Incarti n.
11.2020.36

11.2020.51

Lugano

21 giugno 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2018.11 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione del 17 maggio 2018 da

 

 

 AP 1  

(patrocinato dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 2 ),

 

giudicando sull'appello del 12 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 29 aprile 2020 (inc. 11.2020.36)

 

e sull'appello del 2 giugno 2020 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (11.2020.51);

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con sentenza del 26 aprile 2010 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1965) ed AO 1 (1963), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento dei figli E__________ (nato il 21 ottobre 1994), A__________ (nata il 9 agosto 1996), M__________ (nato il 18 settembre 1999) e N__________ (nato il 14 dicembre 2005) alla madre, con esercizio esclusivo dell'autorità parentale e obbligo per AP 1 di versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per ognuno di loro, assegni familiari non compresi, fino alla rispettiva ‟autonomia e autosufficienza finanziariaˮ. Quanto al contributo alimentare per la moglie, la convenzione prevedeva:                             

10.  a) AP 1 verserà a AO 1 (…) fr. 850.– mensili la prima volta per il mese di luglio 2009. Tale contributo sarà mensilmen­te ridotto di fr. 50.– dal mese di agosto 2011;

b)   AP 1 ed AO 1 si danno reciprocamente atto che il contributo alimentare così fissato considera l'attuale inesistenza di entrate personali di AO 1 e un fabbisogno persona­le di quest'ultima concordato e cifrato in fr. 3000.– mensili;

      AP 1 ed AO 1 si danno reciprocamente atto che tale situazione comporta e comporterà un ammanco relativamen­te al fabbisogno mensile di AO 1, la quale dovrà impegnarsi e attivarsi al più presto per la ricerca di ulteriori cespiti di reddito (…).

c)   Il mese successivo al raggiungimento dell'indipendenza economica di uno dei figli, il contributo mensile in favore di AO 1 sarà automaticamente aumentato di fr. 1000.– (il contributo alimentare complessivo versato da AP 1 in favore di AO 1 corrispondendo così a fr. 1800.– netti mensili). Sono fatti salvo i punti 10d, 10e, 10f del presente accordo.

      Al momento in cui un secondo figlio sarà autosufficiente, e a sostanziale copertura del fabbisogno personale di AO 1, il contributo mensile di AP 1 in favore di AO 1 sarà aumentato di ulteriori fr. 1000.– mensili e ammonterà così a complessivi fr. 2800.– netti mensili. Sono fatti salvi i punti 10d, 10e, 10f del presente accordo.

d)   Nel caso in cui AO 1 dovesse iniziare un'attività lavorativa o beneficiare comunque di un qualsivoglia tipo di ulteriore reddito personale, il surriferito contributo di mantenimento potrà e dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura in cui le entrate nette mensili di AO 1 e il contributo alimentare versato da AP 1 a quel momento dovessero complessivamente superare l'importo di fr. 3000.–. In tal caso la riduzione del contributo dovuto da AP 1 corrisponderà all'importo eccedente i fr. 3000.–.

      In tal senso AO 1 si impegna e si impegnerà a informare AP 1 circa la propria situazione finanziaria, trasmettendogli alla fine di ogni anno un rendiconto relativo alle sue entrate, nel caso queste risultassero pari e/o superiori a fr. 2200.– mensili.

e)   I coniugi si danno atto che il suddetto contributo alimentare sarà sospeso dal mese di luglio 2011, ritenuto che AO 1 convive a tutti gli effetti, dal mese di settembre 2009, con il suo nuovo compagno, il quale contribuirà al suo mantenimento.

