Incarto n.
11.2018.75

(rinvio TF)

Lugano

2 agosto 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2009.234 (responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 23 aprile 2009 da

 

 

 AO 3 ( 2015), già in ,

 al quale sono subentrati in qualità di eredi

     

     

      e

    

    alla quale sono subentrati gli stessi eredi

 AO 5  

  AO 13  

 AO 4 ,

 al quale sono subentrati in pendenza di causa

      , e

     

 AO 11 ( 2013), già in ,

 alla quale sono subentrati in pendenza di causa

       , e

      

   AO 2

 AO 7  

 AO 16

 AO 8 ,

 al quale sono subentrati in pendenza di causa

     

     

      , e

     

 AO 14 ( 2009), già in ,

 alla quale sono subentrati gli attori che precedono

  AO 6  

  

  AO 12  (I),

 al quale sono subentrati gli eredi

       (I)

       (I), e

       (I)

  AO 17 

  AO 9  

  AO 15  

 come comproprietari della particella n. 402 RFD di

 (patrocinati dagli avvocati  

 e   )

  AO 19  

 al quale sono subentrati in pendenza di causa

      , e

     

   AO 20

  AO 7

 alla quale è subentrato

      , e

 avv.  AO 22  

 al quale è subentrata

     

 come comproprietari della particella n. 2349 RFD di

 (patrocinati dagli avvocati  

 e   )

 

 

contro

 

 

Comune di AP 1

(rappresentato dal Municipio e

patrocinato dall'  RA 1 ),

vista la sentenza 5A_86/2017 del 13 giugno 2018 con cui il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. I/2 e n. II della decisione emessa il 5 dicembre 2016 da questa Camera (inc. 11.2014.72), rinviando a quest'ultima gli atti per nuovo giudizio in materia di spese e ripetibili;

 

pronunciandosi nuovamente sull'appello del 21 agosto 2016 presentato dal Comune di AP 1 nei limiti del rinvio deciso dal Tribunale federale;

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con petizione 23 aprile 2009 i comproprietari della particella n. 402 RFD di __________, unitamente a quelli della particella n. 2349, hanno convenuto il Comune di AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di complessivi fr. 1 514 807.49 con interessi del 5%, rispettivamente di complessivi fr. 463 669.48 con interessi del 5%, importi da suddividere in proporzione alle rispettive quote di comproprietà. Con decreto 15 marzo 2011 il Pretore ha deciso di limitare

                                         l'istruttoria all'eccezione di prescrizione sollevata dal Comune. Statuendo il 12 giugno 2014, il Pretore ha respinto tale eccezione e ha posto le spese processuali di complessivi fr. 1000.– a carico del Comune, tenuto a rifondere agli attori fr. 5000.– per ripetibili.

 

                                  B.   Adito dal Comune di AP 1, con sentenza del 5 dicembre 2016 questa Camera ha accolto l'appello e riformato il giudizio impugnato, nel senso che ha accolto l'eccezione di prescrizione e respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 2500.– sono state poste solidalmente a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 8000.– per ripetibili. Identica sorte hanno seguito le spese di primo grado, di complessivi fr. 1000.–, e le ripetibili di fr. 39 000.– complessivi addebitate solidalmente agli attori.

 

                                  C.   La sentenza della Camera è stata impugnata dai comproprietari dei due fondi, ed eccezione di AO 6, mediante ricorso in materia civile al Tribunale federale, che con sentenza del 13 giugno 2018 ha accolto il ricorso, ha riformato la decisione di questa Camera respingendo l'appello e ha ritornato gli atti al Pretore “affinché dia seguito all'iter istruttorio complessivo del procedimento”. Per quanto riguarda le spese processuali e le ripetibili di prima e di seconda sede, l'incarto è stato rinviato a questa Camera per nuovo giudizio. Ciò impone di statuire un'altra volta nei limiti del rinvio.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Nella decisione di rinvio il Tribunale federale, dopo avere ricordato che l'ammontare delle spese giudiziarie di prima e di seconda sede non erano state criticate, ma che l'esito del giudizio risultava capovolto rispetto a quello del Tribunale d'appello, ha ritenuto che questa Camera, aumentando le ripetibili di primo grado da fr. 5000.– a fr. 39 000.– per commisurarle al valore litigioso e al dispendio di tempo profuso dai patrocinatori, sembrava “aver tenuto conto anche del fatto che la propria pronuncia ponesse fine alla vertenza”. Se non che – esso ha soggiunto – “l'accoglimento del presente ricorso ha come conseguenza che tale premessa non è più soddisfatta”, sicché ha rinviato gli atti alla Camera per riesaminare la questione. Occorre verificare pertanto, nelle circostanze descritte, se le considerazioni del Tribunale federale giustifichino una decisione diversa sulle spese giudiziarie di prima e di seconda sede.

 

                                   2.   L'appello essendo stato respinto dal Tribunale federale in riforma della decisione emessa da questa Camera, le spese processuali di secondo grado seguono manifestamente la soccombenza del Comune di AP 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, fissate dalla Camera in fr. 8000.– nella precedente decisione, nulla giustifica di scostarsi da simile importo, i parametri per determinare tale indennità (valore litigioso, importanza della lite, le difficoltà, ampiezza del lavoro svolto e tempo impiegato dagli avvocati) potendosi ritenere nel complesso equivalenti per i patrocinatori delle due parti. Relativamente al dispositivo sugli oneri e le ripetibili di primo grado, la sentenza del Tribunale federale ripristina – in pratica – il sindacato del Pretore, ciò che giustifica di ristabilire anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili emanato dal primo giudice, tanto più che esso non era stato impugnato dagli attori.

                                       

                                   3.   Riguardo ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.  Le spese processuali di primo grado, di fr. 1000.– complessivi, sono poste a carico del Comune di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 5000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   2.   Le spese processuali di appello, di fr. 2500.– complessivi, sono poste a carico anch'esse del Comune di AP 1, che rifonderà agli attori fr. 8000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avvocati   e   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).