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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2019.3 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 17 gennaio 2019 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
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giudicando sull'appello del 15 agosto 2020 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 12 giugno 2020,
come pure sull'appello incidentale presentato da AO 1 il 23 ottobre 2020 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1970) e AP 1 (1972), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Piacenza) il 18 settembre 1999, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio sono nati S__________, il 13 luglio 2002, e L__________, il 19 aprile 2004. Ingegnere, il marito è dipendente e gerente della ditta I__________ Sagl di __________, attiva nel campo del risparmio ener-getico. Chimica di formazione, la moglie lavora come insegnante di matematica e scienze naturali per la __________ a __________. I coniugi si sono separati il 1° ottobre 2016, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di B__________ per trasferirsi in un appartamento a M__________. Essi sono anche comproprietari di un immobile situato a P__________, acquistato durante il matrimonio.
B. Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 4 gennaio 2017 da AP 1 è terminata il 13 febbraio 2017 con un accordo, omologato dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud, in virtù del quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati dal 1° ottobre 2016 e i figli sono stati affidati alla moglie, riservato il diritto di visita paterno. Il marito si è impegnato, da parte sua, a versare un contributo alimentare di fr. 1350.– mensili per la moglie, uno di fr. 1500.– mensili per S__________ e uno di fr. 1300.– mensili per L__________, assegni familiari non compresi. I coniugi hanno stabilito inoltre che i risparmi “attualmente depositati su un conto intestato a AP 1 (…), impregiudicata qualsiasi decisione sulla suddivisione dei risparmi e sulla titolarità di questi fondi”, vengono “gestiti in misura paritaria da entrambi i coniugi, riservato il giudizio su eventuali conguagli da definire in separata sede”, e che la moglie avrebbe versato al marito l'importo di fr. 104 750.– entro 10 giorni (inc. SO.2017.11).
C. Il 17 gennaio 2019 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, chiedendo di affidare i figli alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, rifiutando contributi alimentari alla moglie e offrendo un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per ogni figlio, assegni familiari inclusi, fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale. Egli ha proposto inoltre di liquidare i vicendevoli rapporti di dare e avere, nel senso che la moglie sarebbe stata tenuta a versargli fr. 78 339.– (fr. 183 089.– meno i fr. 104 750.– pattuiti a protezione dell'unione coniugale) e ha proposto la suddivisione a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio.
D. All'udienza di conciliazione del 15 marzo 2019 i coniugi si sono accordati sul principio del divorzio, mentre sugli altri punti non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare la risposta scritta. In un memoriale del 31 maggio 2019 AP 1 ha chiesto l'affidamento dei figli con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili indicizzati vita natural durante dal 1° gennaio 2019, importo da adeguare al momento in cui i figli avrebbero lasciato l'abitazione coniugale, e un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili ciascuno per i figli (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale, oltre alla partecipazione del padre per due terzi alle spese straordinarie dei figli. In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto che l'immobile di P__________ rimanga in comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno con riparto della relativa locazione in tale misura e ha proposto che le quote della società __________ Sagl di __________-so siano attribuite al marito dietro conguaglio di fr. 50 000.–. Infine essa ha prospettato la suddivisione a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio. Entrambe le parti hanno poi ribadito le loro posizioni in una replica del 13 giugno 2019 e in una duplica del 26 agosto 2019.
E. Alle prime arringhe del 7 ottobre 2019 i coniugi hanno confermato il loro punto di vista e notificato prove. La moglie ha chiesto, in particolare, una perizia atta a determinare il valore dell'attività delle ditte __________ Sagl e __________ S.r.l, società alla quale il marito parteciperebbe. AO 1 si è opposto all'assunzione della prova. Il Pretore ha ammesso seduta stante i mezzi di prova non contestati dalle parti, richiamando i bilanci e i conti economici delle due società. L'istruttoria è iniziata immediatamente. Il 28 novembre 2019, al termine di un'udienza indetta per le deposizioni delle parti, egli ha comunicato che, terminati gli ultimi richiami di documenti, avrebbe fissato un termine per presentare memoriali conclusivi, stante la rinuncia delle parti alle arringhe finali. Chiusa l'istruttoria, il 30 aprile 2020 egli ha così assegnato alle parti un termine a tal fine. Il 2 giugno 2020 AP 1 ha sollecitato il Pretore a determinarsi sulla perizia da lei postulata. Con ordinanza del 3 giugno 2020 il Pretore ha respinto la richiesta, ritenendo il referto inutile.
F. Nel suo allegato conclusivo del 3 giugno 2020 AO 1 ha riaffermato le proprie domande, salvo aumentare a fr. 100 144.35 la pretesa in liquidazione dei rapporti di dare e avere e quantificare in fr. 7307.55 il conguaglio che la sua cassa pensione avrebbe dovuto versare a quella della convenuta. In un memoriale del 5 giugno 2020 AP 1 ha ribadito la propria posizione, tranne ridurre la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 3000.– mensili indicizzati dal 1° gennaio 2019 (senza limiti di tempo), importo da adeguare allorché i figli avrebbero lasciato l'abitazione oggi condivisa con lei, e quella di contributo per i figli a fr. 1400.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi). Essa ha mantenuto altresì le sue pretese in liquidazione del regime dei beni, chiedendo nondimeno di assegnare le 20 quote di fr. 1000.– cadauna della __________ Sagl ai coniugi in ragione di metà ciascuno, come pure assegnare in ragione di metà ciascuno ai coniugi le azioni della __________ S.r.l di __________, o – in subordine – di lasciare tali partecipazioni al marito dietro conguaglio di fr. 50 000.–, con obbligo per lui di rifondere anche fr. 7696.95 con interessi in liquidazione di un conto postale.
