Incarti n.
11.2020.41

11.2020.42

Lugano

14 aprile 2021/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Grisanti

 

vicecancelliera:

Chietti Soldati

 

 

sedente per statuire nella causa DM.2018.7 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 9 febbraio 2018 da

 

                                         AO 1 ( 2020), già in

                                     al quale è subentrata in pendenza di causa

                                         l'Autorità regionale di protezione 12, Minusio

 

                                         contro

 

                                         AP 1

                                         (patrocinata dall'avv. PAT 1),

 

 

giudicando sull'appello del 15 maggio 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 13 marzo 2020 (inc. 11.2020.41) e sulla contestuale richiesta di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.42);

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza dell'11 marzo 2016 il Pretore aggiunto del Distret­to di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 29 agosto 2008 da AP 1 (1959) e AO 1 (1979), cittadina brasiliana. I figli B__________ (9 maggio 2007) ed E__________ (28 gennaio 2010) sono stati affidati al padre, riservato il diritto di visita materno, sorvegliato e separato a ogni figlio di un'ora la settimana nel Punto d'incontro della __________ a __________. L'esercizio dell'autorità parentale è rimasto congiunto. Il Pretore ha ordinato inoltre una terapia per AO 1 (volta a elaborare il vissuto del matrimonio e la sua fine) e per i figli, con obbligo per il terapeuta di redigere rapporti semestrali e di trasmetterli all'Autorità di protezio­ne. Affet­ta da sindrome schizoaffettiva di tipo maniacale da oltre dieci anni, AP 1 è stata esonerata da obblighi di mantenimento in favore dei figli (eccettuata la rendita completiva AI per questi ultimi, da riversare al padre). Non sono stati fissati contributi di mantenimento tra coniugi.

 

                                  B.   Il 9 febbraio 2018 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché – conferitogli il beneficio del gratuito patrocinio – la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di sopprimere il diritto di visita materno, attribuirgli l'autorità parentale esclusiva, obbligare la convenuta a versare un contributo alimentare di fr. 100.– mensili (più le rendite completive dell'AI) per ogni figlio fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale e revocare le misure terapeutiche per sé e per i figli. In via cautelare egli ha chiesto di ridurre subito gli incontri (sorvegliati) con la madre a un'ora mensile per ogni figlio. All'udien­za di conciliazione del 7 marzo 2018 le parti non hanno raggiun­to un'intesa, di modo che il Pretore ha fissato alla convenuta, che postulava anch'essa il gratuito patrocinio, un termine di 30 giorni per presentare il memoriale di risposta. Nel suo allegato del 6 apri­le 2018 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 6 maggio 2018 l'attore ha reiterato le proprie domande. Il 16 maggio 2018 il Pretore ha omologato un accordo delle parti sul diritto di visita materno pendente causa, fissato in un'ora ogni due settimane “congiuntamente con entrambi i figli”, sempre alla __________ (inc. CA.2018.8). In una duplica dell'8 giugno 2018 la convenuta ha instato una volta ancora per il rigetto della petizione.

 

                                  C.   Alle prime arringhe del 28 agosto 2018 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria, nell'ambito della quale il dott. __________

                                         D__________ è stato chiamato a rilasciare una valutazione psicodiagnostica di E__________ e B__________ __________, è iniziata il 29 agosto 2018. A un'udienza istruttoria del 2 aprile 2019 il Pretore ha omologato una nuova intesa cautelare delle parti in virtù della quale ha ordinato “un supporto specialistico teso a offrire (…) uno spazio psicoterapeutico individuale in cui i figli possano elaborare la figura materna in modo da non temerla e poterne accettare le fragilità”, incaricando a tal fine la psicologa __________ A__________. Egli ha fissato il diritto di visita materno pendente causa in un incontro ogni tre settimane per la durata di un'ora e mezzo nel Punto d'incontro della __________ a __________. Il 20 settembre 2019 AO 1 ha sposato E__________ B__________ (1984). L'istruttoria della causa è terminata il 18 dicembre 2019. Alle arringhe finali del 3 marzo 2020 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 13 marzo 2020, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che ha soppresso il diritto di visita di AP 1 ai figli, come pure le misure terapeutiche per AO 1 e per i ragazzi. Le altre richieste sono state respinte. Le spese processuali di fr. 6430.– (compre­sa una tassa di giustizia di fr. 500.–) sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 e AP 1 sono stati ammessi entrambi al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 28 aprile 2020 per ottenere l'autorità parentale esclusiva, postulando il beneficio del gratuito patrocinio anche in seconda sede. La sentenza del Pretore è stata impugnata altresì da AP 1 con un appello del 15 maggio 2020 nel quale chiede che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il giudizio in questione sia riformato nel senso di respingere integralmente la petizione di AO 1 e di riconoscerle un'indennità di fr. 10 000.– per ripetibili di primo grado.

