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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire sull'istanza dell'11 novembre 2019 presentata dall'arbitro unico
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avv. dott. AR 1 |
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per ottenere il deposito e l'attestazione di esecutività di un lodo da lui emanato l'11 novembre 2019 nella procedura promossa da
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PI 1
contro
PI 2 e PI 3 (patrocinati dall'avv. PA 1 ) PI 4 PI 5 PI 7
(rappresentata dalla RA 2 ) e Stato del Cantone TICINO (rappresentato dal Consiglio di Stato), |
premesso che nell'ambito di un procedimento arbitrale avviato da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo PI 6 riguardan-te una modifica del regolamento per l'amministrazione e l'uso della proprietà per piani “Condominio __________”, situata sulla particella n. 842 RFD di __________ in materia di assegnazione di posteggi, il 25 ottobre 2019 l'arbitro unico avv. dott. AR 1 ha emanato un lodo, poi rettificato l'11 novembre successivo;
preso atto che l'11 novembre 2019 l'arbitro ha chiesto a questa Camera di depositare il lodo in tribunale e di attestarne l'esecutività, come risulta dal dispositivo n. 2 del lodo medesimo;
rilevato che, invitati a esprimersi, PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino non hanno reagito;
osservato che a norma dell'art. 386 cpv. 2 CPC ogni parte può depositare un esemplare del lodo presso il tribunale statale competente (nel senso dell'art. 356 cpv. 1 CPC) e il tribunale può, su richiesta, rilasciare un'attestazione di esecutività (art. 386 cpv. 3 CPC);
ritenuto che il deposito di un lodo in materia di diritti reali compete alla prima Camera civile come istanza unica cantonale (art. 48 lett. a n. 12 LOG);
accertato che l’arbitro ha regolarmente notificato il lodo alle parti l'11 novembre 2019, come risulta dai tracciamenti degli invii agli atti;
constatato che il Tribunale federale, su richiesta di questa Camera, ha confermato il 13 febbraio 2020 di non avere registrato alcun ricorso contro il lodo;
stabilito che nel caso in esame le condizioni per autorizzare il deposito del lodo e per rilasciare la dichiarazione di esecutività sono adempiute;
posto che le spese del deposito e dell'attestazione di esecutività sono a carico dell'istante;
dichiara: 1. Il lodo emanato dall'arbitro avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino è depositato presso il Tribunale d'appello.
2. Il lodo emanato dall'arbitro avv. dott. AR 1 nella procedura promossa da PI 1 contro PI 2 e PI 3, PI 4, PI 5, la PI 7 e lo Stato del Cantone Ticino è esecutivo.
3. Le spese di complessivi fr. 500.– sono poste a carico dell'istante.
4. Notificazione a:
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– avv. dott. ; – ; – avv. ; – ; – ; – ; – Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Bellinzona. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).