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Incarti n. 11.2020.164 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa CA.2019.37 (divorzio su azione di un coniuge: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 3 dicembre 2019 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 9 novembre 2020 presentato da AO 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 27 ottobre 2020 (inc. 11.2020.163)
e sull'appello dello stesso giorno presentato da AP 1 contro il medesimo decreto cautelare (inc. 11.2020.164);
Ritenuto
in fatto: A. La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza del 18 novembre 2019 con cui questa Camera ha respinto un appello di AO 1 (1966) contro un decreto cautelare emesso il 24 ottobre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. 11.2018.122). Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che in modifica di un precedente assetto cautelare pattuito il 15 ottobre 2015 nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva obbligato AP 1 (1959) a versare alla moglie, tredici volte l'anno (due volte in dicembre), un contributo alimentare di fr. 930.– mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e di fr. 750.– mensili dal gennaio del 2018 in poi (inc. DM.2017.19). Avendo il figlio M__________ (1997) terminato la propria formazione, nel marzo del 2019 AP 1 ha cessato di versare il contributo alimentare di fr. 1153.– mensili per lui. In seguito alla vendita dell'abitazione coniugale (particella n. 492 RFD di __________, sezione di __________, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno), dal 1° marzo 2019 la moglie ha preso in locazione un appartamento a __________.
B. Il 3 dicembre 2019 AO 1 si è rivolta al Pretore per ottenere un aumento del contributo alimentare dal 5 marzo 2019 a fr. 1799.– mensili, sempre tredici volte l'anno. All'udienza del 23 gennaio 2020, indetta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Invitata a presentare una replica scritta, l'istante ha mantenuto il 31 gennaio 2020 il suo punto di vista. Analoga posizione ha assunto il convenuto in una duplica del 28 febbraio 2020. L'istruttoria è terminata il 1° luglio 2020 e le parti hanno rinunciato al dibattimento finale cautelare, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro memoriali del 24 e del 31 agosto 2020 esse hanno riaffermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo con decreto cautelare del 27 ottobre 2020, il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza di AO 1, aumentando il contributo alimentare in favore di lei, tredici volte l'anno (due volte in dicembre), a fr. 1420.– mensili dal dicembre del 2019 in poi. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla moglie fr. 1150.– per ripetibili ridotte. Quello stesso giorno il Pretore ha emanato la sentenza di divorzio (inc. DM.2017.19).
D. Contro il decreto cautelare appena citato AO 1 è insorta a questa Camera con un appello del 9 novembre 2020, postulando la riforma del giudizio impugnato nel senso di far decorrere l'aumento del contributo alimentare già dal marzo del 2019 o, quanto meno, di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio. In via subordinata essa ha presentato un reclamo con le medesime richieste di giudizio a valere nel caso in cui la causa non fosse appellabile (inc. 11.2020.163). Quello stesso 9 novembre 2020 AP 1 ha appellato a sua volta il decreto cautelare, chiedendo – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza della moglie (inc. 11.2020.164). Nelle loro osservazioni del 27 e del 30 novembre 2020 le parti hanno concluso vicendevolmente per la reiezione dell'appello avversario.
E. Mediante decreto del 2 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha conferito all'appello di AP 1 effetto sospensivo limitatamente ai contributi alimentari dovuti dal 1° dicembre 2019 fino al 27 ottobre 2020, respingendo l'effetto sospensivo per i contributi alimentari dovuti in seguito.
Considerando
in diritto: 1. I decreti cautelari emessi in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC) sono adottati con la procedura sommaria (art. 248 lett. d CPC) e sono appellabili perciò entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se tali decisioni vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In caso contrario è esperibile solo reclamo. Nella fattispecie l'appellabilità della causa è data, ove appena si consideri l'aumento dei contributi alimentari in discussione davanti al Pretore (da fr. 750.– a fr. 1799.– mensili dal marzo del 2019), calcolato dal primo giudice in fr. 272 740.–. Nelle condizioni descritte il reclamo presentato in subordine da AO 1 non è proponibile.
Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, il decreto cautelare è stato recapitato ai patrocinatori delle parti il 28 ottobre 2020. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto sabato 7 novembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotti il 9 novembre 2020 (timbri postali sulle buste d'invio), ultimo giorno utile, entrambi gli appelli in esame sono dunque ricevibili.
2. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha escluso che la firma il 1° marzo 2019 del contratto di locazione da parte della moglie per l'appartamento a __________ costituisse una modifica rilevante delle circostanze. Ha ravvisato una tale modifica invece nell'acquisto, da parte di lei, di un'automobile in leasing, nel settembre 2019. Secondo il Pretore, l'istante necessitava di un nuovo veicolo e l'acquisto non poteva essere finanziato con mezzi propri, “nelle protezioni dell'unione coniugale la sostanza non essendo da calcolare se il reddito dei coniugi è sufficiente per finanziare il tenore di vita della famiglia”. Il primo giudice ha riconosciuto così all'istante la rata del leasing di fr. 204.65 men-sili, onde un aumento del fabbisogno minimo di lei da fr. 3000.– a fr. 3205.– mensili. Inoltre egli ha ritenuto che, venuto meno l'obbligo contributivo del marito verso il figlio, non si giustificava più di includere nel fabbisogno minimo di AP 1 la spesa di fr. 1250.– mensili, per quanto il convenuto affermasse che includere tale importo nell'eccedenza registrata dal bilancio familiare avrebbe fatto profittare la moglie di un tenore di vita più alto rispetto a quello sostenuto durante la comunione domestica.
Ciò posto, il Pretore ha confermato il reddito del marito in fr. 7073.15 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4000.– mensili. Quanto alla moglie, egli ne ha accertato il reddito in fr. 3200.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili dal 1° marzo al 31 agosto 2019 e di fr. 3205.– mensili in seguito (fr. 205.– mensili di leasing). Il primo giudice ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3273.15 mensili per il primo periodo e di fr. 3068.15 per il secondo. In funzione di ciò, egli ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 1436.50 mensili, rispettivamente in fr. 1539.10 mensili. A mente del Pretore non si giustificava invece di far decorrere la modifica già dal 5 marzo 2019, come l'interessata chiedeva, poiché in casi del genere “fa stato la data dell'istanza”. Infine egli ha mantenuto la cadenza del contributo in tredici mensilità, come concordato dalle parti in precedenza. Ne è conseguito un obbligo per il marito di versare all'istante, dal 1° dicembre 2019, un contributo alimentare di fr. 1420.– mensili (fr. 1539.10 per 13 mesi, arrotondati).
I. Sull'appello di AP 1
3. L'appellante contesta anzitutto l'inserimento nel fabbisogno minimo della moglie della rata riferita al leasing di fr. 205.– mensili per la nuova automobile (una VW “__________” usata). Egli non revoca in dubbio la necessità per la moglie di sostituire il veicolo né pretende che il modello scelto sia inutilmente dispendioso, ma reputa che costei avrebbe dovuto far capo per l'acquisto alla propria sostanza. Assevera che dalla vendita di un immobile nei Paesi Bassi la consorte ha incassato almeno € 76 406.– con cui avrebbe potuto finanziare la compravendita. Tanto più che, a suo avviso, quel capitale non costituisce una “riserva d'emergenza” e non risulta essere in qualche modo vincolato. Senza dimenticare, egli epiloga, che la famiglia non ha mai avuto veicoli in leasing.
a) Il costo di un veicolo privato può essere inserito nel minimo esistenziale del diritto esecutivo, anche in situazioni di ristret-
tezze economiche, se l'uso del mezzo è indispensabile per
l'esercizio della professione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con riferimenti), tant'è che in simili ipotesi le relative spese rientrano nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (DTF 140 III 342 consid. 5.2). Quanto al leasing di un veicolo impignorabile, per giurisprudenza invalsa di questa Camera la quota mensile va riconosciuta per lo meno fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente dispendioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.99 del 6 aprile 2020 consid. 4d).
b) In realtà la prima delle due condizioni cumulative testé menzionate, risalente nella sua formulazione a una sentenza del 29 giugno 2005 (I CCA, inc. 11.2004.100 consid. 7c) e ripresa invariata in sentenze successive, non è più compatibile con il principio sancito in DTF 140 III 342 consid. 5.2. Se per diritto federale è corretto includere nel fabbisogno minimo di un coniuge le intere rate di un leasing riguardante un veicolo di natura impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF), non si può obbligare quel coniuge a comperare il mezzo attingendo a risparmi. In proposito la giurisprudenza della Camera va emendata. Si può invece – ma la questione è estranea alla fattispecie – continuare a riconoscere solo parzialmente una quota di leasing per un veicolo impignorabile troppo dispendioso. Tale condizione posta dalla giurisprudenza continua a valere.