      Il suddetto contributo verrà riattivato immediatamente dal mese successivo all'eventuale termine della suddetta convivenza effettiva.

f)    AP 1 e AO 1 convengono che il suddetto contributo alimentare cesserà definitivamente e incondizionatamente:

     – nel caso di nuovo matrimonio di AO 1;

     – nel caso in cui AO 1 dovesse percepire delle entrate nette medie mensili (di qualsivoglia genere e/o natura, indipendenti dal surriferito contributo alimentare, tredicesima mensilità esclusa) superiori a fr. 3000.–.

g)   …

 

                                         A quel momento il marito, tecnico SUP in elettronica, lavorava – come ora – per la ditta __________ Sagl di __________, di cui è socio e gerente. La moglie non svolgeva attività lucrativa. Si occupava della casa e dei figli. La sentenza di divorzio è passata in giudicato (inc. OA.2010.2). Cessata la convivenza di AO 1 con il nuovo compagno, l'obbligo alimentare a carico di AP 1 è ripreso il 1° aprile 2015.

                                     

                                  B.   ll 5 marzo 2018 AP 1 ha convenuto AO 1 per un tentativo di conciliazione davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia al fine di ottenere una riduzione del contributo alimentare in favore di lei a fr. 800.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e la soppressione del contributo dopo di allora. Decaduto infruttuoso il tentativo di conciliazione, il Pretore ha rilasciato al­-l'istante il 9 aprile 2018 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.4).

 

                                  C.   Il 17 maggio 2018 AP 1 ha promosso causa dinanzi al medesimo Pretore per ottenere la riduzione, già in via cautelare, di quanto postulato in sede conciliativa. La richiesta cautelare è stata respinta dal Pretore, dopo contraddittorio, con decreto del 27 settembre 2018 (inc. CA.2018.23). Nella risposta di merito, del 7 settembre 2018, la convenuta ha poi proposto di respinge­re la petizione. In una replica del 10 ottobre e in una duplica del 12 novembre 2018 le parti hanno riaffermato le loro posizioni. Alle prime arringhe del 29 novembre 2018 gli ex coniugi si sono confermati nei rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. Durante l'istruttoria, il 1° maggio 2019, AO 1 è stata assunta a metà tempo dalla Banca __________ quale assistente di direzione. L'istruttoria si è chiusa l'11 settembre 2019 e alle arringhe finali le parti hanno rinuncia­to, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 1° ottobre e del 9 dicembre 2019 esse hanno mantenuto le domande iniziali.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 29 aprile 2020, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali di complessivi fr. 4009.80 sono state poste a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 4000.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 maggio 2020 nel quale chiede che la sua petizione sia accolta e che il giudizio impugnato sia riformato di conseguenza. Il 2 giugno 2020, la convenuta ha appellato da parte sua il dispositivo sulle spese della sentenza pretorile, postulando un aumento delle ripetibili in suo favore a fr. 14 000.–. Con osservazioni del 2 luglio 2020 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello avversario. AP 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni al­l'appello di AO 1.

 

 Considerando

 

in diritto:                 1.   I due rimedi giuridici in esame sono diretti contro la stessa decisione e si fondano sul medesimo complesso di fatti. Si giustifica così di congiungere le due procedure e di emanare una senten­za unica (art. 125 lett. c CPC).

 

                                    I.   Sull'appello di AP 1

 

                                   2.   La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste ulti­me raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito è dato, litigiosa essendo la riduzione del contributo alimentare per la convenuta da fr. 1800.– a fr. 800.– mensili dal 1° giugno 2018 al 31 dicembre 2019 e la soppressione del medesimo dopo di allora. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 30 aprile 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 12 mag­gio 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   3.   Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude i propri certificati di stipendio dal gennaio al marzo del 2020 e varia corrispondenza con l'Ufficio esecuzioni di Cevio in merito a una procedura d'incasso da lei avviata contro l'ex marito. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostan­ze (art. 317 cpv. 1 CPC). Successivi alla presenta-zione dei memoriali conclusivi, tali documenti non potevano più essere sottoposti al Pretore. Presentati senza indugio in appello, essi sono quindi ricevibili (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.10 del 10 maggio 2020 consid. 2 con riferimenti).

