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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2017.19 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con petizione del 20 marzo 2017 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 27 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza di divorzio emanata dal Pretore il 27 ottobre 2020 e sull'appello incidentale del 9 aprile 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1959) e AP 1 (1966) si sono sposati a __________ il 31 luglio 1987. Dal matrimonio sono nati N__________ (1991) e M__________ (1997), ora maggiorenni. Il marito è docente di scuola elementare a __________. La moglie si è occupata durante la vita in comune del governo della casa e della cura dei figli, svolgendo accessoriamente attività a ore di assistenza ad anziani. Il 15 novembre 2014 essa ha cominciato a lavorare a ore per la società __________, __________, come ausiliaria di cure (collaboratrice sanitaria CRS). I coniugi si sono separati il 1° feb-braio 2015, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 492 RFD di __________, proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi prima in un appartamento di vacanza messo a disposizione da un conoscente e poi, dal 1° giugno 2015, in un appartamento preso in locazione a __________.
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta il 7 luglio 2015 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia, al contraddittorio del 15 ottobre 2015 i coniugi hanno raggiunto un accordo in virtù del quale AO 1 si è impegnato a versare alla moglie dal 1° novembre 2015, mensilmente 13 volte l'anno (due volte in dicembre), un contributo alimentare di 1300.–. Alla luce di ciò, il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo seduta stante per transazione (inc. SO.2015.135).
C. Il 20 marzo 2017 AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, sollecitando lo scioglimento della comproprietà sull'abitazione coniugale mediante vendita con suddivisione del ricavo in ragione di due terzi per sé e un terzo per la moglie, dedotto il debito ipotecario, previo rimborso del prelievo anticipato dall'istituto di previdenza dal suo ‟secondo pilastroˮ. Inoltre egli ha rivendicato il versamento di fr. 120 000.–, la suddivisione a metà del valore di riscatto di una polizza __________ SA (valuta 1° marzo 2017) e l'accertamento che la moglie è debitrice nei suoi confronti “di metà degli accrediti sul suo conto __________, dedotti i prelievi giustificati”. Infine egli ha postulato la divisione a metà delle prestazioni previdenziali maturate dai coniugi durante il matrimonio, offrendo “eventualmente” alla moglie “un importo da stabilire previo istruttoria (…) fino al di lui pensionamento”.
D. All'udienza di conciliazione dell'11 maggio 2017 i coniugi non hanno raggiunto un'intesa sugli effetti del divorzio, di modo che il Pretore ha assegnato alla moglie un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. In un allegato del 22 giugno 2017 AP 1 ha aderito al principio del divorzio e al riparto a metà degli averi della previdenza professionale, chiedendo un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili fino al suo pensionamento, portato a fr. 1500.– mensili dal momento in cui sarebbe decaduto il contributo alimentare per il figlio M__________. In liquidazione del regime essa ha preteso un importo da definire dalla divisione delle polizze “terzo pilastro del marito”, fr. 22 500.– dalla suddivisione “dei risparmi della famiglia unilateralmente prelevati dal marito al momento della separazione coniugale” e due somme imprecisate “per la suddivisione dei risparmi” e “per la suddivisione del valore dello scooter del marito”, riservata ogni altra pretesa relativa alla divisione degli acquisiti che fosse emersa dall'istruttoria. Quanto all'immobile in comproprietà, essa non si è opposta alla vendita, ma ha proposto di suddividere il ricavo a metà, previa deduzione del debito ipotecario e rimborso all'istituto di previdenza del marito del prelievo (fr. 100 000.–) anticipato e “ritornato alla famiglia del marito. In una replica del 22 agosto 2017 l'attore ha ribadito le domande di petizione, contestando quelle della moglie. Con duplica del 27 settembre 2017 la convenuta del 22 ottobre 2014 ha reiterato le richieste da lei formulate nella risposta. Alle prime arringhe del 30 novembre 2017 le parti hanno notificato prove e l'istruttoria è iniziata il 4 dicembre 2017.
E. Il 24 ottobre 2018 il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto un'istanza cautelare di AO 1, riducendo il contributo alimentare per la moglie pendente causa, da versare tredici volte l'anno (due volte in dicembre), a fr. 930.– mensili dall'aprile al dicembre del 2017 e a fr. 750.– mensili dal gennaio del 2018 in poi. Un appello presentato da AP 1 contro tale decreto cautelare è stato respinto da questa Camera con sentenza del 18 novembre 2019 (inc. 11.2018.122). Nel frattempo, nel febbraio 2019 i coniugi hanno venduto l'immobile di __________ e la moglie ha preso in locazione un appartamento a __________. Contestualmente il figlio M__________ ha terminato la propria formazione, sicché AO 1 ha cessato di versare il contributo alimentari per lui. Il 3 dicembre 2019 AP 1 ha postulato l'aumento del contributo cautelare a fr. 1799.– mensili retroattivamente dal 5 marzo 2019. La domanda è stata avversata dal marito.
F. L'istruttoria di merito è terminata il 3 dicembre 2019 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 24 aprile 2020 AO 1 ha rifiutato alla moglie qualsiasi contributo alimentare, proponendo in via subordinata il versamento di fr. 425.– mensili fino all'agosto 2024 compreso. In liquidazione del regime dei beni egli ha offerto alla moglie fr. 46 323.05, ha proposto di dividere il ricavo della vendita in ragione di fr. 385 349.05 a sé e di fr. 136 937.90 alla convenuta e ha chiesto l'esclusiva proprietà di una polizza del terzo pilastro ‟__________”. Nel suo allegato conclusivo del 30 aprile 2020 AP 1 ha sollecitato un contributo alimentare di fr. 1823.– mensili per tredici mensilità fino al pensionamento del marito o, in subordine, un contributo alimentare di fr. 1384.60 mensili, sempre per tredici mensilità, fino al di lei pensionamento. In liquidazione del regime dei beni essa ha rivendicato la metà del valore di riscatto della polizza terzo pilastro ‟__________”, il versamento di fr. 5000.– come partecipazione al valore di riscatto di una polizza della __________ assicurazione, “riservato un diverso accordo con i figli”, così come la corresponsione di ulteriori fr. 20 932.– quale “credito di liquidazione” e di fr. 155 420.– per la metà del ricavo netto della vendita dell'immobile. In osservazioni spontanee del 18 maggio 2020 al memoriale del marito essa ha poi confermato il proprio punto di vista. L’attore ha fatto altrettanto in una duplica spontanea del 2 giugno 2020, salvo postulare una diversa modalità per il pagamento dell'importo di fr. 46 171.95 in liquidazione del regime dei beni e riconoscere alla moglie altri fr. 151.10.
