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Incarti n. 11.2020.174 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa SO.2018.3110 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 28 giugno 2018 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 4 dicembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 25 novembre 2020 (inc. 11.2020.172)
e sull'appello del 7 dicembre 2020 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2020.174);
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1971) e AO 1 (1969), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (Novara) il 1° agosto 2004. Dal matrimonio è nato L__________, il 18 febbraio 2006. Il marito, economista, ha lavorato, con ruoli dirigenziali, per la __________ a __________ fino al licenziamento intervenuto il 31 marzo 2021. Il 15 maggio 2021 egli è stato assunto come condirettore generale dalla __________ di __________. La moglie, architetto, durante la vita in comune si è dedicata principalmente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati dall'8 maggio 2018, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (proprietà per piani n. __________7 e __________8 a lui intestate, pari a 252/1000 e a 318/1000 della particella n. 4 RFD di __________) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Il 28 giugno 2018 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare e inaudita parte – di essere autorizzata a vivere separata, di assegnarle in uso
l'abitazione coniugale (con ordine di consegna delle chiavi e divieto di accesso al marito, come pure sotto comminatoria dell'art. 292 CP e di una multa disciplinare di fr. 5000.–) e di affidarle il figlio, riservato il diritto di visita paterno da esercitare un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle 20.30, una sera infrasettimanale (da concordare) con eventuale pernottamento e cinque settimane di vacanza l'anno, di cui, in caso di disaccordo, tre settimane in estate, una settimana durante le vacanze di Natale e una settimana alternativamente a carnevale, Ognissanti e Pasqua. Oltre a ciò, essa ha postulato la condanna del marito a versarle per luglio e agosto del 2018 un contributo alimentare di fr. 8000.– mensili per sé e uno di fr. 2000.– mensili per L__________. Con decreto cautelare del 2 luglio 2018, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha respinto la richiesta (super)cautelare.
C. All'udienza del 13 settembre 2018, indetta per il dibattimento, il Pretore ha notificato alla moglie la risposta dell’11 settembre 2018 in cui il marito aderiva alla richiesta di vita separata dall'8 maggio 2018 e all'attribuzione provvisoria dell'abitazione coniugale in uso a lei e al figlio, ma rivendicava diritti di visita più estesi, nel senso di avere il figlio con sé una settimana dal mercoledì sera fino alla domenica sera e la settimana successiva una sera, il mercoledì con pernottamento, come pure – in aggiunta alla soluzione proposta dalla moglie – per principio una settimana a carnevale e una settimana supplementare in estate. Egli ha offerto inoltre un contributo alimentare di fr. 3500.– mensili per la moglie e uno di fr. 1000.– mensili per il figlio (più l'assegno familiare e la retta dell'Istituto __________) dal settembre del 2018. La moglie ha replicato seduta stante, confermando le sue richieste, contestando i contributi alimentari offerti dal marito e postulando l'ascolto del figlio per la regolamentazione delle relazioni personali. Al che il marito ha duplicato, ribadendo le proprie domande. L'istruttoria è cominciata seduta stante con la delega dell'ascolto di L__________ allo psicologo __________ __________, che ha trasmesso il proprio rapporto il 15 ottobre 2018.
D. Il 21 gennaio 2019 AO 1 si è rivolta nuovamente al Pretore per ottenere – già in via cautelare – un contributo alimentare di fr. 15 000.– mensili per sé e uno di fr. 2700.– mensili per il figlio (oltre all'assegno familiare e all'assunzione delle spese di formazione) dal giugno del 2018, come pure una provvigione ad litem di fr. 11 308.50. Con decreto cautelare del 23 gennaio 2019, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla moglie, cui ha affidato il figlio, e ha fissato un diritto di visita di un fine settimana ogni due dal venerdì sera alla domenica sera, una sera infrasettimanale con cena e pernottamento, tre settimane di vacanza (anche non consecutive) in estate, una settimana (alternativamente la prima o la seconda) nelle vacanze di Natale e una settimana alternativamente a carnevale o a Pasqua. Egli ha stabilito altresì il contributo alimentare in favore della moglie in fr. 4450.– mensili e quello per il figlio in fr. 1100.– mensili (oltre all'assegno familiare e alle spese per la scuola privata), citando le parti al dibattimento.
E. A sua volta AP 1 ha presentato il 14 febbraio 2019
un'istanza cautelare per ottenere – già inaudita parte – la modifica del decreto “supercautelare” del 23 gennaio 2019, nel senso di fissare il diritto di visita in un fine settimana ogni due dal mercoledì sera alla domenica sera e in una sera infrasettimanale (con cena e pernottamento) nell'altra settimana. Con decreto emesso l'indomani senza contraddittorio il Pretore ha respinto l'istanza cautelare del marito, ma ha obbligato i coniugi a rivolgersi a un consultorio familiare per seguire incontri volti a (ri)centrare la loro attenzione sui bisogni del figlio, riattivare “un dialogo genitoriale rispettoso ed efficace” e mediare il loro rapporto.
F. All'udienza del 26 marzo 2019, indetta per il dibattimento sulla nuova istanza del 21 gennaio 2019, la moglie si è confermata nelle proprie richieste. Il marito ha reiterato la posizione avanzata l'11 settembre 2018, salvo chiedere, nel caso di un obbligo retroattivo, di compensare i contributi alimentari dovuti con quanto già versato (fr. 47 669.76 in favore della moglie e fr. 4346.60 per il figlio). Le parti hanno replicato e duplicato, mantenendo i rispettivi punti di vista e notificando nuove prove.
G. L'istruttoria è terminata il 24 luglio 2020. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, dell'11 settembre 2020, la moglie ha riaffermato le sue richieste (cautelari e di merito), non senza adeguare la pretesa alimentare per sé a fr. 19 000.– mensili (riservata la facoltà di dedurre, previo accordo, quanto versato fino al gennaio del 2019 per il sostentamento di lei e del figlio) e la provvigione ad litem a fr. 21 540.–. In un memoriale conclusivo del 3 settembre 2020 il marito ha mantenuto la propria posizione, salvo limitare l'offerta di contributo alimentare per la moglie ai 16 anni del figlio e postulare la decorrenza dell'onere (per moglie e figlio) dall'emanazione della sentenza. Il 23 settembre 2020 AP 1 ha replicato spontaneamente al memoriale conclusivo della moglie. Altrettanto ha fatto AO 1 il 6 ottobre 2020. Una richiesta di quest'ultima di sentire nuovamente L__________ è stata respinta dal Pretore il 21 ottobre 2020.
H. Nel frattempo, l'11 maggio 2020, il marito ha promosso azione
di divorzio davanti al medesimo Pretore (inc. DM.2020.117). All'udienza di conciliazione del 22 settembre 2020 le parti si sono accordate sul principio del divorzio, sull'affidamento del figlio alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sull'importo (fr. 483 872.30) da trasferire su un conto di libero passaggio della moglie in liquidazione delle spettanze previdenziali e su un contributo alimentare a carico del padre di fr. 1640.– mensili in favore di L__________ (oltre all'assegno familiare e all'assunzione del premio della cassa malati, dei costi della scuola privata e del doposcuola d'inglese). La causa si trova in fase istruttoria.
I. Statuendo con sentenza del 25 novembre 2020 a protezione dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale in uso alla moglie, ha affidato il figlio alla stessa e ha regolato il diritto di visita paterno ‟liberamente tra i genitori tenendo in considerazione i rispettivi impegni e i desideri del figlioˮ, prevedendo tuttavia, in caso di disaccordo, il seguente assetto minimo:
– alternativamente una settimana un week end, da mercoledì sera fino a domenica sera, e la settimana successiva una sera infrasettimanale con pernottamento, segnatamente il mercoledì sera;
– una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti;
– alternativamente una settimana a Pasqua e l’anno successivo una settimana a Carnevale;
– tre settimane di vacanza durante il periodo estivo, anche non consecutive;
– una settimana durante il periodo natalizio, alternativamente quella che comprende il giorno di Natale e, l’anno successivo, quella che comprende il giorno di S. Stefano;
– regolari contatti telefonici.
Egli ha condannato altresì AP 1 a versare dal 1° giugno 2018 un contributo alimentare di fr. 5365.– mensili per la moglie e uno di fr. 2530.– mensili per il figlio (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica), non senza autorizzarlo a compensare fr. 47 479.75 per contributi cautelari erogati in eccesso pendente causa alla moglie e fr. 1117.20 erogati in eccesso pendente causa per il figlio. Il Pretore ha obbligato infine il marito a corrispondere alla moglie una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Le spese processuali di fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 4 dicembre 2020 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo, il contributo alimentare per la moglie sia ridotto a fr. 4365.– mensili (riservata un'ulteriore riduzione qualora fosse aumentato d'ufficio il contributo di accudimento per il figlio), e che la provvigione ad litem in favore della moglie sia respinta o, in subordine, ricondotta a fr. 11 308.50. Oltre a ciò, egli propone che gli oneri processuali siano posti per tre quarti a carico della moglie e per il resto a carico di lui, come pure che la moglie gli rifonda fr. 4300.– per ripetibili ridotte. Con decreto del 17 dicembre 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo.
