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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2017.1084 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 marzo 2017 da
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CO 1
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contro |
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IS 1 (LV) |
giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 26 marzo 2018 (inc. 11.2018.42);
Ritenuto
in fatto: che con sentenza emanata il 26 marzo 2018 a protezione dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato CO 1 (1992), cittadino italiano, e IS 1 (1989), cittadina lituana, a vivere separati, ha affidato il figlio N__________ (nato l'11 ottobre 2013) al padre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha privato la madre di tale autorità ordinandole di riportare immediatamente il figlio in Svizzera e ha disciplinato il diritto di visita materno, rinunciando a fissare contributi alimentari per la moglie e il figlio;
che le spese processuali di complessivi fr. 2000.– sono state
poste a carico di IS 1, tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili;
che contro tale decisione IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 1° aprile 2018, completato il 9 aprile successivo, in cui chiede, previa concessione del gratuito patrocinio, di annullare la decisione impugnata o di mantenere almeno l'autorità parentale congiunta, di nominarla “unico tutore del figlio”, di rilasciare un permesso “per N__________ di lasciare la Svizzera”, di “rinnovare la conversazione via Skype tre volte la settimana”, di “rinnovare il pagamento degli alimenti a N__________ da parte del padre” e di condannare il marito al “rimborso di tutte le spese giudiziarie”;
che giova statuire anzitutto sulla richiesta di gratuito patrocinio;
e considerando
in diritto: che ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per sostenere le spese della causa e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 CPC);
che il presupposto dell'indigenza è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 141 III 371 consid. 4.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2016.23 del 29 dicembre 2016 consid. 6a);
che incombe al richiedente rendere verosimile tale presupposto, illustrando la propria situazione reddituale e patrimoniale (art. 119 cpv. 2 CPC) e recando per quanto possibile tutte le prove necessarie (sentenza del Tribunale federale 5A_502/2017 del 15 agosto 2017 consid. 3.2 e 3.3 con rinvii, in: SZZP/RSPC 2017 pag. 522);
che in concreto la richiedente definisce la propria situazione finanziaria “non tale da potersi permettere di sopportare le spese di procedura nonché di rappresentanza legale”, ma a sostegno di tale affermazione non produce il benché minimo documento giustificativo;
che, assistita da un rappresentante professionale, l'interessata non poteva ignorare l'esigenza di sostanziare la richiesta, ragione per cui un interpello da parte di questa Camera o la fissazione di un termine supplementare per integrare l'istanza di gratuito patrocinio non entrano in linea di conto (sentenza del Tribunale federale 4A_44/2018 del 5 marzo 2018 consid. 5.3);
che in circostanze del genere la richiedente non ha reso verosimile di essere sprovvista dei mezzi necessari per sopperire alle spese della causa, ciò che comporta la reiezione dell'istanza;
che la procedura intesa all'ottenimento del gratuito patrocinio è di principio gratuita, salvo casi di temerarietà, estranei alla fattispecie (art. 119 cpv. 6 CPC);
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);
che l'azione principale può essere oggetto di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiosa essendo anche l'attribuzione dell'autorità parentale, questione non legata a soglie di valore.
decide: 1. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
2. Non si riscuotono spese.
3. La richiedente sarà invitata con decreto separato a depositare un anticipo per le spese giudiziarie presunte.
4. Notificazione all'avv. .
Comunicazione a:
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– avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammis-sibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).