Incarto n.
11.2018.41

Lugano

30 luglio 2019/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2016.4098 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 1° settembre 2016 da

 

 

 AO 1 ora in

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 5 aprile 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 23 marzo 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1973), cittadino italiano, e AO 1 (1972), cittadina olandese, si sono sposati a __________ (Varese) il 25 giugno 2005. Dal matrimonio è nata J__________, l'11 luglio 2008. Il marito, avvocato, è responsabile dell'ufficio legale della __________ SA di __________. La moglie, ingegnere agroalimentare e dottoressa in tossicologia, lavora per la __________ Sagl di __________, di cui è unica socia (oltre che gerente con firma individuale). Inoltre essa è rappresentante e consulente svizzera dell'Organizzazione __________, segretaria esecutiva di un'associazione internazionale di biofarmaci e consulente per società internazionali di cosmetici e detersivi, come pure consulente del­l'Ufficio federale della sanità pubblica. I coniugi vivono separati dal 1° agosto 2015, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 676 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi con la figlia in un appartamento ad Agno.

 

                                  B.   Il 1° settembre 2016 AO 1 ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale e l'affidamento di J__________ (riservato il diritto di visita paterno), come pure un contributo alimentare di fr. 2560.– mensili per la figlia dall'agosto del 2015 (assegni familiari compresi). Identiche richieste essa ha avanzato già in via cautelare. Il 1° agosto 2016 AO 1 è tornata con la figlia nell'abitazione coniugale di __________, il marito essendosi trasferito ad __________.

 

                                  C.   All'udienza del 25 ottobre 2016, indetta per il dibattimento cautelare e dell'istanza a protezione dell'unione coniugale, l'istante ha postulato altresì una partecipazione del convenuto alle spese straordinarie per la figlia di fr. 856.75. AP 1 ha aderito alla richiesta di vita separata, all'attribuzione dell'abitazione coniugale alla moglie e all'affidamento della figlia a quest'ultima (riservato il suo il diritto di visita), ma ha offerto un contributo alimentare per la sola figlia di fr. 455.– mensili (assegni familiari non com­presi) e ha chiesto di suddividere le spese straordinarie secondo l'art. 286 cpv. 3 CC. Replicando, l'istante ha portato a fr. 3398.50 mensili la richiesta di contributo alimentare per la figlia. In duplica il convenuto ha mantenuto il proprio punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove. Al termine dell'udienza AP 1 ha consentito a versare un contributo di mantenimento per la figlia di fr. 1300.– mensili (assegni familiari non compresi) dal novembre del 2016. Vista l'entrata in vigore del nuovo diritto sul mantenimento dei figli, il 13 aprile 2017 AO 1 ha postulato l'aumento del contributo alimentare per J__________ a fr. 2332.15 mensili, più un contributo di accudimento di fr. 2032.– mensili. All'udienza del 18 settembre 2017 AP 1 ha contestato le nuove pretese dell'istante. Nel frattempo, l'8 agosto 2017, egli ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2017.189).

 

                                  D.   Il 28 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato chiusa l'istruttoria a protezione dell'unione coniugale. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusio­ni scritte. Nel suo memoriale dell'8 gennaio 2018 AO 1 ha postulato un contributo alimentare per J__________ di fr. 4073.– mensili (assegni familiari compresi). Nel proprio allegato del 18 settembre 2017 (recte: 9 gennaio 2018) il convenuto ha chiesto di fissare il contributo alimentare per la figlia in fr. 800.– mensili (assegni familiari non compresi). Con replica spontanea del 12 gennaio 2018 egli ha poi contestato le nuove pretese formulate dall'istante nel memoriale conclusivo. Il 17 gennaio 2018 l'istante ha duplicato, riaffermando il proprio punto di vista e comunicando che il marito aveva interrotto il versamento spontaneo di fr. 1300.– mensili a titolo di contributo alimentare, riducendolo a fr. 800.– mensili.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 23 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attributo l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato J__________ a quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare i seguenti contributi alimentari per la figlia:

                                         fr. 1254.– mensili dal settembre del 2015 (compreso),

                                         fr. 1860.– mensili dal gennaio al luglio del 2017 (compresi),

                                         fr. 1757.– mensili dall'agosto del 2017 (compreso) e

                                         fr. 2155.– mensili dal gennaio del 2018 (compreso) in poi.

 

                                         In tali importi non sono stati considerati gli assegni familiari, “da versare in aggiunta, rispettivamente possono essere incassati direttamente dalla madre”. Le spese processuali di complessivi fr. 6450.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 5775.– per ripetibili ridotte.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 5 aprile 2018 per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere ridotti i contributi alimentari per la figlia come segue:

                                         fr.   915.– mensili dal settembre del 2015 (compreso),

                                         fr.   979.– mensili dal gennaio al luglio del 2017 (compresi),

                                         fr.   919.– mensili dall'agosto del 2017 (compreso),

                                         fr. 1215.– mensili dal gennaio del 2018 (compreso) in poi, oltre agli assegni familiari.

