Incarto n.
11.2020.126

Lugano,

28 maggio 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Fiscalini

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2011.56 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 9 marzo 2011 dall'

 

 

 AO 1

(patrocinato dall'avv.  PA 2 )

 

 

contro

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

giudicando sull'appello del 14 settembre 2020 presentato da AP 1

contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 24 luglio 2020;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   AO 1 (1964) e AP 1 (1959) si sono sposati a __________ (provincia di Varese) il 16 settembre 1995, adottando la separazione dei beni. Dal matrimonio non sono nati figli. Il marito, ingegnere, è dipendente dello __________, __________, di cui è azionista e presidente del consiglio di amministrazione. Inoltre egli insegna a tempo parziale (tra il 30% e il 50%) nella Scuola __________ di __________. La moglie lavorava al 65% come fisioterapista nella Casa per anziani __________ di __________. I coniugi vivono separati dal settembre del 2007, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno, alla quale è correlata la quota “B” di un mezzo della particella coattiva n. 485 RFD) per trasferirsi in un appartamento prima a __________, poi a __________ e infine a __________. Dal 1° settembre 2010 AP 1 è stata riconosciuta invalida nella misura del 79% e percepisce prestazioni dall'Assicurazione per l'invalidità, come pure dalla sua cassa pensione (rendita d'invalidità LPP).

 

                                  B.   Il 9 marzo 2011 AO 1 ha intentato azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di sciogliere la comproprietà sulla particella n. 484, compresa la quota “B” della particella n. 485, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza mediante realizzazione ai pubblici incanti (con una base d'asta di fr. 1 100 000.–) e versamento del ricavo netto a sé medesimo, rivendicando altresì fr. 50 000.– in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra coniugi “in relazione al valore di mobilia e suppellettili arredanti l'abitazione coniugale”. Infine egli ha proposto la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, da quantificare dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

 

                                  C.   All'udienza di conciliazione del 15 aprile 2011 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma non ai relativi effetti, di modo che il Pretore aggiunto le ha assegnato un termine di 30 giorni – poi prorogato – per presentare un memoriale di risposta. In tale allegato, del 13 luglio 2011, essa ha postulato un contributo alimentare indicizzato di fr. 2000.– mensili “(importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie)”, il versamento di fr. 310 000.– con interessi (“importo da adeguare a dipendenza delle risultanze istruttorie”) in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere tra coniugi, come pure lo stanziamento di un'imprecisata indennità in applicazione dell'art. 124 CC (“da quantificare a dipendenza delle risultanze istruttorie”), opponendosi alle domande del marito. In una replica del 19 ottobre 2011 e in una duplica del 25 gennaio 2012 i coniugi hanno confermato le rispettive posizioni.

 

                                  D.   Alle prime arringhe del 23 marzo 2012 le parti si sono riconfermate nei loro punti di vista e hanno notificato prove. L'istruttoria è iniziata il 20 dicembre 2012. In una lettera del 14 maggio 2013 la convenuta ha adeguato la sua pretesa in liquidazione dei rapporti di dare e avere, quantificandola in fr. 325 271.50 con interessi. Successivamente, l'8 maggio 2014, essa ha adeguato una volta ancora le proprie domande, rivendicando la quota di comproprietà (un mezzo) del marito nella particella n. 484 cui è correlata la quota “B” della particella n. 485 senza obblighi di conguaglio, subordinatamente postulando la “vendita a terzi” del fondo e della correlata particella coattiva con riparto a metà del ricavo netto, non senza aumentare ulteriormente la pretesa in liquidazione dei rapporti di dare e avere a fr. 371 271.50 con interessi (da adeguare alle risultanze istruttorie).

 

                                  E.   Con decreto cautelare del 1° febbraio 2016 il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare dal 1° marzo 2012 alla convenuta un contributo alimentare di fr. 800.– mensili, autorizzando la compensazione di tale importo con quanto l'attore avrebbe “comprovatamente pagato alla banca, risp. alla compagnia assicurativa, a titolo di interessi sul mutuo ipotecario, risp. di premio dell'assicurazione stabili relativi all'abitazione di __________” (inc. CA.2013.87). Un appello presentato l'11 febbraio 2016 da AP 1 contro tale decreto è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 7 novembre 2017 ha annullato la citata autorizzazione alla compensazione, confermando il decreto cautelare per il resto (inc. 11.2016.9).