M. Intanto, il 7 dicembre 2020, ha appellato la sentenza del Pretore anche AO 1 per ottenere la riforma delle relazioni personali secondo il seguente assetto:
– un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle 18.30 fino alla domenica sera alle 20.00;
– una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, incluso il giorno di Natale, e l'anno successivo la settimana comprendente il Capodanno, e così di seguito alternativamente;
– le vacanze autunnali ogni due anni;
– la settimana delle ferie scolastiche di carnevale, mentre la successiva settimana delle ferie scolastiche pasquali il figlio la trascorrerà con la madre, e viceversa l'anno successivo in alternanza;
– tre settimane durante le ferie scolastiche estive; le date dovranno essere concordate tra genitori e figlio entro il 30 aprile di ogni anni.
Essa ha chiesto inoltre di aumentare il contributo alimentare in suo favore a fr. 13 232.– mensili e di ridurre gli oneri processuali di primo grado a fr. 2500.–.
N. Nelle sue osservazioni del 21 gennaio 2021 AP 1 propone di respingere l'appello. Altrettanto ha fatto AO 1 il 25 gennaio 2021 per quanto riguarda l’appello del marito.
Considerando
in diritto: 1. I ricorsi in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le procedure di appello e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
2. Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro dieci giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, tuttavia, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto non si pone, litigiosa essendo anche la disciplina del diritto di visita, controversia impugnabile senza riguardo a questioni di valore. Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, la decisione impugnata è pervenuta ai patrocinatori delle parti il 26 novembre 2020 (tracciamento degli invii n. 98.__________42 e n. 98.__________43, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così domenica 6 dicembre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato il 4 dicembre 2020, l'appello del marito è pertanto tempestivo. Ricevibile è altresì, sotto questo profilo, l'appello della moglie, introdotto il 7 dicembre 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile.
3. Il 3 dicembre 2021 AP 1 ha prodotto la lettera di licenziamento del 2 dicembre 2020 della __________ per il 31 marzo 2021, il nuovo contratto di lavoro e l'accordo complementare del 15 maggio 2021 con la __________, i nuovi conteggi di stipendio dal giugno al novembre del 2021 e una lettera del 2 dicembre 2021 in cui la nuova datrice di lavoro avverte che non verserà alcun bonus in aggiunta allo stipendio di base per il 2021 e, probabilmente, neppure per il 2022. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). I documenti in questione sono successivi alla sentenza impugnata. Sono tuttavia stati esibiti solo dopo settimane o mesi dalla loro ricezione (tranne per la dichiarazione circa la mancata prospettiva di bonus per gli anni 2021 e 2022). Non essendo stati immediatamente addotti, la loro proponibilità in appello appare dubbia. Comunque sia, e come si vedrà in appresso (sotto, consid. 9), tali documenti poco o punto sussidiano ai fini del presente giudizio.
4. Litigiosi rimangono in questa sede il diritto di visita paterno (impugnato dalla moglie) e il contributo alimentare per la moglie (impugnato da entrambe le parti). Circa il diritto di visita il Pretore, pur accogliendo la richiesta della madre di stabilire relazioni libere tra padre e figlio che permettano di tenere conto dell'opinione di L__________, ha fissato un assetto minimo in caso di disaccordo per non far gravare sul ragazzo – data la forte conflittualità tra i genitori – la responsabilità di decidere in proposito. Dal rapporto di ascolto del 15 ottobre 2018 il primo giudice ha desunto che nell'‟ultimo periodoˮ L__________ trascorreva periodi più ampi con il padre, dal mercoledì fino alla domenica, il che gli permetteva di godere di maggiore autonomia poiché, grazie alla vicinanza dell'abitazione paterna, poteva recarsi a scuola e agli allenamenti di pallanuoto in bicicletta. Tale soluzione era apprezzata dal figlio e non erano emersi particolari problemi. E siccome rispetto alla regolamentazione (super)cautelare del 23 gennaio 2019 il padre aveva trovato una sistemazione logistica più consona ai bisogni del figlio che poteva contare su una propria stanza, si giustificava una disciplina delle relazioni personali (ferie escluse) più estesa, ovvero: alternativamente una settimana dal mercoledì sera fino alla domenica sera e la settimana successiva una sera infrasettimanale, con pernottamento (di norma il mercoledì). D'altronde – ha soggiunto il Pretore – neppure la madre si era opposta all'udienza del 13 settembre 2018 a ‟una regolamentazione dei DDV assolutamente più ampia, seppur concordata e che sia condivisa da L__________ˮ (sentenza impugnata, pag. 5 seg.).
Relativamente al contributo alimentare (per moglie e figlio), il Pretore, accertato che le parti chiedevano di applicare il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del fabbisogno effettivo per tenere conto della situazione finanziaria particolarmente favorevole in cui versa la famiglia, ha ritenuto corretta l'applicazione di tale criterio (loc. cit., pag. 9). Ciò posto, egli ha determinato le entrate del marito in ‟oltre fr. 48 000.– mensiliˮ (pag. 6 e 13). Riguardo alla moglie, il primo giudice ha rinunciato a imputarle un reddito ipotetico (pag. 6) e ha calcolato un fabbisogno effettivo di lei in fr. 6025.– mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.– (riconosciuto dal marito), alloggio fr. 850.40 (interessi ipotecari fr. 510.40 e spese accessorie fr. 765.–, meno la quota di un terzo inserita nel fabbisogno in denaro del figlio), elettricità e gas fr. 138.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 58.30, assicurazione protezione giuridica fr. 31.50, premio della cassa malati (obbligatoria e complementare) fr. 689.80, assicurazione dell'automobile fr. 264.60, imposta di circolazione fr. 95.40, vignetta autostradale fr. 3.30, carburante fr. 260.–, cambio e deposito degli pneumatici fr. 14.50, massaggi fr. 145.–, telefono fr. 200.–, palestra fr. 88.75, igienista fr. 14.40, aiuto domestico fr. 1000.–, vacanze fr. 320.–, onere fiscale fr. 500.– (sentenza impugnata, pag. 10 a 13).
Quanto al figlio il Pretore, pur ricordando che nell'ambito del divorzio le parti hanno concordato il 22 settembre 2020 un contributo alimentare per L__________ di fr. 1640.– mensili oltre al premio della cassa malati, ai costi della scuola privata e al corso d'inglese (sopra, lett. H), ha stabilito il fabbisogno in denaro del ragazzo in fr. 1870.– mensili sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella 2018), adattando il costo dell'alloggio e il premio della cassa malati alle spese effettive, deducendo l'assegno familiare e aumentando del 25% l'importo così ottenuto, viste le condizioni agiate della famiglia. Egli ha aggiunto poi al fabbisogno in denaro un contributo di accudimento di fr. 660.– mensili fino ai 16 anni di L__________, determinato in base al fabbisogno minimo ‟allargatoˮ della madre di fr. 3308.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, alloggio fr. 850.40, premio della cassa malati fr. 689.80, assicurazione dell'automobile fr. 264.60, imposta di circolazione fr. 95.40, assicurazione dell'economia domestica fr. 58.30) ridotto dell'80% in ragione dell'età di L__________. Onde una spettanza del figlio di fr. 2530.– (oltre all'assegno familiare e alla retta della scuola privata; sentenza impugnata, pag. 6 a 9).
In definitiva, il Pretore ha riconosciuto dal 1° giugno 2018 un contributo alimentare per la moglie di fr. 5365.– mensili (fr. 6025.– mensili, meno il contributo di accudimento di fr. 660.– mensili) e un contributo alimentare per L__________ di fr. 2530.– mensili (oltre all'assegno familiare e alla retta della scuola privata) che AP 1 poteva finanziare con il suo margine disponibile, quand' anche il suo fabbisogno effettivo ammontasse a fr. 13 531.45 più le imposte, come egli sosteneva. Il primo giudice ha autorizzato infine il marito a compensare fr. 47 479.75 per contributi cautelari erogati in esubero pendente causa alla moglie e fr. 1117.20 in esubero erogati per il figlio (sentenza impugnata, pag. 13 seg.).
