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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO. 2019.933 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, riguardante la successione fu
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la quale con testamento pubblico del 19 settembre 1979 ha nominato suo esecutore testamentario
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W F__________ , |
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designando suoi eredi
lo stesso W F__________
AP 1
O__________
e quale legatario V__________ ;
esaminato l'appello dell'11 marzo 2019 presentato da
AP 1
(patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro la decisione del 1° marzo 2019 con cui il Pretore ha designato in qualità di amministratore dell'eredità l'
avv. AO 1 ;
Ritenuto
in fatto: A. Il notaio R__________ __________ di __________ ha pubblicato il 30 novembre 2018 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento pubblico del 19 settembre 1979 lasciato da A__________ F__________ (1948), divorziata dal 10 luglio 2007, domiciliata a __________ e ivi deceduta il 30 ottobre 2018. Nella disposizione di ultima volontà costei dichiarava di destinare tutta la propria sostanza a W__________ F__________, a quel tempo suo marito, e precisava il destino della stessa in caso di premorienza di lui, in particolare lasciando la casa di __________ al cugino __________ V__________ e tutta la rimanenza in parti uguali alla cognata __________ O__________ e al cognato AP 1. Essa designava inoltre il medesimo W__________ F__________ quale esecutore testamentario. Il 21 gennaio 2019 il Pretore ha rilasciato d'ufficio un certificato di esecutore testamentario a nome dell'avv. R__________ __________, salvo poi annullarlo il 13 febbraio successivo, il legale avendo rinunciato al mandato.
B. Il 14 febbraio 2019 __________ O__________, AP 1 e __________ V__________ hanno chiesto al Pretore il rilascio del certificato ereditario, proponendo di trasmetterlo all'esecutore testamentario W__________ F__________ (inc. SO.2019.872). Statuendo d'ufficio il 1° marzo 2019, il Pretore ha ordinato l'amministrazione dell'eredità, affidandola all'avv. AO 1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della successione (inc. SO.2019.933).
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello dell'11 marzo 2019 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato, di ordinare al Pretore di rilasciare il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario a nome di W__________ F__________ o, qualora l'amministrazione della successione fosse confermata, di designare lo stesso W__________ F__________ in qualità di amministratore. L'appello non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.
2. Nella fattispecie la decisione impugnata è giunta a AP 1 il 4 marzo 2019. Introdotto l'11 marzo 2019, il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Quanto al valore litigioso, esso corrisponde – di regola – al valore lordo della successione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30 del 7 marzo 2019 consid. 2 con rinvii). In concreto difettano ragguagli affidabili sull'entità del compendio successorio, ma se si considera che nel testamento pubblico A__________ F__________ ha lasciato una casa in Italia, si può ragionevolmente presumere già per tale ragione che l'asse della successione raggiunga fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).
3. Il Pretore ha motivato la decisione impugnata, presa d'ufficio e senza contraddittorio, con l'argomento che “nella specie appare opportuno procedere alla nomina di un amministratore della successione, allo stadio attuale della procedura non essendo possibile rilasciare il certificato ereditario”. L'appellante rimprovera al Pretore di avere esteso la portata dell'art. 120 cpv. 2 CC, secondo cui i coniugi divorziati cessano di essere eredi l'uno dell'altro e non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte allestite prima della litispendenza della procedura di divorzio, anche alla designazione dell'esecutore testamentario. Se non che, egli continua, a prescindere dal fatto che tale funzione non è una “pretesa”, gli eredi sono “assolutamente convinti“ che W__________ F__________ godeva della piena fiducia della de cuius, tanto che gli ha rilasciato una procura anni dopo il divorzio. Ciò è stato riconosciuto anche dall'avv. R__________ __________, il quale ha rinunciato alla funzione di esecutore testamentario proprio per rispettare la volontà della defunta. AP 1 lamenta inoltre che il primo giudice non ha indicato un caso d'applicazione, tra quelli enunciati dall'art. 554 cpv. 1 CC, che giustifichi l'amministrazione dell'eredità. Egli si duole pertanto di una lesione del suo diritto di essere sentito e dell'obbligo imposto al Pretore di motivare le proprie decisioni.
4. Nella misura in cui l'appellante chiede di ordinare al Pretore di emettere il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario, il rimedio si rivela fuori tema, poiché la decisione impugnata riguarda unicamente la nomina di un amministratore della successione. Premesso ciò, nel caso in esame il Pretore ha motivato il provvedimento con l'impossibilità di rilasciare il certificato ereditario. Ora, dandosene le premesse il Pretore ordina d'ufficio l'amministrazione di un'eredità e in caso di urgenza può anche rinunciare a sentire le parti interessate (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 19 ad art. 554; Piotet in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 74 ad art. 554 con rinvio alle n. 10 e 12 ad art. 551). La sua motivazione inoltre può essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in tal senso, sicché questa Camera possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (sui requisiti minimi di motivazione: DTF 143 III 70 consid, 5.2 con riferimenti).
In concreto la verifica che precede è oggettivamente impossibile. Perché, secondo il Pretore, l'emanazione di un certificato ereditario sarebbe impossibile quantunque gli eredi siano designati nel testamento pubblico non è dato di sapere, gli atti non consentendo alcuna deduzione. Né è dato a divedere quale incidenza ciò possa avere sulla necessità di designare un amministratore della successione, l'opportunità non essendo un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2018.66 del 22 agosto 2018 consid. 4). Per di più, nella decisione impugnata non figura nemmeno perché l'esecutore testamentario designato nel testamento non entri in linea di conto, seppure il divorzio non faccia decadere per ciò solo tale funzione in applicazione dell'art. 120 cpv. 2 CC (Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 20 ad art. 120; Guillod in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 16 ad art. 120 CC). D'altro lato la procedura di appello non prevede – diversamente da quella di reclamo (art. 324 CPC) – la possibilità di chiedere osservazioni al Pretore. Nelle circostanze descritte non rimane quindi che annullare la decisione impugnata. Non si può escludere che, nel risultato, il giudizio del Pretore possa rivelarsi legittimo sulla base di motivazioni non desumibili dagli atti e ignote alla Camera. Ciò permetterebbe al Pretore di statuire un'altra volta allo stesso modo, purché giustifichi a sufficienza la propria scelta. Per concludere, l'appello va accolto in tal senso.
5. L'accoglimento dell'appello avvenendo per questioni di forma, senza pregiudizio per la nuova decisione che prenderà il primo giudice, conviene prescindere da uno scambio di allegati (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.30 del 7 marzo 2019 consid. 10 con rinvio a sentenza del Tribunale federale 6B_931/2015 del 21 luglio 2016, consid. 1.3).
6. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene l'annullamento della decisione impugnata, ma non l'ingiunzione al Pretore di emettere il certificato ereditario e quello di esecutore testamentario, né la designazione da parte di questa Camera dell'amministratore da lui proposto. Ciò indurrebbe a prelevare spese processuali ridotte (DTF 139 III 351 consid. 6). Data la particolarità della fattispecie, si rinuncia nondimeno – eccezionalmente – al prelievo di oneri. La parziale soccombenza non giustifica in ogni modo l'attribuzione di ripetibili.
7. Quanto ai rimedi giuridici proponibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetta a chi intende adire il Tribunale federale rendere verosimile che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2). Nei confronti di provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria, equiparabili a provvedimenti cautelari, è possibile far valere inoltre la sola violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 11 all'introduzione degli art. 551–559 CC).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è annullata.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – ; – ; – . |
Comunicazione a:
– avv. ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammis-sibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).