G. Statuendo il 12 giugno 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato i figli alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita paterno), ha rifiutato ogni contributo alimentare a AP 1 e ha condannato il marito a versare un contributo alimentare per i figli di fr. 1500.– mensili ciascuno (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale. Egli ha respinto inoltre ogni pretesa delle parti in liquidazione dei rapporti patrimoniali e ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 7307.75 sul conto di previdenza della moglie. Le spese processuali di fr. 4000.– sono state poste per un quarto a carico del marito e per il resto a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 3000.– per ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 15 agosto 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato per ottenere l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 2500.– mensili indicizzati fino a quando il primo figlio lascerà l'abitazione coniugale, a fr. 3000.– mensili fino a quando anche il secondo figlio lascerà l'abitazione e a fr. 3500.– mensili dopo di allora, senza limiti di tempo. In liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere essa ripropone la nota suddivisione delle azioni della __________ Sagl e della __________ S.r.l., non senza chiedere di ammettere la perizia sul valore delle due società. In via subordinata, oltre a postulare nuovamente il contributo alimentare in suo favore testé indicato e l'assunzione della perizia, essa insta per l'annullamento del dispositivo sulla liquidazione dei rapporti di dare e avere e per il rinvio degli atti al Pretore affinché statuisca di nuovo dopo avere esperito la perizia e valutato il credito di lei in liquidazione “del regime della partecipazione agli acquisti”.
Nelle sue osservazioni del 23 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso che in liquidazione dei rapporti di dare e avere la moglie gli versi fr. 100 144.35, come pure che il dispositivo sul rifiuto di contributi alimentari tra coniugi decorra già dal passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio, ovvero dal 15 luglio 2020. Con osservazioni dell'11 dicembre 2020 AP 1 propone di respingere l'appello incidentale.
I. Il 23 settembre 2022 la giudice delegata della Camera, viste le nuove sentenze del Tribunale federale sul metodo di calcolo (“a due fasi”) per determinare i contributi alimentari nel diritto di famiglia, successive alla sentenza impugnata, ha assegnato alle parti un termine per presentare eventuali osservazioni. In un allegato del 20 ottobre 2022 AO 1, premesso che il contributo alimentare per i figli non è contestato e preso atto che nel frattempo il figlio maggiore è divenuto finanziariamente autonomo (lavora a tempo pieno quale selvicoltore), si è opposto una volta ancora al versamento di un contributo alimentare per la moglie. In un suo memoriale del 10 novembre 2022 AP 1, posta la medesima premessa del marito, ha quantificato il contributo alimentare per sé in fr. 3007.– mensili vita natural durante comprensivi “di un importo compensatorio delle perdite pensionistiche”, da aumentare a fr. 3824.– allorché un figlio avrà lasciato l'abitazione oggi condivisa con lei e a fr. 4297.50 mensili quando avrà lasciato l'abitazione oggi condivisa con lei anche tale figlio.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della convenuta il 15 giugno 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto così domenica 16 agosto 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 17 agosto 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato infatti al
legale del marito il 23 settembre 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 23 ottobre 2020, anche tale rimedio giuridico è dunque ricevibile.
2. Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni (semplice liquidazione dei rapporti di dare e avere a parere del marito, trattandosi di separazione dei beni, oppure liquidazione di una partecipazione agli acquisti secondo la moglie) e il contributo alimentare in favore della convenuta. Il principio del divorzio e i contributi alimentari per i figli, divenuti nel frattempo maggiorenni, sono passati in giudicato e hanno assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC), compresi i contributi alimentari per i figli (non contestati e su cui questa Camera nemmeno potrebbe intervenire d'ufficio, S__________ e L__________ essendo ormai maggiorenni). Ora, in caso di divorzio le controversie legata alla liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi (separazione dei beni) o alla liquidazione di un regime dei beni vero e proprio (partecipazione agli acquisti, comunione dei beni) vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022, consid. 3). In concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio.
I. Sulla liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi
3. AP 1 sostiene che i coniugi non sono soggetti alla separazione dei beni del diritto italiano, bensì al regime ordinario della partecipazione agli acquisti secondo il diritto svizzero. Fa valere che in virtù dell'art. 61 LDIP la legge applicabile al divorzio è quella svizzera e che la scelta della legge italiana sarebbe dovuta risultare univocamente da una convenzione matrimoniale formalmente valida. A suo parere, nella fattispecie i coniugi non hanno scelto il diritto applicabile al loro regime dei beni, sicché trasferendosi in Svizzera i loro rapporti patrimoniali sono regolati dal diritto svizzero (art. 54 cpv. 1 lett. a e art. 55 cpv. 1 LDIP). L'interessata contesta che la separazione dei beni dichiarata dai coniugi davanti all'ufficiale italiano di stato civile sia equiparabile a una convenzione matrimoniale in cui le parti hanno determinato la legge applicabile, tant'è che tale diritto non è neppure specificato. Per la moglie, a prescindere dalla volontà di adottare un tale regime, il trasferimento del domicilio dei coniugi in Svizzera comporta l'applicazione retroattiva al matrimonio del diritto svizzero, di modo che nella fattispecie lei e il marito sono sottoposti al regime ordinario della partecipazione agli acquisti secon-do la legge svizzera. Le società __________ Sagl e __________ S.r.l. del marito, costituite durante il matrimonio, fanno parte quindi degli acquisti e le relative azioni devono essere divise a metà. In subordine AP 1 chiede che questa Camera rinvii gli atti su tal punto al Pretore per accertare peritalmente il valore venale di quelle azioni.
4. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che al momento del matrimonio, il 18 settembre 1999, i coniugi hanno dichiarato davanti all'ufficiale italiano dello stato civile di adottare la separazione dei beni, come essi hanno poi confermato nei rispettivi interrogatori in Pretura. E la separazione dei beni può essere adottata in Italia mediante semplice dichiarazione registrata nell'atto di matrimonio (art. 162 comma 2 del Codice civile italiano), che equivale a una convenzione matrimoniale rogata davanti a un notaio. Il primo giudice ha ritenuto così che, essendo gli sposi soggetti per dichiarazione equiparata a una convenzione matrimoniale alla separazione dei beni secondo gli art. 215 e segg. del Codice civile italiano, il cambio di domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP). Tale regime applicandosi anche dopo il trasferimento in Svizzera, il Pretore ha reputato pertanto che in concreto non vi sia alcun regime dei beni da sciogliere, sicché ha mantenuto la comproprietà delle parti sull'immobile di P__________ e ha riconosciuto al marito le partecipazioni nelle due società.
