|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano,
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
|
vicecancelliera: |
Borella |
sedente per statuire nella causa CA.2017.324 e CA.2017.325 (divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del
21 settembre 2017 da
|
|
AP 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
AO 1 (MC) |
||
|
|
|
|
|
giudicando sull'appello presentato il 18 maggio 2020 da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore aggiunto il 6 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1955), divorziato, e AP 1 (1969), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il 15 maggio 1996, adottando il regime della separazione dei beni. A quel momento AO 1 aveva già un figlio, A__________, nato il 9 gennaio 1988 da precedenti nozze. Dal nuovo matrimonio sono nati G__________, il 17 novembre 1998, e An__________, il 25 novembre 2003, entrambi agli studi. Il marito ha sempre lavorato per aziende facenti capo alla famiglia paterna, correlate al gruppo __________, attivo nel settore dei viaggi internazionali. Durante la vita comune AP 1 si è dedicata esclusivamente al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2014, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (“__________”: particelle n. __________ e __________ RFD di __________, sezione di __________, di sua proprietà) per trasferirsi prima in un suo appartamento, sempre a __________, e poi, dal febbraio del 2016, nel __________.
B. Il 26 luglio 2016 AP 1 ha promosso causa di divorzio davanti alla Central Family Court (Family Court) di __________. AO 1 ha intentato anch'egli, il 13 settembre 2016, azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2016.209). Con decisione del 5 maggio 2017, confermata il 10 agosto 2017 dalla Court of Appeal, Civil Division, la Family Court ha sospeso la causa, invitando il giudice svizzero a statuire sul divorzio e sulle relative conseguenze. Nel frattempo, con decreto cautelare del 31 luglio 2017 il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato An__________ alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e ha autorizzato AP 1 a trasferire il figlio a __________, curandone la scolarizzazione (inc. CA.2016.413, CA.2017.178/9 e CA.2017.250/1). Il 23 agosto 2017 moglie e figli si sono trasferiti a __________, dove i coniugi avevano già vissuto dal 1996 al 2006. Quello stesso giorno il Pretore aggiunto ha riattivato la procedura di divorzio. Da allora AO 1 ha versato spontaneamente alla moglie un contributo alimentare di fr. 53 550.– mensili complessivi, assumendo anche i premi dell'assicurazione malattia, le spese mediche e terapeutiche, come pure i costi scolastici dei figli.
C. AP 1 si è rivolta nuovamente al Pretore il 21 settembre 2017 per ottenere, in via cautelare, un contributo alimentare di fr. 161 710.– mensili da quello stesso mese di settembre 2017. Essa ha chiesto inoltre che fosse ordinata una restrizione del potere di disporre sull'abitazione coniugale di __________ (la citata “__________”, proprietà del marito). All'udienza del 19 ottobre 2017, indetta per il contraddittorio, AO 1 ha offerto un contributo alimentare di fr. 30 700.– mensili, più fr. 2000.– mensili accreditati sulla carta di credito __________ intestata alla moglie, e il versamento di fr. 120 000.– annui per la locazione dell'immobile a __________. Quanto alla restrizione del potere di disporre sulla villa di __________, egli ne ha postulato la reiezione. L'udienza è poi stata sospesa per consentire alle parti di comporre la lite nelle vie amichevoli. Decadute infruttuose le trattative, l'udienza è continuata l'8 febbraio 2018. In tale occasione le parti hanno replicato e duplicato, ribadendo le rispettive posizioni e notificando prove.
D. L'istruttoria cautelare si è chiusa il 17 giugno 2019 e alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 23 luglio 2019 AP 1 ha confermato le proprie richieste, salvo aumentare il contributo di mantenimento da lei preteso a fr. 202 000.– mensili, sempre dal settembre del 2017. Nel suo allegato conclusivo di quello stesso giorno AO 1 ha offerto una volta ancora alla moglie un contributo di fr. 30 700.– mensili, il versamento di fr. 2000.– mensili sulla carta di credito __________ a lei intestata e il pagamento di fr. 120 000.– annui per il costo dell'alloggio a __________.
E. Statuendo con decreto cautelare del 6 maggio 2020, il Pretore aggiunto ha condannato AO 1 a versare alla moglie dal 1° settembre 2017 un contributo alimentare di fr. 34 288.– mensili per il mantenimento, più fr. 10 000.– mensili per la pigione, autorizzandolo a saldare egli medesimo il canone in via anticipata con un pagamento unico di fr. 120 000.– annui. Il convenuto è stato obbligato inoltre a “coprire la linea di credito in capo a AP 1 presso __________, e meglio fino a concorrenza dell'importo massimo di fr. 2000.– mensili”. D'altro lato AO 1 è stato abilitato a compensare la spettanza della moglie con “gli importi da lui comprovatamente pagati per ʽmantenimento’, ʽpigione’, ʽspese telefoniche’ e ʽcopertura della linea di credito presso __________’”. Il Pretore aggiunto ha respinto infine la restrizione del potere di disporre postulata da AP 1. Le spese processuali di fr. 5000.– sono state poste a carico della moglie, tenuta a rifondere al marito fr. 10 000.– per ripetibili.
F. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera il 18 maggio 2020 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, che il contributo alimentare a lei dovuto da AO 1 sia fissato in fr. 202 000.– mensili complessivi e che l'ufficiale del registro fondiario sia invitato a iscrivere la postulata restrizione del potere di disporre sulle due note particelle di __________, sezione di __________. Nelle sue osservazioni dell'8 giugno 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decreto del 10 giugno 2020 il presidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari di complessivi fr. 46 288.– mensili dovuti a AP 1 secondo il Pretore aggiunto dal 1° settembre 2017 fino al 6 maggio 2020 (data di emanazione del decreto cautelare impugnato), respingendo l'effetto sospensivo per quelli dovuti in seguito.
