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Incarto n. 11.2019.65 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, vicepresidente, |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2012.63 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 1° marzo 2012 da
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AO 1 |
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 22 maggio 2019 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 9 aprile 2019 (inc. 11.2019.63);
come pure sull'appello del 24 maggio 2019 presentato da AP 1 contro la medesima decisione (inc. 11.2019.65);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 9 aprile
2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio
tra AO 1 (1963) e AP 1 (1963), entrambi cittadini italiani, ordinando in
particolare la vendita all'asta della particella n. 762 RFD di __________,
appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno, ha obbligato la moglie a
versare al marito
fr. 310 000.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere, e ha condannato il
marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 7260.– mensili
fino all'età pensionabile di lei. Le spese processuali di complessivi fr. 25 000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 22 maggio 2019, chiedendo di riformare la decisione impugnata nel senso di respingere la pretesa di contributo alimentare formulata dalla moglie. Il 24 maggio successivo ha appellato anche AP 1, postulando la proprietà esclusiva dell'abitazione di __________, la condanna del marito al pagamento di fr. 334 513.45 in liquidazione dei rapporti di dare e avere, così come l'obbligo per il marito di fornire garanzie per il pagamento dei contributi alimentari. Il 4 luglio 2019 le parti hanno congiuntamente comunicato a questa Camera di avere raggiunto un accordo e pertanto di ritirare il rispettivo appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
2. Desistenza equivale
a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un appello di assumere – in linea
di principio – il pagamento
delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del suo ricorso (art. 106 cpv.
1 CPC). In concreto gli appellanti vanno tenuti così a farsi carico degli oneri
processuali correlati alla procedura di appello, fermo restando che la tassa di
giustizia va notevolmente ridotta, la procedura terminando senza decisione
(art. 21 LTG). Non si pone inoltre di problema di ripetibili, gli appelli non
avendo formato oggetto di notifica per osservazioni.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).