 

                                  F.   AO 1 è deceduto il 14 ottobre 2020. In conseguenza di ciò questa Camera ha stralciato il suo appello dal ruolo con decreto del 29 ottobre 2020 (inc. 11.2020.28 e 11.2020.29). Venuta a sapere della morte di AO 1, l'Autorità regionale di protezione 12 ha privato il 4 novembre 2020 AP 1, già in via cautelare e senza contraddittorio, del diritto di determinare il luogo di dimora dei figli (art. 310 cpv. 2 CC) e ha affidato questi ultimi a E__________ T__________, moglie del defunto. Contestualmente essa ha tolto a AP 1 la gestione finanziaria dei redditi e del­la sostanza dei minori e ha nominato E__________ T__________ in veste di curatrice con il compito di interagire con i medici, informare la madre, gestire redditi e sostanza dei ragazzi, chiedere le prestazioni sociali di loro spettanza e consegnare l'inventario dei loro beni (nella misura in cui la madre non fosse in grado di provvedere).

 

                                  G.   Chiamata a esprimersi sull'appello, il 31 dicembre 2020 l'Autorità regionale di protezione 12 ha rinunciato a pronunciarsi. Invitata a esprimersi, nemme­no E__________ T__________ ha formulato osservazioni all'appello. L'Autorità regionale di protezione 12 ha sentito i figli e ha ripudiato in loro vece la successione paterna. Il 1° marzo 2021 essa ha poi confermato in via cautelare – per l'essenziale – le misure decretate senza contraddittorio il 4 novembre 2020, salvo designare in qualità di curatrice M__________ B__________, cui ha affidato anche il compito di “eventualmente gestire le questioni inerenti ai diritti di visita, ciò che sarà determinato in base alle risultanze dell'appel­lo pendente”.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   La modifica di sentenze di divorzio passate in giudicato soggiace per analogia alla procedura che regola il divorzio su azione di un coniuge (art. 284 cpv. 3 CPC), quand'anche essa riguardi unicamente gli interessi dei figli (I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021, consid. 1 con riferimenti). Le relative sentenze dei Pretori sono impugnabili così entro 30 giorni, sempre che, ove si tratti di modifiche vertenti su pretese meramente pecuniarie, queste raggiungessero il valore di fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 e 311 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigio­si essendo anche il diritto di visita materno e le misure terapeutiche in favore dei figli, controversie appellabili senza riguardo a questioni di valore (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.19 del 4 gennaio 2021, consid. 1).

 

                                         Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è stata notificata alla patrocinatrice della convenuta il 16 marzo 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così l'indoma­ni. Il 21 marzo 2020 è entrata in vigore tuttavia l'ordinanza del Consiglio federale sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia (sospensione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anticipato a quel momento l'inizio delle ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momen­to l'attrice aveva ancora 26 giorni utili a disposizione. Introdotto il 15 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti), ultimo giorno utile, il memoriale in esame è perciò ricevibile.

 

                                   2.   Litigiose rimangono, in questa sede, la soppressione del diritto di visita materno, la rinuncia a misure terapeutiche in favore di AO 1 e dei figli, così come l'ammontare delle spese giudiziarie di primo grado. Le misure terapeutiche in favore di AO 1 sono divenute ormai senza oggetto per morte di lui (art. 242 CPC). Riguardo al diritto di visita materno e alle misure a protezione dei figli, nella posizione processuale dell'attore su-bentra l'autorità di protezione dei minori (analogamen­te: sentenza 20 luglio 1993 dell'Obergericht del Canton Zurigo, in: ZR 93/1994 pag. 141).

 

                                   3.   Il giudice chiamato a modificare una sentenza di divorzio è competente per decidere – ove i genitori non trovino un accordo – sull'autorità parentale, sulla custodia e sul contribu­to di mantenimento per un figlio minorenne. In tal caso il giudice decide anche sulla possibile modifica del diritto di visita, sulla partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio e su eventuali misure di protezione, questioni che competono di per sé all'autorità di protezio­ne (art. 134 cpv. 2 e 3 CC, art. 315b cpv. 1 n. 2 CC; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1157 n. 1776 a 1778). L'autorità di protezione è competente anche per trasferire l'autorità parentale esclusiva, nel caso in cui dece­da il titolare, al genitore superstite (art. 297 cpv. 2 CC). Se l'autorità parentale era esercitata congiuntamente, come nella fattispecie, alla morte di un genitore l'autorità parentale passa al superstite per legge (art. 297 cpv. 1 CC).