 

                                         Con decreto del 17 aprile 2018 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 18 maggio 2018 AO 1 propone di respingere l'appello, quantunque nelle motivazioni pretenda un contributo alimentare più alto di quello fissato dal Pretore. In una replica spontanea del 29 maggio 2018 AP 1 censura l'inammissibilità del nuovo calcolo sul contributo alimentare per la figlia preteso dalla moglie. Con duplica spontanea del 1° giugno 2018 quest'ultima riconferma il proprio punto di vista. Nell'agosto del 2018 AO 1 si è trasferita con la figlia a __________.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari per la figlia in discussione davanti al Pretore. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 26 marzo 2018. Introdotto il 5 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

 

                                   2.   All'appello il convenuto allega il conteggio di stipendio del mese di gennaio 2018 e uno scambio di posta elettronica intercorso fra i coniugi il 15 gennaio e il 16 marzo 2018. Dal canto suo l'istante acclude alle sue osservazioni il proprio certificato di salario 2017. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Di per sé gli atti in questione non adempiono simili requisiti. Se non che, documenti relativi alla situazione di figli minorenni sono sempre ammissibili, senza riguardo ai presupposti del­l'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). E siccome nella fattispecie rimane litigioso proprio il contributo alimentare per la figlia, nella misura in cui risulteranno utili per il giudizio i documenti in rassegna potranno entrare in linea di conto.

 

                                   3.   Litigioso rimane nella fattispecie – come detto – il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito di AP 1 in fr. 7860.– mensili nel 2016, in fr. 7848.– mensili nel 2017 e in fr. 8225.– mensili dal gennaio 2018 in poi (pag. 5 e 6), a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5605.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto ese­cutivo fr. 1200.–, locazione con spese accessorie fr. 1125.–, cassa malati fr. 402.70, assicurazione complementare LCA fr. 185.30, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 89.15, leasing dell'automobile fr. 502.20, assicurazione dell'automobile fr. 196.50, imposta di circolazione fr. 142.75, spese di manutenzione dell'automobile fr. 24.90, posteggio sul luogo di lavoro fr. 80.–, spese di trasferta fr. 200.–, terzo pilastroˮ presso la __________ Assicurazioni fr. 300.–, ‟terzo pilastroˮ presso la __________ Compagnia di Assicurazioni sulla Vita SA fr. 56.60, onere fiscale fr. 1100.–), passato dal 1° agosto 2017 a fr. 5880.– mensili per l'aumento della locazione e delle spese accessorie a fr. 1400.– mensili (pag. 7). Il Pretore ha constatato così che al convenuto rimaneva un margine disponibile di fr. 2872.– mensili nel 2016, di fr. 2243.– mensili fino al luglio del 2017, di fr. 1968.– mensili dall'agosto del 2017 e di fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza impugnata, pag. 18).

 

                                         Quanto a AO 1, il Pretore ne ha calcolato il reddito in fr. 7134.– mensili nel 2016 (fr. 6534.– mensili da attività lucrativa, fr. 466.70 mensili dalla pigione versata dalla __________ Sagl, fr. 133.30 mensili incassati dalla pigione dello ‟Studioˮ), in fr. 7013.– mensili nel 2017 (fr. 6534.– mensili da attività lucrativa, fr. 479.20 mensili dalla pigione dello ‟Studioˮ) e in fr. 6534.– mensili nel 2018 dalla sola attività lucrativa (pag. 10 e 11). Ne ha definito poi il fabbisogno minimo in fr. 5337.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, parrucchiere fr. 43.90, interessi ipotecari e ammortamento fr. 62.50, premio dell'assicurazione stabili fr. 106.30, “abbonamento caldaia” fr. 47.70, elettricità fr. 83.70, tassa d'uso fognatura e rifiuti fr. 37.20, giardiniere fr. 150.–, cassa malati e assicurazione complementare LCA fr. 633.40, franchigia fr. 25.–, spese mediche non coperte dall'assicurazione fr. 172.40, assicurazione responsabilità civile e del­l'economia domestica fr. 28.–, leasing dell'automobile fr. 187.95, imposta di circolazione fr. 63.30, ‟Assicurazione viaggi plusˮ fr. 6.–, ‟terzo pilastroˮ presso la __________ Assicurazioni fr. 300.–, assicurazione sulla vita presso la __________ __________ AG fr. 120.40, onere fiscale fr. 787.50), aumentato a fr. 5383.– mensili dal gennaio del 2017 (riduzione del premio dell'assicurazione stabili a fr. 103.–, aumento della cassa malati e dell'assicurazione complementare LCA a fr. 682.75: pag. 12 a metà). Onde una disponibilità di fr. 1797.– mensili nel 2016, di fr. 1630.– mensili nel 2017 e di fr. 1151.– mensili dal gennaio 2018 in poi (sentenza impugnata, pag. 18).

