Incarto n.
11.2019.83

Lugano,

29 luglio 2019/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2019.47 (gratuito patrocinio: retribuzione del patrocinatore d'ufficio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 21 marzo 2019 da

 

 

 RE 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

giudicando sul reclamo dell'11 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione del 27 giugno 2019 con cui il Pretore ha tassato la nota professionale dell'avv. PA 1 come patrocinatrice d'ufficio della reclamante;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con decisione del 21 giugno 2019, emanata a protezione del­-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha omologato una convenzione in cui CO 1 (1968) e RE 1 (1984) si davano atto di vivere separati, affidavano il figlio M__________ (nato il 21 maggio 2013) alla madre, lasciavano l'autorità parentale congiunta e assegnavano l'appartamento coniugale alla moglie, il marito impegnandosi a versare inoltre un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il figlio (assegni familiari non compresi). Le spese processuali di fr. 172.40 sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del gratuito patrocinio con decisioni separate.

 

                                  B.   Statuendo il 27 giugno 2019 sull'ammontare della retribuzione spettante all'avv. PA 1, patrocinatrice d'ufficio di RE 1, il Pretore ha tassato la relativa nota d'onorario (fr. 2880.30 complessivi) in fr. 1775.–. Contro l'ammontare di tale rimunerazione è insor­ta a questa Camera RE 1 con un reclamo dell'11 luglio 2019 per ottenere che il compenso della sua patrocinatrice d'ufficio sia portato a fr. 2674.40 complessivi più l'IVA, subordinatamente che la tassazione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. L'interessata postula altresì il beneficio del gratuito patrocinio davanti a questa Camera. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC). Si tratta perciò di una “decisione in materia di spese” a norma del­l'art. 110 CPC, ossia di un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC). Il termine di ricor­so è di 10 giorni se la decisione è stata emanata, come in concreto, nell'ambito di una procedura sommaria (art. 321 cpv. 2 CPC; RtiD II-2015 pag. 866 n. 40c consid. 1). Nella fattispecie

                                         la tassazione del Pretore è stata notificata alla patrocinatrice del­-l'istante il 1° luglio 2019 e all'istante medesima il 3 luglio successivo. Introdotto l'11 luglio seguente, il reclamo in oggetto è ad ogni modo tempestivo.

 

                                   2.   Legittimato a presentare reclamo contro una decisione che stabilisce l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente. Il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione ecces­siva, giacché lo Stato potrà chiamarlo nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC). Il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento. Tale principio è invalso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (RtiD

                                         II-2015 pag. 867 n. 40c consid. 2 con richiami: analogamente: I CCA, sentenze inc. 11.2019.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2, inc. 11.2015.17 del 29 dicembre 2016 consid. 2, inc. 11.2016.55 del 5 luglio 2016, consid. 3; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_382/2015 del 4 gennaio 2016, consid. 2.1 in fine; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizio­ne, n. 22 ad art. 122; Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 122).

 

                                   3.   Nel caso in esame RE 1 chiede di portare l'indennità che il Pretore ha riconosciuto alla sua legale d'ufficio da fr. 1775.– (IVA compresa) a fr. 2674.40 complessivi (fr. 2384.– di onorario e fr. 290.40 di spese) più l'IVA, subordinatamente che la tassazione sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per nuovo giudizio. Non ha però alcun interesse a tal fine. Anzi, fosse maggiorata la mercede spettante alla sua patrocinatrice, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo nettamente più elevato di quello stabilito dal Pretore. Ne segue ch'essa non è legittimata a contestare la decisione del primo giudice e che il suo reclamo va dichiarato irricevibile.

 

                                   4.   Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui essa versa, si rinuncia nondimeno a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si pone per altro problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

 

                                   5.   La richiesta di gratuito patrocinio davanti a questa Camera non può entrare in linea di conto. Inammissibile sin dall'inizio, il reclamo non aveva infatti alcuna probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo è respinta.

 

                                   4.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).