Incarti n.
11.2019.1

11.2019.2

Lugano

14 marzo 2019/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2018.388 (divorzio: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 ottobre 2018 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'avv. PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 28 dicembre 2018 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso dal Pretore il 18 agosto 2018 e sulla contestuale richie­sta di gratuito patrocinio (inc. 11.2019.2);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con sentenza del 16 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1962) e AP 1 (1960), ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni), ha liquidato il regime dei beni attribuendo esclusivamente a AO 1 la proprietà per piani n. 12 385 (pari a 250/1000 della particella n. 43 RFD di __________) e ha condannato il medesimo a versare alla moglie una liquidazione di fr. 222 312.68, ogni coniuge rimanendo proprietario per il resto dei beni in suo possesso o a lui intestati. Infine il Pretore ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata dalla moglie e ha posto le spese processuali di fr. 22 000.– com­plessivi per un terzo a carico del marito e per il rimanente a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 6000.– per ripetibili ridotte (inc. DM.2014.116).

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 settembre 2018 in cui chiede che il marito sia obbligato a versarle fr. 376 600.– per ottenere la proprietà esclusiva della proprietà per piani n. 12 385 di __________ o, subordinatamente, sia obbligato a vendere tale immobile a trattative private per almeno fr. 1 360 000.– corrispondendole il 43.5% del ricavo, che egli sia condannato inoltre a versarle fr. 68 935.– in liquidazione del regime dei beni e a trasferirle € 57 355.95 sul conto previdenziale, come pure a erogarle un contributo alimentare di fr. 1332.50 mensili fino al pensionamento di lei (inc. 11.2018.106).

 

                                  C.   Invitata il 28 settembre 2018 a depositare un anticipo di fr. 15 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha presentato il 1° ottobre 2018 una richiesta di gratuito patrocinio. Con decreto del 5 ottobre 2018 il presidente di questa Camera ha respinto l'istanza, una richiesta di provvigione ad litem nei confronti del marito non apparendo di primo acchito destinata all'insuccesso, mentre il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati (inc. 11.2018.113).

 

                                  D.   AP 1 si è rivolta così il 12 ottobre 2018 al Pretore per ottenere dal marito – già inaudita parte – una provvigione ad litem di fr. 15 000.– destinata a finanziare le spese processuali di appello. Con decreto cautelare di quello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha respinto la richiesta superprovvisionale e ha invitato AO 1 a presentare osservazioni. Il convenuto ha proposto il 2 novembre 2018 di respingere l'istanza. Al che il Pretore ha assegnato alle parti il 14 novembre 2018 un termine di dieci giorni per formulare conclusioni. Nei loro memoriali del 29 novembre 2018 entrambe hanno ribadito il rispettivo punto di vista. Statuendo con “decreto cautelare” del 18 dicembre 2018, il Pretore ha respinto l'istanza di provvigione ad litem e ha posto le spese processuali di fr. 300.– a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 500.– per ripetibili.


                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 dicembre 2018 in cui chiede che – accordatole il gratuito patrocinio – il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua istanza di prov­vigione ad litem di fr. 15 000.–. Con osservazioni del 16 gennaio 2019 AO 1 postula la reiezione dell'appello. In una replica spontanea del 28 gennaio 2019 l'appellante ha ribadito la propria posizione. Altrettanto ha fatto AO 1 con una duplica spontanea dell'8 febbraio 2019.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   L'obbligo impartito a un coniuge di versare durante una causa di divorzio una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo ha indole cautelare (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6). Non si tratta però di un provvedimento cautelare nel senso dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta valere perciò davanti al giudice di merito (DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che un'istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore quand'an­che la prestazione richie­sta sia volta a coprire spese processuali e di patrocinio in appello (sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 14a).

 

                                   2.   Pronunciato con la procedura sommaria, un giudizio riguardante una provvigione ad litem è una decisione (non un decreto cautelare) impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la richiesta fosse di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, AP 1 avendo chiesto al Pretore di condannare il marito a versarle una somma di fr. 15 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocina­tore dell'istante il 19 dicembre 2018 (tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Depositato il 28 dicembre 2018, l'appello in esame è quindi tempestivo.