 

                                         Posto ciò, il Pretore ha stimato il fabbisogno in denaro della figlia sulla scorta della tabella 2018 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1418.– mensili (dopo avere adattato il costo dell'alloggio, della cassa malati e delle spese sanitarie a quello effettivo e avere tolto l'assegno familiare, compreso nelle previsioni della tabella). A tali importi egli ha addizionato fr. 620.– mensili nel 2016 (fr. 169.75 mensili per l'associazione Agape, fr. 241.15 mensili per la baby-sitter, fr. 28.70 mensili per campi estivi) e fr. 1795.– mensili dal 2017 in poi (fr. 169.75 mensili per l'associazione __________, fr. 241.15 mensili per la baby-sitter, fr. 94.– mensili per campi estivi, fr. 38.75 mensili per campi da sci e fr. 1251.40 mensili per la ragazza alla pari). Ne è risultato un fabbisogno in denaro di complessivi fr. 2038.– mensili nel 2016 e di fr. 3213.– mensili dal 2017 in poi (sentenza impugnata, pag. 17 in basso).

 

                                         Nelle condizioni descritte il primo giudice ha ripartito il fabbisogno di J__________ in proporzione alla disponibilità dei due genitori, determinando così la quota a carico del padre in fr. 1254.– mensili retroattivamente dal settembre del 2015, in fr. 1860.– mensili dal gennaio fino a luglio del 2017, in fr. 1968.– mensili dall'agosto del 2017 e in fr. 2345.– mensili dal gennaio 2018 in poi, assegni familiari non compresi (sentenza impugnata, pag. 18 e 19).

 

                                   4.   Nel caso in esame si pone anzitutto la questione di sapere se al momento in cui ha emanato il giudizio impugnato, il 23 marzo 2018, il Pretore fosse ancora competente per statuire a protezione dell'unione coniugale. Ove una procedura a tutela dell'unione coniugale sia ancora pendente (in primo o in secondo grado) quando l'uno o l'altro coniuge promuova – com'è avvenuto in concreto l'8 agosto 2017 (sopra, lett. D) .azione di divorzio, in effetti, la competenza per materia del giudice a protezione del­l'unione coniugale decade. A quel giudice rimane soltanto la possibilità di statuire, in simile evenienza, sui provvedimenti chiesti per il lasso di tempo che precede la causa di divorzio, indipendentemente dal fatto che egli decida più tardi (DTF 138 III 648 consid. 3.3.2; analoga­mente: RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c,

                                         II-2017 pag. 907 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_316/2018 del 5 marzo 2019 consid. 3.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc.11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 7). Certo, le misure a protezione del­l'unio­ne coniugale così emanate restano in vigore anche dopo l'introduzione della causa di divorzio, ma quel giudice non può più modificarle. Dopo l'avvio della causa di divorzio solo il giudice dei provvedimenti cautelari nella causa di stato può decidere di modificare o sopprimere tali misure (art. 276 cpv. 2 CPC). Ove non occorra modificarle né sopprimerle, le misure a protezione dell'unione coniugale continuano ad applicarsi.

 

                                         Nel passato questa Camera ha dato invero prova di indulgenza al riguardo, nel senso che un paio di sentenze a protezione del­l'unione coniugale emanate nel corso di una procedura di divorzio sono state convertite in decreti cautelari nelle rispettive cause di stato (sentenze inc. 11.2018.32 del 4 maggio 2018 consid. 2 e inc. 11.2016.118 del 27 aprile 2018 consid. 2). Si trattava però di situazioni limite, giustificate dal­l'economia di giudizio. Nella fattispecie le contingenze sono diverse, già per il fatto che la decisione impugnata andrebbe considerata in parte come sentenza a tutela dell'unione coniugale per quel che concerne i provvedimenti relativi al periodo antecedente la causa di divorzio e in parte come decreto cautelare per i provvedimenti del lasso di tempo successivo. Ed essa non può essere trattata come un giudizio bivalente (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2017.47 del 28 gennaio 2019 consid. 7). Si aggiunga che una deroga alla competenza per materia posta dal diritto federale non sarebbe lecita nemmeno – per ipotesi – con l'autorizzazione delle parti (Haldy in: Com­mentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 4 ad art. 4). Poco importa perciò che nel Cantone Ticino si dia unione personale tra giudice a protezione dell'unione coniugale e giudice del divorzio.

 

                                   5.   Ne discende che in concreto, quando ha statuito il 23 marzo 2018 a tutela dell'unione coniugale, il Pretore era competente soltanto per adottare provvedimenti relativi al periodo precedente la litispendenza della causa di divorzio, intervenuta l'8 agosto 2017. Non era più abilitato invece a modificare i contributi di mantenimento dovuti alla figlia dopo tale data. Il giudizio impugnato dev'essere perciò annullato nella misura in cui il Pretore ha giudicato (a protezione dell'unione coniugale) sui contributi alimentari litigiosi dopo l'8 agosto 2017. Al proposito solo il giudice del divorzio potrà statuire cautelarmente, tenendo conto dei mutamenti intervenuti dopo di allora.

