Incarto n.
11.2020.26

(rinvio TF)

Lugano

21 gennaio 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2012.232 (divorzio su azione di un coniuge) della  Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 27 luglio 2012 da

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 ,

 

 

 

 

vista la sentenza 5A_457/2018 dell'11 febbraio 2020 con cui il Tribunale federale ha annullato i dispositivi n. I.7 lett. a, n. I.11, n. I.12 e n. II della decisione emessa il 19 aprile 2018 da questa Camera (inc. 11.2015.87), la quale aveva parzialmente accolto un appello presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore il 9 settembre 2015;

 

giudicando nuovamente sull'appello dell'11 ottobre 2015 presentato da AP 1;

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   La cronistoria del caso in esame è diffusamente illustrata nella sentenza 19 aprile 2018 di questa Camera (inc. 11.2015.87).

                                         Ai fini dell'attuale giudizio basti ricordare che con sentenza del 9 settembre 2015 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1958) e AO 1 (1962), ha affidato le figlie A__________ (nata il 13 settembre 1997) e L__________ (nata il 20 ago­sto 2000) alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni, ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazio­ne d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio, ha respin­to una richiesta di contributo alimentare presentata dal marito e ha obbligato AP 1 a versare un contributo di mantenimento per le figlie di fr. 483.– mensili ciascuna (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età delle beneficiarie o fino al termine della loro formazione scolastica o professionale. Le spese processuali di complessivi fr. 1200.– sono state poste per un terzo a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte. Le istan­ze di gratuito patrocinio presentate dai coniugi sono state respin­te (inc. DM.2012.232).

 

                                  B.   Statuendo su appello di AP 1, con sentenza del 19 aprile 2019 questa Camera ha parzialmente riformato la sentenza del Pretore, nel senso che ha riconosciuto all'appellante il diritto alla metà della prestazione d'uscita acquisita dalla moglie in costanza di matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza professionale (fr. 56 476. –, pari alla metà di fr. 112 953.35: dispositi­vo n. I.6), ha condannato AO 1 a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 775.– mensili dalla fine della formazione scolastica o professionale della figlia A__________ fino all'età pensionabile di lui e un contributo di fr. 485.– mensili da allora fino all'età pensionabile della moglie stessa (dispositivi n. I.7a e I.7b), ha esonerato AP 1 da contributi alimentari per le figlie (dispositivo n. I.8) e ha posto le spese processuali di fr. 1200.– (compresi fr. 460.– per l'ascolto di A__________ e L__________) a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (dispostivi n. I.11 e I.12). Non sono stati riscossi oneri processuali. L'appellante è stato tenuto a rifondere alla moglie fr. 850.– per ripetibili ridotte (dispositivo n. II).

 

                               C.   La sentenza della Camera è stata impugnata da AP 1 davanti al Tribunale federale, che con decisione dell'11 febbraio 2020 ha parzialmente accolto il ricorso in materia civile, ha annullato i dispositivi n. I.7 lett. a, I.11, I.12 e n. II della sentenza di appello e ha rinviato gli atti a questa Camera per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (DTF 146 III 169). Ciò impone di statuire un'altra volta nei limiti del rinvio.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Secondo l'art. 276a CC l'obbligo di mantenimento nei confronti di un figlio minorenne prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (cpv. 1). In casi motivati il giudice può derogare a tale regola per non penalizzare il figlio maggiorenne aven­te diritto al mantenimento (cpv. 2). Nella sentenza di rinvio il Tribunale federale ha ritenuto – in sintesi – che al momento in cui ha promulgato l'art. 276a cpv. 2 CC il legislatore non intendesse avvantaggiare (almeno non direttamente) il figlio maggiorenne, quanto piuttosto moderare il vantaggio che deriva al figlio minorenne dall'art. 276a cpv. 1 CC. Per il Tribunale federale l'art. 276a cpv. 2 CC va interpretato nel senso che in casi motivati l'obbli­go di mantenimento verso il figlio minorenne può non prevalere su quello nei confronti del figlio maggiorenne, ma non che in casi motivati l'obbligo di mantenimento verso il figlio maggiorenne possa prevalere anch'esso su altri obblighi di mantenimento. In sostanza, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC il mantenimento dell'(ex) coniuge continua a prevalere su quel­lo di un figlio maggiorenne in formazione. Nella misura in cui questa Camera aveva destinato il margine disponibile di AO 1 in primo luogo al fabbisogno delle figlie anche dopo la maggiore età (l'una già maggiorenne, l'altra non ancora) il Tribunale federale ha ravvisato pertanto una violazione del diritto federale e ha annullato il dispositivo n. I.7a della sentenza impugnata.