5. L'art. 61 LDIP prevede che divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero. I rapporti patrimoniali tuttavia sono disciplinati dalla legge scelta dai coniugi (art. 52 cpv. 1 LDIP). Dichiarando il 18 settembre 1999 davanti all'ufficiale di stato civile, a B__________ __________ (Piacenza), di volersi sottoporre al regime della separazione dei beni, le parti hanno optato dunque per gli art. 215 segg. del Codice civile italiano. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, in effetti, l'art. 162 comma 2 del Codice civile italiano consente agli sposi di instaurare il regime della separazione dei beni in via semplificata, tramite una dichiarazione di scelta davanti all'ufficiale di stato civile inserita nell'originale dell'atto di matrimonio, senza doversi rivolgere a un notaio per stipulare una convenzione apposita. La dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile equivale a una convenzione di separazione dei beni, purché non sia troppo complessa. Se è più articolata, le parti devono rivolgersi far capo a un notaio (RtiD I-2019 pag. 506 consid. 5 con richiamo di dottrina; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.31 del 5 giugno 2020 consid. 4a).
Ne deriva che, essendo le parti legate nel caso in esame da una convenzione matrimoniale, un loro cambiamento di domicilio non influisce sul diritto applicabile (art. 55 cpv. 2 LDIP) e la separazione dei beni secondo gli art. 215 segg. del Codice civile italiano continua ad applicarsi anche dopo il loro trasferimento in Svizzera. Pretendere poi – come fa la convenuta – che la dichiarazione delle parti dinanzi all'ufficiale di stato civile non precisi la legge applicabile non è serio. Né si vede, del resto, la legge di quale altro Stato gli sposi, cittadini italiani con residenza abituale stabilita in Italia, avrebbero dovuto scegliere. E siccome tra loro vige la separazione dei beni, la richiesta di AP 1 intesa a ottenere parte degli acquisti del marito cade nel vuoto, il che rende superfluo – come reputa il Pretore – accertare il valore venale delle azioni della __________ Sagl e della __________ S.r.l. Su questo punto l'appello della convenuta si rivela manifestamente infondato.
6. AO 1 contesta da parte sua la reiezione della pretesa di fr. 100 144.35 da lui avanzata in liquidazione dei rapporti di dare avere verso la moglie (la separazione dei beni equivale in pratica a un'assenza di regime), ovvero fr. 163 792.75, dedotto quanto la convenuta gli deve (fr. 27 500.–, fr. 35 249.10 e fr. 899.30). Egli ricorda che il conto postale svizzero a lui intestato sul quale si trovavano gli averi prelevati dalla moglie poco prima della separazione (e trasferiti su un conto bancario), è stato da lui aperto nel 2007 e su quel conto confluivano gli stipendi dei coniugi dal momento in cui essi hanno cominciato a lavorare in Svizzera, conto che serviva anche per pagare le fatture della famiglia. L'appellante incidentale afferma pertanto che non incombeva a lui dimostrare la proprietà esclusiva degli averi in conto già per il fatto ch'egli è ed è sempre stato intestatario unico di quella relazione postale. Se mai – egli continua – spettava alla moglie dimostrare la proprietà di lei (oltre quanto egli già riconosceva) delle somme depositate prima sul conto postale e trasferite poi sul conto bancario. A torto il primo giudice avrebbe suddiviso così in ragione di un mezzo ciascuno il saldo del contro postale.
7. Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato che nel memoriale conclusivo l'attore esigeva dalla convenuta la restituzione fr. 100 144.35, ma che nella misura in cui tale somma eccede
la richiesta di petizione (fr. 78 339.–, ossia fr. 183 089.– meno fr. 104 750.– già pattuiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale), la domanda è inammissibile perché tardiva. Riguardo all'importo di fr. 78 339.– il primo giudice ha accertato che, siccome AP 1 contestava la pretesa, toccava al marito in applicazione del principio dispositivo dimostrare la fondatezza del proprio credito. Sta di fatto – egli ha continuato – che l'attore non ha provato la sua proprietà esclusiva (a norma dell'art. 219 comma 1 del Codice civile italiano) sugli averi in conto prima del prelievo eseguito dalla moglie, intanto per non avere dimostrato in che misura il saldo si riconducesse a redditi suoi e in che misura a redditi della convenuta e inoltre per non essersi minimamente confrontato con le modalità adottate dai coniugi durante la vita in comune per il sostentamento della famiglia. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che all'attore non spetti, per finire, più dei fr. 104 750.– pattuiti nella procedura a tutela dell'unione coniugale.
a) Nella misura in cui il Pretore ha dichiarato irricevibile la maggiorazione della pretesa da fr. 78 339.– a fr. 100 144.35 fatta valere nel memoriale conclusivo, l'appellante adesivo non contesta la tardività (e quindi l'inammissibilità) della richiesta. L'appello in esame può quindi essere accolto, tutt'al più, fino a concorrenza di fr. 78 339.–. Rimane da esaminare in quale proporzione.
b) L'art. 215 del Codice civile italiano prevede in materia di separazione dei beni che un coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un determinato bene (comma 1). I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi (comma 2). Litigiosa è in concreto la proprietà del saldo depositato sul noto conto postale intestato al marito, dal quale il 27 luglio 2015 la moglie ha prelevato fr. 170 500.– e il 22 settembre 2015 altri fr. 39 000.–, per complessivi fr. 209 500.–, azzerando il saldo (estratti del conto postale plico doc. M).
c) Per quanto attiene ai risparmi, le parti non contestano che i loro redditi confluissero sul conto postale aperto dal marito nel 2007, usato anche per le spese dell'economia domestica, né è revocato in dubbio che la moglie ha prelevato da quel conto fr. 170 500.– il 27 luglio 2015 e fr. 39 000.– il 22 settembre 2015, per complessivi fr. 209 500.–, azzerando il saldo (estratti del conto postale plico doc. M). È pacifico altresì che nella procedura a tutela dell'unione la moglie ha accettato di restituire al marito metà del denaro prelevato dal conto (fr. 104 750.–), impregiudicato ogni altro giudizio su eventuali conguagli da definire in separata sede. AO 1 sosteneva nella petizione che il saldo di fr. 112 164.81 registrato il 26 settembre 2012 è suo perché prima di allora la moglie non lavorava (pag. 5). In realtà le parti sono concordi ora nel riconoscere che la moglie lavorava già prima del 26 settembre 2012, ma che ‒ come si evince dagli atti ‒ fino a quel momento il reddito di lei non veniva accreditato sul conto postale (estratti conto nel plico doc. M). E dagli estratti in questione risulta che il 26 settembre 2012 il saldo in conto ammontava effettivamente a fr. 112 164.81. Non è vero dunque che “la pretesa in esame non appare per nulla chiara e non è in ogni caso possibile accertarne con certezza l'effettivo ammontare”, come assume il Pretore. Ne segue che l'attore ha sufficientemente sostanziato la proprietà esclusiva dell'importo da cui egli si è dipartito per il calcolo della pretesa.
