Incarto n.
11.2019.51

Lugano,

19 giugno 2019/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa CA.2018.499 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 dicembre 2018 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv. dott.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 26 aprile 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 15 aprile 2019;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1979), cittadino italiano, e AO 1 (1980), cittadina brasiliana, si sono sposati a __________ l'11 dicembre 2003. Dal matrimonio sono nate N__________, l'8 aprile 2005, e G__________, il 12 luglio 2007. La famiglia ha vissuto per anni in Cile, dove il marito lavorava nell'azienda __________ SA facente capo a suo padre e a suo zio. Il 1° febbraio 2018 i coniugi si sono trasferiti a __________. Lì hanno fondato una ditta, la __________ Sagl, con lo scopo di importare ed esportare vini, distillati, liquori e altri beni di consumo. Nel giugno del 2018 essi si sono separati. La moglie è rimasta nell'abitazione coniugale di __________ con le figlie, le quali hanno continuato a frequentare la Scuola __________. Il marito si è sistemato alternativamente in albergo e – sembra – in un appartamento a __________ (Treviso) intestato alla moglie, anche se risulta tuttora domiciliato a __________. L'attività della ditta __________ Sagl non è mai decollata.

 

                                  B.   Il 12 giugno 2018 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di essere autorizzato a vivere separato, di affidare le figlie alla madre e di garantirgli il più ampio diritto di visita, offrendo un contributo alimentare imprecisato per le sole figlie. Identiche domande egli ha avanzato in via cautelare. All'udienza del 10 ottobre 2018, indetta per il dibattimento cautelare e sull'istanza a protezione dell'unione coniugale, i coniugi si sono intesi provvisoriamente nel senso di vivere separati, di attribuire l'abitazione coniugale in uso alla moglie, di affidare le figlie alla medesima e di riservare “il più ampio diritto alle relazioni personali” (con una regolamentazione minima in caso di disaccordo) all'istante, il quale ha assunto le rette e le spese della Scuola __________ per N__________ e G__________. La questione dei contributi alimentari per moglie e figlie è rimasta litigiosa. Statuendo con decreto cautelare del 12 dicembre 2018, il Pretore ha statuito sulla questione del mantenimento e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 9000.– mensili per la moglie, uno di fr. 1490.– mensili per N__________ e uno di fr. 1060.– mensili per G__________, più gli assegni familiari.

 

                                  C.   AP 1 ha nuovamente adito il Pretore con un'istanza cautelare del 19 dicembre 2018 perché ordinasse il blocco del conto __________ intestato ai coniugi pres­so la __________ SA a __________, lamentando cospicui prelevamenti da parte della moglie. Egli ha chiesto nondimeno di essere autorizzato ad attingere al conto per onorare i contributi di mantenimento in favore di moglie e figlie, con il permesso di ritirare altri fr. 5000.– mensili per il proprio fabbisogno personale. Con decreto emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha accolto l'istanza, ha disposto il blocco del conto, concedendo al marito la possibilità di prelevare fr. 11 950.– mensili per contributi alimentari a moglie e figlie, più fr. 5000.– mensili per sé medesimo. Egli ha convocato le parti a un'udienza del 28 gennaio 2019 per il contraddittorio e il seguito della discussione sulle misure a tutela dell'unione coniugale.

 

                                  D.   All'udienza del 28 gennaio 2019 la discussione sulle misure a protezione dell'unione coniugale è stata tosto sospesa e rinviata a data da stabilire. In esito al contraddittorio cautelare la convenuta ha chiesto invece, da parte sua, di ordinare il blocco totale del citato conto bancario, senza eccezioni nemmeno per il versamento di contributi alimentari, autorizzando unicamente lei stessa a prelevare un importo di fr. 12 924.– per retribuire il proprio avvocato. Il Pretore ha citato le parti a un'udienza del 3 apri­le 2019 per continuare la discussione sulle misure a tutela del­l'unione coniugale.

