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Incarto n. |
Lugano |
In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2019.59 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
30 aprile 2019 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 2 ottobre 2020 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 24 settembre 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959), cittadino italiano, divorziato, padre di quattro figli (tutti maggiorenni) e AP 1 (1965), cittadina brasiliana, divorziata, madre di due figli (entrambi maggiorenni) si sono sposati a __________ il 17 febbraio 2012. Dal matrimonio non è nata prole. Il marito è invalido al 50% e per il resto è attivo nel settore immobiliare. La moglie ha collaborato durante la comunione domestica all'attività del marito, lavorando inoltre presso terzi come addetta delle pulizie. I coniugi vivono separati dal 22 febbraio 2017.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, con istanza del 24 agosto 2018 AP 1 ha chiesto al Pretore di decretare in via cautelare una restrizione della facoltà di disporre sulla particella n. 1198 RFD di __________, sezione __________, appartenente al marito, su cui sorge un immobile composto di tre proprietà per piani (dalla n. 8964 alla n. 8966). Il 12 ottobre 2018 le parti hanno comunicato al Pretore di avere raggiunto un accordo in virtù del quale il notaio __________ __________ avrebbe trattenuto dal provento della vendita di un altro immobile appartenente al marito l'importo di fr. 62 602.80, il marito impegnandosi a versare alla moglie un acconto di fr. 15 000.– sulla liquidazione del regime dei beni. AO 1 ha consentito inoltre a iscrivere una restrizione della facoltà di disporre sulla nota particella n. 1198. Il 17 ottobre 2018 il Pretore ha omologato
l'accordo e ha ordinato all'ufficiale del registro fondiario di annotare la restrizione del potere di disporre sulla particella n. 1198 (inc. SO.2017.21 e CA.2018.43). La procedura a tutela dell'unione coniugale è poi stata sospesa.
C. Il 30 aprile 2019 AO 1 ha introdotto azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, proponendo di rinunciare a contributi alimentari tra coniugi, di respingere ogni eventuale pretesa della moglie in liquidazione del regime dei beni e di suddividere gli averi previdenziali maturati dai coniugi durante il matrimonio. All'udienza di conciliazione, tenutasi il 29 maggio 2019, i coniugi si sono accordati sullo sblocco del-
l'avere depositato sul conto del notaio __________ __________ in ragione di metà ciascuno, ‟impregiudicata ogni pretesa in liquidazione dei rapporti tra le parti e a valere come acconto sulla pretesa finale rivendicata dalla moglie”. Essi si sono intesi altresì sul mantenimento della restrizione riguardante il potere di disporre sulla particella n. 1198. All'udienza il Pretore ha accertato l'esistenza del motivo di divorzio. Rimanendo litigiose le relative conseguenze, egli ha assegnato alla convenuta un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In tale allegato, del 7 febbraio 2020, AP 1 ha rivendicato un contributo alimentare di fr. 500.– mensili, come pure il versamento di fr. 274 698.60 in liquidazione del regime dei beni e di fr. 50 000.– quale “indennità per gli averi pensionistici”. La causa è attualmente al secondo scambio di atti scritti.
D. Nel frattempo, intenzionato a vendere la proprietà per piani n. 8964 della particella n. 1198, AO 1 ha chiesto
il 27 gennaio 2020 al Pretore di cancellare la restrizione della
facoltà di disporre gravante tale fondo. Invitata a esprimersi, il 7 febbraio 2020 AP 1 ha avversato la richiesta. Con decreto cautelare del 13 febbraio 2020 il Pretore ha accolto l'istanza e il 19 giugno successivo AO 1 ha venduto l'appartamento.
E. Il 22 luglio 2020 AO 1 si è nuovamente rivolto al Pretore per ottenere la cancellazione della restrizione del potere di disporre a carico della proprietà per piani n. 8965. Nelle sue osservazioni del 7 agosto 2020 la moglie ha postulato anche in questo caso il rigetto dell'istanza. Statuendo con decreto cautelare del 24 settembre 2020, il Pretore ha ordinato la cancellazione richiesta, senza riscuotere spese né assegnare ripetibili.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 2 ottobre 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza del marito e di mantenere la restrizione del potere di disporre sulla proprietà per piani n. 8965. Nelle sue osservazioni del 2 novembre 2020 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottate con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Dandosi una restrizione del potere di disporre, il valore litigioso corrisponde, alla stessa stregua di quanto vale per un provvedimento assicurativo a tutela della devoluzione ereditaria o per un sequestro, al valore venale del bene oggetto del provvedimento, dedotto l'onere ipotecario (I CCA sentenza inc. 11.2016.127 del 17 luglio 2018 consid. 12 con rinvio). Premesso ciò, in concreto, il valore litigioso risulta di fr. 70 000.– (fr. 635 000.– ./. fr. 490 000.–). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto impugnato è pervenuto al patrocinatore della moglie il 25 settembre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Presentato il 2 ottobre 2020, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Il Pretore ha accolto l'istanza cautelare del marito, non essendo dato a divedere – né la moglie revocando in dubbio – “come il mantenimento della restrizione a carico della economicamente equivalente proprietà per piani n. 8966 non possa essere da sé solo suscettibile di assicurare le sue pretese”. Secondo il Pretore, di fronte a un carico ipotecario di fr. 270 000.–, il valore della proprietà per piani n. 8966, di fr. 635 000.–, basta sicuramente per garantire le pretese della moglie in liquidazione del regime dei beni.
