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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliere: |
Fasola |
sedente per statuire nella causa SO.2017.2328 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 9 maggio 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 29 dicembre 2017 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 20 dicembre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962), divorziato e padre di quattro figli (M__________, K__________, T__________, ora maggiorenni, ed E__________, nato il 23 novembre 2000) e AO 1 (1965), cittadina brasiliana anch'essa divorziata con due figli (C__________ e T__________, entrambi maggiorenni), si sono sposati a __________ il 14 settembre 2007. Dal matrimonio non è nata prole. Immobiliarista e azionista della L__________ AG di __________, il marito è inabile al lavoro nella misura del 100% e beneficia di rendite d'invalidità del primo, secondo e terzo pilastro, gestendo per il resto il proprio patrimonio. La moglie è stata alle dipendenze della F__________ SA di __________ in qualità di impiegata fino al dicembre del 2017, allorché si è licenziata al termine di un periodo di incapacità lucrativa. Nel luglio del 2016 AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi da un'amica a __________.
B. Il 9 maggio 2017 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere “nel merito ed inaudita parte” l'autorizzazione a vivere separata (domanda n. 1), un contributo alimentare di fr. 12 100.– mensili (domanda n. 2) e una provvigione ad litem di fr. 20 000.– (domanda n. 3). La richiesta “inaudita parte” è stata respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” di quello stesso 9 maggio 2017. Al dibattimento del 30 maggio 2017, indetto per il contraddittorio, i coniugi hanno raggiunto un accordo sull'autorizzazione a vivere separati. Per il resto AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, offrendo nondimeno alla moglie un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili dal 1° giugno 2017. A una successiva udienza del 27 luglio 2017, destinata al seguito del dibattimento, le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo le rispettive richieste e notificando prove.
C. Con lettera del 22 agosto 2017 l'istante ha invitato il Pretore a “provvedere all'emanazione di una decisione cautelare sulle richieste avanzate dalla moglie (…), ed in particolare sulla richiesta di contributo alimentare di cui al punto 2 e di provisio ad litem al punto 3”. Il convenuto ha reagito alla lettera il 2 ottobre 2017, facendo valere in sintesi che AO 1 non ha mai preteso un contributo di mantenimento cautelare e contestando in subordine la fondatezza della domanda.
D. Il 18 dicembre 2017 AO 1 ha nuovamente scritto al Pretore, invitandolo una volta ancora ad “assumere le misure cautelari urgenti richieste, segnatamente il contributo ricorrente a favore della moglie e la provisio ad litem”. L'emanazione del giudizio sulla provvigione è stato ulteriormente sollecitato il 22 dicembre successivo. Nel frattempo, il 19 dicembre 2017, AO 1 ha inoltrato al Pretore una domanda d'informazione volta a ottenere dal marito, come pure dalla V__________ SA di __________, dalla I__________ SA di __________ e dalla G__________ di __________ la documentazione relativa all'acquisto, al finanziamento e all'edificazione della particella n. 3675 RFD di __________, sezione di __________.
E. Con “decreto cautelare“ del 20 dicembre 2017 il Pretore ha notificato a AP 1 il memoriale 18 dicembre 2017 della moglie e la richiesta d'informazione del 19 dicembre 2017. Ritenuto inoltre verosimile “che il marito, direttamente o per il tramite di terze persone, dispone di importanti risorse e di un cospicuo patrimonio”, come pure “più che verosimile che la moglie necessiti di un mantenimento e che il marito sia in grado di fornirlo”, egli ha condannato AP 1 a versare a AO 1 un contributo di mantenimento di fr. 5000.– mensili con effetto immediato. Infine egli ha convocato le parti a un'udienza del 27 febbraio 2018 per ultimare l'interrogatorio della moglie e per il contraddittorio sull'istanza d'informazione.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 29 dicembre 2017 in cui chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il giudizio in questione sia riformato nel senso di annullare la condanna al versamento del contributo alimentare di fr. 5000.– mensili alla moglie. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono emanate con la procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC). Nell'ambito di tali misure il giudice può adottare provvedimenti cautelari (I CCA, sentenza inc. 11.2015.46 del 24 giugno 2015, consid. 1). Se sono emanati dopo che la controparte ha avuto modo di esprimersi, fosse solo per scritto (art. 265 cpv. 2 CPC), tali decreti sono appellabili entro dieci giorni (art. 308 cpv. 1 lett. b e 314 cpv. 1 CPC) quand'anche il procedimento cautelare in sé non sia ancora terminato (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2). Ove un decreto cautelare riguardi controversie meramente patrimoniali, ad ogni modo, l'appello è ammissibile solo se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie il decreto del Pretore è stato emanato dopo una discussione, tenutasi il 30 maggio 2017. Al sollecito del 22 agosto 2017 il convenuto ha reagito inoltre con un memoriale del 2 ottobre 2017, contestando l'ammissibilità e – subordinatamente – la fondatezza della pretesa cautelare. Il decreto in esame può quindi ritenersi emanato “nelle more istruttorie”. Quanto al valore litigioso, esso è dato a prescindere dall'ammontare di qualsivoglia richiesta di giudizio, ove appena si pensi in concreto all'entità del contributo alimentare deciso dal Pretore (fr. 5000.– mensili), di durata incerta e da calcolare quindi sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC). Relativamente infine alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è stato notificato alla legale del convenuto il 21 dicembre 2017. Introdotto il 29 dicembre 2017, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Nel decreto impugnato il Pretore ha rilevato anzitutto che l'istanza d'informazione andava trattata a parte (inc. CA.2017.450) e che il relativo contraddittorio sarebbe stato esperito in occasione della successiva udienza, fissata per il 27 febbraio 2018, quando sarebbe stato portato a termine anche l'interrogatorio della moglie. Posto ciò, egli ha ritenuto verosimile, sulla scorta degli elementi istruttori raccolti fino a quel momento, che il convenuto disponga, direttamente o per il tramite di terze persone, di importanti risorse finanziarie e di un cospicuo patrimonio. E siccome egli ha considerato “più che verosimile che la moglie necessiti di un mantenimento e che il marito sia in grado di fornirlo”, egli ha decretato un contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, destinato a garantire a AO 1 “il mantenimento corrente”, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito.
