Incarto n.
11.2020.15

Lugano,

12 febbraio 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire sulla domanda di revisione del 19 febbraio 2020 presentata da

 

                                          IS 1  

 

                                         contro

 

                                         CO 1 e CO 2

                                         (patrocinate dall'avv.  PA 1 )

 

riguardante la sentenza emanata il 30 novembre 1988 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa n. 5394 e la sentenza emessa da questa Camera il 2 giugno 1989 nella causa n. 3/89 (rapporti di vicinato) promossa dal medesimo  con petizione del 23 dicembre 1985 nei confronti di

 

 

A__________ __________ (1919-1987), già in 

al quale sono subentrati in pendenza di causa gli eredi

 

M__________ A__________ (1929), nata  

 CO 1 (1954), nata 

A__________ A__________ (1955),

Am__________ A__________ (1957), , e

M__________ O__________ (1962), nata , ;

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 23 dicembre 1985 IS 1, proprietario della particel­la n. 1227 RFD di __________, ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di

                                         Locarno Campagna perché fosse ordinato ad A__________ __________, proprietario della contigua particella n. 1330, di eliminare per insufficiente distanza legale un muro alto 4.90 m e lungo 9 m eretto a 40 cm dal confine. Statuendo con senten­za del 30 novembre 1988, il Pretore ha respinto la petizione, rilevando che il convenuto era in diritto di abbattere e riedificare il precedente muro diroccato. IS 1 è insorto il 5 gennaio 1989 a questa Camera, chiedendo di riformare la sentenza del Pretore e di accogliere la sua petizione. Con sentenza del 2 giugno 1989 la Camera ha respinto l'appello. Tale sentenza è passata in giudicato.

 

                                  B.   Il 19 febbraio 2020 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di essere venuto a conoscenza di un accordo scritto intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________ __________ e P__________ A__________, allora proprietaria della vicina particel­la n. 1132, riguardo a una serie di lavori edili (comprendenti anche il muro litigioso) che avrebbero dovuto formare oggetto di un permesso di costruzione e che invece il Municipio di __________ ha tollerato, commettendo a suo avviso illeciti penali. Senza formulare richieste precise, egli postula “la revisione” del­la senten­za emanata il 30 novembre 1988 dal Pretore e della sentenza emessa il 2 giugno 1989 da questa Camera. Invitato a specificare nei confronti di chi fosse rivolta la domanda, IS 1 ha nominato CO 1 e CO 2, proprietarie in ragio­ne di metà ciascuno della particella n. 1130 appartenuta ad A__________ __________, su cui si trova il muro in questione. CO 1 e

                                         CO 2 sono state chiamate a esprimersi. Con osservazio­ni del 10 aprile 2020 esse hanno proposto di respingere la doman­da di revisione.

 

                                  C.   In una replica spontanea del 15 maggio 2020 IS 1 ha “rettificato” la domanda di revisione, citando come controparti anche gli eredi fu A__________ __________. Oltre alla già convenuta CO 1 (figlia del defun­to), egli ha indicato la vedova M__________ A__________ unitamente agli altri figli del defunto: A__________ A__________, Am__________ __________ e M__________ O__________. Nel memoriale IS 1 ha addotto inoltre di essere venuto a conoscenza dell'accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________ __________ e P__________ A__________ “in data 25 novembre 2019”, conferman­do per il resto la domanda di revisione. In una duplica spontanea del 26 maggio 2020 CO 1 e CO 2 hanno chiesto di dichiarare il memoriale inammissibile. IS 1 ha triplicato spontaneamente il 17 giugno 2020, ribadendo la sua posizione. Con quadruplica spontanea del 23 giugno 2020 CO 1 e CO 2 hanno riaffermato il loro punto di vista. IS 1 ha inol-trato il 13 luglio 2020 una quintuplica spontanea, al che CO 1 e CO 2 hanno reagito con una sestuplica spontanea del 21 luglio 2020, ognuno mantenendo la propria opinione. La sestuplica, che non contiene elementi utili per il giudizio, non è più stata notificata a IS 1.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Alle domande di revisione si applica la legge nuova, anche se riguardano sentenze comunicate sotto l'egida del vecchio diritto di procedura (art. 405 cpv. 2 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2011.52 dell'8 novembre 2013 consid. 1). La richiesta in esame è disciplinata perciò dall'art. 328 CPC. IS 1 evoca due titoli di revisione: quello dell'art. 328 cpv. 1 lett. a CPC (scoperta di nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi), sostenendo di essere venuto a conoscenza – come detto – di un accordo intercorso il 14 giugno 1979 fra A__________ __________ e P__________ A__________,