 

                                  E.   Il 3 aprile 2019 i coniugi hanno indicato nel corso dell'udienza le prove da assumere, l'uno contestando i mezzi di prova offerti dall'altro. Il Pretore ha deciso, per cominciare, di sentire le parti e le ha convocate a un'udienza del 20 maggio 2019 per l'interrogatorio. Statuendo il 15 aprile successivo sul contenzioso cautelare, egli ha poi accolto la richiesta della moglie, nel senso che ha ordinato il blocco totale del noto conto __________, salvo autorizzare AO 1 a prelevare la somma di fr. 12 924.– per rimunerare il proprio avvocato. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 26 aprile 2019 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, la decisione impugnata sia riformata confermando il decreto superprovvisionale emanato dal Pretore il 20 dicembre 2018 e vietando alla moglie di prelevare la somma di fr. 12 924.– per retribuire il proprio legale. Nelle sue osservazioni del 20 maggio 2019 AO 1 propone di respingere la richiesta di effetto sospensivo e di rigettare l'appello. Con decreto dell'11 giugno 2019 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo parziale, nel senso che ha rimesso provvisoriamente in vigore il decreto superprovvisionale emesso dal Pretore il 20 dicembre 2018, concedendo nondimeno ad AO 1 la possibilità di prelevare fr. 12 924.– per il compenso del proprio patrocinatore.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto sussiste manifestamente, ove appena si pensi all'ammontare che AP 1 chiede di essere autorizzato a ritirare ogni mese dal conto bancario comune (fr. 16 950.– complessivi). Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto impugnato è pervenuto alla legale dell'istante il 16 aprile 2019 (traccia­mento degli invii n. 98.__________, agli atti). Presentato il 26 aprile 2019, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.                                       

 

                                   2.   All'appello AP 1 acclude, oltre ad atti processuali che già figurano nel carteggio pervenuto a questa Camera, una serie di estratti bancari (doc. 5), il più recente del 30 gennaio 2019, per rendere verosimile di non possedere altre liquidità se non quelle depositate sul conto comune bloccato dal Pretore. A ciò egli aggiunge l'estratto di un conto aggiornato al 25 aprile 2019 (doc. 6). Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico solo l'ultimo documento prodotto risulta adempiere simili requisiti. Sia come sia, e come si vedrà oltre, i citati estratti non sono determinanti per l'esito del giudizio. Al proposito non soccorre dunque attardarsi.

 

                                   3.   Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che sul blocco del conto bancario comune le parti concordano, ma che AO 1 non vuole veder finanziare con prelevamenti da quel conto il contributo alimentare per sé e per le figlie né, tanto meno, il fabbisogno personale del marito. Ciò premesso, egli ha ritenuto che “nulla osta chiaramente a dar

                                         seguito alla richiesta della moglie di bloccare il versamento di

                                         fr. 11 950.– mensili in suo favore”. Quanto ai fr. 5000.– mensili destinati al marito, il primo giudice ha reputato che AP 1 “può con ogni verosimiglianza contare sull'importante aiuto della famiglia di origine, già intervenuta in passato addirittura a beneficio dell'intero nucleo familiare” e che, quand'anche ciò non fosse, “con la sua esperienza professionale e l'ampia e importante ramificazione del gruppo imprenditoriale nel quale si inserisce l'attività di famiglia, il marito possa essere professionalmente collocato in modo da ottenere un guadagno sufficiente a permettergli almeno di mantenersi”. Onde il blocco del conto bancario anche per quanto concerne i citati fr. 5000.– mensili destinati al mantenimento di lui.

 

                                         Riguardo al prelevamento di fr. 12 924.– chiesto da AO 1 per retribuire il proprio avvocato, il Pretore ha ricordato che nel contributo alimentare di fr. 9000.– mensili per la moglie sono compresi fr. 700.– per spese legali, ma che ciò vale solo dalla decorrenza del contributo medesimo (dicembre del 2018). La nota professionale del patrocinatore riferendosi a prestazioni eseguite fino al 29 ottobre 2018, non vi è ragione per impedire all'interessata di ritirare dal conto comune quanto necessario per rimunerare il proprio difensore in relazione al­l'opera svolta fino a quel momento. AO 1 è stata autorizzata di conseguenza a procedere in tal senso.

