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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2015.8 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 2 febbraio 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello del 7 settembre 2018 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 6 luglio 2018;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 marzo 2011 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 19 dicembre 1996 a __________ (Bassa Sassonia) da AO 1 (1967) e AP 1 (1970), cittadina spagnola, omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento delle figlie E__________ (20 novembre 1999) ed Em__________ (29 luglio 2001) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e l'esercizio congiunto dell'autorità parentale. Nella convenzione figura anche la seguente clausola:
Contributo di mantenimento per le figlie
A titolo di contributo alimentare per le figlie E__________ ed Em__________, il padre AO 1 è tenuto a versare, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, nelle mani della madre AP 1, la prima volta entro il 5 febbraio 2011, un importo di fr. 1150.– ciascuna, esclusi gli eventuali assegni per le figlie che verranno percepiti direttamente dalla madre.
Nei suddetti contributi di mantenimento non sono inclusi i costi per la cassa malati e le spese mediche e dentistiche, incluse le partecipazioni e le franchigie, che rimarranno a carico del padre. Le figlie rimarranno assicurate a tale scopo presso il competente istituto italiano.
I contributi alimentari a favore delle figlie saranno adeguati al rincaro, nella misura in cui lo sarà pure lo stipendio del padre, la prima volta il mese di gennaio 2012, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo del mese di gennaio 2011, ed in seguito ogni anno sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del mese di novembre dell'anno precedente.
I suddetti contributi di mantenimento sono stati quantificati considerando un reddito del padre di fr. 6000.– mensili netti ed un fabbisogno di fr. 2100.– mensili.
AO 1 si è impegnato a versare alla moglie inoltre un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili dal 1° febbraio 2011 al 31 dicembre 2013. Tale sentenza è passata in giudicato. Il Pretore ha omologato in seguito, il 5 aprile 2012, una nuova convenzione che modifica in parte la precedente, nella quale però gli obblighi di mantenimento sono rimasti invariati.
B. Il 2 febbraio 2015 AP 1 ha promosso causa contro AO 1 davanti al medesimo Pretore, facendo valere che il reddito dell'ex marito era aumentato e chiedendo di rivalutare i contributi alimentari per ogni figlia retroattivamente dal 1° gennaio 2014 a fr. 1317.– mensili, assegni familiari non compresi. Il Pretore ha convocato le parti a un'udienza del 5 maggio 2015 per il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso, sicché ha fissato al convenuto un termine per presentare la risposta scritta. AO 1 ha proposto il 31 agosto 2015 di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha postulato una riduzione (indeterminata) dei contributi alimentari a suo carico, facendo valere che l'attrice aveva iniziato nel frattempo un'attività lucrativa. Con replica e risposta riconvenzionale del 2 ottobre 2015 l'attrice ha aumentato l'ammontare dei contributi alimentari chiesti per ogni figlia a fr. 1529.– mensili, assegni familiari non compresi, e ha instato per il rigetto della riconvenzione. Il 13 novembre 2015 AO 1 ha duplicato all'azione principale e replicato alla riconvenzione, chiedendo una volta ancora di respingere la prima e precisando la seconda nel senso di ridurre i contributi litigiosi a fr. 874.80 mensili per E__________ e a fr. 786.30 mensili per Em__________. Con duplica riconvenzionale del 2 febbraio 2016 AP 1 ha proposto nuovamente di respingere la domanda dell'ex marito.
