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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Fiscalini |
sedente per statuire nella causa OR.2015.36 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 13 febbraio 2015 da
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AP 1 e AP 2
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contro |
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e AO 1 AO 3 |
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giudicando sull'appello dell'11 maggio 2020 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 10 marzo 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 e AP 2 sono comproprietari dal 2009, metà ciascuno, della particella n. 672 RT (v.m. __________) di __________, sezione di __________, su cui sorge la loro abitazione. Il fondo confina a est con la particella n. 673, anch'essa edificata, appartenente a AO 1 e AO 2 in ragione di metà ciascuno. Una siepe di tuia (thuja occidentalis “Smaragd”), messa a dimora nel 1999 dai precedenti proprietari della particella n. 672, segue la linea di confine tra i due fondi ed è recintata da una rete metallica. Tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 i proprietari dei
due immobili si sono accordati sul principio di potare la siepe in altezza, previa apposizione di un nastro segnalatore, a spese di AO 1 e AO 2. In un momento imprecisato questi ultimi, senza avvertimento, hanno posato lungo la siepe dei vicini (sul lato verso la loro particella n. 673) un nastro tratteggiato bianco e rosso. AP 1 e AP 2 non hanno reagito. Il 22 gennaio 2014 __________ __________, socio della AO 3 di __________, ha potato su incarico dei coniugi AO 1 la parte superiore delle prime 36 piante della siepe per una lunghezza di circa 21 m seguendo in altezza il profilo del nastro. Quello stesso giorno, mentre il giardiniere stava ultimando i lavori, AP 1 ha protestato vivamente per la potatura.
B. Il 15 maggio 2014 AP 1 e AP 2 si sono rivolti al Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 2, per un tentativo di conciliazione nei confronti di AO 1, AO 2 e della AO 3 inteso a ottenere il ripristino della situazione antecedente la potatura, nel senso di ordinare la sostituzione di tutte le piante tagliate o, in subordine, di quelle aventi un'altezza inferiore a 2.5 m, e di autorizzare l'esecuzione dell'opera da parte di terzi, a spese dei convenuti in solido, ove costoro non procedessero ai lavori entro un termine stabilito dal giudice. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato il 18 novembre 2014 ad AP 1 e AP 2 l'autorizzazione ad agire. Le spese di fr. 500.– sono state poste a carico degli istanti, riservato un diverso addebito in esito alla causa di merito (inc. CM.2014.294).
C. AP 1 e AP 2 hanno convenuto il 13 febbraio 2015 AO 1, AO 2 e la AO 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la condanna solidale di costoro “a ristabilire la situazione antecedente la potatura della siepe a confine, facendo sostituire da un terzo professionista iscritto a JardinSuisse (Associazione svizzera imprenditori giardinieri) le piante tagliate che presentano un'altezza inferiore a 2.5 m con piante della medesima qualità” e, in caso di inadempienza entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, l'autorizzazione a far eseguire il lavoro “da un terzo professionista iscritto a JardinSuisse (…) a spese dei convenuti in solido”. Oltre a ciò, essi hanno postulato il versamento, entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, di fr. 36 500.– come anticipo per i costi di ripristino, fermo restando il loro obbligo di rendiconto e restituzione in caso di eccedenza o di mancato ripristino entro sei mesi dal versamento dell'anticipo.
D. Nella loro risposta del 16 aprile 2015 i convenuti hanno proposto di respingere la petizione, postulando, in via riconvenzionale la condanna di AP 1 e AP 2 a “eseguire i necessari interventi di ripristino e sistemazione, in particolare alla potatura e taglio delle siepi di thuja, di lauro e dei rami sporgenti, nonché al taglio e pulizia dell'edera che pure sporge, sulla particella n. 673 RT (…) entro un mese dalla crescita in giudicato della sentenza”, sotto comminatoria dell'art 292 CP. Con replica del 30 aprile 2015 gli attori hanno ribadito le loro domande di petizione e il 3 luglio 2015 hanno instato per il rigetto della riconvenzione. Il 2 settembre 2015 i convenuti hanno duplicato, postulando una volta ancora il rigetto della petizione. In una replica riconvenzionale di quello stesso giorno AO 1 e AO 2 hanno proposto nuovamente di accoglierla. In una duplica riconvenzionale del 7 ottobre 2015 AP 1 con AP 2 hanno sollecitato una volta di più il rigetto della riconvenzione.