 

                                   4.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha constatato che al momento del divorzio l'attore, gerente della ditta __________ Sagl, guadagnava fr. 9375.– lordi mensili, oltre assegni familiari, e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3512.– mensili. Al momento in cui è stata promossa l'azione di modifica egli ha accertato che le entrate di lui si erano ridotte a fr. 7592.10 mensili e che dal gennaio del 2019 si erano ulteriormente contratte a fr. 6093.75 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3428.– mensili, onde un peggioramento della situazione economica di circa il 30%. Il primo giudice ha esaminato di conseguenza se ciò fosse imputabile all'attore. Pur comprendendo che la situazione congiunturale potesse pregiudicare gli utili aziendali e che la contrazione del mercato fosse dovuta anche alla creazione di una ditta concorrente da parte di un'ex collaboratrice, egli ha ritenuto che la scelta dell'attore di ridurre il proprio stipendio, giustificata con la volontà di non privarsi di personale “specializzato e fidato”, “non regge senza un obiettivo concretamente definito”, tanto meno in caso di obblighi contributivi familiari decisi in una sentenza di divorzio.

 

                                         Prima di tagliare il proprio stipendio – ha ripreso il Pretore – un debitore alimentare deve prendere in considerazione altre misu­re di risparmio, come la riduzione dell'orario di lavoro dei collaboratori o la diminuzione del loro salario, anche solo a titolo transitorio. Per il Pretore, in concreto quest'ulti­ma soluzione era fattibile, dato che “la ditta impiega solo due persone giovani, le quali avrebbero potuto, “perlomeno in misura parziale, trovare, esternamente, delle alternative lavorative. Per di più, egli ha soggiun­to, le difficoltà dell'azienda sono dovute alla necessità di trovare nuovi mercati “senza però sape­re se ciò andrà a buon fine; pertanto, se la società non rinvenis­se nuovi clienti occorrerà comunque licenziare qualcuno. Il che non aiuta la posizione giuridica dell'attore e non giustifica una riduzione del suo salario. Non ravvisando indizi sulla durata delle attuali difficoltà e sull'effettiva e concreta possibilità di trovare effettive soluzioni, per il Pretore una riduzione dello stipendio sine die non si legittimava. Onde, in definitiva, il rigetto della petizione.

 

                                   5.   I criteri che giustificano la modifica di un contributo alimentare per l'ex coniuge secondo l'art. 129 cpv. 1 CC sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 9). Una modifica al riguardo presuppone – in sintesi – che fatti nuovi, importanti e duraturi sopraggiunti nella situazione del debitore o del creditore impongano una regolamentazione contributiva diversa. La procedura di modifica non ha lo scopo di correggere la sentenza precedente, ma di adattare quest'ultima alle nuove condizioni. Ora, un fatto è nuovo se non è stato preso in considerazione per fissare il contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio. Determinante non è la sua prevedibilità, bensì la circostanza che il contributo alimentare sia stato definito tenendo conto o non tenendo conto di quel fatto. Tutt'al più si presume che un contributo di mantenimento sia stato determinato in funzione di eventi futuri già certi o altamente probabili al momento della pattuizione (sentenza del Tribunale federa­le 5A_902/2020 del 25 gennaio 2021 consid. 5.1.1 con richiamo a DTF 138 III 292 consid. 11.1.1 e 131 III 199 consid. 2.7.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.6/7 del 3 agosto 2020 consid. 5 con rinvii).

 

                                         Se il deterioramento di una situazione finanziaria è dovuto a cattiva volontà, negligenza grossolana o a una decisione arbitraria, in linea di principio una riduzione dell'obbligo alimentare non si giustifica (DTF 108 II 32 consid. 7; 121 III 297 consid. 3b; più recentemente: 5A_9/2009 del 4 febbraio 2009 consid. 3). Anzi, in caso di riduzione unilaterale del contributo al debitore può esse­re imputato un reddito ipotetico (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 6ª edizione, n. 11 ad art. 129; Simeoni in: Bohnet/ Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 39 ad art. 129 CC con rinvii; Pichonnaz in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 25 ad art. 129). Il giudizio sulla modifica implica, per il resto, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustifichi una soppressione o una riduzione della rendita non è poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC; RtiD II-2015 pag. 790 n. 7c, I-2009 pag. 617 consid. 3c, 3d e 4 con rinvii; v. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2017.65 del 12 marzo 2019 consid. 3).

