Incarto n.
11.2020.108

Lugano

13 giugno 2022/jh                 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Giamboni e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa SO.2019.1563 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 marzo 2019 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 

 AP 1  

(patrocinato dagli avvocati  PA 1

e  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 14 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 agosto 2020;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AP 1 (1970) e AO 1 (1979), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Marocco) il 16 febbraio 2005. Dal matrimonio è nata S__________, il 20 dicembre 2005. La famiglia ha vissuto a __________ __________ fino al luglio del 2016 quando la moglie si è trasferita a __________ con la figlia. Il marito le ha raggiunte in Ticino nel febbraio del 2018. Già titolare di una ditta individuale attiva nel settore della commercializzazione dei tessili a __________, egli ha costituito nel marzo del 2018 la __________ Sagl di __________, attiva nel medesimo comparto economico, di cui è socio e gerente. La moglie ha svolto, per brevi periodi e fino al febbraio del 2018, lavori di segretariato nella ditta del marito, occupandosi per il resto della cura della figlia e del governo della casa. I coniugi vivono separati dal luglio del 2018 quando AP 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi altrove e, dal 1° aprile 2019, in un appartamento a __________.

 

                                  B.   Il 29 marzo 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione in uso dell'abitazione coniugale, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno), un contributo alimentare da marzo 2018 di fr. 5558.05 mensili per sé e uno di
fr. 6232.75 mensili (assegni familiari non compresi) per S__________ fino al termine di un'adeguata formazione oltre a una provvigione ad litem di fr. 5000.–. Il 1° aprile 2019 AO 1 ha lasciato, con la figlia, l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________.  

 

                                  C.   Al dibattimento del 14 maggio 2019 l'istante ha confermato le sue domande mentre il convenuto, postulata la sospensione della procedura per avere egli promosso il 7 febbraio 2019 una causa di separazione in Italia, ha avversato le richieste di contributo alimentare così come la provvigione ad litem, non opponendosi per il resto alle altre domande della moglie. Contestualmente i coniugi hanno raggiunto un accordo cautelare “nelle more istruttorie” – omologato seduta stante dal Pretore – sull'autorizzazione a vivere separati, sull'affidamento della figlia alla madre, riservato il diritto di visita paterno, mentre AP 1 si è impegnato a versare per S__________ un contributo di mantenimento di fr. 2300.– mensili, assegni familiari non compresi. L'istruttoria è iniziata il 17 maggio 2019.

 

                                  D.   Adito da AO 1, con decreto cautelare del 25 settembre 2019 il Pretore ha ordinato alla __________ Sagl di trattenere dallo stipendio di AP 1 fr. 2300.– mensili (oltre all'assegno familiare), riversando la somma su un conto intestato alla moglie (CA. 2019.319). Il 18 ottobre 2019 il presidente della Sezione unica civile del Tribunale ordinario di Prato ha dichiarato l'estinzione della procedura di separazione in esito alla mancata comparsa del marito. Il 23 dicembre 2019 AP 1 ha avuto una figlia, A__________, che vive in Spagna con la madre. Chiusa l'istruttoria il 4 marzo 2020, alle arringhe finali del 30 giugno 2020 le parti hanno ribadito la loro posizione, non senza postulare il convenuto una imprecisata riduzione del contributo alimentare per la figlia pattuito il 14 maggio 2019.

 

                                  E.   Statuendo con sentenza del 5 agosto 2020 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati (dispositivo n. 1), ha affidato S__________ alla madre (n. 2), ha regolato il diritto di visita paterno (n. 3), ha stralciato dal ruolo siccome divenuta priva di oggetto la richiesta di attribuzione dell'abitazione coniugale (n. 4), e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 4437.– mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di
fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio 2020 al 20 dicembre 2021 e di fr. 1780.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi, assegni familiari non compresi (n. 5) come pure un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre 2021 e di fr. 2980.– mensili dopo di allora (n. 6). Oltre a ciò egli ha riservato la possibilità per il marito di compensare gli arretrati con quanto già versato (n. 7), ha adeguato la trattenuta salariale a fr. 4810.– mensili oltre agli assegni familiari (n. 8) e ha stralciato l'istanza di provvigione ad litem poiché priva di oggetto (n. 9). Le spese processuali di fr. 3800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  F.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 agosto 2020 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, che i dispositivi n. 5, 6, 7 e 8 del giudizio impugnato siano annullati e gli atti rinviati in prima istanza “affinché sia rifatto il calcolo dei contributi alimentari per la figlia S__________, tenuto in considerazione il reddito reale del padre”. Egli ha chiesto ad ogni modo di non riconoscere alcun contributo alimentare per la moglie, di fissare il contributo per la figlia in fr. 1179.50 mensili e che l'obbligo contributivo decorra solo dal 1° luglio 2018, essendo “compensato sugli arretrati quanto già [da lui] versato”. Nelle sue osservazioni del 2 settembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto dell'8 settembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 29 marzo 2018 fino al 5 agosto 2020, mentre ha respinto la richiesta per i contributi alimentari dovuti in seguito. In una replica spontanea del 10 settembre 2020 l'appellante ha ribadito la sua posizione. La moglie non ha duplicato.

 

                                  G.   Il 3 marzo 2022 il giudice delegato della Camera ha assegnato alle parti un termine di 20 giorni per pronunciarsi sulla più recente giurisprudenza del Tribunale federale in materia di calcolo dei contributi alimentari nel diritto di famiglia. Le parti non hanno reagito.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è manifestamente dato, ove appena si pen­si all'entità e alla durata dei contributi alimentari litigiosi dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore del convenuto il 6 agosto 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 14 agosto 2020 (timbro postale sulla busta d'invio) il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   L'appellante postula il richiamo dell'incarto della presente causa. Già trasmesso d'ufficio a questa Camera, il richiamo è superfluo. Quanto al richiamo dal Ministero pubblico dell'incarto penale a suo carico per trascuranza degli obblighi di mantenimento, non se ne vede l'utilità, il timore dell'appellante di essere condannato penalmente non essendo di rilievo ai fini del giudizio. All'appello AP 1 acclude poi una “visura storica dell'impresa” concernente la cancellazione della sua iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di __________, una lettera 20 luglio 2020 del Ministero pubblico, una lettera 10 febbraio 2020 dello studio fiduciario R__________ B__________ all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano e una distinta dei pagamenti alla moglie dal 3 gennaio 2019 al 31 luglio 2020. Con la replica spontanea egli produce inoltre una presa di posizione 20 agosto 2020 del suo legale al Ministero pubblico, alcuni giustificativi dei pagamenti effettuati in favore della moglie dal gennaio all'agosto del 2020 e una distinta riassuntiva. La documentazione testé descritta è ammissibile, siccome nella fattispecie è controverso anche il contributo alimentare per la figlia. Nuovi documenti sono proponibili perciò senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2.1). 

 

                                   3.   L'appellante chiede anzitutto di annullare i dispositivi n. 5 a n. 8 della sentenza impugnata e di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo calcolo del contributo per la figlia “tenuto in considerazione il [suo] reddito reale” (richiesta d giudizio n. II/1/2). Se non che l'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Una domanda intesa al mero annullamento della decisione impugnata è ammissibile solo a titolo eccezionale, ove in caso di accoglimento dell'appello l'autorità giudiziaria superiore non possa statuire, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati su punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). L'interessato non adombra estremi del genere, tant'è che per finire postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie e la riduzione di quello per la figlia a fr. 1179.50 mensili. Sulla richiesta di annullamento non giova dunque attardarsi.

