Incarto n.
11.2018.36

Lugano,

26 aprile 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2017.45 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 31 agosto 2017 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 26 marzo 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 marzo 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 settembre 2015 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1975) e AP 1 (1976), cittadini svizzeri, disponendo l'affidamento del figlio M__________ (nato il 16 settembre 2009) alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale. Ad

                                         AO 1, che nel febbraio del 2015 aveva portato il figlio con sé in Egitto senza più fare ritorno, il Pretore ha vietato ogni diritto di visita e ha ordinato la consegna di M__________ alla madre (sotto comminatoria dell'art. 292 CP e invito agli organi di polizia di prestare man forte per l'esecuzione della decisione), condannandolo inoltre al versamento di un contributo alimentare per il figlio di fr. 300.– mensili, assegni familiari non compresi. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. DM.2012.14).

 

                                  B.   Nel gennaio del 2016 AO 1 è rientrato nel Ticino e ha consegnato M__________ alla madre. Il 25 marzo 2016 l'Autorità regionale di protezione 2 ha istituito una curatela educativa in favore del minorenne, ha proibito al padre di portare M__________ fuori dei confini nazionali e ha sospeso cautelarmente ogni relazione personale del figlio con lui, nell'attesa di valutare le sue capacità genitoriali. Il 5 luglio 2016 l'Autorità regionale di protezione ha poi deciso come segue:

1.  È revocata la decisione (…) del 25 marzo 2016 con la quale questa Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali tra il signor AO 1 e il figlio M__________.

2.  Le relazioni personali tra il signor AO 1 e il figlio M__________ sono ripristinate in forma sorvegliata presso lo Studio __________ di __________.

3.  I diritti di visita avranno luogo settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al termine del diritto di visita il padre garantirà la sua disponibilità a incontrare un collaboratore dello Studio __________ per discutere dell'incontro o di altre questioni relative ad esso.

4.  Date e orari degli incontri padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e lo Studio __________, tenendo in debito conto gli impegni della madre e del bambino. La madre dovrà garantire il regolare accompagnamento del figlio presso lo Studio __________. Tenuto conto della particolare situazione, lo Studio __________ dovrà considerare le seguenti regole:

–   i genitori non dovranno in nessun modo incontrarsi all'inizio e al termine del diritto di visita;

–   i colloqui padre-figlio dovranno svolgersi in italiano;

–   al padre non sarà consentito uscire dalla struttura nemmeno se accompagnato da un collaboratore dello Studio __________;

–   gli incontri dovranno svolgersi alla costante presenza di un collaboratore dello Studio __________.

5.  Tenuto conto che M__________ da tempo non vede il padre, lo Studio __________ garantirà un'adeguata preparazione del primo incontro.

6.  I genitori dovranno garantire la loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni dello Studio __________ in merito alle modalità degli incontri.

7.  Il disciplinamento delle relazioni personali in forma sorvegliata non potrà essere modificato senza l'accordo della scrivente Autorità.

8.  Lo Studio __________ presenterà un rapporto relativo agli incontri, la prima volta due mesi dopo il primo incontro o prima se le circostanze lo richiedessero.

9.  Il punto d'incontro segnalerà tempestivamente alla scrivente Autorità eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente agli incontri, alla collaborazione dei genitori o allo stato di salute del bambino.

10.  I costi determinati dalla presente decisione sono a carico del padre, tenuto conto della sua situazione finanziaria.

                                         Infine con decisione del 30 marzo 2017 l'Autorità regionale di protezione ha respinto una richiesta di AO 1 volta a ottenere un diritto di visita in forma libera (o almeno un'estensione del diritto di visita) e il 19 giugno 2017 ha ordinato una perizia psichiatrica su di lui. AO 1, che dal maggio del 2017 non vede più il figlio a causa di contrasti sorti con i responsabili dello Studio __________, ha impugnato entrambe le decisioni davanti alla Camera di protezione del Tribunale di appello. AP 1 ha ricusato, da parte sua, tutti i membri dell'Autorità regionale di protezione.