 

                                   3.   L'8 gennaio 2019 AP 1 ha prodotto copia di un precetto esecutivo n. __________ che l'Ufficio di esecuzione di Men­drisio ha intimato su richiesta di lei a AO 1 per l'incasso del contributo alimentare di fr. 1315.– mensili dovutole dal settembre al dicembre del 2018 in conformità a quanto stabiliva un decreto cautelare riformato il 7 novembre 2017 da questa Camera nella causa di divorzio (inc. 11.2016.43). Successivo al decreto impugnato, tale documento è di per sé proponibile (art. 317 cpv. 1 CPC), anche se – come si vedrà in appresso – poco sussidia ai fini del giudizio.

 

                                   4.   Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo e che il processo non appaia manifestamente privo sin dall'inizio di esito favorevole o che la condotta processuale dell'istante non sembri temeraria. Tale obbligo discende, per taluni autori, dal dovere coniugale di mutua assistenza (art. 159 cpv. 3 CC) e, per altri, dal dovere coniugale di mantenimento (art. 163 cpv. 1 CC). Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il suo debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere una provvigione ad litem, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016, consid. 3).

 

                                   5.   In concreto il Pretore ha ricordato che la provvigione ad litem è un'emanazione dell'obbligo di reciproca assistenza e di manteni­mento fra coniugi (art. 159 e 163 CC) e va determinata in base alla situazione finanziaria esistente al momento della richiesta. Ciò premesso, egli non ha ravvisato ragioni che inducessero a scostarsi dai dati sulla situazione economica dei coniugi accertati nella sentenza di divorzio. E siccome da tali accertamenti risulta un margine disponibile della moglie di fr. 1493.– mensili, a mente sua l'istante dispone di risorse sufficienti per far fronte in pochi mesi al versamento dell'anticipo in garanzia delle spese processuali a lei chiesto in appello. Inoltre – ha soggiunto il Pretore – AO 1 è tenuto a versarle un contributo alimentare di fr. 1315.– mensili in pendenza di causa, di modo che l'interessata può stare in causa da sé, facendo capo ai propri mezzi.

 

                                   6.   L'appellante censura anzitutto un difetto di motivazione, dolendosi che la decisione impugnata non indica il momento ritenuto decisivo dal Pretore per valutare la situazione finanziaria di lei. A suo parere non sarebbe chiaro così se si tratta del momento in cui la richiesta di provvigione è stata introdotta, quello della domanda di divorzio o quello dell'ap­pello. L'istante lamenta altresì che il Pretore non abbia chiarito se la provvigione ad litem si riconduca all'obbligo di assistenza fra i coniugi (art. 163 cpv. 1 CC) o faccia parte del contributo di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC). Nel primo caso, a suo avviso, non sussistono motivi per distanziarsi dai dati accertati da questa Camera nella sentenza del 7 novembre 2017 (sopra, consid. 3), quando lei versava in ammanco (reddito di fr. 4221.– mensili, fabbisogno minimo di fr. 4514.25 mensili). Nel secondo caso, invece, il richiamo ai dati della sentenza di divorzio la priverebbe del diritto di difendersi, poiché tale richiamo si fonderebbe su accertamenti erronei e impugnati che devono ancora essere verificati.

 

                                         a)   Per quel che è del censurato difetto di motivazione, l'appello cade nel vuoto. Manifestamente il primo giudice ha ritenuto decisivo in concreto, per valutare la situazione finanziaria dell'istante, il momento in cui è stata introdotta la richiesta di provvigione ad litem, tant'è ch'egli si è attenuto ai dati accertati quattro mesi prima nella sentenza di divorzio. Nella misura poi in cui rimprovera al Pretore di non avere chiarito se la provvigione rientri nell'obbligo di assistenza fra coniugi o nel contributo di mantenimento dopo il divorzio, la questione è di rilievo – se mai – per sapere se tale provvigione vada considerata parte del mantenimento dovuto pendente causa o vada restituita in seguito (RtiD II-2007 pag. 666 consid. 3 in fine), mentre non incide sul momento decisivo per determinare la capacità del coniuge richiedente di stare in causa con mezzi propri. Che in concreto lo scioglimento del matrimonio non sia più in discussione e che la sentenza di divorzio sia impugnata soltanto per quanto riguarda le conseguenze accessorie, infine, nulla muta all'ammissibilità di una provvigione ad litem (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 con richiami).