 

                                   6.   L'appellante ribadisce che, contrariamente all'opinione del Pretore, la decisione di ridursi lo stipendio da fr. 9275.– mensili netti a fr. 6953.– mensili nel 2018 e a fr. 6093.75 mensili dal 1° gennaio 2019 non era arbitraria, ovvero finalizzata a svantaggiare l'ex moglie. Egli critica il primo giudice per avere valutato quale fosse la soluzione aziendale auspicabile per superare una congiuntura sfavorevole, rimproverandogli una sequela di considerazioni personali. Fondandosi sulla testimonianza del proprio fidu-ciario, egli adduce che il peggioramento della situazione aziendale si riconduce a motivi congiunturali, dovuti all'aumento della concorrenza e alla perdita di un'importante commessa, mentre la strategia da lui adottata per farvi fonte era sostanzialmente corretta”. Inoltre, egli soggiunge, sempre a detta del fiduciario, la ditta è gestita in maniera “estremamente oculata e corretta”. Per l'appellante, anche M__________ S__________, sua ex collaboratrice e fondatrice di una ditta concorrente, ha confermato le difficoltà del settore e l'acquisizione in perdita della commessa precedentemente affidata alla __________ Sagl. Riaffermata la criticità della situazione aziendale, con un calo del 30% della cifra d'affari, l'appellante sottolinea che incombeva a lui, titolare della società, prendere le necessarie decisioni strategiche, assumen­do le relative responsabilità. E, a suo parere, già dalla consultazione del bilancio aziendale risulta la palese inattuabilità di altre misure di risparmio, salvo la riduzione del suo proprio stipendio. Né il primo giudice ha indicato concretamente quali altre misure o soluzioni potessero essere attuate e quali sarebbero state le ripercussioni sull'operatività dell'azienda.

                                     

                                         L'appellante riafferma la necessità di tagliare il proprio stipendio, senza procedere analogamente nei confronti dei suoi dipendenti, giacché questa era l'unica variabile praticabile per evitare il deposito dei bilanci. Il licenziamento del personale, poi, non costituiva una soluzione se l'obiettivo era quello di salvare l'azienda. Per di più, egli assevera, lo stipendio è stato ridotto del 7.7% a G__________ R__________ e del 12.6% a M__________ D__________, se non del 15% al primo e del 20% alla seconda, senza che a costoro sia stato riconosciuto un bonus, come ha rilevato anche il Pretore. Secon­do l'attore, andare oltre avrebbe indotto i due dipendenti a optare per altri lidi”, vista anche la loro giovane età, con evidente compromissione dell'operatività aziendale. Egli ritiene quindi di avere fatto il possibile per salvare l'azienda, mentre se si seguissero le indicazioni del Pretore “la ditta sarebbe fallita da tempo”. Il tutto, egli epiloga, senza dimenticare le gravose conseguenze economiche dovute all'epidemia di Covid-19.

 

                                   7.   Dagli atti risulta che al momento del divorzio, il 26 aprile 2010, AP 1 era dipendente e unico socio gerente della ditta __________ Sagl di __________, con uno stipendio medio fr. 9375.– netti mensili, assegni familiari e per economia domestica compresi. Al momento in cui ha promosso l'azione di modifica, il 17 maggio 2018, egli era sempre alle dipendenze dell'azienda, di cui era ancora socio gerente, ma percepiva uno stipendio nettamente inferiore, di fr. 6953.– netti mensili, assegni familiari compresi, ridottosi poi dal 1° gennaio 2019 a fr. 6093.75 mensili.

