Incarto n.
11.2019.64

Lugano

5 settembre 2019/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2016.216 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 20 settembre 2016 da

 

 

 AO 1

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 1° aprile 2018 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 10 maggio 2019;           

 

 

                                         premesso che nell'ambito di un'azione di divorzio introdotta il 20 settembre 2016 da AO 1 (1980), cittadino italiano, nei confronti di AP 1 (1978) davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2016.216), con decreto cautelare del 10 maggio 2019 il Pretore aggiunto ha, in particolare, confermato l'affidamento provvisorio del figlio J__________ (nato il 1° agosto 2012) al padre, ha disciplinato il diritto di visita della madre in quattro ore ogni fine settimana sotto sorveglianza, ha autorizzato la stessa a intrattenere tre colloqui settimanali telefonici con il figlio della durata di 10 minuti, ha ordinato una presa a carico terapeutica di J__________, ha obbligato l'attore a versare alla convenuta una provvigione ad litem di fr. 3000.– e ha posto le spese processuali di fr. 5000.– a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili;  

 

                                         preso atto che contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello ("ricorso”) del 23 maggio 2019 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto affinché emetta un nuovo decreto nel senso di respingere “ogni richiesta di misure cautelari e ripristino dello statu quo ante provvedimenti cautelari”;

 

rilevato che il 3 giugno 2019 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 19 giugno successivo la somma di fr. 2500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

 

                                         constatato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 2 luglio 2019 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 18 luglio 2019 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

 

appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         osservato che in attesa del pagamento dell'anticipo e in vista dell'emanazione della decisione sull'effetto sospensivo, AO 1 è stato invitato a presentare osservazioni;

 

                                         constatato che nel suo memoriale del 14 giugno 2019 l'interessato ha proposto di respingere l'appello e di negare l'effetto sospensivo;

 

posto che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono – eccezionalmente – a ogni prelievo;

 

stabilito che, relativamente alle ripetibili, AO 1 non poteva sapere che le sue osservazioni sarebbero diventate inutili perché la convenuta avrebbe omesso di versare l'anticipo richiesto, donde il diritto a riscuoterle;

 

 decreta:                  1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giu­diziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).