d) Per il periodo successivo al 26 settembre 2012 il marito ripropone il calcolo da lui fatto valere nella procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. SO.2017.11, osservazioni del 13 febbraio 2017, pag. 14 e 15) unitamente a una tabella. Da quest'ultima si desumono chiaramente i redditi delle parti accreditati negli anni sul conto e la ripartizione del risparmio in proporzione all'apporto di ogni coniuge, dedotti dalle entrate del marito gli assegni familiari e l'importo di fr. 20 000.– da lui impiegato per la costituzione della __________ Sagl (doc. 11 dell'inc. SO.2017.11). AO 1 ha prodotto anche un estratto conto in cui figurano le cifre riportate nella tabella (doc. M). Risulta così, in particolare, che dal 26 settembre 2012 al 25 giugno 2015 i coniugi hanno accantonato complessivi fr. 99 417.–, di cui fr. 69 641.80 conteggiati al marito e fr. 29 776.17 alla moglie in proporzione ai rispettivi apporti, cioè per il 70% (arrotondato) all'uno e il 30% (arrotondato) all'altra.
Dalla somma di fr. 170 500.– prelevata dalla moglie il 27 giugno 2015 l'attore ha poi detratto l'importo di fr. 112 164.81 di cui egli era proprietario il 26 settembre 2012, ripartendo la differenza di fr. 58 335.19 in base alle aliquote che precedono (70% e 30%), onde fr. 40 863.51 in favore di lui e fr. 17 471.68 in favore di lei. Il prelevamento di fr. 39 000.– eseguito dalla convenuta il 22 settembre 2015 è stato suddiviso invece proporzionalmente agli apporti dei coniugi nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 22 settembre 2015: fr. 30 067.77 (77.1%) spettanti al marito e fr. 8939.23 (22.9%) dovuti alla moglie. AO 1 ha quantificato così nella petizione la
sua pretesa in fr. 183 089.– (fr. 112 164.81 + fr. 40 863.51 +
fr. 30 067.77), da cui ha dedotto la cifra di fr. 104 750.– pattuita a protezione dell'unione coniugale.
Se ne conclude che il rimprovero del Pretore, secondo cui il marito non ha speso “una parola per spiegare come addiviene a detto importo”, non essendo compito del giudice “cercare nel faldone processuale i riscontri necessari a ricostruire detta somma”, è ingiusto e ingeneroso. Contrariamente al-l'opinione del Pretore, considerando di volta in volta il saldo alla fine dei periodi di riferimento, il conteggio non manca di vagliare gli addebiti intervenuti, che per concorde dichiarazione delle parti erano destinati – salvo l'importo di fr. 20 000.– adoperato dal marito per la costituzione della __________ Sagl – al sostentamento della famiglia (verbale del 28 novembre 2019, pag. 2 seg.). La convenuta pretende che taluni importi siano stati usati dal marito per altri scopi, ma si limita a un'affermazione generica. L'attore ha dunque sufficientemente sostanziato la sua pretesa di fr. 183 089.– sotto il profilo dell'art. 219 del Codice civile italiano.
e) AP 1 chiede di togliere dalla cifra di fr. 209 500.– (il totale da lei prelevato dal noto contopostale) spese da lei sostenute per complessivi fr. 35 465.–, ovvero fr. 8500.– per il regalo di cresima al figlio S__________, fr. 15 000.– per l'acquisto di un pianoforte per la figlia L__________, fr. 1965.- a copertura dei costi del conservatorio per L__________ e fr. 10 000.– per l'anticipo sul prezzo della vettura della moglie stessa. Non dimostra però che quelle spese, non autorizzate né ratificate dal marito, fossero in qualche modo necessarie. Ne segue che in definitiva l'appello incidentale merita parziale accoglimento e la decisione impugnata va riformata nel senso che ad AO 1 va riconosciuto, in liquidazione della separazione dei beni, l'importo di fr. 58 339.– (fr. 78 339.– chiesti con la petizione, ridotti nel memoriale conclusivo di fr. 20 000.– usati per la costituzione della __________ Sagl).
II. Sul contributo di mantenimento per la moglie
8. Il Pretore ha ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (oltre 20 anni), dal quale sono nati due figli, ciò che ha influito concretamente sulla situazione economica della convenuta. Ne ha dedotto che quest'ultima ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Mancando dati in proposito, il Pretore ha ritenuto che alla moglie vada per lo meno assicurato il fabbisogno minimo “allargato” del diritto di famiglia (consid. 7.3 e 7.4). Ed egli ha calcolato tale fabbisogno in fr. 4148.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione fr. 1150.– [dedotte le quote di fr. 575.– già comprese nel fabbisogno in denaro di ogni figlio], pasti fuori casa fr. 180.–, riscaldamento fr. 67.10, tassa rifiuti fr. 20.–, assicurazione del-l'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 37.35, premio della cassa malati fr. 480.90, assicurazione dell'automobile e imposta di circolazione fr. 170.45, leasing fr. 286.45, carburante fr. 200.–, quota della Rega fr. 5.85, imposte fr. 200.–).
Quanto alle entrate di AP 1, il Pretore le ha accertate in complessivi fr. 4203.75 mensili (reddito fr. 3883.75, locazione di un appartamento a P__________ fr. 320.–). Ne ha desunto, il primo giudice, che con le sue entrate la moglie può far fronte autonomamente al proprio fabbisogno minimo. Alla convenuta egli ha rifiutato inoltre un importo per finanziare il sostentamento dopo l'età della pensione con l'argomento che, oltre a disporre già di averi previdenziali destinati ad aumentare grazie al conguaglio con il “secondo pilastro” del marito in seguito al divorzio (e che potranno ancora crescere), rimanendole ancora quindici anni di attività lavorativa ch'essa potrà portare al 100%, le rimane un certo agio sul fabbisogno minimo con cui potrà costituirsi un “terzo pilastro”, senza trascurare che essa è comproprietaria di un immobile a P__________.
