Incarto n.
11.2020.105

Lugano,

17 maggio 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2019.1006 (provvedimenti assicurativi della devoluzione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 21 febbraio 2019 da

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

per ottenere il certificato ereditario fu

__________ A__________ (1959-2019), già in __________,

 

 

giudicando sull'appello del 10 agosto 2020 presentato dall'istante contro il certificato ereditario rilasciato dal Pretore il 27 luglio 2020 in cui figurano come uniche eredi

 

                                         la stessa  AP 1 vedova fu __________ A__________,

                                         la figlia comune  PI 1 (2004) e

                                        

                                         la primogenita del defunto  AO 1  (I)

(patrocinata dall'avv.  PA 2 rispettivamente dagli avvocati   e   );

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   __________ A__________ (1959), cittadino italiano domiciliato a __________, è deceduto a __________ (Ucraina) il 22 gennaio 2019, lasciando la moglie AP 1 (1974), cittadina bulgara sposata il 3 gennaio 2004, la figlia comune PI 1 (nata il 15 luglio 2004) e una figlia avuta prima del matrimonio, AO 1 (nata il 3 gennaio 1996), da lui riconosciuta davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di __________ il 12 gennaio 1996. __________ A__________ non risulta avere redatto disposizioni di ultima volontà.

 

                                  B.   Il 21 febbraio 2019 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, il certificato ereditario del marito, senza precisare chi dovesse figurare sul documento. Il 18 marzo 2019 inoltre essa ha confermato esplicitamente al Pretore di accettare l'eredità. Il Pretore l'ha invitata a procurarsi determinata documentazione, che l'istante ha prodotto. Con decisione del 26 mar­zo 2020 l'Autorità regionale di protezione 3 ha poi autorizzato il curatore di rappresentanza avv. A__________ M__________ ad accetta­re l'eredità per conto di PI 1, ciò che il curatore ha fatto il 25 maggio 2020. Nel frattempo, il 4 maggio 2020, AO 1 ha dichiarato a sua volta di accettare l'eredità paterna davan­ti a un notaio di __________. Statuen­do il 27 luglio 2020, il Pretore ha emesso il certificato ereditario nel quale ha indicato come soli eredi fu __________ A__________ la vedova AP 1, la figlia AO 1 e la figlia PI 1. Le spese processuali di fr. 2200.– sono state poste a carico della successione.

 

                                  C.   Contro il certificato ereditario appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 10 agosto 2020 per ottenere che il certificato in questione sia riformato togliendo AO 1 dal novero degli eredi o, subordinatamente, che il certificato ereditario sia annullato e gli atti ritornati al Pretore per nuo­vo giudizio. Invitata a esprimersi, in osservazioni del 24 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare il certificato ereditario. AP 1 ha replica­to spontaneamente il 2 ottobre 2020, ribadendo le proprie conclusioni. AO 1 ha duplicato spontaneamente il 19 ottobre 2020 con un memoriale in cui postula, una volta ancora, la reiezione dell'appello. AP 1 ha triplicato spontaneamente il 30 ottobre 2020, reiterando le domande iniziali. Non sono più seguiti atti scritti.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il rilascio di un certificato ereditario (art. 559 cpv. 1 CC) costituisce un atto di volontaria giurisdizione (sentenza del Tribunale federale 5A_441/2020 consid. 1.1 con rinvio a DTF 118 II 110 consid. 1; analogamente: RtiD II-2004 pag. 655 consid. 1). Il certificato è pertanto appellabile entro 10 giorni dal­la notificazione (art. 314 cpv. 1 in relazione con l'art. 248 lett. e CPC), sempre che, trattandosi di una controversia per sua natura patrimoniale (senten­za del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020, consid. 1), il valore litigioso raggiungesse al momento del rilascio dell'atto il valore di almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è verosimilmente dato, l'ultima tassazione agli atti di __________ A__________ e AP 1 attestando una sostanza di fr. 787 000.– complessivi (doc. H). Quanto alla tempestività dell'appello, il certificato ereditario è stato recapitato al patrocinatore dell'istante per posta semplice (in violazione dell'art. 138 cpv. 1 CPC) il 29 luglio 2020 (stan­do a quanto dichiara il legale), sicché il termine di 10 giorni è cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto sabato 8 agosto 2020. In realtà il Pretore non ha reso atten­te le parti che il termine non era sospe­so a norma dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC (anzi, nemme­no ha indicato i mezzi di impugnazione, in spregio del­l'art. 238 lett. f CPC, cui rinvia l'art. 219), di modo che la scadenza del termine non poteva intervenire prima del 25 agosto 2020 (DTF 139 III 78). Ne segue che, introdotto il 10 agosto 2020, l'appello in esame è sicuramente ricevibile.