G. Il 18 febbraio 2021 AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza perché il marito, che nel frattempo ha alienato la “__________”, sia tenuto a versare agli atti il relativo atto di vendita e l'eventuale fattura di intermediazione, producendo inoltre “il saldo del mutuo ipotecario pagato con il prezzo di vendita” e la dichiarazione ai fini della tassa sugli utili immobiliari. Tale istanza non è stata notificata a AO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), a condizione che, ove si tratti di controversie me-ramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è manifestamente dato, ove appena si consideri l'ammontare del contributo alimentare in discussione davanti al Pretore aggiunto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è giunto alla patrocinatrice dell'istante il 7 maggio 2020 (tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Cominciato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto domenica 17 maggio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 18 maggio 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. All'appello AP 1 acclude nuova documentazione sul costo dell'alloggio a __________ (doc. B e C di appello), come pure copia di corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti riguardo al pagamento dei contributi alimentari e di quella pigione entro l'agosto del 2020 (doc. D a F di appello). Da parte sua
il marito unisce alle proprie osservazioni due lettere del 15 e 20 maggio 2020 inerenti ad accordi sul pagamento della locazione dell'appartamento a __________ (doc. 2 e 3). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto i doc. B e C sono successivi alla decisione impugnata, ma l'interessata non pretende che le fosse ragionevolmente impossibile procurarseli dianzi e sottoporli al Pretore aggiunto. Comunque sia, e come si vedrà in appresso, non si tratta di documenti decisivi per il giudizio. Gli altri documenti prodotti dalle parti, successivi all'emanazione del giudizio impugnato, sono stati trasmessi alla Camera senza indugio e sono ammissibili.
3. In pendenza di appello, il 18 febbraio 2021, AP 1 ha presentato a questa Camera un'istanza perché il marito, che nel frattempo ha alienato la “__________”, sia tenuto a versare agli atti il relativo atto di vendita e l'eventuale fattura di intermediazione, producendo inoltre “il saldo del mutuo ipotecario pagato con il prezzo di vendita” e la dichiarazione ai fini della tassa sugli utili immobiliari. La richiesta non è di alcuna pertinenza ai fini del presente giudizio cautelare, come si vedrà oltre (consid. 5). Fosse di rilievo per la sentenza di merito (come l'appellante adduce), essa andrà ritualmente proposta nella causa di divorzio.
4. Nel decreto cautelare appellato il Pretore aggiunto ha verificato anzitutto la propria competenza per territorio e l'applicabilità del diritto svizzero. Accertato ciò, egli ha calcolato il fabbisogno di AP 1 secondo il cosiddetto metodo del “dispendio effettivo”, constatando che l'interessata espone un fabbisogno di fr. 202 000.– mensili, riconosciuto da AO 1 fino a concorrenza di fr. 35 498.– mensili. Egli ha passato al vaglio così le singole voci del fabbisogno contestate dal marito: il costo dell'alloggio, le spese accessorie, quelle per internet e per la ricezione via satellite, le spese telefoniche, quelle per la manutenzione dell'impianto di riscaldamento e della piscina, il premio per l'assicurazione dello stabile, i costi per “fiori, piante e lavanderia”, per il personale domestico e la bambinaia, le spese per suppellettili e arredi, i premi per le assicurazioni dell'economia domestica e contro la responsabilità civile, le spese d'automobile, per l'imbarcazione, per le vacanze, per animali domestici, le spese personali, quelle legali, i contributi all'AVS e le imposte, giungendo a un totale di fr. 46 288.– mensili. Egli ha condannato perciò AO 1 a versare alla moglie, senza redditi, un contributo alimentare di fr. 46 288.– mensili complessivi, di cui fr. 34 288.– mensili per il mantenimento, fr. 10 000.– mensili per la pigione e ulteriori fr. 2000.– mensili per coprire “una linea di credito in capo a AP 1 presso __________”. Quanto alla decorrenza dell'obbligo contributivo, il Pretore aggiunto l'ha fissata dal 1° settembre 2017, in concomitanza con il trasferimento dell'interessata a __________.
Riguardo alla contestata restrizione del potere di disporre sulla “__________” (particelle n. 307 e 601 RFD di __________, sezione di __________), il Pretore aggiunto ha ritenuto che AP 1 non potesse instare per un provvedimento siffatto, poiché i coniugi vivono nella separazione dei beni ed essa non può invocare quindi la messa in pericolo di pretese che sgorgano dal regime matrimoniale, mentre il versamento dei contributi ali-mentari non appare in alcun modo a repentaglio, vista l'agiatezza del marito. Che poi AO 1 intendesse vendere la villa ancora non giustificava, secondo il Pretore aggiunto, una restrizione del potere di disporre, sia perché il convenuto intendeva acquistare con il ricavo dell'alienazione una casa a Londra per la moglie stessa (offerta che costei rifiuta), sia perché il provvedimento sarebbe stato sproporzionato, il convenuto avendo sempre onorato i propri impegni versando di propria iniziativa un contributo di mantenimento pressoché pari a quello che risulta dal decreto cautelare e poteva senz'altro vendere l'immobile conservando una cospicua disponibilità finanziaria.