9. I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo ali-mentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che ove non si possa ragionevol-mente pretendere da un coniuge la copertura del proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ogni coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni dopo il divorzio, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
a) In tre sentenze, successive alla decisione impugnata, il Tribunale federale ha nel frattempo mutato giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari applicabile a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e
figli nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 293, 301). Il metodo di calcolo “abituale” in tre fasi, risulta così ora inapplicabile (DTF 147 III 305 consid. 4.3). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con rinvii; analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b).
b) Nel sistema del metodo “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009 pag. 6292 segg.). Il minimo esistenziale per una persona sola è di fr. 1200.– mensili, quello per un genitore affidatario di fr. 1350.– mensili, mentre per chi vive in comunione domestica con una terza persona esso è la metà dell'importo di base per coppia, ovvero fr. 850.– mensili (DTF 144 III 506 consid. 6.6; RtiD I-2020 pag. 598 n. 4c).
A tale minimo si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbligatorie (per esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 9).
10. Applicandosi dunque nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre ridefinire i redditi e i fabbisogni minimi della famiglia secondo i criteri testé illustrati, come per altro è stato prospettato alle parti con ordinanza del 23 settembre 2022. Ora, per quanto attiene al reddito di AO 1 il Pretore non lo ha calcolato, limitandosi a rilevare che sulla base delle allegazioni dell'attore e considerato un reddito da attività lucrativa nel 2018 di fr. 15 410.15 mensili netti, egli è in grado di coprire il fabbisogno in denaro di entrambi i figli. Né con l'appello né con l'appello incidentale le parti si sono espresse al riguardo. Unicamente nel memoriale integrativo del 15 agosto 2022 la moglie ha quantificato il reddito del marito, senza particolare motivazione (e senza suscitare reazioni da parte di lui), in fr. 12 500.–, importo dal quale non v'è motivo pertanto di scostarsi.
Il reddito di AP 1 è stato calcolato dal Pretore in fr. 4203.75 (fr. 3883.75 più € 300.00, pari a fr. 320.– corrispondenti alla metà della locazione percepita per l'appartamento a Pavia, senza le spese accessorie), posto un “grado di occupazione che non sembrerebbe al momento ancora completo” e che andrebbe esteso al 100% “dopo il sedicesimo compleanno della figlia cadetta”. Il marito sostiene che il reddito della convenuta ammonta ad almeno fr. 4757.– mensili (compreso il reddito immobiliare), senza tuttavia spiegare come giunga a tale cifra. Egli adduce che si tratta di una remunerazione “per una percentuale lavorativa dell'80%”, di cui pretende tuttavia l'estensione al 100%, essendo entrambi i figli di oltre 16 anni, ma una volta ancora omette di indicare a quanto ammonterebbe il reddito ipotetico. Da parte sua la moglie, che dichiara di lavorare al 90% e ritiene “ben difficile” estendere oltre il grado d'occupazione “se non cambiando totalmente genere di attività, che però non è pretendibile”, ammette di poter guadagnare almeno fr. 3880.– mensili. L'importo di fr. 3883.75 mensili netti da cui si è dipartito il Pretore risulta dunque sostenibile.
L'interessata rimprovera al Pretore di avere computato nel suo reddito anche la nota pigione di fr. 320.– mensili ancorché l'istruttoria non abbia permesso di accertare – né il marito ha indicato – a quanto ammonti il reddito netto dalla locazione dell'appartamento di P__________. La doglianza non è seria. Intanto dal contratto di locazione sul quale si è fondato il Pretore (doc. O) emerge senza equivoci una pigione di € 7200.00 annui, onde un reddito netto di € 300.00 mensili. Inoltre sull'argomentazione del primo giudice, il quale non ha considerato le spese accessorie [di € 900.00 annui] perché “coprono i costi dell'immobile non inseriti nel fabbisogno”, l'appellante non si confronta, né essa ha mai quantificato o sostanziato l'esistenza di oneri supplementari correlati alla proprietà di P__________. A ragione dunque il Pretore ha aggiunto il reddito immobiliare di fr. 320.– mensili. Ne segue che il reddito della moglie va confermato in fr. 4200.– (fr. 3880.– + fr. 320.–).
11. In merito al proprio fabbisogno minimo, AP 1 chiede di fissarlo in almeno fr. 5000.– mensili fino a quando un figlio lascerà l'abitazione coniugale, a fr. 5575.– mensili dopo di allora e a fr. 6150.– mensili quando avrà lasciato l'abitazione anche L__________, rispetto ai fr. 4148.10 mensili riconosciuti dal Pretore.
a) Per quanto riguarda il minimo esistenziale del diritto esecutivo, l'importo di fr. 1350.‒ mensili andrà ricondotto a fr. 1200.– mensili quando cesserà l'obbligo contribuivo dell'attore nei confronti della figlia, come riconosce anche il Pretore.
b) Per quanto attiene al costo dell'alloggio, l'appellante sembrerebbe sostenere nella sua – invero confusa – argomentazione che tale voce di spesa debba essere mantenuta a fr. 2300.– anche una volta cessato il contributo alimentare per i figli, poiché essa ha diritto a continuare a occupare l'abitazione coniugale anche dopo il allora, prerogativa che fa parte del suo tenore di vita. Nelle sue osservazioni all'appello AO 1 obietta che la convenuta non ha alcun diritto di continuare a vivere nella stessa abitazione, il cui costo è eccessivo e risulterà sproporzionato per lei quando i figli avranno lasciato casa, di modo che a quel momento essa dovrà trovare una sistemazione dai costi più contenuti. Il Pretore ha reputato che, una volta decaduto il contributo alimentare per i figli, la convenuta potrà trovare per sé sola un alloggio da fr. 1400.– mensili. Dato che diminuirà anche il suo minimo esistenziale del diritto esecutivo da fr. 1350.– a fr. 1200.– mensili, nondimeno, il maggior aggravio che essa dovrà coprire sarà per finire di fr. 100.– mensili (fr. 1400.– meno i fr. 1150.– riconosciuti attualmente, meno fr. 150.– per il nuovo minimo esistenziale del diritto esecutivo), ciò che le sarà possibile coprire grazie al margine disponibile di cui potrà continuare a fruire.
