Incarto n.
11.2018.55

Lugano,

18 marzo 2019/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire sul ricorso del 20 aprile 2018 presentato da

 

 

 RI 1  (Messico)

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

contro la decisione emessa il 20 aprile 2018 dal

 

Dipartimento delle istituzioni,

Sezione della popolazione,

Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza

 

sull'istanza di accertamento presentata il 23 febbraio 2017 dalla ricorrente in materia di acquisto e perdita della cittadinanza svizzera;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   __________ P__________, attinente di __________, è deceduto l'8 marzo 1859. Suo figlio T__________, nato il 4 di­­cembre 1820, si è sposato il 16 novembre 1858 con C__________ __________ e ha avuto il figlio A__________, nato a __________ il 13 luglio 1863. A__________ è emigrato in Messico, dove si è sposato con C__________ C__________. Da lei ha avuto il figlio An__________, nato a __________ il 6 febbraio 1893, cittadino messicano, il quale si è sposato in prime nozze il 9 febbraio 1925, sempre a __________, con E__________ A__________. Da tale matrimonio è nata il 19 agosto 1926 __________ y A__________, cittadina messicana, che l'8 maggio 1948 si è sposata con J__________ M__________ (1923), anch'egli cittadino messicano, dal quale ha avuto nove figli. In seguito al matrimonio __________ y A__________ si è chiamata RI 1.

 

                                  B.   Il 23 febbraio 2017 RI 1 ha presentato un'istanza all'Ufficio dello stato civile, autorità di vigilanza, per ottenere l'accertamento della sua cittadinanza svizzera (acquisita per discendenza) e l'iscrizione di lei nei registri svizzeri dello stato civile. L'Ufficio dello stato civile ha invitato il 27 giugno 2017 l'interessata a dimostrare che suo nonno A__________, emigrato in Messico e deceduto nel 1920, fosse cittadino svizzero. RI 1 ha risposto il 4 luglio 2017 che il nonno A__________ era svizzero, siccome figlio di T__________, cittadino svizzero. Dal 5 luglio 2017 si è poi susseguito un nutrito scambio di messaggi per posta elettronica, l'Ufficio dello stato civile insistendo perché l'interessata documentasse l'attinenza dei propri ascendenti. Infine il 7 di­cembre 2017 RI 1 ha chiesto l'ema­na­zione di una decisione formale.

 

                                  C.   Con decisione del 5 marzo 2018 la Sezione della popolazione ha accertato che RI 1, seppure possa avere acquisito la cittadinanza svizzera per discendenza, l'ha perduta in seguito al matrimonio contratto l'8 maggio 1948 con J__________ M__________. E quand'anche non l'avesse perduta per matrimonio, ha continuato la Sezione della popolazione, essa l'ha perduta per non essersi mai notificata a un'autorità svizzera o avere dichiarato per scritto di volerla conservare. Essa avrebbe potuto ricuperare la cittadinanza – ha soggiunto la Sezione della popolazione – se avesse chiesto di essere reintegrata nei suoi diritti entro l'anno transitoria­mente fissato dalla legge sul­l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953. Essa però non è si è attivata a tal fine, di modo che in ogni caso la sua cittadinanza svizzera si è estinta. In esito alla decisione la Sezione della popolazione non ha riscosso spese. Una domanda di ricon­siderazione del 23 febbraio 2017, presentata da RI 1 il 9 aprile 2018, non è stata presa in considerazione dalla Sezio­ne della popolazione perché redatta in tedesco.

 

                                  D.   Contro la decisione del 5 marzo 2018 RI 1 è insorta a questa Camera con un ricorso del 20 aprile 2018 in cui chiede di ‟abolire l'ordinanza del 3 marzo 2018ˮ, di accertare ch'essa possiede tuttora la cittadinanza svizzera (o eventualmente ch'essa ha presentato in tempo utile la domanda per essere reintegrata in tale cittadinanza) e di essere “inserita nel registro svizzero dello stato civile”. Invitato a formulare osservazioni, l'Ufficio dello stato civile si è confermato il 19 giugno 2018 nella decisione impugnata. Con replica del 29 agosto 2018 RI 1 ha ribadito le proprie richieste. L'Ufficio dello stato civile non ha duplicato.