C. Alle prime arringhe del 17 marzo 2016 entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è cominciata seduta stante e si è chiusa il 11 luglio 2017. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 19 settembre 2017 AP 1 ha chiesto di aumentare i contributi in favore delle figlie a fr. 2038.– mensili per E__________ e a fr. 1810.– mensili per Em__________ dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, a fr. 2019.40 mensili per E__________ e a fr. 1844.– mensili per Em__________ dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, come pure a fr. 1811.– mensili per E__________ e a fr. 1636.– mensili per Em__________ dal 1° gennaio 2017 in poi, assegni familiari non compresi, opponendosi alla riconvenzione del marito. Nel suo allegato conclusivo del 20 settembre 2017 AO 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di ridurre i contributi litigiosi a fr. 1008.90 mensili per E__________ e a fr. 984.50 per Em__________ dal settembre al dicembre del 2005, a fr. 1002.12 mensili per E__________ e a fr. 933.35 mensili per Em__________ dal gennaio al dicembre del 2016, come pure a fr. 765.35 mensili per E__________ e a fr. 660.65 mensili per Em__________ dal gennaio all'ottobre del 2017. Dato che nel novembre del 2017 le figlie si sarebbero trasferite da lui, egli ha chiesto inoltre di porre contributi di mantenimento dopo di allora a carico della madre, postulando inoltre la restituzione di fr. 14 340.40.
D. Con decreto cautelare del 14 dicembre 2017, emanato nell'ambito di una nuova azione promossa il 16 ottobre 2017 da AO 1 per ottenere un'ulteriore modifica della sentenza del divorzio, il Pretore ha affidato E__________ ed Em__________ al padre dal 1° novembre 2017 (inc. DM.2017.94). Il 20 novembre 2017 E__________ è divenuta maggiorenne.
E. Statuendo il 6 luglio 2018 nella causa DM.2015.8, il Pretore aggiunto ha respinto tanto l'azione principale quanto la riconvenzione. Le spese processuali di fr. 1400.– relative all'azione principale sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere a AO 1 fr. 8000.– per ripetibili ridotte. Non sono state riscosse spese né sono state attribuite ripetibili per la domanda riconvenzionale.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 7 settembre 2018 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso che, in parziale modifica della sentenza di divorzio del 4 marzo 2011, i contributi di mantenimento in favore delle figlie siano aumentati dal 1° gennaio 2014 a fr. 1248.45 mensili per E__________ e a fr. 1207.45 mensili per Em__________. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2018 AO 1 propone di respingere l'appello. L'8 novembre 2018 l'attrice ha replicato spontaneamente, confermando il proprio appello. Il convenuto ha duplicato spontaneamente il 14 novembre 2018, contestando la replica e chiedendo nuovamente di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche riguardi unicamente interessi dei figli (I CCA, sentenza inc. 11.2017.6 del 13 giugno 2018, consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori (e dei Pretori aggiunti) sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ultime raggiungessero fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è sicuramente il caso nella fattispecie, poiché davanti al primo giudice era litigioso l'aumento dei contributi alimentari in favore delle figlie dal 1° gennaio 2014 per un importo compreso tra fr. 1548.– mensili e fr. 1147.– mensili complessivi. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata al legale dell'attrice il 9 luglio 2018 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia dal 15 luglio al 15 agosto 2017 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 7 settembre 2017 (timbro postale sulla busta d'invio, agli atti), l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. La legittimazione (attiva o passiva) in un'azione volta alla modifica di contributi alimentari per un figlio compete sia al detentore dell'autorità parentale sia al figlio minorenne, indipendentemente dal fatto che il contributo riguardi un figlio di genitori sposati o non sposati (DTF 136 III 365; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.84 del 3 agosto 2016, consid. 3). Nulla ostava dunque a che AP 1 convenisse in giudizio AO 1, seppure oggetto della controversia siano i contributi alimentari per le figlie. Il 20 novembre 2017 nondimeno E__________ ha compiuto 18 anni e dopo di allora essa soltanto avrebbe potuto far valere pretese di mantenimento, quand'anche riferite al periodo precedente la sua maggiore età (DTF 142 III 78). Occorrerebbe quindi consultare la figlia per sapere se ratifichi l'appello della madre in relazione al postulato aumento di quei contributi (DTF 129 III 55). Dato il presumibile esito del ricorso, non gioverebbe tuttavia procedere in tal senso. Tanto vale quindi passare senza indugio alla trattazione dell'appello.