I. Sull'appello di AO 1
5. Riguardo al diritto di visita, AO 1 rileva come dalla relazione del delegato all'ascolto del figlio G__________ __________ sia emerso un quadro conflittuale dei genitori, deliberatamente acuito dal marito con atteggiamenti offensivi nei confronti di lei per ottenere un affidamento condiviso mai esercitato prima, nemmeno durante la vita in comune. L'appellante fa valere inoltre che il rapporto di ascolto risale a oltre due anni addietro, lasso di tempo importante per l'età evolutiva del ragazzo e il grave conflitto familiare che non ha risparmiato il minore. Ciò posto, essa rimprovera al Pretore di avere negletto la sua richiesta di nuovo ascolto presentata nell'ottobre del 2020 in esito a un ‟grave litigioˮ tra padre e figlio, documentato da entrambe le parti, il quale indizia a suo avviso una situazione molto preoccupante e cronica. L'interessata definisce pertanto ‟posticciaˮ e avulsa dalla realtà la disciplina – mai praticata e non desiderata dal figlio – adottata dal primo giudice in contrasto con il principio inquisitorio illimitato. A parte ciò – essa soggiunge – la decisione impugnata non indica la durata dell'‟ultimo periodo (…) più ampio rispetto a quello canonicoˮ in cui L__________ ha trascorso maggior tempo (dal mercoledì alla domenica ogni due settimane) con il padre. Senza contare che si è trattato di un arco temporale insignificante (forse qualche settimana, con due o tre incontri) e contraddistinto da ‟notevoli problemiˮ per L__________, oltre che dalla propensione del marito di crearsi una situazione di affidamento congiunto.
L'appellante reputa inoltre contraddittoria la disciplina prevista dal Pretore nella misura in cui da un lato riconosce a L__________ una maturità e una libertà di scelta, ma dall'altro gli impone una regolamentazione che lo limita nella stessa libertà in caso di disaccordo dei genitori. Onde la richiesta di fissare le relazioni personali, in caso di disaccordo, in un fine settimana ogni due, dal venerdì sera alle ore 18.30 fino alla domenica sera alle 20.00, in una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale (alternativamente la prima settimana, incluso il giorno di Natale, o la seconda settimana comprendente il Capodanno), in una settimana ogni biennio durante le vacanze autunnali, in una settimana (alternativamente) a carnevale o Pasqua, e in tre settimane durante le ferie scolastiche estive.
a) Per quel che è del nuovo ascolto di L__________ in prima sede, contrariamente quanto asserisce l'appellante il Pretore non ha negletto la richiesta, ma l'ha respinta il 21 ottobre 2020, rilevando che l'istruttoria nella procedura a protezione del-l'unione coniugale era terminata, che la sentenza era in fase di redazione e che una nuova audizione del minore sarebbe avvenuta nella procedura di divorzio. Ciò premesso, non si disconosce che il Pretore ha fondato il proprio giudizio su un rapporto di ascolto (nel senso dell'art. 298 CPC) risalente a due anni addietro. Neppure l'appellante pretende tuttavia che le constatazioni dello psicologo __________ __________, il quale già allora riscontrava una marcata conflittualità dei genitori e la loro difficoltà nel comunicare tra loro anche sulle questioni di base relative al figlio (referto del 15 ottobre 2018, pag. 1, 3 e 5), non siano più attuali. Né la distanza temporale (25 mesi) tra l'ascolto del ragazzo (già allora adolescente) e la sentenza impugnata imponeva, da sé sola, una nuova audizione nell'ambito della stessa procedura (diversamente da quanto vale per bambini piccoli: sentenza del Tribunale federale 5A_723/2019 del 4 maggio 2020 consid. 6.2 con riferimento a DTF 133 III 553 consid. 5).
Certo, l'interessata accenna a un ‟grave litigioˮ tra padre e figlio che indizierebbe un quadro ‟molto preoccupanteˮ. A quale litigio essa si riferisca non è dato però di sapere. Dovesse essa alludere – per avventura – all'episodio riportato in una lettera del 2 ottobre 2020 in cui essa riferisce di ‟una, tra le non rare, discussioni tra padre e figlio (…) avvenuta la sera del 29 settembreˮ, culminata in ‟un confronto piuttosto violento, generato dall'usuale atteggiamento egemonico e incalzante del padreˮ, si tratta di accuse troppo vaghe per indurre il Pretore a ordinare una nuova audizione di L__________. Né l'appellante pretende che l'intervento del padre, l'indomani a scuola, per farsi consegnare dal minore le chiavi di casa minacciandolo che lo avrebbe “sbattuto fuori” (loc. cit.), abbia impedito il mantenimento di normali relazioni. Per tacere del fatto che il padre ha correlato l'episodio al fatto che il figlio lo aveva insultato (messaggio accluso alla lettera del 12 ottobre 2020). Ne segue che in definitiva, per lo meno a un sommario esame, la decisione del primo giudice di rinunciare a un nuovo ascolto del figlio resiste alla critica. Senza dimenticare che l'appellante nemmeno chiede a questa Camera di sentire il ragazzo direttamente in appello (art. 316 cpv. 3 CPC) o di rinviare la causa al primo giudice per assumere l'atto.
b) Nella misura in cui asserisce che il Pretore avrebbe regolato il diritto di visita in contrasto con la realtà, l'appellante trascura che il primo giudice si è fondato su quanto L__________ aveva riferito al delegato all'ascolto, ovvero che nell'‟ultimo periodoˮ egli rimaneva dal padre – nei fine settimana a lui assegnati – già dal mercoledì (rapporto del 15 ottobre 2018, pag. 5). Che poi l'‟ultimo periodoˮ consistesse – allora – in qualche settimana è possibile, ove si consideri che il padre ha fatto risalire e documentato i primi incontri prolungati al 10 ottobre 2018 (v. doc. 52), senza essere smentito al riguardo. Sta di fatto che, stando sempre a quel riepilogo, gli incontri prolungati sono continuati, su base volontaria, sino alla fine di gennaio 2019, quando sono stati interrotti in esito alla decisione inaudita parte del 23 gennaio 2019 con cui l'allora Pretore in carica, sollecitato dalla moglie a emanare ‟un'adeguata soluzione alimentareˮ (lettera del 21 gennaio 2019), ha fissato cautelarmente – senza particolare motivazione – diritti di visita ordinari (sopra, lett. D) che l'istante non è più stata disposta a estendere. In simili circostanze non è serio affermare che la soluzione adottata dal Pretore nella decisione finale non sarebbe mai stata praticata. Quali ‟notevoli problemiˮ abbia poi vissuto L__________, che ha descritto “buoni” i suoi rapporti con il padre (rapporto del 15 ottobre 2018, pag. 5) durante gli incontri prolungati, a un sommario esame non evince dagli atti. Anzi, l'interessata non revoca in dubbio che L__________ apprezzava quella soluzione, la quale che gli permetteva, data la vicinanza dei luoghi, di recarsi più agevolmente a scuola e agli allenamenti. Al riguardo l'appello manca dunque di consistenza.
c) Quanto alla pretesa contraddizione della decisione impugnata, che da un lato riconoscerebbe a L__________ una libertà di scelta ma dall'altro gli impone una regolamentazione che lo limita in quella stessa libertà in caso di disaccordo dei genitori, l'appellante perde di vista che l'assetto previsto non sancisce una libera scelta del figlio, bensì favorisce una libera regolamentazione da parte dei genitori. In condizioni del genere la disciplina di un assetto minimo in caso di disaccordo non è per nulla incoerente. Al contrario: essa tiene conto del fatto che per uno sviluppo equilibrato del figlio il rapporto con entrambi i genitori è essenziale (DTF 142 III 496 consid. 2.8) e che le visite del genitore non affidatario meritano di essere promosse per quanto possibile (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020 consid. 5). Perché poi la disciplina proposta dall'appellante in caso di disaccordo non preveda più l'incontro infrasettimanale (con cena e pernottamento), come la stessa AO 1 riconosceva ancora nel memoriale conclusivo, né i regolari contatti telefonici, l'interessata non spiega, sicché al riguardo la decisione impugnata sfugge d'acchito alla critica. Dovessero in ogni caso dal nuovo ascolto o da altri atti istruttori nella causa di divorzio emergere elementi che rendano la disciplina attuale incompatibile con il bene del minore, nulla impedirà all'istante di chiederne la modifica. La decisione a tutela dell'unione coniugale è, del resto, assimilabile a un provvedimento cautelare, che può sempre essere modificato (art. 179 cpv. 1 CC).