 

                                         Nella fattispecie il Pretore è stato chiamato, dandosi disaccordo fra genitori, a modificare la sentenza di divorzio perché fosse soppresso il diritto di visita materno, fosse attribuita all'attore l'autorità parentale esclusiva, fosse obbligata la convenuta a versare un contributo alimentare per ogni figlio e fossero revoca­te le misure terapeutiche per l'attore e i figli. La competenza del primo giudice era quindi pacifica, già per il fatto che l'attore rivendicava l'autorità parentale esclusiva e chiedeva un contributo di mantenimen­to in favore dei figli. Per finire, il Pretore non ha attribuito l'autorità parenta­le esclusiva a AO 1 né ha condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento per i figli, ma ha soppresso il diritto di visita materno, come pure le misure terapeutiche per l'attore e i figli. Dinanzi a questa Camera AP 1 ha impugnato tanto la soppressione del diritto di visita quanto la rinuncia a misure terapeutiche. Di per sé la competen­za per giudicare simili questioni spetterebbe come si è visto, anche in caso di disaccordo fra genitori, al­l'autorità di protezione. Se non che, il principio dell'art. 64 cpv. 1 lett. b CPC, secondo cui la pendenza di una causa mantiene inalterata la competenza per territorio, vale analogicamente anche riguar­do alla competenza per materia (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 9 ad art. 64; Berger-Steiner in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol. I, edizione 2012, n. 30 ad art. 64). In concreto la competenza del giudice civile continua dunque a sussistere.

                                     

                                   4.   All'appello AP 1 acclude due lettere del 9 febbraio e dell'11 dicembre 2017 in cui essa domandava all'autorità regio-

                                         nale di protezione se l'ex marito avesse ottemperato all'obbligo di intraprendere il percorso terapeutico per sé e i figli previsto nella sentenza di divorzio (doc. D e doc. E di appello). Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio illimitato (art. 296 CPC), documenti nuovi sono ammissibili senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui appaiano di rilievo, tali documenti saranno quindi considerati ai fini del giudizio.

 

                                   5.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la modifica di una sentenza di divorzio presuppone fatti nuovi e importanti. Egli ha accertato così che nel caso specifico l'esercizio del diritto di visita materno, pur denotando sin dall'agosto del 2013 (dopo un ricovero di AP 1 nella Clinica psichiatrica cantonale) serie difficoltà per la renitenza dei figli, al momento del divorzio lasciava presagire un certo miglioramento. Già poche settimane dopo la sentenza di divorzio, tuttavia, i referti del Punto d'incontro hanno registrato un progressivo deterioramento, poiché i figli rifiutavano ogni contatto verbale e fisico con la madre e accusavano grande sofferenza in concomitanza con tali incontri. Per chiarire le ragioni di simili difficoltà e individuare possibili interventi il Pretore ha incaricato lo psichiatra dott. D__________ D__________, il quale ha rilevato in un rapporto del 10 dicembre 2018 che la riluttanza dei figli si riconduceva verosimilmente alla paura che la malattia psichica della madre incute­va a E__________ e B__________. On­de la necessità di offrire a entrambi uno spazio psicoterapeutico individuale che permettesse loro di elaborare la figu­ra materna in modo da non temerla e poterne accettare le fragilità (sentenza impugnata, consid. 12.1 a 12.3).

 

                                         Conferito un mandato alla psicologa __________ A__________ affinché assicurasse un supporto specialistico, il Pretore ha constatato che in un referto del 13 dicembre 2019 la specialista definiva l'incarico “difficilmente realizzabile” per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna. L'esperta sconsigliando di insistere nel percorso intrapreso, il primo giudi­ce ha interrotto i diritti di visita siccome fonte di disagio e sofferenza per i figli. Pur lasciando aperto l'interrogativo circa eventuali responsabilità ed esprimendo perplessità sulla mancata messa in atto di accertamenti peritali ordinati già nel 2015, durante la cau­sa di divorzio, il Pretore ha concluso che la prosecuzione dei diritti di visita “in ogni forma” sarebbe stata contraria al bene dei minori. E in conseguenza di ciò – egli ha epilogato – anche le misure terapeutiche disposte nella sentenza di divorzio non aveva­no più senso, per tacere del fatto che la presa a carico dei figli ordinata a suo tem­po era generica e non ne precisava le finalità. Egli ha annullato pertanto le misure in questione (sentenza impugnata, consid. 12.4 a 13).