3. L'appellante contesta che il valore della proprietà per piani n. 8966 sia sufficiente per garantire la sua pretesa in liquidazione del regime dei beni, da lei quantificata in fr. 274 689.60. A suo parere, i dati considerati dal Pretore sono erronei. Dagli stessi si evince infatti – essa adduce – un debito ipotecario, il 15 luglio 2020, di fr. 765 000.–, “per cui deducendo fr. 145 000.– come indicato rimarrebbero fr. 490 000.–, dunque non fr. 270 000.–”. Inoltre, essa soggiunge, “dal doc. O emerge che per esserci un debito di soli fr. 270 000.– occorra un ammortamento di fr. 490 000.–, ipotesi incerta e non provata”. Sulla base dei calcoli dell'appellante, dunque, al marito rimarrebbero soltanto fr. 60 000.–, somma insufficiente per garantire la pretesa di lei. Contrariamente all'opinione del Pretore, essa continua, il primo appartamento è stato venduto per fr. 550 000.–, sicché “non può essere considerato un valore di fr. 635 000.– per l'altro”. L'appellante fa valere inoltre che la proprietà per piani n. 8966 consta essere gravata da ipoteche per fr. 880 000.– (senza che sia noto l'attuale aggravio), di modo che tale bene non può garantire la sua spettanza. Per di più, essa epiloga, la situazione finanziaria del marito è precaria, giacché costui è in arretrato con il pagamento delle imposte e ha accumulato ulteriori debiti.
4. Nel caso in esame AO 1 ha chiesto di cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulla proprietà per piani n. 8965, poiché intenzionato a venderla. Non risulta che egli si sia rivolto alla moglie per ottenere il consenso e che costei si sia rifiutata di rilasciarlo (art. 178 cpv. 1 in fine CC). Ciò non gli impedisce di adire il giudice per ottenere la soppressione del provvedimento, rendendo verosimile che per quanto riguarda l'operazione prospettata non sussistono più i presupposti dell'art. 178 cpv. 1 CC (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17a ad art. 178 CC; Deschenaux/Steinauer/ Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 454 seg. n. 708c e 708d; Isenring/Kessler in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 15 ad art. 178).
Ora, secondo l'art. 178 cpv. 1 CC, applicabile per analogia ai provvedimenti cautelari nelle cause di stato (sentenza del Tribu-nale federale 5A_866/2016 del 3 aprile 2017 consid. 4.1.1; cfr. anche RtiD I-2019 pag. 510 consid. 4; I-2010 pag. 697 consid. 5), se appare necessario per assicurare le basi economiche della famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall'unione coniugale, il giudice, ad istanza di un coniuge, può subordinare al consenso di questo la disposizione di determinati beni da parte dell'altro. La norma mira a evitare che un coniuge, procedendo ad atti di disposizione volontari, si metta nell'impossibilità di far fronte ai propri obblighi pecuniari nei confronti dell'altro, sia che tali obblighi derivino dagli effetti generali del matrimonio sia che derivino dal regime dei beni matrimoniali (RtiD I-2020 pag. 602 consid. 5 con rinvii, I-2019 pag. 507 consid. 6). Mette a rischio “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” il coniuge che, in particolare, espone a pericolo le pretese derivanti all'altro coniuge dal regime dei beni, che si tratti – per limitarsi alla partecipazione agli acquisti – del diritto all'aumento (art. 215 segg. CC), alla partecipazione al plusvalore (art. 206 CC), al compenso tra acquisti e beni propri (art. 209 CC) o all'attribuzione di suppellettili (art. 219 CC; RtiD I-2019 pag. 508 consid. 7b).
