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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Borella |
sedente per statuire nella causa CA.2019.463 (divorzio su azione di un coniuge: provvigione ad litem) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 febbraio 2019 da
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AP 1 |
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello del 1° settembre 2020 presentato da AP 1 contro il “decreto cautelare” emesso dal Pretore il 21 agosto 2020;
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 14 febbraio 2018 da AO 1 (1972) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nei confronti di AP 1 (1972), causa attualmente in fase istruttoria (inc. DM.2018.41), con istanza del 28 febbraio 2019 il convenuto ha sollecitato dalla moglie lo stanziamento di una provvigione ad litem di fr. 20 000.– per la copertura parziale delle proprie spese legali e processuali. AO 1 ha rifiutato. In successivi memoriali del 26 agosto e del 17 settembre 2019 i coniugi hanno mantenuto le loro posizioni.
B. A un'udienza del 18 agosto 2020, indetta anche per il contraddittorio sulla provvigione ad litem, le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista. Non dovendosi assumere altre prove, il Pretore ha preannunciato l'emanazione della decisione. Statuendo con “decreto cautelare” del 21 agosto 2020, egli ha poi respinto l'istanza. Le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1500.– per ripetibili.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 1° settembre 2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato, nel senso di accogliere la sua istanza e di obbligare la moglie a versargli fr. 20 000.– di provvigione ad litem. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 22 ottobre 2020 l'istante ha replicato spontaneamente, confermando il proprio punto di vista. La convenuta non ha duplicato.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione in materia di provvigione ad litem non è un provvedimento cautelare nel senso degli art. 261 segg. o 276 CPC (né dell'art. 104 LTF), bensì una pretesa fondata sul diritto sostanziale, in particolare sui doveri che discendono dal matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5A_561/2020 del 3 marzo 2021 consid. 1.2; v. anche DTF 143 III 624 consid. 7 con rinvii; analogamente: RtiD II-2019 pag. 664 n. 4c). Si tratta perciò di un giudizio indipendente emanato in procedura sommaria a norma dell'art. 271 CPC, impugnabile con appello entro dieci giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che la provvigione richiesta fosse di almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, AP 1 postulando tuttora il versamento di fr. 20 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata alla patrocinatrice del marito il 24 agosto 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________, agli atti). Depositato il 1° settembre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. L'appellante postula il richiamo del carteggio relativo alla causa di divorzio (inc. DM.2018.41), così come quello del procedimento cautelare riguardante la provvigione ad litem (inc. CA.2019.463). Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio a questa Camera. I due richiami si rivelano dunque superflui.
3. Nella decisione impugnata il Pretore ha rilevato che nella dichiarazione d'imposta 2017, inoltrata il 24 luglio 2019, AP 1 aveva indicato sostanza mobiliare (“titoli e capitali”) per complessivi fr. 160 545.–. Certo, il convenuto sosteneva di essersi sbagliato, ma non specificava l'effettivo ammontare del proprio patrimonio mobiliare né pretendeva che questo non fosse realizzabile in tempi relativamente brevi. Per il primo giudice, di conseguenza, l'interessato non ha reso verosimile di non poter far fronte da sé ai propri costi di patrocinio. Onde la reiezione della richiesta di provvigione ad litem.
4. I criteri per obbligare un coniuge a versare all'altro coniuge, incapace di far fronte con il proprio reddito e la propria sostanza ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio, sono già stati riassunti dal Pretore. Al proposito basti ricordare come lo stanziamento di una provvigione ad litem presupponga che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali suoi, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in altri termini, egli non ha diritto di ottenere una provvigione ad litem, nemmeno se l'altro coniuge è in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue. Tutt'al più una provvigione ad litem può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.67 dell'8 maggio 2020 consid. 2). Come in materia di assistenza giudiziaria (RtiD I-2005 pag. 763 consid. 8), anche per valutare la fondatezza di una richiesta di provvigione ad litem fa stato il reddito effettivo (I CCA, sentenza inc. 11.2009.178 dell'11 febbraio 2011 consid. 6). L'imputazione di un reddito ipotetico è rilevante solo per quanto riguarda la determinazione di contributi di mantenimento, non nella prospettiva di una provvigione ad litem (sentenza del Tribunale federale 5A_929/2019 del 20 aprile 2020 consid. 5.4).