I. Sul contributo cautelare di mantenimento
5. L'appellante contesta il fabbisogno effettivo di fr. 44 288.– mensili considerato dal Pretore aggiunto per il calcolo del contributo alimentare. Critica anzitutto il costo dell'alloggio riconosciuto dal primo giudice in fr. 10 000.– mensili, rivendicando per l'apparta-
mento da lei locato nel quartiere di __________ a __________ una spesa di fr. 22 426.– mensili (pari alla media degli oneri ipotecari che il marito ha corrisposto tra il 2012 e il 2014 per l'abitazione familiare di __________, più fr. 2793.60 di spese accessorie). Il Pretore aggiunto ha ritenuto adeguata la somma di fr. 10 000.– offerta dal convenuto perché, in sintesi, l'onere ipotecario gravante la “__________” invocato dall'istante non è un criterio pertinente per quantificare il costo effettivo dell'alloggio a __________, perché la villa di __________ era destinata a ospitare tutta la famiglia (e non solo l'istante), perché AP 1 si è accomodata del primo appartamento da lei reputato confacente senza cercare soluzioni meno care e perché il marito ha reso verosimile la disponibilità di appartamenti di lusso, con quattro camere da letto (ovvero cinque locali), in zone centrali e residenziali di __________ per una pigione che è la metà di quella pagata dalla moglie (decreto impugnato, pag. 9).
a) Adduce l'appellante che la “__________” è una magione il cui valore è di almeno fr. 14 000 000.– al netto del carico ipotecario, che la pigione dell'appartamento da lei locato nel quartiere di __________ a __________ corrisponde agli oneri ipotecari pagati dal marito per la “__________” durante la comunione domestica e che l'appartamento di __________ è assai più piccolo della sontuosa villa a __________, di cui essa fruiva praticamente per intero, il marito soggiornando a __________ la maggior parte del tempo. L'appellante fa valere inoltre di avere il diritto di conservare il livello di vita abitativo sostenuto durante la comunione domestica, soggiungendo che gli appartamenti disponibili sul mercato immobiliare __________ cui si riferisce il marito per giustificare la locazione di fr. 10 000.– mensili figurano in un semplice documento scaricato da internet (doc. 6), equiparabile a una mera allegazione di parte, e che ai tempi in cui abitavano a __________ i coniugi risiedevano in un alloggio di gran pregio, il provento della cui vendita è servito per comperare e ristrutturare la villa di __________.
b) Il tenore di vita determinante per la definizione di contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme (DTF 135 III 158 consid. 4.3, 134 III 577 consid. 8, 145 consid. 4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_641/2019 del 30 giugno 2020 consid. 4.1. in: FamPra.ch 2020 pag. 1045; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 35). L'appellante ha quindi il diritto di vedersi riconoscere per quanto possibile, durante la separazione di fatto, una sistemazione logistica analoga a quella di cui beneficiava da ultimo durante la vita in comune. Gli oneri ipotecari che gravano o che gravavano sulla “__________” poco giovano. Decisivo dopo la separazione è il costo di un alloggio equivalente a quello di cui la moglie disponeva durante la comunione domestica, fermo restando che una quota di tale costo rientra in concreto nel fabbisogno in denaro del figlio An__________ a lei affidato, il quale abita con lei. Ora, l'appartamento a
__________ risulta costare poco meno di fr. 20 000.– mensili (£ 193 377.60 l'anno: doc. 36 nell'inc. DM.2016.209). L'appellante sottolinea ch'esso non è paragonabile alla “__________”, ma non pretende che sia inadeguato. La questione è di sapere se esso sia troppo oneroso.
c) Davanti al Pretore aggiunto il convenuto ha affermato che in zone centrali e residenziali di __________ si trovano appartamenti di lusso da cinque locali (quattro camere da letto) a un prezzo pari alla metà di quello pagato dalla moglie, producendo a sostegno di tale argomento alcuni fogli estratti da internet relativi al mercato immobiliare __________ (doc. 6). L'appellante obietta che quella documentazione equivale tutt'a più a un'allegazione di parte. Non asserisce tuttavia ch'essa sia inattendibile, mendace o artefatta. Né ha preteso ciò davanti al Pretore aggiunto (decreto impugnato, pag. 10 in alto). A ben vedere essa nemmeno sostiene che gli appartamenti offerti in locazione cui si riferisce il convenuto siano inadeguati al livello abitativo cui essa può aspirare in forza del matrimonio. Tanto meno essa contesta che una quota del costo del proprio alloggio rientri nel fabbisogno in denaro del figlio An__________. Nelle condizioni descritte a un sommario esame la
conclusione del Pretore aggiunto, secondo cui AP 1 poteva verosimilmente trovare un alloggio adeguato per fr. 10 000.– mensili sfugge a censura.
d) Secondo l'appellante il Pretore aggiunto ha “disatteso il suo dovere indagatorio derivante dal principio inquisitorio che regge la procedura in oggetto”. A torto. Intanto mal si intravede quali ricerche il giudice avrebbe dovuto svolgere d'uf-ficio nel caso specifico. Inoltre il principio inquisitorio dell'art. 272 CPC (e dell'art. 255 e 277 CPC) che governa le misure provvisionali in pendenza di divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_374/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 6.2 con rinvii) non è quello “illimitato” (“classico”) cui si ispira l'art. 296 cpv. 1 CPC in materia di filiazione, nell'ambito del quale il giudice procede egli medesimo alle indagini necessarie. È il principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) in applicazione del quale il giudice fa soltanto un uso accresciuto dell'interpello per mettere in luce eventuali allegazioni che gli risultino poco chiare, contraddittorie, imprecise o manifestamente incomplete (art. 56 CPC; I CCA, sentenza inc. 11.2019.135 del 7 settembre 2020 consid. 6 con riferimenti). Contrariamente a quanto crede l'appellante, il principio inquisitorio “attenuato” non abilita il giudice a indagare di propria iniziativa (sentenza del Tribunale federale 5A_466/2019 del 25 settembre 2019 consid. 4.2). Anzi, se una parte è patrocinata da un avvocato l'interpello ha una portata ancor più ridotta (DTF 141 III 575 consid. 2.3.1).
e) L'appellante sembra annettere importanza al fatto che davanti alla Central Family Court (Family Court) di __________ il convenuto si era impegnato già il 16 gennaio 2019 a versare cautelarmente £ 93 600.– per la locazione dell'appartamento poi occupato da lei e dal figlio. Il che è vero. In quel frangente però AP 1 si è impegnata a rimborsare al marito l'importo eventualmente pagato in eccesso qualora il giudice svizzero avesse stabilito il costo dell'alloggio in una somma inferiore (doc. MM nell'inc. DM.2016.209, clausola 14). AO 1 non era quindi vincolato alla cifra fissata in quell'accordo. Anche in proposito l'appello manca di consistenza.