                                         L'11 dicembre 2017 la convenuta ha quantificato la propria pretesa previdenziale fondata sull'art. 124 CC in fr. 103 467.85.

                                         L'istruttoria si è chiusa il 22 novembre 2018. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.

 

                                  F.   Nel suo allegato conclusivo del 30 aprile 2019 AO 1 ha instato una volta di più per lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 484 e sulla correlata quota “B” della particella n. 485 mediante vendita ai pubblici incanti, sollecitando un aumento della base d'asta a fr. 1 300 000.– e il versamento del rica­vo netto a sé medesimo, subordinatamente la suddivisione del ricavo netto a metà fra i coniugi. In liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere egli ha chiesto di accertare la comproprietà dei coniugi su “mobilia e suppellettili arredanti l'abitazione già coniugale” di __________ e ha riconosciuto alla moglie un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC di fr. 52 738.20. In un memoriale conclusivo del 1° aprile 2019 AP 1 ha postulato, da parte sua, un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili indicizzati, ridotto a fr. 850.– mensili nel caso in cui le fosse stata attribuita l'intera particella n. 484 con la correlata quota “B” della particella n. 485, ha rivendicato l'attribuzione dell'intera particella n. 484 con la correlata quota “B” della particella n. 485 e ha riaffermato la sua pretesa in liquidazione dei reciproci rapporti di dare e avere in fr. 371 271.50 con interessi, mentre ha ridotto l'indennità adeguata fondata sull'art. 124 CC a fr. 74 906.45.

 

                                  G.   Con sentenza del 24 luglio 2020 il Pretore aggiunto ha pronunciato il divorzio, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 484 (e sulla quota “B” della particella coattiva n. 485) ai pubblici incanti tre mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza con base d'asta di fr. 1 300 000.– (ridot­ta secondo accordo tra coniugi in caso di insuccesso o, subordinatamente, ridotta al valore degli oneri gravanti l'immobile) con ricavo netto della vendita da suddividere a metà fra i comproprietari, respingendo la pretesa della moglie intesa all'ottenimento di fr. 371 271.50 in liquidazione dei rapporti di dare e avere. Il Pretore aggiunto ha accertato inoltre la comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno sul mobilio e sulle suppellettili dell'abitazione coniugale e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire all'istituto di previdenza della convenuta la somma di fr. 71 811.65. Infine egli ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 500.– mensili indicizzati fino alla vendita dell'abitazione coniugale e di fr. 400.– mensili da allora fino al 31 gennaio 2029. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3000.– sono stati posti per un terzo a carico del­l'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Una domanda di rettifica presentata da AP 1 contro il dispositivo della senten­za di divorzio sullo scioglimento della comproprietà immobiliare è stata respinta dal Pretore aggiunto il 31 agosto 2020 (inc. SO.2020.3676).

 

                                  H.   Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 14 settembre 2020 per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere fissato il contributo alimentare per sé in fr. 621.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale e in fr. 1758.80 mensili senza limiti di tempo dopo di allora. In via subordinata essa chie­de di annullare il giudizio impugnato per quanto riguarda il contributo alimentare dovuto dal febbraio del 2029 in poi e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria. Nelle sue osservazioni del 6 novembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In con-creto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico (art. 311 cpv. 1 CPC), la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta il 27 luglio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso fino al 15 agosto 2020 (compreso) in forza del­l'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 14 settembre 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la convenuta. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passa­to in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo alimentare, il Pretore aggiunto ha ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (12 anni), al quale è seguita una separazione di 13 anni, di modo che per AP 1 fa stato di principio – egli ha rilevato – il tenore di vita sostenuto durante la separazione. Posto ciò, il primo giudice ha calcolato il fabbisogno “ammissibile” della convenuta fino alla vendita dell'abitazio­ne coniugale in fr. 3573.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 895.85, spese di riscaldamento fr. 120.–, premio della cassa malati fr. 366.75, costi sanitari non coperti dalla cassa malati fr. 106.65, assicurazio­ne stabili fr. 304.15, assicurazione RC e dell'economia domesti­ca fr. 40.–, assicurazione dell'automobile fr. 64.75, imposta di