Considerando

 

in diritto:                 1.   Nel Cantone Ticino la Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile quale autorità di vigilanza, è competente per decidere sia sulle iscrizioni nei registri dello stato civile (art. 5 del regolamento sullo stato civile: RL.212.150) sia, “d'uf­ficio o su domanda, in caso di dubbio sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale” (art. 31 cpv. 2 lett. d del regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale: RL 141.110), come pure, sempre in caso di dubbio, sulla cittadinanza svizzera di persone la cui cittadinanza ticinese è in discussione (art. 43 cpv. 1 LCit: RS 141.0). Tali decisioni sono impugnabili con ricorso entro 30 giorni a questa Camera (art. 98 cpv. 3 e 99 LPAmm). In concreto la decisione impugnata è pervenuta al legale di RI 1, al più presto, il 6 marzo 2018. Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 25 marzo 2018 (settimo giorno precedente la Pasqua) fino al­l'8 aprile 2018 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù del­l'art. 16 cpv. 1 a LPAmm, applicabile per il rinvio del­l'art. 99 cpv. 4 LPAmm. Introdotto il 20 aprile 2018, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Al ricorso e alla replica RI 1 acclude svariati documenti. Con le osservazioni al ricorso l'Ufficio dello stato civile produce a sua volta alcuni documenti. Parte di tali atti figura già nel fascicolo della causa trasmesso a questa Camera. Sia come sia, in sede di ricorso possono essere liberamente addotti nuovi fatti e offerti nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 2 LPAmm). I documenti in questione sono pertanto ammissibili.

 

                                   3.   Nella decisione impugnata la Sezione della popolazione ha ritenuto che la richiedente non abbia dimostrato di possedere la cittadinanza svizzera, quella ticinese e nemmeno l'attinenza comunale di __________, ma per finire ha lasciato la questione irrisolta. Avesse infatti RI 1 acquisito la cittadinanza svizzera per discendenza – essa ha proseguito – questa si sarebbe estinta. Secondo l'art. 5 cpv. 1 del decreto del Consiglio federale che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera, dell'11 novembre 1941, “la donna svizzera che contrae[va] con uno straniero matrimonio valido nella Svizzera perde[va] la cittadinanza svizzera”. A meno di rimanere apolide (art. 5 cpv. 2), ma ciò non poteva verificarsi nel caso specifico, poiché l'interessata aveva la cittadinanza messicana già prima di sposarsi. Contraendo matrimonio l'8 mag­gio 1948 con J__________ M__________, anch'egli cittadino messicano, RI 1 ha perduto così la cittadinanza svizzera.

 

                                         Del resto, ha rilevato la Sezione della popolazione, non avesse l'interessata perduto la cittadinanza svizzera per matrimonio, essa l'avrebbe perduta per non essersi notificata a un'autorità svizzera o avere dichiarato per scritto di volerla conservare (art. 10 cpv. 1 della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953). È vero, ha epilogato la Sezione della popolazione, che RI 1 avrebbe potuto recuperare la cittadinanza svizzera se avesse chiesto di essere reintegrata nei suoi diritti entro l'anno transitoria­mente fissato dagli art. 57 cpv. 3 e 58 cpv. 1 della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953. Tuttavia, non essendosi costei attivata in tal senso, la sua nazionalità è caduta in perenzione.

 

                                   4.   La ricorrente fa valere anzitutto di avere documentato che il suo bisnonno T__________ era attinente di __________, che suo nonno A__________ era nato a __________ e che suo padre An__________ quindi poteva essere solo cittadino svizzero. Onde la nazionalità svizzera di lei per discendenza. Essa contesta poi di avere perduto la cittadinanza svizzera in seguito al matrimonio, facendo valere che l'art. 5 cpv. 1 del decreto federale 11 novembre 1941, menzionato nella decisione impugnata, è stato abrogato con l'entrata in vigore della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952. Grazie a tale legge le donne che, avendo contratto matrimonio con uno straniero fra il 1° aprile 1942 e il 31 dicembre 1952 avevano perduto la nazionalità svizzera, sono state reintegrate definitivamente nei loro diritti, ciò di cui la Sezione della popolazione non ha tenuto conto.