 

                                   6.   AP 1 contesta in primo luogo il reddito di fr. 8225.– mensili netti dal gennaio 2018 accertato dal Pretore, sostenendo che esso non eccede fr. 7963.35 mensili, “visto l'aumento della dedu­zione relativa alla LPP da fr. 610.35 mensili a fr. 871.90 mensili, come risulta dalla busta paga di gennaio 2018”. L'appellante invocando circostanze successive all'agosto 2017 (litispendenza del­l'azione di merito), sul quale il Pretore non poteva statuire a tutela dell'unione coniugale, la contestazione esula tuttavia dai limiti del giudizio e non può essere sindacata a protezione del­l'unione coniugale.

 

                                         Nelle osservazioni all'appello AO 1 rimprovera al marito di non avere prodotto i certificati di stipendio del 2016, del 2017 e del 2018 dai quali risulterebbe la riscossione di bonus annui. A suo parere, visto che il marito percepisce simili indennità fin dal 2013, il reddito di lui va rivalutato in fr. 8655.– mensili sin dal 2015 in poi. Così argomentando, l'interessata si limita tuttavia a riproporre la propria tesi, ma non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo cui “non sussistono sufficienti elementi per ritenere che con ogni verosimiglianza il marito abbia ricevuto nel 2017 e incasserà in futuro altri premi e/o bonus. La variabilità degli importi ottenuti in passato, come pure le difficoltà dell'azienda nel corso dell'ultimo anno, rendono con ogni verosimiglianza plausibile che __________ SA prescinderà dal premiare i propri dipendenti” (sentenza impugnata, pag. 7). In condizioni siffatte non soccorrono le premesse per imputare al convenuto un'entrata ipotetica. Data la mancata riscos­sione di bonus nel 2016 e nel 2017, si giustifica ad ogni modo di accertare il reddito del marito in modo differenziato secondo i periodi di pagamento dei contributi alimentari (cfr. RtiD i-2012 pag. 879 consid. 4 in fine).

 

                                   7.   In merito al reddito della moglie, oltre a quello da attività lucrativa, il Pretore ha tenuto conto del fatto che essa percepiva dalla __________ Sagl una pigione per la locazione di un vano dell'abitazione coniugale. Egli ha accertato nondimeno che dopo avere ristrutturato tale spazio per creare uno “studio” da appigionare a terzi, la superficie messa a disposizione per l'attività professionale è diminuita da 30 a circa 10 m², ciò che comportava una ‟riduzione/sop­pres­sione” della pigione. Premesso ciò, sulla scorta degli estratti bancari e della contabilità della società il primo giudice ha appurato che nel 2016 la ditta ha versato solo sette mensilità di fr. 800.–, sicché ha computato nel reddito della moglie una pigione media di fr. 466.70 mensili fino al 31 dicembre 2016. Quanto all'entrata derivante dalla locazione dello ‟studioˮ, il Pretore ha conteggiato fr. 133.30 mensili nel 2016 e fr. 479.20 mensili nel 2017.

 

                                         a)   L'appellante sostiene che per la locazione alla ditta della moglie di un locale dell'abitazione coniugale, nelle entrate del­l'in­teressata vanno inseriti anche nel 2017 almeno fr. 266.65 mensili. Egli ritiene che la società, senza problemi finanziari, può senz'altro versare una pigione “proporzionalmente ridotta alla diminuzione della superficie”. Quanto invece alla locazione dello ‟studioˮ, secondo l'appellante anche nel 2018 va computata nel reddito della moglie una pigione, poiché quantunque l'ultimo contratto sia scaduto nel novembre del 2017 “non vi sono motivi che ostano ad una nuova locazione”. Tanto più – egli fa valere – che ora il vano è locato a una studentessa americana come attesta uno scambio di posta elettronica tra i coniugi prodotto in questa sede. A suo avviso, quindi, il reddito della moglie ammonta a fr. 7245.– mensili nel 2016, a fr. 7280.– mensili nel 2017 e a fr. 7280.– mensili dal 2018 in poi.

 

                                         b)   Nella fattispecie non è contestato che con la ristrutturazione dell'alloggio coniugale è stato creato uno “studio” appigionato a terzi e che la superficie del locale messo a disposizione del­la __________ Sagl, che versava una pigione di fr. 800.– mensili, è diminuito da 30 a circa 10 m². Ora, apparentemente tale spazio è tuttora occupato dalla società. Resta il fatto che la superficie in questione è irrisoria e, a un giudizio di verosimiglianza, fuori mercato. A un sommario esame non soccorrono dunque le premesse per computare all'interessata un'entrata potenziale. Quanto all'introito derivante dalla locazione dello ‟studioˮ, la censura riguarda un periodo successivo all'agosto 2017, di modo che trascende i limiti del presente giudizio.

