Incarto n.
11.2018.38

Lugano,

14 maggio 2018/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2016.20 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 12 febbraio 2016 da

 

 

CO 1

(ora patrocinato dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

 

IS 1

(patrocinata dall'avv. PA 1),

 

giudicando sull'appello del 5 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 27 marzo 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decreto cautelare del 27 marzo 2018, emesso nell'ambito

                                         di una causa di divorzio che oppone CO 1 (1975) a IS 1 (1981), il Pretore aggiunto del Distretto di

                                         Bellinzona ha affidato i figli M__________ (15 maggio 2009) e Ma__________ (27 settembre 2010) al padre, ha posto a carico del medesimo la retta di fr. 480.– mensili fatturata dal F__________ __________ a __________ che ospita la figlia B__________ (19 novembre 1999), ora maggiorenne, e ha riservato alla madre l'abituale diritto di visita che la giurisprudenza garantisce a figli in età scolastica, “da esercitarsi per il momento a __________”. Il Pretore aggiunto ha esplicitamente precisato nel dispositivo che le visite “potranno avvenire presso il domicilio della madre unicamente quando la curatrice educativa avrà potuto accertare e confermare” che gli incontri “potranno essere svolti in modo adeguato e consono all'interesse e al bene dei due minori”.

 

                                  B.   Contro il decreto cautelare appena citato IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018 per ottenere che i due figli minorenni siano affidati a lei e che CO 1 sia tenuto a versarle un contributo alimentare di
fr. 1358.– mensili, oltre a un contributo di fr. 1089.10 mensili per M__________ e a uno di fr. 1039.– mensili per Ma__________. Nel memoriale essa ha postulato inoltre la concessione del gratuito patrocinio in appello. Statuendo il 25 aprile 2018 su quest'ultima richiesta, la Camera l'ha respinta, l'appello apparendo senza probabilità di esito favorevole, e ha invitato l'appellante a depositare un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presumibili. AP 1 ha comunicato il 9 maggio 2018 di ritirare l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).

 

                                   2.   Desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto l'appellante andrebbe tenuta così a farsi carico degli oneri processuali correlati alla procedura di appello. Dagli atti risulta verosimile tuttavia che essa percepisce prestazioni della pubblica assistenza. Conviene pertanto rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, viste le difficili condizioni economicamente in cui lei versa. Non si pone inoltre di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica a AO 1 per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione all'avv..

                                         Comunicazione:

 

– avv.;

 – Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).