c) Nella fattispecie è fuori dubbio che AO 1 necessiti di un'automobile per lavoro (cure a domicilio) e che il costo del leasing (fr. 205.– mensili) è ragionevole. Può dunque essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'interessata. Poco importa che costei avrebbe potuto acquistare il veicolo con i propri risparmi o che la famiglia non abbia mai avuto in dotazione prima d'ora veicoli in leasing. Ne segue che in concreto il nuovo fabbisogno minimo della moglie dal 1° settembre 2019 (inizio del leasing) va accertato in fr. 3205.– mensili, come ha ritenuto il Pretore.
4. AP 1 censura anche il metodo per il calcolo del contributo alimentare adottato dal Pretore, il quale a tal fine ha suddiviso l'eccedenza nel bilancio familiare a metà. Il convenuto assume che così facendo la moglie beneficia di un livello di vita più alto rispetto a quello sostenuto durante la comunione domestica. A suo parere, qualora i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano debitamente coperti, il coniuge richiedente può pretendere unicamente un contributo alimentare che gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazio-ne, applicandosi in tal caso il metodo del dispendio effettivo. In concreto – egli continua – dato un fabbisogno minimo della
moglie calcolato nella sentenza di divorzio in fr. 3156.65 mensili e un reddito di fr. 3200.– mensili, un contributo cautelare di fr. 750.– per tredici mensilità annue permette all'interessata di coprire anche il fabbisogno “allargato” del diritto civile.
a) Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2020 AO 1 obietta che l'appello è irricevibile per carenza di motivazione, il marito limitandosi a ripetere le argomentazioni addotte davanti al Pretore, senza confrontarsi con quelle esposte nel decreto cautelare impugnato. La censura non è fondata. Che un appellante non possa limitarsi a reiterare le argomentazioni addotte in prima sede, ma debba confrontarsi con quanto figura nella decisione impugnata indicando dove e in che cosa consisterebbe l'errore del primo giudice è pacifico (da ultimo: I CCA sentenza inc. 11.2020.8 del 23 giugno 2021 consid. 3a con rinvii). Nella fattispecie è vero che l'appellante riprende argomenti già sottoposti al Pretore, ma è altrettanto vero che egli non manca di confrontarsi con la motivazione del decreto impugnato. Il rimedio giuridico consente senz'altro di capire che il convenuto mette in discussione il metodo di calcolo utilizzato dal Pretore, riproponendo argomenti non esaminati dal primo giudice riguardo alla circostanza che il nuovo contributo farebbe beneficiare la moglie di un tenore di vita più elevato rispetto a quello precedente la separazione. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione.
b) Relativamente al metodo di calcolo adottato, in tre sentenze recenti il Tribunale federale ha nel frattempo modificato la propria giurisprudenza e deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di famiglia è, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita tra coniugi e i figli (sentenze 5A_311/2019 dell'11 novembre 2020, 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021, 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021). Quanto al metodo di calcolo fondato sul dispendio effettivo (RtiD I-2015 pag. 880 consid. a), esso continua ad applicarsi, ma solo in caso di redditi eccezionalmente alti, nell'ipotesi cioè in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (sentenza del Tribunale federale 5A_800/2019 del 9 febbraio 2021 consid. 4.3). In concreto non si ravvisano simili estremi. Non si giustifica dunque di far capo al metodo di calcolo ancorato al dispendio effettivo, come vorrebbe l'interessato.
c) Chiarito ciò, il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_496/2019 del 2 giugno 2021 consid. 4.3.2. con rinvii; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 19 agosto 2021 consid. 7e con rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (sentenza del Tribunale federale 5A_891/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 4.3 con riferimenti). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione (o dopo l'ultimo decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza
del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.4.2 con rinvii), ciò che non è il caso nella fattispecie.