 

                                  C.   Il 31 agosto 2017 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, cui ha chiesto di modificare la senten­za di divorzio, nel senso di ripristinare l'esercizio congiunto del­l'autorità parentale, di garantirgli il più ampio diritto di visita, di prevedere il libero esercizio delle relazioni personali tra lui e M__________ (con accompagnamento del figlio nel punto d'incontro della Casa __________ a __________) e di estendere progressivamente gli incontri con il ragazzo a un pomeriggio la settimana fino al 31 dicembre 2017, a un'intera giornata ogni settimana fino al 31 maggio 2018, a un fine settimana ogni quindici giorni e a una sera infrasettimanale fino al 31 dicembre 2018, come pure a complessive quattro settimane durante le vacanze scolastiche dal 1° gennaio 2019 in poi. AO 1 ha postulato altresì la soppressione del contributo alimentare a suo carico e l'annullamento dell'ingiunzione volta alla consegna del figlio alla madre. Da ultimo egli ha sollecitato il versamento di una provvigione ad litem di fr. 3000.– o, in subordine, l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  D.   Contestualmente AO 1 ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a esercitare subito, in via cautelare, il diritto di visita nel punto d'incontro della Casa __________ a __________, senza sorveglianza, un pomeriggio la settimana dalle ore 14.00 alle 18.00, impegnandosi a non lasciare il territorio cantonale con il figlio e postulando la soppressione del contributo alimentare a suo carico. Venuto a sapere che AO 1 aveva adito il Pretore, con decreto del 26 ottobre 2017 il presidente della Camera di protezione del Tribunale di appello ha stralcialo dal ruolo i due reclami pendenti contro le decisioni prese dall'Autorità regionale di protezione (inc. 9.2017.98 e 9.2017.163). Il 30 ottobre 2017 quest'ultima ha trasmesso al Pretore un rapporto del 19 ottobre 2017 in cui il curatore educativo __________ P__________ comunicava, tra l'altro, di volersi dimettere per la fine dell'anno. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 6 novembre 2017 per un tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso.

 

                                  E.   A una successiva udienza del 16 novembre 2017, indetta per la discussione dell'istanza cautelare, AO 1 ha chiesto una volta ancora di essere immediatamente autorizzato a incontrare il figlio nel punto d'incontro della Casa __________ a __________. AP 1 ha proposto di respingere l'istanza cautelare. L'istante ha replicato, la convenuta ha duplicato. Entrambi hanno notificato prove. Statuendo seduta stante, il Pretore ha rifiutato di modificare immediatamente l'esercizio del diritto di visita, dando avvio all'istruttoria cautelare. Ultimata l'istruttoria, all'udienza del­l'8 marzo 2018, indetta per l'audizione del curatore educativo, le parti hanno proceduto alla discussione finale, confermando le rispettive domande.

 

                                  F.   Con decreto cautelare del 15 marzo 2018 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza nei seguenti termini:

1.1      Le relazioni personali tra AO 1 e il figlio M__________ avverranno in forma sorvegliata presso il punto d'incontro Casa __________, sede di __________.

1.1.1   I diritti di visita avranno luogo settimanalmente per la durata di un'ora e mezzo. All'inizio e/o al termine del diritto di visita, il padre garantirà la sua disponibilità a incontrare un collaboratore del punto d'incontro per discutere dell'incontro o di altre questioni relative ad esso.

1.1.2   Date e orari degli incontri padre-figlio saranno stabiliti di comune accordo tra il padre e il punto d'incontro, tenendo debito conto degli impegni della madre e del minore. La madre dovrà garantire il regolare accompagnamento del figlio presso il punto d'incontro. Tenuto conto della particolare situazione, il punto d'incontro dovrà considerare le seguenti regole:

–  i genitori non dovranno in nessun modo incontrarsi all'inizio e al termine del diritto di visita;

– i colloqui padre-figlio dovranno svolgersi in italiano;

– al padre non sarà consentito uscire dalla struttura nemmeno se accompagnato da un collaboratore del punto d'incontro;

–  gli incontri dovranno svolgersi alla costante presenza di un collaboratore del punto d'incontro.

1.1.3   Tenuto conto che M__________ da tempo non vede il padre, il punto d'incontro garantirà un'adeguata preparazione del primo incontro.

1.1.4   I genitori dovranno garantire la loro piena collaborazione a seguire scrupolosamente le disposizioni del punto d'incontro in merito alle modalità degli incontri.

11.5    Il disciplinamento delle relazioni personali in forma sorvegliata non potrà essere modificato senza l'accordo di questo Pretore.