                                         proprietaria della vici­na particel­la n. 1132, relativo a una serie

                                         di lavori edili comprendenti anche il muro litigioso, e quello del­l'art. 328 cpv. 1 lett. b CPC (sentenza influenzata da crimine o deli­tto), rimproverando al Municipio di __________ la commissione di illeciti penali per avergli sottaciuto il citato accordo e avere tollera­to la riedificazione del muro senza permesso di costruzione. Quanto alla tempestività della domanda, che “dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione” (art. 329 cpv. 1 CPC), IS 1 dichiara di avere saputo del menzionato accor­do “solo recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data 25 novembre 2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in basso).

 

                                   2.   Una revisione va chiesta “al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza” (art. 328 CPC in principio). Con ciò si intende il tribunale che da ultimo ha giudicato nel merito la questione litigiosa (Herzog in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 75 ad art. 328; Bastons-Bulletti in: Code de procédure civile, Basilea 2021, n. 22 e 25 ad art. 328 con rinvii di dottrina e alla sentenza del Tribunale federale 5A_289/2012 del 18 giugno 2012, consid. 1.3). Nella fattispecie la controversia legata alla ricostruzione del muro è stata sindacata “in ultima istanza” da questa Camera, la quale ha respinto il 2 giugno 1989 l'appello di IS 1 nel merito, sostituendo così la decisione del Pretore. Solo la sentenza di questa Came­ra può quindi formare oggetto di revisione. Nella misura in cui è rivolta anche contro la senten­za del Preto­re, la domanda di revisione si rivela già di primo acchito irricevibile.

 

                                   3.   Una domanda di revisione dev'essere rivolta contro tutte le parti principali o accessorie indicate nella sentenza di cui è chiesta

                                         la revisione, come pure contro i loro eventuali successori in diritto (Schwander in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, 2ª edizione, n. 2 e 3 ad art. 330; Sterchi in: Berner Kommentar, ZPO, edizione 2012, n. 4 ad art. 330). IS 1 ha rivolto la sua domanda unicamente contro le attuali proprietarie della particella n. 1130, cioè contro una discendente del defunto (CO 1), allora unico convenuto in lite, e contro la di lei figlia (CO 2). Gli altri eredi fu A__________ __________ (la vedova M__________ A__________ con i figli A__________ A__________, Am__________ __________ e M__________ O__________) figurano per la prima volta nella replica spontanea del 15 maggio 2020, allorché IS 1 ha esplicitamente esteso il nove­ro dei partecipanti. Ora, che un litisconsorzio possa esse­re completato in pendenza di causa è a dir poco dubbio, per lo meno ove si tratti di litisconsorti che possano essere identificati sin dall'inizio del processo. Dato il presumibile esito della domanda di revisione, nondimeno, in concreto la questione non esige ulteriore approfondimento. Un esemplare della decisione andrà comunicato in ogni modo, per conoscen­za, anche ai litisconsorti che non sono stati chiamati a esprimersi nel quadro della procedura odierna.

 

                                   4.   IS 1 fonda la domanda di revisione – come detto – sulla scoperta di un documento nuovo, ovvero l'accordo intercor­so il 14 giugno 1979 fra A__________ __________ e P__________ A__________, allora proprietaria della vici­na particel­la n. 1132, inerente a una serie di lavori edili che comprendevano anche la ricostruzione del muro litigio­so. Egli fa valere inoltre che la scoperta di quel mezzo di prova lo ha indotto a ravvisare illeciti penali commessi a quel tempo dal Municipio di __________ (occultamento intenzionale di una prova decisiva, favoreggiamento, falsità in atti formati da pubblici funziona­ri, abuso d'autorità, infedeltà nella gestione pubblica: domanda di revisione, pag. 12). In realtà v'è da domandarsi in che modo il citato accordo avrebbe potuto influire sul giudizio emanato il 2 giugno 1989 da questa Camera, ove appena si consideri che IS 1 è estraneo alla convenzione citata, sicché l'accordo non gli conferiva il diritto di pretendere l'abbattimento del muro né l'obbli­go di tollerarlo. Circa i pretesi crimini o delitti perpetrati dal Municipio di __________, l'art. 328 cpv. 1 lett. b CPC richiede che reati suscettibili di legittimare una domanda di revisione siano oggetto – per principio – di una denuncia penale, ciò che nella fattispecie non risulta. Su tali que-stioni si tornerà, dandosi il caso, in appresso. Prima occorre ancora esaminare, dal profilo formale, se la domanda di revisione sia tempestiva.