E. Alle prime arringhe del 18 novembre 2015 le parti hanno mantenuto le loro richieste e notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale è stata assunta una perizia sullo stato della siepe, è iniziata seduta stante ed è terminata il 16 febbraio 2018. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 30 aprile 2018 AP 1 e AP 2 hanno reiterato le domande di petizione, non senza precisare che le piante da sostituire che presentano un'altezza inferiore a 2.5 m sono quelle “dalla n. 1 alla n. 36 come da complemento peritale 12 febbraio 2018”, e hanno proposto una volta di più il rigetto della riconvenzione. Nel loro allegato conclusivo del 27 aprile 2018 i convenuti hanno proposto nuovamente di respingere la petizione, confermandosi nella riconvenzione.
F. Statuendo con sentenza del 10 marzo 2020, il Pretore aggiunto ha respinto la petizione. Le spese processuali di fr. 3600.– complessivi (comprese quelle peritali e per la procedura di conciliazione) sono state poste a carico degli attori in solido, tenuti a
rifondere ripetibili a AO 1 e AO 2 per fr. 2750.–, come pure alla AO 3 per altri fr. 2750.–. Il Pretore aggiunto ha respinto anche la riconvenzione. Le relative spese, di fr. 500.–, sono state addebitate a AO 1 e AO 2 in solido, tenuti a rifondere ad AP 1 e AP 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello dell'11 maggio 2020 in cui chiedono di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione così come precisato nel loro memoriale conclusivo. Con osservazioni del 30 giugno 2020 AO 1, AO 2 e la AO 3 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze emanate dai Pretori (o dai Pretori aggiunti) con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, il Pretore aggiunto avendo accertato il valore litigioso dell'azione principale in fr. 36 500.–, corrispondenti al costo di ripristino della siepe secondo la stima avanzata dalla ditta H__________ SA di __________ (doc. I). Tale cifra non è contestata e non appare d'ac-chito inverosimile. Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla legale degli at-tori il 12 marzo 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19: RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento le cosiddette ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento gli attori avevano ancora 22 giorni a disposizione, che sono ripresi a decorrere il 20 aprile 2020. Introdotto l'11 maggio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. Litigiosa rimane, in questa sede, la domanda principale degli attori. Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha ricordato che un'azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC) consente al proprietario di un fondo di ottenere non solo la cessazione di una turbativa, ma anche il ripristino della situazione anteriore. Ciò premesso, egli ha constatato che le parti si erano accordate tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014 sul principio di potare la siepe in altezza a spese dei coniugi AO 1, previa apposizione di un nastro segnalatore. Secondo il Pretore aggiunto, a dimostrazione di tale accordo AP 1 e AP 2 hanno permesso ai coniugi AO 1 di applicare alla siepe un nastro per “indicare il profilo del taglio”. Sempre secondo il primo giudice, figura inoltre agli atti una documentazione fotografica allestita dagli attori sulla situazione precedente la potatura in una ‟sorta di prova a futuro” che non si sarebbe giustificata ‟se le parti avessero dovuto ancora concordare come e quando eseguire il taglio”.
Per di più – egli ha proseguito – gli attori non hanno dimostrato la loro opposizione al profilo tracciato né hanno diffidato i vicini a non toccare la siepe. Anzi, dalla comunicazione del 22 gennaio 2014 (giorno della potatura) in cui AO 1 dichiarava ad AP 1 di aver messo ‟le strisce, come concordato” (doc. D) si evince che i coniugi AP 1 non hanno reagito alla posa del nastro. Da ciò il Pretore aggiunto ha dedotto che le parti avevano raggiunto un'intesa per atti concludenti anche sul profilo della potatura, nel senso che la passività dei coniugi AP 1 dopo la posa del nastro segnalatore ha indotto i coniugi AO 1 a confidare nel fatto che i vicini fossero d'accordo con il taglio. Nelle circostanze descritte, a mente del Pretore aggiunto l'intervento dei convenuti non può connotarsi come illecito né legittima un obbligo di ripristino, indipendentemente dal fatto che le tuie non tornino più a svilupparsi in altezza come temono gli attori.