6. L'appellante chiede inoltre di aumentare il proprio fabbisogno effettivo a 14 732.25 mensili. Le voci litigiose vanno esaminate singolarmente, nell'ordine in cui sono censurate dall'istante. Non v'è ragione invece di modificare il metodo di calcolo applicato nella fattispecie per determinare il contributo alimentare per la moglie. Successivamente alla sentenza impugnata il Tribunale federale ha deciso invero che il metodo di calcolo da applicare a livello svizzero in materia di mantenimento nel diritto di famiglia è di regola, d'ora innanzi, quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va ripartita fra coniugi e figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 285 consid. 7.3, più recentemente: sentenza 5A_593/2021 del 29 ottobre 2021 consid. 3.2). In concreto il marito ha dichiarato ancora il 3 dicembre 2021, nondimeno, di volersi attenere – almeno fino al maggio del 2021 (inizio della nuova attività per la __________) – al calcolo “monista” applicato dal primo giudice. Dal canto suo la moglie non si è opposta a tale prospettiva né ha chiesto di modificare in appello il metodo di calcolo. Considerata anche la situazione particolarmente agiata del debitore alimentare, nel caso specifico nulla osta di conseguenza a tale intendimento (analogamente: sentenze del Tribunale federale 5A_93/2019 del 13 settembre 2021 consid. 3.1 e 5A_679/2019 del 5 luglio 2021 consid. 11.2.2). Sulla situazione dopo il 15 maggio 2021 si tornerà in seguito (cfr. consid. 9).
a) L'appellante fa valere che gli oneri ipotecari ammontano a fr. 568.60 mensili e non solo ai fr. 510.40 mensili accertati dal Pretore. Tuttavia come il Pretore e l'istante pervengano a simili importi non è chiaro, nel plico doc. 37 figurando addebiti per cifre, periodi e ipoteche diversi. Sia come sia, il convenuto medesimo ha indicato in prima sede l'importo rivendicato dalla moglie (da ultimo ancora nel memoriale conclusivo, pag. 8). Il Pretore non aveva dunque motivo per scostarsi da tale cifra. Pacifica è invece la riduzione di un terzo dell'importo così rivisto per tenere conto della quota inserita nel fabbisogno in denaro (non contestato) del figlio. Si giustifica così di inserire nel fabbisogno effettivo dell'istante la spesa di fr. 378.60 mensili, come da lei richiesto.
b) Relativamente ai contributi condominiali, il Pretore li ha riconosciuti per fr. 765.– mensili sulla scorta del conteggio finale del 2017 (doc. 39). Non ha riconosciuto invece l'aumento a fr. 875.– mensili invocato dall'istante, poiché si riferiva a una modifica successiva all'introduzione della causa di divorzio (doc. 3.1 nell'inc. DM.2020.117) che andava fatta valere in quella procedura (sentenza impugnata, pag. 10). L'appellante reitera la sua pretesa, rilevando come si tratti di una spesa già esistente durante la vita comune modificatasi senza responsabilità delle parti. Ora, l'argomentazione del Pretore potrà anche sembrare opinabile. Il fatto è che l'importo invocato non trova riscontro nemmeno nel doc. 3.1 dell'inc. DM.2020.117. In quel documento figura un acconto spese del 2 aprile 2020 per fr. 5985.– mensili riferito alla proprietà per piani del convenuto, come pure una tabella (elaborata il 27 giugno 2018) relativa ai consuntivi 2016/2017 e ai preventivi 2017/2018 dell'intero condominio “__________”. Né dall'uno né dall'altra si evince tuttavia l'esborso litigioso. In condizioni del genere non rimane, a un giudizio di verosimiglianza, che fondarsi sull'unico dato definitivo, ovvero sul consuntivo del 2017 (doc. 39), come ha fatto il Pretore. Anche perché nulla esclude che l'acconto richiesto ecceda la spesa finale, com’è avvenuto nel 2017 (con un saldo a favore del convenuto di fr. 1080.–: doc. 39).
c) Controverso è dipoi il costo dell'abbonamento per la videosorveglianza dell'abitazione. Il Pretore non ha riconosciuto l'esborso (fr. 117.30 mensili) poiché il marito sosteneva di avere già pagato l'abbonamento per i “prossimi 5 anni”. Spettava dunque all'istante rendere verosimile l'esistenza e l'ammontare della spesa. Per di più – ha argomentato il primo giudice – il documento invocato dalla moglie (doc. 3.2 nell'inc. DM.2020.117) si riferiva a un periodo (dal 3 dicembre 2019 al 2 dicembre 2020) “irrilevante” nella procedura a protezione dell'unione coniugale, di modo che la spesa andava fatta valere nella causa di divorzio (sentenza impugnata, pag. 10). L'appellante obietta che la posta non è contestata
e che la spesa è documentata, sicché incombeva al marito l'onere della prova circa l'avvenuto pagamento dell'abbonamento per cinque anni. Essa lamenta dunque una violazione dell'art. 8 CC.
Dagli atti si evince che già il 17 agosto 2018 il marito, pur inserendo nel fabbisogno effettivo della moglie quella spesa, non l'ha conteggiata, poiché sosteneva di averla pagata per cinque anni. Successivamente la moglie si è limitata a stimare in fr. 150.– mensili l'esborso, considerandolo non contestato (istanza del 21 gennaio 2019, pag. 4). Solo nel memoriale conclusivo essa ha rinviato al doc. 3.2 (nel carteggio del divorzio) che attesta una spesa di fr. 117.30 mensili. Ora, non è chiaro se fino al dicembre del 2019 (periodo iniziale della fattura doc. 3.2) l'abbonamento sia stato pagato. Di fronte all'obiezione del marito però l'istante non ha addotto nulla, salvo riaffermare la pretesa. Solo con la fattura del 22 dicembre 2019 (doc. 3.2) essa ha documentato un onere di fr. 117.30 mensili dal 3 dicembre 2019. Invocata nella procedura a tutela dell'unione coniugale nel settembre del 2020, la spesa va riconosciuta così da quella data (sulla possibilità, prevista dall'art. 229 cpv. 3 CPC, di addurre in primo grado fatti nuovi e nuovi mezzi di prova fino alla deliberazione della sentenza v. DTF 138 III 789 consid. 4.2). Contrariamente all'opinione del Pretore, la circostanza che a quel momento fosse già pendente l'azione di divorzio nulla muta (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.165 dell'11 novembre 2021 consid. 3 con riferimenti).
d) L'istante chiede di portare la posta per l'assicurazione economia domestica dai fr. 58.30 mensili riconosciuti dal Pretore a fr. 78.– mensili. La differenza si riconduce alla spiegazione che sul primo premio annuo (di fr. 936.–) era applicata una deduzione una tantum di fr. 281.30 (quattro mesi gratuiti). Onde l'importo di fr. 699.40 fatturato il 15 giugno 2018 e accertato dal primo giudice (doc. H, corrispondente al doc. 3.5 nell'inc. DM.2020.117 invocato dall'appellante). Vista l'unicità della deduzione e considerato che nei suoi allegati davanti al Pretore il marito ha sempre riconosciuto l'importo addotto dalla moglie, non v'è ragione per non ammettere la spesa di fr. 78.– mensili.
e) L'appellante si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto fr. 50.– mensili per “prodotti per il governo e la pulizia della casa”. Il primo giudice ha ritenuto non verosimile la pretesa, fatta valere inoltre tardivamente con l'allegato conclusivo (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante riconosce di non avere prodotto gli scontrini di cassa. Ritiene tuttavia che, per comune esperienza, la pulizia e la manutenzione dell'abitazione comportino anche l'acquisto di prodotti a ciò destinati. Il mancato riconoscimento di fr. 50.– mensili a tale titolo a fronte di un dispendio familiare annuo variante da fr. 215 000.– a fr. 295 000.– configura dunque, a suo parere, un formalismo eccessivo. La pretesa è comprensibile. Il problema è che l'interessata non ha recato alcun elemento atto a stimare quanto concretamente lei spenda in prodotti per la pulizia. Eppure non le sarebbe stato gravoso produrre qualche ricevuta. Fondata su una stima puramente empirica, la pretesa di fr. 50.– mensili non raggiunge un sufficiente grado di verosimiglianza e non può pertanto essere accolta.
f) L'appellante lamenta che il Pretore non ha adeguato il premio della cassa malati (da fr. 689.90 a fr. 709.20 mensili) né ha conteggiato le spese mediche non coperte dall’assicurazione di fr. 208.30 mensili. Il Pretore ha respinto l'adeguamento del premio, adducendo che esso andava fatto valere se mai nell'ambito della procedura di divorzio, come andavano fatte valere nella procedura di divorzio le spese mediche non coperte dall'assicurazione, che per di più nemmeno sembravano essere ricorrenti (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante contesta che l'aumento documentato del premio (doc. 3.7 nell'inc. DM.2020.117) non possa già essere considerato nella procedura a protezione dell'unione coniugale. Per quel che è delle spese sanitarie non coperte, essa chiede che le sia quanto meno riconosciuta la franchigia, come avvenuto in via “supercautelare”.
Dall'attestato dell'assicuratore __________ del 9 gennaio 2020 (doc. 3.7 nell'inc. DM.2020.117), esibito dall'istante nel memoriale conclusivo dell'11 settembre 2020, risultano effettivamente le cifre esposte dalla moglie. Si giustifica perciò di adeguare il premio della cassa malati da fr. 689.90 mensili (doc. 9) a fr. 709.20 mensili dall'11 settembre 2020 (doc. 3.7). Relativamente alle spese sanitarie non coperte, non è dato invece di capire a quale decreto “supercautelare” si riferisca l'istante. A prescindere da ciò, l'interessata non rende verosimile nemmeno in questa sede la ricorrenza dell'esborso. Al riguardo non soccorre dunque dilungarsi.
g) L'istante critica il mancato inserimento nel proprio fabbisogno effettivo del costo per i pedaggi autostradali, che chiede di riconoscere in fr. 80.– mensili. Al riguardo il Pretore ha reputato fare difetto ogni elemento suscettibile di rendere verosimile l'esborso (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante eccepisce che il marito non ha mai contestato le sue allegazioni, ovvero che essa si reca due volte al mese a R__________ (dove vivono i suoi genitori e fratelli) e due volte al mese a M__________. L'ammontare dell'esborso si evince – soggiunge l'interessata – dal calcolatore del sito “autostrade.it” e troverebbe riscontro nel conto bancario italiano che il marito ha omesso di produrre. Né la spesa in questione potrebbe considerarsi meno verosimile di quella che il Pretore ha riconosciuto per il carburante (fr. 260.– mensili), corrispondente a una percorrenza di 20 000 km l'anno.
