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Incarto n. 11.2020.127 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa DM.2013.95 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione dell'11 aprile 2013 da
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AO 1 (già patrocinato dall'avv. PA 2 )
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sulle “importanti aggiunte alla sentenza” (Wichtige Ergänzungen zum Urteil) del 21 agosto 2020 presentate da AO 1 contro la decisione emanata dal Pretore il 24 luglio 2020 (inc. 11.2020.117),
come pure sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP 1 contro la medesima decisione (inc. 11.2020.127)
e sulle “ulteriori obiezioni” (weitere Einsprache) del 22 ottobre 2020 presentate da AP 1;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1956), divorziato e padre di due figli ora maggiorenni, e AP 1 (1957) si sono sposati a __________ il 22 ottobre 1992, adottando la separazione dei beni. Dal matri-monio non sono nati figli. Il 2 novembre 1992 il marito ha donato alla moglie le particelle n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________, da lui acquistate prima del matrimonio. AP 1, già fotolitografo e antiquario-rigattiere, è al beneficio dal 1° dicembre 2013 di una rendita intera AI. La moglie lavora come poligrafa alle dipendenze dell'__________ di __________. I coniugi vivono separati dal 1° ottobre del 2013, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (la particella n. 164 RFD) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Nel frattempo, l'11 aprile 2013, AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo il versamento di fr. 952 000.– in “liquidazione dei rapporti di dare e avere tra i coniugi” e un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili. In via cautelare egli ha postulato l'autorizzazione a vivere separato, l'assegnazione in uso del piano inferiore dell'alloggio coniugale (attribuendo in uso alla moglie quello superiore), un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili e una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, in subordine, il beneficio del gratuito patrocinio. A un'udienza del 16 maggio 2013, indetta per il contradditorio cautelare e la conciliazione, la convenuta ha avversato la domanda cautelare, salvo l'autorizzazione a vivere separati, ma ha aderito al principio del divorzio. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Con decreto cautelare del 21 maggio 2013 il Pretore ha poi autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha obbligato i coniugi a redigere un inventario dei beni, ha condannato AP 1 a versare al marito un contributo alimentare di fr. 750.– mensili e ha respinto le richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio formulate dall'istante (inc. CA.2013.111).
C. Su richiesta delle parti, il 4 giugno 2013 il Pretore ha sospeso la causa per consentire trattative in vista di una composizione amichevole della lite. Il 1° ottobre 2013 AP 1, postulata la riattivazione della procedura, ha presentato un complemento alla petizione di divorzio in cui ha rivendicato la consegna da parte della moglie – già in via cautelare – di una serie di oggetti, come pure un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili vita natural durante e il riparto a metà della prestazione d'uscita acquisita dalla convenuta durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale. Nella sua risposta di merito del 2 dicembre 2013 AP 1 ha accettato di consegnare parte degli oggetti rivendicati dal marito, chiedendo a sua volta la restituzio-
ne di una serie di beni mobili, e ha proposto di respingere tutte
le altre pretese dell'attore, salvo la ripartizione degli averi previdenziali da suddividere secondo “i relativi disposti di legge”. A un'udienza del 16 gennaio 2014, indetta per il contradditorio cautelare, i coniugi si sono accordati sul ritiro da parte del marito di determinati oggetti e il Pretore ha omologato l'intesa seduta stante (inc. CA.2013.341).
D. In una replica del 13 gennaio 2014 l'attore ha ribadito intanto il suo punto di vista. Duplicando il 14 febbraio 2014, la convenuta ha riaffermato le proprie richieste, oltre a rivendicare fr. 70 000.– con interessi al 5% dal 27 maggio 2011 in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere. Alle prime arringhe del 21 maggio 2014 il marito ha confermato una volta ancora le sue domande, aggiornando l'elenco degli oggetti rivendicati e instando ulteriormente per una provvigione ad litem di fr. 10 000.–. La convenuta ha ribadito le proprie posizioni, avversando le nuove richieste del marito. Entrambe le parti hanno notificato prove. Con decreto cautelare del 21 luglio 2014 il Pretore ha respinto l'istanza di provvigione ad litem, autorizzando nondimeno il marito a vendere determinati beni di sua pertinenza posti nell'abitazione coniugale (inc. CA.2014.179).