 

                                         c)   Nelle osservazioni all'appello AO 1 rimprovera al Pretore di avere calcolato il reddito da attività lucrativa su una media di tre anni (dal 2013 al 2015) senza tenere conto che agli atti figura il certificato di stipendio del 2016 e i conteggi mensili del 2017. A suo avviso, quindi, le sue entrate, comprese le pigioni, si attestano in complessivi fr. 6660.65 mensili nel 2016 e in fr. 6723.80 mensili nel 2017. In concreto non è per vero dato di capire – né il Pretore spiega – come mai in presenza di una lavoratrice dipendente il reddito sia stato calcolato sulla media di più anni, mentre determinante è il reddito netto conseguito al momento del giudizio (RtiD

                                               I-2012 pag. 879 consid. 4). Per di più, il certificato di salario 2017 prodotto in questa sede attesta un guadagno di fr. 6245.– mensili, già dedotta la quota di assegni familiari percepiti dalla dipendente. Tale dato non si scosta apprezzabilmente da quella degli anni precedenti (fr. 6060.65 nel 2016, fr. 6058.– nel 2015), sicché nemmeno si giustifica di operare una media sull'arco di più anni. Ne segue che il reddito della moglie risulta di fr. 6845.– mensili nel 2016 (fr. 6245.– dall'attività professionale, fr. 466.70 dalla pigione __________, fr. 133.30 dalla locazione dello studio) e in fr. 6380.– mensili arrotondati nel 2017 (fr. 6245.– dall'attività professionale, fr. 133.30 dalla locazione dello studio).

 

                                   8.   Per quel che è del fabbisogno minimo della moglie, l'appellante non muove critiche. Nelle osservazioni all'appello AO 1 rileva per contro di avere fatto valere in prima sede il proprio dispendio effettivo, mentre il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo “allargato” di lei facendo capo al metodo usualmente applicato in caso di ripartizione a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare. A suo parere, in caso di ridefinizione dei contributi alimentari per la figlia tra i coniugi va ripartita perciò l'eventuale eccedenza. La questione è delicata e sarà affrontata in appresso. Per ora basti accertare che l'interessata non contesta le voci del dispendio effettivo stralciate dal primo giudice, tant'è che nei suoi calcoli essa medesima si diparte dall'importo di fr. 5383.– mensili.

 

                                   9.   Per quanto attiene al fabbisogno in denaro della figlia, l'appellante chiede che il contributo di accudimento fissato dal Pretore in fr. 620.– mensili nel 2016 e in fr. 1795.– mensili dal 2017 sia ridotto a fr. 105.– mensili nel 2016, a fr. 409.50 mensili nel 2017 e a fr. 685.– mensili nel 2018. A mente sua, i costi per la baby-sitter e la ragazza alla pari sono eccessivi, mentre quelli dell'associazione Agape si sono estinti nel settembre del 2017. Nel contributo non rientrano inoltre i costi straordinari per i campi da sci e i campi estivi. Il “debito mantenimento” di J__________ ammonta perciò a fr. 1523.– mensili nel 2016, a fr. 1827.50 mensili nel 2017 e a fr. 2103.– mensili dal 2018 in poi.

 

                                         a)   La modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), si applica anche alle cause pendenti, ma – contrariamente a quanto chiede l'appellante – solo pro futuro, ossia al sostentamento del figlio dopo il 1° gennaio 2017 (I CCA, sentenza inc. 11.2017.91 del 27 maggio 2019 consid. 7a con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Un contributo di accudimento per il periodo anteriore al 31 dicembre 2016 non entra pertanto in considerazione.

 

                                         b)   Trattandosi in concreto di definire contributi alimentari dal 1° settembre 2015, si deve far capo alla tabella correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e del­l'orien­tamento professionale del Canton Zurigo di quell'anno, non – come il Pretore – all'applicazione retroattiva della tabella correlata alle raccomandazioni del 2018. Il fabbisogno in denaro del figlio va poi ancorato all'indice nazionale dei prezzi al consumo, per il che il contributo di mantenimento segue automaticamente l'adeguamento al rincaro (RtiD

                                               II-2014 pag. 749 consid. 8; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019 consid. 5a). La posta per “cura e educazione”, da riconoscere al genitore affidatario che esercitando un'attività lucrativa non poteva occuparsi personalmente dei figli, contemplata dalle citate raccomandazioni, andava poi commisurata al grado d'occupazione di quel genitore (Rep. 1996 pag. 119; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019 consid. 5b).

 

                                         c)   I dati della tabella 2015 riferiti a un figlio unico dal 7° anno di età contemplano un fabbisogno in denaro di fr. 1925.– mensili, compreso l'importo di fr. 460.– per cura e educazione. Relativamente a quest'ultima posta è pacifico che la spesa effettiva di una baby sitter o di una ragazza alla pari si sostituisce alla posta per cura e educazione prevista dalle note raccomandazioni nel fabbisogno in denaro dei figli, tranne che il coniuge affidatario renda verosimile di essere sgravato dalla cura e dall'educazione solo in parte (I CCA, sentenza inc. 11.2013.12 del 4 febbraio 2015 consid. 9a con riferimenti). Posto ciò, nella misura in cui l'appellante nega la necessità di una baby sitter nel 2018, ritiene eccessivo il costo della ragazza alla pari assunta dalla moglie nel settembre del 2017 e fa valere la decadenza della spesa del collocamento presso l'Associazione __________, sempre dal settembre del 2017, le relative censure cadono nel vuoto perché riguardano fatti successivi alla litispendenza della causa di divorzio (sopra, consid. 5). Per il resto, non è dato a divedere come mai sulla base di nove conteggi mensili il Pretore avrebbe dovuto calcolare la media dei costi della baby sitter sull'arco di dodici mesi. Al riguardo non soccorre diffondersi oltre.