Contrariamente a quanto sembra opporre il convenuto (osservazioni all'appello, pag. 9), sin dall'inizio l'istante ha sostenuto di percorrere due volte al mese il viaggio a R__________ e altrettante volte a M__________ (istanza del 21 gennaio 2019, pag. 5). Da parte sua il convenuto si è limitato a contestare globalmente le poste da lui non riconosciute, ritenendole senza “alcuna base” (risposta del 26 marzo 2019, pag. 7). E con la doglianza della moglie secondo cui egli avrebbe omesso di produrre gli estratti del conto bancario italiano in cui figuravano le registrazioni del telepass, l'appellato non si confronta. Considerata anche la spesa che il Pretore ha riconosciuto alla moglie per la benzina (fr. 260.– mensili), è di conseguenza legittimo accogliere, a un giudizio di apparenza, la pretesa nella misura di fr. 50.– mensili, come l'interessata per altro ha sempre postulato in prima sede.
h) Contesa è inoltre la spesa per il ‟treno pneumaticiˮ che l'appellante chiede di riconoscere in fr. 300.– mensili in funzione di ‟quanto effettivamente sostenuto in corrispondenza del chilometraggio annualeˮ ammesso. Il Pretore non ha ritenuto verosimile la ricorrenza annua della spesa (sentenza impugnata, pag. 11). E in effetti, contrariamente all'opinione dell'appellante, il solo chilometraggio annuo non basta per rendere verosimile la ricorrenza né, tanto meno, l'ammontare della spesa. La rivendicazione non può dunque essere accolta.
i) L'appellante insta altresì perché le siano riconosciuti fr. 90.– mensili per ‟servizi correntiˮ dell'automobile. Il primo giudice non ha ammesso la spesa, reputando che al riguardo nulla era stato allegato e che pertanto l'esborso non era verosimile né per il suo ammontare né per la sua ricorrenza (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante contesta di non avere allegato alcunché e rinvia ai doc. GG e doc. 3.10 (nell'inc. DM.2020.117) che comproverebbero l'onere. Se non che, dal doc. GG non si evince nulla sul genere di spesa esposta, né l'appellante spiega in che misura il doc. 3.10 (avente per oggetto debitori e numeri di targa diversi, oltre che prestazioni per lo più successive alla separazione) giustificherebbe la ricorrenza e l'ammontare invocati. Anche in proposito l'appello sfugge pertanto a censura.
l) L'interessata deplora che il Pretore non abbia incluso nel suo fabbisogno effettivo le spese condominiali della casa in Italia (erroneamente considerate come oneri ipotecari), i quali risultano dai doc. QQ e doc. 3.12 (inc. DM.2020.117). La doglianza si esaurisce tuttavia in una mera recriminazione, giacché l'istante sostiene che l'immobile è stato acquistato a titolo fiduciario per conto del marito. Tant'è che essa medesima rinuncia in definitiva a inserire l'importo di fr. 116.60 mensili nel suo fabbisogno effettivo. Al riguardo non giova così attardarsi.
m) Litigiosi sono anche gli esborsi per ‟vita sociale e cultura variaˮ (fr. 300.– mensili), vitto (fr. 1200.– mensili), parrucchiere (fr. 250.– mensili), abbigliamento (fr. 1000.– mensili), estetista (fr. 250.– mensili), profumeria/cosmesi (fr. 180.– mensili) e dietista (fr. 100.– mensili) che l'appellante chiede di riconoscere in complessivi fr. 3740.– mensili. Il Pretore non ha ammesso tali spese per difetto di riscontro documentale e di ogni ‟riferimento atto a rendere verosimili gli importi stimatiˮ. Anche perché nel caso specifico il convenuto riconosceva alla moglie il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1350.– mensili) che, seppur estraneo al metodo di calcolo fondato sul fabbisogno effettivo, era stato considerato come stima per quelle spese (sentenza impugnata, pag. 11 seg.).
L'appellante fa valere di avere già esposto nel proprio memoriale conclusivo i dati del dispendio familiare annuo, che variava da fr. 215 000.– nel 2015 a fr. 295 000.– nel 2017 (senza oneri fiscali e senza gli accantonamenti per le assicurazioni sulla vita e il “terzo pilastro”) e che per la maggior parte riguardava spese proprie. Essa sottolinea inoltre di avere sempre fruito di una carta __________ con cui attingeva ai conti della famiglia in ragione mediamente di fr. 4998.– mensili. L'interessata precisa che le spese in rassegna (a differenza degli altri esborsi che venivano addebitati direttamente su un conto __________) erano pagate con il contante ricevuto dal marito, con la carta di credito o con prelievi dai conti a sua disposizione. A parte ciò, essa fa valere che il marito non hai mai sollevato puntuali contestazioni, ma si è limitato a ritenerle ‟non giustificateˮ. E in difetto di una chiara contestazione quelle spese vanno considerate come riconosciute.
Da quest'ultima argomentazione va subito sgombrato il campo. il convenuto infatti ha sempre ritenuto non giustificate e inesistenti le spese in esame, riconoscendo un importo forfettario di fr. 1350.– mensili come ‟minimo esistenzialeˮ (risposta del 26 marzo 2019, pag. 6 e 8; memoriale conclusivo, pag. 8 e 10). Ciò premesso, l'appellante invoca genericamente il tenore di vita raggiunto dalla famiglia durante la comunione domestica, ma sull'ammontare delle spese in questione non reca alcun elemento concreto. La verosimiglianza non può fondarsi tuttavia su mere speculazioni, tanto meno ove si pensi che in concreto l'interessata avrebbe potuto esibire almeno qualche scontrino di cassa o indicare con un minimo di precisione gli estratti della carta di credito o dei conti bancari interessati dai prelievi. Non è compito di questa Camera promuovere ricerche nel ponderoso carteggio della causa. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello sfugge finanche a ulteriore disamina.
n) Contestato è in seguito il mancato inserimento nel fabbisogno effettivo dell'appellante del corso di teatro (per fr. 125.– mensili) che il Pretore non ha riconosciuto perché la spesa, contestata dal marito, non si evinceva dal documento prodotto (doc. MM). L'appellante ribadisce che quel documento dimostra l'esborso e non è stato contestato. Per tacere del fatto però che essa si limita a riproporre la propria personale posizione, essa perde di vista che le ricevute invocate si riferiscono a tutt'altra causale, ovvero a un ‟massaggio completoˮ del 6 febbraio 2019 e al ‟saldo trattamento 2018ˮ. Fuori argomento, l'appello cade di conseguenza nel vuoto.
o) L'appellante chiede di aggiungere al suo dispendio fr. 1500.– mensili per spese legali qualora non fosse confermata la provvigione ad litem. Lo stanziamento della prestazione è oggetto d'impugnazione del convenuto. La questione sarà quindi ripresa in appresso, con l'esame dell'appello del marito (consid. 10e).
p) L'appellante lamenta che il Pretore le ha limitato il costo per l'aiuto domestico a fr. 1000.– mensili quantunque essa rivendicasse il doppio. Il Pretore, pur rilevando che nel proprio interrogatorio l'interessata aveva indicato di disporre durante la vita in comune di un aiuto domestico per fr. 2000.– mensili, ha dimezzato l'importo, poiché l'istante medesima aveva riferito di avere limitato il servizio a interventi su chiamata e si era limitata a quella cifra nell'istanza del 21 gennaio 2019 (sentenza impugnata, pag. 12). L'appellante obietta di avere dovuto limitare il servizio perché con il contributo alimentare riconosciutole in via ‟supercautelareˮ il 23 gennaio 2019 essa non riusciva a finanziare la spesa. A parte ciò, fa valere di occupare come prima l'abitazione coniugale che necessita di adeguata cura e manutenzione, il fatto che il marito non viva più nella stessa casa non giustificando un dimezzamento dell'onere.