E. In esito a una nuova istanza formulata il 7 luglio 2014 da AO 1, con decreto cautelare del 1° ottobre 2014 il Pretore ha obbligato AP 1 a versare al marito dal 7 luglio 2014 un contributo alimentare di fr. 950.– mensili e ha ordinato all'Ufficio del registro fondiario di menzionare una restrizione del potere di disporre sulle note particelle n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________. Il 24 novembre 2014 il Pretore ha poi condannato la moglie a versare al marito una provvigione ad litem di fr. 10 000.– (inc. CA.2014.256). Un appello presentato il 5 dicembre 2014 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 28 ottobre 2016 (inc. 11.2014.104).
F. L'istruttoria di merito, durante la quale è stata assunta una perizia sul valore degli immobili della moglie e degli investimenti eseguiti negli anni, è terminata il 23 agosto 2019. Le parti hanno rinunciato ad arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 30 ottobre 2019 l'attore ha espresso le proprie considerazioni sulla fattispecie, senza formulare formali conclusioni, mentre la convenuta non ha presentato alcun allegato. In seguito all'entrata in carica del nuovo Pretore, il 1° gennaio 2020, si sono tenute l'11 maggio 2020 nuove arringhe finali. In tale occasione AP 1 ha ridotto la richiesta di contributo alimentare a fr. 950.– mensili fino al proprio pensionamento, ha proposto la vendita all'asta delle proprietà immobiliari della moglie e ha mantenuto per il resto le sue domande. AO 1 ha reiterato le richieste di giudizio formulate nella duplica del 14 febbraio 2014.
G. Statuendo il 24 luglio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato il riparto a metà degli averi di previdenza professionale maturati dai coniugi durante il matrimonio (“valuta 11 aprile 2013”), ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l'esecuzione del riparto, ha obbligato la moglie a versare al marito un contributo alimentare di fr. 950.– mensili fino al di lui pensionamento e ha liquidato i rapporti patrimoniali come segue:
3.1 È accertata la proprietà del marito sui beni seguenti:
– indicati nella lista doc. 21 di 3 pagine allegata alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. 25 di 2 pagine allegata alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. VV di 4 pagine allegata alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo limitatamente ai seguenti oggetti:
n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 33, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 135, 137, 138, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 162, 163, 164, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198.
3.2 È accertata la proprietà della moglie sui beni indicati nella lista doc. VV di 4 pagine allegata alla presente decisione che è parte integrante del dispositivo limitatamente ai seguenti oggetti: n. 30, 31, 32, 39, 45, 156, 207.
3.3 È accertata la comproprietà dei coniugi, in ragione di ½ ciascuno, su tutti gli altri oggetti non indicati ai punti 3.1 e 3.2.
3.4 Il marito ritirerà dai fondi di __________ gli oggetti di cui al punto 3.1.
3.5 La moglie ritirerà dal marito gli oggetti di cui al punto 3.2.
3.6 La moglie è condannata a versare al marito fr. 289 707.– a liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere.
4. All'adempimento del punto 3.6, la moglie è autorizzata a far cancellare la restrizione della facoltà di disporre sui fondi n. 164 e 489 RFD di __________, sezione di __________, ordinata con decreto cautelare 1° ottobre 2014 (CA.2014.256).
Le spese processuali di complessivi fr. 38 000.– (inclusi costi peritali di fr. 15 000.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
H. Contro la sentenza appena citata AO 1 ha inoltrato al Pretore un memoriale intitolato “Importanti aggiunte alla sentenza” (Wichtige Ergänzungen zum Urteil), del 21 agosto 2020, in cui fa notare che il 3 gennaio 2002 la moglie aveva ricevuto “un rimborso in capitale di fr. 116 000.– per i suoi immobili (ipoteche)” dalla cassa pensione, che dal 2011 il nuovo istituto previdenziale della moglie è la “__________” e che egli vorrebbe “prelevare una pensione attuale” dal proprio capitale. Relativamente agli oggetti da ritirare, egli chiede che essi gli siano consegnati a __________ a spese della moglie e che a quest'ultima sia fissato un termine di pagamento con “un abbuono di interessi del 6% per i debiti in sospeso” dal contratto del 26 maggio 2011. Egli pretende inoltre l'“abrogazione del decreto del 1° ottobre 2014”, una riduzione delle spese legali a suo carico a non oltre il 25% e formula tutta una serie di “aggiunte generali”. Il Pretore ha trasmesso l'atto a questa Camera per competenza. Il memoriale non è stato comunicato a AO 1 per osservazioni.