 

                                   2.   Visto quanto precede, occorre ricalcolare il contributo di mantenimento che AO 1 è tenuta a versare a AP 1 fino all'età pensionabile di quest'ultimo e fissare l'inizio di tale obbligo. Ora, nella sentenza del 19 aprile 2018 questa Camera aveva accertato la capacità lucrativa residua di AP 1 in fr. 1500.– mensili netti a fronte di un fabbisogno mini­mo di fr. 2646.40 mensili, onde un ammanco di fr. 1145.– mensili. Relativamente ad AO 1, la Camera ne aveva determinato il reddito in fr. 5272.– mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2176.60 mensili, ciò che lasciava all'interessata un margine disponibile di fr. 3095.590 mensili. Nelle circostanze descritte, dovendosi reputare prioritario secondo il Tribunale federale il mantenimento del marito, AO 1 va obbligata a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 1145.– mensili fino al pensionamento di lui (copertura del fabbisogno minimo).

 

                                   3.   Per quel che riguarda la decorrenza dell'obbligo alimentare, davanti al Pretore AP 1 aveva rivendicato un contribu­to alimentare per sé di fr. 300.– mensili, aumentato a fr. 2350.– mensili dal settembre del 2016 (16° compleanno della figlia mi-nore L__________). Nel­l'appello egli postula il versamento del contribu­to sin dal 15 ottobre 2015 (18° compleanno di A__________), con successive modifiche a valere dal 1° settembre 2016 (16° compleanno di L__________), dal 1° settembre 2018 (18° compleanno di L__________), “dalla crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio fino al 31 ottobre 2023” e dal 1° novembre 2023 in poi, vita natural durante.

 

                                         a)   Di regola il contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, e non solo dal passaggio in giudicato del dispositivo che concerne lo scioglimen­to del matrimonio. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli continua­no a essere disciplinati dal­l'assetto provvisionale o – eventualmente – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unio­ne coniugale (senten­za del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). In concreto le richieste formulate dal marito nell'allegato di risposta davanti al Pretore, ribadite poi nella duplica e nel memoriale conclusivo, riguardavano il contributo alimentare dopo il divorzio e i prevedibili adattamenti dovuti ai cambiamenti d'età delle figlie. Simili scadenze sono ormai decorse e rendono tali richieste superate.

 

                                         b)   Durante il processo di primo grado, invero, AP 1 avreb­be potuto sollecitare un contributo di mantenimento in via cautelare, a prescindere dal fatto che nella precedente procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore avesse respinto una sua pretesa alimentare. Pur debitamente patrocinato, tuttavia, al primo giudice egli non ha rivolto alcuna richiesta cautelare né con la risposta né la duplica, né ha avanzato una domanda in tal senso alle pri­me arringhe del 13 novembre 2013. Nemmeno in questa sede, per altro, l'appellante ha postulato un contributo di mantenimento cautelare, indipendentemente dalla circostanza che – come questa Camera ha già avuto modo di ribadire (senten­za inc. 11.2020.13 del 26 febbraio 2020 consid. 3) – la competenza funzionale per emettere, modificare, sospendere o revocare provvedimenti cautelari allorché una sentenza di merito sia oggetto di appello rimane quella del Pretore.

 

                                         c)   Accertato che l'appellante chiede unicamente un contributo alimentare di merito, è appena il caso di ricordare che per principio un contri­buto di mantenimento fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC co­mincia a decorrere solo dal passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio. È vero che per tenere conto di fattispecie particolari il giudice del divorzio può far decorrere un contributo alimentare a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC già dal passaggio in giudicato del dispositivo che pronuncia lo scioglimento del matrimonio (“forza di giudicato parziale”), seppure altri dispositivi sugli effetti del divorzio siano impugnati. A titolo eccezionale egli potrebbe far decorrere il contributo alimentare del­l'art. 125 CC finanche retroattivamente, dal momento in cui è stata introdotta la causa di divorzio (DTF 142 III 195 consid. 5.3; analogamente: RtiD

                                               I-2015 pag. 873 consid. 5; più di recente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.11 del 20 luglio 2017 consid. 21a con rinvii). Simile retroattività nondimeno è problematica, poiché contributi alimentari dovuti in costan­za di matrimonio vanno definiti in applicazione dell'art. 163 CC, non dell'art. 125 CC (I CCA, sentenza inc. 11.2013.31 dell'11 giugno 2015 consid. 13).