G. Statuendo con sentenza del 27 ottobre 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto previdenziale del marito di versare a quello della moglie fr. 154 515.40 e ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 425.– mensili fino al 31 agosto 2024. Quanto alla liquidazione del regime dei beni, egli ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 58 008.55, di cui fr. 48 171.95 su un conto vincolato a lei intestato, e ha ripartito il provento netto della vendita dell'immobile di __________ in ragione di fr. 361 306.95 in favore dell’uno e di fr. 160 979.95 in favore dell’altra, respingendo per il resto ogni altra richiesta delle parti. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste per un quarto a carico dell'attore e per tre quarti a carico della convenuta, tenuta a rifondere al marito fr. 4500.– per ripetibili ridotte. Quello stesso giorno il Pretore ha emanato un decreto cautelare in cui ha fissato il contributo alimentare per la moglie pendente causa in fr. 1420.– mensili retroattivamente dal 3 dicembre 2019.
H. Contro la sentenza di divorzio AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 27 novembre 2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato aumentando il contributo alimentare per sé a fr. 1741.– mensili fino al 31 agosto 2024 e portando la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni a fr. 68 008.55, di cui fr. 46 171.95 su un conto vincolato a lei intestato. Nelle sue osservazioni del 9 aprile 2021 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula la divisione del ricavo della vendita riguardante l'immobile di __________ in ragione di fr. 382 374.45 per sé e di fr. 139 912.50 per la moglie. In osservazioni del 20 maggio 2021 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale, aumentando la richiesta di contributo alimentare formulata nell'appello a fr. 2000.– mensili fino al 31 agosto 2024.
I. Con sentenza del 13 settembre 2021 questa Camera ha respinto un appello di AP 1 contro il decreto cautelare del 27 ottobre 2020, mentre ha parzialmente accolto un analogo ricorso di AO 1, riducendo il contributo alimentare da lui dovuto a fr. 940.– tredici volte l'anno (inc. 11.2020.163 e 11.2020.164).
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'ammontare della liquidazione dei rapporti patrimoniali e del contributo alimentare rivendicato dalla moglie davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta al patrocinatore della convenuta al più presto il 28 ottobre 2020. Introdotto 27 novembre 2020 (data del timbro postale), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice della convenuta il 25 febbraio 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti) e il memoriale andava presentato entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per appellare in via incidentale è cominciato a decorrere così il giorno seguente e sarebbe scaduto sabato 27 marzo 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in forza dell'art. 142 cpv. 3 CPC e, trattandosi del settimo giorno precedente la Pasqua, prorogarsi ulteriormente al 12 aprile 2021 (art. 145 cpv. 1 lett. b CPC). Inoltrato il 9 aprile 2021, anche tale ricorso risulta di conseguenza tempestivo.
2. Alle osservazioni del 20 maggio 2021 all'appello incidentale AP 1 acclude i suoi conteggi di stipendio dal gennaio fino all'aprile 2021 e un certificato medico 11 maggio 2021 del dott. M__________ P__________. Nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in questione sono sì successivi all'emanazione della sentenza impugnata, ma ci si può domandare se le buste paga non potessero essere prodotte prima. Sia come sia, e come si vedrà in appresso (consid. 9), tali documenti non sono di rilievo ai fini del giudizio. Sulla questione non giova dunque attardarsi.
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, la liquidazione del regime dei beni e il contributo alimentare per la moglie. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Ora, in caso di divorzio la divisione di beni in comproprietà e la regolamentazione di altri rapporti giuridici esistenti tra coniugi deve precedere la liquidazione del regime matrimoniale (DTF 138 III 150 consid. 5.1.1; sentenza del Tribunale federale 5A_667/2020 del 28 aprile 2021 consid. 4.3 in: FamPra.ch 2021 pag. 815). E le controversie legate allo scioglimento del regime dei beni vanno esaminate prima delle questioni inerenti ai contributi alimentari (RtiD
II-2004 pag. 577 consid. 2, ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.138 dell'8 febbraio 2021, consid. 2). Ciò premesso, in concreto occorre esaminare in primo luogo l'appello incidentale di AO 1, che verte sulla liquidazione del regime dei beni e il cui esito potrebbe influire sull'esito dell'appello principale in cui è litigioso anche il contributo alimentare per la convenuta.
I. Sull'appello incidentale
4. Controversa è la divisione del ricavo netto di fr. 816 000.– ottenuto dalla vendita dell'immobile ad __________. Il Pretore ha accertato che per concorde dichiarazione dei coniugi l'acquisto era avvenuto grazie a beni propri del marito per fr. 120 000.–, all'accensione di un mutuo ipotecario di fr. 248 800.– e al prelievo anticipato di fr. 120 000.– dal secondo pilastro del marito stesso, per complessivi fr. 488 800.–, onde un plusvalore di fr. 327 200.–. Egli ha constatato altresì che il notaio rogante A__________ R__________ ha rimborsato il debito ipotecario, compresi gli interessi arretrati, ha trattenuto fr. 32 640.– per il pagamento della tassa sugli utili immobiliari e ha versato fr. 5000.– a ciascun coniuge. Nelle circostanze descritte egli ha ritenuto che i beni propri del marito vantino un compenso di fr. 120 000.– e che un identico importo va reintegrato negli acquisti del medesimo in seguito al prelievo
dal secondo pilastro. Posto ciò, egli ha suddiviso i rimanenti fr. 282 286.95 a metà tra i coniugi, riconoscendo fr. 141 143.45 a ognuno di loro (sentenza impugnata, consid. 3.6.2).
Quanto al maggior valore congiunturale, il Pretore ha stimato che quello generato dal credito ipotecario di fr. 166 545.– e dal prelievo della cassa pensione di fr. 80 327.–, da ripartire a metà fra i coniugi, è in realtà neutro dal profilo contabile, poiché “già inglobato nella quota a essi attribuita quale ricavo netto della vendita dell'abitazione coniugale”, mentre ha attributo il plusvalore generato dai beni propri del marito di fr. 80 327.– agli acquisti di ogni coniuge in ragione di metà ciascuno. In simili condizioni egli ha calcolato gli acquisti della moglie in fr. 100 979.95 (fr. 141 143.45 ./. fr. 40 163.50), di cui fr. 50 489.97 in favore di quelli del marito, e gli acquisti di quest'ultimo in fr. 220 979.95 (fr. 141 143.45 + fr. 120 000.– ./. fr. 40 163.50), di cui fr. 110 489.95 in favore degli acquisti della moglie. Per finire egli ha attribuito quanto ancora depositato sul conto del notaio, ovvero complessivi fr. 522 286.95, in ragione di fr. 160 979.95 alla moglie e di fr. 361 306.95 (fr. 162 597.95 + fr. 200 327.–) al marito (sentenza impugnata, consid. 3.6).