 

                                         Quanto al termine del 1° gennaio 1954 fissato nell'art. 58 cpv. 1 della legge federale del 29 settembre 1952, scadenza entro cui essa avrebbe dovuto instare davanti al Dipartimento federale di giustizia e polizia per recuperare la cittadinanza svizzera, la ricorrente adduce di non averlo potuto rispettare “causa coercizione”. Essa dichiara in ogni modo di attivarsi ora, “entro un anno dal decadimento del motivo di impedimento”. Afferma che suo padre An__________ ha “esercitato pressioni morali” su di lei, minacciando di cacciarla dalla famiglia, di lasciarla senza sostegno economico e di diseredarla qualora avesse chiesto di essere reintegrata nella cittadinanza svizzera. Costui temeva infatti che si scoprisse il modo illecito in cui egli aveva ottenuto la cittadinanza messicana, la quale si trasmette solo per discen­denza. Ciò sarebbe stato fatale per lui, che come avvocato ricopriva un incarico presso il Ministero messicano degli esteri, godeva dello statuo diplomatico ed era finanche stato insignito di un'onorificenza statale. La ricorrente assevera di avere dovuto promettere al padre di non rivelare mai quel segreto. Solo all'età di 90 anni “e sotto l'influenza e la pressione dei discendenti” essa fa valere di essersi “liberata da questo vincolo” e, caduto l'impedimento, di postulare la reintegrazione nella cittadinanza svizzera.

 

                                         Quanto alla motivazione subordinata addotta dalla Sezione della popolazione, la ricorrente fa valere che, pur nell'ipotesi in cui essa dovesse annunciarsi all'autorità svizzera o dichiarare per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera (art. 10 cpv. 1 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952), essa non ha potuto procedere in tal senso per la coercizione paterna appena descritta. Venuto meno tale impedimento, essa può finalmente usufruire delle sue facoltà e far valere il suo diritto alla reintegrazione.

 

                                   5.   Non a torto la ricorrente afferma di avere sufficientemente dimostrato la cittadinanza svizzera dei suoi ascendenti, documentando come il bisnonno T__________, attinente e patrizio di __________ (doc. 4 allegato al ricorso: dichiarazione 8  novembre 2017 del Comune di __________), poteva essere solo cittadino svizzero, che cittadino svizzero era di conseguenza suo nonno A__________, emigrato in Messico, così come suo padre An__________ e – per discendenza – lei medesima, nata nel 1926. La Sezione della popolazione eccepisce che An__________ ha acquisito la cittadinanza messicana e potrebbe quindi avere rinunciato alla nazionalità svizzera secondo l'art. 7 della legge federale del 25 giu­gno 1903/26 giugno 1920 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa (decisione impugnata, pag. 2 a metà), allora applicabile. Si tratta però di una congettura priva di qualsiasi indizio a sostegno. Uno svizzero non può presumersi rinunciare alla cittadinanza solo perché ne acquisisce un'altra. Su questo punto l'orientamento dell'autorità amministrativa non può essere condiviso. Ne segue che fino alla celebrazione del matrimonio, l'8 maggio 1948, __________ y A__________ andava considerata (anche) cittadina svizzera e ticinese, attinente di __________. Poco importa ch'essa fosse nata all'estero. La vecchia legge federale del 25 giugno 1903/26 giugno 1920 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa, applicabile fino al 31 dicembre 1952, non prevedeva la perdita della nazionalità svizzera da parte di cittadini svizzeri nati all'estero. Tale novità è stata introdotta solo dalla successiva legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (art. 10 cpv. 1: FF 1951 I 919 in basso), entrata in vigore il 1° gennaio 1953.

