Incarto n.
11.2019.84

Lugano,

29 luglio 2019/jh

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2019.748 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza dell'8 febbraio 2019 dal

 

 

Municipio di __________

 

 

per ottenere l'amministrazione dell'eredità

 

 

 

fu __________ __________ (1954-2019), già in __________,

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 12 luglio 2019 presentato dall'

 

                                          avv.  AP 1  

 

contro la decisione del 27 giugno 2019 con cui il Pretore lo ha destituito da amministratore della successione;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   L'8 febbraio 2019 il Municipio di __________ si è rivolto al Pretore del Distretto __________, invitandolo a nominare un amministratore alla successione fu __________ __________ (1954), cittadino italiano domiciliato a __________, deceduto a __________ fra il 25 e il 27 gennaio 2019 senza lasciare testamento e senza che se ne conoscano eredi. In qualità di amministratore il Municipio ha proposto l'avv. AP 1, che era amico del defunto e che ha “buona conoscen­za della situazione”.

 

                                  B.   Con decisione del 14 marzo 2019 il Pretore, “vista la necessità di provvedere alla nomina di un amministratore, cui tra l'altro incomberà l'onere di condurre le necessarie ricerche e prendere tutti i provvedimenti assicurativi richiesti dalle circostanze”, ha ordinato l'amministrazione dell'eredità e ha designato in tale veste l'avv. AP 1. Le spese processuali di fr. 400.– sono state poste a carico della successione.

 

                                  C.   Statuendo d'ufficio a distanza di tre mesi, il 27 giugno 2019, il Pretore ha “revocato con effetto immediato” la nomina del­l'avv. AP 1 quale amministratore della successione, assegnando al medesimo un termine di 30 giorni per presentare la nota d'onorario finale “con il relativo dettaglio delle prestazio­ni”. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico della successione.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata l'avv. AP 1 è insor­to il 12 luglio 2019 a questa Camera per ottenere, previa concessione dell'effetto sospensivo all'appello, l'annullamento del giudizio impugnato. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   I provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria (art. 551 segg. CC), compresa la nomina di un amministratore (art. 554 e 556 cpv. 3 CC), sono atti di volontaria giurisdizione (Karrer/ Vogt/Leu in: Basler Kommentar, ZGB II, 5ª edizione, n. 10 all'introduzione degli art. 551–559). Nel Cantone Ticino essi sono emanati dal Pretore (art. 86a lett. b LAC), il quale applica la procedura sommaria (art. 248 lett. e CPC: DTF 139 III 225). In tale ambito i fatti sono accertati d'ufficio (art. 255 lett. b CPC). La relativa decisione è appellabile entro dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso “secondo l'ultima conclusio­ne riconosciuta nella decisione” fosse di almeno 10 000 franchi (art. 308 cpv. 1 CPC). In caso contrario è dato unicamente reclamo.

 

                                   2.   La decisione impugnata è giunta all'amministratore dell'eredità il 2 luglio 2019. Introdotto il 12 luglio seguente, ultimo gior­no utile, l'appello in oggetto è pertanto tempestivo. Riguardo al valore litigioso, esso è pari – di regola – al valore lordo della successione (Diggelmann in: Brunner/Gas­ser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 30 ad art. 91; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurigo/Basilea/Gine­vra 2013, pag. 296 n. 712 in fine). In concreto il Municipio di __________ ha indicato nella propria istanza che il defunto possedeva sostanza immobiliare nel Ticino per almeno fr. 307 870.–, cui si aggiungono cospicui depositi bancari. Il compendio ereditario raggiunge agevolmente pertanto la soglia di fr. 10 000.–. Sussiste così la competenza per materia di questa Camera (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

 

                                   3.   Al suo memoriale l'appellante acclude 41 documenti, di cui alcuni già contenuti nel fascicolo trasmesso dalla Pretura a questa Came­ra. La ricevibilità dei medesimi è manifesta, ove appena si consideri che prima della destituzione l'avv. AP 1 non è stato invitato a esprimersi né ha avuto modo di produrre documentazione. Non essendo egli stato chiamato a difendersi dinan­zi al Pretore (omissione di cui non si duole), non giova domandarsi se gli potesse esibire gli atti in questione già in pri­ma sede (art. 317 cpv. 1 CPC). Nelle circostanze descritte conviene passare senza indugio alla trattazione dell'appello.