Per il primo giudice, poi, la richiesta di ripristino non sarebbe destinata a miglior sorte neppure se fosse considerata come una domanda di risarcimento danni (in natura) per atto illecito (art. 41 CO). Gli attori – ha argomentato il Pretore aggiunto – lamentano che il taglio ha compromesso definitivamente la crescita della siepe. Se non che, la perizia giudiziaria, pur facendo stato di un indebolimento delle piante, ha escluso un pregiudizio ‟totale”, ‟sia dal profilo della loro possibilità di ricrescita all'altezza e alla forma precedenti, che dal profilo della salute e prospettiva di vita”, aspetti che gli attori non hanno neppure fatto valere. La potatura – ha epilogato il primo giudice – ha comportato tutt'al più la necessità di una maggior cura delle piante da parte degli attori (art. 44 CO). Dall'istruttoria non risulta tuttavia che gli attori abbiano prestato, dopo il taglio, un'attenzione particolare alla cura della siepe.
3. Gli appellanti premettono di non avere incaricato essi medesimi il giardiniere, come ha frainteso il primo giudice, e ribadiscono di avere detto che la siepe non andava tagliata secondo il profilo unilateralmente tracciato – senza preavviso – dai vicini. Profilo che essi per di più essi hanno notato per caso, poiché il nastro era stato posato sul lato verso l'abitazione dei convenuti in un periodo durante il quale essi uscivano di casa il mattino e rientravano la sera, al buio, dalla parte opposta all'abitazione dei vicini. Gli appellanti riconoscono di avere consentito a una potatura della siepe in altezza, ma a condizione che si procedesse al riguardo di comune accordo, come ha confermato la controparte. Nulla suffraga pertanto un loro accordo alla posa del nastro, unilaterale e senza preavviso. Tanto meno la documentazione fotografica da loro prodotta può interpretarsi come una ‟sorta di prova a futuro”, se non a livello di congettura. Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha ravvisato un loro consenso all'apposizione del nastro segnalatore nelle modalità descritte gli attori lamentano perciò un accertamento erroneo dei fatti.
Gli appellanti si dolgono altresì di un'errata applicazione del diritto per avere il primo giudice, capovolgendo l'onere della prova, dedotto l'accordo al profilo del taglio dalla mancata dimostrazione di una loro opposizione, prova che incombeva invece ai convenuti addurre. E siccome costoro non hanno dimostrato di avere agito con il loro consenso, l'ingerenza è illecita. Quanto alla possibilità che le parti avessero trovato un'intesa per atti concludenti e che i convenuti potessero fare assegnamento sul loro consenso, gli attori obiettano che una manifestazione di volontà tacita (nel senso dell'art. 6 CO) va ravvisata con cautela e soltanto in presenza di un comportamento univoco. Mera passività non basta. A loro avviso non ricorrono pertanto circostanze che in forza dell'art. 6 CO potessero interpretarsi come accettazione. Ancor meno ove si consideri che al momento del taglio i convenuti neppure potevano sapere se essi avessero visto il nastro segnalatore e non potevano dunque arguire alcun accordo. Le modalità di esecuzione dei lavori, avvenuti senza avvertimento, e la poca chiarezza della comunicazione 22 gennaio 2014 di AO 1 (doc. D), che nel dubbio va interpretata a sfavore del suo estensore, sono inoltre eloquenti. La posa del nastro andava così qualificata, tutt'al più, come una proposta che, in difetto di circostanze particolari, richiedeva un'accettazione espressa, in concreto non intervenuta.
Nella misura in cui il Pretore aggiunto ha escluso un illecito e l'obbligo di ripristino quand'anche le piante non tornino più a crescere, gli attori censurano anche un'erronea applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC. Secondo gli appellanti, invece di interrogarsi se la fattispecie integrasse una molestia perdurante, ciò che il perito giudiziario ha riscontrato ancora a distanza d'anni, il primo giudice si è soffermato sul solo art. 41 CO. Ma anche sotto questo profilo il Pretore aggiunto ha denegato a torto il presupposto del danno, omettendo di valutare la perizia nella sua interezza, e di considerare le deposizioni di altri due giardinieri, compresa quella di A__________ B__________, che era stato incaricato congiuntamente dalle parti in sede di conciliazione. Da ultimo gli appellanti deplorano che il primo giudice abbia ravvisato una mancata cura della siepe successivamente al taglio, benché nulla indizi simile trascuranza.