L'argomentazione dell'appellante non può essere condivisa. L'istante non ha indicato la spesa per l'aiuto domestico in fr. 1000.– mensili solo in esito al decreto cautelare del 23 gennaio 2019, bensì già prima, con l'istanza del 21 gennaio 2019 (pag. 4). A parte ciò, gli argomenti addotti in appello a sostegno della sua tesi sono nuovi, e come tali irricevibili poiché nulla impediva all'istante di addurli già davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Comunque sia, AO 1 si limita a contrapporre la propria opinione a quella del Pretore, ma non rende verosimile – né pretende – che una spesa di fr. 1000.– mensili sia insufficiente per la pulizia di una casa abitata da due sole persone.
q) L'appellante riafferma la pretesa di fr. 30.40 mensili per il ‟canone radio/tvˮ. Il Pretore non ha riconosciuto tale voce di spesa poiché esposta solo tardivamente con il memoriale conclusivo e poiché il costo era già coperto dall'importo riconosciutole a titolo di ‟minimo vitale del diritto esecutivoˮ (sentenza impugnata, pag. 12). L'istante reitera che la spesa è documentata dal doc. CC. Manca tuttavia ogni confronto con la motivazione del primo giudice, giusta o sbagliata che sia. Su questo punto l'appello sfugge pertanto, una volta di più, a ogni disamina.
r) Controversa è inoltre la voce di spesa per le vacanze. Il Pretore ha accertato che l'istante, nel rivendicare la somma di fr. 1600.– mensili, rinviava in maniera generica agli estratti bancari (plichi doc. 62 a 66), trascurando che non incombe al giudice promuovere indagini laboriose in un carteggio voluminoso per trovare corrispondenza con le sue affermazioni. Quanto alla tabella riassuntiva presentata dall'istante con il memoriale conclusivo – ha soggiunto il Pretore – mancava ogni riferimento ai documenti giustificativi, per tacere del fatto che l'importo rivendicato non corrisponde alla media mensile riportata. Ciò posto, il primo giudice, dipartendosi dalla media mensile documentata dal convenuto per tutta la famiglia (fr. 952.– mensili) e considerato che il fabbisogno in denaro del figlio era già maggiorato del 25%, ha riconosciuto alla moglie una spesa per vacanze di fr. 320.– mensili, pari a un terzo del costo totale (sentenza impugnata, pag. 12 seg.).
L'appellante ripropone la pretesa di fr. 1600.– mensili. Ribadisce di avere estrapolato dai doc. 62 a 66, relativi al dispendio complessivo della famiglia, quello riguardante le ferie da lei elencato nel memoriale conclusivo, specificando data, destinazione e importo della singola vacanza. A parer suo, tali esborsi trovano riscontro nei documenti bancari, segnatamente negli estratti dell'__________, come pure – almeno in parte – nel riepilogo esibito dal convenuto (doc. 66). E l'importo di fr. 1600.– mensili risulta dalla media di tutti costi sostenuti per ferie dalla famiglia (fr. 93 000.–, ovvero circa fr. 2500.– mensili) dal 2015 al febbraio del 2018 (38 mesi), di cui due terzi riferiti a lei e al figlio L__________. L'appellante rimprovera al Pretore di essersi fondato su documentazione ‟del tutto generica, oltre che molto parzialeˮ del marito. Si duole inoltre che la quota di spettanza del figlio sia stata conguagliata con la maggiorazione del 25% del fabbisogno in denaro di L__________. Se un terzo del dispendio per vacanze si riconduceva al figlio, come ha ritenuto il Pretore, tale importo (fr. 850.– mensili) andava imputato – adduce l'appellante – al proprio fabbisogno, visto che lei ‟dispone di questa posta finanziariaˮ per conto di L__________. E in ogni caso se la documentazione esibita non permetteva di trarre chiare deduzioni, trattandosi di una questione riguardante anche il figlio, il Pretore avrebbe dovuto pretendere delucidazioni in merito in virtù del principio inquisitorio illimitato.
Per quel che è del preteso riscontro della cifra esposta, è appena il caso di rilevare che il rinvio generico ai documenti bancari indicati, in cui figurano in modo informe addebiti di varia natura per oltre tre anni, non adempie – e da lungi – l'obbligo di allegazione e specificazione che incombe all'istante. Come ha già rilevato il Pretore, ciò non permette di verificare, nemmeno a un esame di verosimiglianza, le spese per vacanze elencate dall'interessata, a differenza del ‟riepilogativo viaggiˮ del convenuto, che documenta l'esborso sostenuto per ogni singolo viaggio (doc. 66). Il richiamo al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) non è pertinente. A parte il fatto che l'appellante non chiede di riformare il contributo alimentare per il figlio, ma unicamente il proprio, essa trascura che nel dispendio di un genitore (seppure affidatario) non possono inserirsi spese che riguardano il fabbisogno del minore. E ad ogni buon conto il precetto invocato non solleva le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.41 del 14 aprile 2021 consid. 7b con riferimenti). La rivendicazione dell’appellante è destinata così all'insuccesso.
s) Da ultimo l'interessata chiede di rivalutare l'onere fiscale a fr. 2000.– mensili in ragione delle ‟modifiche conseguenti alla sentenza impugnata e a quanto l'appellante può riconoscereˮ. Essa non spiega tuttavia come pervenga a tale cifra, né è chiaro a quali modifiche essa alluda. Dovesse per avventura riferirsi alle modifiche (di poco conto) conseguenti al proprio appello, a un esame sommario esse non incidono significativamente sul carico fiscale complessivo. Non v'è dunque motivo per scostarsi, una volta ancora, dal giudizio impugnato.
7. Da ultimo AO 1 contesta l'ammontare delle spese processuali che il Pretore ha fissato in fr. 10 000.– (di cui fr. 660.– per l'ascolto del figlio e fr. 135.– per la deposizione dei testimoni). L'istante lamenta su tale punto una totale carenza di motivazione della decisione impugnata che le impedirebbe di conoscere i criteri seguiti e postula una riduzione dell'emolumento a fr. 2500.–. Nella misura in cui contesta la mancanza di motivazione della decisione sugli oneri processuali, l'appellante perde di vista che il Pretore ha in realtà applicato la tariffa – seppure succintamente – ‟in funzione dei valori in gioco, della difficoltà e della voluminosità dell'incarto nonché del dispendio di tempo generato dall'esame delle reciproche contestazioni delle partiˮ (sentenza impugnata, pag. 15). Del resto l’interessata non pretende che il primo giudice abbia applicato erroneamente i criteri posti dall'art. 2 cpv. 1 LTG per fissare – entro il minimo e il massimo edittale (art. 9 LTG) – la tassa di giustizia. Limitandosi a invocare una riduzione della tariffa a fr. 2500.– l'appello, l’appello non è dunque motivato a sufficienza e non può essere vagliato oltre.
II. Sull'appello di AP 1
8. L'appellante chiede di togliere dal dispendio effettivo della moglie la posta per l'aiuto domestico di fr. 1000.– mensili. Egli reputa l'accertamento del primo giudice contrario all'onere della prova, onere cui, a mente sua, la moglie non ha ottemperato. Né l'interrogatorio dell'istante poteva, secondo l’appellante, suffragare l'affermazione, non essendo confortata da altri indizi. Se non che – egli soggiunge – in concreto manca ogni prova circa l'esistenza e l'ammontare della spesa. Seguendo la tesi del Pretore, egli continua, una parte sarebbe libera di affermare ciò che le aggrada, rischiando tutt'al più di incorrere in una multa per dichiarazione mendace e rendendo superflua l'acquisizione degli altri mezzi di prova. Neppure i vaghi rifermenti dei testimoni – egli prosegue – che si sono limitati nella fattispecie a riportare quanto ha dichiarato la moglie, hanno valore. Alla luce di ciò, egli conclude, la voce di spesa – che neppure lui ha inserito nel proprio dispendio effettivo – non può ritenersi verosimile.
a) Per quel che è della valenza probatoria, l'interrogatorio di una parte a norma dell’art. 191 CPC è un mezzo di prova (art. 168 CPC) – non solo sussidiario – su cui il giudice può fondarsi, secondo il suo libero apprezzamento (art. 157 CPC), per emanare il proprio giudizio (Weibel/Walz in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 5 ad art. 191/192 CPC; Müller in: Brunner/ Gasser/Schwander, Schweizerische ZPO, 2ª edizione, n. 32 ad art. 191 CPC; Vouilloz in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 14 ad art. 191). Data la parzialità del suo autore, taluni autori ritengono nondimeno che la forza probatoria dell'interrogatorio sia limitata e vada corroborata da altri mezzi di prova (Vouilloz, loc. cit.; Weibel/Walz, op. cit., n. 6 ad art. 191/192; Staehelin/ Staehelin/Grolimund/Bachofner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, § 18 n. 136, pag. 339), come reputava anche il Consiglio federale (messaggio concernente il CPC del 28 giugno 2006, in: FF 2006 pag. 6698). A tale conclusione il giudice può pervenire tuttavia solo dopo avere assunto tale mezzo di prova (DTF 143 III 333 consid. 9.3.2).
b) Nel suo interrogatorio del 24 settembre 2019 l'istante ha dichiarato di avere sempre fruito di un aiuto domestico, ma di averlo ridotto al massimo (‟prima spendevamo per questo aiuto fr. 2000.– al mese, pagati prelevando dal conto __________; ora ho un aiuto domestico ridotto ad interventi su chiamataˮ: loc. cit., pag. 3 in basso). Il problema è che, confrontata con la contestazione del marito, il quale che negava l'esistenza della spesa, essa avrebbe dovuto rendere verosimile non solo la presenza dell'aiuto domestico, ma anche l'ammontare dell'esborso. Quanto agli altri mezzi di prova, all'udienza dell'8 luglio 2020 A__________ D__________ G__________, amica della moglie, ha sì affermato che i coniugi ‟avevano una domestica quando vivevano assiemeˮ e che l'istante ha continuato a disporne anche successivamente perché le era capitato di sentirla dire che ‟devo andare a casa ad aprire la porta alla domestica perché deve stirareˮ. La testimone non è stata in grado di precisare però se al momento della sua deposizione AO 1 fruisse ancora di tale aiuto, quest'ultima avendo in alcune occasioni dichiarato che ‟devo andare a casa perché devo stirareˮ (loc. cit., pag. 7).
