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Incarti n. 11.2020.55 11.2020.61 11.2020.62 11.2020.63 |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
Chietti Soldati |
sedente per statuire nella causa DM.2015.281 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 21 ottobre 2015 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 |
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giudicando sull'appello del 3 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 30 aprile 2020 (inc. 11.2020.54) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.55),
sull'appello incidentale del 26 aprile 2021 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio,
come pure sul reclamo in materia di gratuito patrocinio introdotto dalla stessa AP 1 il 14 maggio 2020 contro la medesima sentenza (inc. 11.2020.63)
e sul reclamo del 14 maggio 2020 in materia di gratuito patrocinio presentato da AO 1 contro la citata decisione (inc. 11.2020.61) e sulla contestuale domanda di gratuito patrocinio (inc. 11.2020.62);
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1963), cittadino italiano, e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________ (Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un figlio, P__________, nato il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 moglie e figlio hanno raggiunto il marito nel Ticino, dove AO 1 risiedeva sin dal 1993 e lavorava quale autista per la __________ SA di __________. In quell'anno AP 1 è stata assunta come ausiliaria a tempo parziale dal servizio alberghiero dell'Ospedale __________ a C__________. Alla fine di settembre del 2012 i coniugi si sono separati. Moglie e figlio si sono
trasferiti in un appartamento a T__________, il marito in un appartamento a C__________.
B. Frattanto, nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 3 agosto 2012 da AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a un'udienza del 3 settembre 2012 i coniugi si sono accordati sull'affidamento cautelare di P__________ alla madre, sul diritto di visita paterno e su un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per il figlio. Successivamente, il 19 novembre 2012, il Pretore ha istituito una curatela educativa in favore del figlio e il 23 aprile 2013 i coniugi hanno concordato la riduzione del contributo alimentare per P__________ a fr. 500.– mensili.
C. Su proposta dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, con decreto cautelare del 6 dicembre 2013 il Pretore ha disposto l'inserimento del figlio nel Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) e una misura di controllo e informazione fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC. A una successiva udienza del 14 maggio 2014 i coniugi si sono accordati – fra l'altro – nel senso che P__________ sarebbe rimasto con la madre in settimana e con il padre dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina, oltre a tre settimane durante le vacanze estive. In seguito a un incontro con il curatore e il responsabile dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, con decreto cautelare del 6 ottobre 2015 il Pretore ha poi domiciliato P__________ dal padre, ha stabilito che egli sarebbe rimasto con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina (quando essa lavora) o fino al lunedì mattina (quando essa non lavora) e per il resto con il padre, annullando ogni contributo alimentare a carico di quest'ultimo, ciascun genitore dovendo provvedere al mantenimento del figlio quando P__________ sta con lui (inc. SO.2012.3382). Un appello presentato il 19 ottobre da AP 1 contro tale decreto è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza dell'11 novembre 2015 (inc. 11.2015.90).
D. Nel frattempo, il 21 ottobre 2015, AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, sollecitando – previa ammissione al gratuito patrocinio – l'affidamento di P__________, riservato il diritto di visita paterno, un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 2025.– mensili fino al termine di un'adeguata formazione scolastica o professionale, la restituzione di taluni suoi effetti personali, la suddivisione di mobili e suppellettili dell'abitazione familiare, così come la divisione a metà degli averi previdenziali accumulati dai coniugi durante il matrimonio. Il 18 dicembre 2015 il Pretore ha emesso un decreto cautelare in cui ha testualmente ripreso quanto disposto con il decreto del 6 ottobre precedente. Contestualmente entrambi i coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, nel senso che a ognuno è stata imposta una partecipazione alle spese processuali limitata a fr. 50.–. Un appello presentato il 19 ottobre 2015 da AP 1 contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 6 maggio 2016 (inc. 11.2015.118).
E. Intanto, all'udienza di conciliazione del 2 marzo 2016 i coniugi si sono intesi sul principio del divorzio e sulla divisione degli averi previdenziali, ma non sugli altri effetti accessori, di modo che
il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine di 30 giorni (poi prorogato) per presentare il memoriale di risposta. In tale allegato, del 1° settembre 2016, il convenuto ha rivendicato l'affidamento di P__________ con esercizio congiunto dell'autorità parentale (riservato il diritto di visita materno), un contributo di mantenimento per il figlio di fr. 1554.– mensili (oltre assegni familiari) fino al termine di una formazione adeguata e il riparto a metà delle spese straordinarie per il figlio. Egli ha chiesto altresì il versamento di fr. 18 053.– o, in subordine, di almeno fr. 4900.– e di € 12 000.– in liquidazione del regime dei beni, instando per il gratuito patrocinio. Nel gennaio del 2017 AO 1 ha cessato l'attività lucrativa in seguito a un infortunio ed è attualmente al beneficio della pubblica assistenza.