5. AO 1 sostiene che l'importo prelevato anticipatamente dalla sua cassa pensione era composto non soltanto di averi da lui accumulati in costanza di matrimonio, ma anche di quanto versato prima delle nozze e degli interessi maturati su tali importi, i quali sono suoi beni propri. Fa valere che al momento del matrimonio la sua prestazione di libero passaggio ammontava a fr. 19 413.70 e che al prelievo dell'anticipo tale prestazione era lievitata a fr. 144 631.–, compresi fr. 28 737.– corrispondenti agli interessi maturati su fr. 19 413.70. Ciò significa, a suo parere, che il 19.9% di quella prestazione esisteva già prima del matrimonio, di modo che dei fr. 120 000.– prelevati, fr. 23 880.– erano suoi beni propri e solo fr. 96 120.– erano acquisti. Dandosi così un maggior valore congiunturale di fr. 80 324.32, fr. 15 984.53 vanno ascritti ai suoi beni propri e fr. 64 339.78 agli acquisti. Per l'appellante, di conseguenza, la moglie ha diritto a un plusvalore di fr. 163 502.29 (fr. 83 272.40 dal credito ipotecario, fr. 48 060.– dalla quota di previdenza accumulata durante il matrimonio e fr. 32 169.84 di plusvalenza su tale quota), mentre la sua spettanza ammonta a fr. 403 691.14 (fr. 120 000.– di beni propri con la relativa plusvalenza di fr. 80 324.32, fr. 83 272.40 dal credito ipotecario, fr. 48 060.– dalla quota di previdenza maturata durante il matrimonio con fr. 32 169.84 di plusvalenza su tale quota e fr. 23 880.– di quota di previdenza accumulata prima del matrimonio con la relativa plusvalenza di fr. 15 984.53). Egli fa valere inoltre che il notaio ha rimborsato alla banca anche interessi correnti per fr. 2273.05 che sarebbero stati da corrispondere alla sola moglie quale unica usufruitrice dell'abitazione fino alla vendita. In definitiva, per l'appellante, dal ricavo della vendita depositato sul conto del notaio rogante la moglie ha diritto di ricevere fr. 139 912.50, mentre la spettanza di lui ascende a fr. 382 374.45.
a) Dagli atti risulta che AO 1, assicurato dal 1° settembre 1982 presso l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, aveva accumulato prima del matrimonio, avvenuto il 31 luglio 1987, una prestazione di libero passaggio di fr. 19 413.70, passata al momento del prelievo dell'anticipo (fr. 120 000.–) a fr. 144 631.–, compresi gli interessi maturati su quanto apportato prima del matrimonio (fr. 28 737.–: doc. NN). In base al regolamento dell'istituto previdenziale, al compimento del 57° anno l'assicurato non ha più dovuto rimborsare il prelievo anticipato, così come prevedeva l'art. 30d cpv. 3 lett. a LPP in vigore fino al 31 dicembre 2020 (cfr. anche doc. NN). Dal 1° gennaio 2021 la nuova versione della norma autorizza invece il rimborso fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia.
b) Ricordato ciò, fino al sopraggiungere di un caso di previdenza il versamento anticipato è assimilato a un prestito della cassa pensione, sicché allo scioglimento del regime dei beni esso è trattato come il plusvalore legato a un prestito ipotecario non ancora rimborsato. In tal caso, il plusvalore (“maggior valore congiunturale”) va suddiviso proporzionalmente tra le masse patrimoniali che hanno sopportato il rischio del mutuo, sulla base della rispettiva partecipazione (DTF 141 III 151 consid. 4.3; più recentemente: sentenza 5A_776/2018 del 12 giugno 2019 consid. 7.2.4; analogamente: RtiD II-2018 pag. 717 n. 7c consid. 9a con rinvio).
Se prima del divorzio invece è già sopraggiunto per il coniuge assicurato un caso di previdenza, il denaro non è più bloccato e i fondi investiti nell'alloggio non rientrano più nel circuito previdenziale, ma devono essere trattati nel quadro della liquidazione del regime dei beni, come nel caso di un versamento in contanti del “secondo pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2016.36 del 28 febbraio 2018 consid. 9f con rinvii). In condizioni del genere il prelevamento va trattato alla stregua di una prestazione in capitale della cassa pensione, che costituisce un acquisto nel senso dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC, indipendentemente dal fatto che il prelievo anticipato sia avvenuto prima o durante il matrimonio (RtiD II-2011 pag. 685 n. 10c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2013.53 del 9 dicembre 2015 consid. 19 con rinvio).
c) In concreto è pacifico che un caso di previdenza in capo a AO 1 non è ancora sopraggiunto, ma poiché il prelievo anticipato non era più rimborsabile al compimento del 57° anno di età (14 agosto 2016), la fattispecie va assimilata a quella in cui l'assicurato ha raggiunto l'età pensionabile ordinaria. L'aspettativa nei confronti dell'istituto di previdenza si è quindi attuata e il prelievo anticipato, trattato come una prestazione in capitale di carattere definitivo, va considerato alla stregua di un acquisto, come prevede l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC (Steinauer, Deuxième pilier, versement anticipé et régimes matrimoniaux in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Deuxième
pilier et épargne privée en droit du divorce, Ginevra/Zurigo/ Basilea 2010, pag. 24; Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, Zurigo 2008, n. 57). Il versamento anticipato non è più considerato pertanto una prestazione di libero passaggio e non può essere ripartito conformemente agli art. 123 cpv. 1 CC, 30c cpv. 6 LPP e 22a cpv. 1 LFLP. In altri termini, il prelievo anticipato per l'acquisto della proprietà di un'abitazione per uso proprio operato durante il matrimonio non si aggiunge – al suo valore nominale – alla prestazione d'uscita esistente al momento in cui è introdotta l'azione di divorzio. Ove il regime dei beni sia sciolto per divorzio occorre nondimeno tenere conto, per determinare l'importo da considerare nei beni propri del coniuge assicurato, dell'art. 207 cpv. 2 CC, come pure dell'art. 124e CC, e determinare un'indennità adeguata in favore dell'altro coniuge (Steinauer, loc., cit.; Bäder Federspiel, op. cit., n. 497 segg. e n. 649 segg.; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effets – procédure, Berna 2021, pag. 184 n. 475; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3ª edizione, pag. 614 n. 1016; Steck in: FamKommentar Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 12 ad art. 207 CC).
d) Nel caso specifico l'impossibilità di rimborsare il prelievo anticipato (art. 30d cpv. 3 lett. a LPP in vigore fino al 31 dicembre 2020) precede lo scioglimento del regime dei beni (intervenuto il 20 marzo 2017: art. 204 cpv. 2 CC). Il capitale va quindi ascritto agli acquisiti del marito in applicazione dell'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC. Non si disconosce che, conformemente all'art. 207 cpv. 2 CC, il capitale che un coniuge riceve da un istituto di previdenza è imputato ai beni propri fino a concorrenza del valore capitalizzato della rendita che sarebbe spettata a tale coniuge allo scioglimento del regime dei beni. Sta di fatto che, oltre a ignorarsi quel valore, in concreto il marito non ha mai avanzato alcuna pretesa in tal senso. Non spetta pertanto a questa Camera intervenire al riguardo, la liquidazione del regime dei beni essendo retta dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC). Trattandosi del maggior valore congiunturale insito nel prelievo anticipato, visto che qualora sia già sopraggiunto un caso di previdenza l'art. 197 cpv. 2 n. 2 CC ignora l'origine dei fondi versati dall'istituto previdenziale, anche per la ripartizione del plusvalore le norme sulla liquidazione del regime dei beni prevalgono su quelle relative alla suddivisione degli averi del secondo pilastro (DTF 141 III 152 consid. 4.3.2.2 con rinvii). Ne segue che a beneficiare di ciò sono unicamente gli acquisti, senza che sia dato compenso in favore dei beni propri del marito (cfr. Steinauer, op. cit., pag. 36). In circostanze siffatte su questo punto l'appello incidentale, infondato, vede la sua sorte segnata.