3. Litigioso è, in questa sede, il contributo alimentare di fr. 5000.– mensili decretato dal Pretore. Al riguardo l'appellante fa valere che la decisione impugnata difetta dei più elementari presupposti formali e sostanziali, nessuna procedura cautelare essendo stata avviata né istruita in relazione a quel contributo, tanto che il Pretore nemmeno ha aperto uno specifico fascicolo processuale. Nulla in particolare può desumersi – egli adduce – dall'istanza o dalla replica orale e nemmeno dalle richieste non motivate del 22 agosto e 18 ottobre (recte: dicembre) 2017. Anzi, a suo avviso nessun atto di causa accenna a una procedura cautelare sul contributo di mantenimento per la moglie. Men che meno l'istante ha mai sostanziato – egli continua – i presupposti per l'accoglimento di una tale domanda (parvenza di buon diritto, urgenza, pregiudizio difficilmente riparabile).
Nelle condizioni descritte il Pretore non poteva supplire pertanto – soggiunge il convenuto – alle carenze di allegazione dell'istante, la quale non ha minimamente reso verosimile l'impossibilità di sopperire con il reddito del suo lavoro o con entrate sostitutive (per esempio della disoccupazione) al proprio fabbisogno corrente in pendenza di causa. L'appellante si duole inoltre che il decreto impugnato sia stato emesso senza che egli abbia avuto modo di esprimersi sulla richiesta cautelare del 18 dicembre 2017, notificatagli insieme con il decreto medesimo, e senza prevedere nemmeno una discussione alla prossima udienza. Per di più, egli censura la totale mancanza di indicazione sui rimedi giuridici e lamenta la carente motivazione del decreto cautelare, il quale non accenna a risultanze di causa né accerta la precisa situazione finanziaria dei coniugi, rendendo così impossibile eventuali adattamenti futuri.
4. Per quel che è dell'asserita mancanza di richieste cautelari in relazione al contributo di mantenimento, l'opinione dell'appellante non può essere condivisa. Con l'istanza del 9 maggio 2017 AO 1 ha chiesto infatti l'emanazione di misure a protezione dell'unione coniugale “nel merito ed inaudita parte” (pag. 18), tant'è che quest'ultima richiesta è stata respinta dal Pretore con decreto “supercautelare” del giorno stesso. Una richiesta inaudita parte implicava nondimeno una richiesta cautelare (come ha ritenuto il Pretore nel decreto del 9 maggio 2017). Certo, secondo il convenuto la moglie non ha sostanziato minimamente i presupposti per l'ottenimento di misure provvisionali, ma ciò non toglie che nell'istanza del 9 maggio 2017 una richiesta di giudizio (ancorché ridotta alla sua più semplice espressione) sia stata formulata. Tutt'al più la domanda andrà respinta se il Pretore non la riterrà debitamente giustificata. L'appellante sbaglia però quando asserisce che nessuna procedura cautelare è stata promossa in relazione al contributo di mantenimento. Su questo punto l'appello manca di consistenza.
