debba tenere conto. Tanto meno ove si pensi che, secondo giurisprudenza, quattro mesi di disoccupazione bastano per integrare una modifica durevole della capacità lucrativa di un coniuge (DTF 143 III 621 consid. 5.2).
7. Oppone l'appellante che i contributi alimentari fissati nella sentenza del 2 novembre 2016 vanno confermati, indipendentemente dal suo trasloco a __________ perché devono garantire il tenore di vita precedente. Così argomentando, tuttavia, essa non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui il metodo di calcolo fondato sul metodo del dispendio effettivo applicabile in concreto ai contributi alimentari garantisce unicamente la copertura del costo dell'alloggio realmente a carico del coniuge e non quella di un onere locativo ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5A_768/2016 del 7 luglio 2017, consid. 3.2.3; I CCA, sentenza inc. 11.2015.105 del 14 agosto 2017, consid. 3b). Al proposito l'appello cade dunque nel vuoto. Quanto alla doglianza stando alla quale “un adattamento retroattivo, come richiesto da controparte, non si giustifica nel caso di specie poiché (…) la convenuta e i figli verrebbero privati del tenore di vita precedente”, l'appellante dimentica che litigiosa in appello non è più la richiesta di modifica retroattiva al 1° settembre 2017 di AO 1, bensì la decisione del Pretore che ha stabilito la decorrenza – correttamente – dalla presentazione dell'istanza (v. RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Anche su quest'ultimo punto l'appello si rivela così inconsistente.
8. Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). AO 1, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
9. L'emanazione del presente giudizio rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è la sentenza impugnata è confermata come decreto cautelare nella causa di divorzio.
2. Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2000.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv. – avv. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).