Incarto n.
11.2018.34

11.2018.43

Lugano

4 aprile 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente,

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2016.32 (divorzio: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 16 dicembre 2016 da

 

 

 AP 1

(patrocinato dall'avv. )

 

 

contro

 

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

come pure nella causa CA.2017.4 (divorzio: provvedimenti cautelari) promossa con istanza del 17 febbraio 2017 da AP 1 nei confronti di AO 1;

 

giudicando sull'appello del 22 marzo 2017 (recte: 2018) presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 7 marzo 2018 (inc. 11.2018.34) e sulla richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla medesima il 6 aprile 2018
(inc. 11.2018.43);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decreto cautelare del 7 marzo 2018, emesso nell'ambito di una causa promossa il 6 giugno 2016 da AO 1 (1947) per ottenere il divorzio da AP 1 (1970), nata __________, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato la figlia A__________ (nata il 14 dicembre 2005) congiuntamente ai genitori secondo un calendario prestabilito, fissandone il domicilio presso il padre e la sede scolastica a __________. Egli ha obbligato altresì AO 1 a corrispondere un contributo alimentare di fr. 3590.– mensili per la moglie dal marzo del 2017, mentre per il mantenimento di A__________ (quando è affidata alla madre) il Pretore ha condannato il padre a versare – per i costi di cibo, governo della casa e tempo libero – un contributo alimentare di fr. 355.– mensili dal marzo del 2017 e di fr. 405.– mensili dopo di allora fino alla maggiore età o al termine della formazione professionale, obbligandolo ad assumersi i restanti costi della figlia (vestiario, cassa malati, salute, telefono e internet, attività musicali ed equitazione). Infine, il Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. Le spese processuali di fr. 2000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 22 marzo 2018 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre a fr. 2000.– mensili il contributo alimentare per sé e di aumentare, in compenso, quello per la figlia a fr. 6451.15 mensili dal marzo del 2017 e a fr. 6786.15 mensili dal gennaio del 2018 a copertura dei relativi costi di cibo, di governo della casa e del tempo libero. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2018 AO 1 propone il rigetto dell'appello.

 

                                  C.   Nel frattempo, l'appellante ha presentato il 6 aprile 2018 una richiesta di provvigione ad litem di fr. 3000.–, subordinatamente di gratuito patrocinio in appello. Con decreto del 10 aprile 2018 il giudice delegato di questa Camera ha dichiarato irricevibile, per difetto di competenza funzionale, l'istanza di provvigione ad litem. AP 1 si è rivolta così il 20 aprile 2018 al Pretore per ottenere dal marito un contributo di fr. 10 000.– per le spese processuali di appello. Con decreto cautelare del 15 maggio 2018 il Pretore ha accolto parzialmente la richiesta e ha obbligato il marito a versare una provvigione ad litem di fr. 3000.– (CA.2018.4). Il 27 giugno 2018 l'appellante ha versato l'anticipo di fr. 1500.– in garanzia delle spese processuali presunte.

 

                                  D.   Con lettera del 28 marzo 2019 il giudice delegato della Camera ha reso attenta l'appellante come, a un sommario esame, i contributi alimentari per sé e per la figlia, di cui essa chiedeva complessivamente l'aumento, si sarebbero anche potuti rivelare, nel complesso, inferiori a quelli stabiliti dal primo giudice. In esito a tale comunicazione AP 1 ha dichiarato il 2 aprile 2019 di ritirare l'appello, chiedendo di contenere il più possibile le spese processuali.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale prin­cipio. La tassa di giustizia va nondimeno moderata, la causa non terminando in appello con un giudizio di merito (art. 21 LTG), ma non oltre misura ove si consideri che l'avvertimento all'interessata circa la verosimile reformatio in peius ha richiesto una completa disamina delle censure contenute nell'appello e, quindi, la necessità di vagliare l'intero carteggio del processo. AP 1 rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'adeguata indennità per ripetibili commisurata all'impegno profuso dal suo patrocinatore nella stesura del memoriale (di sei pagine, compresi il frontespizio e la richiesta di giudizio).

 

                                   3.   Circa la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, a supporre che tale richiesta non sia stata ritirata insieme con l'appello e che l'interessata versi in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), la questione va dichiarata senza oggetto, sia per quel che è delle spese processuali, già anticipate dalla ricorrente, sia per quanto riguarda le spese legali, già coperte dalla provvigione ad litem. Senza contare che nel caso in cui un richiedente perda – per un motivo qualsiasi – la qualità di parte nel processo, viene meno per lui la possibilità di ottenere il conferimento del gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5P.220/2003 del 23 dicembre 2003, consid. 3.1 con richiami; RtiD II-2006 pag. 614 in basso con numerosi riferimenti). E nella fattispecie AP 1 ha perduto la qualità di parte davanti a questa Camera allorché ha ritirato l'appello, ponendo fine alla procedura.

 

 

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Le spese processuali ridotte di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata dall'appellante è senza oggetto.

 

                                   4.   Notificazione a:

                                         – avv.   ;

                       

avv.   .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).