 

                                                Posto ciò, l'appellante medesimo propone che il contributo in suo favore decorra non dal passaggio in giudicato del dispositivo che ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio (in concreto nel maggio del 2018), ma dalla “crescita in giudicato di tutti i punti della sentenza di divorzio” (appello, pag. 9 in alto; replica del 10 ottobre 2017, pag. 4 in fondo). Non v'è ragione per scostarsi da tale richiesta. Ne segue che il dispositivo n. I.7 lett. a della sentenza emessa il 19 aprile 2918 da questa Camera, annullato dal Tribunale federale, va riformato nel senso che il contributo alimentare di fr. 1145.– mensili per AP 1 decorre dal passaggio in giudicato del­la presente sentenza, intendendosi con ciò il giorno della notificazione all'interessato (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4). Per il resto, riguardo ai punti n. 6, 7b, 8 e 10 il dispositivo in questione ha acquisito carattere definitivo.

 

                                   4.   L'appellante chiede infine che il contributo alimentare sia adeguato al rincaro. La legge non prevede un'indicizzazione automatica (art. 128 cpv. 1 CC), ma le clausole d'indicizzazione sono un uso consolidato (FF 1996 I 129 in fondo). Confrontata alla richiesta dell'appellante, nelle osservazioni all'appello AO 1 nemmeno ha preso posizione su tal punto, non pretendendo in particolare che non si giustifichi nella fattispecie un adeguamento al carovita. La richiesta merita dunque accoglimento, nel senso di ancorare il contributo di mantenimento litigioso all'indice nazionale dei prezzi al consumo del gennaio 2021, da adeguare il 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice del novembre precedente, la prima volta nel gennaio del 2022 (art. 282 cpv. 1 lett. d CPC). La debitrice potrà liberarsi di tale obbligo nella misura in cui documenterà che il proprio reddito non avrà beneficiato – o avrà beneficiato solo parzialmente – del carovita (DTF 127 III 294 consid. 4; Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 7 ad art. 128).

                                        

                                   5.   Relativamente alle spese di appello, nella sentenza pronunciata da questa Camera il 19 aprile 2018 gli oneri processuali, quantunque per finire non riscossi, erano stati suddivisi a metà tra le parti (art. 106 cpv. 2 CPC). Ciò teneva conto del fatto che AP 1 risultava soccombente sul principio del divorzio, ma otteneva causa vinta sulla soppressione dei contributi per le figlie e – parzialmente – sulla richiesta di contributo per sé. In esito al presente giudizio l'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma una volta di più non nella misura richiesta. Nell'insieme, non sussiste ragione di scostarsi in ultima analisi dal riparto delle spese giudiziarie deciso nella precedente sentenza di appello. Identiche considerazioni valgono, di riflesso, per il dispositivo sugli oneri processuali di primo grado.

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, anche considerando il solo ammontare del contributo alimentare rimasto controverso in questa sede.

 

Per questi motivi,

 

decide:                      I.   Il dispositivo n. I della sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera nella causa inc. 11.2015.87 è così modificato:

                                         7.   AO 1 è condannata a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 del mese, il seguente contributo alimentare:

                                               a)   fr. 1145.– mensili dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al raggiungimento dell'età pensionabile da parte di AP 1;

                                              c)   Il contributo alimentare va adeguato ogni anno all'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta nel gennaio del 2022 in base all'indice del novembre precedente, valendo come indice di base quello del gennaio 2021, ferma restando per il debitore la possibilità di dimostrare che il suo reddito non ha beneficiato – o ha beneficiato solo parzialmente – dell'adeguamento al rincaro                                                      

                                         Per quanto riguarda i punti n. 6, 7 lett. b, 8, 10, 11 e 12 del dispositivo stesso, come pure i dispositivi n. II, III, IV e V, la sentenza pronunciata il 19 aprile 2018 da questa Camera rimane invariata.

 

                                   II.   Notificazione a:

 

–   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).