                                         circolazione fr. 26.50, tassa acqua potabile fr. 7.10, tassa d'uso della fognatura fr. 5.–, tassa raccol­ta rifiuti fr. 6.25, manutenzione del riscaldamento fr. 26.10, tassa manutenzione CO2 fr. 4.15, onere fiscale fr. 400.–). Dopo di allora egli ha ridefinito quel fabbisogno togliendo gli interessi ipotecari, le spese di riscaldamen­to, l'assicurazione stabili, la tassa acqua potabile, la tassa d'uso della fognatura, la manutenzione del riscaldamento e la tassa manutenzione CO2, sostituendo tali voci con una pigione di fr. 1300.– mensili, per un fabbisogno “ammissibile” di fr. 3510.90 mensili (sentenza impugnata, pag. 12 in basso).

 

                                         Quanto alle entrate di AP 1, il Pretore aggiun­to le ha accertate in complessivi fr. 3104.– mensili (rendita AI fr. 940.–, rendita LPP fr. 2164.–). Ne ha desunto, il primo giudi­ce, che la moglie accusa un ammanco di fr. 469.25 mensili fino al momento in cui lascerà l'abitazione coniugale e di fr. 406.90 mensili dopo di allora (sentenza impugnata, pag. 13). Disavanzo che, secondo il Pretore aggiunto, l'attore è in grado di finanziare sino al proprio pensionamento (gennaio del 2029), poiché con un reddito medio di fr. 11 416.65 mensili e un fabbisogno ammissi-bile” di fr. 5353.55 mensili egli dispone di un margine di fr. 6063.10 mensili. Può quindi erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili (arrotondati) fino al momento in cui questa lascerà l'abitazione coniugale e di fr. 400.– mensili (arrotondati) in seguito (sentenza impugnata, pag. 13 a 15).

 

                                   3.   I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che ove non si possa ragionevolmen­te pretendere da un coniuge la copertura del proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ogni coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economi­ca e provvedere da sé ai suoi bisogni dopo il divorzio, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti adottata in costanza di matrimonio (art. 163 CC).

 

                                         Il principio dell'indipenden­za economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di un'adeguata capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). Il principio dell'indipendenza economica si concreta di regola dalla pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbli­go in tal senso esiste già dal momento della separazione se non v'è più alcuna prospettiva ragionevole che i coniugi riprendano la vita in comu­ne (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio spetta al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui sopperire da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 5A_749/2016 del­l'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).

 

                                   4.   Nella fattispecie AP 1 ha indicato l'ammonta­re del proprio debito mantenimento sostenuto durante la sospensione di fatto in fr. 3951.– mensili, corrispondenti in sintesi al suo fabbisogno minimo “allargato” del diritto civile (cfr. DTF 140 III 339 consid. 4.2.3). AO 1 non muove contestazioni a tale criterio né al metodo di calcolo da lei adottato. L'appellante si duole invece, da parte sua, che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto nel debito mantenimento i costi di riparazio­ne del­l'automobile né le spese per la manutenzione del giardino e abbia stimato una pigione inadeguata dal momento in cui essa dovrà lasciare l'abitazione coniugale.

                                     

                                         a)   In merito ai costi di riparazione dell'automobile il Pretore aggiunto ha addotto che tale posta del fabbisogno non si giustifica, non trattandosi di una spesa ricorrente (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). L'appellante oppone che l'esborso di fr. 126.90 mensili è comprovato (doc. H) e definisce “notorio che un'automobile più passano gli anni e più necessita di spese di manutenzione e riparazione, dove per altro qualsiasi garanzia è esclusa”. Se non che, il doc. H (prodotto con l'istanza cautelare del 14 marzo 2013 nell'inc. CA.2013.87) consiste in una fattura emessa il 23 febbraio 2012 dal Centro assistenza pneumatici __________ di __________ per la fornitura e l'equilibratura di due pneumatici, così come in una fattura emessa il 31 dicembre 2012 dall'Autoriparazioni __________ di __________ (Varese) per la sostituzione della batteria, di pneumatici e di altri pezzi di una Honda “__________”. Tutto quanto l'appellante ha comprovato sono perciò due interventi che risalgono a nove anni addietro, ciò che non basta manifestamente per dimostrare una spesa ricorrente di fr. 126.90 mensili. Non fa dubbio che l'uso di un'automobile è legato a oneri di manutenzione. Incombe però a chi li fa valere documentar­ne l'entità. Si aggiunga che già nel decreto cautelare del 1° febbraio 2016 (inc. CA.2013.87) il Pretore non aveva ritenuto “ricorrente” quella spesa, a un esame di verosimiglianza, proprio sulla base del doc. H. L'appellante non può dunque dirsi sorpresa che simile apprezzamento si ripeta nella sentenza di merito.

