Incarto n.
11.2019.32

Lugano,

26 febbraio 2019/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

 

vicecancelliera:

Giannini

 

 

sedente per statuire sul ricorso “per ritardata e denegata giustizia” presentato il 15 febbraio 2019 da

 

 

 RI 1  

 

 

nei confronti della

 

 

 

CO 1 ;

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 15 febbraio 2019 RI 1 ha presentato un memoriale a questa Camera, chiedendo di trattarlo come “ricorso per ritardata e denegata giustizia” nei confronti della CO 1;

 

                                         che il memoriale non è stato comunicato alla CO 1 per osservazioni;

 

e considerando

 

in diritto:                       che secondo l'art. 67 LPAmm, applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 98 cpv. 1 LPAmm, può essere interposto ricorso nei confonti dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni (art. 84 cpv. 1 CC) ove questa neghi o ritardi indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile;


                                         che tale ricorso tuttavia è dato soltanto a chi è parte in causa nell'ambito di un procedimento aperto davanti all'autorità di vigilanza e vede dilazionare indebitamente i tempi della decisione che lo riguarda;

 

                                         che il ricorso non è esperibile invece da parte di un semplice denunciante, il quale rimproveri all'autorità di vigilanza di trascurare il pubblico interesse omettendo di statuire o indugiando a statuire su una sua segnalazione;

 

                                         che in effetti, come ha già avuto occasione di ricordare questa Camera (RtiD II-2008 pag. 668 consid. 2) e ancora più recentemente il Tribunale federale (DTF 139 II 282 consid. 2.3), un denunciante non può pretendere che l'autorità di vigilanza dia seguito a una sua segnalazione, nemmeno se le irregolarità amministrative di cui si duole lo toccano in qualche modo;

 

                                         che in concreto davanti alla CO 1 il ricorrente è e rimane un denunciante, di modo che non è legittimato a ricorrere per denegata o ritardata giustizia all'autorità superiore;

 

                                         che il ricorso in esame si dimostra così, già di primo acchito, improponibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG);

 

                                         che le spese processuali seguirebbero la soccombenza del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ma per questa volta si rinuncia – eccezionalmente – al prelievo di oneri;

 

                                         che riguardo ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, la vigilanza sulle fondazioni è suscettibile di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 4 LTF), sicché spetterà al ricorrente rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 144 III 267 consid. 1.3 con rinvii);

 

 

decide:                     1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione:

 

–   ;

– .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).