 

                                         d)   Riguardo alla spesa di fr. 465.– per il “campo da sci”, dagli atti si evince che per finire essa si riduce al costo di due lezioni private a __________, compresa la giornaliera e la trasferta, risalenti al 27 febbraio (2 ore) e al 2 marzo 2017 (4 ore: doc. DDDD, 14° foglio). Tenuto conto che la posta “altre spese” delle note raccomandazioni comprende, tra l'altro, i costi di attività sportive (Empfehlungen zur Bemessung von Unter­halts­beiträgen für Kinder, op. cit., pag. 11 a metà), a un sommario esame le spese di due giornate sciistiche possono ritenersi rientrare nella norma e reputarsi quindi comprese nella citata posta.

 

                                         f)    In merito alle spese per i “campi estivi”, si conviene che la spesa di attività extrascolastiche, come partecipazione a corsi estivi, è straordinaria e non compresa nelle “altre spese” delle citate raccomandazioni (I CCA, sentenza inc. 11.2014.48 dell'11 agosto 2015 consid. 6c). Nel caso in esame, come ha accertato il Pretore, l'attività professionale dei coniugi a tempo pieno implica la necessità di far capo a terzi per la cura di J__________. Così, durante le vacanze estive, quest'ultima ha frequentato quotidianamente le attività offerte dall'associazione Agape (Doc. DDDD, 12°, 16°, 18° e 19° foglio) o dall'A__________ (doc. DDDD, 17° foglio), ciò che costituisce – a un esame di verosimiglianza – la continuazione in quel periodo del collocamento presso terzi per il resto del­l'anno. E trattandosi, sempre a un sommario esame, di una spesa per “cure ed educazione” che sostituisce quella tabellare, non vi sono ragioni per disconoscerla.

 

                                         g)   In definitiva, decorrendo pacificamente il contributo alimentare dal settembre del 2015, fino al 31 dicembre di quell’anno va riconosciuto a titolo di “cura ed educazione” l'importo tabellare di fr. 460.– mensili. Dopo di allora va tenuto conto della spesa effettiva (servizio “__________” dell'associazione __________, colonia estiva e baby sitter), di complessivi fr. 405.– mensili arrotondati. Dandosi contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, si giustifica inoltre di operare una media sull'arco del relativo periodo (RtiD I-2012 pag. 880 in alto). Ne risulta un importo di fr. 420.– mensili. Adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo della genitrice affidataria (fr. 565.– mensili) e dedotto l'assegno familiare, il fabbisogno in denaro di J__________ dal settembre del 2015 fino al 31 dicembre 2016 ammonta di conseguenza a fr. 1885.– mensili.

 

                                         h)   Dal 1° gennaio 2017 la menzionata posta per “cura e educazione” è sostituita – come si è anticipato – da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre finanziariamente per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiun­gono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano a essere considerati, come in passato, alla stregua di costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: DTF 144 III 385 con­sid. 7.1.3). In concreto la genitrice affidataria risulta in grado di sopperire non solo al proprio minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche al proprio dispendio effettivo, tant'è che essa nemmeno pretende un contributo alimentare. Non sussistono dunque i presupposti per riconoscere un contributo di accudimento.

                                              

                                               Trattandosi dei costi della baby sitter, del servizio “__________” e delle colonie estive, essi non rientrano nella nozione di “contributo di accudimento”, giacché non riguardano la madre affidataria, ma fanno parte dei costi diretti da conteggiare nel fabbisogno in denaro della figlia. Dal 1° gennaio 2017 il fabbisogno in denaro di J__________ fissato sulla scorta della tabella annua delle note raccomandazioni, adeguate le voci “locazione e spese accessorie” (fr. 565.–), premio della cassa malati (fr. 158.25), spese sanitarie (fr. 44.70), aggiunti i costi diretti delle cure (fr. 510.–) e dedotto l'assegno familiare (fr. 200.–), va stabilito così in fr. 1855.– mensili.

 

                                10.   AO 1 rileva, nelle osservazioni all'appello, che in prima sede essa aveva fatto valere il fabbisogno effettivo della figlia, ma che il Pretore, vista la buona situazione economica della famiglia, si è limitato a maggiorare del 25% il fabbisogno in denaro previsto dalle note raccomandazioni. A suo avviso, pertanto, il fabbisogno effettivo di J__________ ammonta a fr. 2147.49 mensili.