 

                                   5.   L'art. 329 cpv. 1 CPC stabilisce che “la domanda di revisione, scritta e motivata, dev'essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione”. La decorrenza del termine è sospesa dalle cosiddette ferie giudiziarie (sentenza del Tribunale federale 4A_421/2014 del 10 marzo 2015, consid. 3.3, in: SJ 2015 I 372). Il rispetto del termine, perentorio, va esaminato

                                         d'ufficio (Herzog in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC; Schwander, op. cit., n. 5 ad art. 329 CPC). Incombe al­-

                                         l'istante dimostrare di averne osservato la scadenza. Per certi

                                         autori occorre al riguardo una prova piena (Herzog, loc. cit.; Schwander, op. cit., n. 3 ad art. 329 CPC), per altri è sufficiente la verosimiglianza (Schweizer in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 9 ad art. 329). Nel caso specifico IS 1 ha presentato la domanda di revisione a questa Camera il 20 febbraio 2020 (data del timbro postale sulla busta d'invio). Il termine di 90 giorni essendo rimasto sospeso giusta l'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC dal 18 dicembre 2019 al 2 gennaio 2020, la scoperta del motivo di revisione dev'essere avvenuta perciò non prima del 6 novembre 2019.

 

                                         IS 1 sostiene di essere venuto a conoscenza del noto accordo fra A__________ __________ e P__________ A__________ “recentemente” (domanda di revisione, pag. 2 in basso), “in data 25 novembre 2019” (replica spontanea del 15 maggio 2020, pag. 10 in basso). CO 1 e CO 2 obiettano che non basta scrivere di avere acquisito quel documento il 25 novembre 2019 senza addurre “un briciolo di prova” (duplica spontanea del 10 aprile 2020, pag. 2 in alto). A tale obiezione IS 1 non ha reagito nella tripli­ca spontanea del 17 giugno 2020 e nemmeno si è più espresso sulla questione nella quintuplica spontanea del 13 luglio 2020. Non solo pertanto egli non ha dimostrato il momento in cui ha scoperto la convenzione, ma neppure l'ha reso verosimile. A ben vedere, egli non spiega neanche in che frangente abbia appreso l'esistenza del documen­to, né dall'incarto è possibile trarre conclusioni affidabili. Dagli atti emerge, se mai, che l'accordo era già stato trasmes­so dall'Ufficio tecnico intercomunale di __________ al Municipio di __________ il 28 settembre 2000 (lettera accompagnatoria acclu­sa alla domanda di revisione). Sia come sia, nulla rende verosimile che la scoperta del documento da parte di IS 1 sia successiva al 6 novembre 2019. Ne segue che, non risultando presentata in tempo utile, la domanda di revisione sfugge a ulteriore disamina e va dichiarata irricevibile.

 

                                   6.   L'inammissibilità della domanda di revisione rende superfluo vagliare il quesito – lasciato aperto nel consid. 4 – inteso a sapere se il ripetuto accordo fra A__________ __________ e P__________ A__________ avreb­be verosimilmente potuto influire sul giudizio emanato il 2 giugno 1989 da questa Camera. Rende superfluo altresì vagliare se i pretesi crimini o delitti commessi dal Municipio di __________, ove siano stati perpetrati, siano suscettibili di legittimare una doman­da di revisio­ne pur non risultando essere oggetto di una denuncia penale. Simili questioni possono così restare irrisolte.

 

                                   7.   Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1 e CO 2, che hanno formulato osservazioni tramite un avvocato nell'ambito di un quadruplo scambio di atti scritti, hanno diritto a un'adeguata indenni­tà per ripetibili.

 

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso della controversia che opponeva IS 1 ad A__________ __________ era stato accertato il 2 giugno 1989 da questa Camera in fr. 8000.–

                                         (consid. 1 di quella decisione). Non raggiunge di conseguenza la soglia di fr. 30 000.– prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per un ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   La domanda di revisione è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico di

                                         IS 1, che rifonderà a CO 1 e CO 2 fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione:

                                         –   ;

                                         –    .

                                         Comunicazione:

                                         –   ;

                                         –   ;

                                         –   ;

                                         –   ;

                                         – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).