 

                                         a)   Ripercorrendo la cronistoria, fino al 2014 lo stipendio netto dell'attore, dopo deduzioni di legge, incluse indennità varie, assegni figli”, è sostanzialmen­te rimasto invariato, sopra i fr. 9000.– mensili, per poi subire una certa flessione, attestandosi a fr. 8234.71 mensili nel 2015, a fr. 8535.71 mensili nel 2016 e a fr. 8181.20 mensili nel 2017 (doc. H, M e T). Come detto, il reddito dell'appellante è ulteriormen­te sceso a fr. 6953.– mensili nel 2018 (in realtà egli ha percepito fr. 7592.10 fino all'agosto, fr. 7342.10 fino al novembre e fr. 671.80 in dicembre) e a fr. 6093.75 mensili nel 2019 (doc. G1, allegati A3 e A8). Ora, che nel corso degli anni l'andamento della __________ Sagl sia risultato in calo è vero, il fiduciario della società avendo confermato che già nel 2014 il bilancio accusava una perdita e che nel 2015/2016 il pareggio era dovuto alla riduzione dello stipendio percepito da AP 1 (deposizio­ne di M__________ M__________, dell'11 aprile 2019: verbali, pag. 2 a 4). Dai bilanci agli atti risulta poi un disavanzo di fr. 23 681.09 nel 2017 e di fr. 30 746.23 nel 2018 (fascicoli richiamati dal­la M__________ __________ SA n. V e dalla __________ Sagl n. VI). Stando a M__________ M__________, le entrate della ditta sono diminuite per la concorrenza e in seguito per la perdita di un grosso mandato (loc. cit.). Tale commessa (“__________”), che dal 2002 costituiva circa il 30% delle entrate societarie (doc. G1, allegato A4), è stata assegnata nel 2018 dall'Ufficio federale dell'energia, previo concorso, alla ditta concorrente E__________ Sagl di __________, fondata da un'ex collaboratrice del­l'attore (deposizio­ne di M__________ S__________ dell'11 aprile 2019: verbali, pag. 9).

 

                                         b)   Alla luce di quanto precede è indubbio che l'attore dovesse adottare provvedimenti per ovviare alle difficoltà finanziarie della ditta. Al momento di scegliere la strategia, tuttavia, egli non poteva ignorare i propri obblighi alimentari verso i figli e l'ex moglie. Avrebbe dovuto trovare pertanto un giusto equilibrio fra gli interessi suoi, quelli della ditta, quelli dei suoi collaboratori e quelli della famiglia, senza dimenticare che pur con un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili il fabbisogno minimo di AO 1, di fr. 3000.– mensili, rimaneva largamente scoperto. Se la ricerca di nuovi clienti poteva apparire aleatoria in un mercato difficile (deposizione di M__________ M__________, loc. cit., pag. 4), quantunque il settore delle energie rinnovabili appaia in costante evoluzio­ne, è chiaro che una chiusura della ditta, volontaria o per fallimento, sarebbe stata la peggior strategia non solo per l'attore e i suoi dipendenti, ma anche per la convenuta. Trattandosi di una società di consulenza, priva di macchinari o merce e senza proprietà immobiliari, una riduzione delle spe­se poteva avvenire solo attraverso interventi sull'organico o sulla massa salariale. E siccome la ditta è composta del titolare e di due soli collaboratori (uno scientifico e una amministrativa), il licenziamento di uno di loro poteva apparire poco lungimirante, sia perché l'azienda non avrebbe potuto affrontare tutto il lavoro e la cifra d'affari sarebbe stata inferio­re, sia perché non è facile trovare persone competenti in questo ambito” (deposizione di M__________ M__________, loc. cit.).