 

                                   4.   Nell'appello AP 1 ribadisce di non avere altri introiti se non il reddito tuttora conseguito come direttore della __________ SA, di US$ 15 000.00 annui (fr. 1240.– mensili), e di non poter fruire di ulteriori liquidità se non attingendo al noto conto bancario, sul quale il 3 aprile 2018 era stato accreditato il provento della vendita dell'appartamento coniugale in Cile (US$ 819 000.00), intestato ai coniugi in ragione di metà ciascuno. E l'appartamento coniugale era stato comperato con denaro elargitogli dal padre A__________, di modo che – egli adduce – la moglie non può vantare aspettative su quel conto in liquidazione del regime matrimoniale. Del resto, prosegue l'appellante, da tale conto i coniugi prelevano quanto occorre per il sostentamento della fa­miglia sin da quando si sono trasferiti in Svizzera e grazie a quel conto (ridottosi ormai a meno di fr. 330 000.–) hanno costituito la __________ Sagl. L'appellante sottolinea altresì che il blocco totale della relazione bancaria non solo gli impedisce di coprire il proprio fabbisogno personale, ma preclude anche il versamento dei contributi alimentari alle figlie senza che sia dato di sapere come la moglie possa rimediare al proposito, non avendo essa alcun cespito d'entrata. E a torto – continua l'appellante – il Pretore suppone ch'egli possa contare ancora sull'aiuto economico del padre o vedersi garantire un posto di lavoro in aziende di famiglia.

 

                                         Riguardo al prelevamento di fr. 12 924.– chiesto da AO 1 per retribuire il proprio avvocato, l'appellante oppone che “la moglie non ha comprovato di non aver altra sostanza per poter far fronte a detto pagamento”. Non si giustifica quindi, a suo parere, di autorizzarla a ritirare la somma.

 

                                   5.   L'art. 178 cpv. 1 CC prevede che, “se necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro”. La norma mira a evitare che un coniuge, procedendo ad atti di disposizione volontari, si metta nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi pecuniari nei confronti dell'altro coniuge, che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio o dal regime dei beni matrimoniali (sentenza del Tribunale federale 5A_852/2010 del 28 marzo 2011 consid. 3.2 con rinvio a DTF 120 III 69 consid. 2a, pubblicato in: SJ 2012 I 35). Il provvedimento assicurativo (art. 178 cpv. 2 CC) può consistere anche nel blocco di conti bancari (sentenza del Tribunale federale 5A_949/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1 con rinvio). Al coniuge colpito dalla misura devono essere lasciati a disposizione, in ogni modo, mezzi sufficienti per finanziare il proprio tenore di vita e gli ob­blighi di mantenimento nei confronti della famiglia (Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 17 in fine ad art. 178).

 

                                   6.   Nella fattispecie si è visto che il blocco del conto bancario decretato cautelarmente dal Pretore senza contraddittorio il 20 dicembre 2018 non è litigioso. Controversa è la possibilità per AP 1 di prelevare fr. 16 950.– mensili destinati alla famiglia (fr. 11 950.– per moglie e figlie, fr. 5000.– per sé), rispettivamente quella per AO 1 di prelevare l'importo di fr. 12 924.– destinato alla retribuzione del proprio avvocato. Ora, come si è appena ricordato, un provvedimento fondato sull'art. 178 CC deve lasciare a disposizione dell'interessato quanto necessario per finanziare il proprio tenore di vita e gli ob­blighi di mantenimento verso la famiglia. Il Pretore reputa che ciò sia il caso, in concreto, perché AP 1 “può con ogni verosimiglianza contare sull'importante aiuto della famiglia di origine, già intervenuta in passato addirittura a beneficio del­l'intero nucleo familiare”. In realtà si tratta di un'illazione. Che prima della separazione dei coniugi A__________ abbia gratificato la famiglia di generose elargizioni è verosimile, ove appena si pensi alla provenienza del denaro occorso per comperare l'appartamento coniugale in Cile. Ma che quegli sia disposto a simili liberalità anche dopo la separazione e l'intervenuto dissidio coniugale è una congettura destituita di riscontri effettivi. E un provvedimento a norma dell'art. 178 CC deve ancorarsi – più che mai in sede cautelare – a indizi oggettivi (Chaix in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 4 ad art. 178), non a supposizioni.