 

                                         a)   Che le previsioni delle citate tabelle annue possano essere individualizzate è vero. A tal fine occorre però che il fabbisogno effettivo sia partitamente quantificato nelle sue componenti e non solo stimato in una maggiorazione globale (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8c con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 5A_127/2009 del 12 ottobre 2009 consid. 6.4). L'interessata trascura che il primo giudice si è fondato sulle note raccomandazioni, rimproverandole di fondarsi da parte sua su “specchietti riassuntivi allestiti (…) che rinviano sistematicamente e in modo generico a plichi di documentazione bancaria (estratti) e a plichi di fatture (…). Tale scelta non può essere protetta laddove costei pretende che questo giudice ricostruisca la sua situazione contabile poiché nella condizione di disporre della relativa documentazione” (sentenza impugnata pag. 14 a metà con rinvio alla pag. 12 in fine). In questa sede l'interessata si limita una volta di più a quantificare le spese effettive rinviando genericamente ai documenti agli atti, ma i doc. BBB e PP sono estratti bancari dai quali poco o punto si evince, tanto meno a un sommario esame. Chi sceglie di fondarsi sul calcolo delle spese effettive deve indicare con chiarezza quali addebiti risultanti dai citati estratti dimostrino il dispendio per vitto, abbigliamento, vacanze, viaggi, regali, ristoranti, cinema e divertimenti, attività sportive e così via. Non incombe al giudice promuovere ricerche in ponderosi carteggi del processo per individuare elementi favorevoli alla tesi di una parte, il principio inquisitorio illimitato non dispensando i genitori da una collaborazione attiva alla procedura, né esonerandoli dall'informare il giudice dei fatti o dall'indicare i mezzi di prova pertinenti (DTF 144 III 488 consid. 3.3; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 5.3).

                                        

                                         b)   In merito agli altri costi il Pretore ha già tenuto conto degli in­teressi ipotecari effettivamente pagati dall'istante e ha incluso nel fabbisogno “allargato” di lei tutte le altre spese relative al­l'abitazione. Quanto alle lezioni sportive e alle ‟altre spese sportiveˮ, l'interessata medesima definisce tali costi straordinari, tant'è che ne addebitava al marito la metà (allegato presentato dalla moglie all'udienza del 25 ottobre 2016, ultima pagina con rinvio al doc. FF). Per quanto si riferisce infine alla voce ‟altri: materiale scolastico (zaino ecc.), spese amministrative (passaporto, documenti), spese casa (asciugamani, TV, lampade, macchina caffè, stereo, ecc), libri. Giochi, spese postali ecc.ˮ, il doc. III, sul quale essa fonda la pretesa, è una confusa lista di spese dalla quale neppure emerge l'importo rivendicato. La maggior parte dei costi elencati in tale documento riguardano poi la ristrutturazione della casa per la creazione del nuovo studio, costi che non concernono manifestamente il fabbisogno in denaro della figlia. In simili circostanze non può essere rimproverato al Pretore di avere sostituito l'importo tabellare con spese effettive debitamente rese verosimili.

 

                                         c)   Più delicata è la maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro, da applicare in caso di condizioni economiche particolarmente favorevoli (cfr. RtiD II-2010 pag. 632 con rinvii). In concreto il Pretore, dopo aver addotto che “il fabbisogno di J__________ è definito sulla base delle note raccomandazioni, con i correttivi sino ad oggi ammessi, integrando eventuali costi diretti per la cura da parte di terzi e per l’accudimento del genitore affidatario rispettivamente applicando una maggiorazione del 25% dandosi un alto tenore di vita”, per finire non ha applicato tale supplemento. Ora, nel caso specifico le entrate della famiglia superano fr. 15 000.– netti mensili e raggiungono i livelli di reddito che giustificano, secondo la prassi di questa Camera, la maggiorazione del 25% calcolata sul fabbisogno in denaro dei figli. In virtù del principio inquisitorio illimitato, applicando tale supplemento linearmente sull'intera previsione della tabella annua, compresa la posta per cura e educazione (RtiD II-2010 pag. 637 consid. 8d; I CCA, sentenza inc. 11.2016.87 del 20 dicembre 2017 consid. 7c), il fabbisogno in denaro di J__________ passa a fr. 2355.– mensili dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016 e a fr. 2320.– mensili dal 1° gennaio 2017 in poi.

 

                           11.   Circa il riparto del contributo alimentare per la figlia tra i genitori, il primo giudice, preso atto che l'istante non si è opposta al metodo di calcolo proposto del convenuto, ha suddiviso il mantenimento della figlia in base alla disponibilità di ogni genitore. AO 1 critica – come detto – tale metodo, sostenendo che, non avendo calcolato i fabbisogni delle parti sulla base dei dispendi effettivi, il Pretore ha indirettamente fatto capo al metodo della ripartizione a metà dell'eccedenza nel bilancio familiare, senza però attribuirla.

 

                                         a)   Per definire i contributi alimentari da un coniuge all'altro nelle cause a protezione dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari in cause di divorzio) questa Camera ha abitualmente adottato il metodo “abituale” consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2010 pag. 700 consid. 4 con richiami). Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, tuttavia, il metodo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza si applica quando le entrate coniugali sono interamente assorbite – o pressoché interamente assorbite – dal­l'esistenza di due economie domestiche separate (RtiD I-2015 pag. 881 consid. b). In tal caso i fabbisogni dei coniugi sono calcolati, proprio perché i mezzi a disposizione non lasciano margini disponibili (o lasciano una mera “eccedenza”), ispirandosi ai parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 339 consid. 4.2.3; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017, consid. 5).

