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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente, |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa DM.2015.157 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 giugno 2015 da
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RE 1
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contro |
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CO 1 (D)
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giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia del 10 gennaio 2019 presentato da RE 1 nei confronti del
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
premesso che con petizione del 12 giugno 2015, motivata il 16 novembre successivo, RE 1 (1964) ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, lo scioglimento del matrimonio contratto ad __________ (Varese) il 18 luglio 1992 con CO 1 (1962) e dal quale sono nati i figli (V__________ (1994), P__________ (1996) e C__________ (2001), postulando la regolamentazione degli effetti del divorzio;
ricordato che nella sua risposta del 27 gennaio 2016 CO 1 non si è opposto al divorzio ma ha proposto una diversa disciplina delle sue conseguenze;
rammentato che terminato lo scambio degli scritti, indette le prime arringhe ed esperita l'istruttoria, le arringhe finali si sono tenute l'11 luglio 2018;
preso atto che, dopo vari solleciti, il 10 gennaio 2019 RE 1si è rivolta al Pretore dolendosi della la mancata emanazione della decisione sul divorzio e “denunciando una ritardata e denegata giustizia”;
rilevato che l'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza;
accertato che il 18 gennaio 2019 il Pretore ha emanato la decisione sul divorzio regolandone le conseguenze;
osservato che il 29 gennaio 2019 RE 1 ha comunicato a questa Camera di avere ricevuto la decisione del Pretore e di “revocare la mia denuncia di ritardata e denegata giustizia”;
considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;
stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro non richieste, la reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né avendo dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).