e) Quanto al pagamento di fr. 2273.05 effettuato dal notaio A__________ R__________ per interessi ipotecari correnti, è vero che fino al memoriale conclusivo l'attore non ha preteso di dedurre tale importo dalla quota di ricavo della vendita spettante alla convenuta, ma quest'ultima ha replicato spontaneamente alle conclusioni del marito senza nulla obiettare al proposito. E dagli atti risulta che il fabbisogno “allargato” di fr. 3000.– mensili fatto valere da AP 1 nella procedura a protezione dell'unione coniugale e nella cautelare di divorzio comprendeva, tra l'altro, gli interessi e l'ammortamento dell'abitazione coniugale a lei assegnata (doc. D, pag. 4). Al contraddittorio del 15 ottobre 2015 davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia inoltre i coniugi si erano accordati sul fatto che ‟tutte le spese riferite all'uso e alla manutenzione della casa di __________ fino al 31 ottobre 2015 erano a carico del maritoˮ (sopra, doc. F). Dal 1° novembre 2015, pertanto, incombeva alla moglie onorare gli interessi ipotecari, né essa pretende il contrario. Al riguardo l'appello incidentale si rivela di conseguenza fondato, sicché la spettanza della convenuta va ridotta a fr. 158 706.90 e quella del marito portata a fr. 363 580.–.
II. Sull'appello principale
6. In liquidazione del regime dei beni il Pretore ha riconosciuto al marito la pretesa da lui formulata di fr. 10 000.– per la metà del valore dei mobili posti nell'abitazione coniugale. Accertato che la convenuta non aveva contestato il valore di fr. 20 000.– attribuito dall'attore alla mobilia domestica, egli ha ritenuto sulla scorta dell'interrogatorio dello stesso AO 1 che l'abitazione co-niugale fosse “ammobiliata con oggetti che ad oggi possono raggiungere un valore complessivo di fr. 20 000.–”.
a) AP 1 chiede di respingere la pretesa in questione, rimproverando al Pretore di avere statuito extra petita, dato che AO 1 non ha mai rivendicato l'importo di fr. 10 000.– a tale titolo. Essa sostiene poi di avere sempre contestato la pretesa avversaria, non documentata. Ad ogni modo, essa soggiunge, visto che per arredare il nuovo alloggio il marito ha speso fr. 20 000.–, metà dei quali le toccherebbe come acquisto, le due pretese vanno compensate.
b) In concreto è pacifico che la mobilia dell'abitazione coniugale, in mancanza di prove circa la proprietà esclusiva di un coniuge, si presume comproprietà di entrambi (art. 200 cpv. 2 CC). È incontestato altresì che AP 1 si è tenuta l'intera mobilia per arredare il suo nuovo appartamento. Nella petizione l'attore ha giustificato il prelevamento di fr. 80 000.– da un suo conto presso la Banca __________ al momento della separazione, conteggiando “per parità di trattamento per il suo mobilio e l'arredo in genere almeno fr. 20 000.–” (pag. 5). Egli ha dichiarato poi di “non chiedere nulla per l'arredo della casa di __________, sempre che gli venga riconosciuto l'importo di fr. 20 000.– che egli ha destinato per arredare il suo appartamento a __________” (pag. 6). Nel memoriale di risposta la convenuta ha contestato simile pretesa con l'argomento che il marito avrebbe potuto servirsi di una parte dell'arredamento dell'abitazione coniugale e rivendica la metà di quanto da lui prelevato dal conto risparmio (pag. 7), oltre a fr. 22 500.– quale “suddivisione dei risparmi della famiglia prelevati dal marito al momento della separazione” (pag. 10 ad. 3.2). In replica l'attore ha affermato che la moglie gli aveva negato l'accesso all'abitazione e che i mobili da lui acquistati erano scontati del 50% (pag. 6 n. 4). Duplicando, la convenuta ha ribadito la propria posizione.
Infine nel memoriale conclusivo l'attore ha dato atto che la convenuta contestava l'importo di fr. 20 000.– da lui speso per arredare il suo nuovo appartamento, ma ha rilevato che essa non aveva contestato la sua allegazione secondo cui ‟il mobilio e l'arredo in genere lasciato alla moglie ad __________ aveva un valore di fr. 20 000.– al pari di quanto egli si è poi permesso di spendere per arredare il suo domicilioˮ, aggiungendo che dal premio dell'assicurazione si desumeva come il mobilio avesse “un certo valore”. A suo dire, non essendo controverso il valore della mobilia, non gli incombeva nem-meno di dimostrarlo (pag. 3). NeI quantificare la sua offerta in liquidazione del regime dei beni di fr. 46 323.95 egli ha dedotto così fr. 10 000.– (pag. 4). Nella sua replica spontanea del 18 maggio 2020 la convenuta ha preso posizione sulle conclusioni del marito, ma nulla ha addotto in merito alla richiesta relativa al mobilio dell'abitazione di __________.
c) Secondo l'art. 58 cpv. 1 CPC, applicabile anche alla liquida-zione del regime dei beni, il giudice non può aggiudicare a una parte più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla contro-parte. Le richieste di giudizio devono quindi essere sufficientemente determinate e devono indicare, anche in una liquidazione del regime matrimoniale, il risultato perseguito dal richiedente (sentenza del Tribunale federale 5A_871/2020 del 15 febbraio 2020 consid. 3.3.1; sentenza 5A_368/2018 del 25 aprile 2019 consid. 4.3.3, pubblicato in: SJ 2019 I 393; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.40 del 19 ottobre 2021 consid. 7a). Come detto, quantificando nel caso specifico in fr. 46 323.95 la sua offerta in liquidazione del regime dei beni, il marito ha, tra l'altro, dedotto fr. 10 000.– (pag. 4). Condannando l'attore a versare alla convenuta fr. 58 088.55 di fronte a una tale offerta, non si vede in che modo perciò il Pretore abbia statuito extra petita, violando l'art. 58 cpv. 1 CPC.
d) Non si dimentica che solo nel memoriale conclusivo l'attore ha rivendicato la metà del valore della mobilia rimasta alla moglie, mentre la sua pretesa iniziale riguardava la spesa da lui affrontata per arredare il nuovo alloggio. La convenuta tuttavia non ha eccepito alcunché su tal punto dopo essersi vista notificare quel memoriale. E che le parti avessero rinunciato alle arringhe finali non dispensava la convenuta dal reagire sollecitamente (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019, consid. 2a; identico principio valeva già sotto il vecchio diritto di procedura: Rep. 1995 pag. 227 n. 55). Sollevare la questione solo dopo che il giudice ha statuito offende la buona fede processuale (art. 58 CPC). In proposito l'appello è destinato all'insuccesso.
e) Quanto alla richiesta di compensare la pretesa di AO 1 con quanto da lui prelevato indebitamente dal conto della Banca __________ al momento della separazione, l'appellante pare equivocare. Accertato che secondo AP 1 dei fr. 80 010.– prelevati dal marito fr. 35 000.– erano beni propri di lui, il Pretore ha riconosciuto alla convenuta un cre-dito di fr. 22 500.–, pari alla metà della rimanenza. La pretesa di AO 1 intesa a vedersi riconoscere l'importo di fr. 20 000.– da lui speso per arredare il nuovo appartamento di __________ non è quindi stata accolta. In altri termini, AP 1 si è già vista riconoscere la metà dell’importo che l'attore aveva chiesto in un primo tempo di compensare con la pretesa correlata alla mobilia che si trovava nell'abitazione di __________. All'atto pratico entrambe le pretese sono state accolte e sono già state oggetto di compensazione nel calcolo dell'aumento destinato all'appellante. Anche al riguardo l’appello manca perciò di consistenza.