I. Il 14 settembre 2020 ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1, chiedendo di respingere la pretesa del marito in liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere e di condannare il medesimo a versarle fr. 70 000.– con interessi al 5% dal 27 maggio 2011 per il medesimo titolo, come pure di ordinare all'ufficiale del registro fondiario l'immediata cancellazione della restrizione del potere di disporre. In un memoriale intitolato “Commenti e
ulteriori obiezioni” (Stellungnahme und weitere Einsprache) del 22 ottobre 2020 AO 1 chiede di respingere l'appello avversario e avanza altre pretese rispetto alla sentenza del Pretore. In una replica spontanea del 24 novembre 2020 AO 1 chiede di respingere le nuove domande del marito.
Considerando
in diritto: 1. I rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'ammontare della liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo alimentare rivendicato dal marito davanti al Pretore. Di per sé, il memoriale di AP 1 può quindi essere trattato come appello. Circa la tempestività di tale rimedio, la decisione impugnata è stata notificata all'attore il 28 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 15 agosto 2020 (compreso) in forza dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto lunedì 14 settembre 2020. Introdotto il 21 agosto 2020, il memoriale risulta così tempestivo. Quanto all'appello di AO 1, la decisione pretorile è pervenuta al legale della convenuta il 27 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Inoltrato il 14 settembre 2020, ultimo giorno utile, anche tale appello risulta ricevibile. Relativamente alle “nuove obiezioni” presentate da AP 1, l'invito a formulare osservazioni all'appello avversario è stato notificato all'interessato il 30 settembre 2020 e il memoriale andava introdotto entro 30 giorni da allora (art. 312 cpv. 2 CPC). Depositato il 22 ottobre 2020 anche tale memoriale è pertanto tempestivo.
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, il riparto della previdenza professionale, la modalità di consegna dei beni mobili rivendicati dal marito e la liquidazione dei rapporti di dare e avere fra le parti. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC).
I. Sull'appello di AP 1
4. Un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 5A_577/2020 del 16 dicembre 2020 consid. 5). Un ricorso deve altresì rispettare determinate esigenze di forma: deve contenere, in particolare, chiare richieste di giudizio (“domande o conclusioni”), da cui desumere quanto l'interessato intende ottenere dal tribunale. Una richiesta di giudizio va quindi formulata in modo che, dandosi
un suo accoglimento, la decisione possa essere pronunciata ed eseguita senza ulteriori delucidazioni (DTF 142 III 107 consid. 5.3.1; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.176 del 26 febbraio 2021 consid. 3a).
Il memoriale di AP 1 non è un esempio di chiarezza. È vero inoltre che a tratti l'interessato riprende stralci di allegati sottoposti al Pretore dalla sua ex patrocinatrice, ciò che non è ammissibile. L'atto permette pur sempre di capire senza equivoci, nondimeno, che l'interessato chiede la modifica dei dispositivi n. 2 (suddivisione degli averi previdenziali), n. 3 (liquidazione dei rapporti di dare e avere), n. 4 (cancellazione della restrizione del potere di disporre) e n. 6 (ripartizione delle spese giudiziarie). Occorrerà pertanto esaminare quei temi per verificare se dalla relativa motivazione sia possibile dedurre in che modo dovrebbe essere riformato, secondo AP 1, il giudizio del Pretore.