 

                                         Certo, AO 1 allega che l'appellante guadagna ben più dei fr. 1240.– mensili dichiarati, ove si pensi che nel 2017 risulta avere conseguito redditi complessivi per almeno fr. 480 000.–. Tali entrate si riferiscono però ai tempi in cui AP 1 lavorava in Cile. Quali siano i suoi introiti dopo il trasferimento in Svizzera rimane una questione da accertare. È vero che l'appellante possiede sostanza immobiliare al­l'estero. È altrettanto vero tuttavia che tale patrimonio non consta generare liquidità immediatamente disponibili, almeno a un sommario esame come quello che governa l'emanazione di un provvedimento cautelare. Allo stato attuale del procedimento non si evincono in definitiva chiari elementi di reddito o depositi di denaro cui l'appellante possa far capo, senza ricorrere al noto conto bancario, per versare i contributi di mantenimento fissati dal Pretore con il decreto cautelare del 12 dicembre 2018. Su questo punto il blocco totale del conto ordinato nella decisione impugnata non resiste alla critica.

 

                                   7.   Per quanto attiene al reddito che l'appellante sarebbe in grado di conseguire, il Pretore reputa – come detto – che AP 1 “potrebbe essere professionalmente collocato” in un'azienda di famiglia “in modo da ottenere un guadagno sufficiente a permettergli almeno di mantenersi”. Sta di fatto che per la durata del blocco l'appellante non è esonerato dal versare il contributo alimentare per la moglie né quello per le figlie. Un “guadagno sufficiente a permettergli almeno di mantenersi” non gli basterebbe quindi per onorare i propri obblighi. Per il resto non risulta che l'appellante abbia diritto di ottenere subito un impiego in aziende di famiglia o che un'azienda di famiglia sia pronta ad assumerlo con effetto immediato, assicurandogli uno stipendio di almeno fr. 16 550.– netti mensili, assegni familiari compresi. L'opinione del Pretore si fonda, una volta ancora, su presunzioni. E sotto questo profilo poco giovano le imprese semplicemente elencate da AO 1 nelle osservazioni al­l'appello. È possibile che in esito all'istruttoria il Pretore possa suffragare la propria opinione mediante concreti elementi di verosimiglianza. Tale non è il caso per ora, men che meno a prima vista nella prospettiva di un provvedimento cautelare.

 

                                   8.   Non a torto l'appellante fa valere dipoi che nulla garantisce il fab­bisogno in denaro delle figlie ove egli non potesse più versare i contributi di mantenimento. Secondo il Pretore “nulla osta chiaramente a dar seguito alla richiesta della moglie di bloccare il versamento di fr. 11 950.– mensili”, ma ciò significa disinteressarsi all'atto pratico del modo in cui AO 1 provvederà a N__________ e a G__________. Nelle osservazioni all'appello costei si pregia di avere “sempre dato la stessa priorità assoluta alle proprie figlie, alla loro cura, educazione e, in generale, al loro bene sotto tutti i punti di vista” (pag. 8 a metà). Non dice tuttavia come, apparentemente priva di redditi, essa potrebbe far fronte al loro fabbisogno in denaro. Bloccare l'erogazione del contributo alimentare in favore delle figlie nelle circostanze descritte riesce a dir poco incauto. Se mai ci si potrebbe interrogare sul blocco del contributo alimentare per la moglie, la quale rimane libera di rinunciare al dovuto. L'appellante però rimane obbligato a erogare quel contributo in forza del decreto cautelare emesso dal Pretore il 12 dicembre 2018, senza eccezione. Ne segue ch'egli dev'essere in grado di versarlo. Anche al proposito l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.