7. Relativamente al contributo alimentare per la moglie, il Pretore ha ravvisato anzitutto nella fattispecie un matrimonio di lunga durata (27 anni), dal quale sono nati due figli, di modo che AP 1 ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Posto ciò, il primo giudice ha accertato che nella fattispecie “la vita coniugale delle parti era contraddistinta da una classica ripartizione dei ruoli ed i redditi erano nella fascia media” (sentenza impugnata, consid. 5.6). In particolare, egli ha calcolato il reddito della convenuta in fr. 3335.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3361.30 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 253.70, assicurazione infortuni fr. 20.70, premio del leasing fr. 204.65, imposta di circolazione fr. 27.65, assicurazione dell'automobile fr. 104.60, onere fiscale fr. 400.–), constatando un lieve ammanco di fr. 26.30 mensili. Disavanzo che, egli ha continuato, il marito è senz'altro in grado di finanziare, poiché con un reddito medio di fr. 7000.– mensili e un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 4821.85 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione, spese accessorie e posteggio fr. 1800.–, premio della cassa malati fr. 293.35, assicurazione dell'automobile fr. 133.35, imposta di circolazione fr. 47.85, assicurazione contro la responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 24.70, “terzo pilastro” fr. 477.60, posteggio sul luogo di lavoro fr. 45.–, spese di trasferta fr. 200.–, onere fiscale fr. 600.–) egli conserva un margine disponibile di fr. 2178.15 mensili.
Nelle circostanze illustrate il Pretore ha ritenuto che alla moglie non andasse garantito il mero fabbisogno minimo “allargato”, anche in ragione del fatto che per scelta dei coniugi fino alla separazione essa non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi alla famiglia e che dopo di allora, quarantottenne senza formazione professionale, essa si è formata come collaboratrice sanitaria in modo da essere finanziariamente “quasi indipendente”. Tenuto conto di ciò, in definitiva il primo giudice ha obbligato l'at-tore a versare un contributo alimentare di fr. 425.– mensili (importo per altro proposto da quest'ultimo in via subordinata) fino al pensionamento ordinario di lui (agosto del 2024: sentenza impugnata, consid. 5.8.3 e 5.8.4).
8. AP 1 contesta il metodo adottato dal Pretore per il calcolo del contributo alimentare, ribadendo che in realtà occorre suddividere a tal fine l'eccedenza nel bilancio familiare, tanto più che in concreto la vita coniugale era organizzata in modo classico e il reddito familiare era nella media. Per l'appellante il Pretore avrebbe dovuto perciò applicare quel criterio di calcolo, “prescindendo dal verificare il tenore di vita antecedente la separazione”, nel caso specifico non essendovi più figli minorenni in famiglia né registrandosi quote di risparmio considerevoli. Inoltre, soggiunge la convenuta, entrambe le parti si erano fondate a suo tempo su tale metodo di calcolo per definire i contributi di mantenimento, di modo che il primo giudice nemmeno avrebbe dovuto scostarsene.
a) I criteri che presiedono allo stanziamento di un contributo alimentare per l'ex coniuge dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che ne disciplinano l'ammontare (art. 125 cpv. 2 CC) sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD I-2014 pag. 734 consid. 4b con riferimenti). Al proposito basti ricordare che se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo alimentare (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma concreta due principi: da un lato quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, dall'altro quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC).
b) Riguardo al criterio da adottare per il calcolo di contributi alimentari dopo il divorzio, in tre sentenze recenti, successive alla decisione del Pretore, il Tribunale federale ha nel frattempo mutato giurisprudenza e deciso che il criterio applicabile a livello svizzero è, d'ora innanzi, il cosiddetto metodo “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita dopo avere dedotto dalle entrate complessive dei coniugi il fabbisogno di ogni membro della fami-glia, dividendo tale eccedenza nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265, 147 III 293, 147 III 301). In concreto il sistema di calcolo (per altro poco chiaro) cui ha fatto capo il Pretore non può quindi essere condiviso e il contributo alimentare per la convenuta va determinato secondo il metodo “a due fasi”, fermo restando che il livello di vita più alto cui l'appellante può aspirare è l'ultimo raggiunto prima della separazione.
c) Si aggiunga che, come ha ricordato ancora recentemente il Tribunale federale, per fissare il contributo alimentare di un coniuge la cui vita è stata concretamente influenzata dal matrimonio si procede in tre tappe. Occorre determinare anzitutto il debito mantenimento secondo l'ultimo tenore di vita sostenuto dai coniugi prima della separazione. A tal fine si applica il principio in base al quale tale livello di vita dev'essere garantito a entrambe le parti, laddove la loro situazione ciò permetta. Tale livello di vita costituisce anche il limite superiore del debito mantenimento. Se, a causa delle maggiori spese causate da due economie domestiche separate, non è possibile conservare quel livello di vita, il coniuge creditore ha diritto allo stesso tenore di vita dell'altro coniuge. In seguito va esaminato in quale misura il coniuge creditore possa finanziare da sé il proprio debito mantenimento fissato nel modo appena descritto. Il principio dell'autonomia ha infatti
la priorità sul diritto al mantenimento, come si deduce dall'art. 125 cpv. 1 CC. In terzo luogo, se per il coniuge creditore non è possibile finanziare il proprio mantenimento o ciò non si possa ragionevolmente esigere da lui, va apprezzata la capacità contributiva dell'altro coniuge e fissato il contributo di mantenimento in base al principio della solidarietà postmatrimoniale (DTF 147 III 312 consid. 4; da ultimo: sentenza 5A_907/2019 del 27 agosto 2021 consid. 3.1.1; sentenza 5A_524/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.6.1 con rinvio in: FamPra.ch 2021 pag. 1065).