 

                                   4.   Il Pretore ha testualmente motivato la decisione impugnata come segue:

                                         Dalla documentazione prodotta appare che [l'interessato] non abbia la necessaria indipendenza per assolvere l'incarico di amministratore della successione. Basti al proposito rilevare che, senza esserne autorizzato, l'avv. AP 1 ha conferito mandato alla società __________ SA, di cui risulta essere presidente del consiglio di amministrazione, di gestire il patrimonio della successione e ha contestualmente provveduto ad aprire un conto presso la H__________, __________, sempre senza esserne autorizzato, onde trasferire tutti gli averi della successione depositati presso altri istituti di credito.

                                         Aggiungasi che il compito precipuo dell'amministratore della successione è la conservazione del patrimonio relitto e la ricerca degli eredi. Procedura quest'ultima che, nonostante precise indicazioni di questo giudice, ancora non è stata avviata, mentre quanto finora intrapreso (ad eccezione di singole operazioni espressamente autorizzate) non appariva urgente nell'ottica della conservazione del patrimonio della successione.

 

                                   5.   Nel suo allegato l'appellante rievoca –­ in sintesi – le arbitrarie resistenze opposte dalla __________ SA all'attuazione delle sue disposizioni e all'accesso a cinque cassette di sicurezza, operazioni pur autorizzate dal Pretore e dall'Ufficio delle imposte di successione e donazione. Egli giustifica inoltre il proposito di trasferire tutte le liquidità della successione dalla __________ SA, dal __________ e da banche estere (in Italia e in Francia) alla H__________, succursale di __________, per “avere più facilmente una visione d'insieme dei vari attivi ed eseguire una più semplice, meno onerosa e più efficace amministrazione”. E per il previsto trasferimen­to egli sottolinea di avere sollecitato esplicitamente il 26 aprile 2019 l'autorizzazione del Pretore.

 

                                         L'appellante contesta altresì di avere affidato un mandato di amministrazione alla __________ SA di __________, essendosi egli limitato a chiedere al direttore di quella società “una sommaria valutazione” – gratuita – “delle posizioni bancarie detenute dal defun­to” presso la __________ SA e il __________. Quanto alla ricerca di eredi ignoti, l'appellante illustra le serie difficoltà da lui incontrate, anche perché il defunto era stato adottato in Italia. Al punto da avere chiesto assistenza per finire a un avvocato italiano e avere organizzato un incontro con taluni parenti del de cuius l'11 luglio 2019 a __________, appuntamento venuto a cadere in seguito alla sua destituzione. Nelle circostanze descritte l'appellante censura il provvedimento impugnato come il risultato di un erroneo accertamento dei fatti e di un'erronea applicazione del diritto.

 

                                   6.   I poteri e i doveri di un amministratore (ufficiale) dell'eredità comprendono tutto quanto è necessario per gestire transitoriamente il compendio successorio e conservarlo nelle migliori condizioni fino al termine del mandato. L'amministratore non deve liquidare l'eredità. Deve mettere a frutto fondi improduttivi, incassare crediti scaduti (pigioni, interessi, dividendi), disdire contratti divenuti superflui o sfavorevoli (comodati, enti locati a suo tempo dal

                                         defunto), onorare i debiti correnti (interessi ipotecari, imposte, premi assicurativi), rinnovare o stipulare i contratti necessari, eseguire le riparazioni urgenti, vendere beni deperibili o di conservazione troppo dispendiosa e perfino alienare attivi della successione se ciò è necessario per conservare il patrimonio ereditario. Per agire nel quadro delle sue competenze non gli occorre alcuna autorizzazione dell'autorità (Meier/Reymond-Eniaeva in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 45, 46 e 52 ad art. 554 con numerosi riferimenti).

 

                                   7.   Il Pretore rimprovera anzitutto all'amministratore di non assolvere in modo indipendente la propria funzione per avere incaricato “senza esserne autorizzato” la società __________ SA, di cui egli è presidente del consiglio di amministrazione, di gestire il patrimonio della successione e di avere aperto un conto presso la H__________, __________, “sempre senza esserne autorizzato, onde trasferire tutti gli averi della successione depositati presso altri istituti di credito”. Ora, che un amministratore dell'eredità debba svolgere personalmente il mandato affidatogli dall'autorità (art. 398 cpv. 3 CO per analogia), salvo far capo ad ausiliari (segretari, contabili ecc.), è pacifico (Meier/Reymond-Eniaeva, op. cit., n. 57 ad art. 554 CC con richiami). Non consta tuttavia che nella fattispecie l'appellante abbia delegato l'amministrazione di beni ereditari alla __________ SA. Egli ha chiesto semplicemente a quella società “una prima valutazione” – gratuita – sugli attivi della successione depositati presso la __________ SA e il __________ (doc. 19 e 20 di appello, del 21 maggio 2019). Quanto al conto aperto presso la H__________, succursale di __________, l'appellante ha sollecitato formalmente al Pretore il 26 aprile 2019 il permesso di trasferire i beni della successione a tale istituto (doc. 13 di appello). Ammesso e non concesso che tale autorizzazione fosse necessaria (non si evince dagli atti che fosse stata imposta all'amministratore una condizione del genere), non risulta che il Pretore abbia reagito, né che il trasferimento degli attivi sia intervenuto. Mal si comprende dunque il biasimo rivolto all'appellante.