 

                                               Qualora invece i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita precedente la separazione. Per il calcolo fa stato allora il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il livello di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a). Determinanti in tal caso non sono i parametri che disciplinano il minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì le spese che il richiedente affrontava in concreto per finanziare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione. Il che non comporta alcun riparto dell'eccedenza, già per il fatto che il coniuge richiedente non può aspirare a un livello di vita più alto di quello sostenuto durante la comunione domestica (I CCA, sentenze inc. 11.2016.9 del 7 novembre 2017, consid. 5). Il metodo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo non va confuso quindi – né tanto meno combinato – con quello consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i rispettivi fabbisogni minimi, suddividendo l'eccedenza a metà (DTF 140 III 485 consid. 3.5. 2; sentenza del Tribunale

                                               federale 5A_172/2018 del 23 agosto 2018 consid. 4.3, in:

                                               FamPra.ch 2019 pag. 218; I CCA, sentenza inc. 11.2015.58 del 29 maggio 2017 consid. 6b).

 

                                         b)   Nella fattispecie, ravvisandosi una situazione economica particolarmente favorevole della famiglia, per determinare il contributo alimentare in favore della moglie il Pretore avrebbe dovuto applicare il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. In tal caso, non operandosi alcuna suddivisione a metà dell'eccedenza, per definire il riparto del mantenimento del figlio tra i genitori la disponibilità economica di ogni singolo coniuge permette di rispettare le condizioni dell'art. 285 cpv. 1 CC, segnatamente le possibilità di ciascun genitore. Tale criterio appare a maggior ragione consono e sostenibile nel caso in esame, l'istante non rivendicando alcun contributo alimentare per sé. Non si disconosce che il Pretore non ha determinato il fabbisogno effettivo della moglie e a ragione costei avrebbe potuto dolersene. Sta di fatto che, come si è visto, per finire l'interessata non muove contestazioni sull'importo riconosciutole dal primo giudice. In proposito non occorre dunque attardarsi.

 

                                12.   Alla luce di quanto precede la situazione della famiglia si presenta come segue:

 

                                         Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016

                                         reddito del marito                                                        fr.   8 477.—

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr.   5 605.—

                                         disponibilità                                                               fr.   2 872.— mensili

                                         reddito della moglie                                                    fr.   6 845.—

                                   fabbisogno minimo della moglie                                   fr.   5 337.––

                                   disponibilità                                                               fr.   1 508.— mensili

 

                                         fabbisogno in denaro di J__________                           fr.   2 355.–– mensili

                                         AP 1 deve destinare a J__________:                           fr.    1 545.— mensili

                                         oltre agli assegni familiari.

                                                                                                                         

                                         Dal 1° gennaio 2017 in poi

                                         reddito del marito                                                        fr.   7 848.—

                                         fabbisogno minimo del marito                                      fr.   5 605.—

                                         disponibilità                                                               fr.   2 243.— mensili

                                         reddito della moglie                                                    fr.   6 380.—

                                   fabbisogno minimo della moglie                                   fr.   5 383.––

                                   disponibilità                                                               fr.     997.— mensili

 

                                         fabbisogno in denaro di J__________                           fr.   2 320.–– mensili

                                         AP 1 deve destinare a J__________:                           fr.   1 605.— mensili

                                         oltre agli assegni familiari.

 

                                         Ne segue che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti. Poco importa che nel primo periodo la spettanza della figlia risulti più alta rispetto a quella decisa dal Pretore. In virtù del principio inquisitorio illimitato questa Camera non è vincolata invero alle richieste di giudizio, senza che ciò si traduca in una reformatio in peius (sentenza del Tribunale federale 5A_524/2017 del 9 ottobre 2017 consid. 3.1, in: SJ 2018 pag. 161; I CCA, sentenza inc. 11.2009.95 del 30 marzo 2012 consid. 9 con rinvii).

 

                                13.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento del giudizio impugnato per il lasso di tempo successivo alla litispendenza della causa di divorzio, ma non la riforma della sentenza pretorile nel senso da lui auspicato. Esce vittorioso in parte sulla riduzione del contributo alimentare per la figlia dal 1° gennaio 2017, ma sconfitto su quello dal 1° settembre 2015 in poi. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti due quinti delle spese con il diritto di vedersi rifondere dalla moglie un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un quinto dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado. Tenuto conto delle rispettive richieste di contributo alimentare per la figlia (fr. 4073.– mensili l'istante, fr. 800.– mensili il convenuto), il grado di soccombenza può ritenersi sostanzialmente paritario. Si giustifica pertanto di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili.

 

                                14.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         7.  AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari per la figlia J__________:

                                         Dal 1° settembre 2015 al 31 dicembre 2016:

                                         fr. 1545. – mensili, assegni familiari non compresi;

                                         Dal 1° gennaio 2017 in poi:

                                         fr. 1605.– mensili, assegni familiari non compresi.

                                         Il contributo alimentare va adeguato all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (maggio 1993 = 100 punti), la prima volta nel gennaio del 2016 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del settembre 2015, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro

                                    8.  Le spese processuali di fr. 6450.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                   II.   Le spese di appello, di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per due quinti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).