3. I criteri che disciplinano la modifica di contributi alimentari fissati in una sentenza di divorzio per figli minorenni sono già stati ricapitolati dal Pretore aggiunto e partitamente descritti da questa Camera (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5, II-2015 pag. 790 consid. 6 con rinvii, I-2006 pag. 666 consid. 4; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018, consid. 3 con richiami). Al riguardo basti rammentare che il giudice modifica o toglie tali contributi su istanza di un genitore o del figlio ove “le circostanze siano notevolmente mutate” (art. 286 cpv. 2 CC, cui rinvia l'art. 134 cpv. 2). La modifica o la soppressione presuppone, concretamente, che la situazione economica dell'una o dell'altra parte sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato l'ultima volta. La procedura di modifica non ha lo scopo infatti di “correggere” la decisione precedente, ma di adattarla alle nuove circostanze (RtiD I-2017 pag. 616 consid. 5 con richiami).
4. Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha accertato che il convenuto, dipendente della M__________ S.p.A. con sede a __________, conseguiva nel 2011, al momento del divorzio, un reddito di fr. 6000.– netti e aveva un fabbisogno minimo di fr. 2100.– mensili. Quel reddito è passato a fr. 10 218.– mensili nel 2014, a fr. 10 944.20 mensili nel 2015 e a fr. 12 212.65 mensili nel 2016, come pure presumibilmente nel 2017, compreso il provento dalla locazione di un appartamento a __________. Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice lo ha calcolato in fr. 3322.40 (recte: fr. 4922.40) mensili a valere dal maggio del 2015 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1600.–, pasti fuori casa fr. 220.–, manutenzione del bruciatore fr. 27.20, tassa uso fognatura fr. 10.70, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 39.60, assicurazione incapacità lucrativa fr. 12.55, assicurazione sulla vita fr. 425.–, assicurazione sulla vita per E__________ ed Em__________ fr. 230.–, giardiniere fr. 171.–, olio da riscaldamento fr. 177.50, spazzacamino fr. 10.85, spese di trasferta fr. 798.–), mentre prima di allora AO 1 non pagava spese accessorie per l'alloggio (fr. 397.25 mensili complessivi), di modo che il suo fabbisogno minimo non eccedeva fr. 2925.15 (recte: fr. 4525.15) mensili.
Quanto a AP 1, il Pretore aggiunto ha accertato che al momento del divorzio essa non svolgeva attività lucrativa, ma che il mese dopo la sentenza di divorzio essa ha cominciato a lavorare per L__________ SA a __________ con un grado d'occupazione del 50%, esteso nel settembre del 2012 all'80%. Egli ha conteggiato così le entrate di lei in 6183.15 mensili nel 2014, in fr. 6132.15 mensili nel 2015 e in fr. 6359.25 mensili nel 2016. Riguardo al fabbisogno minimo dell'interessata, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 4177.20 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 808.35 [già dedotte le quote di un terzo e di un quarto comprese nei fabbisogni in denaro di E__________ ed Em__________], premio della cassa malati fr. 254.70, pasti fuori casa fr. 220.–, leasing dell'automobile fr. 343.15, imposta di circolazione fr. 21.50, assicurazione dell'automobile fr. 126.95, carburante e manutenzione del veicolo fr. 300.–, parcheggio fr. 75.–, assicurazione responsabilità civile privata e dell'economia domestica fr. 14.50, “terzo pilastro” fr. 328.90, onere fiscale fr. 334.15), stimando che al momento del divorzio il fabbisogno minimo potesse equivalere all'attuale, eccettuate le spese connesse con l'esercizio della professione e le imposte, onde un ammontare di fr. 3245.05 mensili.