 

                                    4   Litigiosi rimangono i contributi alimentari per la moglie e la figlia, così come la relativa trattenuta di stipendio. Al riguardo il Pretore, applicato il metodo fondato sul dispendio effettivo, ha anzitutto accertato le entrate del marito in complessivi fr. 11 240.– mensili netti, di cui di fr. 5900.– dalla __________ Sagl e fr. 5340.– dall'attività in Italia. Egli ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2426.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 400.–, spese accessorie fr. 120.–, pigione cantina fr. 100.–, posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 424.10 e assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 32.–), aumentato a fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio 2020 in ragione del trasferimento in un appartamento più grande (pigione fr. 700.–, spese accessorie fr. 280.–, sentenza impugnata, pag. 6 seg.).

 

                                         Il primo giudice ha accertato di poi che la moglie non ha redditi e ha rinunciato a imputarle un reddito ipotetico. Egli ha quindi calcolato il fabbisogno effettivo di lei in fr. 4760.– mensili fino al 30 giugno 2018 (vitto fr. 600.–, pigione fr. 1600.– e spese accessorie fr. 250.– [dedotti fr. 617.– per la quota della figlia], posteggio fr. 150.–, premio della cassa malati fr. 315.10, leasing auto fr. 1046.50, imposta di circolazione fr. 88.25, assicurazione auto fr. 164.35, telefono e internet fr. 264.–, abbigliamento fr. 200.–, vacanze fr. 300.– e stima imposte fr. 400.–). Dal 1° luglio 2018 egli ha tolto le spese dell'automobile (la moglie non possedeva più la Porsche Macan e ha potuto usare in seguito la vettura di un amico) di modo che ha ridotto il di lei fabbisogno a fr. 3462.– mensili fino al 31 dicembre 2019, a fr. 3070.– mensili per il gennaio del 2020 (per effetto del trasloco e delle nuove spese dell'alloggio: pigione fr. 1080.– mensili e spese accessorie fr. 180.–) e a fr. 2980.– dal 1° febbraio 2020 mensili (costo del nuovo posteggio fr. 60.–; loc. cit., pag. 7 a 9).

 

                                         Quanto alla figlia, il Pretore ha determinato il suo fabbisogno in denaro sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive e aumentandolo, concordi le parti, del 25% per tenere conto dello stile di vita agiato della famiglia. Dovendosi aggiungere fino al sedicesimo anno di età un contributo di accudimento per la quota (20%) che poteva essere destinata, in virtù della più recente giurisprudenza, alla cura di un figlio nella fascia di età di S__________, il primo giudice ha calcolato quanto manca alla madre per coprire il proprio fabbisogno in fr. 2360.– mensili fino al 30 giugno 2018 (fabbisogno fr. 4760.– meno
fr. 2400.–, pari all'80% di un reddito conseguibile a tempo pieno in un'attività lucrativa non qualificata), in fr. 1062.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (fabbisogno fr. 3462.– meno fr. 2400.–), in
fr. 670.– fino al 31 gennaio 2020 (fabbisogno fr. 3070.– meno
fr. 2400.–) e in fr. 580.– fino al 20 dicembre 2021 (fabbisogno
fr. 2980.– meno fr. 2400.–). Ciò posto egli ha così calcolato il fabbisogno della figlia in complessivi fr. 4637.– mensili fino al 30 giugno 2018 (fabbisogno in denaro con
supplemento del 25%
fr. 2277.– più contributo di accudimento fr. 2360.–), in fr. 3340.– mensili fino al 31 dicembre 2019 (contributo di accudimento ridotto a fr. 1062.–), in fr. 2700.– mensili fino al 31 gennaio 2020 (alloggio e spese accessorie ridotti a fr. 420.– e contributo di accudimento a fr. 670.–), in fr. 2610.– mensili fino al 20 dicembre 2021 (contributo di accudimento ridotto a fr. 580.–) e in fr. 2030.– mensili dopo di allora (escluso ogni contributo di accudimento; loc. cit. pag. 9 a 11).

 

                                         In definitiva, il Pretore ha condannato il padre a versare contributi alimentari per la figlia di fr. 4437.– mensili dal 29 marzo al 30 giugno 2018, di fr. 3140.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019, di fr. 2500.– mensili per gennaio 2020, di fr. 2410.– mensili dal 1° febbraio 2020 al 20 dicembre 2021 e di fr. 1780.– mensili dopo di allora, oltre agli assegni familiari se da lui percepiti. Calcolato il contributo di mantenimento per la moglie nella differenza fra il di lei fabbisogno e il contributo di accudimento, il primo giudice ha inoltre posto a carico del marito fr. 2400.– mensili dal 29 marzo 2018 al 20 dicembre 2021 e fr. 2980.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi (loc. cit., pag. 11).

 

                                   5.   Relativamente alle proprie entrate, l'appellante ripete di avere cessato già nel 2017 ogni attività lucrativa in Italia, senza che ciò abbia dato adito a contestazioni della moglie. Egli chiede così di stralciare quanto computato a tale titolo dal primo giudice. Al riguardo il Pretore ha appurato che AP 1, agente e rappresentante in proprio di fibre tessili a __________, secondo la documentazione fiscale aveva conseguito utili per € 43 194.00 nel 2016 e per € 69 935.97 nel 2017. E siccome egli non aveva reso verosimile la cessazione di quell'attività nel 2018, per il primo giudice tali entrate – per una media di fr. 5340.– mensili – andavano ritenute ancora attuali (sentenza impugnata, pag. 7).    

 

                                         a)   In concreto, già al dibattimento il convenuto aveva precisato di aver trasferito la sua attività dall'Italia alla Svizzera e di avere cessato l'attività indipendente in patria nel gennaio del 2018 (verbale del 14 maggio 2019 pag. 3 e 5). La moglie non aveva in un primo tempo contestato tale allegazione, limitandosi a obiettare, nelle arringhe finali, che il marito aveva sempre finanziato l'alto tenore di vita della famiglia (memoriale allegato al verbale del 30 giugno 2020, pag. 2). Già per questo motivo la conclusione del Pretore, stando al quale il marito non aveva reso verosimile la cessazione dell'attività in Italia non può essere seguita. Trattandosi di circostanza non contestata, essa non andava provata (art. 150 cpv. 1 CPC). Comunque sia, AP 1 esibisce in questa sede una “visura storica dell'impresa” concernente la cancellazione della sua iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di __________ intervenuta il 18 gennaio 2018 (doc. 3 di appello). Documento che, a un esame sommario, rende verosimile la cessazione della sua attività indipendente a __________.

 

                                         b)   Nelle sue osservazioni all'appello la moglie obietta che la formale cancellazione di un'attività quale indipendente non significa che tale attività sia cessata. Essa non manca tuttavia di contraddirsi nella misura in cui riconosce che il coniuge ha chiuso e trasferito la sua attività in Svizzera (pag. 4). Nelle circostanze descritte, si giustifica pertanto di stralciare dal reddito dal marito l'importo di fr. 5340.– mensili. Al proposito l'appello è provvisto di buon diritto.