5. Al proprio memoriale e alle osservazioni all'appello avversario AP 1 acclude varia documentazione che riguarda il periodo compreso tra il 1992 e il 2019. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Spetta alla parte che intende valersi di simile facoltà indicare i motivi che le hanno impedito di sottoporre tali elementi al primo giudice nonostante la diligenza che si poteva esigere da lei (DTF 143 III 42 consid. 4.1). Nella fattispecie i documenti esibiti in appello precedono il giudizio impugnato senza che l'interessato spieghi quali motivi gli avrebbero impedito di sottoporli al Pretore nonostante la diligenza che si poteva esigere da lui. Si tratta perciò di atti non ricevibili (analogamente: I CCA sentenza inc. 11.2020.101 del 16 febbraio 2021 consid. 2).
a) Per quel che riguarda il riparto a metà degli averi previdenziali accumulati dalla moglie durante il matrimonio, l'appellante fa valere che nel 2002 AO 1 ha ricevuto dalla propria cassa pensione “un rimborso in capitale di fr. 116 000.–” e che dal 2011 il nuovo istituto previdenziale di lei è la __________. Se non che, per tacere del fatto che il Pretore si è limitato a fissare il principio della divisione e a trasmettere gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per l'esecuzione, non è dato di capire in che modo l'appellante vorrebbe modificare la decisione impugnata. Al riguardo l'appello non può quindi essere vagliato oltre. Quanto alla richiesta di “voler prelevare una rendita corrente dal suo capitale”, si tratta di una domanda nuova e come tale irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC). A parte ciò, non è dato una volta a divedere come
andrebbe riformato il giudizio del Pretore. Del resto, la questione sollevata dall'appellante si porrà – se mai – al momento di eseguire il riparto dell'avere previdenziale della moglie.
b) Relativamente alle modalità di consegna e di ritiro dei beni mobili riconosciuti in proprietà del marito, il Pretore ha stabilito che ogni coniuge provvederà a ritirare dall'altro gli oggetti di sua pertinenza. Egli ha accertato che all'udienza del 16 gennaio 2014 i coniugi avevano raggiunto un accordo stando al quale cui il marito avrebbe potuto “ritirare dall'abitazione già coniugale di __________ tutti gli oggetti di cui alla lista doc. 21”. Nulla osta quindi – egli ha proseguito – “a seguire tale modalità” anche per i beni rimanenti, tanto più che “buona parte dei beni di cui alla lista doc. 21 risultano ancora essere depositati ad __________”. L'appellante ribadisce la sua richiesta volta a imporre alla convenuta di portare tutti i beni al suo domicilio di __________, ma con l'argomentazione del Pretore non si confronta minimamente. Dovesse AO 1 persistere nel rifiutare l'accesso alla proprietà __________, in ogni modo, l'interessato potrà rivolgersi al Pretore quale giudice dell'esecuzione.
c) In merito alla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere, l'appellante chiede di fissare alla convenuta un termine entro cui versare l'importo di fr. 289 707.– riconosciutogli dal Pretore e di stabilire un interesse moratorio del 6% “per i debiti in sospeso”. Formulate per la prima volta in questa sede, tuttavia, simili richieste sono nuove e di conseguenza irricevibili (art. 317 cpv. 1 CPC).
d) Per quanto concerne “l'abrogazione” del decreto cautelare del 1° ottobre 2014 (inc. CA.2014.256), l'appellante dichiara di essere ancora in possesso di una cartella ipotecaria (recte: tre cartelle ipotecarie) gravante la particella n. 489 RFD per un valore nominale di fr. 160 000.– e si domanda “cosa succede con tali titoli”, oltre a quale sia il loro valore. A prescindere dal fatto però che non è dato di capire perché il decreto indicato andrebbe annullato, come questa Camera ha già avuto modo accertare (sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016 consid. 11), non risulta che AP 1 detenga le cartelle ipotecarie in proprietà o in garanzia di un credito verso la moglie. I titoli in suo possesso andranno pertanto restituiti alla legittima proprietaria. Non occorre ripetersi di conseguenza su che “cosa succede con tali titoli”.
e) Circa il preteso risarcimento dalla moglie di fr. 28 000.– “per mancanza di adeguata conservazione delle mie cose”, la richiesta, non motivata e senza alcun elemento di verosimiglianza, è formulata per la prima volta in appello, di modo che si rivela d'acchito inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue, in definitiva che, pur trattato come appello, il memoriale di AP 1 vede la sua sorte segnata.