Per quel che attiene al fabbisogno in denaro di E__________ ed Em__________, il Pretore aggiunto ha ricordato che il contributo alimentare di fr. 1150.– mensili per ogni figlia pattuito al momento del divorzio non comprendeva il premio della cassa malati né le spese mediche e dentistiche, assunte direttamente dal padre. Egli ha determinato così i fabbisogni in denaro delle figlie in base alla tabella 2013/2014/2015 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo, commisurato l'onere per cura e educazione al grado d'occupazione della madre e tolto fr. 200.– mensili per il premio della cassa malati e le spese mediche. Ne è risultato un fabbisogno in denaro di fr. 1613.– mensili per E__________ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 330.– e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio da fr. 310.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–] e quello per cura e educazione da fr. 265.– a fr. 212.– [attività lucrativa della madre all'80%]), rispettivamente di fr. 1560.– mensili per Em__________ (fr. 1860.–, dedotto l'assegno familiare di fr. 206.– [recte: fr. 260.–] e le spese mediche di fr. 200.–, adattato il costo dell'alloggio da fr. 310.– a fr. 525.– [un quarto di fr. 1940.–] e quello per cure e educazione da fr. 265.– a fr. 212.– [attività lucrativa della madre all'80%]).
Per
finire il Pretore aggiunto ha rammentato che, stando alla convenzione di
divorzio, il contributo alimentare per le figlie sarebbe rimasto invariato
anche dopo il 31 dicembre 2013, quando sarebbe venuto meno il contributo
alimentare di fr. 1800.– mensili per la moglie. Posto ciò, egli ha appurato che
con un'entrata media di fr. 11 124.95 mensili, una volta coperto
il proprio fabbisogno minimo di fr. 3322.40, dedotto il margine disponibile
di fr. 1800.– mensili pattuito per convenzione e versati i contributi
alimentari per le figlie, il convenuto conserva ancora fr. 3700.– mensili circa.
Quanto a AP 1, il primo giudice ha constatato che al momento del divorzio essa
non aveva alcuna disponibilità finanziaria, mentre ora fruisce di un margine di
fr. 2047.50 mensili sul fabbisogno minimo. Tenuto conto che il margine
disponibile di AO 1 si aggira sui fr. 6000.– mensili, il Pretore aggiunto
ha ritenuto che il fabbisogno in denaro delle figlie andrebbe posto nella proporzione
di due terzi a carico del padre e di un terzo a carico della madre. Non
giustificando ciò un aumento dei contributi fissati originariamente per convenzione,
egli ha respinto l'azione principale. Quanto alla riconvenzione, il primo
giudice ha reputato che la differenza dei contributi da lui calcolati rispetto a
quelli stipulati per convenzione
(fr. 75.– in meno per E__________, fr. 110.– in meno per Em__________)
non giustifichi una riduzione, mentre la richiesta di condannare la madre a
versare contributi di mantenimento per le figlie dal novembre del 2017, quando E__________
ed Em__________ si sono trasferite dal convenuto, risulta ormai superata alla
luce della nuova azione di modifica promossa nel frattempo dall'ex marito.
5. Nell'appello AP 1 riconosce che i redditi e i fabbisogni minimi accertati dal Pretore aggiunto sono corretti, ma si duole del fatto che sia stata calcolata male la media dei redditi del convenuto, e pertanto il margine disponibile di lui. Essa fa valere che la media di quelle entrate andava determinata tenendo conto dei redditi conseguiti da AO 1 fra il 2014 e il 2017, non solo fra il 2014 e il 2016. Sostiene inoltre che fra il 2015 e il 2017 il Pretore aggiunto ha trascurato il provento della locazione del menzionato appartamento a __________, sicché il reddito medio dell'ex marito fra il 2014 e il 2017 (quattro anni) va portato da fr. 11 124.95 a fr. 11 988.88 mensili. Nelle osservazioni all'appello il convenuto aderisce all'argomentazione dell'interessata e ammette un introito medio di fr. 11 988.88 mensili (memoriale, pag. 4). Il dato va dunque rettificato di conseguenza.