c) Quand'anche la deposizione di A__________ D__________ G__________ avvalorasse così la verosimiglianza di un aiuto domestico prima e dopo la separazione (quantunque non attualmente), tutto si ignora sulla sua identità, sulla sua frequenza, sui compiti assegnatigli e, soprattutto, sul suo costo (loc. cit.: ‟Non è in grado di dire per quali lavori questa domestica era stata assunta e tantomeno la frequenza del suo operatoˮ). Se quindi – per motivi suoi – l'istante ha rinunciato a chiedere l'audizione della persona incaricata dei lavori di casa, essa va rimessa alle sue responsabilità. Che un aiuto domestico rientrasse nel dispendio effettivo dell'interessata potrà anche essere vero, ma non basta per rendere verosimile la spesa riconosciuta dal Pretore che non può semplicemente essere presunta. Essa va così espunta dal dispendio della moglie.
d) Se ne conclude che il dispendio effettivo di AO 1, in esito alle correzioni testé illustrate (consid. 6a, c-d, f-g e consid. 8c), una volta di più con tutte le approssimazioni correlate a un giudizio di apparenza, va ricondotto a fr. 5133.– mensili fino al 10 settembre 2020 e a fr. 5270.– mensili dopo di allora. Come ha accertato pacificamente il Pretore, il dispendio effettivo dell'istante è in parte coperto fino ai 16 anni di L__________ (18 febbraio 2022) dal contributo di accudimento di fr. 660.– mensili (non contestato). Ne discende che il contributo alimentare per la moglie va riformato in fr. 4475.– mensili (arrotondati) fino al 10 settembre 2020 e in fr. 4610.– mensili dall'11 settembre 2020 fino al 17 febbraio 2022. In seguito (con la fine del contributo di accudimento) esso passa a fr. 5270.– mensili. Entro tali limiti l'appello del convenuto merita accoglimento.
9. L'appellante fa valere che con l'inizio della nuova attività professionale (il 15 maggio 2021) per la __________, il calcolo del contributo alimentare ‟potrebbe dover essere effettuato tenendo in considerazione il metodo dualista” introdotto dalla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (lettera del 3 dicembre 2021). Se non che la richiesta, per altro formulata in termini ipotetici, difetta di ogni conclusione e indicazione sui dati da considerare per un simile calcolo (mentre le contestazioni pecuniarie vanno sempre cifrate: DTF 143 III 112 consid. 1.2 con rinvii), a cominciare dal fabbisogno minimo ‟allargato” del convenuto (DTF 147 III 285 consid. 7.3) di cui manca ogni traccia negli allegati di appello. La questione andrà ripresa, se mai, nella causa di divorzio.
10. Il
convenuto si oppone altresì allo stanziamento della provvigione ad litem
di fr. 20 000.–, sia nel
suo principio sia nel suo ammontare. Il Pretore, pur ricordando che la prassi
di questa Camera non prevede provvigioni ad litem nelle procedure a
tutela dell'unione coniugale, ha fatto notare che in una sentenza 5A_590/2019
del 13 febbraio 2020 il Tribunale federale si è espresso in favore di tale
possibilità. Quanto ai precedenti su cui si fondava questa Camera per
giustificare la propria prassi – egli ha proseguito – il Tribunale federale non
si sarebbe espresso sulla facoltà di escludere provvigioni ad litem nell'ambito
di tali procedure, ma soltanto sulla possibilità di inserire nel fabbisogno del
creditore alimentare una posta per spese legali. Non ravvisandosi motivi – a
suo modo di vedere – per escludere simili prestazioni nelle procedure a tutela
dell'unione coniugale, il primo giudice ha riconosciuto così alla moglie una
provvigione ad litem di fr. 20 000.–, che remunera 60
ore di lavoro alla tariffa di
fr. 280.– orari più le spese, l'IVA e la quota degli oneri processuali posti a
carico dell'istante. Il Pretore non ha riscontrato invece sostanza (mobiliare o
immobiliare) di rilievo che permettesse all'interessata di sopperire alle
proprie spese legali e processuali (sentenza impugnata, pag. 14 seg.).
AP 1 obietta al proposito che il Tribunale non si è limitato nella sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 ad avallare la possibilità di inserire nel fabbisogno del creditore alimentare una spesa per costi legali, ma ha di fatto dichiarato sostenibile la giurisprudenza della prima Camera civile di non prevedere provvigioni ad litem in siffatte procedure. Vista la chiara prassi cantonale, la richiesta della controparte andava così respinta. A parte ciò, egli sottolinea che la prestazione serve a coprire spese future. E siccome la procedura a tutela dell'unione coniugale è terminata con la sentenza impugnata del 25 novembre 2020, nulla è dovuto. Senza contare che l'istante – nonostante una richiesta d'informazioni – ha sottaciuto la propria sostanza, pur non avendo mai contestato di essere proprietaria di un immobile in Italia che spettava a lei dimostrare di non poter monetizzare o ipotecare. In subordine l'appellante chiede di limitare la pretesa in questione a fr. 11 308.50, ovvero a quanto l'istante aveva postulato nell'istanza del 21 gennaio 2019, non essendo verosimile che tale pretesa sia lievitata in tal modo con il memoriale conclusivo.
a) L'appellante allega a ragione che nella citata sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 2.3 il Tribunale federale ha dichiarato sostenibile la prassi di questa Camera, nel senso di non prevedere provvigioni ad litem nelle procedure a tutela dell'unione coniugale. Nella misura in cui relativizza la portata di tale sentenza, la decisione impugnata non può dunque essere seguita. È pacifico inoltre che tale orientamento, cui si attiene anche l'Obergericht del Canton Zurigo (Bähler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 5b ad art. 271), non impedisce che un coniuge possa essere chiamato a finanziare spese legali e giudiziarie cui l'altro coniuge non sia in grado di far fronte in una procedura a protezione dell'unione coniugale. Quest'ultimo può infatti chiedere al giudice di tenere conto delle spese legali e processuali a suo carico nel contributo di mantenimento dovutogli pendente causa (RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c con richiamo a Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 136 in fine ad art. 159 CC; da ultimo: da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.144 del 16 agosto 2021 consid. 7a).
b) Sapere se la menzionata sentenza del Tribunale federale imponga di rivedere la prassi di questa Camere è, comunque sia, una questione che per il momento può rimanere irrisolta. Quand'anche si seguisse la tesi del primo giudice, infatti, la richiesta dell'istante andava respinta per un'altra ragione. Secondo invalsa giurisprudenza, lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga di mezzi propri – o non ne possa disporre in tempo utile – per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può contare su redditi o capitali suoi, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa autonomamente, in altri termini, egli non ha diritto di ottenere una provvigione ad litem, nemmeno se l'altro coniuge è in grado di fornirla o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue. Tutt'al più una simile provvigione può essere riconosciuta, per equità, qualora senza di essa il coniuge richiedente sia ridotto a vivere con il minimo di esistenza, mentre l'altro coniuge continui a fruire di alti redditi (RtiD II-2007 pag. 665 consid. 3 e 4 con richiami; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.115 del 1° luglio 2021 consid. 4).
c) Dovendosi escludere – come si è appena spiegato (consid. 8d) – che l'istante sia ridotta a vivere con il minimo di esistenza, rimane da vagliare se la medesima risultasse in grado, a un sommario esame, di attingere in tempo utile a mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. L'appellante non precisa quali documenti relativi alla di lei situazione finanziaria non sarebbero stati prodotti dall'istante. Dimentica inoltre che l'istanza d'informazione (art. 170 CC) da lui invocata, è stata dichiarata superata dalle stesse parti all'udienza del 26 marzo 2019 (verbale di quel giorno, pag. 8 in alto). Sta di fatto che la moglie non ha contestato davanti al primo giudice di essere proprietaria di un immobile in Italia. Confrontata con l'obiezione del marito, il quale eccepiva appunto che essa possiede un appartamento da ristrutturare a B__________ (provincia di Vercelli) del valore di almeno € 120 000.–, da lui acquistato all'asta (risposta dell'11 settembre 2018, pag. 9, ribadita brevemente al dibattimento del 26 marzo 2019), essa si è limitata a riaffermare la fondatezza della propria richiesta, ma nulla ha detto riguardo a quell'immobile (verbale del 26 marzo 2019, pag. 5).