 

                                   2.   L'appellante sostiene che AO 1 non ha “né sufficientemente né validamente dimostrato ai sensi del diritto italiano

                                         l'asserito riconoscimento del rapporto di filiazione” tra lei e il de cuius. Essa non contesta che agli atti figuri una fotocopia dell'atto di riconoscimento firmato il 12 gennaio 1996 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di __________, G__________ F__________, copia che l'ufficiale dello stato civile S__________ L__________ ha dichiarato confor­me all'originale “per uso notarile” con bollo e firma il 21 febbraio 2019 (plico doc. O, 2° foglio). Essa non contesta nemmeno che, come si desume a margine dell'atto, il riconoscimento è stato trascritto il 22 febbraio 1996 nei registri di stato civile del Comu­ne di __________ (Provincia di Pado­va). Quanto l'interessata lamenta è la mancan­za, sul documen­to, del­l'apostilla prevista dal­la Convenzio­ne che sopprime la legalizzazione de­gli atti pubblici esteri, conclusa all'Aia il 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4), sicché non risulta provata – a suo avviso – l'autenticità dell'atto.

 

                                         A parere dell'appellante “i dubbi circa la fedefacenza di quanto asserito dalla signora AO 1” scaturiscono poi, oltre che dall'assenza dell'apostilla sull'atto di riconoscimento, “dal lungo tempo intercorso dalle richieste volte alla presentazione dei documenti necessari alla sua pretesa qualifica di figlia”, dal suo “atteggiamento evasivo e irrispettoso”, dal “contrasto di altri atti da cui non si evince l'esistenza di un rapporto di filiazione” e dal­la circostanza che da un atto notorio ulteriormente prodotto per dimostrare il rapporto di filiazione non emerga “una benché mini-

                                         ­ma connessione tra il de cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”. Il Pretore avrebbe dunque dovuto esigere – secondo l'ap-pellante – “la presentazione di autentiche apostillate”. Il che fa difetto in concreto – soggiunge l'appellante nella replica spontanea – anche per quanto riguarda l'atto di nascita, che figura in una semplice fotografia.

 

                                   3.   Le argomentazioni che precedono non sono state trattate dal Pretore, il quale, pur avendo assunto svariata documentazione in pendenza di procedura, non ha indetto alcun dibattimento finale. Dopo avere richiamato il 26 maggio 2020 da AO 1 taluni giustificativi (pervenuti solo in parte), il 27 luglio 2020 il primo giudice ha emanato infatti il certificato ereditario senza invitare i partecipanti a formulare conclusioni. Ciò configura una manifesta disattenzione del diritto di essere sentiti. Questa Camera non è un giudice naturale chiamato a statuire per la prima volta sulle contestazioni sollevate dall'una o dall'altra parte, anche perché in tal modo si sottrae ai partecipanti un grado di giurisdizione, precludendo loro la possibilità di rivolgersi a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo. A maggior ragione in materia di certificati ereditari, le relative decisioni essendo impugnabili davanti al Tribunale federale solo per violazione di diritti costituzionali (Karrer/Vogt/Leu in: Basler Kommentar, 6ª edizione, n. 11 alle note preliminari degli art. 551–559 CC). In concreto la situazione è tanto più incresciosa, ove si consideri che il Pretore non è nemmeno in grado di indicare quando il certificato ereditario, spedito per posta semplice, è stato notificato, costringendo la Camera ad accertare la tempestività dell'appello in base alle dichiarazioni del destinatario. Dovessero ripresentarsi circostanze analoghe, pertanto, il certificato ereditario potrà solo essere annullato e gli atti ritornati al Pretore perché indica il dibattimento finale, statuisca sulle conclusioni dei partecipanti e notifichi la decisione contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC).