4. L'azione negatoria dell'art. 641 cpv. 2 CC permette al proprietario di ottenere la cessazione di una turbativa pregiudizievole per il suo diritto reale (I CCA, sentenza inc. 11.2015.115 del 2 ottobre 2017 consid. 14 con richiami). Nel caso di turbative provenienti da un fondo vicino l'art. 641 cpv. 2 CC protegge in particolare da ingerenze dirette, come quella in esame (sulla distinzione tra ingerenze dirette e indirette cui si riferisce l'art. 679 CC cfr. DTF 131 III 508 consid. 5.1 con rinvii). L'azione negatoria può essere promossa contro qualsiasi autore della turbativa fintanto che questa perdura (Steinauer, Les droits réels, vol. I, 6ª edizione, pag. 407 n. 1421 e pag. 409 n. 1431), a prescindere da una colpa del perturbatore (Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, edizione 1981, n. 97 ad art. 641 CC) e dal fatto che l'ingerenza causi un danno (DTF 132 III 654 consid. 7 con riferimenti). Se invece la turbativa è cessata e non minaccia di riprodursi, entra in linea di conto unicamente l'art. 41 CO (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1431). L'azione negatoria non permette di esigere soltanto la cessazione della turbativa, ma anche di esigere il ripristino dello stato anteriore (RtiD I-2019 pag. 532 consid. 3a con riferimenti). Ciò premesso, nel caso specifico la controversia verte anzitutto sulla questione di sapere se i convenuti abbiano agito illecitamente. E trattandosi di un'ingerenza in un diritto assoluto come quello di proprietà, l'illiceità si presume, a meno che l'autore della turbativa possa valersi di una giustificazione fondata sulla legge o sul consenso del danneggiato (Steinauer, op. cit., pag. 409 n. 1427). Consenso che il primo giudice ha ravvisato in concreto, ancorché in forma tacita, ma che gli appellanti contestano.
5. Un accordo si perfeziona quando i contraenti manifestano concordemente la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali di un'intesa (art. 1 CO). L'accordo può essere esplicito o tacito. Di principio, il silenzio vale come reiezione di una proposta (Müller in: Berner Kommentar, edizione 2018, n. 7 ad art. 6 CO). Nondimeno, se la natura particolare del negozio giuridico o le circostanze non richiedono un'accettazione espressa, il contratto si considera concluso se entro un congruo termine la proposta non è respinta (art. 6 CO). Il silenzio vale – eccezionalmente – come accettazione se qualsiasi persona ragionevole posta nella medesima situazione dell'offerente deve interpretare, secondo le circostanze, il comportamento del destinatario come accettazione. Perché ciò sia, anche il destinatario dell'offerta deve rendersi conto, valendosi delle circostanze a lui note o che dovrebbero essergli note, che l'offerente interpreterà il silenzio come accettazione (Müller, op. cit., n. 10 ad art. 6 CO; Zellweger-Gutknecht in: Basler Kommentar, CO I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 6). Tale restrizione discende dal principio dell'affidamento. In termini generali, un comportamento passivo non può – di regola – essere considerato come un impegno (CCR, sentenza inc. 11.2016.17 del 25 settembre 2018, consid. 6a con rinvii). Giuridicamente il motto “chi tace acconsente” va compreso a tale stregua. Né una rinuncia per atti concludenti all'esercizio – o alla difesa – di un diritto reale va ammessa alla leggera: essa presuppone invero atti concludenti univoci e non interpretabili altrimenti, se non in modo altamente inverosimile. Il solo fatto che taluno indugi a manifestare la propria opposizione ancora non basta per essere interpretato come consenso (RtiD II-2020 pag. 856 consid. 3b, II-2009 pag. 655 consid. 4a con richiami). Spetta alla parte che sostiene l'accettazione tacita di un'offerta dimostrare l'adempimento dei presupposti dell'art. 6 CO (Müller, op. cit., n. 73 segg. ad art. 6 CO).
6. Che AP 1 abbia esplicitamente diffidato AO 2 a non tagliare la siepe secondo il profilo tracciato dal nastro segnalatore è un'affermazione priva di riscontro agli atti. Né può dirsi che il Pretore aggiunto abbia sovvertito, per ciò solo, l'onere della prova circa l'esistenza di un consenso. Contrariamente all'opinione degli appellanti, il primo giudice si è limitato ad accertare che su tal punto gli appellanti non hanno reagito alla proposta avanzata dai vicini mediante la posa del nastro. Pacifico è infine che il giardiniere __________ __________ è stato incaricato dai coniugi AO 1 e non dagli attori, come ha accertato il Pretore aggiunto per inavvertenza. Al proposito non giova diffondersi oltre.