6. L'attrice afferma poi che, dedotto dal reddito medio del convenuto il fabbisogno minimo (fr. 2925.15 mensili nel 2014 e fr. 3322.40 mensili dal 2015 al 2017), il margine disponibile di lui si attesta sull'arco del quadriennio a fr. 8666.48 mensili. Pur sollevando dubbi sul margine di fr. 1800.– che il Pretore aggiunto ha ritenuto pattuito per convenzione, essa medesima si fonda sull'identico presupposto e ricalcola quel margine, ai fini del riparto proporzionale del fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori, in fr. 6860.– mensili (arrotondati) invece dei fr. 6000.– mensili considerati dal primo giudice. Il convenuto obietta che il Pretore aggiunto è incorso in errore riguardo al calcolo del suo fabbisogno minimo, il quale dalla somma delle voci esplicitamente riconosciute nella sentenza impugnata risulta in realtà di fr. 4525.15 mensili nel 2014 e di fr. 4922.40 mensili dal 2015 al 2017. Una volta dedotto dal reddito medio di fr. 11 883.82 mensili quel fabbisogno minimo e il margine disponibile di fr. 1800.– mensili pattuito per convenzione, egli prosegue, a lui sono rimasti unicamente fr. 5663.73 mensili nel 2014 e fr. 5226.48 mensili dal 2015 al 2017. Nella replica spontanea dell'8 novembre 2018 l'appellante oppone, da parte sua, di non avere mai inteso riconoscere altro se non il fabbisogno minimo del convenuto accertato dal primo giudice.
a) Il Pretore aggiunto è effettivamente caduto in errore sommando le voci riconosciute nel fabbisogno minimo del convenuto, che – come si è accennato (consid. 4) – ammonta in realtà a fr. 4525.15 mensili (non a fr. 3322.40) nel 2014 e a fr. 4922.40 mensili (non a fr. 2925.15) dal maggio del 2015 in poi. La differenza di fr. 1600.– mensili sembrerebbe ricondursi al costo dell'alloggio, trascurato dal Pretore aggiunto, ma che trova riscontro agli atti sia per il periodo precedente il maggio del 2015 (interrogatorio di AO 1 dell'11 ottobre 2016, verbale, pag. 10 in fondo) sia per il periodo successivo (doc 4; deposizione di M__________ J__________ del 30 novembre 2016, verbale pag. 15). L'appellante fa notare di avere contestato in prima sede talune voci del fabbisogno minimo addotto dall'ex marito, ma non ripropone le sue censure in appello. Anche gli accertamenti del primo giudice sull'ammontare del fabbisogno minimo del convenuto vanno rettificati perciò di conseguenza.
b) Dovendosi
calcolare contributi di mantenimento per un lasso di tempo ormai trascorso, come
in concreto, si giustifica di operare una media sull'arco del relativo periodo
(RtiD II-2012 pag. 880 in alto). Nella fattispecie l'attrice ha chiesto l'aumento
dei contributi litigiosi retroattivamente dal 1° gennaio 2014, ma la modifica sarebbe potuta decorrere al più
presto il 2 febbraio 2014, un anno prima dell'introduzione dell'azione (art. 279
cpv. 1 CC; DTF 128 III 311 consid. 6a, 127 III
504 consid. 3b/aa). Inoltre le figlie si sono traferite dal padre il 1°
novembre 2017, sicché da quel momento i contributi in denaro di AO 1 decadono. Ciò
premesso, la media del fabbisogno minimo del convenuto andrebbe calcolata dal
1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017. Se si considera tuttavia che il
reddito medio di lui è stato conteggiato dal 2014 al 2017 (quattro anni interi),
giova attenersi al medesimo criterio. Ne risulta un fabbisogno medio di
fr. 4790.– mensili
(fr. 4525.15 dal gennaio del 2014 all'aprile del 2015, fr. 4922.40 dal maggio
del 2015 al dicembre del 2017), in linea per di più con quello che si otterrebbe
limitando la media al periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017.