 

                                         b)   Relativamente ai costi per la manutenzione del giardino, il Pretore aggiunto ha reputato che al proposito mancano pro­ve (sentenza impugnata, pag. 12 in fondo). AP 1 non pretende il contrario, ma ricorda che l'abitazione coniugale è dotata di un ampio giardino e che lei non può occuparsene personalmente perché è invalida, ragio­ne per cui l'importo di fr. 25.– mensili da lei esposto “è assolutamente proporzionato”. Ora, sarà anche vero che l'abitazione coniugale è provvista di un giardino di circa 500 m² e che AP 1 non è in grado di curarne personalmente la manutenzione, ma ciò non toglie ch'essa avrebbe dovuto provare i costi da lei affrontati, producendo le ricevute di pagamento o chiamando a testimoniare l'esecutore dei lavori. Anche per quanto riguar­da tale spesa, del resto, il Pretore aggiunto aveva già considerato l'importo insufficientemente attendibile, a un giudizio di verosimiglianza, nel decreto cautelare del 1° febbraio 2016. E ai fini della causa di divorzio la convenuta non ha recato altri elementi a suffragio.

 

                                         c)   Riguardo al futuro alloggio della convenuta, secondo il Pretore aggiunto al momento in cui AP 1 dovrà lasciare l'abitazione coniugale di __________, “in difetto di migliori riscontriuna pigione di fr. 1300.– mensili (spese accessorie incluse) risulterà sufficiente per la locazione di un appartamento adeguato alle esigenze di una persona sola” (senten­za impugnata, pag. 13 in alto). L'appellante censura tale stima, allegando che una pigione di fr. 2500.– mensili è il minimo “per un'abitazione con le medesime caratteristiche del­l'abitazione coniugale che ha sempre occupato, anche e compreso durante la separazione di fatto”, il perito giudiziario avendo finanche accertato il reddito presumibile di quel fon­do in fr. 3000.– lordi mensili.

 

                                               Che dopo il divorzio la convenuta abbia diritto di conservare per principio – come il marito – il tenore di vita sostenuto anche dal profilo logistico durante la separazione è indubbio, fermo restando che tale livello di vita non può eccedere quel­lo raggiunto durante la vita in comune (DTF 140 III 485 consid. 3.3). È pacifico inoltre che, dovendo l'immobile di __________ essere vendu­to ai pubblici incanti, l'appellante dovrà trovare una sistemazione per quanto possibile equivalente. Nel ca­so in esa­me l'interessata ha continua­to a occupare, duran­te la separazio­ne, lo stabile in cui abita­va insieme con il marito. Non può quindi pretendere ora un alloggio analogo tutto per sé. D'altro lato è vero che la pigione di fr. 1300.– mensili conside­rata dal primo giudice è manifestamente inadeguata, risultando inferio­re persino alla metà del reddito presumibile del fondo (in pratica il valore locativo) stimato dal perito. Per di più, essa offende manifestamente la parità di trattamento, ove si pensi a AO 1 il Pretore aggiunto ha riconosciuto un costo del­l'alloggio di oltre fr. 2000.– mensili (pigione fr. 1650.–, spe­se accessorie fr. 250.–, conguaglio spese fr. 5.20, posteggio fr. 130.–).

 

                                               L'appellante non ha addotto alcuna indicazione concreta sull'alloggio che essa intende condurre in locazione dopo il trasloco. Si impone dunque una prudente valutazione, sia perché il costo riconosciuto dal Pretore aggiunto a AO 1 non è necessariamente decisivo, sia perché la convenuta avreb­be potuto recare concrete inserzioni di oggetti da lei ritenuti assimilabili qualitativamente all'abitazione coniugale. Sta di fatto che, secondo la comune esperien­za e il normale andamento delle cose, AP 1 non potrà verosimilmente trovare un alloggio equiparabile all'attuale, per sé sola, a me­no di fr. 1700.– mensili (comprensivi delle spese accessorie). Il suo debito mantenimento dopo la parten­za dall'abitazione coniugale passa così dai fr. 3510.90 mensili calcolati dal Pretore aggiunto a fr. 3910.90 mensili. Su questo punto l'appello si rivela parzialmente fondato.

