Incarto n.
11.2018.66

Lugano,

22 agosto 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2017.167 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna riguardante la successione fu

                                         C F (1950–2016), già in ,

 

il quale con testamento olografo del 1° aprile 2015 ha designato sua esecutrice testamentaria

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv. dott.  PA 2 )

 

 

escludendo dalla successione i figli

 

 

 AP 1 , e

 AP 1 ora in

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

esaminato l'appello del 7 giugno 2018 presentato da AP 1 contro la decisione del 24 maggio 2018 con cui il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità e ha designato AO 1 quale amministratrice;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il notaio __________ D__________ di __________ ha pubblicato il 27 ottobre 2016 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un testamento olografo del 1° aprile 2015 lasciato da C__________ F__________ (1950), divorziato, domiciliato a __________, deceduto a __________ il 12 ottobre 2016. Nella disposizione di ultima volontà questi designava la sua compagna AP 1 quale “esecutrice testamentaria e amministratrice dell'eredità” (“meine Testament- und Willensvollstreckerin und Nachlassverwalterin”) e dichiarava di escludere dalla successione l'ex moglie S__________ F__________ (1955), come pure i figli CO 2 (1987) e CO 1 (1989). Nel testamento egli non ha istituito alcun erede e non ha previsto alcun legato.

                                     

                                  B.   Statuendo d'ufficio il 23 febbraio 2017, il Pretore ha ordinato l'amministrazione del­l'eredità, che ha affidato al­l'avv. PI 2 di __________. Egli ha fissato l'onorario di quest'ultimo in fr. 250.– orari e ha autorizzato il legale “a prelevare dai conti della successione la somma di fr. 4000.– a titolo di anticipo delle sue spese e del suo onorario”. Non sono stati riscossi oneri processuali (inc. SO.2017.167).

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il 6 marzo 2017 a questa Camera per ottenere che l'amministrazione dell'eredità fosse revocata. Con sentenza del 9 maggio 2017 la Camera ha accolto l'appello e ha annullato la decisione impugnata. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste solidalmente a carico di PI 2 e AP 1, con obbligo di rifondere a AO 1 fr. 2000.– complessivi per ripetibili (inc. 11.2017.32).

 

                                  D.   Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, con petizione del 12 gennaio 2018 AP 1 ha promosso davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un'azione di riduzione nei confronti di B__________ F__________, fratello e unico erede legittimo di C__________ F__________, per vedersi riconoscere la porzione legittima di un quarto nella successione paterna. La causa è tuttora pendente (inc. OR.2018.13).

 

                                  E.   Con decisione del 24 maggio 2018 il Pretore ha ordinato nuovamente l'amministrazione dell'eredità fu C__________ F__________, affidandola questa volta all'esecutrice testamentaria AO 1. Egli non ha prelevato spese processuali.

 

                                  F.   La nuova decisione del Pretore è stata impugnata davanti a questa Camera da AP 1, che con “reclamo” del 7 giugno 2018 chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di annullare la designazione di AO 1 quale amministratrice dell'eredità e di nominare in sua vece “una persona capace e indipendente”. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2018 AO 1 propone di respingere il “reclamo”. PI 2 non ha formulato osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nell'indicazione dei rimedi giuridici posta in calce alla decisione impugnata il reclamo figura come unica via di ricorso contro l'amministrazione dell'eredità e la nomina dell'amministratrice. Si tratta di un'indicazione inesatta, come inesatta era l'indicazione posta in calce alla precedente decisione del 23 febbraio 2017. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare nella sentenza del 9 maggio 2018 che i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore della successione (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), costituiscono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione de­gli art. 551–559). Sono impugnabili quindi con appello, non con reclamo, a meno che il valore litigioso sia inferiore a fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Il valore litigioso in provve­dimenti assicurativi della devoluzione ereditaria è pari, di regola, al valore lordo della successione (Diggelmann in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basi­lea/Gine­vra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). Nella fattispecie continuano a mancare ragguagli oggettivi sul valore lordo dell'eredità, ma AP 1 non pretende che l'ammontare di almeno fr. 10 000.– stimato da questa Camera nella sentenza del 9 maggio 2017 sia inattendibile. Il “reclamo” da lei introdotto va trattato pertanto come appello.