c) Quanto al margine disponibile di fr. 1800.– mensili che il primo giudice ha dedotto dal reddito di AO 1, l'appellante fa valere che “per un verso [il convenuto] conserva comunque un'eccedenza mensile superiore a quella accertata in sede di giudizio e che per l'altro verso la somma ritenuta non viene considerata nella ripartizione proporzionale delle eccedenze delle parti”. L'argomento non è di facile comprensione. È vero che in esito alla decisione impugnata il convenuto conserva un margine disponibile maggiore di quello che gli garantiva la sentenza di divorzio dopo il 31 dicembre 2013. Ed è altrettanto vero che nel giudizio impugnato il Pretore aggiunto ha detratto l'importo di fr. 1800.– prima di ripartire il fabbisogno in denaro delle figlie proporzionalmente tra i genitori. Sta di fatto che l'appellante non contesta l'accertamento del primo giudice sul “margine pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sentenza impugnata, consid. 6) né il metodo di calcolo adottato dal Pretore aggiunto per tenere conto di quel margine, tanto ch'essa medesima lo applica in appello. Il fabbisogno in denaro delle figlie, poi, è ampiamente coperto, di modo che non si impone un intervento d'ufficio da parte di questa Camera.
7. A parere dell'appellante, anche considerando un margine disponibile di AO 1 attorno ai fr. 6000.– e un margine disponibile suo di fr. 2000.–, il fabbisogno in denaro delle figlie va posto per tre quarti (e non solo per due terzi) a carico del convenuto. Sulla base del margine disponibile registrato dall'ex marito (da lei calcolato in fr. 6860.– mensili) rispetto al proprio di fr. 2000.– mensili, l'appellante fa valere che al convenuto va addebitato il 77.4% del fabbisogno in denaro delle figlie, di modo che il contributo alimentare va fissato in fr. 1248.45 mensili per E__________ e in fr. 1207.45 mensili per Em__________. Nelle osservazioni all'appello AO 1 non contesta che la chiave di riparto applicata dal Pretore aggiunto sia erronea. Fa valere tuttavia che, calcolato correttamente il proprio fabbisogno minimo, il suo margine disponibile risulta di fr. 5266.48 mensili e quello dell'attrice di fr. 2081.25 (reddito di fr. 6258.45, meno il fabbisogno minimo di fr. 4177.25).
Come si è visto (consid. 5 e 6b), il fabbisogno minimo del convenuto ammonta mediamente a fr. 4790.– mensili a fronte di redditi da lui riconosciuti per una media di fr. 11 988.– mensili. Dedotto il noto “margine pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c), rimangono fr. 5398.– mensili. Quanto all'attrice, il convenuto rivaluta il reddito di lei in fr. 6258.45 mensili, ma non spiega minimamente per quali motivi ci si debba scostare dal reddito medio accertato dal Pretore aggiunto di fr. 6225.– mensili (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 9 in alto). Totalmente privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), l'assunto non può essere vagliato oltre. Ne discende che all'attrice rimane ogni mese, come rileva il Pretore aggiunto, un agio di fr. 2047.– (loc. cit.).
8. Dato quanto precede, il riparto del fabbisogno in denaro delle figlie tra i genitori va eseguito sulla base dei seguenti parametri:
margine disponibile medio del convenuto: fr. 5398.– mensili;
margine disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili;
fabbisogno in denaro di E__________: fr. 1613.– mensili;
fabbisogno in denaro di Em__________: fr. 1560.– mensili.
Alla luce di ciò il contributo alimentare per E__________ ed Em__________ fissato nella convenzione originale di divorzio (equivalente al 70–75% del margine disponibile di cui fruisce oggi il convenuto) resiste equitativamente alla critica. L'appello si rivela così destinato all'insuccesso.