6. Nel fabbisogno effettivo dell'appellante il Pretore aggiunto ha inserito una posta di fr. 380.– mensili per spese accessorie (acqua, elettricità ecc.: fr. 260.– mensili), internet (fr. 60.– mensili) e ricezione via satellite (fr. 60.– mensili). L'appellante eccepisce che le voci da lei esposte (spese accessorie fr. 2793.60 mensili, internet fr. 100.– mensili, tv via satellite fr. 170.– mensili, canone di ricezione radiotelevisiva fr. 37.60 mensili) sono quelle da lei sostenute prima della separazione. Il Pretore aggiunto le ha riconosciute, ma nella misura in cui risultavano ancora affrontate a __________. E siccome l'istante non le aveva documentate, limitandosi a indicare l'esborso in Svizzera, il Pretore aggiunto si è fondato su un elenco di dati (doc. 9) che il convenuto ha scaricato da internet (decreto impugnato, pag. 10 a metà). L'appellante definisce quella documentazione incomprensibile, ribadendo di avere diritto al tenore di vita raggiunto prima della separazione. Se non che, l'istante ha diritto di vedersi assicurare per principio – e per quanto possibile – le prestazioni di cui fruiva durante la vita in comune (memoriale, punto 4.2). Non ha diritto per contro di vedersi necessariamente riconoscere lo stesso costo che le medesime prestazioni avevano in Svizzera, né tanto meno di procedere a tesaurizzazioni. Quanto al doc. 9, i dati in esso riportati appaiono verosimili. Anche su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
7. Per quel che è delle spese telefoniche, l'istante espone nel proprio fabbisogno effettivo un esborso di fr. 1545.– mensili, ammesso dal marito fino a concorrenza di fr. 700.– mensili. Il Pretore aggiunto ha rilevato che una volta di più l'interessata si limitava a esporre quanto lei pagava in Svizzera. Potendosi presumere tuttavia ch'essa avesse conservato anche dopo di allora l'abbonamento __________, il primo giudice ha calcolato in base a quei dati una spesa media di fr. 1000.– mensili arrotondati, che ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo (decreto impugnato, pag. 10 in basso). L'appellante rimprovera al Pretore aggiunto
di avere considerato le spese di una sola utenza telefonica
(091 __________), escludendo il costo di una seconda utenza
(079 __________) perché verosimilmente in uso a un dipendente della famiglia, salvo trascurare che quel costo veniva in ogni modo fatturato a lei. Il problema è che l'orientamento del primo giudice non può essere seguito. Che l'istante abbia conservato l'abbonamento __________ anche dopo essere partita definitivamente per il __________ è una semplice congettura. Nemmeno l'interessata, del resto, prospetta niente del genere. Quanto essa può pretendere in concreto è, se mai, il costo di due utenze telefoniche a __________, ma al riguardo essa non ha addotto alcun dato. D'altra parte AO 1 non ha impugnato il decreto cautelare. Non soccorrono i presupposti dunque per intervenire sulla spesa di fr. 1000.– mensili riconosciuta dal Pretore aggiunto, spesa che andrà inserita nel fabbisogno effettivo dell'appellante, il primo giudice avendo manifestamente dimenticato l'importo nel conteggio finale (decreto impugnato, pag. 18).
8. Riguardo alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento e della piscina, come pure all'assicurazione dello stabile, il Pretore aggiunto non ha riconosciuto spese nel fabbisogno effettivo dell'istante, l'immobile a __________ non risultando provvisto di piscina. La manutenzione dell'impianto di riscaldamento e l'assicurazione dello stabile invece sono già comprese – ha soggiunto il primo giudice – nella pigione (sentenza impugnata, pag. 11). L'appellante rivendica una volta di più spese per complessivi fr. 2984.– (fr. 790.85 per la manutenzione impianto di riscaldamento, fr. 688.– per la manutenzione della piscina, fr. 1505.15 per l'assicurazione dello stabile), ripetendo che tali spese esistevano al momento della separazione e che il marito non le ha contestate. Sta di fatto che quei costi più non sussistono. Eventuali spese accessorie inoltre risultano già comprese nella pigione di circa fr. 20 000.– mensili (doc. 15 nell'inc. DM.2016.209, pag. 3, clausola n. 4). Si dà atto invece che tali spese non sono necessariamente comprese nella pigione di circa fr. 10 000.– mensili relativa agli appartamenti meno onerosi evocati da AO 1 (doc. 6: sopra, consid. 5a), né quest'ultimo pretende ciò. Dato che all'appellante è riconosciuto un canone di locazione limitato a fr. 10 000.–, si giustifica di riconoscere così, prudenzialmente ed equitativamente, una posta per spese accessorie di fr. 1000.– mensili.
9. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante il costo di fr. 880.40 mensili esposto per il servizio e la manutenzione dell'impianto di allarme. Egli ha fatto notare che secondo il contratto di locazione tale onere è a carico del proprietario dello stabile, a meno che l'intervento al sistema di sicurezza sia dovuto a un comportamento negligente del conduttore. E l'istante non pretendeva di aver dovuto sostenere costi per propria negligenza (decreto impugnato, pag. 11 nel mezzo). L'appellante torna a ripetere che la spesa per l'impianto d'allarme esisteva ai tempi della vita in comune, ma il criterio non è pertinente. Come si è spiegato, dopo la separazione l'istante ha diritto alle medesime prestazioni di cui fruiva durante la comunione domestica, non necessariamente al controvalore in denaro. Nella fattispecie il costo dell'impianto d'allarme è compreso nelle spese accessorie della locazione. L'istante non può di conseguenza pretenderlo in doppio.
10. Per “fiori, piante e lavanderia” il Pretore aggiunto ha incluso nel fabbisogno effettivo dell'istante una spesa di fr. 5155.– mensili complessivi, come proponeva il marito. Egli ha addotto che sull'offerta del marito AP 1 non si era nemmeno espressa e che in ogni modo quella spesa si riferiva a fiori e piante per la “__________”, tutto ignorandosi sulle esigenze decorative del nuovo appartamento. Quanto ai costi della lavanderia, il Pretore aggiunto ha ritenuto che l'importo onnicomprensivo di fr. 5155.– mensili prospettato dal convenuto tenesse adeguato conto anche di tale esborso. L'appellante chiede di portare quella voce del fabbisogno effettivo a complessivi fr. 6395.60 mensili, ma non contesta l'argomentazione del primo giudice, stando al quale essa non si è confrontata con l'offerta del marito, “né con riguardo alle sue considerazioni introduttive in punto alle voci stimate (vitto, materiale di pulizia, farmacia, materiale di cancelleria) al confronto dei dati emersi dall'istruttoria, né spiegando perché il dato complessivo ritenuto dal marito non le bastasse” (decreto impugnato, pag. 11 in basso). Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile.
11. Nel fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore aggiunto ha inserito fr. 5000.– mensili per il costo del personale domestico, della bambinaia e l'alloggio di quest'ultima. Egli ha considerato che la spesa complessiva di fr. 25 785.50 mensili si riferisse alle necessità della “__________” (addetto alla sicurezza, custode-manutentore), della famiglia (in parte superate, come la bambinaia) o del marito in particolare (segreteria, maggiordomo, cuoco al seguito, autista). Per le esigenze della sola moglie egli ha reputato consona la proposta di AO 1, che offriva un(a) housekeeper addetto(a) a pulizie, spese, trasporto, family pet walking, preparazione dei pasti, organizzazione degli eventi, cura del figlio e così via al costo di fr. 5000.– mensili (decreto impugnato, pag. 12). L'appellante torna a evocare l'organico in dotazione della famiglia ai tempi in cui questa abitava a __________, ribadendo di avere diritto al tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Non spiega tuttavia come mai per conservare il medesimo livello di vita le occorrerebbe tutto quel personale, ora che si è trasferita in un appartamento, sia pure di lusso. Tanto meno essa indica perché un(a) housekeeper a tempo pieno non potrebbe garantirle sostanzialmente gli agi goduti durante la vita in comune, né pretende che a tal fine fr. 5000.– mensili sarebbero insufficienti. Anche in proposito l'appello cade pertanto nel vuoto.
12. L'appellante chiede che nel suo fabbisogno effettivo sia riconosciuta una spesa media di fr. 3250.– mensili per l'acquisto di suppellettili, mobili e arredo destinato all'appartamento di __________. Il Pretore aggiunto ha accertato che l'istante ha già prelevato dalla “__________” quanto basta, in termini di mobili, suppellettili e arredamento, per assicurarsi il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica, non avendo essa reso verosimile per altro di dover spendere fr. 3250.– mensili al fine di integrare eventuali mancanze o sostituire beni soggetti a invecchiamento (decreto impugnato, pag. 13). L'appellante allega che la spesa media di fr. 3250.– mensili “si riferisce a stime sulla scorta dei costi già sopportati a tale titolo prima della separazione per rifacimento tappezzerie, sostituzione tende e riparazioni di mobilio, acquisto di nuove suppellettili”. Una volta ancora però essa crede di avere diritto dopo la separazione alle stesse spese affrontate per la villa di __________ durante la vita in comune, mentre le incombeva di rendere verosimile che le stesse spese sono necessarie anche per il nuovo appartamento di __________. Al proposito fa difetto nondimeno qualsiasi elemento di valutazione. Quanto al principio inquisitorio “attenuato” che l'appellante invoca, già si è detto ch'esso non si sostituisce alla diligenza delle parti (consid. 5d). Una volta ancora la decisione del Pretore aggiunto resiste di conseguenza alla critica.
13. Il premio per l'assicurazione dell'economia domestica e la copertura contro la responsabilità civile è stato inserito dal Pretore aggiunto nel fabbisogno effettivo di AP 1 fino a concorrenza di fr. 1000.– mensili. Il primo giudice ha addotto che la spesa di fr. 2000.– mensili esposta dall'istante si riferiva a una polizza comprendente anche un appartamento a __________, di modo che in mancanza di dati più precisi si giustificava di accogliere la proposta del marito, il quale riconosceva metà del premio, anche perché l'istante non contestava tale chiave di riparto (decreto impugnato, pag. 13 in basso). Nell'appello l'interessata reitera il convincimento secondo cui il suo tenore di vita fino alla separazione si estende all'intero premio assicurativo. In realtà il suo tenore di vita include una copertura identica alla precedente, ma per quanto riguarda lei medesima e l'appartamento a __________. E che fr. 1000.– mensili siano insufficienti al proposito essa non ha reso verosimile neppure davanti al primo giudice.