 

                                   2.   Nel Cantone Ticino i provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria sono adottati dal Pretore (art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è impugnabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico la decisione del Pretore è giunta al patrocinatore di AP 1 il 28 maggio 2018. Introdotto il 7 giugno 2018, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   3.   Nella fattispecie il primo giudice ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio (come la precedente del 23 febbraio 2017), con l'argomento “che allo scopo di chiarire chi siano gli eredi del defunto e quale sia la sua situazione patrimoniale, questo Pretore ritiene tuttora opportuno ordinare l'amministrazione della successione, affidando quindi l'incarico di amministratrice all'esecutrice testamentaria AO 1”. L'appellante si duole anzitutto che nella decisione impugnata il primo giudice non abbia precisato quale tra i casi d'applicazione previsti del­l'art. 554 cpv. 1 CC entri in linea di conto nella fattispecie per disporre un'amministrazione dell'eredità. In secondo luogo essa sostiene che AO 1 non può essere nominata amministratrice, poiché “non possiede né la capacità necessaria né l'integrità per assumere un tale ufficio”. Chiede perciò che in qualità di amministratore dell'eredità sia “designata una persona capace e indipendente”.

 

                                   4.   Dal profilo formale, come detto, l'appellante rimprovera al Pretore di non avere indicato quale tra le quattro possibilità enunciate dal­l'art. 554 cpv. 1 CC entri in considerazione nel caso precipuo per la nomina di un amministratore. La doglianza non è fuori luogo, poiché il primo giudice neppure menziona ­l'art. 554 cpv. 1 CC, limitandosi a rilevare “che allo scopo di chiarire chi siano gli eredi del defunto e quale sia la sua situazione patrimoniale, questo Pretore ritiene tuttora opportuno ordinare l'am­ministrazione della successione”. La mera opportunità non è un criterio pertinente. Sta di fatto che, ­secondo l'art. 554 cpv. 1 n. 3 CC, l'amministrazione dell'eredità va ordinata “se non sono conosciuti tutti gli eredi”. Tale è il caso, fra l'altro, ove sussista incertezza sulla qualità di erede da riconoscere a un diseredato che impugni la propria diseredazione (Karrer/Vogt/Leu, op. cit.,n. 13 in fine ad art. 554 CC; Emmel in: Abt/Weibel, Erb­recht, 3ª edizione, n. 7 ad art. 554 CC). AP 1 ha contestato la sua diseredazione mediante azione di riduzione inoltrata al Pretore con petizione del 12 gennaio 2018 (sopra, lett. D). Essa medesima è all'origine quindi della nuova decisione adottata dal Pretore, ciò che con il patrocinio di un legale non poteva sfuggirle. Non può pretendere così di non avere capito per quale motivo il Pretore abbia ordinato il nuovo provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

 

                                   5.   In secondo luogo l'appellante contesta l'idoneità di AO 1 ad assumere la carica di amministratrice dell'eredità, ribadendo le critiche da lei rivolte all'interessata nelle osservazioni del 23 marzo 2017 all'appello contro la designazione ad amministratore del­l'avv. __________ O__________. Ora, que­sta Camera ha già rammentato nella citata sentenza del 9 mag­gio 2017 che un esecutore testamentario ha diritto di essere nominato amministratore della successione in virtù dell'art. 554 cpv. 2 CC, ma che tale diritto non è assoluto. Il giudice può designare anche un'altra persona, in particolare se l'esecutore testamentario non ha le necessarie capacità o versa in un oggettivo conflitto d'interessi. Il solo fatto che l'esecutore testamentario non goda della fiducia degli eredi o che sussistano tensioni fra esecutore testamentario ed eredi non basta invece per affidare l'amministrazione ad altri. Anzi, per incaricare del­l'amministrazione un terzo non basta nemmeno – secondo la dottrina maggioritaria – che la disposizione di ultima volontà in cui figura la designazione dell'esecutore testamentario sia impugnata giudizialmente (RtiD I-2018 pag. 692 n. 7c riferimenti di dottrina).