 

                                   6.   L'appellante fa valere in primo luogo che la psicologa __________ A__________ non è stata incaricata di valutare se mantenere le relazioni personali tra madre e figli con le misure di protezione, ma soltanto di assicurare – ciò che essa non ha fatto – un supporto specialistico a B__________ ed E__________ con le finalità indicate dal dott. D__________ D__________. La doglianza cade nel vuoto. L'11 aprile 2019 il Pretore ha affidato a __________ A__________ il compito di assumere un supporto specialistico per offrire ai ragazzi uno spazio psicoterapeutico individua­le in cui questi potessero elaborare la figura materna in modo da non doverla temere e accettarne le fragilità, nel segno di quanto auspicava il dott. D__________ D__________ nel rapporto del 10 dicembre 2018 (pag. 12). Quando il Pretore ha chiamato tuttavia la professionista, il 26 novembre 2019, a precisare se il mantenimento dei contatti tra madre e figli potesse essere “di giovamen­to per i due ragazzi”, la psicologa ha risposto il 13 dicembre 2019 che – co­me detto – l'incarico era “difficilmente realizzabile” per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna, sicché non era il caso di insistere. Al proposito AP 1 non ha mosso contestazioni neppure nel memoriale conclusivo. In circostanze del genere non si giustificano dunque le critiche all'operato della psicologa.

 

                                   7.   A mente della convenuta il Pretore ha rimproverato ingiustamen­te al giudice del divorzio di avere compiuto un'erronea previsione per avere accertato, sulla base dell'ultimo diritto di visita prima della sentenza, un leggero miglioramento, che poi è venuto me­noˮ. A ben vedere – essa allega – il giudice del divorzio non ha fondato la propria decisione soltanto sull'ultimo diritto di visita, ma aveva considerato la questione nel suo insieme. E nel complesso la situazione non è mutata, tanto che il giudice del divorzio, avendo piena contezza delle difficili relazioni personali tra madre e figli, aveva ordinato già allora misure di protezione. Ciò posto, a parere dell'appellante non ricorrevano gli estremi perché il Pretore modificasse l'assetto stabilito a quel momento.

 

                                         a)   I presupposti per modificare le relazioni personali tra genitori e figli regolate in una sentenza di divorzio sono già stati riassunti dal Pretore. Basti rammentare che una simile modifica è retta dalle norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC) e presuppone che in seguito al verificarsi di fatti nuovi e importanti la disciplina fissata dal giudice del divorzio risulti ledere il bene del figlio, o minacciarlo concretamente, e che un nuovo assetto si imponga, la disciplina in vigore rivelandosi più pregiudizievole per il bene del minorenne rispetto alla perdita di stabilità e continuità nell'educazione che comporta la modifica. Centrale e prioritario rimane, come in esito al divorzio (art. 133 cpv. 2 CC), l'interesse del figlio, cui quel­lo dei genitori deve cedere il passo, sicché il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minorenne e prendere in considerazione – per quanto possibile – l'opinione di lui (RtiD I-2015 pag. 870 n. 5c con riferimenti).

 

                                         b)   In concreto l'appellante non revoca in dubbio il lieve miglioramento riscontrato dal Pretore sulla scorta dell'ultimo rapporto (del 29 febbraio 2016) sul diritto di visita esercitato – con cadenza settimanale e separatamente per ogni figlio – prima della sentenza di divorzio. Né essa spiega in che misura il giudice del divorzio, invece di fondarsi sulla più recente evoluzione, avrebbe considerato la – non meglio precisata – moltitudine di rapporti precedenti. Neppure basta il generico accenno a tali rapporti per invocare una situazione invariata e contestare il successivo crescente deterioramentoˮ delle relazioni personali con la madre, manifestatosi con il rifiuto di ogni contatto verbale e fisico da parte di entrambi i figli e con il preoccupante stato psichico in cui essi versavano durante gli incontri, ciò che il Pretore ha constatato dopo il 24 giugno 2016 (sentenza impugnata, consid. 12.2). Certo, in materia di filiazione vige il principio inquisitorio illimitato (art. 296 cpv. 1 e 3 CPC), di modo che nell'interesse dei figli il giudice indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti. Tale precetto non solleva tuttavia le parti – tanto meno se patrocinate – dalle loro responsabilità processuali, né le esonera dal sostanziare per quanto possibile le circostanze a loro note (DTF 130 I 184 consid. 3.2; 128 III 413 a metà; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_242/2019 del 27 settembre 2019 consid. 3.2.1 con richiami, in: RSPC 2020 pag. 66).