 

                                   6.   Relativamente allo stipendio versato dalla __________ Sagl, il Pretore ha accertato invece che per contratto esso ammonta a fr. 7000.– mensili lordi, ovvero a fr. 5900.– mensili netti (compresa la tredicesima e già dedotta l'imposta alla fonte). Quanto alle successive riduzioni, egli ha ricordato che il marito è socio e gerente con diritto di firma individuale, sicché è verosimile che egli abbia diminuito volontariamente il proprio reddito. Anche perché, egli ha soggiunto, stando al conto economico della società i costi del personale sono rimasti pressoché invariati se non lievemente aumentati da fr. 72 235.80 (nel periodo 7 marzo – 31 dicembre 2018) a fr. 73 851.50 (dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019; sentenza impugnata, pag. 6 seg.). L'appellante ripropone la riduzione dello stipendio a fr. 5583.52 mensili nel maggio del 2019, a fr. 4370.– mensili nell'ottobre del 2019, a fr. 4230.65 mensili nel gennaio del 2020 e a fr. 4065.50 nel maggio del 2020. Egli fa valere di avere ampiamente documentato la sua situazione finanziaria con i conteggi salariali, il bilancio intermedio al 31 ottobre 2019 e la relazione del gerente che illustrano il cattivo andamento degli affari. Purtroppo – egli precisa – l'attività in Svizzera non ha “attecchito” secondo le previsioni e i ricavi sono ampiamente inferiori a quando lavorava in Italia. Tant'è che ha difficoltà finanche a versare il contributo per la figlia pattuito il 14 maggio 2019 e rischia una condanna per trascuranza degli obblighi di mantenimento. Spiega di non avere potuto presentare la dichiarazione fiscale per il 2018 per la mancata collaborazione della moglie e chiede di attenersi alla documentazione del suo fiduciario.

 

                                         a)    Il dipendente di una società a garanzia limitata di cui egli sia socio unico o maggioritario e gerente può essere equiparato a un lavoratore indipendente (principio della trasparenza: RtiD I-2006 pag. 670: più di recente: I CCA, sentenza 11.2018.111 dell'11 ottobre 2019 consid, 5b), in particolare se questa era la sua situazione economica prima dell'avvio della causa (I CCA, sentenza inc. 11.2015.21 del 14 giugno 2016 consid. 3d). In concreto tale appare, a un sommario esame, anche la posizione del convenuto, il quale nel marzo del 2018 ha costituito la __________ Sagl, di cui egli è socio e gerente con firma individuale, con lo scopo di esercitare in Svizzera un'attività di commercializzazione di tessili (doc. E), campo in cui era già attivo in Italia (doc. 3 di appello). Egli è rimasto socio unico fino al marzo del 2019 e maggioritario (con 16 quote detenute di fr. 1000.– ciascuna a fronte di un capitale sociale di fr. 20 000.–) fino al dicembre del 2019, quando ha ceduto 10 quote ad A__________ N__________ (cfr. risultanze del registro di commercio). L'appellante medesimo riconosce del resto di avere “spostato la propria attività dall'Italia alla Svizzera nel 2017 per il tramite della società __________ Sagl” ed accenna ai conti di quest'ultima per spiegare “l'andamento della società del signor AP 1”.

 

                                         b)   Premesso ciò, il reddito di un lavoratore indipendente è quello medio, calcolato sull'arco di più anni (di regola almeno tre), e deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, a dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali, senza trascurare eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2017.110 dell'11 dicembre 2018 consid. 7). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, in determinate circostanze, essere esclusi dalla media. Verificandosi una costante flessione o un costante aumento dei redditi, fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (DTF 143 III 620 consid. 5.1; più recentemente: sentenza 5A_987/2020 del 24 febbraio 2022 consid. 4.1; v. anche RtiD II-2014 pag. 748 consid. 5a con rimandi; da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2018.85 del 21 febbraio 2020 consid. 6b).

 

                                         c)   Nella fattispecie il contratto di lavoro del 20 marzo 2018 di AP 1 prevede uno stipendio di fr. 7000.– mensili lordi per tredici mensilità (doc. II, richiamo dalla __________ Sagl). Dal certificato di salario per il periodo dal 20 marzo 2018 al 31 dicembre 2018 risulta che egli ha percepito fr. 59 595.35 netti, già dedotta la ritenuta per l'imposta alla fonte di fr. 4002.25 (doc. 1). Tolti gli assegni familiari che non vanno cumulati al reddito (DTF 137 III 64 consid. 4.2.3; v. anche RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.145 del 2 aprile 2020 consid. 8), ciò corrisponde a una media mensile, calcolata su tale arco di tempo, di fr. 6185.– netti.

 

                                         d)   Per il 2019 non è stato prodotto il certificato di salario annuale e dai conteggi dei primi tre mesi risultano entrate di circa fr. 5950.– mensili netti, compresa la tredicesima mensilità e dedotti gli assegni familiari (doc. 1). Per i mesi successivi l'appellante fa valere una prima diminuzione del suo stipendio a fr. 5583.52 mensili netti dal maggio 2019, ma al riguardo egli si limita a invocare i conteggi di stipendio agli atti e i suoi scritti al primo giudice. Se non che, ciò non basta per rendere verosimile l'asserzione, un vago rinvio alle risultanze istruttorie essendo insufficiente per soddisfare i requisiti di motivazione di un appello. Né incombe a questa Camera condurre indagini su circostanze che nemmeno l'appellante si cura di illustrare (RtiD I-2004 pag. 591 n. 68c; più di recente: I CCA, sentenza 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4e).

 

                                               A parte ciò, l'unico documento concernente il reddito del maggio 2019 è, come indicato dall'interessato medesimo nel suo memoriale di risposta (pag. 5) del 14 maggio 2019, una “proiezione busta paga” in cui si prospetta un incremento della trattenuta per l'imposta alla fonte (v. doc. 2, 8° foglio). Ora, è indubbio che l'imposta alla fonte vada dedotta dai redditi, il debitore alimentare non potendo sottrarsi al pagamento di simile onere (I CCA, sentenza inc. 11.2020.54 del 20 dicembre 2021 consid. 19e). Il problema è che una mera “proiezione busta paga” non basta per rendere verosimile l'asserzione. Certo, la modifica della situazione familiare di un contribuente imposto alla fonte può comportare una diversa aliquota di calcolo della trattenuta. L'interessato poteva tuttavia richiedere, fino al 2020, il riconoscimento di deduzioni individuali quali gli alimenti versati ai figli o al coniuge mediante contestazione della trattenuta (Direttiva n. I della divisione delle contribuzioni sull'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015, pag. 19 n. 25) e, secondo l'attuale ordinamento, tramite tassazione ordinaria ulteriore (art. 108 e 109 LT; RL 640.100). E anche dopo la separazione di fatto, nulla impediva al marito di chiedere di essere tassato separatamente dalla moglie. Le sue doglianze circa una di lei mancata collaborazione cadono dunque nel vuoto. Ad ogni modo, l'ammontare dell'onere fiscale effettivamente riscosso non può ritenersi notorio. In tali circostanze, avendo omesso di inoltrare il certificato di salario annuale e finanche i conteggi di stipendio per i mesi in discussione, l'appellante non può valersi di un incremento d'imposta fondato su una mera “proiezione busta paga”.