 

                                   8.   Quanto al fatto che in concreto l'amministratore della successio­ne non abbia ancora avviato la ricerca degli eredi, preferendo “singole operazioni espressamente autorizzate”, l'appellante fa valere di essersi attivato sin dal 25 marzo 2019 presso l'Ufficio dello stato civile – avvertendo il Pretore – per ottenere copia degli atti relativi all'adozione del de cuius (doc. 28 e 29 di appello). La ricerca rivelandosi difficile, egli ha scritto il 5 aprile 2019 al Tribunale delle adozioni di __________ (doc. 31 e 32 di appello), ciò di cui il Pretore è stato informato il 16 aprile 2019 (doc. 33 di appello). Vista l'impossibilità di ottenere riscontro, per finire egli ha ricorso a un legale italiano, il quale era riuscito a indire un incontro a __________ per l'11 luglio 2019 con alcuni parenti del defunto. Non si può dire di conseguenza che l'amministratore “non abbia ancora avviato la ricer­ca degli eredi”, tanto meno per non essersi limitato a postulare una grida sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino (art. 555 cpv. 1 CC), di scarsa efficacia nell'evenienza di eredi all'estero. Nemmeno sotto questo profilo la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.

 

                                   9.   Non si disconosce che l'autorità di nomina può impartire a un amministratore dell'eredità avverti­menti o istruzioni e prendere tutte le misure del caso; se non vi sono rimedi all'incapacità di lui o alle sue gravi manchevolezze, essa può anche pronunciare la destituzione (Emmel in: Abt/Weibel, Erbrecht, 3ª edizione, n. 46 ad art. 554 CC). A parte il fatto però che solo in via eccezionale l'autorità deve intromettersi nella gestione dell'eredità e impartire direttive concrete sul modo in cui conservare la successione, la responsabilità incombendo esclusivamente all'amministratore (loc. cit.), la destituzione rimane la sanzione disciplinare più incisiva. Essa costituisce l'ultima ratio e va ri­servata alle ipotesi in cui non si possa fare altrimenti per garantire una corretta amministrazione (si veda per analogia, nel caso di un esecutore testamentario: RtiD II-2018 pag. 735 consid. 3). In concreto il Pretore non risulta avere avvertito, ammonito o chiamato previamen­te l'amministratore a giustificarsi. Dagli atti si evince anzi che al­l'avv. AP 1 egli si è indirizzato una sola volta, il 17 aprile 2019, quando lo ha autorizzato a trasferire un importo di fr. 60 000.– “dalla relazione bancaria intestata al defunto presso __________ SA (…) sul conto clienti del suo studio legale”. Per il resto nell'incarto non figurano lettere, note verbali o messaggi di posta elettronica. Ne segue che, provvedimento estremo, nella fattispecie la destituzione dell'amministratore non rispetta nemmeno il principio della proporzionalità. Anche per tali ragioni esso va di conseguenza annullato.

 

                                10.   L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello.

 

                                11.   Data la particolarità del caso, si rinuncia in concreto al prelievo di spese processuali. Non sussiste, per il resto, una parte “soccombente” (nel senso dell'art. 106 cpv. 1 CPC) che possa essere tenuta alla rifusione delle ripetibili chieste dall'appellante. Il Municipio di __________ si è limitato a segnalare la necessità di un provvedimento a tutela della devoluzione ereditaria, senza più essere intervenuto nella procedura e – soprattutto – senza avere postulato la destituzione dell'amministratore. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non può essere condannato al versamento di ripetibili (DTF 140 III 389 consid. 4.1).

 

                                12.   Riguardo ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 2).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è accolto e la decisione impugnata è annullata.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

                                     

                                   3.   Notificazione all'avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).