                                     

                                   5.   AP 1 lamenta inoltre, nell'appello, che il Pretore aggiun­to le ha riconosciuto un contributo alimentare solo fino all'età pensionabile del marito (il quale compirà 65 anni il 17 gennaio 2029), facendo valere che dopo di allora essa non si vedrà più garantito il debito mantenimento. Il primo giudice è stato di altro avvi­so. Ha ricordato che dopo il pensionamento un coniuge divorziato può essere tenuto ad attingere per il proprio sostentamento ai suoi averi personali, compreso il capitale ricevuto in liquidazio­ne del regime dei beni. Nel caso specifico – egli ha proseguito – al pensionamento (il 12 agosto 2023) la convenuta percepirà una rendita AVS (probabilmente più elevata degli attuali fr. 940.– della rendita AI) e una rendita LPP di fr. 1062.50 mensili. Inoltre essa ricaverà almeno fr. 400 000.– dalla vendita del­l'abitazione coniugale e percepirà fr. 71 000.– “di capitale LPP”, averi che potrà destinare al proprio debito mantenimento, “senza dimenticare le [sue] proprietà immobiliari in Italia, che attualmen­te non generano reddito, ma nessuno pretende non possano farlo in futuro”.

 

                                         Ad ogni modo, ha continuato il Pretore aggiunto, quand'anche la convenuta riceverà una rendita AVS di soli fr. 940.– mensili (come l'attuale rendita AI) oltre alla rendita LPP di fr. 1062.50 mensili, essa registrerà uno scoperto di circa fr. 1000.– mensili fino al pensionamento del marito e di circa fr. 1500.– mensili in seguito, ammanchi cui essa potrà rimediare, per i 17 anni della sua aspettativa di vita (dal 2029 al 2046), prelevando un capitale di fr. 371 000.– complessivi dai propri averi e conservando ancora in tal modo un cospicuo residuo di almeno fr. 100 000.– (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).

 

                                         a)   Nell'appello l'interessata ribadisce che con la cessazione del contributo alimentare in suo favore all'età pensionabile di AO 1 essa non si vedrà più assicurato il debito mante-nimen­to, non essendo per nulla certo che la vendita dell'abitazione coniugale ai pubblici incanti le frutterà un utile di fr. 400 000.–. Anzi, essa prosegue, in concreto non è certo nemmeno che la sua rendita AVS sarà più elevata dell'attua­le rendita AI di fr. 940.– mensili (ciò che a suo parere il primo giudice avrebbe dovuto verificare di sua iniziativa), mentre per quanto riguar­da gli immobili in Italia manca “qualsiasi indicazione sul loro valore”. Il Pretore aggiunto avrebbe dovuto così – essa epiloga – fissare un contributo di mantenimento per lei senza limiti di tempo, lasciando se mai al marito la facoltà di chiedere una modifica della sentenza di divorzio e di postulare una riduzione dell'obbligo una volta incassato il prezzo di vendita dell'immobile.

 

                                         b)   Nella misura in cui rimprovera al Pretore aggiunto di non avere accertato l'ammontare della sua futura rendita AVS, l'appellante solleva una censura che sfiora il pretesto, giacché al primo giudice essa non risulta avere chiesto indagini al riguar­do. Senza dimenticare che la racco­lta del materiale necessario per sostanziare una pretesa di mantenimen­to incombe al coniu­ge richiedente, tanto più ove questi sia debitamente patrocinato, non al giudice (art. 277 cpv. 1 CPC). Il Pretore aggiunto ha stimato in concreto la rendita AVS in almeno fr. 940.– mensili, diversamente dal caso evocato dalla convenuta (I CCA, sentenza inc. 11.2018.50 del 29 gennaio 2019 consid. 12a), nel cui ambito il Pretore non aveva stimato alcunché. In concreto, aves­se ritenuto l'importo della futura rendita AVS inferiore a fr. 940.– mensili, la convenuta avreb­be dovuto documentarne l'ammonta­re, per esempio chiedendo un “calcolo previsionale” all'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG. Essa non può pretendere invece di delegare i propri doveri di allegazio­ne al giudice.