 

                                         e)   Per quel che è della riduzione a fr. 4370.35 mensili netti dall'ottobre del 2019, il Pretore non ha trascurato che lo stipendio lordo del marito è diminuito nel corso del 2019 a fr. 5600.– mensili. Egli ha reputato nondimeno verosimile che il convenuto, nella sua posizione societaria, abbia ridotto volontariamente i suoi guadagni. Se non che, tale conclusione non considera che il marito, con la relazione sulla gestione della società da lui sottoscritta quale gerente, ha prodotto anche il bilancio della __________ Sagl al 31 dicembre 2018 e al 31 ottobre 2019 e come pure il relativo conto economico dal 7 marzo al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio al 31 ottobre 2019 (doc. 31). E contrariamente all'opinione del Pretore, la circostanza che la voce “stipendi” per i primi dieci mesi del 2019 sia lievemente cresciuta rispetto all'anno precedente non sorprende, ove appena si consideri che nel 2018 lo stipendio era stato versato per soli nove mesi e dieci giorni. Gli stipendi del 2019 corrispondono del resto, coerentemente con quanto dichiarato dal convenuto, al salario lordo di fr. 7000.– mensili per i primi nove mesi dell'anno e di fr. 5600.– per ottobre, cui si aggiungono fr. 525.15 mensili per la “parte privata vettura di servizio” pareggiata nelle deduzioni (doc. 1, 30 e 31). Quanto all'andamento degli affari, dal conto economico risultano un aumento delle perdite da fr. 10 579.87 per il 2018 a fr. 18 091.71 per i primi dieci mesi del 2019 e soprattutto la forte flessione (di oltre la metà) della cifra d'affari conseguita in un arco di tempo comparabile (da fr. 1 704 654.42 nel 2018 a fr. 827 292.06 nel 2019). Dal bilancio si evince infine un indebitamento che non è più coperto dal capitale sociale (doc. 31). Nel complesso, a un sommario esame, i dati contabili sembrano giustificare la riduzione dello stipendio dell'appellante.

                                     

                                                Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 obietta che il marito non ha dato valide spiegazioni del deterioramento degli affari e dubita dell'attendibilità della documentazione esibita. Ora, si conviene che per i conti in rassegna manca la verifica da parte dell'autorità fiscale e che il bilancio del 2019 è soltanto intermedio. Neppure l'istante ha tuttavia mai preteso che fosse prodotta l'intera contabilità aziendale per ulteriori verifiche. Né consta che negli ultimi mesi del 2019 la situazione sia migliorata (v. doc. 36). Quanto ai motivi della flessione, il marito la riconduce alla riduzione della domanda (doc. 31) mentre la moglie gli addebita un atto volontario privo di ragioni oggettive. Il fatto che l'interessato abbia avuto una figlia in Spagna non basta però per presumere intenti abusivi. Né l'istante adduce altri elementi concreti che consentano di scostarsi, già a un esame sommario, dai dati contabili. A un giudizio di mera apparenza, il marito ha reso verosimile un peggioramento degli affari che spiega la contrazione del suo stipendio dall'ottobre del 2019 a fr. 4560.– mensili netti, inclusa la quota di tredicesima (calcolata sulla scorta dello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36/51 del 21 giugno 2021 consid. 8b con rinvio). Nel complesso, pertanto, i redditi del convenuto per il 2019 ammontano in una media a fr. 5600.– mensili netti arrotondati (fr. 5950.– mensili da gennaio a settembre 2019 e fr. 4560.– mensili da ottobre a dicembre 2019).    

 

                                         f)    Per quanto attiene allo stipendio del 2020, l'appellante invoca un'ulteriore riduzione a fr. 4230.65 mensili nel gennaio 2020 e a fr. 4065.50 nel maggio 2020. Nella sua relazione sulla gestione del 26 giugno 2020 egli prospettava inoltre un ulteriore peggioramento della situazione societaria in ragione della pandemia (doc. 36). Se non che dai due conteggi di stipendio agli atti risulta che il salario mensile lordo di fr. 5600.– è rimasto invariato e che la riduzione dell'importo versato si riconduce a una maggiore trattenuta dell'imposta alla fonte e al mancato versamento degli assegni familiari (doc. 32 e 37). Ma per tacere del fatto che non si comprendono le ragioni dell'aumento della trattenuta fiscale a parità di stipendio e di situazione familiare, già si è detto che il marito non ha reso verosimile l'entità del prelievo effettivo, potendo egli ottenere il riconoscimento della deduzione per gli alimenti a suo carico mediante procedura di contestazione (sopra consid. d). Gli assegni familiari, invece, non entrano in considerazione nel calcolo del reddito del debitore alimentare ed erano già stati dedotti anche in precedenza (sopra consid. c).

 

                                               Per il resto non si disconosce che l'emergenza sanitaria del COVID-19 e le misure adottate dalle autorità hanno avuto ripercussioni sull'economia anche in Svizzera. Tuttavia non è notoria per il giudice la situazione di ogni singolo settore. Dato che non tutti i comparti economici sono ugualmente toccati, un riferimento generale alla pandemia non è sufficiente per rendere verosimile il peggioramento degli affari della __________ Sagl e tanto meno l'entità del medesimo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022, consid. 4l). In concreto l'interessato ha omesso di produrre la documentazione contabile aggiornata della società. Nulla è dato quindi di sapere sulle ripercussioni a medio termine della pandemia sulle entrate della società. L'assenza di ogni elemento concreto sulla situazione della ditta nel 2020 non consente così di trarre qualche conclusione sui risultati di quell'anno.

 

                                         g)   In definitiva, a un esame di verosimiglianza, risultano entrate medie mensili di fr. 6185.– netti nel 2018 e di fr. 5600.– nel 2019. Non consta invece che il convenuto abbia tratto vantaggi economici maggiori dalla ditta o abbia attinto a utili aziendali, la società essendo in perdita (doc. 31). Per il 2020, gli atti incompleti non consentono di contro una valutazione affidabile neppure a un esame sommario. Né è possibile tenere conto dei risultati ottenuti prima dell'apertura dell'attività in Svizzera, le condizioni economiche dell'impresa esercitata all'estero non apparendo idonee al confronto. Non resta pertanto che attenersi alla media sui due anni di fr. 5890.– mensili arrotondati, benché si tratti di un periodo piuttosto breve per la valutazione dei redditi di un indipendente. Il limitato lasso di tempo, inoltre, neppure consente di ritenere verosimile una costante flessione dei redditi. Dovesse tuttavia verificarsi un peggioramento duraturo della situazione, dandosene gli estremi il convenuto potrà valersene nel quadro di una procedura di modifica (art. 179 cpv. 1 CC).

 

                                   7.   AO 1 obietta che le entrate dichiarate dal marito non sono compatibili con il lussuoso tenore di vita sostenuto prima della separazione allorché la famiglia si concedeva frequenti vacanze, attività mondane, acquisti di lusso, auto di alta gamma e aveva finanche pianificato l'acquisto di un attico. Essa lamenta di non avere avuto accesso alla documentazione comprovante tali spese, il marito avendo rifiutato di produrre gli estratti delle sue carte di credito. La tempistica induce – a suo avviso – a ritenere che la situazione finanziaria esposta dal convenuto non sia veritiera e sia stata manovrata a piacimento. E quand'anche il peggioramento fosse reale, essa soggiunge, al marito va imputato un reddito ipotetico corrispondente a quello stabilito dal Pretore o gli va imposto un consumo della sostanza come avvenuto in passato.