5. In concreto v'è da domandarsi anzitutto se le argomentazioni addotte in appello siano ricevibili. In prima sede – come ha rilevato il Pretore – la convenuta non ha contestato il valore di fr. 635 000.– della proprietà per piani n. 8966 né il programma di ammortamento deciso dalla banca creditrice, secondo cui il carico ipotecario gravante quel fondo va ridotto a fr. 270 000.–. La ricevibilità delle relative censure, formulate per la prima volta in appello, appare dunque più che dubbia (art. 317 cpv. 1 CPC). Si volesse anche transigere in proposito, l'appello non sarebbe destinato a miglior sorte, come si vedrà in appresso.
a) In merito al valore di fr. 635 000.– riferito alla proprietà per piani n. 8966, che in ogni modo rimane oggetto di restrizione del potere di disporre, il paragone adombrato dall'appellante con il prezzo di vendita della proprietà per piani n. 8964, di fr. 550 000.– (doc. I), non appare sostenibile. L'unità n. 8964 rappresenta 288/1000 del fondo di base, mentre l'unità n. 8966 è di 372/1000. La tipologia dei due appartamenti poi è diversa: l'unità n. 8966 si trova al secondo piano, dispone di un servizio in più e della terrazza. Quanto alla proprietà per piani n. 8965, pari a 340/1000 del fondo base, essa ha il medesimo numero di locali della n. 8966 e il suo prezzo di vendita è stato fissato dalla società immobiliare incaricata dell'alienazione in fr. 635 000.– (doc. Q), non molto lontano da quello stimato dalla banca creditrice ipotecaria (tra fr. 620 000.– e fr. 635 000.–: doc. O). A livello di verosimiglianza nulla indu-ce a supporre che tale valutazione non sia attendibile e non corrisponda al prezzo di mercato di analoghi appartamenti __________. Il tutto senza dimenticare che l'appellante medesima quotava il valore della proprietà per piani n. 8966 in fr. 650 000.– (risposta di merito del 7 febbraio 2020, pag. 7 in alto), importo finanche superiore a quello accertato dal Pretore.
b) Relativamente al carico ipotecario, è vero che dall'estratto del registro fondiario risulta iscritta sulla proprietà per piani n. 8966 una cartella ipotecaria registrale di fr. 880 000.– (doc. 2) e che il 15 luglio 2020 l'aggravio ammontava ancora a fr. 765 000.– (doc. O). Tale importo costituisce nondimeno l'onere complessivo gravante collettivamente le proprietà per piani n. 8965 e 8966. Secondo il programma di rientro della __________, con la vendita dell'unità 8965 il debito ipotecario a carico della proprietà per piani n. 8966 si ridurrà di fr. 490 000.–, onde un debito residuo di fr. 270 000.– al massimo (doc. O). Contrariamente all'asserto dell'appellante, poi, dagli atti non risulta che al marito rimarrebbero soli fr. 60 000.–, giacché tale importo corrisponde al presumibile provento netto della vendita della proprietà per piani n. 8965 (doc. O). Detto altrimenti, tale cifra non è in alcun rapporto con la proprietà per piani n. 8966, a carico della quale rimane annotata la restrizione della facoltà di disporre. Quale sia poi la rilevanza ai fini del giudizio delle modalità con cui il marito ha finanziato i lavori sulla particella n. 1198 non è dato di comprendere, né l'appellante spiega.
c) Non si disconosce che AO 1 ha accumulato debiti per complessivi fr. 145 545.– (doc. S e T). Se non che, dopo avere estinto tali debiti con il ricavo della vendita dell'appartamento n. 8965 (stimato fr. 60 000.–: doc. O), lo scoperto ammonterebbe a circa fr. 85 545.–. Visto che egli rimane titolare di un appartamento del valore di fr. 635 000.–, dopo avere estinto il debito ipotecario di fr. 270 000.– e debiti privati per fr. 85 545.–, a un esame di verosimiglianza gli rimangono fr. 279 455.–, sufficienti per garantire il credito della moglie in liquidazione del regime dei beni (di fr. 235 939.60), considerato che AP 1 ha già ricevuto almeno fr. 38 750.– a titolo di anticipo (sopra, consid. C). Ne discende che la conclusione del Pretore volta a cancellare la restrizione della facoltà di disporre sulla proprietà per piani n. 8965 resiste alla critica. Privo di consistenza, l'appello vede così la sua sorte segnata.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Quanto alle ripetibili, AO 1 postula un'indennità di fr. 2000.–, calcolata in applicazione della tariffa secondo il valore prevista all'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310). Per costante giurisprudenza di questa Camera, tuttavia, nelle cause vertenti sull'emanazione di provvedimenti cautelari in cause di divorzio
(o di misure a protezione dell'unione coniugale) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo (retribuito fr. 280.– orari: art. 12 del regolamento citato) che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc.11.2018.126 del 4 maggio 2020 consid. 8). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella stesura di un memoriale di osservazioni (6 pagine, compreso il frontespizio e le richieste di giudizio) nel quadro di una causa già nota e giuridicamente di media difficoltà.
Si giustifica così di retribuire cinque ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con il cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del menzionato regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 1650.– (arrotondati).
7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
3. Le spese processuali, di fr. 1000.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1650.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).