 

                                         c)   Posto ciò, per quel che è della riduzione degli stipendi si conviene che in caso di difficoltà se il mercato non va bene, il titolare è il primo ad avere delle conseguenze. In effetti, co­me si è visto, dal 2014 AP 1 ha sensibilmente ridot­to il proprio stipendio da fr. 9375.– netti mensili, assegni familiari e per economia domestica compresi percepiti nel 2011, a fr. 7592.10 mensili percepiti nel maggio del 2018. In seguito alla perdita del mandato affidato alla __________ Sagl dall'Ufficio __________, dal 1° gennaio 2019 AP 1, oltre a tagliare ulteriormente la propria retribuzione del 17% rispetto a quella del 2018, ha concordato una riduzione del 10% con la collaboratrice amministrativa M__________ D__________ e del 15% con il collaboratore scientifico G__________ R__________ (doc. G1). In realtà, nei mesi successivi egli si è ridotto il salario del 12.5%, ha decurtato quello di M__________ D__________ del 12.6% e quello di G__________ R__________ del 7.7%, riconducendo il grado d'occupazione di lui all'80% (lettera di AP 1 all'avv. D__________ O__________, dell'11 aprile 2019, nel fascicolo buste paga dipendenti __________ Sagl gennaio–aprile 2019”, richiamo VII).

 

                                         d)   Nella fattispecie l'attore postula una riduzione del contributo alimentare per AO 1 da fr. 1800.– a fr. 800.– mensili a valere dal 1° giugno 2018. Se a quel momento tuttavia, invece di sollecitare un sacrificio da parte della convenuta (che nonostante il contributo alimentare di fr. 1800.– rimaneva con un fabbisogno minimo di fr. 3000.– mensili largamente scoperto), avesse negoziato una riduzione di stipendio come quella concordata con i due dipendenti dal 1° gennaio 2019, l'attore avrebbe potuto continuare ad assolvere i propri obblighi di mantenimento. Al momento in cui ha promosso l'azione di modifica egli doveva versare infatti a moglie e figli contributi alimentari per complessivi fr. 5350.– mensili. Per conservare il proprio fabbisogno minimo di fr. 3428.– mensili egli avrebbe dovuto disporre così di fr. 8778.– mensili. Gli mancavano fr. 1190.– mensili rispetto allo stipendio percepito di fr. 7592.10 mensili. Avreb­be potuto ricuperare la somma riducendo del 10% lo stipendio di M__________ D__________ (da
fr. 4997.55 a fr. 4497.80 mensili) e del 15% quel­lo di G__________ R__________ (da 6395.30 a fr. 5436.– mensili), come ha fatto circa sei mesi dopo. Tanto più che il 1° maggio 2019 AO 1 è stata assunta a metà tempo dalla Banca __________ quale assistente di direzione, sicché da allora il contributo alimentare per lei si è pressoché azzerato. Né la ditta si trovava in difficoltà: anzi, nel 2019 l'azienda doveva ancora incassare almeno fr. 210
000.– (deposizione di M__________ M__________ dell'11 apri­le 2019: verbali, pag. 5).

 

                                         e)   Non si disconosce che i due dipendenti avrebbero anche potuto respingere il 17 maggio 2018 quanto essi hanno finito per accettare dal 1° gennaio 2019. L'appellante non sostiene tuttavia nulla del genere né dagli atti emergono indizi circa un'eventuale renitenza da parte loro. Ne segue che l'appellante non solo non ha dimostrato, ma nemmeno ha reso verosimile di non poter continuare a onorare i propri obblighi alimentari verso l'ex moglie dopo il 17 maggio 2018. Certo, egli sembra allegare che nel caso in cui avesse ridotto sin da allora la retribuzione dei due dipendenti, costoro avrebbero lasciato l'azienda. Anche al riguardo manca tuttavia qualsiasi riscontro agli atti, l'assunto risolvendosi in una mera affermazione. La quale per altro non appare necessariamente verosimile, i due interessati avendo dato prova di disponibilità sei mesi più tardi. Su questo punto l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.                     