 

                                         a)   La situazione economica della famiglia prima della separazione non manca invero di destare perplessità. Per tacere del fatto che il marito non nega che in precedenza la famiglia aveva un alto tenore di vita, i redditi percepiti in Italia non risultavano particolarmente elevati tant'è che l'utile registrato ammontava a € 43 194.00 nel 2016 e € 69 935.97 nel 2017 (doc. F1 e F2). Tutto si ignora tuttavia sul dispendio familiare prima del trasferimento in Svizzera, sicché mancano gli elementi per valutare, foss'anche a un esame sommario, se vi fossero già allora discrepanze fra i redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia. Quanto alla situazione a __________, nelle osservazioni all'appello la moglie si limita a considerazioni generiche e non cifrate rinviando agli atti di prima istanza, ciò che non adempie – da lungi – i requisiti minimi di motivazione (DTF 138 III 375 consid. 4.3.1). Anche sotto questo profilo difettano gli elementi per un raffronto fra entrate dichiarate e uscite che renda verosimile l'esistenza di proventi dissimulati, fermo restando che il principio inquisitorio illimitato non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.47 del 24 gennaio 2022 consid. 3a con riferimenti).

 

                                         b)   Un eventuale reddito ipotetico, poi, non va determinato in astratto ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Sulla formazione del marito tutto si ignora. Quanto alla sua esperienza professionale nella commercializzazione dei tessili, gli atti non consentono di stimare quali entrate potrebbe realizzare. Né i redditi del settore possono dirsi notori. Neppure l'interessata prospetta del resto concretamente quale datore di lavoro sarebbe disposto ad assumere il marito con uno stipendio di fr. 11 240.– mensili o indica quale altra attività egli potrebbe intraprendere per migliorare le sue entrate. Per il resto non si ravvisano gli estremi che facciano ritenere, già a un esame di verosimiglianza, che egli abbia diminuito il suo reddito nell'intento di recarle pregiudizio (DTF 143 III 233). Intanto il trasferimento dell'attività economica in Svizzera è intervenuto prima della separazione. Inoltre gli utili conseguiti in Italia si situano a livelli comparabili a quelli ottenuti in Svizzera. E per quanto la tempistica del peggioramento degli affari nel 2019 possa suscitare dubbi va considerato che anche i ricavi dell'attività in Italia erano soggetti a fluttuazioni significative da un anno all'altro (doc. F1 e F2). Nel complesso le circostanze non consentono quindi di presumere, già a un esame sommario, intenti abusivi che giustifichino l'imputazione di un reddito superiore.

 

                                         c)   Relativamente alla sostanza, l'interessato possedeva invero al 26 febbraio 2018 € 102 000.00 depositati in una cassetta di sicurezza (doc. 13). Egli ha tuttavia affermato, senza essere smentito, di averli nel frattempo prestati alla moglie per un'operazione immobiliare che non è andata a buon fine (doc. V, Z e 14; risposta, pag. 6; conclusioni, pag. 2). Né consta che egli possa attingere al capitale aziendale (doc. 31) o che disponga di averi bancari di rilievo (doc. 4 e 26). Le trattative per l'acquisto di un appartamento, inoltre, sono fallite perché l'istituto bancario gli ha negato il finanziamento, sicché non appaiono atte a dimostrare disponibilità di capitali significativi (doc. 12). In definitiva non si ravvisano elementi sufficienti che rendano verosimile l'esistenza di sostanza di rilievo cui attingere per il mantenimento della famiglia. Ai fini del presente giudizio, limitato a un esame di apparenza, non resta pertanto che attenersi al reddito risultante dagli atti.

 

                                   8.   Relativamente al guadagno della moglie, il Pretore non le ha imputato un reddito ipotetico poiché le entrate del marito permettono di coprire i fabbisogni di tutta la famiglia. Ciò nondimeno, considerata la sua giovane età e il fatto che a breve la figlia non avrebbe necessitato più di accudimento, egli ha invitato l'istante a reinserirsi al più presto nel mondo del lavoro (sentenza impugnata, pag. 8). L'appellante, rammentato l'impegno della moglie – all'udienza del 14 maggio 2019 – di reinserirsi professionalmente, chiede di imputarle un reddito virtuale (indicato in seguito in fr. 3000.– mensili) poiché le sue entrate non gli consentono di far fronte alle necessità della famiglia.

 

                                         a)   Sulla questione di sapere se si possa pretendere già durante una procedura a tutela dell'unione coniugale che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda l'esercizio di una professione, questa Camera ha già avuto modo di illustrare che ciò è possibile a tre condizioni cumulative: quando non sia possibile attingere all'eccedenza nel bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune, quando i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastino a finanziare due economie domestiche separate nonostante le restrizio­ni imposte dalle circostanze e quando l'inizio o l'estensione di un'attività lucrativa da parte del coniuge interessato sia compatibile con la situazione personale di lui (età, stato di salute, formazione professionale e così via), oltre che con la situazione del mercato del lavoro (RtiD II-2012 pag. 794 consid. 2 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4b primo paragrafo).

 

La conservazione dei ruoli assunti dai coniugi all'interno della famiglia perde importanza solo qualora non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica. In tal caso lo scopo di favorire l'indipendenza economica del coniuge professionalmente inattivo – o attivo solo a tempo parziale – assume maggior peso. Dandosi disunione definitiva già in una procedura a tutela dell'unione coniugale, si può essere più esigenti nel pretendere che il coniuge inattivo – o attivo solo con un certo grado d'occupazione – si impegni con solerzia per sopperire da sé, nella misura del possibile, al proprio debito mantenimento. Se non ci si deve più attendere una ripresa della comunione domestica, di conseguenza, in materia di contributi alimentari si fa capo anticipatamente – per analogia – anche ai parametri dell'art. 125 CC che regolano il contributo di mantenimento dopo il divorzio (DTF 147 III 307 consid. 6.2). E una riconciliazione delle parti può ragionevolmente escludersi, salvo elementi che rendano verosimile il contrario, dopo due anni di vita separata, allorché ogni coniuge può chiedere il divorzio (RtiD II-2012 pag. 795 consid. 3 con richiamo; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4b secondo paragrafo).

 

                                         b)   Nella fattispecie i coniugi si sono separati nel luglio del 2018 sicché una loro riconciliazione può ragionevolmente escludersi. Per determinare quindi se AO 1 possa essere tenuta a esercitare un'attività lucrativa occorre applicare di conseguenza – per analogia – l'art. 125 CC. Il giudice delle misure protettrici esamina pertanto se e in quale misura, alla luce delle circostanze concrete, si possa esigere che il coniuge ormai sgravato – anche solo parzialmente – dal governo della casa e della cura della famiglia investa altrimenti la sua forza lavoro così liberatasi e intraprenda o estenda un'attività lucrativa, considerata in particolare la sua formazione professionale, la sua età e il suo stato di salute. Ciò può rendere necessario modificare l'accordo sui ruoli assunti durante la vita in comune (RtiD II-2019 pag. 665 n. 5c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.22 del 12 aprile 2022 consid. 4d). Le risorse economiche della famiglia e il riparto dei ruoli assunto durante la comunione domestica (o al momento della separazione) non ostano pertanto a una ripresa dell'attività lucrativa da parte di quel coniuge.

