|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti n. 11.2019.75 |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SE.2019.2 (azione di mantenimento) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 21 gennaio 2019 da
|
|
AO 1 in rappresentanza dei figli AO 2 (2012), AO 3 (2014) e AO 4 (2014) (patrocinata dall'avv. PA 2 )
|
|
|
contro |
|
|
AP 1 |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello del 21 giugno 2019 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 6 giugno 2019;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di mantenimento promossa il 21 gennaio 2019 da AO 1 (1978) in rappresentanza dei figli AO 2 (2012), AO 3 (2014) e AO 4 (2014), con decreto cautelare del 22 gennaio 2019 emesso senza contraddittorio (e senza motivazione) il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha condannato AP 1 (1979) a versare un contributo alimentare di fr. 400.– mensili per ognuno dei tre figli, assegni familiari non compresi. Sentite le parti al dibattimento di merito il 18 febbraio 2019, egli ha ridotto seduta stante l'ammontare dei contributi cautelari (una volta ancora senza motivazione) a fr. 150.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi.
B. Il 25 marzo 2019 AP 1 ha presentato un'istanza cautelare perché il contributo di mantenimento in favore dei figli fosse azzerato, offrendo di versare soltanto gli assegni familiari retroattivamente dal 1° gennaio 2019 “se da lui percepiti”. Iniziato il 9 maggio 2019, il contraddittorio cautelare è stato tosto sospeso dal Pretore, che ha fissato al convenuto un termine di 30 giorni per produrre determinata documentazione. Statuendo con decreto cautelare del 6 giugno 2019, il Pretore ha poi ripristinato (senza motivazione) i contributi alimentari a carico di AP 1 in fr. 400.– mensili per ogni figlio, assegni familiari non compresi (dispositivo n. 1 del decreto).
C. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 21 giugno 2019 nel quale chiede che, conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio, il decreto impugnato sia annullato e gli atti siano rinviati al Pretore per nuovo giudizio. In subordine egli propone di azzerare i contributi alimentari a suo carico, obbligandolo a corrispondere unicamente “eventuali assegni familiari, se da lui percepiti”. Preliminarmente egli postula inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo all'appello. AO 1 non è stata chiamata a formulare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori in materia di provvedimenti cautelari sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC), entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto simile presupposto è dato, ove appena si considerino i contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (da fr. 800.– a fr. 3300.– mensili complessivi fino alla maggiore età dei figli, secondo le fasce
d'età, assegni familiari non compresi). Quanto alla tempestività dell'appello, il decreto cautelare è stato notificato alla legale del convenuto l'11 giugno 2019 (tracciamento degli invii postali agli atti n. 98.__________). Inoltrato il 21 giugno 2019, ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
2. Nell'appello il convenuto si duole che il decreto cautelare impugnato sia privo di qualsiasi motivazione, il Pretore essendosi limitato ad affermare che “la capacità contributiva del convenuto per il mantenimento dei suoi figli, tenuto conto del fabbisogno degli stessi, può essere confermata come nella decisione del 22 gennaio 2019”. Se non che, egli prosegue, il decreto cautelare del 22 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, è privo a sua volta di motivazione, il Pretore avendo semplicemente addotto nel medesimo (in una riga) che quel provvedimento appariva giustificato. L'appellante si duole così di non aver potuto contestare la fondatezza del decreto impugnato, in violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. Subordinatamente egli fa valere di non conseguire più alcun reddito, avendo dovuto chiudere la sua ditta individuale rivelatasi improduttiva (“B__________ by AP 1”), e di non ricevere nemmeno indennità di disoccupazione. In simili circostanze egli chiede di essere liberato da qualunque onere contributivo nei riguardi dei figli, salvo dover corrispondere a questi ultimi gli assegni familiari nella misura in cui fossero da lui percepiti.
3. Le esigenze di motivazione che deve adempiere una decisione (art. 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è ch'essa permetta di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale. Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione. Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente. Requisiti formali identici valgono anche, in linea di principio, per i decreti cautelari (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).