 

                                   6.   La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se la ricorrente abbia effettivamente perduto la cittadinanza svizzera in seguito al matrimonio con un cittadino straniero. Ora, al momento in cui __________ y A__________ si è sposata con J__________ M__________, l'8 maggio 1948, vigeva – come ricorda la Sezione della popolazione – non solo la vecchia legge federale del 25 giugno 1903/26 giugno 1920 sull'acquisto della cittadinanza svizzera e sulla rinunzia alla stessa, ma anche il decreto del Consiglio federale “che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941. Tale decreto si fondava sul­l'art. 3 di un altro decreto federale, del 30 agosto 1939, “su le misure da prendere per la protezione del paese e il mantenimento della sua neutralità”. L'art. 5 del decreto 11 novembre 1941, entrato in vigore il 1° mag­gio 1942, prevedeva:

                                         1  La donna svizzera che contrae con uno straniero matrimonio valido nella Svizzera perde la cittadinanza svizzera.

                                         2  In via eccezionale, la stessa conserva la cittadinanza svizzera, allorché, in mancanza di questa, essa sarebbe inevitabilmente senza patria. Non si ritiene che resti inevitabilmente senza patria la donna che non fa una dichiarazione o una richiesta la quale, secondo la legislazione del paese d'origine del marito, le darebbe la possibilità di acquistare la cittadinanza di quest'ultimo, in rapporto con la conclusione del matrimonio.

                                         3  Il figlio legittimo di una donna svizzera, la quale ha conservato la cittadinanza svizzera in virtù del secondo capoverso, acquista alla sua nascita la cittadinanza svizzera se, in mancanza di questa, esso sarebbe inevitabilmente senza patria.

                                         4  La cittadinanza svizzera, conservata o acquistata in virtù del secondo e del terzo capoverso, si perde con l'acquisto di una cittadinanza straniera.

                                         5  In deroga ai capoversi da uno a quattro del presente articolo o alle disposizioni finora vigenti, il Dipartimento di giustizia e polizia può, a titolo eccezionale, conferire la cittadinanza svizzera a una donna oppure a un fanciullo o a una fanciulla, allorché ciò appaia necessario per evitare una particolare asprezza.

 

                                   7.   La regolamentazione che precede, promulgata in forza dei poteri straordinari che competevano al Consiglio federale nel periodo bellico, è stata abrogata il 31 dicembre 1952, quando è entrata in vigore la legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, il 1° gennaio 1953. Tale legge ha mitigato i rigori del precedente decreto riguardo alle donne svizzere che sposavano uno straniero. L'art. 9 disponeva:

                                         1  La donna svizzera perde la cittadinanza svizzera sposando uno straniero se essa acquista la cittadinanza del marito o la possiede già e non dichiara all'atto della pubblicazione o della celebrazione del matrimonio di voler conservare la cittadinanza svizzera.

                                         2  La dichiarazione dev'essere fatta per iscritto, in Svizzera all'ufficiale dello stato civile che procede alla pubblicazione o alla celebrazione del matrimonio, all'estero a un rappresentante diplomatico o consolare della Svizzera.

 

                                         La sposa svizzera poteva in tal modo conservare la propria cittadinanza, pur contraendo matrimonio con uno straniero, mediante una semplice dichiarazione. E quand'anche avesse rinunciato alla dichiarazione, ritenendo giusto seguire la sorte del marito, essa poteva ancora chiedere in seguito – a certe condizioni – di essere reintegrata gratuitamente nella cittadinanza svizzera (art. 18). L'art. 19 stabiliva infatti:

                                         1  La donna che ha perso la cittadinanza svizzera per effetto del matrimonio o per inclusione nello svincolo di suo marito può essere reintegrata:

a)  se il marito è deceduto, se il matrimonio è stato dichiarato nullo o è stato sciolto per divorzio, come pure dopo una separazione dei coniugi pronunciata per un tempo indeterminato o dopo una separazione di fatto di tre anni;

b)  se, per motivi scusabili, la donna non ha fatto la dichiarazione prevista nell'articolo 9;

c)  se essa è diventata apolide.