 

                                         c)   Ciò premesso, il fatto che la moglie dopo il matrimonio si sia occupata del governo della casa e della cura della figlia, svolgendo nondimeno attività di breve durata nell'amministrazione di due società attive nel ramo tessile e come segretaria per il marito (istanza del 29 marzo 2019 pag. 5), non è decisivo. Anche perché in pendenza di procedura essa si era impegnata a “cercare di reinserirsi al più presto con un'attività lavorativa” (verbale del 14 maggio 2019, pag. 2). Né si ravvisano in concreto particolari ostacoli a un suo reinserimento professionale, quanto meno a tempo parziale. Al momento della separazione essa doveva sì occuparsi della figlia S__________, tredicenne, ma l'attuale giurisprudenza prevede che il genitore affidatario abbia a intraprendere un'attività lucrativa all'80% quando il figlio inizia la scuola secondaria (DTF 144 III 481). Né l'interessata, quarantenne, poteva prevalersi della presunzione per cui la ripresa di un'attività lucrativa non era esigibile se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2). E ciò a maggior ragione se si pensa che tale presunzione è nel frattempo stata abbandonata dal Tribunale federale (DTF 147 III 320 consid. 5.5). Non consta, poi, che l'interessata accusi problemi di salute. Né essa ha addotto, per ipotesi, di aver compiuto invano ricerche per un impiego o che la situazione sul mercato del lavoro sia per lei proibitiva.

 

                                         d)   Quanto alla commisurazione del reddito ipotetico, nel quadro della valutazione del contributo di accudimento per la figlia il Pretore ha stimato la capacità lucrativa in fr. 3000.– mensili netti per un'attività a tempo pieno (sopra, consid. 4). L'appellante, che riprende il medesimo importo, fa valere che la moglie, pur sprovvista di particolare formazione, ha maturato esperienze lavorative (come segretaria), disponendo altresì di ottime conoscenze linguistiche (arabo, italiano, francese e inglese: risposta, pag. 13). Fatte salve le attività svolte in collaborazione con il coniuge, tuttavia, l'istante è da tempo assente dal mondo del lavoro. In simili circostanze la prudente stima del Pretore è senz'altro condivisibile, ove appena si pensi che un simile introito è conseguibile anche in attività non qualificate, come nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico dove, anche se sprovvista di particolare esperienza, la moglie potrebbe presumibilmente contare su un reddito di almeno fr. 2400.– netti mensili per un'attività all'80% (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.121 del 23 aprile 2021 consid. 6d con rinvio; si vedano i salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, valido fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, volume 145 del 1° ottobre 2019, pag. 329).

 

                                         e)   Esigendosi da un coniuge la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa, occorre invero lasciargli il tempo necessario per adeguarsi. Considerato l'impegno assunto all'udienza del 14 maggio 2019, tuttavia, la moglie sapeva che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare sul modello di accudimento parentale anteriore alla separazione. Si fosse attivata per tempo, infatti, è verosimile che dando prova di zelo essa avrebbe potuto trovare un'occupazione nel settore indicato in pochi mesi. Appare pertanto adeguato computare alla moglie un reddito ipotetico di fr. 2400.– mensili, conseguibile con un'attività all'80%, dal 1° gennaio 2020. Dopo il compimento del sedicesimo anno età di S__________, il 20 dicembre 2021, dalla madre è invece esigibile un impiego a tempo pieno (DTF 144 III 481). Da quel giorno le va dunque imputato un guadagno ipotetico di fr. 3000.– mensili.

 

                                   9.   AP 1 sostiene di non essere in grado di finanziare il contributo di accudimento per la figlia stabilito dal Pretore. Egli chiede pertanto di essere astretto a versare unicamente un contributo alimentare di al massimo fr. 1765.– mensili calcolato in base alle note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.

 

                                         a)   Come ha ricordato il Pretore, dal 1° gennaio 2017 va aggiun­to al fabbisogno in denaro del figlio un “contributo di accudimento”, ovvero quanto occorre finanziariamente per garantire adeguata cura e educazione (art. 285 cpv. 2 CC). Ove le cure e l'educazione del figlio siano prestate dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per finanziare il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: RtiD II-2020 pag. 842 consid. 6a). Il fabbisogno in denaro del figlio è prioritario rispetto al contributo di accudimento (DTF 147 III 283 consid. 7.3 con rinvii). Ciò non significa tuttavia che, dandosi risorse insufficienti, la posta per l'accudimento vada stralciata. In caso di ammanco il giudice limita il contributo a carico del debitore alimentare nel rispetto della garanzia del suo minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo (DTF 144 III 505 consid. 6.5). Un'altra questione è invece quella di ricalcolare il contributo di accudimento in relazione non solo al reddito ipotetico della madre ma anche, come si vedrà in appresso (sotto, consid. 11), al fabbisogno minimo di lei rivalutato secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale.

 

                                         b)   Per quanto attiene al fabbisogno in denaro per il figlio, in una recente sentenza il Tribunale federale ha ritenuto che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispirava da oltre un venticinquennio la giurisprudenza ticinese (Rep. 1994 pag. 301 consid. 5), non sono più applicabili (DTF 147 III 277 consid. 6.4). Tali raccomandazioni non sono state – più – reputate idonee a stabilire il fabbisogno del figlio ai fini della commisurazione del contributo di mantenimento in denaro. Come per gli altri membri della famiglia (v. sotto, consid. 11), anche il fabbisogno dei figli è definito ormai in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.).

 

                                               Ora, il minimo esistenziale dei figli secondo il diritto esecutivo è di fr. 400.– mensili fino ai 10 anni e di fr. 600.– mensili in seguito. A tale minimo si aggiungono una partecipazione ai costi dell'alloggio, il premio della cassa malati (obbligatoria), i costi di eventuali misure terapeutiche, le spese scolastiche e quelle di custodia da parte di terzi oppure – ove la custodia sia prestata dal genitore affidatario – un contributo di accudimento destinato a garantire a quel genitore almeno il minimo esistenziale del diritto esecutivo. Si aggiungono inoltre le possibili spese di trasferta e, se le condizioni della famiglia ciò permettono, una quota delle imposte che gravano sul genitore affidatario e il premio della cassa malati complementare (DTF 147 III 281 consid. 7.2; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6b). Ciò impone di rivedere d'ufficio – dopo avere dato per altro alle parti la possibilità di esprimersi (sopra, lett. G) – anche il calcolo del fabbisogno in denaro per la figlia, tenendo conto altresì dell'evoluzione della giurisprudenza illustrata in appresso.

 

                                10.   Successivamente alla sentenza impugnata il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo da applicare a livello svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia è di regola, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.2). Il metodo di calcolo “abituale” fondato sul riparto a metà dell'eccedenza (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a, I-2015 pag. 881 consid. b) è stato abbandonato. Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo dei coniugi (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), cui ha fatto capo il Pretore nella sentenza impugnata, esso rimane attuale, ma solo nel caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè – estranea alla fattispecie – in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sulla presunzione che, in linea di principio, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.163 del 13 settembre 2021 consid. 4c con riferimento).

 

                                11.   Nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito, come detto, in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza secondo l'art. 93 LEF. A tale minimo esistenziale si aggiungono (per i genitori), se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 8d).

