Incarto n.
11.2018.53

Lugano,

27 dicembre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa OR.2016.175 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione definitiva) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 14 settembre 2016 dall'

 

 

AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

 AO 2 , e

 AO 3  (Como),

 

giudicando sull'appello del 19 aprile 2018 presentato dall'AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 2 marzo 2018;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 6 giugno 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato, a conferma di un decreto cautelare emesso senza contraddittorio il 9 ottobre 2015, l'iscrizione provvisoria sulla particella n. 51 RFD di __________, costituita in proprietà per piani, delle seguenti ipoteche legali degli artigiani e imprenditori per complessivi fr. 120 096.– con interessi al 5% dall'8 ottobre 2015 a favore del­l'AP 1:

–                                      fr. 4083.26 sulla proprietà per piani n. 35 014 (34/1000 del fondo base),

–                                      fr. 3122.50 sulla proprietà per piani n. 35 015 (26/1000 del fondo base),

–                                      fr. 4323.45 sulla proprietà per piani n. 35 016 (36/1000 del fondo base),

–                                      fr. 4203.36 sulla proprietà per piani n. 35 017 (35/1000 del fondo base),

–                                      fr. 3242.59 sulla proprietà per piani n. 35 018 (27/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7325.85 sulla proprietà per piani n. 35 019 (61/1000 del fondo base),

–                                      fr. 4323.45 sulla proprietà per piani n. 35 020 (36/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7926.33 sulla proprietà per piani n. 35 021 (66/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7325.85 sulla proprietà per piani n. 35 022 (61/1000 del fondo base),

–                                      fr. 4323.45 sulla proprietà per piani n. 35 023 (36/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7926.33 sulla proprietà per piani n. 35 024 (66/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7325.85 sulla proprietà per piani n. 35 025 (61/1000 del fondo base),

–                                      fr. 4323.45 sulla proprietà per piani n. 35 026 (36/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7926.33 sulla proprietà per piani n. 35 027 (66/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7325.85 sulla proprietà per piani n. 35 028 (61/1000 del fondo base),

–                                      fr. 4323.45 sulla proprietà per piani n. 35 029 (36/1000 del fondo base),

–                                      fr. 7926.33 sulla proprietà per piani n. 35 030 (66/1000 del fondo base),

–                                      fr. 18 855.07 sulla proprietà per piani n. 35 031 (157/1000 del fon­do base),

–                                      fr. 1801.44 sulla proprietà per piani n. 35 032 (15/1000 del fondo base) e

–                                      fr. 2161.72 sulla proprietà per piani n. 35 033 (18/1000 del fondo base),

Le proprietà per piani sono tutte intestate a AO 1 in ragione di un mezzo, ad AO 3 in ragione di un quarto e di AO 2 in ragione dell'altro quarto. Il credito della ditta si riferisce a lavori di demolizione, di trasporto e di smaltimento di materiali.

All'AP 1 il Pretore ha assegnato un termine di 90 giorni per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, con l'avvertenza che il decorso infruttuoso del termine avrebbe comportato la cancellazione delle iscrizioni provvisorie. In calce alla sentenza figurava la seguente indicazione dei rimedi giuridici:

Contro la presente decisione è data facoltà di appello, scritto e motivato, direttamente al Tribunale di appello, Lugano, entro 10 giorni dalla notificazione, allegando la decisione impugnata (art. 311–314 CPC). Se lo è a titolo indipendente, la decisione in materia di spese giudiziarie (punto n. 3 del dispositivo) è impugnabile mediante reclamo entro il medesimo termine (art. 110, 319 e 321 CPC).

La decisione è stata notificata all'AP 1 il 7 giu­gno 2016 (inc. SO.2015.4380).

 

                                  B.   Il 14 settembre 2016 l'AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1, AO 3 e AO 2, postulando l'iscrizione definitiva delle ipoteche legali annotate in via provvisoria. Constatato a un esame sommario che la tempestività della petizione appariva dubbia, il Pretore aggiunto ha fissato all'attrice il 16 settembre 2016 un termine di venti giorni per motivare in forma scritta la tempestività dell'azione. L'AP 1 ha ottemperato alla richiesta il 26 set­tembre 2016. I convenuti sono rimasti silenti. La causa è poi stata sospesa il 9 no­vembre 2016 fino al 19 dicembre 2017, quando il Pretore ha invitato l'attrice a precisare se intendesse desistere dalla lite o vedersi notificare una decisione formale. L'attrice ha optato per la seconda possibilità, di modo che con sentenza del 2 marzo 2018 il Pretore ha respinto la petizione in ordine siccome tardiva e ha ordinato la cancellazione delle ipoteche legali degli artigiani e imprenditori iscritte in via provvisoria. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 2500.–, sono state poste a carico del­l'attrice, senza assegnazione di ripetibili.

 

                                  C.   Contro la sentenza appena citata l'AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 aprile 2018 per ottenere che la decisione impugnata sia annullata e gli atti siano rinviati al Pretore affinché le sia assegnato un nuovo termine di 90 giorni per promuovere la causa tendente all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. In subordine essa chiede che, annullata la sentenza in questione, ai convenuti sia fissato un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. I convenuti non hanno formulato osservazioni all'appello.