d) Nel sistema “a due fasi” il fabbisogno di ogni membro della famiglia è definito in base alle direttive per il calcolo dei minimi di esistenza in Svizzera diramate dalla Conferenza degli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti agli effetti dell'art. 93 LEF (per il Cantone Ticino: FU 68/2009 del 28 agosto 2009, pag. 6292 segg.). A tale minimo esistenziale si aggiungono, se le condizioni finanziarie ciò permettono, i costi effettivi dell'alloggio (e non solo quelli previsti dal diritto esecutivo), come pure un'indennità per spese di telefonia e di comunicazione, un'indennità per i premi delle assicurazioni non obbli-gatorie (ad esempio l'assicurazione complementare contro la malattia e gli infortuni), un'indennità per l'uso dei mezzi pubblici, i costi di una formazione continua (se necessaria), le spese connesse all'esercizio di diritti di visita, gli oneri di previdenza professionale di lavoratori indipendenti, il rimborso di debiti contratti durante la comunione domestica a beneficio della famiglia o decisi in comune o di cui i coniugi sono solidalmente responsabili (per esempio un ammortamento ipotecario) e le imposte, oltre a eventuali contributi di mantenimento dovuti a figli maggiorenni o nati da un precedente matrimonio (fabbisogno minimo “allargato” o “del diritto di famiglia”: sentenza del Tribunale federale 5A_127/2021 del 1° ottobre 2021 consid. 4.3.2 con numerosi rimandi). Non fanno parte del minimo esistenziale del diritto esecutivo (né tanto meno del minimo esistenziale “allargato” o “del diritto di famiglia”), invece, l'uso di un'automobile per diporto o spese voluttuarie come viaggi, vacanze, hobby e altri esborsi particolari del caso specifico (da ultimo: DTF 147 III 265 consid. 7.2 con numerosi rimandi; v. anche RtiD II-2017 pag. 778 consid. 6b a 6d; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 7 e 8).
9. Dovendosi applicare nella fattispecie il metodo di calcolo “a due fasi”, occorre accertare perciò i redditi di entrambi i coniugi e ridefinire il rispettivo fabbisogno minimo secondo i criteri testé illustrati. Relativamente ai redditi, quello del marito, accertato dal Pretore in fr. 7000.– mensili, non è contestato. Circa il guadagno della moglie, nella replica spontanea del 20 maggio 2021 costei sostiene che nei primi mesi di quell'anno il suo guadagno si è ridotto da fr. 3335.– a fr. 2666.– mensili, poiché la società __________ Sagl predilige distribuire un maggior numero di ore di lavoro ai nuovi apprendisti a scapito di lei, che per altro soffre di una lieve spondilosi margino-somatica pregiudizievole per l’attività lucrativa. Il 26 gennaio 2022 essa ha poi comunicato a questa Camera di essersi rivolta al Pretore per ottenere un aumento del contributo cautelare pendente causa, facendo valere come nel 2021 la media delle sue entrate si scesa a fr. 2813.– mensili. Il che è vero. Ma per tacere del fatto che la giustificazione addotta è lungi dall'essere dimostrata, l'appellante trascura che dopo il divorzio vige il principio dell'indipendenza economica, sicché ogni coniuge deve provvedere da sé al proprio debito mantenimento. Se chiede un contributo alimentare, gli incombe pertanto dimostrare di avere messo a profitto l’intera sua capacità lucrativa.
In concreto non è minimamente dato di sapere quali iniziative abbia intrapreso l'appellante per rimediare alla diminuzione del proprio reddito. È possibile che l'attuale datore di lavoro non assicuri più le stesse opportunità lavorative del passato, ma non si può dire – né l'interessata pretende – che le prospettive di trovare un altro impiego nel comparto sociosanitario siano scarse o inesistenti. Anzi, il mercato del lavoro nel settore delle cure a domicilio risulta tutt'altro che precario, considerato il notorio invecchiamento della popolazione ticinese (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2012.41 del 22 marzo 2013 consid. 7f). In simili condizioni nulla induce a presumere che l’appellante non sia in grado di ricuperare il guadagno di fr. 3350.– mensili accertato dal Pretore. Certo, AP 1 soffre di dolori lombari, come attesta il certificato medico da lei prodotto in questa sede. Tale certificato non menziona tuttavia alcuna incapacità lucrativa, né formula una prognosi riguardo all'incidenza invalidante della citata patologia, né l'interessata spiega quali difficoltà concrete simile affezione le arrechi. Si rammenti che l'accertamento di patologie suscettibili di comportare un'inabilità lucrativa permanente presuppone, se non una perizia, almeno un rapporto specialistico indipendente (RtiD I-2014 pag. 736 consid. 4e con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con oggettiva attendibilità una prognosi a medio termine (I CCA, sentenza inc. 11.2019.10 del 6 marzo 2020 consid. 4e con rinvio). Nulla di ciò figura agli atti. Sul reddito conseguibile dall'interessata non soccorrono dunque le premesse per scostarsi dall'accertamento del Pretore.
10. In merito al proprio fabbisogno minimo “allargato”, AP 1 chiede di aumentarlo da fr. 3361.30 mensili a fr. 4340.– mensili per tenere conto di una pigione di fr. 1820.– mensili, equivalente sia dal profilo quantitativo sia da quello qualitativo a quella del marito, anche perché il figlio M__________ vive con lei. Essa chiede inoltre di riconoscerle l'importo di fr. 5.– mensili per la tassa dei rifiuti che il primo giudice ha erroneamente considerato compreso nel minimo esistenziale. Infine essa postula l'aumento dell'onere fiscale a fr. 625.– mensili, “considerando il contributo alimentare rivendicato in appello”.
a) Relativamente al costo dell'alloggio, è vero che dopo il divorzio l'interessata ha diritto di conservare per principio anche dal profilo logistico – come il marito – il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune. Resta il fatto che, come ha rilevato il Pretore, ai fini del calcolo dei contributi alimentari nel fabbisogno minimo “allargato” di un coniuge devono figurare solo esborsi reali, escluse spese ipotetiche per le quali non si sa se alla fine esse esisteranno – e per quale importo – e se saranno poi pagate (sentenza del Tribunale federale 5A_665/2020 dell'8 luglio 2021 consid. 3.1.3 con rinvio a DTF 121 III 20). Né la parità di trattamento o esigenze meramente virtuali giustificano spese cui l'interessata potrebbe anche avere diritto, ma che all'atto pratico essa non sopporta (analogamente: RtiD I-2018 pag. 691 n. 5c; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2020.32 del 19 febbraio 2021 consid. 14b). Tanto meno se si pensa che secondo la convenuta l'attore avrebbe dovuto accontentarsi di un appartamento da fr. 1200.– mensili (duplica, pag. 6 con rinvio al doc. 20). Che poi la situazione dell’appellante sia transitoria è possibile, ma costei non ha addotto alcuna indicazione concreta sull'alloggio che essa intenderebbe prendere in locazione né ha recato concrete inserzioni di oggetti da lei ritenuti assimilabili qualitativamente all'abitazione del marito. Al riguardo l'appello non può dunque trovare accoglimento.
b) Circa il mancato riconoscimento della tassa rifiuti, a ragione il Pretore non l'ha ammessa poiché essa è già compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (I CCA, sentenza inc. 11.2019.9 del 27 agosto 2020 consid. 4c; cfr. anche RtiD I-2007 pag. 852 n. 63c consid. 3c; da ultimo: CEF, sentenza inc. 15.2021.89 del 19 ottobre 2021 consid. 4 con rinvio a Vonder Mühll in: Basler Kommentar, SchKG I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 93).