 

                                12.   Dovendosi applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre ridefinire perciò i fabbisogni minimi della famiglia secondo i criteri testé illustrati (I CCA, sentenza inc. 11.2020.171 dell'8 febbraio 2022 consid. 9), come per altro già prospettato nell'ordinanza del 3 marzo 2022.

 

                                         a)   Il fabbisogno effettivo del marito – determinato dal Pretore in fr. 2426.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e in fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio 2020 (sopra, consid. 3) – corrisponde già sostanzialmente al fabbisogno minimo “allargato” (o “del diritto civile”). La questione è che fino al 1° gennaio 2020 le risorse della famiglia sono insufficienti a garantirne la copertura. Dal fabbisogno minimo del marito vanno pertanto espunte per tale periodo le spese per la pigione della cantina (fr. 100.– mensili) e per il premio dell'assicurazione economia domestica e responsabilità civile privata (fr. 32.– mensili), che non rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (RtiD II-2017 pag. 778 consid. 4b). Il costo del posteggio appare invece giustificato da esigenze professionali. Il fabbisogno minimo dell'interessato va ricondotto così a fr. 2295.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2019 e confermato in fr. 2886.– mensili dal 1° gennaio 2020.

 

                                         b)   Dal fabbisogno effettivo della moglie vanno stralciate, perché già comprese nel minimo di base o estranee alla nozione di fabbisogno minimo “allargato”, le spese per “abbigliamento e moda” (fr. 200.– mensili) e per le vacanze (fr. 300.– mensili). Fino al 1° gennaio 2020 (nessun reddito ipotetico imputato alla moglie) le difficili condizioni finanziarie non consentono inoltre di tenere conto dei costi di telecomunicazione e l'onere d'imposta. Né possono essere ammesse le spese per il veicolo privato (leasing, assicurazione, imposta di circolazione e posteggio) che, comunque sia, non si giustificherebbero per esigenze professionali né per motivi medici o per l'esercizio di diritti di visita. All'istante dev'essere riconosciuto invece il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) in luogo e vece della spesa di
fr. 600.– mensili per il vitto. Va rivalutato anche il costo dell'alloggio da fr. 1233.– a fr. 1480.– mensili, poiché la quota già compresa nel fabbisogno in denaro di un figlio è pari al 20% complessivo (pigione di fr. 1600.– e spese accessorie di fr. 250.–; doc. H; cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 9d con richiami). Ne segue un fabbisogno minimo di fr. 3145.– mensili (arrotondati) fino al 31 dicembre 2019.

 

                                               Dal 1° gennaio 2020 va adattato, per quanto testé illustrato, il costo per l'alloggio a fr. 1008.– mensili (80% della pigione di fr. 1080.– e delle spese accessorie di fr. 180.–; doc. OO). Vista l'imputazione di un reddito ipotetico si giustifica altresì di inserire nel di lei fabbisogno minimo fr. 150.– mensili per le spese di trasferta. Certo, a quel momento come accertato dal Pretore essa usufruiva gratuitamente dell'autovettura di un suo conoscente (doc. II), ma doveva pur sempre sopportare le verosimili spese per il posteggio (doc. PP) e per il carburante, sicché appare equo riconoscerle almeno un importo analogo al (solo) costo del posteggio inserito nel fabbisogno minimo del marito. E poiché (da quel momento) le condizioni finanziarie lo permettono, va riconosciuto pure un forfait per spese di telecomunicazione che possono essere stimate nella fattispecie in fr. 150.– mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40 del 19 ottobre 2021 consid. 11f). Per le imposte, appare inoltre adeguata, a una prudente stima, una spesa di fr. 100.– mensili, in aggiunta a fr. 50.– mensili che andranno inseriti nel fabbisogno in denaro della figlia (sotto, consid. c; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.57 del 29 dicembre 2021 consid. 6g). Nel complesso dal 1° gennaio 2020 il fabbisogno minimo “allargato” dell'istante assomma così a fr. 3075.– mensili (arrotondati).

 

                                         c)   Per quel che è di S__________, il minimo di base del diritto esecutivo ammonta a fr. 600.– mensili, cui si aggiunge (fino al 31 dicembre 2019) una partecipazione ai costi dell'alloggio di
fr. 370.– mensili (20% di fr. 1850.–: sopra, consid. b) e il premio della cassa malati di fr. 119.60 mensili (doc. Q), per complessivi fr. 1089.60 mensili. Dedotto l'assegno familiare di fr. 200.–, il fabbisogno minimo in denaro risulta di fr. 890.– mensili (arrotondati). A tale importo va cumulato il contributo di accudimento calcolato secondo i criteri esposti poc'anzi (consid. 9a). Nella sua commisurazione va tenuto conto del fatto che per giurisprudenza le cure ancora necessarie a un figlio che ha iniziato la scuola secondaria lasciano al genitore affidatario il tempo per intraprendere un'attività lucrativa all'80% (DTF 144 III 481). Il contributo di accudimento è destinato pertanto a garantire la differenza fra il fabbisogno minimo della madre (fr. 3145.– mensili) e il di lei reddito potenziale per un'attività lucrativa all'80% (fr. 2400.– mensili; sopra, consid. 8e), per un importo di fr. 745.– mensili.  

 

                                               Dal 1° gennaio 2020 va adattata la partecipazione ai costi per l'alloggio a fr. 252.– mensili (20% di fr. 1260.–: sopra, consid. b) e aggiunta una parte delle imposte (che la madre deve assumere finché si vedrà tassare come reddito il contributo di mantenimento per la figlia: sulle modalità di calcolo cfr. DTF 147 III 462 consid. 4.2.3.5) di fr. 50.– mensili, onde un fabbisogno minimo in denaro – già dedotti gli assegni familiari – di fr. 822.– mensili. Il contributo di accudimento va inoltre adeguato a fr. 675.– mensili (fr. 3075.– meno
fr. 2400.–). Dal compimento dei 16 anni, il 20 dicembre 2021, gli assegni familiari aumentano a fr. 250.– mensili, onde un fabbisogno minimo in denaro di fr. 772.– mensili mentre un contributo di accudimento non entra più in linea di conto (RtiD II-2020 pag. 842 consid. 5 con rimando).

 

                                         d)   Non si trascura che l'appellante il 23 dicembre 2019 è divenuto padre di A__________, che vive in Spagna con la madre. Il Pretore ha ritenuto che con redditi di fr. 11 240.– mensili il convenuto disponeva di risorse sufficienti per partecipare (insieme alla madre) al di lei mantenimento, che l'interessato aveva in ogni modo omesso di documentare. In esito all'appello risulta per contro che il convenuto, una volta fatto fronte al contributo per la primogenita e per la moglie e sopperito al suo fabbisogno minimo, non conserva margine alcuno fino al 31 dicembre 2019 e dispone di un agio di circa fr. 600.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e di circa fr. 860.– mensili dopo di allora. La questione è che nell'appello l'interessato neppure accenna agli obblighi di mantenimento nei confronti di A__________, per tacere del fatto che tutto si ignora delle necessità di costei e della situazione economica della di lei madre. Nulla può dunque essere considerato ai fini del presente giudizio.