                                         2  La domanda deve essere presentata, nel caso della lettera a, entro il termine di dieci anni a contare dall'adempimento della condizione, e nel caso della lettera b, nel termine di un anno a contare dal giorno in cui è cessato l'impedimento, ma al più tardi entro dieci anni dalla celebrazione del matrimonio. Se un rifiuto dovesse avere conseguenze troppo rigorose, richieste presentate con ritardo possono ancora essere prese in considerazione e quelle in virtù della lettera a, anche se il termine era già scaduto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

 

                                         Sulla domanda decideva il Dipartimento federale di giustizia e polizia, che poteva concedere la reintegrazione soltanto con l'assenso dell'autorità cantonale (art. 25 cpv. 1). Se l'autorità cantonale si opponeva, il Consiglio federale poteva concedere ugualmente la reintegrazione, su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia o in seguito a ricorso (art. 25 cpv. 2).

 

                                   8.   La legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera contemplava altresì una disposizione transitoria, introdotta dalle Camere federali, in favore delle donne sposate che avevano perduto la cittadinanza svizzera in applicazione del noto art. 5 del decreto federale “che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941. L'art. 58 di tale legge prescriveva:

                                         1  Le donne svizzere per nascita che prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno perso la cittadinanza svizzera sposando uno straniero, la riacquistano gratuitamente, pur sussistendo il matrimonio, se ne fanno domanda al Dipartimento federale di giustizia e polizia entro il termine di un anno a contare dall'entrata in vigore della legge.

                                         2  Le domande intese a far valere tale facoltà, fatte da donne svizzere per nascita che, con la loro condotta, hanno compromesso seriamente gl'interessi o la reputazione della Svizzera, o che, per altro motivo, sono manifestamente indegne, devono essere respinte.

                                         3  Contro le decisioni è ammesso il ricorso al Consiglio federale.

                                         (…)                                  

 

                                         Tale disposizione consentiva alle donne interessate di recuperare la cittadinanza svizzera quand'anche non fossero dati i presupposti per una reintegrazione a norma dell'art. 19. Nel disegno di legge il Consiglio federale aveva rinunciato a una simile disciplina poiché reputava “quasi impossibile prevedere le conseguen­ze giuridiche e pratiche” della sua attuazione (FF 1951 I 936).

 

                                   9.   Nel corso degli anni la legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera è stata rimaneg-giata una quindicina di volte (www.admin.ch/opc/it/clas­si­fied- compilation/19520208/index/html›). Nella sua ultima versione, in vigore dal 1° gennaio 2006, la norma transitoria del­l'art. 58 risultava così formulata:

                                         1  La donna che, prima dell'entrata in vigore della modifica del 3 ottobre 2003 della presente legge, ha perso la cittadinanza svizzera per matrimonio o per inclusione nello svincolo del marito può presentare una domanda di reintegrazione.

                                         (…)

 

                                         Sulla richiesta decideva non più il Dipartimento federale di giustizia e polizia, bensì la Segreteria di stato della migrazione (art. 25).

 

                                         Per finire, la legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto

                                         e la perdita della cittadinanza svizzera è stata sostituita dalla legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (LCit: RS 141.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2018. Le richieste precedenti il 1° gennaio 2018 (l'istanza di RI 1 è del 23 febbraio 2017) continuano tuttavia a essere trattate “secondo le disposizioni del diritto anteriore fino alla decisione relativa alla domanda” (art. 50 cpv. 2 LCit).

 

                                10.   Alla luce di quanto precede risulta evidente che, cittadina svizzera per discendenza fino al matrimonio, sposandosi l'8 maggio 1948 con J__________ M__________ la ricorrente ha perduto la cittadinanza – come rileva la Sezione della popolazione – in forza dell'art. 5 cpv. 1 del decreto del Consiglio federale “che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941. Nel ricorso essa lamenta la “particolare asprezza” di tale conseguenza, ma non asserisce di avere chiesto al Consiglio federale di restituirle la cittadinanza svizzera in via eccezionale (art. 5 cpv. 5 del decreto appena menzionato). Essa avrebbe potuto recuperare la cittadinanza, dopo l'entrata in vigore della legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera, valendosi del citato art. 58 cpv. 1 delle disposizioni transitorie contenute nella legge medesima. Non consta tuttavia ch'essa si sia mai attivata in tal senso, né essa pretende il contrario. Chiamata ad accertare la cittadinanza svizzera di RI 1 (e a ordinare la sua iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile), a giusto titolo la Sezione della popolazione ha constatato perciò che tale cittadinanza si è estinta.