1.1.6   Il punto d'incontro presenterà un rapporto relativo agli incontri, la prima volta due mesi dopo il primo incontro o prima se le circostanze lo richiedessero.

1.1.7   Il punto d'incontro segnalerà tempestivamente a questo Pretore eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente agli incontri, alla collaborazione dei genitori o allo stato di salute del minore.

1.1.8   I costi del diritto di visita sorvegliato sono a carico del padre.

1.2      Il contributo alimentare dovuto da AO 1 per il figlio M__________ è sospeso.

 

                                         Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 e AP 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  G.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 26 marzo 2018 nel quale chiede che il giudizio impugnato sia riformato respingendo l'istanza cautelare dell'ex marito “in quanto tesa ad ottenere il trasferimento della sede dell'esercizio del diritto di visita”. Il memoriale non è stato comunicato ad AO 1 per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi del figlio (I CCA, sentenza inc. 11.2016.88 del 14 dicembre 2017, consid. 1 con riferimenti). Decreti cautelari emanati nel­l'ambito di simili azioni sono retti – come di norma – dalla procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 308 cpv. 1 e 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie esclusivamente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impu­gnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigiose essendo le modalità inerenti all'esercizio del diritto di visita, impugnabili senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività, il decreto del Pretore è stato notificato al pa­trocinatore della convenuta venerdì 16 marzo 2018 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Introdotto il 26 mar­zo successivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.

 

                                   2.   Come ha ricordato il Pretore, una sentenza di divorzio può essere modificata sull'esercizio delle relazioni personali tra il genitore non affidatario e i figli secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). Dato però che in casi del genere la modifica riguarda una sentenza passata in giudicato e che il suo scopo non è quello di correggere, bensì di adeguare quella sentenza a nuove circostanze, provvedimenti cautelari in cause siffatte vanno adottati con grande prudenza, ove la situazione appaia chiaramente mutata già a un sommario esame e non si possa pretendere che rimanga tale per la durata del processo (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 6 con richiami). Nella fattispecie la sentenza di divorzio proibiva ogni relazione personale tra padre e figlio. Tale divieto è stato allentato tuttavia dal­l'Autorità regionale di protezione, che con decisione del 5 luglio 2016 ha ripristinato un diritto di visita sotto sorveglianza di un'ora e mezzo la settimana nello Studio __________ a __________, impartendo istruzioni ai genitori e ai responsabili del centro d'incontro (doc. E). La que­stione è di sapere perciò se, intervenendo su tale assetto già in via cautelare, il Pretore si sia attenuto al prudente criterio che gli imponeva dalla giurisprudenza e, in caso affermativo, se il suo intervento si giustifichi alla luce delle circostanze specifiche.

 

                                   3.   Nella fattispecie risulta che il diritto di visita sotto sorveglianza ripristinato il 5 luglio 2016 dal­l'Autorità regionale di protezione non è più esercitato dal maggio del 2017 per decisione dello Studio __________, AO 1 non avendo rispettato il divieto di usare la lingua araba “in specie nei contatti con i parenti in Egitto” (deposizione di __________ P__________ dell'8 marzo 2018, verbale pag. 2; v. anche petizione, pag. 7 a metà). Per tale ragione il Pretore ha trasferito l'esercizio delle visite dallo Studio __________ a __________ nel punto d'incontro della Casa __________ a __________, luogo proposto anche dal curatore __________ P__________ in una lettera del 19 ottobre 2017 all'Autorità regionale di protezione 2 (act. II), rimasta senza riscontro (decreto impugnato, pag. 4). Alla regolamentazione disposta dall'Autorità regionale di protezione nella decisione del 5 luglio 2016 il Pretore non ha apportato altri cambiamenti. Anzi, il suo dispositivo è testualmente identico a quello emanato dall'Autorità medesima, tranne per quanto riguarda la locuzione “Studio __________”, sostituita con “punto d'incontro”. Rimane il problema di sapere se il Pretore dovesse eventualmente astenersi anche da tale intervento.