 

                                         a)   L'appellante sottolinea che per essere designato amministratore della successione un esecutore testamentario dev'essere “indipendente, capace e degno di fiducia”. Essa fa valere che nella fattispecie AO 1 era la convivente di C__________ F__________, il quale abitava con lei fin dal 2000 senza essersi mai annunciato al controllo degli abitanti della Città di __________. Dopo la morte del testatore – essa sostiene – costei ha cercato di farle credere con “documenti assolutamente obsoleti e irrilevanti” che la successione è indebitata. Se non che, essa continua, così facendo AO 1 mostra di non sapere come vadano qualificati i documenti in suo possesso e agisce a proprio vantaggio per dissuaderla dal­l'adire vie legali, nell'intento di maturare onorari e di appropriarsi dei beni dell'eredità. Essa versa quindi – conclude l'appellante – in un conflitto d'interessi che osta alla sua nomina come amministratrice della successione.

 

                                         b)   Nella sentenza del 9 maggio 2017 questa Camera ha già rilevato che gli argomenti addotti allora da PI 2 e AP 1, secondo cui AP 1 tentava di farli desistere dal rivendicare i loro diritti mostrando “documenti assolutamente irrilevanti e molto vecchi” per far credere loro che l'eredità di C__________ F__________ fosse oberata, non bastavano per denotare un'inidoneità tale da giustificare una deroga al principio dell'art. 554 cpv. 2 CC. Non bastava a configurare inidoneità nemmeno la pretesa ostilità nei loro confronti. Vaghe e indeterminate erano poi le allegazioni in cui PI 2 e AP 1 imputavano a AO 1 “una situazione gravata di conflitti di interesse, confusa e incomprensibile”, che metteva “in serio pericolo l'eredità”. Al proposito non si ravvisavano in realtà elementi seri e oggettivi che rendessero concretamente verosimile l'asserita incapacità del­l'interessata di ottemperare agli obblighi di un esecutore testamentario. Quanto all'asserzione secondo cui AP 1 perseguiva “interessi particolari, segnatamente i propri” – aveva soggiunto questa Camera – si trattava una volta ancora di addebiti generici, senza chiaro riscontro agli atti.

 

                                         c)   Nell'appello AP 1 riprende le stesse recriminazioni, le quali non sono suscettibili tuttavia – allora come ora – di rendere verosimili gli estremi per scostarsi dal principio secondo cui un esecutore testamentario ha diritto di essere nominato amministratore della successione. Che l'ap­pellante non abbia alcuna fiducia in AO 1, cui imputa incapacità e commistione di interessi personali nella carica di amministratrice dell'eredità, è evidente, ma – come si è già spiegato – l'inimicizia non è un criterio di rilievo sotto il profilo dell'art. 554 cpv. 2 CC. Che AO 1 abbia esibito finora documenti “irrilevanti” per determinare la consistenza dell'asse ereditario non impedisce che, come amministratrice dell'eredità, essa sarà tenuta a redigere un inventario esauriente della successione e a fornire un rendiconto completo della sua attività, sempre che l'appellante sia dichiarata erede. Che AO 1 poi miri a conseguire onorari ancora non basta per raffigurare un conflitto d'interessi, sia perché un amministratore del­l'eredità non è tenuto a esercitare la funzione gratuitamente sia perché AO 1 non è nemmeno erede del defunto. Quanto infine alla prospettata intenzione di AO 1, la quale mirerebbe ad appropriarsi di beni ereditari, si tratta di accuse non suffragate da indizi concreti. Ne segue che, in definitiva, non si riscontrano nella fattispecie i presupposti per negare all'esecutrice testamentaria il diritto di essere designata amministratrice della successione. Anche su questo punto l'appello vede dunque la sua sorte segnata.

 

                                   6.   Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza dell'appellante, che rifonderà alla controparte una congrua indennità per ripetibili (art. 106 cpv. 1 CPC). L'emanazione del presente giudizio rende inoltre senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel “reclamo”.

 

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Sia come sia, nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere unicamente la violazione di diritti costitu­zionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Trattato come appello, il “reclamo” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a AO 1 fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.   ;

– avv. dott.   ;

–   .

                                         Comunicazione:

                                         –   ;

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

 

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Art. 554 cpv. 1 e 3 CC

 

Esecutore testamentario e amministratore dell'eredità

 

(nessun regesto)