 

                                         b)   Né l'appellante può pretendere di fondare l'esigibilità di una provvigione ad litem sui dati che si evincono dalla sentenza emanata il 7 novembre 2017 da questa Camera. Le ristret­tezze in cui versa chi chiede una provvigione si valutano al momento in cui è introdotta la domanda (Maier, Die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung in familienrechtlichen Prozessen im Spannungsfeld mit der Vorschusspflicht von Ehegatten und Eltern, dargestellt an der Praxis der Zürcher Gerichte seit Inkraftsetzung der eidgenössischen ZPO in: FamPra.ch 2014 pag. 643). Per tale motivo il Pretore ha fatto capo ai dati sul reddito (fr. 3839.– mensili) e sul fabbisogno minimo (fr. 2345.– mensili) di AP 1 accertati nella sentenza di divorzio, del 16 agosto 2018. E che il 12 ottobre 2018 (data dell'istanza di provvigione ad litem) la situazione accertata nella sentenza del 7 novembre 2017 di questa Camera non fosse più attuale è indubbio, se non altro per quel che attiene al fabbisogno della richiedente, la quale nel frattempo si è trasferita a __________. A parte ciò, la stessa AP 1 espone un fabbisogno diverso rispetto a quello che figura nella sentenza di divorzio. Su questo punto non è il caso pertanto di diffondersi.

 

                                   7.   L'appellante contesta inoltre di beneficiare di un margine disponi­bile di fr. 1493.– mensili (reddito di fr. 3839.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2345.40), come risulta dalla sentenza di divorzio, sostenendo che in realtà il suo reddito non eccede fr. 3736.– mensili, mentre il suo fabbisogno minimo ascen­de a fr. 3559.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1000.–, spese accessorie con conguaglio fr. 221.–, posteggio fr. 160.–, spese mediche fr. 102.–, tassa rifiuti fr. 19.–, assicurazione dell'automobile fr. 95.25, leasing del­l'automobile fr. 239.70, imposta di circolazione fr. 22.60, debiti privati fr. 500.–). Ciò le lascia un residuo di appena fr. 176.45 mensili che non le consente di sopperire alle spese di appello contro la sentenza di divorzio.

 

                                         a)   Per quel che è del reddito, nella procedura di provvigione ad litem l'istante critica per la prima volta in appello l'accertamento del Pretore. Nell'istanza del 12 ottobre 2018 (pag. 3) essa riconosceva infatti il guadagno di fr. 3839.– mensili calcolato dal Pretore in sede di divorzio, senza scostarsene nemmeno nel memoriale conclusivo. Non fondata su fatti nuovi o su nuovi mezzi di prova, l'argomento relativo a un minor reddito per rapporto a quello considerato nella sentenza di divorzio si rivela pertanto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).

 

                                         b)   Quanto al fabbisogno minimo, rispetto agli accertamenti del Pretore l'appellante contesta anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo, chiedendo che sia rivalutato da fr. 900.– a fr. 1200.– mensili. A tale scopo essa invoca una dichiarazione del Consiglio di Stato allegata a un decreto legislativo concernente la nuova regolamentazione dei rapporti tra il Cantone Ticino e il Comune di __________ del 10 marzo 1988, in virtù della quale i cittadini dell'enclave italiana sono equiparati ai cittadini ticinesi per quel che riguarda il beneficio di prestazioni pubbliche e l'erogazione di servizi di natura essenziale, compresa l'ammis­sione alle strutture sanitarie riconosciute dal Cantone. Sta di fatto che nulla si evince da ciò circa l'equivalenza del costo della vita nei due territori, men che meno a un sommario esa­me. In realtà, il costo della vita

                                               in Italia è notoriamente inferiore rispetto a quello in Svizzera (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.1 del 1° febbraio 2018, consid. 7a con riferimenti). Incombeva all'appellante rendere in qualche modo verosimile che a Campione d'Italia lo scarto sia inferiore a quello del 25% applicato dal Pretore.

 

                                               L'appellante chiede altresì di portare da fr. 150.– mensili a fr. 221.– mensili le spese accessorie dell'alloggio riconosciute dal Pretore. Essa non si esprime però sul doc. 38 della causa di divorzio su cui si è fondato il primo giudice, né invoca – per ipotesi – altri giustificativi. Anche tale contestazione si dimostra quindi inconsistente.