d) In concreto l'appellante non versa più al figlio M__________ il citato contributo alimentare di fr. 1250.– mensili dal marzo del 2019. Ciò costituisce sicuramente una modifica della situazione rispetto all'assetto cautelare regolato dal Pretore il 24 ottobre 2018, quando il figlio M__________ non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica. Di fronte a redditi invariati del marito (fr. 7073.15 mensili) e della moglie (fr. 3200.– mensili) rispetto all'assetto cautelare disciplinato il 24 ottobre 2018, il Pretore ha accertato così nel decreto cautelare impugnato il fabbisogno minimo del convenuto in fr. 4000.– mensili (rispetto ai fr. 5250.– mensili precedenti, che comprendevano il contributo alimentare per il figlio maggiorenne) e il fabbisogno minimo della moglie in fr. 3205.– mensili (fr. 3000.– mensili del decreto anteriore, più fr. 205.– mensili di leasing). Ha constatato in tal modo un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 3068.15 mensili (rispetto a quella di fr. 2023.15 mensili del decreto precedente), che ha diviso a metà. L'istante si è vista riconoscere in tal modo un contributo alimentare di fr. 1539.10 mensili (fabbisogno minimo fr. 3205.– più la mezza eccedenza di fr. 1534.10, meno il reddito proprio di fr. 3200.– mensili), pari a fr. 1420.– per 13 mensilità.
e) AP 1 oppone che, foss'anche corretto il calcolo riassunto dianzi, un contributo alimentare di tale entità conferisce alla moglie un tenore di vita più elevato di quello che essa sosteneva alla cessazione della comunione domestica, livello che costituisce il limite superiore del diritto al mantenimento (risposta del 23 gennaio 2020: verbale, pag. 4 punti 9 e 11). Il Pretore non ha trattato la censura. Sta di fatto che dinanzi a lui l'interessata non ha contestato l'obiezione, limitandosi a dichiarare che per il calcolo dell'eccedenza nel bilancio familiare essa non aveva “fatto altro che riprendere il ragionamento fatto dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018” (replica del 31 gennaio 2020, pag. 6). Se non che, il convenuto eccepiva appunto che riprendere il calcolo esposto dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018 ai fini del decreto cautelare impugnato condurrebbe a un risultato incompatibile con il principio per cui un coniuge non ha diritto di vedersi riconoscere un tenore di vita più alto di quello raggiunto alla cessazione della comunione domestica. E tale affermazione è rimasta – come detto – incontrastata.
f) Non avendo l'istante contestato l'asserzione del convenuto (sul tenore di vita al momento della separazione manca qualsiasi dato), secondo cui quanto essa postula con la modifica dell'assetto cautelare eccede il livello di vita raggiunto durante la comunione domestica, di per sé l'istanza di AO 1 andrebbe respinta. Tranne su un punto. Come si è visto al considerando che precede, l'interessata ha documentato il costo di un leasing (fr. 205.– mensili) che in precedenza essa non doveva sopportare perché adoperava un veicolo proprio. L'uso di un'automobile per esigenze professionali rientrando nel tenore di vita di AO 1, la rata del leasing merita di essere riconosciuta in aggiunta al contributo alimentare di fr. 811.55 mensili (fr. 750.– per 13 mesi) che il Pretore aggiunto aveva fissato nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018 (sopra, lett. A). Ciò non configura alcun miglioramento del tenore di vita dell'istante, poiché – si ripete – costei usufruiva di un veicolo privato durante la comunione domestica. Ne discende che il contributo alimentare in favore di AO 1 va stabilito in fr. 1016.55 mensili (fr. 940.– arrotondati, su 13 mesi). Se ne conclude che l'appello dev'essere parzialmente accolto in tal senso e che il decreto cautelare impugnato va riformato di conseguenza.
II. Sull'appello di AP 1
5. L'appellante contesta la decisione del Pretore per avere questi fatto decorrere l'aumento del contributo alimentare soltanto dalla data dell'istanza cautelare (3 dicembre 2019) e non dal 5 marzo 2019 (firma del contratto di locazione per l'appartamento a __________). In ordine essa lamenta una carenza di motivazione, rilevando che per vagliare le circostanze atte a giustificare una decorrenza retroattiva della modifica, non elencate in modo esaustivo dal Tribunale federale nella sentenza 5A_263/2020, il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento e decide secondo equità. A mente sua, il Pretore, conoscendo l'intera procedura di divorzio, sapeva che essa “non avrebbe potuto presentare una nuova istanza cautelare nelle more dell'appello da lei presentato [contro il decreto cautelare del 24 ottobre 2018] poiché ciò avrebbe certamente comportato il rigetto della stessa, basandosi quest'ultima sul medesimo fatto nuovo, sollevando conseguentemente spinosi problemi di litispendenza”. Il primo giudice, continua l'appellante, era a conoscenza anche della vendita dell'abitazione coniugale e della necessità per lei di trovare un nuovo alloggio, così come dell'interruzione del versamento del contributo alimentare per il figlio.