9. Si aggiunga per abbondanza che l'esito del giudizio non muterebbe neppure se ci si scostasse dal metodo di calcolo adottato dal primo giudice (applicato anche dall'appellante) e ci si dipartisse da un margine disponibile del convenuto di fr. 7198.– mensili (reddito di fr. 11 988.–, dedotto il fabbisogno minimo medio di fr. 4790.–), senza tenere conto del ripetuto “margine pattuito in convenzione di fr. 1800.–” (sopra, consid. 6c). Si volesse procedere a tale stregua, infatti, bisognerebbe badare alla circostanza che il 1° gennaio 2017 è entrato in vigore il nuovo diritto del mantenimento del figlio (RU 2015 pag. 4299), il quale si applica anche alle cause pendenti (art. 13cbis tit. fin. CC e art. 407b cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017, quando le figlie si sono trasferite dal padre, il fabbisogno in denaro di E__________ ed Em__________ andrebbe determinato così in base alla tabella 2017 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, nella quale non figura più una posta per “cura e educazione”, giacché in sua vece si determina in conformità al nuovo diritto un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire cura e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, come in concreto, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (DTF 144 II 386 consid. 7.1.4, ribadito nella sentenza 5A_384/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.1 destinato a pubblicazione).
a) Quanto al fabbisogno in denaro, dipartendosi dalla citata tabella del 2017, risulta un fabbisogno in denaro di fr. 1181.– mensili per E__________ (fr. 1591.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 320.–, il premio della cassa malati di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– [assunte dal convenuto] e adattato il costo dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 646.– [un terzo di fr. 1940.–]) e di fr. 1080.– mensili per Em__________ (fr. 1591.–, dedotti gli assegni familiari di fr. 260.–, il premio della cassa malati di fr. 106.–, le spese sanitarie di fr. 150.– e adattato il costo dell'alloggio da complessivi fr. 480.– a fr. 485.– [un quarto di fr. 1940.–]). Non vi è spazio invece per un contributo di accudimento, l'appellante affidataria essendo in grado di far fronte con il proprio reddito al proprio fabbisogno minimo.
b) Il fabbisogno in denaro delle figlie dal 1° febbraio 2014 al 31 ottobre 2017 risulta così mediamente di fr. 1517.– mensili per E__________ (fr. 1613.– mensili dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 e fr. 1181.– mensili dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017), rispettivamente di fr. 1453.– mensili per Em__________ (fr. 1560.– mensili dal 1° febbraio 2014 al 31 dicembre 2016 e fr. 1080.– mensili dal 1° gennaio al 31 ottobre 2017). Ne risulta il seguente riparto proporzionale del fabbisogno in denaro delle figlie:
margine disponibile medio del convenuto: fr. 7198.– mensili;
margine disponibile medio dell'attrice: fr. 2047.– mensili;
fabbisogno medio in denaro di E__________: fr. 1517.– mensili;
fabbisogno medio in denaro di Em__________: fr. 1453.– mensili.
Il contributo alimentare per E__________ ed Em__________ fissato nella convenzione originale di divorzio equivarrebbe perciò al 75–80% del margine disponibile di cui beneficia oggi il convenuto. A maggior ragione la sentenza impugnata resisterebbe pertanto alla critica.
10. L'appellante postula anche una diversa suddivisione delle spese relative all'azione principale e l'assegnazione di ripetibili ridotte per tale azione, come pure l'addebito al convenuto delle spese riguardanti la domanda riconvenzionale e la rifusione di adeguate ripetibili. La domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
11. Le spese del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'equa indennità per ripetibili.
12. Copia dell'attuale sentenza è comunicata anche alla figlia E__________, maggiorenne, e conformemente all'art. 301 lett. b CPC alla figlia Em__________.
13. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, se appena si considera l'aumento dei contributi alimentari ancora in discussione davanti a questa Camera (fr. 98.45 mensili per E__________, fr. 57.45 mensili per Em__________) dal 1° gennaio 2014 al 31 ottobre 2017 (46 mensilità, per complessivi fr. 7171.40). La situazione non muterebbe nemmeno ove si volesse considerare che, secondo la convenzione di divorzio e fino a una sua eventuale modifica, i contributi ivi stabiliti erano dovuti fino alla maggiore età delle figlie (47 mensilità per E__________ e 67 mensilità per Em__________, pari a complessivi fr. 8476.30).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di fr. 1400.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione a:
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– ;
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).