 

                                         c)   Che poi in concreto le relazioni personali tra madre e figli fossero difficili già al momento del divorzio e avessero indotto già allora il giudice a ordinare misure di protezione per i figli è assodato. Ciò non basta tuttavia per arguire che la situazione sia rimasta invariata e che non se ne imponga una verifica. Senza contare che la convenuta medesima ha indirettamen­te riconosciuto – almeno in parte – il peggiorare della situazione, avendo essa consentito pendente causa a ridurre la frequen­za degli incontri sorvegliati da un'ora la settimana (separatamente per ogni figlio) a un'ora ogni due settimane (“congiuntamente con entrambi i figliˮ) dal 16 maggio 2018 e poi a un'ora e mezzo ogni tre settimane dal 2 aprile 2019 (sopra, lett. B e C). Al proposito l'appello manca pertanto di consistenza.

 

                                   8.   L'appellante deplora altresì che il Pretore si sia scostato, senza spiegazione e in difetto di elementi oggettivi che giustificassero una diversa valutazione, dall'approfondita perizia del dott. D__________ D__________, il quale ha elaborato il proprio referto dopo avere raccolto il parere di vari specialisti e incontrato le parti per ben 15 volte. Secondo l'appellante, il Pretore ha preferito invece fondare la sua decisione sul rapporto 13 dicembre 2019 della psicologa __________ A__________, la quale non ha però assolto il compito auspicato dal dott. D__________ D__________, ma ha limitato il proprio intervento a un incontro di mezz'ora con i figli (dopo un precedente colloquio in presenza del padre e della di lui moglie), per poi desistere. Oltre a ciò, la psicologa avrebbe trasceso i limiti del mandato, sindacando l'opportunità di continuare o interrompere le relazioni personali.

 

                                         La convenuta lamenta altresì una violazione del suo diritto di essere sentita per non avere il primo giudice illustrato come mai la continuazione delle visite sarebbe contraria al bene dei figli, ignorando il conflitto di lealtà in cui essi versano. Il rifiuto dei figli è dovuto secondo l'appellante al comportamento inadeguato del padre, il quale avrebbe diffuso un'immagine negativa di lei, trascuran­do che la negazione del ruolo materno nuoce per finire allo sviluppo e all'equilibrio dei figli medesimi. Onde la richiesta di non assecondare la volontà espressa dai minori, che non sarebbe libera, non da ultimo perché essi sono sprovvisti della capacità di forgiarsi una propria opinione indipendente. Senza dimenticare – prosegue la convenuta – che la revoca delle relazioni personali deve rimanere l'ultima ratio e presuppone una minaccia concreta al bene dei figli, che nella fattispecie non sussiste. La decisione impugnata – essa epiloga – offende di conseguenza il principio della proporzionalità e il Pretore avrebbe dovuto quanto meno mantenere o modificare le misure di protezione per consentire a B__________ ed E__________ __________ di confrontarsi con la figura materna.

 

                                         a)   Nella misura in cui lamenta una carente motivazione del giudizio impugnato perché il Pretore non avrebbe illustrato i motivi che lo hanno indotto a scostarsi dalla perizia del dott. D__________ D__________, l'appellante non può essere seguita. Per quanto riguarda la revoca dei diritti di visita, la decisione del Pretore non diverge affatto dal referto peritale del 10 dicembre 2018. Come si evince dagli stralci ripresi dall'appellante medesima (memoriale, pag. 9 seg.), il perito ha rilevato che, così come stanno oggi le cose, avrebbe poco sen­so continuare gli incontri nella forma esercitata – già di per sé fortemente limitata per modi (sorvegliata) e frequenza – e che una ripresa delle visite potrebbe tutt'al più entrare in linea di conto dopo un periodo di psicoterapia individuale dei ragazzi e della madre e dopo un lavoro di mediazione fra le parti (perizia, pag. 12 seg.). Per quanto concerne invece la soppressione delle misure terapeutiche in favore dei figli, l'appellante dimentica che la decisione segue l'infruttuoso tentativo della psicologa __________ A__________, cui il Pretore aveva affida­to il compito di offrire il supporto indicato dallo stesso dott. D__________ D__________. Al riguardo l'appello si rivela perciò destina­to all'insuccesso.

 

                                         b)   Né può seriamente rimproverarsi al primo giudice di non avere enunciato i motivi che renderebbero contraria al bene dei figli una continuazione dei diritti di visita materni. Il Pretore ha indicato di avere raggiunto tale conclusione dopo avere accertato, sulla scorta degli atti, il forte disagio, la grande paura e la profonda sofferenza che gli incontri con la madre procurano ai minori (sentenza impugnata, pag. 6 a 8). Già si è detto inoltre (consid. 5) che __________ A__________ non si è arrogata il diritto di pronunciarsi sul proseguimento delle relazioni personali tra madre e figli. Ha constatato soltanto che il suo mandato era “difficilmente realizzabile” per l'autentica difficoltà dei ragazzi nel confrontarsi con la figura materna e che nelle condizioni descritte non era il caso di insistere. Al riguardo non giova dunque ripetersi.