 

                                               Documentato è per contro l'attuale leasing dell'automobile (doc. F, del 20 settembre 2018), di fr. 239.70 mensili, che al momento del divorzio l'istante non aveva ancora stipulato. Su questo unico punto l'appello risulta provvisto di buon diritto. L'imposta di circolazione che l'appellante propone di portare da fr. 12.65 mensili a fr. 22.60 mensili non trova invece alcun riscontro nel doc. 41 della causa di divorzio, correttamente interpretato dal Pretore (e su cui l'appellante non prende posizione).

 

                                               Prive di ogni documento giustificativo sono altresì le spese mediche di fr. 102.– mensili rivendicate dall'appellante con riferimento al doc. 40 della causa di divorzio, che è una semplice direttiva del Comune di __________. Né è destinata a miglior sorte la spesa di fr. 500.– mensili da lei fatta valere per debiti privati”, il doc. 42 della causa di divorzio limitandosi a un elenco di esecuzioni a carico dell'interessata nel luglio del 2016. Tutto si ignora sulla situazione debitoria di lei al momento della richiesta di provvigione ad litem, AP 1 non avendo precisato alcunché neppure nella replica spontanea.

 

c)      Se ne conclude che, con un reddito da attività lucrativa di fr. 3839.– mensili e la riscossione di un contributo di mantenimento cautelare di fr. 1315.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2585.10 (fr. 2345.40 mensili più il leasing di fr. 239.70 mensili), l'appellante registra un margine disponibile di fr. 2568.90 mensili. È possibile ch'essa fatichi a incassare il contributo di mantenimento, ma ciò non le impedisce di procedere nelle vie esecutive verso AO 1 (contitolare della citata proprietà per piani n. 12 385), come del resto ha mostrato di saper fare (sopra, consid. 3).

 

                                   8.   Secondo giurisprudenza si ritiene “sprovvisto dei mezzi necessari” per stare in lite (e quindi avere diritto al gratuito patrocinio giusta l'art. 117 lett. a CPC) chi non dispone di un margine sufficiente sul proprio fabbisogno minimo per coprire le spese processuali e di patrocinio nel giro di un anno, trattandosi di processi relativamente semplici, o di due anni, negli altri casi (DTF 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Per “spesa processuale” si intende anche il versamento di un anticipo in garanzia dei costi presumibili (sentenza del Tribunale federale 9C_815/2007 del 20 febbraio 2008, consid. 1). Identico principio vale nell'eventualità di un coniuge che postuli una provvigione ad litem dall'altro coniuge (sentenza del Tribunale federale 5P.441/2005 del 9 febbraio 2006, consid. 1.2).

                                        

                                         Nella fattispecie l'appellante risulta in grado di prestare l'anticipo di fr. 15 000.– sulle spese processuali a lei chiesto per l'appello contro la sentenza di divorzio, grazie al margine disponibile di fr. 2568.90 mensili sul fabbisogno minimo, nel lasso di circa sei mesi. Non può quindi pretendere dal convenuto una provvigione ad litem. È vero che il periodo di sei mesi per il deposito dell'anticipo protrae l'emanazione del giudizio sull'appello contro la sentenza di divorzio, sentenza che non avrebbe senso emettere prima dell'avvenuto versamento, ma la giurisprudenza del Tribunale federale non sembra annettere soverchia importanza a simile inconveniente (sentenza citata 9C_815/2007 del 20 febbraio 2008, consid. 3.3). Una dilazione di sei mesi non appare del resto inconciliabile con i normali tempi di evasione nel caso di sentenze relativamente laboriose e complesse. Riguardo infine al­l'ammontare dell'anticipo, esso corrisponde a quanto prevede l'art. 13 LTG, secondo cui “la tariffa delle decisioni su appello del Tribunale di appello è uguale a quella delle decisioni del Pretore nella procedura originaria”. E alla causa di divorzio il Pretore ha

                                         applicato in concreto una tassa di giustizia di fr. 22 000.–, compresi costi istruttori per fr. 5888.75 complessivi. Se ne conclude che, destinato all'insuccesso, l'appello vede la sua sorte segnata.

 

                                   9.   Le spese della decisione odierna seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre al convenuto, che ha formulato osservazioni all'appello tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili. Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio in appello, il beneficio non può entrare in linea di conto, proprio perché l'interessata non può dirsi sprovvista dei mezzi necessari (nel senso dell'art. 117 lett. a CPC) per condurre il processo.

 

                                10.   Circa i rimedi giuridici dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contestuale all'appello è respinta.

 

                                   4.   Notificazione:

 

avv.   ;

avv.  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).