 

                             8.   Oltre al peggioramento della propria situazione finanziaria, l'appellante fa valere un miglioramento della situazione in cui versa la convenuta, che dal 1° maggio 2019 lavora a metà tempo per il citato istituto bancario. Egli rimprovera poi all'interessata di avere crassamente violato gli impegni presi, poiché costei si era impegnata a breve/medio termine a cercare un'attività lucrativa a tempo parziale. A suo dire, con un reddito di fr. 2931.50 mensili (e non di fr. 2700.– mensili come ha accertato il Pretore) la convenuta è in grado di sopperire al proprio fabbisogno mini­mo. AP 1 censura altresì l'argomentazione del Preto­re, secondo cui con l'inizio dell'attività lucrativa dell'ex moglie

                                    l'azione poteva finanche ritenersi senza oggetto già solo per il meccanismo della convenzione, se appena si pensa – egli adduce – all'ipotesi che la convenuta smetta di lavorare. Infine, egli epiloga, la sua situazione economica gli permette unicamente di far fronte al contributo di mantenimento per i figli, ciò che andrebbe accertato giudizialmente.

 

                                         a)   Riguardo al fatto che il Pretore avrebbe dovuto ascrivere alla convenuta un reddito ipotetico, a prescindere dall'inammissibile rinvio al memoriale di primo grado, l'appellante trascura che per modificare una sentenza di divorzio il miglioramento della situazione finanziaria del creditore alimentare dev'esse­re effettivo. È vero che al momento del divorzio la convenuta aveva manifestato l'intenzione di cercare a breve/medio termine un'attività lucrativa, ma la convenzione sugli effetti del divorzio non prevedeva conseguenze ove ciò non fosse avvenuto, tanto meno una riduzione o una soppressione del contributo alimentare. Senza dimenticare che in base alla giurisprudenza vigente a quel momento, al compimento del 10° anno di età del figlio cadetto, nel 2015, AO 1 aveva 52 anni, età in cui non si sarebbe più preteso da lei una ripresa dell'attività lucrativa. La modifica giurisprudenziale evocata dall'appellante e riferita alla modifica del grado d'occupazione in base alla scolarizzazione dei figli (DTF 144 III 481) è stata adottata solo il 21 settembre 2018 ed è stata oggetto di un comunicato stampa il 28 settembre successivo, per poi essere pubblicata nella raccolta ufficiale il 27 marzo 2019, quando la convenuta aveva già 55 e 56 anni. Una modifica della sentenza di divorzio fondata su un reddito ipotetico della creditrice alimentare non entra perciò in linea di conto.

 

                                         b)   Dagli atti risulta, come si è visto, che il 1° maggio 2019 AO 1 è stata assunta a metà tempo come assistente di direzione dalla Banca __________ con uno stipendio annuo di fr. 41 000.– lordi corrisposto in 13 mensilitàˮ (doc. 55). La tredicesima mensilità consiste – di regola – nello stipendio di base senza le eventuali indennità, dedotte le trattenute sociali, ma non il “secon­do pilastro” (I CCA, sentenza inc. 11.2017.36 del 7 settembre 2018, consid. 11b con richiami), per un importo nel caso specifico di fr. 246.45 mensili (fr. 3153.85, meno fr. 161.65 per l'AVS [5.125%] e fr. 34.70 per l'assicurazione disoccupazione [1.1%], diviso 12). Lo stipendio mensile di lei si attesta così a fr. 2955.– mensili (arrotondati). Le entrate nette medie della convenuta (stipendio e contributo alimentare) non eccedendo fr. 3000.– mensili, il miglioramento della situazione della creditrice alimentare continua a essere regolato pertanto dalla convenzione sugli effetti del divorzio (clausola n. 10 lett. d) e non dà motivo per una modifica della sentenza di divorzio. Né l'attore ha chiesto, per avventura, di accertare giudizialmente (art. 88 CPC) l'entità del contributo dovuto all'ex moglie in base a tale clausola. Nemmeno sotto questo profilo si giustifica di conseguenza una modifica del contributo alimentare per la convenuta. Ne segue che, in ultima analisi, l'appello vede la sua sorte segnata.                