 

                                         c)   Quanto al presunto incasso della vendita all'asta, il Pretore aggiunto rileva che la stessa convenuta ne ha quantificato il ricavo in presumibili fr. 400 000.– sulla scorta della perizia giudiziaria (sentenza impugnata, pag. 14). Nemmeno nel memoriale conclusivo, del resto, l'interessata revocava in dubbio tale previsio­ne. E qualora fosse stata in dubbio, AP 1 avrebbe potuto chiedere al Pretore aggiunto di ordinare l'esecuzione del­l'incanto pri­ma di emanare la sentenza (come per altro si sarebbe dovuto fare, giacché la divisione di un immobile in comproprietà deve avvenire prima della liquidazio­ne del regime matrimoniale, non tre mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza: DTF 138 III 150). Contrariamente al­l'opinione dell'interessata, una sentenza di divorzio non si risolve nel fissare contributi di mantenimento a carico di un coniuge in favore dell'altro senza avere sciolto previamente il regime dei beni, rinviando quel coniuge a un'azione di modifica allorché sarà stato liquidato il patrimonio coniugale. A meno che i coniugi decidano, per loro libera scelta, di rimanere comproprietari di determinati attivi, ma simile ipotesi è estranea alla fattispecie. Anche al proposito l'appello manca perciò di consistenza.

 

                                         d)   L'appellante deplora che il Pretore aggiunto non le abbia riconosciuto un contributo alimentare vitalizio. Dimentica però che un contributo di mantenimento è dovu­to – per principio –fino al pensionamento del beneficiario. Solo se quest'ultimo non è in grado di sopperire da sé al proprio debito mantenimento dopo l'età pensionabile il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di risorse sufficienti (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020 consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 8b). Nella fattispecie il Pretore aggiunto ha fissato un contributo alimentare a carico di AO 1 fino al pensionamento del medesi­mo (il 17 gennaio 2029), e non solo fino al pensionamento della beneficiaria (che compirà 64 anni il 12 agosto 2023). Nelle osservazioni all'appello l'attore non muove critiche al proposito. La questione è di sapere pertanto, nelle circostanze descritte, in che misura AO 1 vada tenuto a finanziare il debito mantenimen­to della convenuta dopo il divorzio e se ciò debba avvenire anche dopo il pensionamento di lui.

 

                                   6.   Fino al momento in cui l'appellante rimarrà nell'abitazione coniugale il Pretore aggiunto ha accertato che essa, sessantunenne invalida al 79% con un reddito di fr. 3104.– mensili (rendita AI fr. 940.– mensili, rendita LPP fr. 2164.–) e un fabbisogno minimo di fr. 3573.25 mensili, registrerà un ammanco di fr. 469.25 mensili. Tale reddito non è contestato, come non è contestato – si è visto – il criterio del fabbisogno minimo. Il contributo alimentare di fr. 500.– mensili fissato dal Pretore aggiunto merita dunque conferma.

 

                                         Dopo la vendita dell'abitazione coniugale il reddito dell'appellante rimane invariato, almeno fino all'età della pensione (12 agosto 2023). Il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore aggiunto va rivalutato invece, come si è visto, da fr. 3510.– mensili a fr. 3910.– mensili (sopra, consid. 4c in fine). L'interessata accuserà così un ammanco di fr. 806.90 mensili. Ciò giustifica di portare il contributo alimentare stabilito dal primo giudice da fr. 400.– a fr. 800.– mensili, contributo che con un reddito di fr. 13 264.75 mensili e un fabbisogno minimo di fr. 5353.55 mensili (non contestati: sentenza impugnata, pag. 13 in basso e 14 in alto) AO 1 è agevolmente in grado di erogare.

