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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
G. A. Bernasconi, presidente |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 15 febbraio 2019 da
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RI 1
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nei confronti della |
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CO 1 ; |
Ritenuto
in fatto: che il 15 febbraio 2019 RI 1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di trattarlo come “ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della CO 1;
che il memoriale non è stato comunicato alla CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che secondo l'art. 67 LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98 cpv. 1 LPAmm, può essere interposto ricorso nei confonti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;
che tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;
che il ricorso non è esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il quale rimproveri all'autorità di vigilanza di trascurare il pubblico interesse omettendo di statuire o indugiando a statuire su una sua segnalazione;
che in effetti, come ha già avuto occasione di ricordare questa Camera (RtiD II-2008 pag. 668 consid. 2) e ancora più recentemente il Tribunale federale (DTF 139 II 282 consid. 2.3), un denunciante non può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito a una sua segnalazione, nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si duole lo toccano in qualche modo;
che in concreto davanti alla CO 1 il ricorrente è e rimane un denunciante, di modo che non è legittimato a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità superiore;
che il ricorso in esame si dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma per questa volta si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di oneri;
che riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà al ricorrente rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);
decide: 1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).