Nelle osservazioni all'appello essa minimizza invero la questione, sostenendo che, come figura nella sua risposta del 4 dicembre 2020 alla petizione di divorzio, si tratta di una ‟catapecchia” di cui essa è proprietaria a mero titolo fiduciario per ragioni di convenienza fiscale del marito (pag. 4). A parte il fatto però che l’obiezione è nuova (e pertanto di dubbia ricevibilità: art. 317 cpv. 1 CPC), nella menzionata risposta del 4 dicembre 2020 essa ha pur sempre dato atto di essere formalmente intestataria, seppure ‟solo a titolo fiduciario” per ragioni di ‟convenienza fiscale” del marito, di un appartamento a B__________, acquistato all'asta con mezzi del medesimo per € 43 000.– (pag. 9 n. 4.3.3). E la circostanza trova riscontro nella documentazione fiscale agli atti, in cui il valore di stima dell'immobile è indicato in fr. 54 000.– (doc. H, nell'inc. DM.2020.117, e fascicolo “Richiamo documenti da Ufficio di tassazione Lugano” nell'inc. SO.2018.3110). E che tale bene non fosse monetizzabile o non potesse essere gravato in tempo utile l'istante, cui incombeva l'onere di rendere verosimile l'allegazione, neppure pretende.
d) Ne discende che, in ultima analisi, a un esame di verosimiglianza l'interessata non poteva dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata condotta processuale come quella invocata nel memoriale conclusivo e sostanzialmente riconosciuta dal Pretore. Al proposito l'appello si rivela dunque provvisto di buon diritto. Ciò rende superfluo vagliare le ulteriori censure dell'interessato. E siccome AO 1 non poteva dirsi sfornita di mezzi sufficienti per sopperire a un'adeguata condotta processuale, non si giustifica nemmeno di inserire nel suo fabbisogno effettivo fr. 1500.– mensili per spese legali pendente causa (sopra, consid. 6o).
11. Infine l'appellante
chiede che le spese processuali di primo grado (da lui non contestate nel loro
ammontare) siano poste per tre quarti a carico dell'istante, con obbligo per la
medesima di rifondergli fr. 4200.–
per ripetibili ridotte. Il Pretore, considerato che nelle cause del diritto di
famiglia il giudice può prescindere da una ripartizione secondo la soccombenza
e suddividere le spese secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC),
‟visto l'esito del giudizio” ha addebitato gli oneri processuali di fr.
10 000.– ai coniugi ‟equitativamente”
in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili (sentenza impugnata,
pag. 15). L'appellante lamenta una mancanza di motivazione della decisione
riguardo al criterio di equità seguito. Fa valere che la moglie è risultata
soccombente in relazione al diritto di visita (disciplinato secondo le di lui
richieste) e ampiamente soccombente sul contributo alimentare in favore di lei
(con l'ottenimento di circa un quarto per rapporto alla rivendicazione di fr.
19 000.– mensili). Per il convenuto l'istante
soccombe anche sulla provvigione ad litem, mentre per quanto concerne il
contributo alimentare per L__________
(fr. 2530.– mensili, oltre all'assegno familiare e a ogni spesa
scolastica) ammette che esso supera la sua offerta (fr. 1000.– mensili, oltre all'assegno familiare e a
ogni spesa scolastica; loc. cit., pag. 8). Onde la richiesta di riformare il
dispositivo sulle spese giudiziarie di primo grado come da lui proposto.
a) Le spese giudiziarie (cioè le spese processuali e le spese ripetibili: art. 95 cpv. 1 CPC) sono poste, di regola, a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC), mentre in caso di soccombenza reciproca sono ripartite per principio secondo l'esito del processo (art. 106 cpv. 2 CPC). In quest'ultima eventualità il grado di soccombenza si valuta sulla base del raffronto tra le richieste di giudizio e il pronunciato del tribunale, determinando in quale proporzione ogni parte risulti vittoriosa o soccombente, dopo di che si suddividono le spese compensando in tutto o in parte i rispettivi crediti (RtiD II-2016 pag. 638 consid. 1 con rimandi). In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa essere tenuta a sopportare oneri processuali. A tale proposito il giudice gode di ampio apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.101 del 22 maggio 2020, consid. 4).
b) Con l'appellante si conviene che il mero richiamo all'equità può apparire laconico nella fattispecie. Sta di fatto che già a prima vista (visto l'importante reddito del marito e l'assenza di entrate della moglie) la capacità finanziaria del convenuto risulta di gran lunga superiore a quella dell'istante e permetteva di prescindere, già per tale ragione, dal principio di ripartizione secondo la soccombenza (Maier, Kostenfolgen in familienrechtlichen Prozessen in: FamPra.ch 2019 pag. 1141; Zotsang, Prozesskosten nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo 2015, pag. 204 con numerosi richiami di dottrina e giurisprudenza). Davanti al Pretore inoltre non erano litigiose solo pretese patrimoniali, ma anche questioni non pecuniarie (in concreto: la regolamentazione del diritto di visita), sicché anche sotto questo punto di vista non si imponeva un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (Maier, op. cit., loc. cit.; Zotsang, loc. cit.).
c) Si aggiunga che il convenuto esce sì vittorioso sulla disciplina del diritto di visita nei fine settimana, tuttavia la sua richiesta di una settimana supplementare nelle vacanze estive e a carnevale non ha trovato accoglimento. Relativamente al contributo alimentare per L__________, poi, l'istante ottiene causa ampiamente vinta, tant'è che si vede riconoscere per il figlio fr. 2530.– mensili (oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica) di fronte a una richiesta di fr. 2700.– mensili e a un'offerta del padre di appena fr. 1000.– mensili (in entrambi i casi oltre all'assegno familiare e a ogni spesa scolastica). E anche in merito al contributo alimentare per sé, l’istante postulava fr. 19 000.– mensili, mentre ottiene importi varianti da fr. 4475.– a fr. 5270.– mensili allorché il marito le offriva non più di fr. 3500.– mensili. Tale contributo era limitato al compimento dei 16 anni da parte di L__________ e sarebbe decorso unicamente dall'emanazione della sentenza, mentre il Pretore lo ha fissato dal giugno del 2018 senza limiti di tempo. Tutto ponderato, compresa la soccombenza dell'istante sulla provvigione ad litem, nulla induce per concludere a ritenere che il riparto degli oneri processuali a metà sia iniquo. Nelle condizioni descritte non si ravvisano dunque i presupposti per modificare il dispositivo del Pretore sulle spese e le ripetibili.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili di appello
12. L'appello di AO 1 è destinato alla reiezione, sebbene sul contributo alimentare per sé (sopra, consid. 6) l’interessata esca interamente sconfitta perché in esito all'appello del marito (sull'aiuto domestico: sopra, consid. 8) non si vede riconoscere alcun aumento della pretesa. Tanto vale in simili condizioni rinunciare su questo punto a riscuotere la quota di spese processuali che andrebbe a carico del convenuto e ridurre lievemente l'indennità per ripetibili in suo favore.
Le spese dell'appello presentato da AP 1 seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Il convenuto ottiene una parziale riduzione del contributo alimentare per la moglie da fr. 5365.– a fr. 4475.– mensili fino al 10 settembre 2020, a fr. 4610.– mensili dall'11 settembre 2020 fino al 17 febbraio 2022 e a fr. 5270.– mensili dopo di allora (sopra, consid. 8d), seppure non nella misura di fr. 4365.– mensili richiesta con l'appello. Per il resto egli ottiene la soppressione della provvigione ad litem, mentre soccombe sul riparto delle spese processuali e sull'assegnazione di ripetibili in prima sede. Tutto ponderato, si giustifica così che sopporti un quarto degli oneri processuali del suo appello, il resto andando a carico dell'istante, la quale rifonderà al convenuto un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (la metà dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
13. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non si pongono questioni di valore litigioso ai fini dell'art. 74 lett. a LTF, controversa essendo anche la disciplina delle relazioni personali tra figlio e genitore non affidatario (sopra, consid. 2). Le misure a protezione dell'unione coniugale essendo equiparate inoltre a provvedimenti cautelari (DTF 137 III 477 consid. 4.1), davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Copia dell'attuale sentenza è comunicata infine, conformemente all'art. 301 lett. b CPC, al figlio L__________, quasi sedicenne.
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2020.172 e inc. 11.2020.174 sono congiunte.
II. L'appello di AO 1 è respinto.
III. Le spese di tale appello, ridotte a fr. 5000.–, sono poste a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
IV. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
6. AP 1 è condannato a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 4475.– mensili dal 1° giugno 2018 al 10 settembre 2020,
fr. 4610.– mensili dall'11 settembre 2020 al 17 febbraio 2022 e
fr. 5270.– mensili dal 18 febbraio 2022 in poi.
8. La richiesta di provvigione ad litem è respinta.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
V. Le spese di tale appello di complessivi fr. 4000.– sono poste per un quarto a carico dell'appellante e per il resto a carico di AO 1 che rifonderà all'appellante fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
VI. Notificazione:
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Comunicazione:
– (in estratto consid. 4 e 5
e dispositivo n. II).
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).