II. Sull'appello di AP 1
6. Per quanto riguarda la liquidazione dei rapporti di dare e avere tra coniugi, il Pretore ha constatato anzitutto che il marito rivendicava, in virtù della clausola n. 11 del contratto stipulato dalle parti il 26 maggio 2011, complessivi fr. 952 000.– (fr. 547 479.– per investimenti e fr. 414 500.– per l'acquisto dei fondi) a titolo di rimborso per lavori e investimenti effettuati dal 1987 nelle particelle n. 164 e 489. Ammessa la “rilevanza di tale contratto ai fini del giudizio” ed escluso il rimborso del prezzo di acquisto dei due fondi, il primo giudice ha accertato che AP 1 ha investito negli immobili fr. 359 707.– complessivi (fr. 95 590.– per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489 [doc. JJ]”, fr. 86 049.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164 [doc. KK]” e fr. 178 068.– per “ristrutturazione e riparazioni nel-l'abitazione sul fondo RFD 164 [doc. MM]”). Il Pretore ha ritenuto invece che le prestazioni “per l'inventario di base, investimenti e sostituzioni nell'abitazione” erano sostanzialmente spese per
l'ordinaria amministrazione dell'immobile. Dall'importo riconosciuto di fr. 359 707.– egli ha poi dedotto il credito della moglie di fr. 70 000.–, onde in definitiva l'obbligo per AP 1 di versare al coniuge fr. 289 707.– in liquidazione dei rapporti di dare e avere (sentenza impugnata, consid. 5 e 6).
7. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere motivato come l'attore avrebbe dimostrato gli investimenti di fr. 359 707.– con “beni propri a lui appartenenti”. Essa sottolinea di essersi sempre opposta al riconoscimento di tale pretesa, poiché al momento del matrimonio il marito non disponeva di alcun capitale. Per di più, essa soggiunge, AP 1 ha ammesso di non esercitare attività lucrativa da almeno 16 anni, di modo che “non percependo alcun reddito e non avendo alcuna disponibilità economica” egli non può avere investito le somme da lui rivendicate. Per di più, a parere dell'appellante, avessero gli immobili acquisito un maggior valore, “questo non può che essere stato finanziato dalla sola moglie e certamente non dal marito”. Per AO 1, l'attore non ha comprovato che gli investimenti di cui ai doc. JJ, KK e MM siano stati finanziati con beni propri e nessun documento prova che quanto riconosciuto dal primo giudice sia stato sovvenzionato “da relazioni finanziarie o con denaro di pertinenza economica e giuridica” del marito. Per contro, essa rileva, lei ha dimostrato di avere saldato molte fatture prodotte dall'attore per “prelievi o addebiti diretti”. In definitiva, perciò, essa sostiene di nulla dovere al marito, il quale le deve invece almeno fr. 70 000.–.
a) Dagli atti risulta che il 12 giugno 1987 e il 19 ottobre 1989 AP 1 ha acquistato le particelle n. 164 e 289 RFD di __________ (oggi __________, sezione di __________: doc. DD e EE). Al momento del matrimonio, il 22 ottobre 1992, i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale mediante la quale hanno adottato la separazione dei beni, nel cui ambito il marito ha dichiarato tra i suoi beni propri i due citati fondi, i quali però con il matrimonio e la firma del contratto sarebbero divenuti beni propri della moglie (doc. Z, clausole I/2 e III/3). Il 30 ottobre successivo AP 1 ha poi donato alla moglie i due immobili (doc. AA). Nel frattempo, il 26 maggio 2011, i coniugi avevano sottoscritto un accordo, la cui clausola n. 11 prevedeva quanto segue (doc. X):
Die von AO 1 getätigten Investitionen für Haus und Land, Grundstücke in __________ sowie Arbeitsleistung sind ab 1987 von AP 1 an AO 1 gemäss Aufwand und Belege geschuldet.
b) Con la petizione dell'11 aprile 2013 e la successiva completazione del 1° ottobre 2013 l'attore ha dichiarato di avere “pagato di tasca propria” fr. 161 079.– per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489”, fr. 98 152.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164” e fr. 224 329.– per “ristrutturazione e riparazioni nell'abitazione sul fondo RFD 164”). In proposito egli si è riferito a tre elenchi di spese cui ha allegato i giustificativi (doc. JJ, KK e MM).