 

                                11.   Nel ricorso l'interessata eccepisce che, secondo il Manuale per lo stato civile pubblicato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (doc. 1 allegato alle osservazioni presentate dalla Sezione della popolazione), “le donne sposatesi tra il 1° apri­le 1942 e il 31 dicembre 1952 conservano definitivamente la cittadinanza svizzera: es. 608” (doc. 14 del ricorso). Il periodo in questione si riferisce al lasso di tempo durante il quale è rimasto in vigore il ripetuto art. 5 del decreto del Consiglio federale “che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941, periodo compreso dal 1° mag­gio (non aprile) 1942 al 31 dicembre 1952 (sopra, consid. 6). L'esempio 608 riguardava tuttavia il caso di una cittadina svizzera che, pur avendo sposato uno straniero, non ne aveva acquistato la cittadinanza e nemmeno aveva acquisito un'altra nazionalità entro il 31 dicem­bre 1952, di modo che con l'entrata in vigore della legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera essa ha conservato definitivamente la nazionalità svizzera. La fattispecie in esame è del tutto diversa. RI 1 aveva già prima di sposarsi un'altra cittadinanza (quella messicana), di modo che perdendo quella svizzera essa non è rimasta “inevitabilmente senza patria” (nel senso dell'art. 5 cpv. 2 del decreto del Consiglio federale “che modifica[va] le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera”, dell'11 novembre 1941). Su questo punto il ricorso cade quindi nel vuoto.

 

                                12.   Afferma la ricorrente che, avesse anche perduto la cittadinanza svizzera l'8 maggio 1948 al momento di sposarsi, essa può valersi tuttora della possibilità garantita dall'art. 58 cpv. 1 della legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera per recuperarla, la coercizione esercitata dal padre avendole impedito di presentare finora una domanda di reintegrazione. Ora, potrà fors'anche darsi che nel caso specifico siano dati gli estremi perché la ricorrente possa valersi tuttora dell'art. 58 cpv. 1 della legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera. Sta di fatto che finora essa non consta avere postulato alcuna reintegrazione davanti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), divenuta competente per trattare simili domande in luogo e vece del Dipartimento federale di giustizia e polizia (art. 25 della legge federale appena menzionata, cui rinvia l'art. 58 cpv. 2). Essa non risulta pertanto avere recuperato la nazionalità svizzera e in circostanze del genere la Sezione della popolazione non poteva accertare la cittadinanza svizzera di lei. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata sfugge di conseguenza alla critica.

 

                                13.   In via abbondanziale la Sezione della popolazione ha addotto che, non avesse perduto la cittadinanza svizzera per matrimonio con uno straniero, RI 1 avrebbe perduto la cittadinanza in ogni modo per non essersi notificata a un'autorità svizzera o avere dichiarato per scritto di voler conservare tale nazionalità. L'art. 10 della legge sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953 stabiliva invero:

                                                      1  Il figlio nato all'estero da padre svizzero parimente nato all'estero perde la cittadinanza svizzera a ventidue anni compiuti se possiede ancora un'altra cittadinanza, a meno che, fino a questa età, non sia stato notificato a un'autorità svizzera in patria o all'estero, non si sia annunciato egli stesso o non abbia dichiarato per iscritto di voler conservare la cittadinanza svizzera.

                                         2  Il figlio che, alla sua nascita, ha la cittadinanza svizzera di sua madre è sottoposto alla stessa norma per analogia.

                                         3  In particolare, è considerata come notificazione nel senso del primo capoverso ogni comunicazione dei genitori, dei parenti o dei conoscenti intesa a far iscrivere il figlio nei registri del comune di origine, a immatricolarlo o a fargli rilasciare i documenti di legittimazione.

                                         4  Chi, contro la sua volontà, non ha potuto annunciarsi o sottoscrivere una dichiarazione, in tempo utile, conformemente al primo capoverso, può farlo ancora validamente entro il termine di un anno a contare dal giorno in cui l'impedimento è cessato.