 

                                         Dal pensionamento in poi l'appellante vedrà diminuire le sue

                                         entrate da fr. 3104.– mensili a fr. 1966.50 mensili (rendita AVS fr. 904.–, rendita LPP di fr. 1062.50). Il suo fabbisogno minimo rimarrà invece di fr. 3910.90 mensili, sicché l'ammanco di lei si eleverà a fr. 1944.40 mensili. Pensionata, AP 1 può essere tenuta nondimeno ad attingere ai propri averi personali (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.79 del 24 marzo 2021 consid. 7), come ha ritenuto il Pretore aggiun­to, ovvero ai

                                         fr. 400 000.– ricavati dalla vendita dell'abitazione coniugale e ai fr. 71 000.– di capitale LPP (non contestati: sentenza impugnata, pag. 14 in fondo). Da tali fondi essa potrà equitativamente prelevare di conseguenza fr. 1000.– mensili, mentre AO 1 va chiamato a coprire l'ammanco residuo di fr. 950.– mensili (arrotondati). Tra l'agosto del 2023 e il gennaio del 2029 la convenuta dovrà quindi consumare fr. 65 000.– complessivi della propria sostanza (65 mesi).

 

                                         Al pensionamento dell'attore, il 17 gennaio 2029, cesserà ogni obbligo contributivo di quest'ultimo. La convenuta dovrà così finanziare l'intero ammanco di fr. 1944.40 mensili con il suo proprio patrimonio, e ciò per i 17 anni della sua aspettativa di vita (prognosi non contestata). Ne deriva un ulteriore consumo di sostanza per fr. 396 474.–. È vero che nel 2046 l'appellante non rimarrà con il cospicuo residuo stimato dal Pretore aggiun­to, ma con poco meno di fr. 10 000.–. È altrettanto vero però che il pri­mo giudice non ha considerato quanto la convenuta potrà ricavare, sull'arco di oltre vent'anni, promuovendo un cauto investimento degli attivi (fr. 471 000.–). Anche dipartendosi da un

                                         saggio rimunerativo del­l'1% annuo (cfr. RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii) e tenendo calcolo del progressivo consumo di capitale, dal 2023 (pensionamento del marito) al 2046 (aspettativa di vita), essa potrà accantonare almeno fr. 50 000.– di interessi. Senza scordare che, come fa notare il Pretore aggiunto, per ogni evenienza essa potrà ancora contare sulle proprietà immobiliari ereditate in Italia (sentenza impugnata, pag. 13 a metà e 14 in fondo).

 

                                   7.   Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento. Il contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto per la convenuta dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino alla vendita dell'abitazione coniugale (fr. 500.– mensili) rima­ne difatti invariato, ma va portato da fr. 400.– a fr. 800.– mensili quello dalla vendita dell'abitazione coniugale fino all'agosto del 2023 (pensionamento della convenuta) e a fr. 950.– mensili quel­lo dall'agosto del 2023 fino al gennaio del 2029 (pensionamento del­l'attore). Dopo il pensionamento invece l'attore è esonerato da obblighi contributivi, come ha deciso il primo giudice. Ora, rispet­to al contributo alimentare preteso dalla convenuta (fr. 621.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, fr. 1758.80 mensili dalla vendita dell'abitazione coniugale in poi, senza limiti di tem­po) il grado di vittoria in appello non eccede un decimo del valore litigio­so. Le spese del giudizio odierno seguono così il relativo grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attore, che ha formulato osservazioni per il tramite di un avvocato, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: RtiD II-2016 p. 638 c. 3b).

 

                                         L'emanazione dell'attuale giudizio non influisce apprezzabilmen­te, per converso, sul dispositivo inerente alle spese di primo gra­do (poste per un terzo a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta). Il Pretore aggiunto in effetti non ha dovuto sindacare solo il contenzio­so sul contributo alimentare, ma anche il combattuto scioglimen­to della comproprietà immobiliare, che l'attore rivendicava interamente per sé.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini del­l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.                    

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AO 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, i seguenti contributi di mantenimento:

                                         fr. 500.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino alla vendita della particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, compresa la correlata quota “B” della particella n. 485;

                                         fr. 800.– mensili dalla vendita della particella n. 484 RFD di __________, sezione di __________, compresa la correlata quota “B” della particella n. 485, fino al 12 agosto 2023 (pensionamento della beneficiaria);

                                         fr. 950.– mensili dal 12 agosto 2023 fino al 31 gennaio 2029 (pensionamento del debitore).

 

                                         Il dispositivo n. 7.1 (adeguamento del contributo di mantenimen­to al rincaro) rimane invariato. Per il resto l'appello è respinto.

 

                                   II.   Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per nove decimi a carico di quest'ultima e per il rimanente a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  III.   Notificazione:

 

avv.   ;

avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).