Nel memoriale di risposta, del 2 dicembre 2013, AO 1 ha contestato di dover “risarcire gli investimenti del marito”, adducendo che la documentazione prodotta, ovvero la lista dei lavori correlata dalle fatture, non comprova “alcun pagamento con soldi propri dal signor AO 1ˮ. A mente sua il marito ‟non ha apportato capitale liquido e tutti i suoi beni non hanno prodotto un utile ma unicamente perditeˮ. Inoltre sin dal matrimonio egli ha sempre amministrato tutti i conti e i beni di lei, “tra cui il conto salario, corrente, deposito e persino il terzo pilastro, disponendo delle relative autorizzazioni a prelevare qualsivoglia sommaˮ. Per la convenuta sussistono così “molteplici indizi che i lavori sono stati pagati dalla moglie”.
In replica l'attore ha allegato che tutte le fatture erano intestate a lui, ribadendo che il pagamento è avvenuto con beni pro-
pri ricavati “dall'attività della K__________ L__________, dalla vendita della casa di __________, rimborso prestiti, eredità, donazione dal padre”. Egli ha prodotto altresì un plico di documenti denominato ‟entrate e prelievo in contanti” (Einnahmen und Bargeldbezüge von AO 1) con giustificativi per un totale di fr. 2 774 492.– (doc. III). Nella duplica la convenuta ha affermato che i giustificativi prodotti con la replica “non provano nulla” e che, anzi, come dimostrano specifici rimandi (doc. 6, 19 a 27, W e Z), i lavori sono stati finanziati da lei con “soldi propri.
c) In concreto l'appellante non pretende più che l'accordo del maggio 2011 sia inficiato da errore essenziale né che il rimborso in questione dipenda dall'adempimento di altri obblighi contrattuali. Non revoca più in dubbio nemmeno l'esecuzione degli “investimenti” o il loro pagamento. Che gli investimenti effettuati nei due fondi abbiano generato un maggior valore è poi stato confermato dal perito V__________ M__________ (referto del 14 febbraio 2017, pag. 17 seg., risposte 3 e 4). Premesso ciò, mal si comprende nel caso in esame in che modo gli “investimenti” compiuti dal 1987 fino al momento del matrimonio possano essere stati finanziati se non con denaro dell'allora proprietario dei fondi. Tanto più che AP 1 ha abitato con la precedente moglie negli stabili in questione fino all'ottobre del 1990 (cfr. doc. WWW), mentre AO 1 ha dichiarato di avere conosciuto il futuro marito nella primavera del 1992 (lettera del 7 gennaio 2017). Visto il chiaro impegno della convenuta di rimborsare gli investimenti profusi dal marito dal 1987 secondo le “spese e le ricevute”, quanto meno fino alla celebrazione del matrimonio non vi sono ragioni per non riconoscere la pretesa dell'attore.
d) Per quel che attiene ai costi sostenuti dopo il matrimonio e il passaggio di proprietà dei due immobili, la situazione è diversa già per il fatto che, come fa notare l'appellante, AP 1 non ha mai contestato di avere amministrato fino al 2010/2011 anche i conti della moglie. A fronte della precisa obiezione di quest'ultima, spettava a lui dimostrare di avere sopperito agli investimenti con fondi propri. Ora, egli ha fors'anche dimostrato la possibilità di investimento (doc. III), ma non di avere impiegato denaro suo per sostenere le spese rivendicate. Anche volendo raffrontare le fatture e le ricevute con i prelevamenti bancari, non si scorgono significative concomitanze di date o di importi. Né basta il fatto che la stragrande maggioranza delle fatture sia intestata al marito, ciò non permettendo di individuare né la persona che ha saldato le fatture né la provenienza dei mezzi finanziari. Si aggiunga che riguardo alla documentazione esibita dalla moglie, da cui risultano acquisti di beni con prelevamenti da conti bancari di lei (doc. 19 e 20), l'attore nemmeno aveva preso posizione. Ne discende che in concreto mancano prove sufficienti per desumere con un minimo di certezza che dalla celebrazione del matrimonio in poi AP 1 abbia eseguito investimenti con mezzi propri nei due fondi della moglie.