5. Il convenuto lamenta, nell'appello, che il Pretore non ha “contestualizzato la sostanza del marito, valutandone l'effettiva disponibilità e realizzabilità”. Egli ribadisce che i titoli indicati nella sua dichiarazione d'imposta si riferiscono ad azioni delle società I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l., azioni che gli consentono di incassare dividendi per circa fr. 18 000.– annui. Al Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che, in conformità a una sentenza emanata il 9 giugno 2015 nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale, egli deve erogare contributi alimentari di fr. 250.– mensili per ogni figlio, più due terzi dei dividendi percepiti dalle due società, l'ultimo terzo dei dividendi necessitandogli per il proprio fabbisogno minimo. I redditi di quei titoli – continua l'appellante – sono necessari così per finanziare gli obblighi alimentari e coprire le proprie necessità personali, anche perché attualmente egli non svolge alcuna attività lucrativa. Per di più, soggiunge il convenuto, quei titoli nemmeno gli permetterebbero di ottenere in breve tempo la liquidità necessaria per far fronte alle proprie spese legali, essendo “un fatto notorio che, a differenza delle azioni di società quotate in borsa la cui compravendita è relativamente semplice, le azioni di società non quotate, come quelle da lui detenute, non possono essere considerate facilmente realizzabili”. Per contro, egli epiloga, grazie alla propria situazione economica la moglie può sovvenzionare anche le spese processuali di lui.
6. Nelle osservazioni all'appello AO 1 obietta che le asserzioni dell'appellante sono inammissibili, poiché nuove. Ora, si dà atto che davanti al Pretore il convenuto non aveva precisato la composizione della propria sostanza, limitandosi a definire erroneo il valore dei titoli indicato nella dichiarazione fiscale del 2017 (verbale del 18 agosto 2020, pag. 1). Ciò non toglie che in prima sede i coniugi avevano discusso dei dividendi versati a AP 1 dalle due società, dividendi che servono per finanziare i contributi di mantenimento in favore dei figli L__________ e O__________. Tant'è che il convenuto aveva eccepito allora di non poter vendere quei titoli, poiché altrimenti sarebbe stato costretto “a chiedere una diminuzione del contributo di mantenimento” (loc. cit., pag. 3). Le allegazioni che il convenuto adduce in appello non possono quindi ritenersi nuove.
a) Premesso ciò, in concreto è pacifico che nella dichiarazione d'imposta del 2017 AP 1 ha dichiarato “titoli e capitali” per fr. 160 545.– (doc. 23). Tale somma corrisponde al valore fiscale della sua partecipazione nelle società I__________ S.p.A. di __________ (Udine) e L__________ S.r.l. di __________, come si desume dalle dichiarazioni fiscali dei coniugi dal 2007 al 2010 (beni non soggetti all'imposta preventiva: doc. N a Q) e dalle istanze per il computo globale d'imposta in caso di dividendi e interessi esteri, accluse alle dichiarazioni d'imposta dei coniugi dal 2011 al 2013 (doc. R a T). Si tratta, in sintesi, del modulo DA-1 menzionato nell'elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali alla posizione 980/981 del modulo 2, il cui totale è poi riportato alla posizione 29.1 (“titoli e capitali”) della dichiarazione fiscale.
b) Altrettanto incontestato è che, nella fattispecie, con decisione del 9 giugno 2015 emanata nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aggiunto ha omologato un accordo in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare contributi alimentari di fr. 250.– mensili per il mantenimento di ogni figlio dal gennaio del 2016 in poi (assegni familiari non compresi), più due terzi dei dividendi che avrebbe percepito dalle ditte I__________ S.p.A. e L__________ S.r.l. In altri termini, il reddito dei titoli elencati nella nota dichiarazione fiscale serve per finanziare il contributo di mantenimento in favore dei figli. Ne segue che, fosse costretto – e riuscisse – a vendere quei titoli per far fronte alle proprie spese processuali e di patrocinio, l'interessato potrebbe versare a L__________ e O__________ solo il residuo di fr. 250.– mensili ciascuno. Il che sarebbe contrario all'interesse dei figli stessi e della moglie. Del resto ai fini della provvigione ad litem non può essere imputato all'interessato un reddito ipotetico né il convenuto risulta possedere altra sostanza apprezzabile. Allo stato attuale delle cose e a un esame di mera verosimiglianza AP 1 risulta così sprovvisto di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata condotta processuale.
7. Alla luce di quanto precede occorre esaminare se AO 1 sia in grado di prestare la somma richiesta, il giudice potendo imporre un simile obbligo soltanto ove il coniuge chiamato a stanziare la provvigione ad litem abbia risorse adeguate e non debba ridursi a vivere senza il proprio fabbisogno minimo (sentenza del Tribunale federale 5A_590/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 3.3 con rinvio a DTF 103 Ia 99).