14. Il Pretore aggiunto ha calcolato nel fabbisogno effettivo dell'istante spese d'automobile per complessivi fr. 628.– mensili (fr. 116.– per l'assicurazione, fr. 79.– per la manutenzione, fr. 54.– per l'imposta di circolazione, fr. 64.– per il lavaggio, fr. 225.– per la benzina e fr. 90.– per il parcheggio residenti) riferiti all'uso di una Mini “__________” (decreto impugnato, pag. 14 in alto). L'appellante ricorda che ai tempi della vita in comune essa era detentrice di quattro veicoli, tra cui di una Mercedes-Benz “__________“, sostituita poi da una BMW __________, e avanza pretese per fr. 9665.55 mensili complessivi. L'argomentazione è inconsistente, giacché l'interessata non contesta di usare ormai un solo veicolo. D'altro lato in un fabbisogno effettivo non possono essere inseriti costi inesistenti. Se l'interessata aveva in dotazione più veicoli durante la vita in comune e intende tornare al livello di vita precedente, le incomberà di rendere concretamente verosimili le sue intenzioni e di chiedere al giudice una modifica dell'assetto cautelare.
15. Nel proprio fabbisogno effettivo AP 1 inserisce un costo di fr. 1809.40 mensili per l'acquisto di un'imbarcazione, la relativa manutenzione, l'assicurazione, il carburante e l'imposta di circolazione. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto la spesa, non perché durante la vita in comune l'istante non potesse di-sporre di un entrobordo (un F__________ __________ “__________”), quanto perché la pretesa era puramente astratta, riferita ai tempi della comunio-ne domestica. Quanto costi acquistare, mantenere, assicurare e usare una barca a motore o noleggiare un simile motoscafo nel __________ non è dato di sapere (decreto impugnato, pag. 14 a metà). L'appellante afferma che “nulla le impedisce di usufruire di un'imbarcazione all'estero”. Il problema in realtà è un altro. Per rivendicare il tenore di vita precedente l'interessata deve rendere concretamente verosimile quanto costa concedersi gite in motoscafo (proprio o noleggiato) a __________. Nella fattispecie l'interrogativo rimane senza risposta.
16. L'appellante rivendica per le vacanze un costo di fr. 30 000.– mensili. Il Pretore aggiunto le ha riconosciuto fr. 1500.– per 54 giorni in media di ferie annue, onde un totale di fr. 81 000.–, pari a fr. 6750.– mensili (decreto impugnato, pag. 14 in basso). L'interessata si duole che il primo giudice non abbia accolto la sua richiesta di edizione nei confronti del marito, di modo che le sono venuti a mancare gli elementi indispensabili per sostanziare la pretesa. Lamenta inoltre che il Pretore aggiunto ha preso in esame soltanto il periodo intercorso fra il 2013 e il 2014, trascurando il 2012, e si sia fondato unicamente sui dati riconosciuti dal con-venuto. Che l'istante non sia riuscita a entrare in possesso di tutti i dati utili per documentare il suo dispendio annuo in fatto di vacanze è invero possibile. Prima di tutto le incombeva di confrontarsi però con le motivazioni addotte e le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice, spiegando perché esse non appaiano verosimili, mentre nell'appello essa si limita a censurare l'operato del Pretore aggiunto. Al ragionamento di lui essa nemmeno allude. In seguito l'istante avrebbe dovuto contrapporre all'opinione del primo giudice la propria motivazione e le proprie conclusioni, spiegando come si arrivi al risultato da lei prospettato. Non è compito di questa Camera calcolare una media di esborsi mensili cercando i giustificativi per le vacanze nei plichi doc. N, AE, AF, AG, AH, AI, AL, AM, AN e doc. 22, 23, 24 e 25 cui essa accenna (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 38). Tanto meno ove si consideri che nemmeno facendo capo al memoriale conclusivo prodotto dinanzi al Pretore è dato di capire come essa giunga a una spesa media di fr. 30 000.– mensili. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello sfugge perciò a ulteriore disamina.
17. Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto nel fabbisogno effettivo dell'istante il carico fiscale di fr. 19 314.20 mensili esposto da AP 1 perché – come opponeva il marito – secondo l'art. 730 del Foreign Maintenance Payments nel __________ i contributi alimentari per moglie e figli non sono tassati (decreto impugnato, pag. 15 in fondo). L'appellante non contesta quest'ultima motivazione. Conferma nondimeno la sua richiesta, invocando una volta di più il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Inoltre essa sostiene che potrebbe “sempre rientrare in Svizzera o in un altro Paese nel quale dovrà sopportare il costo delle imposte”. Sulla questione legata al tenore di vita durante la comunione domestica non è il caso di ripetersi. Sull'eventualità che l'istante rientri in Svizzera o si trasferisca in un Paese nel quale i contributi alimentari per moglie e figli sono tassati basti rilevare che in un caso del genere essa potrà sempre chiedere una modifica dell'assetto cautelare. Analoghe considerazioni valgono qualora risulti che, a prescindere dai contributi di mantenimento, l'interessata sia soggetta in __________ a imposte ordinarie oggi non quantificate. AP 1 non può pretendere invece che nel suo fabbisogno effettivo si tenga conto, oggi, di un onere fiscale inesistente.