e) Alla luce di quanto precede si giustifica pertanto di riconoscere a AP 1 le spese da lui affrontate dal 1987 fino al 22 ottobre 1992, salvo quelle già escluse dal Pretore, per un totale di fr. 117 448.– (fr. 44 928.– per “macchinari, materiali e lavori di terzi inerenti al fondo RFD 489 [doc. JJ]”, fr. 807.– “per investimenti ‘__________’ sul fondo RFD 164 [doc. KK]” e fr. 71 713.– per “ristrutturazione e riparazioni nell'abitazione sul fondo RFD 164 [doc. MM]”). Nelle osservazioni all'appello l'attore sostiene che gli andrebbero riconosciuti anche le somme fatturate alla ditta K__________ L__________ AG, così come quelle per macchinari. Se non che, quanto alle prime, creditrice sarebbe la società. A parte ciò, nulla dimostra che quanto acquistato sia poi servito per i lavori intrapresi negli immobili. In merito alle seconde, l'interessato non si confronta con la motivazione del Pretore, stando al quale si tratta di oggetti acquistati dal marito e dei quali egli non pretende di non essere più in possesso (sentenza impugnata, pag. 10 a metà).
f) Relativamente al credito di fr. 70 000.– vantato della moglie, AP 1 lo contesta nuovamente, ma al riguardo non si confronta minimamente con la motivazione del Pretore, secondo cui nonostante l'impegno di restituire tale importo tramite pagamenti annui, come prevedeva il contratto del 26 maggio 2011, egli non ha mai rimborato nulla né “tantomeno contesta la pretesa di restituzione” (sentenza impugnata, pag. 11 ad 6). Ne discende, in definitiva, che in liquidazione dei rapporti di dare e avere AO 1 deve versare a AO 1 fr. 47 448.–. Entro tale limiti l'appello merita accoglimento.
g) Quanto alla richiesta di cancellare immediatamente la restrizione del potere di disporre, tale domanda non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello e alla reiezione della pretesa dell'attore in liquidazione dei rapporti di dare e avere. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.
III. Sull'appello incidentale di AP 1
8. Nel memoriale del 20 ottobre 2020 AP 1 non solo contesta l'appello avversario, ma muove ulteriori critiche alla sentenza impugnata e avanza pretese aggiuntive. Le argomentazioni sono esposte disordinatamente. È possibile comprendere tuttavia che l'attore rivendica la proprietà di tutta una serie di oggetti respinta dal Pretore. Il memoriale può essere trattato così come appello incidentale, ammissibile anche qualora l'interessato abbia già parzialmente appellato la sentenza di primo grado (DTF 141 III 302). Ed esso sarà esaminato con le medesime modalità dell'appello principale (sopra, consid. 4).
9. Riguardo agli oggetti rivendicati da AP 1, oltre a quelli già riconosciuti dal Pretore come proprietà di lui, seguendo i medesimi criteri adottati dal primo giudice – non contestati dalla convenuta – anche i seguenti beni indicati nell'elenco del doc. VV trovano chiara identificazione nelle fatture prodotte:
n. 37 (giustificativo K44),
n. 71 (giustificativo K57),
n. 76 (giustificativo K4),
n. 96 (giustificativo K32),
n. 109 (giustificativo K3),
n. 132 (giustificativo K37),
n. 133 e 134 (giustificativo K26),
n. 139 (giustificativo K7) e
n. 142 (giustificativo K7).