 

                                   4.   I registri pubblici e i documenti pubblici fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l'inesattezza del loro contenuto (art. 179 CPC in relazione con l'art. 9 CC). Titoli pubblici sono in particolare gli estratti (completi) del registro dello stato civile (art. 39 CC segg.), equiparati così ad atti autentici (Vuilloz in: CPC; Petit commentaire, Basilea 2021, n. 3 ad art. 179 con rinvii; Weibel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizio­ne, n. 4 e 5 ad art. 179; Müller in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, Kommentar, 2ª edizione, n. 12 ad art. 179). Anche i registri e i documenti pubblici stranieri fruiscono dell'accresciuta forza probante conferita dall'art. 179 CPC, sempre che siano al beneficio di una certificazione ufficiale o di una convenzione internazionale (Vuilloz, op.cit., n. 18 ad art. 179 CPC; Müller, op. cit., n. 14 ad art. 179 CPC) e abbiano analoga forza probante nel Paese dal quale emanano (Weibel, op. cit., n. 17 ad art. 179 CPC con richiamo).

 

                                         a)   Per certificazione ufficiale (“legalizzazione”) si intende un'attestazione rilasciata da una rappresentanza svizzera competente, diplomatica o consolare, la quale attesti che l'atto è reputato tale nel Paese di emissione ed è stato confezionato dagli organi competenti secondo le leggi in vigore (Rüetschi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 33 ad art. 179). La legalizzazio­ne è, giuridicamente, un mezzo di prova in giustizia, nell'amministrazione o negli affari correnti (FF 1971 II 164 n. 1). Essa può essere sostituita più semplicemente, per i Paesi che han­no ratificato la Convenzio­ne dell'Aia che sopprime la legalizzazione de­gli atti pubblici esteri, del 5 ottobre 1961 (RS 0.172.030.4), dalla cosiddetta “apostilla”, aggiunta nel Paese dal quale emana l'atto. Non occorre invece alcuna legalizzazione ove trattati internazionali esentino determinati atti da tale formalità (se ne veda l'elenco in: Rüetschi, loc. cit.), a cominciare dalla Con­ven­zio­ne eu­ro­pea sulla sop­pres­sio­ne del­la le­ga­liz­za­zione di atti com­pi­lati da­gli agenti di­plo­ma­tici o con­so­lari, del 7 giugno 1968 (RS 0.172.030.3).

 

                                         b)   Per quanto concerne gli estratti esteri (completi) dei registri dello stato civile, la Svizzera ha ratificato trattati internazionali che li esonerano da ogni legalizzazione. La Convenzio­ne concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti dello stato civile, del 26 settembre 1957 (RS 0.211.112.12), ratificata anche dall'Italia, prevede in specie che “sul territorio degli Stati contraenti non è richiesta la legalizzazione delle copie conformi, né degli estratti, di stato civile provveduti della firma e del bollo del­l'autorità che li ha emessi” (art. 4). E tra gli atti dello stato civile rientrano anche “gli atti di riconoscimento di figli naturali, emessi o trascritti dagli ufficiali di stato civile” (art. 5). Il successivo accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull'esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, del 16 novembre 1966 (RS 0.211.112.445.4), dispone analogamente che “i documenti rilasciati da un ufficia­le dello stato civile di uno dei due Stati contraenti sono esentati da qualsiasi legalizzazione per essere utilizzati nel-

                                               ­l'altro Stato” (art. 1 cpv. 1). E tra i documenti italiani rientrano – appunto – le copie di un atto di riconoscimento di figlio naturale (art. 3 cpv. 1 in fine).

