Incarto n.
11.2019.13

Lugano

31 gennaio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2015.157 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 giugno 2015 da

 

 

 RE 1  

 

 

contro

 

 

 

 CO 1  (D)

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 10 gennaio 2019 presentato da RE 1   nei confronti del

 

                                         Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

 

                                         premesso che con petizione del 12 giugno 2015, motivata il 16 novembre successivo, RE 1 (1964) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, lo scioglimento del matrimonio contratto ad __________ (Varese) il 18 luglio 1992 con CO 1 (1962) e dal quale sono nati i figli (V__________ (1994), P__________ (1996) e C__________ (2001), postulando la regolamentazione degli effetti del divorzio;

 

                                         ricordato che nella sua risposta del 27 gennaio 2016 CO 1 non si è opposto al divorzio ma ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;

 

                                         rammentato che terminato lo scambio degli scritti, indette le prime arringhe ed esperita l'istruttoria, le arringhe finali si sono tenute l'11 luglio 2018;

 

                                         preso atto che, dopo vari solleciti, il 10 gennaio 2019 RE 1si è rivolta al Pretore dolendosi della la mancata emanazione della decisione sul divorzio e denunciando una ritardata e denegata giustizia;

 

                                         rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;

 

                                         accertato che il 18 gennaio 2019 il Pretore ha emanato la decisione sul divorzio regolandone le conseguenze;

 

                                         osservato che il 29 gennaio 2019 RE 1 ha comunicato a questa Camera di avere ricevuto la decisione del Pretore e di revocare la mia denuncia di ritardata e denegata giustizia;

                                        

                                         considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;

 

                                         ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;

 

                                         stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro non richieste, la reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né aven­do dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;

 

 

decreta:                   1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

– avv.   ;

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

                                     

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).