Per gli altri beni rivendicati non si trova invece sufficiente riscontro tra l'indicazione dell'oggetto e la relativa fattura. Quanto ai beni riconosciuti in proprietà della moglie (n. 39 e 45 del doc. VV), l'appellante non si confronta con la motivazione del Pretore, secondo cui essi appartengono alla convenuta “stante la chiara corrispondenza con quanto indicato nel contratto matrimoniale (K76 retro del doc. VV)” (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Ne segue che, in definitiva, l'appello incidentale dev'essere accolto entro i limiti indicati.
IV. Sulle spese processuali e le ripetibili
10. Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono il principio dell'art. 106 cpv. 1 CPC. Non si pone problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni. Quanto all'appello della moglie, i costi si attengono al precetto della vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione di quanto deve al marito in liquidazione dei rapporti di dare e avere, ma non nella misura pretesa. Visti gli importi in gioco, si giustifica equitativamente così di porre un sesto delle spese processuali a carico di lei e il resto a carico dell'attore. Patrocinata da un legale, l'appellante ha diritto altresì a un'equa indennità per ripetibili ridotte (quattro sesti dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). I costi dell'appello incidentale seguirebbero a loro volta la reciproca soccombenza. Per rapporto ai beni rivendicati (oltre una cinquantina), AP 1 ne ottiene una decina. Tutto ponderato si giustifica pertanto di addebitare costi ridotti a suo carico e di rinunciare a prelevare l'esigua quota che andrebbe a carico di AO 1. Per converso, vista la stringatezza delle osservazioni (una decina di righe), non si giustifica di assegnare ripetibili a quest'ultima.
11. L'esito dell'attuale giudizio impone anche la modifica del dispositivo sulle spese (suddivise a metà tra le parti) e le ripetibili di primo grado (compensate). Tenuto conto della minore spettanza del marito in liquidazione dei rapporti patrimoniali rispetto alla richiesta di giudizio, si giustifica di addebitare due terzi di tali oneri (non contestati nel loro ammontare complessivo) all'attore e il resto alla convenuta, la quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
AO 1 chiede di addebitare interamente i costi della perizia all'attore. La proposta non può essere condivisa. Non si disconosce che in merito alla liquidazione dei rapporti patrimoniali il marito esce ampiamente sconfitto, ma non può dirsi – contrariamente all'assunto dell'interessata – che la perizia giudiziaria, alla cui assunzione la convenuta non si era opposta, fosse superflua ai fini del giudizio. A maggior ragione ove si pensi che le pretese dell'attore sono state respinte non perché gli investimenti non abbiano generato un maggior valore dei fondi, bensì per insufficienza di prove sul pagamento degli investimenti con mezzi propri. Non soccorrono dunque gli estremi dell'art. 108 CPC perché la spesa sia interamente posta a carico dell'attore.
V. Sui rimedi giuridici a livello federale
12. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2020.117 e 11.2020.127 sono congiunte.
II. Trattato come appello, l'atto di AP 1 è irricevibile.
III. Le spese di tale rimedio, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.
IV. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. I rapporti patrimoniali sono liquidati come segue:
(...)
3.6 In liquidazione dei rapporti di dare e avere AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 47 448.–.
6. Le spese processuali di fr. 38 000.– (comprensive dei costi della perizia di fr. 15 000.–) sono poste per due terzi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta. AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 7800.– per ripetibili ridotte.
V. Le spese di tale appello di fr. 4000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per un sesto a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
VI. Trattato come appello incidentale, nella misura in cui è ricevibile il memoriale di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3.1. della sentenza impugnata è così riformato:
È accertata la proprietà di AP 1 sui beni seguenti:
– indicati nella lista doc. 21 di 3 pagine allegata alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. 25 di 2 pagine allegata alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo;
– indicati nella lista doc. VV di 7 pagine allegata alla presente decisione, dichiarata parte integrante del dispositivo limitatamente ai seguenti oggetti:
n. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13, 16, 20, 22, 25, 28, 33, 37, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69,70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 82, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 159, 162, 163, 164, 167, 170, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198.
Per il resto la sentenza impugnata è confermata.
VII. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 500.–, sono poste a carico di AP 1.
VIII. Notificazione a:
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– ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).