Considerando

 

in diritto                   1.   L'iscrizione definitiva di ipoteche legali degli artigiani e imprenditori aventi un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–, come in concreto, è retta dalla procedura ordinaria. La decisione del Pretore è appellabile quindi entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore dell'attrice il 5 marzo 2018. Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine di appello è rimasto sospeso dal 25 marzo all'8 aprile 2018 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. Depositato il 19 aprile 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che il termine fissato dal giudice a un artigiano o a un imprenditore per chiedere l'iscrizione definitiva di un'ipoteca legale non beneficia delle sospensioni previste dall'art. 145 CPC (DTF 143 III 554). E nel caso specifico la petizione è stata introdotta dall'attrice il 14 settembre 2016, quando il termine assegnatole il 6 giugno 2016 era scaduto da giorni. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha dichiarato così l'azione irricevibile siccome tardiva, “a prescindere dai rimedi di diritto indicati nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”.

 

                                   3.   Nell'appello l'attrice non revoca più in dubbio che il termine impartitole dal Pretore con la sentenza del 6 giugno 2016 per promuovere la causa volta all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali non profittasse delle sospensioni (le cosiddette “ferie giudiziarie”) previste dall'art. 145 cpv. 1 CPC. Accertata da questa Camera con sentenza del 23 dicembre 2015 (RtiD I-2018 pag. 694 n. 10), tale interpretazione dell'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 16 agosto 2017 (DTF 143 III 554). Per quanto la diatriba dottri­nale continui (note di Melcarne in: RSPC 2018 pag. 103 e di Schumacher in: RSPC 2018 pag. 161), a livello giurisprudenziale la questione è dunque risolta. Su questo punto non occorre diffondersi oltre.

 

                                   4.   Quanto l'attrice invoca nell'appello è un altro principio dedotto dall'art. 145 cpv. 2 lett. b CPC. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, in effetti, che ogni decisione di primo grado deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione (art. 238 lett. f CPC). Se tale decisione è emanata con la procedura sommaria è necessario inoltre rendere attento il destinatario che, co­me stabilisce l'art. 145 cpv. 3 CPC, il termine di ricorso (10 giorni) non è sospeso dall'art. 145 cpv. 1 CPC (le cosiddette “ferie giudiziarie”). Nelle decisioni adottate dai Pretori con la procedura sommaria si impone così di specificare che l'art. 145 cpv. 1 CPC non interrompe il decorso dei termini per l'appello o per il reclamo. Mancando tale avvertimento, il termine si sospende (nonostante il contrario testo di legge), quand'anche il destinatario della decisione sia cognito del diritto per essere patrocinato da un legale (DTF 139 III 83 consid. 5). L'opinione del Pretore, secondo cui il termine d'impugnazione continua a decorrere “a prescindere dai rimedi di diritto indicati nella sentenza di conferma dell'ipoteca legale provvisoria”, è pertanto erronea.

 

                                   5.   I criteri applicati alle procedure sommarie per i termini d'impugnazione valgono anche per i termini fissati dal giudice (art. 145 cpv. 1 CPC: “i termini fissati dalla legge o dal giudice”), con la sola differenza che i termini impartiti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC). Sta di fatto che la decisione emanata dal Pretore il 6 giugno 2016 non conteneva alcun avvertimento circa la decorrenza, durante le cosiddette “ferie giudiziarie”, dei termini d'impugnazione né tanto meno del termine di 90 giorni per promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali. In ciò il caso si distingue dal precedente giudicato da questa Camera il 23 dicembre 2015 (sopra, consid. 3), la sentenza del Pretore recando allora l'avvertimento, se non altro nel­l'indicazione dei rimedi giuridici, che la decorrenza dei termini non era sospesa dalle ferie giudiziarie. Ne segue che in concreto il termine di 90 giorni fissato dal Pretore si è interrotto il 15 luglio 2016 ed è ricominciato a decorrere unicamente il 16 agosto successivo (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrata il 14 settembre 2016, la petizione dell'attrice non era quindi tardiva, contrariamente a quanto reputa il Pretore. E che l'attrice sia patrocinata da un legale, come detto, poco importa.

 

                                   6.   Ne discende che, fondato, l'appello merita accoglimento. La sentenza impugnata deve così essere annullata e il Pretore va invitato ad assegnare ai convenuti un termine per presentare la risposta scritta alla petizione (art. 222 cpv. 1 CPC). Non è dato a divedere invece perché il Pretore dovrebbe impartire all'attrice, come questa chiede in via principale nell'appello, un nuovo termine di 90 giorni entro cui promuovere la causa intesa all'iscrizione definitiva delle ipoteche legali, causa di cui la decisione odierna ripristina automaticamente la litispendenza. Sulle spese giudiziarie il Pretore statuirà di nuovo con la sentenza di merito.

 

                                   7.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma nel caso specifico i convenuti non hanno proposto di respingere l'appello, né del resto avevano chiesto al Pretore di dichiarare la petizione irricevibile. Conviene dunque rinunciare al prelievo di oneri e all'addebito di ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine).

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso di fr. 120 096.– raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore perché assegni ai convenuti un termine entro cui presentare il memoriale di risposta.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.   ;

–   ;

–   ;

–    (Como).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).