 

                                   4.   Nell'appello la convenuta sostiene, in sintesi, che il Pretore avrebbe dovuto lasciare il punto d'incontro per l'esercizio delle visite nello Studio __________ a __________. Poco importa che lo studio non sia più disponibile, poiché AO 1 deve ciò al suo stesso contegno e rimanendo senza relazioni con il figlio imparerebbe ad assumere “un comportamento rispettoso dell'istituzione”. Spostando il luogo d'incontro, invece, il Pretore non fa altro che “rafforzare questo padre nel suo ardito comportamento” e ostare alla sperimentazione di “assetti relazionali più aperti”, ciò che non è nell'interesse del figlio. L'appellante si duole inoltre che il Pretore abbia fissato il luogo d'incontro nella Casa __________ di __________ senza ch'essa abbia avuto modo di “maturare la fiducia” previamente negli operatori della struttura e senza che la nuova sede del diritto di visita “possa essere adeguatamente predisposta”.

 

                                   5.   Decisivo ai fini del giudizio è appurare, come detto, se il Pretore sia intervenuto cautelarmente sulla regolamentazione del diritto di visita di cui è chiesta la modifica mentre la situazione non apparisse chiaramente mutata già a un sommario esame e si potesse lasciarla tale per la durata del processo. I propositi sanzionatori dell'appellante nei confronti dell'ex marito sono, indipendentemente dagli errori più o meno gravi che questi può avere commesso, senza interesse. Determinante è sapere se non si potesse continuare per la durata della causa con la disciplina del diritto di visita stabilita a suo tempo dall'Autorità regionale di protezione. La risposta al quesito è univocamente negativa. Quelle relazioni personali non potevano più essere esercitate già per disposizione dello stesso Centro __________, il quale non accettava l'uso della lingua araba dal parte dell'appellante “in specie nei contatti con i parenti in Egitto” (sopra, consid. 3). La situazione era dunque chiaramente mutata e con il diritto di visita nello Studio __________ non si poteva più continuare nemmeno per la durata della causa. Giustamente il Pretore è intervenuto di conseguenza al riguardo.

 

                                   6.   L'appellante invoca il bene del figlio con riferimento agli art. 273 e 274 CC. L'argomentazione non è pertinente. Intanto perché il bene del figlio non si identifica con gli intenti sanzionatori di un genitore nei confronti dell'altro a cagione degli errori commessi e, in secondo luogo, perché l'interesse di un figlio consiste, per principio, nell'intrattenere relazioni personali con entrambi i genitori (DTF 127 III 298 consid. 4a in fine), non solo con quello più virtuoso. Conflitti tra genitori non sono motivi sufficienti né per limitare un diritto di visita (DTF 131 III 211 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 5A_295/2017 del 9 novembre 2017 consid. 4.2.4) né, tanto meno, per impedirlo (DTF 118 II 242 consid. 2c). E in concreto non risulta che le relazioni tra padre e figlio possano pregiudicare concretamente il bene di quest'ultimo. Al momento in cui il Pretore ha statuito in via cautelare la situazione appariva quindi chiaramente mutata rispetto al momento in cui l'Autorità regionale di protezione aveva deciso, il 5 luglio 2016. A ragione il Pretore si è attivato così con prudente criterio per riattivare il diritto di visita, limitando il suo intervento al luogo degli incontri, senza sospingersi oltre.

 

                                   7.   Lamenta l'interessata di non aver potuto conoscere previamente i responsabili della Casa __________ a __________ e di non aver potuto “maturare la fiducia” negli operatori della struttura, onde, per finire, una disciplina del diritto di visita non “ade­guatamente predisposta”. La doglianza è doppiamente infondata. Anzitutto perché le modalità di esercizio inerenti a un diritto di visita sono regolate dal giudice, che il genitore affidatario abbia o non abbia fiducia negli operatori del centro d'incontro. Inoltre perché le particolareggiate disposizioni sulla ripresa delle relazioni personali tra padre e figlio, con riesame della situazione da parte del Pretore dopo due mesi (o anche prima, se i responsabili della struttura reputano ciò opportuno) prevengono adeguatamente il rischio di insuccessi. Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   8.   Le spese dell'attuale decisione seguono la soccombenza del­l'ap­pellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Delle condizioni finanziarie presumibilmente difficili in cui essa versa si tiene conto, moderando sensibilmente l'ammontare della tassa di giustizia. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato a AO 1 per osservazioni.

 

                                   9.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul pia­no federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina di un diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1). In conformità all'art. 301 lett. c CPC un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche al curatore di M__________.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                         Comunicazione:

                                         –;

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.                 .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).