c) Per quel che è dell'onere fiscale, l'appellante ribadisce che in realtà esso ammonta a fr. 625.– mensili secondo il calcolo da lei esposto nel memoriale conclusivo, ma dimentica che un rinvio alle argomentazioni espresse in allegati di prima sede è inammissibile in appello (DTF 141 III 576 consid. 2.3.3; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.111 del 25 novembre 2021 consid. 4a). Per di più, l'aumento dell'aggravio è sostanzialmente subordinato all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi verificandosi solo parzialmente, la stima dell'appellante cade nel vuoto.
d) Nelle osservazioni all'appello AO 1 si duole che il Pretore abbia riconosciuto alla moglie il minimo esistenziale del diritto esecutivo di fr. 1200.– per un debitore che vive solo, sebbene essa viva in comunione domestica con il figlio maggiorenne M__________, il quale nel frattempo ha terminato la formazione professionale. A suo parere, il minimo esistenziale del diritto esecutivo da inserire nel fabbisogno della moglie è in tal caso di fr. 850.– mensili. L'argomentazione non può es-sere condivisa. Come questa Camera ha già avuto modo di rilevare, determinante per stabilire il minimo esistenziale del diritto esecutivo è il beneficio economico che deriva al coniuge da una convivenza, si tratti di concubinato o no (DTF 144 III 506 consid. 6.6; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.143 del 29 dicembre 2021 consid. 4a). In concreto risulta bensì che nella primavera del 2019 il figlio M__________ ha terminato la propria formazione, ma entrambi i genitori sono concordi nell'affermare che il progetto sul quale sta lavorando con un amico (“vendita di pasti salutari e su misura per sportivi”) non si è ancora concretato, tanto che “non genera alcuna entrata” (interrogatori del 17 gennaio 2019, verbali pag. 3 e 8). Egli non è quindi ancora in grado di partecipare alle spese domestiche del madre, sicché non si può dire che quest'ultima tragga beneficio dalla convivenza con lui.
e) Sempre nelle osservazioni all'appello, AO 1 ribadisce che nel fabbisogno minimo “allargato” della moglie non va ammessa la rata del leasing (fr. 205.– mensili) per la nuova automobile (una VW “__________” usata), poiché questa avrebbe potuto attingere alla propria sostanza. La censura è già stata esaminata da questa Camera al momento di trattare l'appello del marito contro il decreto cautelare del 27 novembre 2020 (inc. 11.2020.164). In quel frangente la Camera ha avuto modo di emendare la propria giurisprudenza, precisando che se per diritto federale è corretto includere nel fabbisogno minimo di un coniuge le intere rate di un leasing riguardante un veicolo di natura impignorabile (art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF), non si può obbligare quel coniuge a comperare il mezzo attingendo a risparmi (consid. 3b). Dato che AO 1 necessita di un'automobile per lavoro, il costo del leasing di fr. 205.– mensili, del tutto ragionevole, può quindi essere riconosciuto nel fabbisogno minimo dell'interessata. Per concludere, il fabbisogno minimo “allargato” di AP 1 va confermato di conseguenza in fr. 3365.– mensili arrotondati.
11. Per quanto concerne il fabbisogno minimo “allargato” del marito, calcolato dal Pretore in fr. 4821.85 mensili, l'appellante ne postula la riduzione a fr. 4486.85 mensili. Essa chiede di espungere le spese di trasporto di fr. 200.– mensili, poiché già dedotte fiscalmente, e fa valere che il Pretore non ha spiegato perché l'onere fiscale da lei stimato di fr. 465.– mensili sia errato.
a) In merito alle spese di trasporto, l'indennità riconosciuta dall'autorità tributaria per le trasferte fiscalmente riconosciute in-cide sul reddito imponibile, ma non ha alcuna attinenza con il calcolo del fabbisogno minimo del diritto della famiglia. Per il resto, rimasta incontestata la necessità di disporre di un veicolo privato, mal si comprenderebbe la logica di inserire nel fabbisogno minimo del marito il premio per l'assicurazione del veicolo e l'imposta di circolazione, ma non la spesa per il carburante.
b) Riguardo all'onere fiscale, il Pretore si è fondato sulla documentazione presentata dal marito, stimando l'aggravio in fr. 600.– mensili sulla scorta del calcolatore ufficiale d'imposta, “considerato inoltre che anche l’attore vedrà il suo onere fiscale aumentare leggermente, a fronte dei versamenti in capitale che gli pertoccheranno a titolo di liquidazione del regime dei beni”. Nella misura in cui l'appellante ribadisce che in realtà l'onere in questione ammonta a fr. 465.– mensili secondo il calcolo da lei esposto nel memoriale conclusivo, l'appello risulta d'acchito irricevibile (sopra consid. 10c), senza dimenticare che i dati su cui l'interessata fonda il proprio calcolo divergono da quelli effettivamente riconosciuti in esito al divorzio. Anche il fabbisogno minimo “allargato” del marito va confermato perciò in fr. 4825.– mensili arrotondati.
12. Da quanto precede risulta, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:
Reddito del marito fr. 7 000.—
Reddito della moglie fr. 3 335.—
fr. 10 335.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr. 4 825.— Fabbisogno minimo della moglie fr. 3 365.—
fr. 8 190.— mensili
Eccedenza fr. 2 145.—
Metà eccedenza fr. 1 072.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4825.– + 1072.50 = fr. 5 897.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 3365.– + 1072.50 ./. 3335.– = fr. 1 102.50 mensili,
arrotondati a fr. 1 105.— mensili.
Come in sede cautelare, AO 1 eccepisce che grazie alla ripartizione dell'eccedenza la moglie beneficia di un tenore di vita più elevato rispetto a quello di cui essa fruiva alla cessazione della comunione domestica, che ammontava a fr. 2636.– mensili. A suo parere, dedotto dal reddito familiare di fr. 7000.– mensili, il fabbisogno in denaro del figlio M__________ (fr. 1250.– mensili) e l'ammortamento dell'abitazione coniugale, durante la vita in comune i coniugi disponevano di complessivi fr. 5272.–, ciò che in sostanza non lasciava alcun spazio ad alcuna eccedenza.
a) Che il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari sia l'ultimo sostenuto dalle parti quando vivevano insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora da due economie domestiche separate, è pacifico (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_524/2020 del 2 agosto 2021 consid. 4.6.3 con rinvii; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.83 del 2 luglio 2021 consid. 7e con rimandi). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano ormai interamente assorbite dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 295 consid. 4.3 con riferimenti). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione, il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_67/2020 del 10 agosto 2020 consid. 5.4.2 con rinvii).
b) In realtà dal metodo di calcolo prospettato dal marito giova subito sgombrare il campo. Per determinare il tenore di vita sostenuto dai coniugi durante la comunione domestica non basta in effetti dedurre dal proprio reddito il fabbisogno in denaro del figlio, così come il premio di un'assicurazione, e dividere il resto a metà. Anzi, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che simile metodo è inammissibile (sentenza 5A_641/2019 del 30 giugno 2020 consid. 4.4). Per di più, in concreto l'interessato fa astrazione dal fatto che già prima della separazione la moglie aveva ripreso un'attività lucrativa, il che le garantiva un'entrata di fr. 1600.– mensili.