a) L'appellante sostiene che oggi la moglie guadagna almeno fr. 9000.– mensili, quantunque agli atti si trovi una dichiarazione d'imposta del 2017 in cui figura uno stipendio di fr. 7000.– mensili. Egli contesta anche il fabbisogno minimo di fr. 7573.– mensili indicato dall'attrice, a suo avviso “verosimilmente molto inferiore”. AP 1 sottolinea poi che l'interessata, proprietaria dell'abitazione coniugale a __________, potrebbe aumentare in tempi relativamente brevi il mutuo ipotecario. A suo dire, inoltre, dalla dichiarazione fiscale del 2017 risulta che la consorte detiene “titoli e capitali” per fr. 47 240.– e “altri elementi della sostanza” per fr. 50 000.–. AO 1 oppone, dal canto suo, che il proprio reddito non eccede fr. 7000.– mensili di fronte a un fabbisogno minimo di fr. 8304.50 mensili. A mente sua, la possibilità di aumentare l'aggravio ipotecario “è priva di fondamento”, mentre per quel che è dei dati esposti nella dichiarazione fiscale, oltre a definire le argomentazioni dell'appellante nuove e quindi irricevibili, essa rileva che “occorrerà valutare l'esiguità di tale sostanza raffrontata a quella di ben fr. 160 545.– esposta dal marito”.
b) Dal fascicolo processuale si evince che lo stipendio di AO 1 ammonta a poco più di fr. 7000.– mensili (doc. E nell'inc. DM.2018.41). L'assunto del marito, stando al quale essa guadagna fr. 9000.– mensili, si esaurisce perciò in una congettura. Quanto al fabbisogno minimo di lei, l'interessata l'ha quantificato in fr. 7573.60 mensili nel 2017 (doc. G nell'inc. DM.2018.41) e in fr. 8304.50 nel 2019 (doc. ZZZ1 nell'inc. DM.2018.41). L'appellante asserisce che tale dispendio sarebbe “verosimilmente molto inferiore”, ma non dice di quanto né come andrebbe calcolato. Non bisogna disconoscere per converso che il fabbisogno minimo indicato dalla moglie comprende anche il costo dell'alloggio già incluso nel fabbisogno in denaro dei figli, così come le spese straordinarie di questi ultimi. Il fabbisogno minimo di lei si attesta così a fr. 6090.– mensili nel 2017 e a fr. 6755.– mensili nel 2019. Riguardo alla sostanza, poi, AO 1 possiede la particella n. 151 RFD di __________. Dalla tassazione 2017 risultano altresì “titoli e capitali” di sua proprietà per complessivi fr. 47 240.– e “altri elementi della sostanza mobiliare” per fr. 50 000.– (doc. ZZZ5 nell'inc. DM.2018.41), costituti da oggetti di valore e gioielli (doc. U nell'inc. DM.2018.41).
c) Ora, se il margine disponibile di AO 1 non appare tale da permettere a quest'ultima di elargire una provvigione ad litem, a un sommario esame esso non osta a un ricarico dell'aggravio ipotecario dell'abitazione di cui l'attrice è proprietaria, come chiede il marito. Posto ciò, e constatato che l'interessata non pretende di avere consumato gli averi dichiarati fiscalmente, si giustifica di chiamare AO 1 a concedere al marito una provvigione ad litem di fr. 20 000.–, il cui ammontare – di per sé incontestato – appare adeguato, dandosi una causa particolarmente combattuta. L'interessata potrà in effetti prelevare tale importo dalla propria sostanza, conservando un certo agio per altre spese imprevedibili. Contrariamente ai titoli in possesso al marito, si tratta di averi immediatamente fruibili, sicché un confronto tra i due importi non entra in linea di conto. Né si può dire, a un esame sommario, che le iniziative processuali del marito appaiano d'acchito prive di fondamento o dilatorie (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_894/2016 del 26 giugno 2017 consid. 4.2 con rinvii).
d) Si ricordi ad ogni buon conto che la provvigione ad litem è un semplice anticipo destinato, salvo eccezioni, a essere restituito in esito al giudizio definitivo sulle spese processuali o computato sulla liquidazione del regime matrimoniale, sempre che ciò non appaia iniquo (DTF 146 III 212 consid. 6.3 con rinvii; v. anche RtiD I-2015 pag. 871 consid. 4a con rinvii, I-2012 pag. 882 consid. 19 con richiamo). E nella fattispecie una compensazione nell'ambito della liquidazione del regime sembra tutt'altro che fuori luogo, ove appena si pensi che la moglie ha offerto al marito a quel titolo fr. 228 203.–. Ne discende che, in ultima analisi, l'appello si rivela provvisto di buon diritto.
8. Gli oneri processuali seguono la soccombenza di AO 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), che ha proposto a torto di respingere l'appello. Il convenuto, che ha presentato osservazioni tramite un legale, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Il riparto delle spese e delle ripetibili di primo grado segue identica sorte.
9. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza del 28 febbraio 2019 nell'inc. CA.2019.463 è accolta, nel senso che AO 1 è condannata a versare a AP 1 una provvigione ad litem di fr. 20 000.–.
2. Le spese processuali della causa CA.2019.463, di fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà a AP 1 fr. 1500.– per ripetibili.
II. Le spese di appello di fr. 1000.–, da anticipare da AP 1, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).