 

                                         Una norma transitoria precisava inoltre, all'art. 57 cpv. 3:

                                         Quando le condizioni d'applicazione dell'articolo 10 sono adempiute, le persone che hanno più di ventidue anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge oppure avranno ventidue anni l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore perdono la cittadinanza svizzera qualora non provvedano entro il termine di un anno a fare la notificazione o la dichiarazione prevista in detto articolo.

 

                                         Al momento in cui la legge federale del 29 set­tem­bre 1952 sul­l'ac­qui­sto e la perdita della cittadinanza svizzera è entrata in vigore, il 1° gennaio 1953, la ricorrente aveva 26 anni. Secondo la Sezione della popolazione, ammesso e non concesso che a quel momento essa possedesse ancora la cittadinanza svizzera, le rimaneva tempo fino al 1° gennaio 1954 per annunciarsi a un'autorità svizzera in patria o all'estero oppure per dichiarare in forma scritta di voler conservare la cittadinanza svizzera. Diversamente da quanto prevedeva l'art. 58 per il riacquisto della cittadinanza svizzera da parte di donne sposate con stranieri, norma che richiedeva una decisione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (o, più recentemente, dalla Segreteria di Stato della migrazione), l'art. 57 cpv. 3 esigeva unicamente una notifica o una dichiarazione della persona interessata. Non avendo tuttavia RI 1 intrapreso alcunché, la sua cittadinanza svizzera si è estinta.

 

                                14.   La ricorrente obietta che, trovandosi essa impedita per coercizione paterna di annunciarsi a un'autorità svizzera in patria o all'estero oppure di dichiarare per scritto di voler conservare la cittadinanza svizzera, il termine di un anno è cominciato a decorrere per lei solo dalla fine dell'impedimento. E siccome va considerata come notifica ogni comunicazione intesa a conseguire

                                         l'iscrizione nei registri dello stato civile, la sua istanza del 23 febbraio 2017 risponde ai requisiti dell'art. 57 cpv. 3 della legge sul­l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera entrata in vigore il 1° gennaio 1953. La questione è in realtà senza portata pratica. Come si è spiegato (consid. 12), la ricorrente ha perduto la cittadinanza svizzera già l'8 maggio 1948, quando si è sposata con J__________ M__________. Avesse anche annunciato entro il 1° gennaio 1954 di voler conservare quella cittadinanza, la sua dichiarazione sarebbe risultata senza oggetto. Ciò rende superfluo esaminare se davvero sussistesse un impedimento alla notifica o alla comunicazione nel senso del citato art. 57 cpv. 3, come la ricorrente asserisce. La pretesa “coercizione paterna”, per vero, trova riscontro nelle sole affermazioni dell'interessata e non potrebbe semplicemente essere presunta. Fosse stato l'impedimento di rilievo ai fini del giudizio, la ricorrente andava invitata a recare le prove (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Visto quanto precede, ad ogni buon conto, la questione è superata e non richiede di soffermarsi oltre.

 

                                15.   Se ne conclude, privo di consistenza, il ricorso vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si pone problema di ripetibili, l'Ufficio dello stato civile essendo intervenuto nell'ambito delle sue attribuzioni ufficiali (art. 66 cpv. 4 LTF per analogia).

 

                                16.   La presente decisione va notificata anche all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite del­l'Ufficio federale di giustizia (art. 90 cpv. 5 OSC). Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 2 lett. d LTF), trattandosi in concreto di accertare una cittadinanza svizzera da iscrivere nei registri di stato civile è dato ricorso in conformità all'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 2 LTF, senza riguardo a questioni di valore.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile, Bellinzona.

                                         Comunicazione all'Ufficio federale dello stato civile, per il tramite dell'Ufficio federale di giustizia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

 

*************************************************************************************************************************************

PROPOSTA DI SCHEDA FINDINFO

 

Art. 43 cpv. 1 LCit

Art. 57 cpv. 3 e 58 vLCit (versione originale del 29 settembre 1952)

 

Accertamento della cittadinanza svizzera: reintegrazione di una donna che ha perduto la cittadinanza in seguito al matrimonio con uno straniero

 

(nessun regesto)