7. Più delicata è la questione di sapere se dalla mancata reazione degli attori potesse desumersi un'intesa per atti concludenti alla potatura secondo il percorso del nastro, come ha ritenuto il Pretore aggiunto. Non a torto gli appellanti sottolineano di avere sì consentito a una potatura della siepe, ma a condizione che si procedesse di comune accordo nel definire l'altezza e il taglio delle piante. In proposito essi rinviano a quanto hanno riconosciuto i coniugi AO 1 al punto n. 2 della risposta, secondo cui ‟vi fu accordo tra le parti per procedere insieme nel taglio della siepe thujaˮ (pag. 3). Già per questo motivo AO 1 e AO 2 non potevano contare su un consenso tacito alla posa unilaterale e senza avvertimento del nastro segnalatore sul lato della siepe verso la loro proprietà, coperto e opposto all'usuale direzione di transito degli attori (memoriale, n. 4; osservazioni all'appello, punto 4), né tanto meno al successivo taglio eseguito senza preavviso (memoriale, n. 28; osservazioni all'appello, pag. 11) seguendo quel profilo. Nulla muta che gli attori abbiano visto e documentato la posa del nastro, anche perché in difetto di un avvertimento e di una loro reazione i convenuti non potevano presumere che gli attori fossero d'accordo con quella potatura. Poco importa poi che nelle circostanze descritte il nastro sia stato messo già all'inizio di dicembre del 2013, come hanno allegato in prima sede i convenuti senza essere contraddetti, o solo più tardi (risposta, pag. 4; replica, pag. 3 seg.).
Gli appellanti fanno valere altresì a ragione che la documentazione fotografica sulla situazione precedente la potatura (doc. C) non costituisce una prova a futura memoria senza giustificazione ‟se le parti avessero dovuto ancora concordare come e quando eseguire il taglio”. Né la dichiarazione di AO 1 rilasciata dopo l'esecuzione dei lavori e in seguito alle rimostranze di AP 1 (doc. D) può essere addotta per imputare agli appellanti un consenso tacito sul profilo del taglio. Per finire, non può dirsi che qualsiasi persona posta nelle medesime condizioni di AO 1 e AO 2 potesse ragionevolmente intendere il silenzio di AP 1 e AP 2 come accettazione. In difetto di atti concludenti univoci e non interpretabili altrimenti, che spettava ai convenuti dimostrare, la conclusione del primo giudice che ha reputato lecito il loro intervento non può dunque essere condivisa.
8. Né l'iniziativa dei coniugi AO 1 può reputarsi giustificata per il motivo che la siepe non rispettasse l'altezza massima prevista dalla legge, come sembrano obiettare i convenuti. Il Pretore aggiunto ha accertato che le norme di attuazione del piano regolatore del Comune di __________, sezione di __________, prevedono tanto nella versione del 2004 quanto nella versione del 2012, in deroga all'art. 140 LAC (art. 168 LAC), la possibilità di mantenere siepi vive verso proprietà private fino all'altezza di 2.50 m (sentenza impugnata, pag. 5 seg.), altezza che va misurata dalla superficie del terreno più alto (Jacomella/Lucchini, I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, Bellinzona 1996, pag. 125). I convenuti non hanno dimostrato che la siepe in questione superasse tale altezza. A parte ciò, quel 22 gennaio 2014 le piante sono state potate ben al di sotto di 2.5 m. Dal rapporto di sopralluogo del 24 settembre 2014 del capo giardiniere __________ __________, che le parti hanno coinvolto nella procedura di conciliazione (verbale del 18 agosto 2014, pag. 2, nell'inc. CM.2014.294, e verbale del 18 marzo 2016, pag. 4), si evince in effetti che otto mesi dopo il taglio la siepe aveva un'altezza compresa tra 1.80 m (nel punto più alto) e 1.40 m (nel punto più basso: doc. L). La legge non imponeva una simile potatura.
