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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Giannini |
sedente per statuire nella causa SO.2017.408 (ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 7 aprile 2017 dalla
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'istanza di rettifica presentata da AO 1 riguardante i dispositivi n. I/3 e II della sentenza emessa da questa Camera il 29 maggio 2019 (inc. 11.2018.21);
Ritenuto
in fatto: A. In parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una sentenza emessa il 6 febbraio 2018 dal Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona in merito all'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale, con decisione del 29 maggio 2019 questa Camera ha così statuito:
I/3 Le spese processuali di fr. 2100.– complessivi, anticipate dall'istante, sono poste per due quinti a carico dell'istante medesima, e per il resto sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello, di fr. 2100.–, sono poste per tre quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
B. L'11 giugno 2019 AP 1 ha comunicato a questa Camera di avere riscontrato un errore di scritturazione nei dispositivi appena citati, il grado di soccombenza pari a due quinti essendo il suo e non quello della AO 1. Essa chiede di conseguenza che si corregga il riparto delle spese processuali. Invitata a presentare osservazioni, la ha comunicato il 24 giugno 2019 di rimettersi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Ove il dispositivo di una sentenza sia poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice lo interpreta o lo rettifica (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). La rettifica mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ovvero inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione.
2. Nella fattispecie i dispositivi n. I/3 e II della sentenza emanata il 29 maggio 2019 da questa Camera denotano una palese inavvertenza redazionale. L'accoglimento per fr. 36 000.– dell'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale rispetto alla richiesta di fr. 89 043.25 fa sì invero che la convenuta risultasse soccombere per due quinti e la AO 1 per i rimanenti tre quinti, non il contrario. La svista si desume per altro dal testo stesso della decisione, come rileva AP 1. Nelle circostanze descritte si giustifica di emendare senza indugio il riparto delle spese processuali. Il riparto delle ripetibili non è in discussione.
3. Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. Quanto a eventuali ripetibili, né AP 1 né la AO 1 hanno avanzato richieste in tal senso.
Per questi motivi,
decide: 1. I dispositivi n. I/3 e II della sentenza emessa da questa Camera il 29 maggio 2019 sono rettificati come segue:
I/3 Le spese processuali di fr. 2100.– complessivi, anticipate dall'istante, sono poste per tre quinti a carico dell'istante medesima e per il resto sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'istante fr. 500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di appello, di fr. 2100.–, sono poste per due quinti a carico di AP 1 e per il resto a carico della AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 500.– per ripetibili ridotte.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
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Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Bellinzona;
– Ufficio del registro fondiario del Distretto di Bellinzona (dopo il passaggio in giudicato).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).