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Incarto n. |
Lugano, 9 ottobre 2018/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO.2015.5080 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 novembre 2015 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 3 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 17 agosto 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 17 agosto 2018, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 e AO 1 (entrambi del 1953) a vivere separati e ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, condannando il marito a versare
a quest'ultima un contributo alimentare di fr. 1385.– mensili dal 1° febbraio 2016 al 31 agosto 2017 e di fr. 1420.– mensili dal 1° agosto 2017 in poi. Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 3 settembre 2018, chiedendo che il contributo alimentare per la moglie fosse ridotto a fr. 54.75 mensili dal 1° febbraio 2016 in poi, subordinatamente a fr. 1385.– dal 1° febbraio 2016 al 31 ottobre 2017, a fr. 1181.– mensili dal 1° novembre 2017 al 31 maggio 2018 e a fr. 871.– mensili dal 1° giugno 2018 in poi. Invitato il 7 settembre 2018 a depositare entro il 24 settembre successivo fr. 1000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, egli ha ottenuto dal presidente della Camera una proroga del termine fino al 9 ottobre 2018. Quello stesso giorno egli ha dichiarato di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite. Nelle circostanze descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute
all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC). In concreto non v'è
ragione per scostarsi da tale principio, ma la tassa di giustizia va
sensibilmente ridotta, la procedura d'appello terminando senza decisione (art.
21 LTG). Non si pone invece di problema di ripetibili, l'appello non avendo ancora
formato oggetto di notifica a AO 1 per osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
3. Notificazione:
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– avv. ; – avv. dott. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).