18. Riguardo ai contributi AVS di fr. 1079.50 mensili che l'appellante fa valere nel fabbisogno effettivo come se vivesse ancora in Svizzera, il Pretore aggiunto ha accertato che nel __________ è data anche a persone senza attività lucrativa la possibilità – come in Svizzera – di contribuire al fondo pensionistico statale, ma che l'istante non ha reso concretamente verosimile tale intenzione. Ciò rendeva superfluo appurare se fosse per lei necessario consolidare a fini previdenziali il suo “primo pilastro” all'estero (decreto impugnato, pag. 16). L'appellante invoca ulteriormente il proprio tenore di vista, ma senza esito, come si è già detto più volte. Essa si vale anche del diritto a un'adeguata previdenza professionale, se non altro per il caso di premorienza del marito, ciò che farebbe estinguere il contributo alimentare. Così argomentando, tuttavia, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale non le ha negato il diritto di contribuire al fondo pensionistico __________. Le ha rimproverato di non avere reso concretamente verosimile l'intenzione di procedere in tal senso, tant'è ch'essa indica soltanto i contributi personali all'AVS svizzera. Dovesse reputare proficuo dal profilo pensionistico affiliarsi al sistema __________, l'appellante potrà sempre illustrare concretamente la sua situazione previdenziale al giudice e postulare una modifica dell'assetto cautelare.
19. Relativamente alla spesa per animali domestici (cani e gatti), il Pretore aggiunto ha ammesso nel fabbisogno effettivo dell'appellante un costo di fr. 440.– mensili (fr. 400.– per l'alimentazione, fr. 40.– per le spese veterinarie), esborso che il primo giudice ha calcolato in base a fatture degli anni 2013 e 2014 (decreto cautelare, pag. 16 in basso). Egli non ha riconosciuto invece tasse per la detenzione di animali, non rese verosimili, né spese per una dog-sitter, mansione che a suo avviso può svolgere l'house-
keeper (sopra, consid. 11). L'appellante espone una spesa di fr. 1608.50 mensili complessivi, dolendosi che il Pretore aggiunto abbia considerato soltanto gli anni 2013 e 2014, escludendo il 2012. Come si è spiegato, tuttavia, il tenore di vita determinante per la definizione di contributi di mantenimento nelle protezioni dell'unione coniugale e nei procedimenti cautelari in cause di stato è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme (sopra, consid. 5b). Mal si comprende di conseguenza perché andrebbe tenuto calcolo di dati risalenti al 2012. Quanto al costo del cibo per animali fatto valere nella misura di fr. 516.70 mensili, fr. 300.– sono semplicemente stimati (quando si sarebbero potuti documentare) e ciò non basta per renderli verosimili. Riguardo infine alla tassa per la detenzione di animali, l'appellante non indica a quanto essa ammonti nella regione __________, né spiega perché l'housekeeper non potrebbe accudire a cani e gatti. Anche al proposito l'appello manca così di consistenza.
20. Nel fabbisogno effettivo di AP 1 il Pretore aggiunto ha conteggiato fr. 6450.– mensili per spese personali (abbigliamento, parrucchiere, estetista, gioielli ecc.), come riconosceva il marito. Egli non ha trascurato che l'istante rivendica spese per fr. 50 000.– mensili documentando la pretesa con la liquidità che il marito le metteva a disposizione su conti a lei intestati presso il __________ __________ e la __________ SA, come pure su una carta di credito presso __________ (__________). Il primo giudice ha ritenuto tuttavia che in gran parte i dati bancari attestino una movimentazione di fondi successiva alla separazione e non bastino per rendere verosimile l'importo rivendicato, anche perché da essi “non emerge un quadro complessivo di spese nell'ordine di grandezza espresso dall'istante” (decreto impugnato, pag. 17 in basso). Egli ha obbligato nondimeno AO 1 a versare sulla carta di credito __________ della moglie fr. 2000.– mensili, onere cui del resto il marito non si opponeva.
L'appellante ribadisce che tra il 2012 e il 2014 AO 1 le ha versato £ 21 000.– su un conto presso la S__________ __________ __________, fr. 15 000.– su un conto presso il __________ __________, fr. 5000.– su un altro conto e £ 12 850.– sulla carta di credito __________, denaro da lei usato per spese personali. Non si confronta però con l'argomentazione del Pretore aggiunto, secondo cui “dietro al prelievo e/o dietro al pagamento non sussiste forzatamente una spesa”, il marito asserendo tra l'altro che il denaro da lui corrisposto servisse anche – ad esempio – per alimentari, carburante, farmaci, per il fabbisogno del figlio e per regali alla sorella di lei. Sulla destinazione di quelle somme, invero, non v'è chiarezza. Men che meno appare verosimile l'asserito (e generico) acquisto di gioielli. L'unico riferimento nell'appello alla destinazione degli accrediti (pag. 51) è una voce “spot sale” riferita ai versamenti del marito sul conto presso la S__________ __________ __________, la cui media rimane tuttavia di gran lunga inferiore alla cifra da lui riconosciuta per spese personali (fr. 6450.– mensili). Che poi all'istante piacciano in particolare borse e scarpe non basta lontanamente per giustificare un dispendio di fr. 50 000.– mensili. Ne discende, una volta ancora, l'inconsistenza dell'appello.