Con tale ragionamento l'interessata non si confronta nemmeno di scorcio, limitandosi a opporre la propria opinione all'assunto del Pretore senza spiegare perché questo sarebbe erroneo. Comunque sia, e come si è appena visto, non è vero che – come la convenuta pretende – dopo la partenza dei figli dall'abitazione coniugale il Pretore la costringerebbe ad abitare in un monolocale da fr. 900.– mensili, tant'è che le ha riconosciuto dopo di allora una spesa di fr. 1400.– mensili. È vero invece che il costo attuale dell'alloggio va rivalutato da fr. 1150.– a fr. 1610.– mensili finché entrambi i figli abiteranno con la madre e a fr. 1840.– fino a quando un solo figlio vivrà con lei, il costo dell'alloggio incluso nel fabbisogno in denaro dei figli ammontando nel nuovo sistema di calcolo “a due fasi”, secondo la prassi di questa Camera, al 20% (un figlio) e al 30% (due figli) della pigione pagata dalla madre affidataria, in concreto di fr. 2300.– mensili (I CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022, consid. 11 con rinvio a Aeschlimann/Bähler/Schweighauser/Stoll, Berechnung des Kindesunterhalts – Einige Überlegungen zum Urteil des Bundesgerichts vom 11. November 2020 i.S. A. gegen B. 5A_311/2019, in: FamPra.ch 2021 pag. 260).
c) L'appellante chiede di aggiungere al proprio fabbisogno minimo fr. 300.– mensili per la manutenzione ordinaria dell'automobile (servizi, gomme, pulizia ecc…), visto il relativo uso giornaliero. Il marito contesta la spesa perché non provata, come ha ritenuto il primo giudice. E in effetti, di fronte alle contestazioni del marito, AP 1 avrebbe dovuto per lo meno documentare la spesa, non limitarsi a prospettare una stima (doc. 5; replica pag. 13). Né simili spese possono dirsi notorie, tanto meno nell'ambito di un contratto di leasing di automobili nuove (come quella della moglie), in cui usualmente sono compresi i servizi periodici del veicolo.
d) L'interessata sostiene che la voce per pasti fuori casa nel suo fabbisogno minimo dev'essere aumentata a fr. 220.– mensili. Essa ricorda che per pasti fuori casa il diritto esecutivo prevede fr. 11.– giornalieri (FU 68/2009 pag. 6292 cifra II n. 1 e 2) ed essa consuma almeno 20 pranzi ogni mese, sicché la riduzione operata dal Pretore per il fatto che essa lavora a tempo parziale è “incomprensibile e impertinente”. Il Pretore, da parte sua, ha definito tardiva la spesa di fr. 220.– mensili esposta dalla convenuta nel memoriale conclusivo (rispetto ai fr. 150.– indicati in precedenza) e in ogni modo eccessiva per chi lavora solo a tempo parziale. Ora, sulla tardività l'appellante non muove obiezioni, ciò che basta per rendere la critica irricevibile. La citata tabella dei minimi esecutivi per pasti fuori casa poi prevede un massimo di fr. 211.– mensili (fr. 11.– per pasto su 220 giorni lavorativi l'anno: FU 68/2009 pag. 6292, cifra II/4/b). Inoltre la convenuta dimentica che la sua attività di insegnante di matematica e scienze naturali all'__________ si limita al periodo dell'anno scolastico, come conferma il contratto di lavoro (doc. 4: dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013). Ne segue che, per almeno due mesi l'anno (senza considerare le vacanze scolastiche), essa non deve far capo a pasti fuori casa, sicché l'importo riconosciuto dal Pretore si rivela corretto (fr. 211.– mensili per dieci mesi equivalgono a fr. 175.80 mensili).
e) L'appellante chiede di aggiungere al suo fabbisogno minimo fr. 300.– per le vacanze e fr. 300.– per “estetica e parrucchiere”, spese “mai contestate dal marito” e “rimaste incluse nell'accordo alimentare raggiunto dalle parti in sede di PUC”. Il primo giudice non le ha considerate perché già comprese nel minimo vitale del diritto esecutivo. In realtà simili esborsi non fanno parte nemmeno del minimo esistenziale “allargato” secondo il diritto di famiglia, il quale non contempla spese voluttuarie per vacanze né di estetista (sopra, consid. 9b). Quanto ai costi del parrucchiere, essi sono effettivamente già inclusi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (tabella per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo: FU 68/2009 pag. 6292, cifra I) e non possono essere computati in doppio. Si aggiunga che – contrariamente alla tesi dell'appellante – tali poste non erano state considerate nella procedura a tutela dell'unione coniugale (il fabbisogno minimo delle parti non era nemmeno stato calcolato: verbale del 13 febbraio 2017 nell'inc. SO.2017.11) e il marito si è sempre opposto a riconoscerle nel fabbisogno minimo della moglie (petizione, pag. 8; replica, pag. 13).
f) L'appellante chiede infine che siano inserite nel proprio fabbisogno minimo le poste per il contributo AVS (rapportato al contributo alimentare versato dal marito) e per la costituzione di un'adeguata previdenza professionale fino al di lei pensionamento. Fa valere che il tenore di vita raggiunto in costanza di matrimonio implica per lei l'aspettativa di congrua pensio-
ne, finanziata dal marito, sulla quale contare dopo il divorzio. Per il calcolo essa rinvia ai memoriali preliminari, sollecitando “una posta per il finanziamento del primo pilastro pari al 12.5% e per il finanziamento della LPP pari al 15% per un totale del 27.5%”. Il Pretore è stato di altro avviso. Premesso che AP 1 ha già accantonato un certo avere previdenziale, che aumenterà grazie al conguaglio deciso con la sentenza di divorzio, egli ha rammentato che alla convenuta rimangono ancora una quindicina d'anni di attività lucrativa, durante i quali essa potrà finanziare ancora i propri averi previdenziali. Tenuto altresì conto del margine disponibile con cui essa potrà colmare eventuali lacune previdenziali tramite la costituzione di un “terzo pilastro”, e ciò a maggior ragione qualora estendesse l'attività lucrativa al 100%, come si può pretendere da lei, il primo giudice ha ricordato che la moglie è pur sempre comproprietaria di un immobile da reddito (dal valore, a suo tempo, di Lit. 230 milioni), libero da ipoteche. Il primo giudice ha quindi concluso che i presupposti per obbligare il marito a costituire un'adeguata previdenza della moglie non sono dati.