9. Un esame particolare merita la posizione della ditta AO 3, incaricata di eseguire il lavoro da AO 1 e AO 2. Gli appellanti rimproverano a __________ __________, socio della ditta, di non essersi sincerato che essi fossero d'accordo con la potatura, la siepe trovandosi sul loro fondo. I convenuti oppongono che l'intervento era stato preventivamente concordato, di modo che il taglio non era illecito ed era anzi giustificato dall'altezza ‟fuorileggeˮ della siepe. Ora, che il taglio dovesse avvenire consensualmente seguendo il percorso del nastro è una mera opinione dei convenuti, com'è una loro mera opinione l'affermazione secondo cui la siepe andasse ridotta in altezza perché non rispettava i limiti di legge. Non si disconosce che __________ __________ sia stato rassicurato da AO 1 circa l'esistenza di un accordo con i vicini, come pure sul fatto che ‟la siepe era segnata con un nastro posto ad indicare l'altez za a cui questa doveva essere tagliataˮ (doc. 3). Il nastro però era applicato sul lato della siepe a confine con il fondo degli stessi coniugi AO 1 e poteva quindi essere stato messo unilateralmente dei medesimi, come del resto è avvenuto. __________ __________, organo della società convenuta (art. 55 cpv. 2 CC), non poteva fidarsi supinamente perciò di assicurazioni tanto labili. Prima di tagliare una siepe su un fondo altrui avrebbe dovuto almeno avvertire i proprietari del fatto che stava per eseguire materialmente la potatura. Al che avrebbe incontrato la ferma opposizione di AP 1, scoprendo che in realtà sussisteva dissenso tra i vicini circa l'altezza del taglio. Venendo meno alla più elementare accortezza, egli ha commesso perciò una turbativa, alla stessa stregua degli altri convenuti.
10. Rimane da esaminare se in concreto la turbativa della proprietà perduri (sopra, consid. 4). Come gli attori rilevano, una turbativa perdura nel senso dell'art. 641 cpv. 2 CC se all'introduzione dell'azione sussiste ancora lo stato generato dall'ingerenza in contrasto con il diritto di proprietà. È sufficiente un'alterazione dello stato di fatto anche se ciò non reca particolare disturbo al proprietario. In concreto le fotografie agli atti scattate, fra cinque giorni a otto mesi dai fatti (doc. I, J e L), mostrano che i tronchi della siepe sono tuttora mozzati, come ha accertato anche il perito giudiziario __________ __________ (referto, pag. 8). I convenuti non contestano che la turbativa perduri, ma eccepiscono che il loro intervento era lecito e che l'applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC presuppone l'esistenza di un danno rilevante.
Nel caso specifico gli effetti della turbativa perdurano, dato che permane tuttora una situazione in contrasto con il diritto di proprietà (DTF 111 II 26). Contrariamente all'opinione dei convenuti, l'applicazione dell'art. 641 cpv. 2 CC non dipende inoltre dall'esistenza di un danno rilevante. Il requisito di un danno riguarda soltanto controversie relative a piante sporgenti o penetranti nel senso dell'art. 687 CC (DTF 132 III 654 consid. 7). Per il resto è pacifico che nella fattispecie l'intervento illecito continui a produrre effetti negativi sulla proprietà degli attori. Non solo per quanto indicano i medesimi con riferimento alla perizia giudiziaria (referto del 9 dicembre 2016, pag. 2), ma anche perché lo stesso __________ __________ ha accertato, durante il sopralluogo del 18 gennaio 2018, che occorreranno tra i sette e gli otto anni affinché la siepe torni all'altezza originaria (verbale di quel giorno, pag. 2). Senza contare quanto ha constatato il perito nel suo complemento del 12 febbraio 2018, ovvero che ‟il taglio drastico effettuato può essere sicuramente una concausa dell'attuale deperimento della siepeˮ (referto, pag. 2).
11. Alla luce di quel che precede gli appellanti sono sicuramente legittimati a pretendere, in virtù dell'art. 641 cpv. 2 CC, il ripristino dello stato anteriore mediante sostituzione, con piante della medesima qualità, da parte di un professionista, delle 36 tuie indicate nel complemento peritale 12 febbraio 2018 che presentano un'altezza inferiore a 2.5 m. In condizioni del genere è superfluo vagliare la domanda degli attori anche sotto il profilo dell'art. 41 CO, che prevede a sua volta la possibilità di esigere una riparazione in natura (Werro in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 9 ad art. 43 con riferimento a DTF 129 III 334). E a nulla rileva, nella prospettiva dell'art. 641 cpv. 2 CC, che l'inconveniente arrecato ai proprietari possa apparire minore rispetto ai costi che devono sopportare i convenuti per eliminare la turbativa (Meier-Hayoz, op. cit., n. 105 ad art. 641; Foëx in: Commentaire romand, CC II, Basilea 2016, n. 51 ad art. 641).