 

                                         c)   Con l'appellante si conviene invece che la regolamentazione di un diritto di visita non dipende dalla sola volontà del figlio, tanto meno se quegli, per età e sviluppo, non è ancora in grado di formarsi una volontà propria a dispetto delle influen­ze esterne. La convenuta trascura però che tale capacità matura di regola tra gli 11 e i 13 anni (I CCA, sentenza inc. 11.2020.58 del 17 luglio 2020, consid. 3c) e che B__________, quando è stato sentito dalla psicologa __________ A__________, aveva 12 anni compiuti. Eppure egli continuava a opporsi strenuamente agli incontri con la madre (come attestano i rapporti del Punto d'incontro successivi al 24 giugno 2016, nell'inc. CA.2018.8, e la perizia del dott. D__________ D__________, pag. 11 in basso). Quanto al conflitto di lealtà in cui il ragazzo poteva versare, ciò non ha impedito al dott. D__________ D__________ di reputare – comunque sia – poco sensato continuare nelle relazioni personali con la madre in simili circostanze (perizia, pag. 11 seg.) né alla psicologa __________ A__________ di considerare autentiche le difficoltà riscontrate nei figli (referto del 13 dicembre 2019, pag. 4). E il bene dei ragazzi non può evidentemente essere perseguito attraverso la suggestio­ne o la coartazione (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5a con riferimenti).

 

                                               Relativamente a E__________, egli ha compiuto 11 anni nel gennaio di quest'anno. Sta di fatto che il rifiuto da lui manifestato – alla stessa stregua del fratello – sin dal giugno del 2016 (come confermano i rapporti del Punto d'incontro nell'inc. CA.2018.8) è passato al vaglio di due esperti, i quali non hanno esitato a scorgere negli incontri con la madre un'autentica fonte di disagio, paura e sofferenza psichica anche per lui (referto del dott. D__________ D__________, pag. 10 in basso; rapporto di __________ A__________, pag. 3 segg.). Contrariamente all'opinione dell'appellante, non si tratta pertanto di assecondare unicamente la volontà del ragazzo.

 

                                         d)   Che nel segno della proporzionalità una soppressione delle relazioni personali tra genitori e figli entri in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita non possa ovviarsi altrimenti (RtiD I-2019 pag. 503 n. 6c consid. 5a con numerosi richiami; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2020.82 del 19 agosto 2020, consid. 5), è fuori dubbio. Il problema è che nella fattispecie la continuazione degli incontri anche nella forma più leggera adottata dalla primavera del 2019 (un incontro ogni tre settimane per un'ora e mezzo) è stata ritenuta dagli specialisti, nonostante gli sforzi profusi nel corso degli anni, sterile e finanche fonte di sofferenza e causa di conflitti interiori per i figli (rapporti di __________ A__________, pag. 5, e del dott. D__________ D__________, pag. 11 seg.).

 

                                              

                                               B__________ ed E__________ del resto hanno sempre tenuto un comportamento lineare, manifestando la ferma volontà di rifuggire ogni approccio con la convenuta, che non riconoscono neppure co­me madre, al punto da chiamarla con il nome di T__________ (rapporti del Punto d'incontro, del 24 giugno 2016 e del 14 marzo 2018, nell'incarto cautelare). Vedono una figura di madre in E__________ T__________ (‟Ci vuole bene e ci aiuta in caso di bisogno, come fa una mammaˮ: rapporto di __________ A__________, pag. 2), la quale si occupa di loro fin da quando erano piccoli e alla quale sono stati affidati dopo la morte del padre. E__________ non ricorda nemmeno di avere vissuto con la madre biologi­ca (loc. cit.). Entrambi i figli si dicono intimoriti dalla patologia della convenuta e dai suoi atteggiamenti bizzarri (‟parla con i muri, le porte, la borsetta, le finestre e le scarpe, sgrida le bambole che ci sono nella stanza, ride da solaˮ: loc. cit.; lettera di B__________, dell'11 giugno 2019). Tale paura alimenta il rifiuto di ogni approccio con lei (rapporto del dott. D__________ D__________, pag. 10 seg.) e induce finanche i ragazzi a comportamenti aggressivi (rapporto di __________ A__________, pag. 3). Da un rapporto del Punto d'incontro del 24 agosto 2019 si evince che ‟E__________ ogni tanto ha come degli scatti verso di lei, si alza e in modo aggressivo fa per prendere la sedia e tirarglielaˮ (pag. 2), mentre da un rapporto del 16 febbraio 2020 risulta che ‟i ragazzi verso la fine della visita iniziano a lanciare oggetti e B__________ ad un certo punto esce dalla struttura, incitando il fratello a scappareˮ (pag. 2). Tra madre e figli non v'è di fatto alcuna interazione, come ha confermato il responsabile del Punto d'incontro alla psicologa. Nonostante si sia tentato per molto tempo di intervenire in tutti i modi possibili per ricostruire una relazione adeguata, la situazione è peggiora­ta: la madre si limita a un atteggiamento passivo (‟ha poca iniziativaˮ, anche quando viene aiutata), mentre i figli hanno ‟issato un muro che non permette più nessuna apertura nei suoi confrontiˮ, al punto che ‟l'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei ragazzi è nullaˮ (rapporto di __________ A__________, pag. 3).