 

                                   5.   Nella fattispecie figura agli atti – come si è visto – copia di un formulario sottoscritto il 12 gennaio 1996 dall'ufficiale dello stato civile del Comune di __________, G__________ F__________, dal quale risulta che quel gior­no __________ A__________, allora residente a __________, ha riconosciu­to alla presenza di due testimoni la figlia AO 1, avuta il 3 gennaio 1996 da B__________ Z__________ (1969), residente a __________ (Provincia di Padova). A margine dell'atto figura la menzione che attesta la trascrizione del riconoscimento, il 22 febbraio 1996, nei registri di stato civile del Comu­ne di __________, “come da comunicazio­ne 23 gennaio 1996”. La copia del documento è dichiarata confor­me all'originale “per uso notarile” dal­l'ufficiale dello stato civile S__________ L__________ con bollo e firma del 21 febbraio 2019 (plico doc. O, 2° foglio). Che tale atto sia un “riconoscimento di figlio naturale” è indubbio. Come tale, esso è esentato da qualunque legalizzazio­ne, tanto secondo la Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti dello stato civi­le, del 26 settembre 1957, quanto secondo l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana sull’esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio, del 16 novembre 1966. A torto l'appellante censura pertanto la mancan­za di un'apostilla.

 

                                   6.   Posto ciò, il “riconoscimento di figlio naturale” in questione fa piena prova dei fatti che attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (sopra, consid. 4). L'interessata non pretende che in Italia tale documento non abbia forza di atto pubblico, né asserisce che il suo contenuto sia inesatto. Essa solleva invece dubbi di autenticità (art. 178 CPC) evocando, oltre alla mancanza dell'apostilla, il “lungo tempo intercorso dalle richieste volte alla presentazione dei documenti necessari [da parte di AO 1] alla sua pretesa qualifica di figlia”, il di lei “atteggiamento evasivo e irrispettoso”, il “contrasto di altri atti da cui non si evince l'esi­stenza di un rapporto di filiazione” e la circostanza che da un atto notorio ulteriormente prodotto da AO 1 per dimostrare il rapporto di filiazione non emer­ge “una benché minima connessione tra il de cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”.

 

                                         a)   L'autenticità di un documento pubblico o privato, per principio, si presume (DTF 143 III 460 consid. 3.5; analogamente: RtiD II-2016 pag. 640 n. 27c). Contestarla non basta, a meno di riuscire a destare seri dubbi, sostanziando concreti sospetti di falsificazione, manipolazione o alterazione del contenuto o delle firme (Vouilloz, op. cit., n. 5 ad art. 178 CPC; Dolge in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 1 e 2 ad art. 178 con rimandi; Rüetschi, op. cit., n. 3 ad art. 178 CPC con riferimenti). Sussistendo presupposti del genere incombe poi a chi si vale del documento dimostrare l'autenticità dell'atto, e a tal fine tutti i mezzi di prova sono ammissibili (Dolge, op. cit., n. 4 ad art. 178 CPC).

 

                                         b)   Nel caso in esame l'appellante sottolinea la scarsa collaborazione palesata da AO 1 nel produrre i documenti richiesti, il di lei comportamento “evasivo e irrispettoso”, come pure il fatto che il rapporto di filiazione con il defunto si evin­ca dal solo atto di riconoscimento, mentre da un atto notorio ulteriormente prodotto per dimostrare il rapporto di filiazione non emer­ge “una benché minima connessione tra il de cuius e i dichiaranti al momento dei fatti”. Simili circostanze possono anche lasciare perplessi, ma non bastano per sostanziare concreti sospetti di falsificazione, manipolazione o alterazio­ne dell'atto di riconoscimento. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta a ben vedere un reato del genere.