 

                                   9.   Diversa è la situazione per quanto attiene al prelevamento di fr. 12 924.– che AO 1 chiede di poter eseguire per retribuire il proprio avvocato. L'appellante oppone che “la moglie non ha comprovato di non aver altra sostanza per poter far fronte a detto pagamento”. Mal si comprende simile esigenza. I costi di una procedura a tutela dell'unione coniugale rientrano, come quelli di una causa di divorzio o di separazione, nel fabbisogno della famiglia. Perché l'interessata dovrebbe poter attingere solo sussidiariamente al conto comune nel legittimo intento di estinguere un debito coniugale l'appellante non spiega. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello si dimostra finanche irricevibile.

 

                                10.   Se ne conclude, in ultima analisi, che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato va modificato ripristinando il dispositivo n. 1 del decreto cautelare emesso senza contraddittorio dal

                                         Pretore il 20 di­cembre 2018 che disponeva il blocco del conto __________ presso la __________ AG, autorizzando però AP 1 a prelevare fr. 11 950.–

                                         mensili complessivi per contributi alimentari a moglie e figli, più fr. 5000.– mensili per sé medesimo. Va confermato invece il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato, il quale autorizza AO 1 a ritirare dal citato conto ban­cario la somma di fr. 12 924.– per rimunerare il proprio avvocato.

 

                                11.   Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce vittorio­so, tranne sul prelevamento da parte della moglie di fr. 12 924.– destinati al compenso del legale. Rispetto all'autorizzazione da lui ottenuta (prelevamento di complessivi fr. 16 950.– mensili fino a nuovo ordine), nondimeno, il grado di soccombenza è di poco momento. Tanto vale in simili condizioni rinunciare a riscuotere la minima quota di spese processuali che andrebbe a suo carico e ridurre lievemente l'indennità per ripetibili in suo favore.

 

                                         L'esito della decisione odierna si ripercuote sul dispositivo di primo grado in materia di spese (fr. 500.– posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno), che – già esigue – non è il caso di moderare ulteriormente e che vanno addebitate ad AO 1, la quale dev'essere tenuta inoltre a rifondere al marito ripetibili lievemente ridotte. L'indennità di fr. 2000.– postulata da AP 1 risulterebbe congrua in caso di vittoria piena. Tenuto calcolo della sua lieve soccombenza, la spettanza va ridimensionata equamente in fr. 1800.–.

 

                                12.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decisioni in materia di provvedimenti cautelari, in ogni modo, può essere fatta valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è riformato come segue:

                                         L'istanza cautelare è accolta ed è ordinato alla __________ AG, __________, di bloccare il conto __________ intestato ad AO 1 e AP 1, tranne autorizzare quest'ultimo a eseguire i prelevamenti che seguono:

                                         fr. 11 950.– mensili complessivi per moglie e figlie, da riversare sul conto che AO 1 avrà indicato alla banca e

                                         fr. 5000.– mensili per lo stesso AP 1, sul conto ch'egli avrà indicato alla banca.

 

                                   2.   Per il resto l'appello è respinto e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è confermato. AO 1 rimane autorizzata a prelevare dal conto __________ intestato ad AO 1 e AP 1 presso la __________ AG, __________, la somma di fr. 12 924.– da riversare all'avv. dott. PA 2 per onorari.

 

                                   3.   Le spese processuali di primo grado, di fr. 500.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

 

                                   4.   Le spese di appello, ridotte a fr. 1400.–, da anticipare dall'appellante, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1800.– per ripetibili ridotte.

 

                                   5.   Notificazione:

 

–    ;

–    ;

–   (in estratto).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).