 

                                         e)   Imporre ai figli in frangenti del genere una prosecuzione, seppure nella forma alleggerita esercitata da ultimo, di incontri con la madre equivarrebbe in sostanza a forzare le relazioni personali e a mantenere in vigore un assetto che – contrariamente a quanto crede l'appellante – appare dannoso per il bene dei figli siccome fonte di sofferenza e di conflitti interiori. In definitiva soccorrono ormai ‟gravi motiviˮ, alla luce della situazio­ne concreta, per sopprimere il diritto di visita (art. 274 cpv. 2 CC). Al riguardo la decisione del Pretore resiste alla critica.

 

                                   9.   Rimane da esaminare se il Pretore avrebbe dovuto confermare le misure di protezione o, quanto meno, modificarle per consentire ai figli di confrontarsi e comprendere la malattia della madre, come postula l'appellante. Questa riconosce che una terapia psicologica sarebbe dovuta intervenire prima e deplora che nella fattispecie __________ A__________ abbia desistito dopo appena 30 minuti di colloquio singolo con i figli. L'atteggiamento ribelle, aggressivo e incalzante dei minori avrebbe dovuto indurre la psicologa a continuare l'incarico e ad aiutare i ragazzi nelle loro dif-ficoltà di fronte alla figura materna e alla sua patologia.

 

                                         a)   Sarà anche possibile che, come sostiene l'appellante (memoriale, pag. 12), non si elimina la paura dei figli rimuovendo la figura materna. Né si disconosce che, rinunciando a proseguire nella psicoterapia, si rischia in concreto di consolida­re nei minori un rifiuto completo della convenuta, rifiuto che a lungo termine potrebbe provocare sofferenza ai figli medesi­mi. Nel suo referto del 10 dicembre 2018 il dott. D__________ D__________ non aveva mancato di evocare tale alea, prospettando di conseguenza una presa a carico individuale dei ragazzi nell'ambito della quale elaborare la figura materna in modo da non doverla temere e poterne accettare le fragilità (pag. 12). Se non che, un intervento è stato effettivamente messo in atto, ma si è subito dimostrato infruttuoso per la renitenza inflessibile opposta dai figli.

 

                                         b)   Contrariamente alla critica dell'appellante, l'intervento della specialista non si è esaurito in un colloquio di 30 minuti. Dopo un incontro singolo con i genitori, __________ A__________ e la collega D__________ P__________ H__________ hanno incontrato una prima volta i figli alla presenza del padre e di E__________ B__________, pur sapendo ‟che B__________ ed E__________ sarebbero venuti di malavogliaˮ. Sin dal primo momento i ragazzi hanno ‟dichiarato chiaramente di non voler parlare della madreˮ (rapporto di __________ A__________, pag. 2). La situazione è poi peggiorata al secondo incontro, al quale non hanno partecipato né il padre né E__________ B__________. Conoscendo il tema della discussione, i figli hanno dichiarato subito – già nella sala d'aspetto – di non voler incontrare la psicologa, tanto da assumere ‟un atteggiamento molto ribelle, aggressivo e incalzante, elencan­do una serie di motivi per cui essi non avevano più assolutamente l'intenzione di proseguire con i diritti di visita della madreˮ. È emersa poi una forte insofferenza, al punto che i figli hanno messo a tacere le specialiste (‟state zitte, non parlate più di quella lì!ˮ). L'incontro è così stato interrotto dopo meno di mezz'ora, entrambi i ragazzi esprimendo un forte disagio, accusando mal di pancia, senso di nausea ed esigendo di poter rincasare (rapporto di __________ A__________, pag. 3). Dopo questo secondo incontro le due psicologhe hanno interpellato il responsabile del Punto d'incontro, __________ A__________, secondo cui i minori hanno ormai ‟issato un muro che non permette più nessuna apertura” nei confronti della madre. “L'interiorizzazione del ruolo materno di AP 1 nei ragazzi è nulloˮ (loc. cit.).