5. L'appellante deplora altresì – come detto – che il decreto impugnato sia stato emesso senza che egli abbia avuto modo di esprimersi sulla richiesta cautelare del 18 dicembre 2017, notificatagli insieme con il decreto medesimo, e senza nemmeno che il Pretore abbia previsto una discussione alla prossima udienza. La doglianza cade nel vuoto, ove appena si consideri che il 18 dicembre 2017 AO 1 non ha presentato un'istanza cautelare, ma ha semplicemente sollecitato l'adozione dei provvedimenti cautelari postulati nell'atto introduttivo della lite del 9 maggio 2017. E il Pretore ha statuito con un decreto intermedio (“nelle more istruttorie”: sopra, consid. 1). Quanto alla mancata indicazione dei rimedi giuridici nel decreto impugnato (art. 238 lett. f CPC), tale omissione non ha pregiudicato il convenuto nell'esercizio dei suoi diritti, avendo egli potuto introdurre tempestivamente appello, mentre per quel che è della successiva udienza, il Pretore l'ha fissata nel decreto medesimo per il 27 febbraio 2017 alle ore 9.00. Anche al riguardo l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
6. Sempre dal profilo formale l'appellante censura il decreto cautelare siccome carente di motivazione. Ora, le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 143 III 70 consid. 5.2, 142 II 157 consid. 4.2, 142 III 436 consid. 4.3.2 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (sentenza del Tribunale federale 5A_506/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 2.1.1 con rinvii). Requisiti formali identici valgono, in linea di principio, anche per i decreti cautelari (DTF 134 I 88 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 5A_117/2010 del 5 marzo 2010 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2017.112 del 5 gennaio 2018, consid. 4).
a) Già all'udienza del 30 maggio 2017 AP 1 aveva sostenuto che con un reddito di fr. 4049.20 mensili l'istante può finanziare da sé il proprio fabbisogno minimo di fr. 3240.10 mensili, conservando un margine utile di fr. 800.– mensili. Ciò nonostante, egli era detto pronto a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili (riassunto scritto, pag. 15). Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2017 al sollecito della moglie egli ha poi ribadito che finanziariamente l'interessata è autosufficiente, sia che ci si fondi sul reddito da lei indicato nell'istanza del 9 maggio 2017 (fr. 3702.– mensili), sia che ci si fondi su quello da lei dichiarato in replica all'udienza del 27 luglio 2017 (fr. 4300.– mensili). In frangenti del genere – egli ha affermato – l'istante non può contare su provvedimenti cautelari, mentre il di lei tenore di vita effettivo durante la comunione domestica andrà accertato in esito all'istruttoria.
b) Nell'appello il convenuto sostiene una volta ancora, per l'essenziale, che AO 1 è in grado di coprire essa medesima il proprio fabbisogno minimo desumibile dagli atti assunti fino a oggi e non abbisogna sicuramente di un contributo cautelare di fr. 5000.– mensili. Il problema è che il decreto cautelare non permette di confrontarsi con la censura. Il Pretore ha ritenuto verosimile, come si è visto (consid. 2), che il convenuto disponga, “direttamente o per il tramite di terze persone, di importanti risorse finanziarie e di un cospicuo patrimonio”. Reputando “più che verosimile che la moglie necessiti di un mantenimento e che il marito sia in grado di fornirlo”, egli ha decretato il contributo alimentare di fr. 5000.– mensili, destinato a garantire a AO 1 “il mantenimento corrente”, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito. Simile motivazione non consente tuttavia di capire come sia stato determinato quel contributo cautelare. Non si sa quale sia il reddito (effettivo o ipotetico) della moglie, non si sa quale sia il fabbisogno da cui si è dipartito il Pretore e neppure è dato di sapere se l'appellante sia in grado di versare la cifra in questione. Tutto si ignora, in altri termini, sul modo in cui il Pretore sia giunto al risultato di fr. 5000.– mensili. Questa Camera non è in grado perciò di sindacare le censure del convenuto. Non motivato a sufficienza perché la giurisdizione di appello possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, il decreto cautelare deve così essere annullato.
c) L'annullamento del decreto impugnato non significa – contrariamente all'opinione del convenuto – che la richiesta di contributo alimentare vada respinta. Semplicemente, il Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 5000.– mensili, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.
Al Pretore è appena il caso di ricordare infine che l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari emessi “nelle more istruttorie”, ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). I decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nel nuovo diritto è invalso un orientamento contrario (sopra, consid. 1). Anche i decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione almeno sommaria.
7. Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.112 del 5 gennaio 2018, consid. 8 con rinvio sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).
8. Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Quanto alle ripetibili, AO 1 non ha proposto di respingere l'appello e non può essere tenuta a rifondere indennità. Avesse anche postulato la reiezione dell'appello, del resto, nel caso specifico ciò non comporterebbe l'assegnazione di ripetibili. Il convenuto ottiene infatti l'annullamento del decreto cautelare impugnato, ma non il rigetto dell'istanza cautelare della moglie. Non potendosi prevedere come il Pretore statuirà in esito al nuovo decreto cautelare, le ripetibili andrebbero quindi in ogni modo compensate (art. 106 cpv. 2 CPC; v. DTF 139 III 351 consid. 6).
9. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv.; – avv.. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).