Il problema è che nell'appello AP 1 non quantifica la posta inerente alla previdenza professionale che pretende esserle riconosciuta. Ciò rende d'acchito l'appello irricevibile, giacché contestazioni pecuniarie devono sempre essere cifrate (DTF 137 III 617). Certo, una richiesta indeterminata può rivelarsi ricevibile se dalla motivazione addotta dal richiedente, eventualmente in combinazione con la sentenza impugnata, si evince con chiarezza quale sia l'ammontare della somma in questione (DTF 137 III 621 consid. 6.2 con riferimenti; I CCA sentenza inc. 11.2022.35 del 18 febbraio 2022 consid. 2). Nel caso specifico non si desume tuttavia dall'appello l'entità di quanto essa chiede e rinviare agli atti di prima sede non adempie i requisiti di motivazione di un appello nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC. In proposito l'impugnativa sfugge così a ulteriore disamina.
g) Le ulteriori voci riconosciute dal primo giudice sono rimaste incontestate e possono essere ammesse nel fabbisogno minimo “allargato”, al quale va aggiunto, poiché le condizioni finanziarie lo permettono, un forfait per spese di telecomunicazione, stimabili nella fattispecie in fr. 150.– mensili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.1 del 17 ottobre 2022 consid. 10). Conseguentemente, il fabbisogno minimo della moglie va quantificato in fr. 4760.– (arrotondati) finché entrambi i figli vivranno con la madre, in fr. 4990.– (arrotondati) finché un figlio vivrà con lei e in fr. 4400.– (arrotondati) dopo che entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione comune.
12. Il fabbisogno minimo “allargato” di AO 1 non è stato quantificato dal Pretore. Nel suo memoriale integrativo la moglie lo quantifica in fr. 5000.– mensili, cifra che non è contestata dal marito e che non appare di per sé inverosimile. Il bilancio familiare risulta dunque il seguente, fermo restando che i figli, maggiorenni, non partecipano al riparto dell'eccedenza (DTF 147 III 283 consid. 7.3; I CCA, sentenza inc. 11.2021.13 del 19 gennaio 2023 consid. 20) e che il contributo alimentare in favore del primogenito è nel frattempo decaduto, essendo S__________ ora finanziariamente autonomo (osservazioni 20 ottobre 2022 del marito, che la moglie non ha contestato), mentre della formazione scolastica o professionale della figlia L__________ tutto si ignora.
Finché entrambi i figli vivranno con la madre
a) Fino al termine della formazione scolastica o professionale della figlia
Reddito del marito fr. 12 500.‒
Reddito della moglie fr. 4 200.‒
fr. 16 700.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 760.‒
fr. 9 760.–
Eccedenza fr. 6 940.‒ mensili
./. contributo alimentare per la figlia fr. 1 500.‒ mensili
Eccedenza da dividere fr. 5 440.‒ mensili
Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 2 720.‒ mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 5000.‒ + fr. 2720.‒ = fr. 7 720.‒ mensili,
deve versare per la figlia, AF non compresi, fr. 1 500.‒ mensili
e deve versare per la moglie:
fr. 4760.‒ + fr. 2720.‒ ./. fr. 4200.– fr. 3 280.‒ mensili.
b) Dal termine della formazione della figlia in poi
Reddito del marito fr. 12 500.‒
Reddito della moglie fr. 4 200.‒
fr. 16 700.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 760.‒
fr. 9 760.–
Eccedenza da dividere fr. 6 940.‒ mensili
Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 3 470.‒ mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 5000.‒ + fr. 3470.‒ = fr. 8 470.‒ mensili
e deve versare per la moglie:
fr. 4760.‒ + fr. 3470.‒ ./. fr. 4200.– fr. 4 030.‒ mensili.
Finché un solo figlio vivrà con la madre
a) Fino al termine della formazione scolastica o professionale della figlia
Reddito del marito fr. 12 500.‒
Reddito della moglie fr. 4 200.‒
fr. 16 700.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 990.‒
fr. 9 990.–
Eccedenza fr. 6 710.‒ mensili
./. contributo alimentare per la figlia fr. 1 500.‒ mensili
Eccedenza da dividere fr. 5 210.‒ mensili
Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 2 605.‒ mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 5000.‒ + fr. 2605.‒ = fr. 7 605.‒ mensili,
deve versare per la figlia, AF non compresi: fr. 1 500.‒ mensili
e deve versare per la moglie:
fr. 4990.‒ + fr. 2605.‒ ./. fr. 4200.– fr. 3 395.‒ mensili.
b) Dal termine della formazione della figlia in poi
Reddito del marito fr. 12 500.‒
Reddito della moglie fr. 4 200.‒
fr. 16 700.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 990.‒
fr. 9 990.–
Eccedenza da dividere fr. 6 710.‒ mensili
Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 3 355.‒ mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 5000.‒ + fr. 3355.‒ = fr. 8 355.‒ mensili,
e deve versare per la moglie:
fr. 4990.‒ + fr. 3355.‒ ./. fr. 4200.– fr. 4 145.‒ mensili
Dal momento in cui entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione
della madre
Reddito del marito fr. 12 500.‒
Reddito della moglie fr. 4 200.‒
fr. 16 700.‒ mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 5 000.‒
Fabbisogno minimo della moglie fr. 4 400.‒
fr. 9 400.–
Eccedenza da dividere fr. 7 300.‒ mensili
Metà dell'eccedenza per ciascun coniuge fr. 3 650.‒ mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 5000.‒ + fr. 3650.‒ = fr. 8 650.‒ mensili,
e deve versare per la moglie:
fr. 4400.‒ + fr. 3650.‒ ./. fr. 4200.– fr. 3 850.‒ mensili
Ne discende che fino al momento in cui i
figli vivranno con la madre, AP 1 avrebbe diritto a un contributo alimentare di
fr. 3280.‒ mensili, aumentato a fr. 4030.– mensili dal termine della
formazione scolastica o professionale della figlia. Non potendosi giudicare ultra
petita, il contributo alimentare in suo favore non può eccedere tuttavia fr.