 

                                         c)   Si aggiunga che – come detto – l'esperta incaricata non si è limitata a sconsigliare la prosecuzione ‟con forzaˮ dei diritti di visita sorvegliati, ma ha anche reputato ‟allo stadio attuale difficilmente realizzabileˮ il percorso psicoterapeutico proposto dal dott. D__________ D__________, che arrecherebbe ai ragazzi una ‟sofferenza e un disagio molto importanteˮ per la reale e autentica difficoltà di confrontarsi con il tema della madre. La ‟totale chiusura riguardo al tema maternoˮ – ha continuato la psicologa – impedisce ‟al momento di aiutarli a elaborare i loro vissutiˮ e non avrebbe quindi senso insistere perché ciò li urterebbe in maniera eccesiva (rapporto di __________ A__________, pag. 4 seg.). Imporre ai figli, in condizioni del genere, la prosecuzione di un percorso terapeutico male accet­to finirebbe così per rivelarsi controproducente. Che un percorso di psicoterapia potrebbe eventualmente aiutare i ragazzi a evitare futuri sensi di colpa (loc. cit., pag. 5) ancora non giustifica un provvedimento coercitivo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.140 del 1° marzo 2011 consid. 10 a 12). L'appellante deve comprendere, suo malgrado, che di fronte all'inflessibile chiusura dei figli un intervento autoritario rischierebbe soltanto di esasperare i ragazzi, i quali, ancor più dopo la perdita del padre, non sono nelle migliori condizioni di spirito. Anche su questo punto la decisione del Pretore resiste, per finire, alla critica.

 

                                10.   Da ultimo l'appellante postula l'addebito degli oneri processuali di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo (rispettivamente per i suoi successori in diritto) di rifonderle fr. 10 000.– a titolo di ripetibili. Tale domanda, per altro sprovvista di motivazione, non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto.

                                     

                                11.   In ultima analisi l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Viste le precarie condizioni finanziarie in cui si trova l'appellante, al beneficio di una rendita parziale dell'AI e di prestazioni assistenziali (doc. 1), e le particolarità del caso, si rinuncia tuttavia a ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, l'Autorità regionale di protezione 12 avendo rinunciato a esprimersi sull'appello.

 

                                12.   Per quel che riguarda il gratuito patrocinio sollecitato dall'appellante davanti a questa Camera, la mancata riscossione di oneri processuali rende priva d'oggetto la richiesta per quel che è delle spese. Riguardo alla retribuzione della patrocinatrice d'ufficio, si è detto delle precarie condizioni finanziarie di AP 1 (art. 117 lett. a CPC). Relativamente alle probabilità di successo del ricorso (art. 117 lett. b CPC), esse apparivano scarse, ma non del tutto assenti al punto da non poter essere considerate serie, di modo che una parte ragionevole e dotata di mezzi sufficienti non avreb­be rinunciato a procedere in giudizio per i costi che le sarebbero potuti derivare (DTF 142 III 139 consid. 5.1 con rinvii).

 

                                         Quanto all'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, incombeva alla legale produrre una nota d'onorario. In mancanza di ciò, si procede per apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3). Ora, un avvocato ragionevolmente sollecito avrebbe verosimilmente profu­so nell'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente sostanzialmente nella stesura dell'appello (14 pagine) in una causa già nota, una dozzina d'ore, corrispondenti a una giornata e mezzo di lavoro (retribuita fr. 180.– l'ora: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 178.310), compreso un colloquio (o una stringata corrispondenza) con la cliente. A tale retribuzione si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA. L'indennità per la patrocinatrice d'ufficio va fissata di conseguenza in fr. 2500.– arrotondati.

 

                                13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di diritto di visita e di protezione del figlio sono impugnabili con ricor­so in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Un esemplare dell'attuale decisione è comunicato anche alla curatrice di B__________ ed E__________ __________ (art. 301 lett. c CPC) e al genitore affiliante (art. 300 cpv. 2 CC).

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte del­l'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 2500.–.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–    ;

–  ;

– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alter-
   native, Bellinzona (consid. 12, dispositivo n. 3).

Comunicazione a:

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;

                                         –   ;

                                         –   .

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).