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Incarto n. |
Lugano, 7 marzo 2019/jh
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DI.2009.286 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 22 luglio 2009 da
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RE 1
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contro |
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CO 1 |
giudicando sul ricorso del 16 febbraio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione del 9 luglio 2010 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale emessa il 17 marzo 2010 dal patrocinatore d'ufficio
avv. F ;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 22 luglio 2009 da RE 1, ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha tassato il 9 luglio 2010 la nota professionale emanata dal patrocinatore d'ufficio avv. __________ F__________ in fr. 6339.80 complessivi. Il 6 febbraio 2019 l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative ha invitato RE 1 a rifondere la somma di fr. 6339.80 allo Stato del Cantone Ticino.
B. Con ricorso del 16 febbraio 2019 al Tribunale d'appello RE 1 impugna la decisione con cui il Pretore ha tassato il 9 luglio 2010 la nota professionale dell'avv. __________ F__________, proponendo di annullarla. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni con cui i Pretori fissavano le retribuzioni spettanti ai patrocinatori d'ufficio in regime di assistenza giudiziaria erano impugnabili, fino al 31 dicembre 2010, con ricorso entro 15 giorni al Consiglio di moderazione (art. 36 vLAG). Il Consiglio di moderazione ha nel frattempo cessato di esistere. Dal 1° gennaio 2011 le decisioni con cui i Pretori fissano le retribuzioni spettanti ai patrocinatori d'ufficio in regime di gratuito patrocinio (art. 117 segg. CPC) sono impugnabili, ove siano emanate separatamente dalla sentenza di merito, con reclamo al Tribunale d'appello entro il termine applicabile alla procedura principale. Competente a statuire sarebbe pertanto in concreto la terza Camera civile (art. 48 lett. c n. 1 LOG), la prima Camera civile occupandosi unicamente di decisioni in materia di spese processuali nel senso dell'art. 110 CPC (art. 48 lett. a n. 8a LOG). Dato nondimeno che nella fattispecie il ricorso appare destinato all'insuccesso, non avrebbe senso trasmettere il caso alla Camera parallela. Tanto conviene procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.
2. La ricorrente giustifica la tempestività della sua impugnazione, sostenendo di non avere mai ricevuto la tassazione del Pretore, venuta a sua conoscenza solo in seguito alla richiesta con cui l'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative l'ha chiamata a rifondere la somma di fr. 6339.80. Da lei interpellata, la Pretura avrebbe comunicato allora di averle spedito quella decisione per posta semplice, onde l'impossibilità di dimostrare l'avvenuto recapito. In circostanze del genere la ricorrente fa valere a ragione che il termine di ricorso è cominciato a decorrere, per lei, solo al momento in cui essa ha ricevuto il nuovo invio dalla Pretura (una volta ancora irritualmente, per posta semplice), pervenutole il 13 febbraio 2019. Presentato il 16 febbraio seguente, il ricorso in esame va quindi ritenuto tempestivo.
3. Afferma la ricorrente che l'avv. __________ F__________ è stato designato a suo tempo dal Pretore senza il di lei consenso e ch'essa ha
già saldato una nota professionale di fr. 3843.30 emessa dall'avv. __________ R__________, la quale “ha svolto e risolto la vertenza”. Il precedente patrocinatore – essa soggiunge – non le era noto “e non ha mai svolto per la sottoscritta alcuna funzione legale”, di modo che la decisione del Pretore va annullata.
a) Dal fascicolo della causa DI.2009.286, agli atti, risulta che il 22 luglio 2009 l'avv. __________ F__________ ha presentato al Pretore del Distretto di Bellinzona, per RE 1, un'istanza a protezione dell'unione coniugale cui ha accluso una serie di documenti, compresa una procura firmata dalla cliente. Egli ha poi partecipato, insieme con lei, a un'udienza del 23 settembre 2009 per il contraddittorio e il 18 novembre successivo ha depositato un memoriale di replica. In seguito, il 26 novembre 2009, egli ha presenziato a una nuova udienza in Pretura, sempre con la cliente, per la prosecuzione del contraddittorio. Il suo operato si è concluso il 17 marzo 2010. Il patrocinio d'ufficio di RE 1 è poi stato ripreso dall'avv. __________ R__________.
b) Nella misura in cui pretende che il patrocinio d'ufficio da parte dell'avv. __________ F__________ non le era noto e che quest'ultimo non ha mai svolto per lei “alcuna funzione legale”, la ricorrente non è credibile. Non si vede infatti come l'avvocato F__________ potesse esserle ignoto (o designato contro la sua volontà) se essa medesima gli ha rilasciato procura, ha avuto con lui quattro colloqui durati poco meno di quattro ore (come si evince dalla nota professionale, non contestata su questo punto) e ha partecipato con lui a due udienze in Pretura durate complessivamente un'ora e mezzo. Del resto non è vero nemmeno che, come la ricorrente asserisce, l'avv. __________ R__________, la quale ha sostituito l'avvocato F__________, fosse una legale di fiducia. Dal fascicolo della causa DM.2012.4 (procedura di divorzio), agli atti, emerge che l'avv. __________ R__________ è subentrata all'avvocato F__________ come patrocinatrice d'ufficio e che la sua nota professionale di fr. 3843.80 complessivi è stata approvata dal Pretore il 18 febbraio 2013. In proposito il ricorso non merita quindi ulteriore disamina.
c) Quanto alla nota professionale dell'avv. __________ F__________, il quale ha esposto prestazioni di 28.5 ore complessive alla tariffa di fr. 180.– l'una, più fr. 762.– di spese e fr. 447.80 di IVA, la ricorrente non muove contestazioni specifiche. Essa si limita a chiedere l'annullamento della tassazione del Pretore, che l'ha approvata, per le ragioni illustrate dianzi, ma non rimette in discussione l'ammontare del dispendio orario né singole prestazioni elencate nella distinta particolareggiata né, tanto meno, la tariffa applicata dal legale. Al riguardo non giova pertanto diffondersi oltre.
4. Se ne conclude che, inoltrato non senza leggerezza, il ricorso vede la sua sorte segnata. Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell'interessata (art. 48 vLAvv, 59 e 60 n. 6 vRAvv). Le particolarità del caso inducono tuttavia – eccezionalmente – a non prelevare oneri.
5. Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione a .
Comunicazione:
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– Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona; – avv. ; – Pretura del Distretto di Bellinzona. |
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).