4. Nel caso in esame l'appellante allega a ragione che non è dato di sapere su quali basi il Pretore abbia fissato, nel decreto cautelare impugnato, i contributi di mantenimento cautelari in fr. 400.– mensili, assegni familiari non compresi. Il decreto rinvia bensì al precedente decreto superprovvisionale del 22 gennaio 2019, ma siffatto decreto è altrettanto laconico, la sua motivazione limitandosi alla frase “che il provvedimento richiesto appare giustificato”. Tutto si ignora di conseguenza sugli elementi che hanno condotto il Pretore a fissare contributi alimentari di fr. 400.– mensili per ciascun figlio, assegni familiari non compresi. In condizioni del genere non è possibile sindacare in appello le censure del convenuto, il quale pretende – per l'essenziale – di essere disoccupato, non poter conseguire alcun reddito e di non essere in grado di partecipare al mantenimento dei figli. D'altra parte non è compito di questa Camera sostituirsi al giudice naturale e definire essa medesima i fondamenti dei contributi alimentari per i figli nel caso specifico, precludendo all'appellante un secondo grado di giurisdizione. Ne segue che il dispositivo n. 1 del decreto cautelare del 6 giugno 2019 va annullato e gli atti rinviati al Pretore perché motivi adeguatamente la propria decisione.
5. L'annullamento del decreto impugnato non significa che – come chiede l'appellante – i contributi cautelari per i figli vadano azzerati. Semplicemente, il Pretore dovrà dare ragione del suo giudizio. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, egli non è tenuto nemmeno a confermare la somma di fr. 400.– mensili per figlio, ma potrà scostarsene verso l'alto o verso il basso coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre. Si ricordi al Pretore per altro che l'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero ha avuto per conseguenza l'impugnabilità dei decreti cautelari intermedi (“nelle more istruttorie”), ciò che la procedura ticinese non prevedeva (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi). Nel vecchio diritto ticinese i decreti cautelari adottati dal giudice prima della discussione finale, foss'anche dopo una qualsivoglia udienza destinata all'assunzione di prove, non erano impugnabili “per l'ovvia considerazione” che, in caso contrario, da ogni supercautelare nelle more istruttorie sarebbe sorto un procedimento cautelare ad hoc, ciò che si riteneva insensato, la pronuncia inserendosi nel solco dell'istanza cautelare iniziale (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 846 nota 907). Tali decreti non dovevano quindi essere necessariamente motivati. Nella legge nuova è invalso per diritto federale un orientamento contrario (DTF 139 III 88 consid. 1.1.2; I CCA, sentenza inc. 11.2018.135 del 21 dicembre 2018, consid. 1). Anche i decreti cautelari intermedi devono essere provvisti, dunque, di una motivazione almeno sommaria.
6. Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere l'appello – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare AO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro la Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Pretore indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimarranno libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione del Pretore e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti (analogamente, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2018.5 del 1° febbraio 2018, consid. 7 con rinvio alla sentenza del Tribunale federale 6B_432/2015 del 1° febbraio 2016, consid. 4).
7. Le singolarità del caso inducono altresì nella fattispecie a non prelevare spese. Quanto alle ripetibili, AO 1 non ha proposto di respingere l'appello e la carente motivazione del decreto cautelare impugnato non le è imputabile. Non può essere tenuta dunque a rifondere indennità. Né può essere tenuto a rifondere ripetibili lo Stato del Cantone Ticino (DTF 140 III 389 consid. 4.1 con richiami). Merita accoglimento per contro la richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante, a un sommario esame privo di risorse sufficienti per finanziare i costi di un'impugnazione provvista di buon diritto (art. 117 CPC).
Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, incombeva alla legale esibire una nota professionale. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, per censurare una carenza di motivazione un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato più di quattro ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), cui si può aggiungere una mezz'ora circa per le prestazioni accessorie (telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA. Si giustifica pertanto di fissare l'indennità di patrocinio, nel caso specifico, in fr. 1000.– complessivi.
8. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
9. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, tuttavia, il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (sentenza del Tribunale federale 5A_160/2014 del 26 marzo 2014, consid. 1.1 e 2.1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è accolto, il dispositivo n. 1 del decreto cautelare impugnato è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore perché emani un giudizio motivato.
2. Non si riscuotono spese.
3. AP 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1000.–.
4. Notificazione:
|
|
– avv. ; – avv. ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona (in estratto: consid. 7, più dispositivo n. 3). |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).