 

                                13.   Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                         Fino al 31 dicembre 2019

                                         Reddito del marito                                                      fr. 5890.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr.       –.—

                                                                                                                          fr. 5890.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr.  2295.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie meno il contributo

                                         di accudimento inserito nel fabbisogno della figlia        fr.  2400.—

                                         Fabbisogno di S__________, con contr. di accudimento      fr.  1635.—      

                                                                                                                          fr.  6330.— mensili

                                         Ammanco                                                                  fr.    440.–– mensili

                                        

                                         Il marito può conservare per sé                                   fr.  2295.–– mensili,

                                         Deve versare per la figlia:                                            fr.  1635.–– mensili
assegni familiari non compresi                                   

                                         e deve versare per la moglie:                                    

                                         fr. 5890.– ./. fr. 2295.– ./. fr. 1635.– =                            fr.  1960.–– mensili.

 

                                         Dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021

                                         Reddito del marito                                                      fr. 5890.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 2400.—

                                                                                                                          fr. 8290.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr. 2886.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie, meno il contributo

                                         di accudimento inserito nel fabbisogno della figlia        fr. 2400.—

                                         Fabbisogno di S__________, con contr. di accudimento      fr. 1497.—       

                                                                                                                          fr. 6783.— mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr. 1507.––

                                         Due quinti per ciascun coniuge                                    fr.   603.–– 

                                         Un quinto per la figlia                                                  fr.   301.–– mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:                                 

                                         fr. 2886.– + fr. 603.– =                                                fr. 3489.–– mensili,

                                         Deve versare per la figlia:                                          

                                         fr.  1497.– + fr. 301.– =                                               fr. 1798.–– mensili,
assegni familiari non compresi

                                         arrotondati a                                                                 fr. 1800.— mensili,

                                         e deve versare alla moglie:                                        

                                         fr. 2400.– + fr. 603.– ./. fr. 2400.– =                               fr.   603.–– mensili,

                                         arrotondati a                                                                 fr.   605.— mensili.

 

                                         Dal 21 dicembre 2021

                                         Reddito del marito                                                      fr. 5890.—

                                         Reddito della moglie                                                   fr. 3000.—

                                                                                                                          fr. 8890.— mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito                                     fr. 2886.—

                                         Fabbisogno minimo della moglie                                 fr. 3075.—

                                         Fabbisogno di S__________                                               fr.   772.—       

                                                                                                                          fr. 6733.— mensili

                                         Eccedenza                                                                 fr. 2157.––

                                         Due quinti per ciascun coniuge                                    fr.   863.–– 

                                         Un quinto per la figlia                                                  fr.   431.–– mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:                                 

                                         fr. 2886.– + fr. 863.– =                                                fr. 3749.–– mensili,

                                         Deve versare per la figlia:                                          

                                         fr.  772.– + fr. 431.– =                                                 fr. 1203.–– mensili,
assegni familiari non compresi

                                         arrotondati a                                                                 fr. 1205.— mensili,

                                         e deve versare per la moglie:                                     

                                         fr. 3075.– + fr. 863.– ./. fr. 3000.– =                               fr.  938.–– mensili,

                                         arrotondati a                                                                 fr.  940.— mensili.

                                     

                                         In circostanze siffatte, il bilancio familiare denota un ammanco fino al 31 dicembre 2019 e un'eccedenza dopo di allora. Per il primo periodo, il calcolo del contributo terrà conto dell'intangibilità del fabbisogno minimo del debitore alimentare e della priorità degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli minorenni rispetto a quelli per il coniuge (art. 276a cpv. 1 CC; DTF 147 III 285 consid. 7.3). Circa la suddivisione dell'onere di mantenimento di S__________ fra i genitori, giova attenersi al principio secondo il quale, dandosi affidamento esclusivo a un solo genitore, l'altro sopporta per intero i costi di mantenimento del figlio (DTF 147 III 273 consid. 5.5). Infine gli assegni familiari, se percepiti dal padre, vanno versati in aggiunta (art. 285a cpv. 1 CC). La trattenuta di stipendio, pacifica nel suo principio, va poi adeguata di conseguenza.

 

                                14.   Litigiosa è, infine, la decorrenza dei contributi alimentari. Al riguardo il Pretore, ricordato che l'art. 173 cpv. 3 CC consente di richiedere contributi alimentari anche per l'anno precedente

                                         l'istanza, li ha fatti decorrere dal 29 marzo 2018 riservando al convenuto la possibilità di compensare gli arretrati con quanto già versato. L'appellante chiede di posticipare la decorrenza al 1° luglio 2018 facendo valere che fino alla separazione, nel luglio del 2018, egli aveva regolarmente provveduto al mantenimento della famiglia. Nelle sue osservazioni all'appello l'istante non nega che la separazione risalga al luglio del 2018 né che il marito abbia assunto le spese dell'unione coniugale fino ad allora, ma si limita a prevalersi dell'art. 173 cpv. 3 CC. A parte ciò, nell'istanza essa aveva fatto risalire la crisi del matrimonio all'estate del 2018 e l'interruzione del supporto finanziario “dai mesi successivi”. Tutto considerato la tesi del marito appare verosimile, sicché la decorrenza dei contributi va fissata al 1° luglio 2018.

 

                                15.   Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la soppressione dei contributi a suo carico dal 29 marzo al 30 giugno 2018 e la loro riduzione per i periodi successivi (da complessivi fr. 5540.– a fr. 3595.– mensili fino al 31 dicembre 2019, da complessivi fr. 4810.– a fr. 2405.– mensili fino al 20 dicembre 2021 e da complessivi fr. 4760.– a fr. 2145.– mensili dopo di allora), seppur non nella misura richiesta (di fr. 1179.50 mensili). Tutto ponderato, si giustifica così che egli sopporti un terzo degli oneri processuali, mentre il resto va a carico dell'istante, la quale ha proposto di respingere l'appello. Patrocinato da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Il dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado, non contestato dall'appellante (cfr. memoriale, pag. 3, lett. G) può rimanere invece invariato. 

 

                                16.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), considerata l'entità dei contributi alimentari rimasti controversi in secondo grado, il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), nondimeno, in sede federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, copia dell'odierna decisione è comunicata anche alla figlia S__________.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Nella misura in cui è ricevibile l'appello è parzialmente accolto nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         5.    AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto già corrisposto, i seguenti contributi di mantenimento per la figlia S__________:

                                                fr. 1635.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019,

                                                fr. 1800.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021 e

                                                fr. 1205.– mensili (oltre all'assegno familiare se da lui riscosso) dal 21 dicembre 2021 in poi.

                                         6.     AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con la possibilità di compensare quanto già corrisposto, i seguenti contributi di mantenimento:

                                                fr. 1960.– mensili dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2019,

                                                fr.   605.– mensili dal 1° gennaio 2020 al 20 dicembre 2021 e

                                                fr.   940.– mensili dal 21 dicembre 2021 in poi.

                                         7.    annullato

                                         8.    In modifica del decreto 25 settembre 2019 (inc. CA.2019.319) è ordinato alla __________ Sagl, c/o Studio R__________ B__________, via __________, __________, di trattenere dal salario e da altre prestazioni corrispondenti (dividendi, ecc.) in favore di AP 1 l'importo di fr. 2145.– mensili, oltre a eventuali assegni familiari per la figlia S__________, riversandolo a AO 1 sul conto che verrà indicato direttamente dall'interessata.

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un terzo a carico di quest'ultimo e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà ad AP 1
fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Notificazione a:

 

– avvocati prof.   e   ;

– avv.   ;

–   (in estratto: dispositivo n. I/8).

 

                                        

                                         Comunicazione a:

                                         –   tramite l'avv.   ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).