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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa DM.2016.289 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 dicembre 2016 da
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AO 1
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Contro |
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AP 1 , |
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giudicando sull'appello (“reclamo”) del 6 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 27 marzo 2019,
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AP 1 (1973) si sono sposati a __________ il 27 agosto 1999. Dal matrimonio sono nati M__________, il 22 novembre 1999, e Mi__________, il 16 marzo 2001. Il marito, impiegato di commercio, è iscritto ai ruoli della disoccupazione. La moglie, cameriera, lavora in un esercizio pubblico a __________.
B. Statuendo con sentenza del 27 marzo 2019 su un'azione di divorzio promossa il 7 dicembre 2016 da AO 1, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio e ha omologato, in particolare, il seguente accordo:
4. A titolo di contributo di mantenimento per i figli, il padre versa:
– fr. 1300.– mensili per Mi__________;
– fr. 450.– mensili per M__________;
– gli AF sono in aggiunta;
– gli alimenti così definiti sono dovuti fino al termine della formazione ap- propriata, nei limiti dell'art. 277 CC.
Le spese processuali di fr. 1000.– complessivi sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello (“reclamo”) del 6 maggio 2019 in cui chiede che “i contributi per i figli vengano definiti equamente secondo la legge e secondo la capacità contributiva effettiva del sottoscritto”. L'atto non è stato oggetto di notificazione a AO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Qualora nondimeno l'appello verta su un punto che è stato regolato consensualmente in una convenzione sugli effetti del divorzio omologata dal giudice non sussisteva manifestamente controversia davanti alla giurisdizione di primo grado. In simili circostanze fa stato perciò il valore dell'oggetto litigioso in appello (I CCA, sentenza inc. 11.2018.71 del 26 marzo 2019, consid. 1 con rinvio a Fankhauser in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 in fine ad art. 289). Nella fattispecie, tale valore non è quantificabile, l'appellante limitandosi a chiedere di “ridefinire” il contributo di mantenimento a suo carico di complessivi fr. 1750.– mensili dovuti fino alla fine della formazione appropriata dei figli. Tuttavia, vista la palese irricevibilità del rimedio, la questione non va approfondita oltre. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 29 marzo 2019. Introdotto il 6 maggio il “reclamo formale”, che può essere trattato come appello, è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha omologato, in particolare, l'accordo sul mantenimento dei figli, già maggiorenni ma ancora in formazione, raggiunto dalle parti nel corso della procedura. L'appellante ha ricordato che l'intesa era stata raggiunta all'udienza del 5 gennaio 2018, allorquando la sola M__________ era maggiorenne, ritiene “non corretto” che al figlio cadetto sia riconosciuto un contributo di fr. 1300.– mensili mentre alla primogenita fr. 450.– mensili. Inoltre, egli fa valere che da fine maggio 2019 esaurirà il diritto alla disoccupazione sicché il contributo “deve essere rivalutato in considerazione della capacità finanziaria del sottoscritto di poter far fronte al pagamento senza nessuna entrata a livello di reddito professionale”.
Se non che, così come formulata, tale richiesta è inammissibile. Contestazioni pecuniarie devono essere cifrate pena la loro irricevibilità (DTF 137 III 617). Ciò vale anche nel caso in cui il giudice non è vincolato alle conclusioni delle parti (DTF 137 III 621 consid. 4.5.4; RtiD I-2014 pag. 805 consid. 3d). Certo, una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale 5A_165/2016 dell'11 ottobre 2016 consid. 3.4.2). Nel caso specifico dall'appello non si desume l'entità del contributo alimentare proposto in riforma della decisione impugnata né la cifra è intuibile dagli atti, l'importo complessivo di fr. 1750.– mensili essendo stato pattuito dai genitori. Ne segue che, carente di requisiti formali, l'appello non adempie i presupposti dell'art. 311 cpv. 1 CPC e non può essere vagliato oltre. Si aggiunga che ove la situazione economica di un genitore sia cambiata in modo ragguardevole e duraturo rispetto al momento in cui il contributo è stato fissato, egli può sempre chiedere la modifica dei contributi alimentari a suo carico (art. 134 cpv. 2 e 286 cpv. 2 CC).
3. Se ne conclude che, manifestamente inammissibile, l'appello può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. a n. 2 LOG). Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv., 1 CPC). In concreto, tuttavia, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, l'appellante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, avendo agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).