c) Chiarito ciò, se in sede di modifica dell'assetto cautelare, oggetto della sentenza emanata da questa Camera il 13 settembre 2020 (inc. 11.2020.163), incombeva alla moglie rendere verosimile che quanto essa postulava con la modifica dell'assetto cautelare le consentiva di raggiungere il livello di vita sostenuto durante la comunione domestica, nella procedura di merito spetta al marito, per il quale in esito al calcolo secondo il metodo “a due fasi” la moglie si vedrebbe assicurare un tenore di vita superiore, dimostrare tale circostanza. La quale, in concreto, è lungi dall'essere provata. Al contrario: dai dati ripresi dalla procedura a tutela dell'unione coniugale, che – quantunque limitati a un esame di verosimiglianza – costituiscono pur sempre un riferimento oggettivo (RtiD
II-2004 pag. 582 consid. 4d, I-2005 pag. 778; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 8d), non risulta che prima della separazione dei coniugi, avvenuta nel febbraio del 2015, il reddito coniugale fosse praticamente assorbito dal fabbisogno familiare. Tanto meno ove si pensi che la famiglia era solita prendersi congrue vacanze (“due settimane al mare, una settimana bianca, una settimana in Olanda e alcuni giorni durante quelle di Ognissanti, in una città”; interrogatori del 17 gennaio 2019: verbali, pag. 3 e 8).
Certo, come ha accertato il Pretore nel decreto cautelare del 24 ottobre 2018 (sopra, consid. E), in sede di misure protettrici dell'unione coniugale il reddito familiare di fr. 8600.– mensili garantiva unicamente la copertura del fabbisogno complessivo, di fr. 8500.– mensili (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.122 del 18 novembre 2019 consid. 4). Considerato tuttavia che durante la vita in comune il minimo esistenziale del diritto esecutivo era quello per coppia (fr. 1700.– mensili), non quello singolo per ogni genitore (il quale sarebbe di complessivi fr. 2550.– mensili), e che il costo dell'alloggio era uno solo (fr. 1800.– mensili), già a prima vista il bilancio familiare prima della separazione denotava un'eccedenza di almeno fr. 2650.– mensili. Suddividendo tale margine fra i coniugi (due quinti ognuno) e il figlio minorenne (un quinto), ne derivava una disponibilità per la moglie di fr. 1060.– mensili. Tale importo non si scosta apprezzabilmente dal risultato del calcolo secondo il metodo “a due fasi”. Se ne conclude che l'appello principale merita accoglimento nei limiti esposti in precedenza.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili
13. Nei loro rimedi giuridici entrambe le parti contestano la suddivisione degli oneri processuali di prima sede. A tal fine il Pretore, constatato che il principio del divorzio e la suddivisione degli averi previdenziali non erano litigiosi, ha ritenuto le parti parita-riamente soccombenti sulla liquidazione del regime dei beni, mentre sul contributo alimentare ha reputato la convenuta maggiormente sconfitta. Egli ha ripartito così le spese in ragione di un quarto a carico dell'attore e il resto a carico della convenuta, con obbligo di rifondere al marito fr. 4500.– per ripetibili ridotte. In esito al presente giudizio la moglie ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella misura pretesa. Considerate le rispettive richieste (l'attore rifiutava qualsiasi contributo, mentre la convenuta ne rivendicava uno di fr. 1823.– mensili), il grado di soccombenza può ritenersi sostanzialmente uguale. In simili circostanze si giustifica di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili.
a) AP 1 sostiene che sulla liquidazione del regime dei beni la sua soccombenza può stimarsi al massimo di un quarto, giacché essa è sostanzialmente risultata vittoriosa riguardo alla suddivisione del ricavato della vendita dell'abitazione coniugale (fr. 154 515.– su fr. 155 420.– ), alla suddivisione degli averi bancari e alle modalità di distribuzione del “terzo pilastro”, mentre il marito è uscito vittorioso solo sull'indennità per i mobili dell'abitazione coniugale e sui fr. 5000.– del valore di riscatto delle polizze __________. L’argomentazione non può essere seguita. Si conviene che sulla liquidazione dei beni mobiliari l’interessata è risultata maggiormente vittoriosa. Quanto alla ripartizione del ricavo conseguente alla vendita dell'abitazione coniugale, tuttavia, essa ha sì ottenuto fr. 154 515.– sui fr. 155 420.– rivendicati, ma l'attore si è visto riconoscere ben fr. 362 445.– rispetto ai fr. 275 420.– offerti (memoriale conclusivo, pag. 12 e 13). AO 1, da parte sua, proponeva di versare alla moglie fr. 136 937.90, conservando per sé fr. 385 349.05 (memoriale conclusivo, pag. 6). Sotto questo profilo, di conseguenza, la moglie è risultata maggiormente soccombente. Nel risultato il riparto a metà degli oneri processuali resiste in definitiva alla critica.
b) Nel suo ricorso l'attore si ritiene soccombente soltanto per un quinto e rivendica fr. 8000.– a titolo di ripetibili. In realtà, visto quanto precede, le parti vanno sostanzialmente considerate soccombenti in ugual misura, il che giustifica la suddivisone degli oneri processuali a metà e la compensazione delle ripetibili. Né è dato di vedere, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, quale sia stato il comportamento reticente della convenuta in relazione alle sue entrate, ciò che avrebbe causato “un lavoro importante”. Ne segue che al ri-guardo anche il ricorso di AO 1 si rivela sprovvisto di buon diritto.
14. Le spese dell'appello principale seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 soccombe sulla pretesa in liquidazione del regime dei beni, ma ottiene un limitato aumento del contributo alimentare. Nel complesso si giustifica dunque di addebitarle due terzi degli oneri processuali e di porre il resto a carico del marito, il quale ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili (un terzo dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). Le spese dell'appello incidentale seguono a loro volta la reciproca soccombenza. AO 1 ottiene un aumento della sua spettanza sul ricavo della vendita dell'immobile ad __________, ma non nella misura richiesta. Si giustifica così di addebitargli nove decimi degli oneri processuali, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte (otto decimi dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale e l'appello incidentale sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. A titolo di liquidazione del regime dei beni (immobiliari), l'importo di fr. 522 286.95 depositato sul conto clienti del notaio A__________ R__________ va così ripartito:
fr. 158 706.90 a AP 1 e
fr. 363 580.– a AO 1.
5. AO 1 è condannato a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1105.– mensili fino al 31 agosto 2024.
7. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.–, anticipate in ragione di fr. 1500.– dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali dell'appello principale di fr. 3000.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per un terzo a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Le spese processuali dell'appello incidentale di fr. 2500.– sono poste per nove decimi a carico di AO 1 e per un decimo a carico di AP 1, alla quale l'appellante incidentale rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
IV. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).