 

                                         c)   AP 1 fa valere che non solo l'atto di riconoscimento, ma anche la dichiarazione di conformità all'originale “per uso notarile” è una fotocopia. In realtà non è dato di capire, a un semplice esame, se la firma dell'ufficia­le dello stato civile S__________ L__________ sia originale o fotocopia­ta (plico doc. O, 2° foglio). Comunque sia, l'art. 180 cpv. 1 pri­ma frase CPC non osta alla produzione di fotocopie. Tut­t'al più il tribunale può esigere la presentazione del documento originale o di un esemplare del documento legalizzato “se vi è motivo di dubitare dell'autenticità” (art. 180 cpv. 1 seconda frase CPC), in analogia con quanto preve­de l'art. 178 CPC (Vouilloz, op. cit., n. 6 ad art. 178 CPC). Le argomentazioni dell'appellante non bastano tuttavia – come si è rilevato – per sostanziare concreti sospetti di falsificazio­ne, manipolazione o alterazio­ne dell'atto di riconoscimen­to. Quand'anche la firma apposta dall'ufficiale dello stato civile S__________ L__________ fosse fotocopia­ta, non sussisterebbero quindi gli estremi per esigere una legalizzazione.

 

                                         d)   Non si dimentichi, per finire, che il certificato ereditario è un'attestazione meramente provvisoria (sentenza del Tribunale federale 5A_570/2017 del 27 agosto 2018 consid. 7.2). L'autorità preposta al suo rilascio non statuisce materialmen­te sulla qualità di erede, tant'è che il certificato non passa in giudica­to e non vincola in alcun modo il giudice ordinario (sentenza del Tribunale federale 5A_91/2019 del 4 febbraio 2020 consid, 4.2 con rinvii in: SJ 142/2020 pag. 229). Ai fini di una decisione puramente sommaria il Pretore poteva dunque fondarsi in concreto su una fotocopia. Se sarà adito nel quadro di un processo ordinario, il giudice di merito potrà ancora esigere la produzione di un atto di riconoscimento certificato conforme all'originale, verificando previamente – per altro – se si appli­ca al riconoscimento in questione il principio per cui estratti italiani dello stato civile hanno validità limitata a sei mesi (art. 41 DPR n. 445/2000, modificato dalla legge n. 183 del 12 novembre 2011, nota come “legge di stabilità 2012”).

 

                                   7.   Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. La richiesta subordinata dell'appellante segue identica sorte, poiché non avrebbe senso rinviare gli atti al Pretore per esigere un'apostilla non necessaria. Quanto alle spese del giudizio odier­no, esse seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La convenuta, che ha formulato un breve memoriale di osservazioni al­l'appello e un altrettanto stringato memoriale di duplica spontanea tramite i suoi patrocinatori, postula un'indennità per ripetibili. Assistita da avvocati esteri non autorizzati a esercitare la rappresentanza in giudizio a titolo di prestatori di servizi (art. 21 e 28 cpv. 1 LLCA), essa non può valersi tuttavia dell'art. 95 cpv. 3 lett. b CPC (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_233/2017 del 28 settembre 2017 consid. 4.5). Non ha diritto quindi a indennità per ripetibili né, del resto, a indennità d'inconvenienza per spese di patrocinio (loc. cit.).

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale, le decisioni in materia di certificati ereditari soggiacciono al ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 n. 5 LTF). Sono considerate tuttavia come decisioni cautelari, di modo che contro di esse può essere censurata solo la violazione di diritti costituzionali (sopra, consid. 3).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   L'appello è respinto e il certificato ereditario impugnato è confermato.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

 

– avv.   

– avv.    (I).

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).