 

                                   II.   Sull'appello di AO 1

 

                                   9.   Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). Qualora il dispositivo sulle spese figuri in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, non occorre tuttavia che essa introduca un reclamo separato. Può impugnare il dispositivo sulle spese giudiziarie direttamente con l'appello (I CCA, sentenza inc. 11.2012.66 del 23 settembre 2013 consid. 4 con richiami; v. anche Urwyler/Grütter in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 1 ad art. 110; Stoudmann

                                         in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 110; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 1 ad art. 110).

 

                                10.   Nel caso in esame AO 1 ha impugnato soltanto il dispositivo sulle spese giudiziarie, come risulta espressamente dal frontespizio del memoriale (appello contro il punto 2 della decisione). Avendo essa contestato il dispositivo sulle spese a titolo indipendente, senza sollevare censure sul merito della decisio­ne, la via di ricorso esperibile era unicamente tuttavia quella del reclamo (cfr. Stoudmann, op. cit., n. 10 ad art. 110 CPC). Correttamente del resto la sentenza impugnata indicava nei rimedi giuridici in calce alla motivazione la via del reclamo come ricorso esperibile contro la decisione sulle spese giudiziarie. L'appello della convenuta si rivela di conseguenza irricevibile, né esso può essere interpretato come reclamo. AO 1 non ha infatti presentato appello per svista o per inavvertenza, tant'è che nel­l'atto essa riprende scientemente più volte il termine di “appello”, mai di reclamo. Non soccorrono dunque i presupposti per una conversio­ne del rimedio giuridico (RtiD II-2019 pag. 767 n. 37c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.161 del 17 dicembre 2020 consid. 3).

                                        

                                         Se mai contro il dispositivo sulle spese giudiziarie la convenuta avrebbe potuto introdurre appello incidentale (FF 2006 pag. 6745 in fondo). L'ipotesi è estranea tuttavia al caso specifico, giacché in concreto AO 1 non ha inteso depositare un ricorso meramente accessorio, il quale sarebbe diventato “caduco” ove l’appello principale fosse stato dichiarato irricevibile, fosse risultato manifestamente infondato o fosse stato ritirato (art. 313 cpv. 2 CPC). Un appello incidentale del resto sarebbe stato da presentare con le osservazioni all'appello principale (art. 313 cpv. 1 CPC), mentre nel suo memoriale la convenuta ha precisato espressamente che contro l'appello dell'ex marito, ricevuto il giorno dell'impostazione del proprio ricorso, essa avrebbe formulato “osservazioni scritte nel termine che le è stato assegnato” (pag. 2 in alto). Introdotto volutamente come appello da un mandatario professionale, il memoriale in questione non può dunque essere interpretato nemmeno come appello incidentale e va dichiarato irricevibile.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili di appello

 

                                11.   Le spese relative all'appello di AP 1 seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte, che ha presentato osservazioni tramite una patrocinatrice, un'adeguata indennità per ripetibili.

 

                                         Le spese dell'appello di AO 1 seguono a loro volta il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, AP 1 non essendo stato chiamato a inoltrare osservazioni.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                12.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso dell'appello di AP 1 raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Ciò non è il caso invece per quanto concerne l'appello della convenuta, il cui valore litigioso, considerate le ripetibili controverse, non raggiunge il limite necessario nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

 

Per questi motivi,

 

decide:                    1.   Le cause inc. 11.2020.36 e 11.2020.51 sono congiunte.

 

                                   2.   L'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   3.   Le spese di tale appello, di fr. 3000.–, sono poste a carico del­l'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 4000.– per ripetibili.

 

                                   4.   L'appello di AO 1 è irricevibile.

 

                                   5.   Le spese processuali di tale appello, di fr. 300.–, sono poste a carico di AO 1.

 

                                   6.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).