Ciò posto, gli attori chiedono la sostituzione delle piante “dalla n. 1 alla n. 36 come da complemento peritale 12 febbraio 2018” che “presentano un'altezza inferiore a 2.5 m”. Non riguarda perciò le tuie di altezza uguale o superiore a 2.5 m. Certo, anche queste ultime potrebbero avere subìto pregiudizi estetici e strutturali (deposizione di __________ __________ del 18 marzo 2016, verbali pag. 4), ma nulla giustifica di sospingersi ai fini dell'attuale sentenza oltre le richieste di giudizio (art. 58 cpv. 1 CPC). Occorre precisare per converso, a scanso di ulteriori contestazioni, che l'altezza di 2.5 m va misurata al momento in cui sarà eseguita la presente decisione, la quale diverrà esecutiva fin dalla sua notificazione. L'accoglimento della petizione si legittima pertanto entro questi limiti.
12. Da ultimo gli appellanti chiedono di essere autorizzati, in caso di inadempienza dell'ordine di ripristino entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a far eseguire il lavoro da un “terzo professionista iscritto a JardinSuisse (…) a spese dei convenuti in solido”. Oltre a ciò, essi postulano per tale eventualità il versamento, entro quattro mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, di fr. 36 500.– quale anticipo per i costi di ripristino, fermo restando il loro obbligo di rendiconto e restituzione in caso di eccedenza o di mancato ripristino entro sei mesi dal versamento dell'anticipo (memoriale, pag. 11). Ora, l'adempimento sostitutivo configura una possibile misura d'esecuzione diretta nel senso degli art. 236 cpv. 3 e 337 cpv. 1 CPC. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare in margine alla comminatoria dell'art. 292 CP e alla multa disciplinare, misure d'esecuzione non vanno applicate in maniera sistematica e indiscriminata, ma solo ove sussistano indizi per presumere che il convenuto tra-sgredisca l'ordine del giudice (RtiD I-2015 pag. 933 consid. 5c con richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.45 del 28 maggio 2020, consid. 10). Nella fattispecie gli attori non motivano la loro richiesta. Né si scorgono elementi per supporre che i convenuti abbiano a disattendere l'ingiunzione di questa Came-ra. Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso. L'adempimento sostitutivo potrà ancora essere ordinato, del resto, in sede esecutiva (art. 343 cpv. 1 lett. e CPC).
13. Le spese dell'odierno giudizio seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono la condanna dei convenuti al ripristino della situazione anteriore, mentre soccombono sulla richiesta di esecuzione diretta. Considerata la diversa portata delle richieste di giudizio, si giustifica così che sopportino un quinto delle spese processuali e che il resto sia posto a carico dei convenuti in solido, i quali rifonderanno agli attori, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado (riferite alla domanda principale), che seguono identica sorte.
14. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso davanti a questa Camera raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. La petizione di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolta, nel senso che AO 1, AO 2 e la AO 3 sono solidalmente condannati a ristabilire la situazione antecedente la potatura della siepe a confine avvenuta il 22 gennaio 2014, facendo sostituire da un terzo professionista iscritto a JardinSuisse (Associazione svizzera imprenditori giardinieri) le piante tagliate (dalla n. 1 alla n. 36 secondo il complemento peritale di __________ __________ del 12 febbraio 2018) che al momento dell'esecuzione della presente sentenza presentano un'altezza inferiore a 2.5 m con piante della medesima qualità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 3100.– (compresa la perizia) e quelle della procedura di conciliazione di fr. 500.– sono poste per un quinto solidalmente a carico di AP 1 e AP 2 e per il resto solidalmente a carico di AO 1, AO 2 e della AO 3, i quali rifonderanno ad AP 1 e AP 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 3300.– complessivi per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese di appello di fr. 4000.–, da anticipare dagli appellanti, sono poste per un quinto a carico dei medesimi in solido e per il resto a carico di AO 1, AO 2 e della AO 3 in solido, i quali rifonderanno ad AP 1 e AP 2, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 2500.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).