Incarto n.
11.2018.40

Lugano,

30 aprile 2018/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2017.41 (divorzio su richiesta comune: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 12 dicembre 2017 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall'avv. PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall'avv. PA 1)

 

e nella causa CA.2017.40 (provvedimenti cautelari) nel quadro della medesima procedura promossa con istanza di quello stesso 12 dicembre 2017 da AP 1 nei confronti di AO 1;

 

giudicando sull'appello del 5 aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 23 marzo 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                           che il 24 maggio 2017 AP 1 (1974) e AO 1 (1980) hanno promosso una causa di divorzio su richiesta comune con accordo parziale davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia;

 

                                         che nell'ambito di tale causa il Pretore ha autorizzato il 23 marzo 2018 in via cautelare AO 1 a trasferire i figli S__________ (16 ottobre 2012) e D__________ (18 febbraio 2014), a decorrere dall'anno scolastico 2018/19, dalle scuole comunali di __________ a quelle di __________, dove i ragazzi abitano con la madre;

 

                                         che contro tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di non autorizzare il trasferimento scolastico dei figli;

 

                                         che il memoriale non è stato intimato a AO 1 per osservazioni;

 

                                         che il presidente della Camera ha invitato l'appellante il 16 aprile 2018 a depositare entro il 2 maggio successivo un anticipo di fr. 500.– in garanzia delle spese processuali presunte;

 

                                         che il 23 aprile 2018 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello “dopo attenta valutazione”,

 

e considerando

 

in diritto:                        che il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interes­sato a recedere dalla lite.

 

                                         che nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

 

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie si può nondimeno rinunciare a ogni prelievo, l'appello avendo comportato unicamente l'emissione della richiesta di anticipo in garanzia delle spese presumibili, senza implicare altri atti processuali;

 

                                         che non si pone di problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di notifica per osservazioni;

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                  3.   Notificazione:

 

– avv.;

– avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).