a) Questa Camera ha già avuto di precisare in giurisprudenza pubblicata che la modifica di contributi alimentari fissati cautelarmente in una causa di divorzio (o in una procedura a tutela dell'unione coniugale) dispiega i suoi effetti – di regola – dall'introduzione dell'istanza, ma che il giudice può far decorrere la modifica anche più tardi, per esempio dall'emanazione del decreto cautelare, soprattutto ove appaia iniquo pretendere che i beneficiari del contributo alimentare restituiscano quanto hanno ricevuto in esubero nel corso della procedura (RtiD I-2015 pag. 882 n. 13c). Per contro, una modifica retroattiva di contributi cautelari, la cui decorrenza preceda l'inoltro dell'istanza, è prospettabile solo in circostanze
del tutto eccezionali (sentenza del Tribunale federale 5A_894/2010 del 15 aprile 2011 consid. 6.2 in fine con rimandi, in: RSPC 2011 pag. 315; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 7b). Circostanze “del tutto eccezionali” sono, per esempio, l'ipotesi in cui il coniuge debitore risulti di ignota dimora, l'uno dei coniugi si comporti in malafede oppure il coniuge creditore si sia gravemente malato (DTF 111 II 107 consid. 4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_263/2020 del 6 luglio 2020 consid. 3.3.3 con riferimenti).
b) Nella fattispecie non si scorge alcuna eccezionalità che giustifichi una decorrenza retroattiva della modifica riguardante il contributo di mantenimento fissato nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018. L'istante non si è trovata nell'impossibilità di chiedere la modifica di quel decreto prima del 5 marzo 2019 né è stata indotta in buona fede dal convenuto a ritardare l'inoltro dell'istanza. Di che cosa poi fosse a conoscenza il Pretore nel caso specifico poco giova, la procedura di modifica non essendo retta dal principio inquisitorio illimitato. Quanto all'argomento per cui AO 1 “non avrebbe potuto presentare una nuova istanza cautelare nelle more dell'appello da lei presentato [contro il decreto cautelare del 24 ottobre 2018] poiché ciò avrebbe certamente comportato il rigetto della stessa, basandosi quest'ultima sul medesimo fatto nuovo, sollevando conseguentemente spinosi problemi di litispendenza”, l'opinione è fallace. Quand'anche l'istanza di modifica si fondasse su elementi nuovi fatti valere parallelamente nell'appello contro il decreto cautelare del 24 ottobre 2018 (respinto poi da questa Camera con sentenza del 18 novembre 2019: sopra, lett. A), nulla impediva a AO 1 di introdurre l'istanza di modifica e di chiedere al Pretore di sospendere la procedura fino al giudizio della Camera. Ne deriva che, privo di consistenza, l'appello di AO 1 vede la sua sorte segnata.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
6. Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il convenuto chiedeva di respingere l'istanza di modifica cautelare inoltrata dalla moglie. Ottiene causa parzialmente vinta, nel senso che il contributo alimentare fissato dal Pretore aggiunto nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018 (fr. 750.– tredici volte l'anno) non va portato a fr. 1420.– tredici volte l'anno, ma solo a fr. 940.– tredici volte l'anno. Egli dev'essere chiamato perciò ad assumere due settimi delle spese processuali, mentre il resto va a carico di AO 1, la quale rifonderà al marito un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre settimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio si riflette sul dispositivo riguardante le spese e le ripetibili di primo grado, il cui riparto segue identica proporzione.
Quanto all'appello di AO 1, le spese processuali e le ripetibili seguono la soccombenza dell'istante (art. 106 cpv. 1 CPC).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
7. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello di AP 1 è parzialmente accolto e il decreto cautelare impugnato è così riformato:
1. L'istanza cautelare è parzialmente accolta, nel senso che AP 1 è condannato a versare a AO 1 dal 3 dicembre 2019 un contributo alimentare di fr. 940.– tredici volte l'anno (due volte in dicembre).
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1000.– sono poste per cinque settimi a carico di AO 1 e per il resto a carico di AP 1, al quale AO 1 rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese di tale appello, di fr. 1000.–, da anticipare dall'appellante sono poste per due settimi a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello di AO 1 è respinto.
IV. Le spese di tale appello, di fr. 500.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AP 1 fr. 1000.– per ripetibili.
V. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).