3007.– mensili, come lei chiede nel memoriale integrativo. Dal momento in cui
un solo figlio vivrà con la madre, il contributo alimentare in favore di
quest'ultima aumenterà a fr. 3395.‒ mensili, rispettivamente a fr. 4145.–
mensili dal termine della formazione scolastica o professionale della figlia. Quando
entrambi i figli avranno lasciato l'abitazione della madre, AP 1 avrà diritto a
un contributo alimentare di
fr. 3850.‒ mensili. Tale contributo andrà adeguato al costo della vita
(indice di riferimento il 1° gennaio 2022), come lei propone e l'attore non
contesta.
13. Riguardo alla durata del contributo alimentare, poco o punto il Pretore ha esaminato quella del contributo per la moglie dopo il pensionamento, limitandosi ad asserire ‒ telegraficamente e senza operare alcun calcolo ‒ che costei non accuserà lacune previdenziali. La convenuta chiede in questa sede un contributo alimentare a vita, ma nulla adduce circa la sua situazione dopo il pensionamento, chiedendo unicamente come posta del fabbisogno minimo un importo per costituirsi una previdenza (come si è visto, non cifrato), ma nulla di più. Ne segue che essa non si confronta con la pur laconica argomentazione del Pretore per dimostrare che non le sarà possibile beneficiare di una pensione adeguata. La questione non può dunque essere trattata oltre.
14. Nel suo appello incidentale il marito chiede “che il contributo di mantenimento dopo il divorzio venga fissato con effetto al momento della crescita in giudicato parziale della sentenza di divorzio, ossia a partire dal 15 luglio 2020”, sempre “che non sia dovuto alcun contributo di mantenimento in favore della moglie”. Nelle osservazioni all'appello incidentale la convenuta avversa tale richiesta, sostenendo che fino alla decisione del tribunale il marito è tenuto a versare il contributo alimentare fissato nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale.
Ora, questa Camera ha avuto modo di ricordare che di regola il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre solo con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio, una volta definite tutte le conseguenze legate allo scioglimento del matrimonio. Fino a quel momento il contributo alimentare per un (ex) coniuge continua a essere disciplinato dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito a suo tempo il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.21 del 15 ottobre 2021, consid. 1). Può accadere così che – come in concreto rimane in vigore il contributo alimentare per la moglie pattuito nell'ambito delle misure a tutela dell'unione coniugale (fr. 1350.– mensili) – una sentenza di primo grado risulti definitiva sullo scioglimento del matrimonio, sull'attribuzione dell'autorità parentale e sul diritto di visita, ma non sui contributi di mantenimento, i quali – essendo impugnati – continuano a essere regolati da misure a protezione dell'unione coniugale o da provvedimenti cautelari (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.29 del 29 aprile 2016 consid. 3a e 3b).
È vero che circostanze particolari l'art. 126 cpv. 1 CC consente tuttavia al giudice del divorzio di far decorrere un contributo alimentare dell'art. 125 cpv. 1 CC già prima del passaggio in giudicato dell'intera sentenza (“forza di giudicato parziale”), seppure uno o più dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati (DTF 142 III 194 consid. 5.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_581/2020 del 1° aprile 2021 consid. 3.4.1, in: FamPra.ch 2021 pag. 863; analogamente: RtiD I-2015 pag. 873 consid. 5). Nella fattispecie, tuttavia, il marito non ha mai chiesto prima d'ora che il dispositivo sui contributi alimentari decorra già dal passaggio in giudicato del dispositivo relativo allo scioglimento del matrimonio. Presentata per la prima volta in questa sede senza che ricorrano i requisiti dell'art. 317 cpv. 2 CPC, la domanda si rivela pertanto irricevibile.
III. Sulle spese e le ripetibili
15. Le spese dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene causa vinta sul contributo alimentare in suo favore, ma solo parzialmente sulla durata dello stesso, mentre soccombe sulla liquidazione del regime matrimoniale. Nel complesso, quindi, senza dimenticare che la causa verte sul diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) e che l'esito è stato determinato essenzialmente da un cambio di giurisprudenza da parte del Tribunale fe-derale, si giustifica di porre equitativamente le spese del suo appello a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
Quanto all'appello incidentale, AO 1 esce vittorioso sulla liquidazione del regime matrimoniale, ma non sulla richiesta di far decorrere l'assenza di contributi alimentari tra coniugi dal passaggio in giudicato parziale della sentenza di divorzio. Una volta ancora si giustifica così di porre equitativamente le spese del rimedio giuridico a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili.
L'attuale giudizio impone altresì una riforma degli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che seguono la medesima chiave di riparto adottata in appello.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
16. Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare chiesto dalla moglie e delle reciproche pretese patrimoniali.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui sono ricevibili, l'appello principale è l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è riformata come segue:
1.4 A titolo di scioglimento del regime dei beni, AP 1 verserà ad AO 1 l'importo di fr. 58 339.– entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
1.7 AO 1 verserà a AP 1 i seguenti contributi alimentari giusta l'art. 125 CC:
fr. 3007.‒ mensili fintanto che entrambi i figli vivranno con lei,
fr. 3395.‒ mensili dal momento in cui un solo figlio vivrà con la madre, somma che aumenterà a fr. 4145.– dal termine della formazione scolastica o professionale della figlia L__________,
fr. 3850.‒ mensili dal momento in cui entrambi i figli avranno lasciato
l'abitazione della madre e fino al pensionamento di AP 1.
I contributi alimentari saranno adeguati annualmente alle variazioni del costo della vita (indice di riferimento il 1° gennaio 2022).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 4000.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
II. Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 3500.–, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
V. Notificazione:
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‒ avv. ; ‒ avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).