Incarto n.
11.2019.49

Lugano,

23 aprile 2019/rn

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliere:

Fasola

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2016.49 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 9 novembre 2016 da

 

 

 CO 1  

(patrocinato dall'avv. . PA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 IS 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nell'appello dell'11 aprile 2019 presentato da IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 12 marzo 2019 (inc. 11.2019.48);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con sentenza del 12 marzo 2019 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha sciolto il matrimonio contratto il 29 settembre 2006 da CO 1 (1974) ed IS 1 (1973), cittadina italiana. In esito al divorzio egli ha affidato la figlia
C__________ (nata l'11 settembre 2005) alla madre, lasciando l'autorità parentale congiunta, ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 1317.30 mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) e ha escluso tanto contributi di accudimento quanto contributi alimentari per la moglie, alla quale ha riconosciuto nondimeno gli accrediti per compiti formativi previsti dall'art. 52f OAVS. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. IS 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avvPA 1.

 

                                  B.   Contro la sentenza appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello dell'11 aprile 2019 nel quale chie-de che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di condan­nare CO 1 a versarle un contributo di accudimento di fr. 1134.60 mensili fino al 31 ottobre 2019 e di fr. 850.– mensili fino al 30 settembre 2021 (mese in cui la figlia compirà 16 anni), come pure un contributo alimentare per lei di fr. 800.– mensili fino al 30 settembre 2021. Preliminarmente essa insta per il beneficio del gratuito patrocinio anche in appello. Su quest'ultima richiesta giova statuire senza indugio.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le spese processuali di una causa di separazione o di divorzio sono, per principio, a carico dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente sussidiaria (DTF 138 III 673 consid. 4.2.1; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_497/2018 del 26 settembre 2018, consid. 3.1). Le parti devono quindi far fronte da sé, con il loro reddito e la loro sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi richiesti dal tribunale) e alle spese vive causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che non è in grado di sopperire a tali necessità ha diritto di ottenere un adeguato sussidio dall'altro (provvigione ad litem). Il beneficio del gratuito patrocinio da parte dello Stato entra in linea di conto soltanto se anche l'altro coniuge è sprovvisto di risor­se sufficienti, ovvero se l'unione coniugale non è dotata di mezzi adeguati.

 

                                   2.   Nella fattispecie IS 1 fa valere di non avere redditi né sostanza sufficiente per far fronte alle spese processuali e di patrocinio. Non pretende tuttavia che il marito sia sfornito di disponibilità sotto questo profilo, né risulta che ciò sia il caso già a un sommario esame. Non può dirsi dunque, di primo acchito, che una richiesta di provvigione ad litem appaia destinata sin d'ora all'insuccesso, ossia che l'attore non abbia modo di anticiparle una somma adeguata, la quale andrà poi – di regola – restituita, vista l'impossibilità di computarla in concreto su una spettanza in liquidazione del regime matrimoniale, salvo che al rimborso si oppongano motivi di equità dovuti alla situazione finanziaria dei coniugi (RtiD I-2012 pag. 882 consid. 19b con richiamo). Nelle condizioni descritte non soccorrono così le premesse per accogliere la richiesta di gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Si ricordi inoltre che una richiesta di provvigione ad litem ha indole cautelare (RtiD I-2006 pag. 669 consid. 6), ma non nel senso dell'art. 276 CPC o dell'art. 104 LTF, bensì di una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_239/2017 del 14 settembre 2017, consid. 3.2 con rinvii). Anche se è destinata a finanziare una procedura di ricorso, tale pretesa non trae origine dalla decisione impugnata (sentenza del Tribunale federale 5A_97/2017 del 23 agosto 2017, consid. 12.1 in fine) e va fatta valere perciò davanti al giudice di merito
(DTF 143 III 624 consid. 7). Questa Camera ha già avuto modo di rilevare, del resto, che un'istanza di provvigione ad litem va inoltrata al Pretore quand'an­che la prestazione richie­sta sia volta a coprire spese processuali e di patrocinio in appello
(sentenza
inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018, consid. 14a).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   2.   Notificazione:

 

–    ;

–  .  .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

                                        

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).