21. L'appellante espone nel proprio fabbisogno effettivo un esborso di fr. 20 000.– mensili per spese legali. Il Pretore aggiunto le ha riconosciuto fr. 7000.– mensili, somma “definita in ragione dei costi già affrontati e misurata limitatamente all'intervento dei professionisti intervenuti a queste latitudini”, non dovendo “ricadere sul marito” il mandato da lei conferito anche a uno studio legale di __________ e a uno studio legale di __________ (decreto impugnato, pag. 18). L'appellante ribadisce la sua pretesa, facendo valere che la giurisdizione svizzera per la causa di divorzio è stata voluta dal marito, che quest'ultimo ha ostacolato il trasferimento del figlio in __________, ch'essa si è dovuta rivolgere all'autorità giudiziaria __________ per ottenere il pagamento della pigione a __________ da parte del convenuto, che questi è patrocinato anch'egli da uno studio legale nel __________ e che limitare pertanto le sue spese legali a fr. 7000.– mensili creerebbe uno squilibrio manifesto nelle possibilità di difesa tra coniugi. L'argomentazione è del tutto generica e non adempie minimamente i requisiti di motivazione dell'art. 311 cpv. 1 CPC. Invano si cercherebbe di sapere intanto come AP 1 giunga al risultato di fr. 20 000.– mensili circa le sue spese legali, nel memoriale non figurando una sola cifra. Nessuna spiegazione o quantificazione si evincerebbe, del resto, nemmeno ove si volesse – per ipotesi – far capo al memoriale conclusivo di prima sede (pag. 16, ultime righe in fondo). Oltre a ciò, l'istante non fornisce alcuna ragione circa la necessità di farsi assistere da uno studio legale di __________, limitandosi a definire lapidariamente tale necessità “comprovata” (memoriale, pag. 54 in alto). Privo di sufficiente motivazione, al proposito l'appello va dichiarato una volta ancora irricevibile.
II. Sulla restrizione del potere di disporre
22. Nel decreto cautelare impugnato il Pretore aggiunto ha respinto – come detto (consid. 4) – la restrizione del potere di disporre postulata da AP 1 sulla “__________” (particelle n. 307 e 601 RFD di __________, sezione di __________). Nell'appello l'interessata chiede che il decreto cautelare sia riformato invitando l'ufficiale del registro fondiario a iscrivere il provvedimento sulle due note particelle. La controversia è superata, AO 1 avendo venduto la “__________” il 14 dicembre 2020, come conferma il sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD II-2011 pag. 760 n. 42c) e la documentazione presentata dall'appellante il 18 febbraio 2021. Senza interesse, su questo punto l'appello va di conseguenza stralciato dal ruolo (art. 242 CPC).
III. Sulle spese e le ripetibili
23. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una lieve maggiorazione del contributo cautelare di mantenimento (che corrisponde all'intero suo fabbisogno effettivo), il quale passa dai
fr. 46 288.– mensili complessivi decretati dal Pretore aggiunto a complessivi fr. 48 288.– mensili (sopra, consid. 7 e 8). Rispetto
ai fr. 202 000.– mensili richiesti, tuttavia, l'istante esce vittoriosa
per l'1% circa, ciò che per finire equivale a completa soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
24. Sulla restrizione del potere di disporre l'appello va tolto dal ruolo siccome divenuto senza interesse. Come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (sentenza inc. 11.2019.121 del 18 maggio 2020 consid. 2), in materia di spese l'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle procedure divenute senza oggetto – e, per analogia, alle procedure divenute senza interesse – prevede che quando una lite diventi caduca il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” secondo la soccombenza (art. 106 CPC) e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. A tal fine egli considera, segnatamente, “quale parte abbia provocato la proposizione dell'azione, quale sarebbe presumibilmente stato l'esito della causa e quale parte è all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento privo di oggetto” (FF 2006 pag. 6669; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107; Rüegg in: Basler Kommentar, ZPO, op. cit., n. 8 ad art. 107; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 18 ad art. 107; Jenny in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art. 107 CPC). Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente – di regola – quale sarebbe stato il presumibile risultato del procedimento. Se tuttavia la caducità del procedimento è stata provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012 consid. 3.2).
Nella fattispecie non si può dire che il convenuto abbia provocato la caducità del provvedimento richiesto, ove si consideri che la “__________” era in vendita ormai da anni. La questione è di valutare sommariamente, piuttosto, quale sarebbe stato il presumibile esito dell'appello se la Camera avesse dovuto giudicare in proposito. L'appellante sosteneva che, alienando la villa, il convenuto avrebbe messo a repentaglio, se non le basi economiche della famiglia, per lo meno “obblighi patrimoniali derivanti dall'unione coniugale” (art. 178 cpv. 1 CC), tra cui rientrano i contributi alimentari dovuti in forza dell'art. 163 cpv. 1 CC (RtiD
I-2019 pag. 508 consid. 7b). Essa medesima riconosce tuttavia che il marito possiede anche altri immobili: un appartamento a __________, un appartamento a __________ e immobili di reddito a __________. È vero che tali beni sono gravati da usufrutto in favore del padre, ma è altrettanto vero che AO 1 possiede un'ulteriore villa a __________ e un appartamento a __________ (appello, pag. 57). Pur volendo considerare il solo patrimonio immobiliare, a un sommario esame non risultava quindi che, vendendo la “__________”, egli avrebbe messo a rischio la copertura del contributo alimentare in favore dell'appellante. Ne deriva che su questo argomento l'appello sarebbe presumibilmente stato respinto. Anche in proposito le spese giudiziarie seguono così la soccombenza dell'istante.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
25. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso
raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare rimasto controverso in appello. Contro decreti cautelari, in ogni modo, davanti al Tribunale federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui riguarda il contributo di mantenimento, l'appello è parzialmente accolto in quanto ricevibile e il dispositivo n. 2 del decreto cautelare impugnato è così riformato:
AO 1 è condannato a versare dal 1° settembre 2017 a AP 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 48 288.– mensili complessivi, di cui fr. 11 000.– per la pigione e fr. 2000.– sulla linea di credito della beneficiaria presso __________. Egli è autorizzato a coprire il costo della pigione, in via anticipata, con un pagamento unico di fr. 132 000.– annui.
Il dispositivo n. 2.1 del decreto impugnato rimane invariato.
II. Nella misura in cui riguarda la restrizione del potere di disporre, l'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
III. Le spese processuali di fr. 7500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 9000.– per ripetibili.
IV. Notificazione:
|
|
– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).