F. Alle prime arringhe del 12 settembre 2017 le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. Nel corso dell'istruttoria il Pretore ha adottato numerosi provvedimenti cautelari, spesso su proposta dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione e del curatore educativo. In particolare egli ha più volte disciplinato il calendario della permanenza e delle vacanze di P__________ con l'uno o l'altro genitore, ha impartito istruzioni a protezione del figlio ai genitori e ha incaricato il dott. D__________ B__________, psichiatra e psicoterapeuta che aveva già seguito il minore, di incontrare P__________, verificarne lo stato di salute e segnalare eventuali provvedimenti necessari. Preso atto che lo specialista aveva comunicato di non essere in grado di assolvere il mandato, il Pretore ha chiuso l'istruttoria il 21 maggio 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nei rispettivi memoriali del 10 ottobre 2019 esse hanno mantenuto le loro domande, il convenuto riducendo nondimeno la pretesa alimentare in favore di P__________ a fr. 1166.– mensili fino al 12° compleanno e a fr. 1466.– mensili dopo di allora. In seguito all'entrata in carica di un nuovo Pretore, il 1° gennaio 2020, le parti hanno rinunciato a ripetere il dibattimento finale.
G. Statuendo con sentenza del 30 aprile 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha liquidato il regime dei beni nel senso di lasciare ogni coniuge in possesso dei beni da lui detenuti o a lui intestati e ha ordinato la divisione a metà della previdenza professionale maturata dai coniugi in costanza di matrimonio (con trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo il passaggio in giudicato della sentenza per definire l'entità di tali prestazioni). Egli ha poi affidato il figlio al padre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, ha disciplinato il diritto di visita materno da esercitare dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – se essa lavora – o dal giovedì a mezzogiorno fino al lunedì mattina, ha confermato la curatela educativa in favore di P__________, assunta dal 1° gennaio 2020 da G__________ L__________-M__________, come pure una sorveglianza educativa secondo l'art. 307 cpv. 3 CC da parte dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione. AP 1 è stata tenuta inoltre a versare un contributo alimentare per il figlio di fr. 925.– mensili fino al 12° anno d'età e di fr. 1250.– mensili fino alla maggiore età o al termine della formazione scolastica, assegni familiari non compresi. Le spese processuali di complessivi fr. 5000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore ha rifiutato ai coniugi il beneficio del gratuito patrocinio.
H. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 giugno 2020 per ottenere, previo conferimento del gratuito patrocinio, l'affidamento del figlio (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo di mantenimento per il medesimo di fr. 2025.– mensili (inc. 11.2020.54 e 11.2020.55). Nelle sue osservazioni del 26 aprile 2020 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale postula una modifica del diritto di visita materno, fissandolo ogni settimana dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – quando l'attrice lavora – o dal sabato a mezzogiorno fino al lunedì mattina ogni 15 giorni, “a condizione che la madre non lavori”. Egli insta altresì per il gratuito patrocinio. In osservazioni del 31 maggio 2020 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello incidentale. L'11 giugno 2021 AO 1 ha chiesto di estromettere la replica spontanea dagli atti, poiché tardiva.
I. Nel frattempo entrambe le parti sono insorte contro il diniego
del gratuito patrocinio al Tribunale di appello con reclami del 14 maggio 2020, AO 1 sollecitando il medesimo beneficio anche in seconda sede (inc. 11.2020.61, 11.2020.62 e 11.2020. 63). Non sono state chieste osservazioni ai reclami.
L. Il 23 giugno 2021 il vicepresidente di questa Camera ha disposto l'audizione di P__________ __________ e un aggiornamento della situazione del minore. G__________ L__________-M__________, curatrice del figlio, e l'Ufficio dell'aiuto e della protezione hanno presentato i loro rapporti il 5 e il 27 luglio 2021. Il 16 agosto 2021 la psicologa e psicoterapeuta G__________ C__________ R__________ ha rilasciato inoltre la sua relazione sull'ascolto di P__________. Agli atti è stato acquisito infine il rapporto 2020/21 della scuola media di __________. Sull'esito del complemento istruttorio AP 1 si è espressa con osservazioni del 28 settembre 2021. P__________ __________ non ha preso posizione. Le parti sono poi state sentite personalmente a un'udienza del 23 novembre 2021 dal vicepresidente della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito non si pone, litigioso essendo anche l'affidamento del figlio, controversia appellabile senza riguardo a questioni di valore. Riguardo alla tempestività dell'appello principale, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della moglie il 4 maggio 2020 (tracciamento dell'invio n. 98.__________298, agli atti). Introdotto il 3 giugno 2020, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile. Altrettanto vale per l'appello incidentale. L'invito a formulare osservazioni all'appello principale è stato notificato infatti alla patrocinatrice del marito il 10 marzo 2021 (tracciamento dell'invio n. 98.__________140, agli atti) e il memoriale andava pre-sentato entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Il termine per ap-pellare in via incidentale è cominciato a decorrere così l'indomani, ma è rimasto sospeso dal 28 marzo all'11 aprile 2021 conformemente all'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto sabato 24 aprile 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Inoltrato il 26 aprile 2021, ultimo giorno utile, anche tale ricorso risulta pertanto tempestivo.
Entrambi i coniugi hanno introdotto reclamo contro il diniego del gratuito patrocinio. La trattazione di simili reclami rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto i rimedi giuridici sono correlati, tuttavia, alla sentenza di divorzio impugnata con appello. Per unità della materia ed economia di giudizio giova di conseguenza congiungerli con la procedura di appello ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC).
I. Sull'appello di AP 1 (inc. 11.2020.54)
2. All'appello AP 1 allega la fotografia dello schermo di uno smartphone dal quale risulta che il convenuto ha abbandonato il 3 aprile 2020 il gruppo WhatsApp organizzato dalla docente di francese del figlio durante il periodo di chiusura delle scuole e di didattica a distanza dovuto alla pandemia da Covid19 (doc. L), un certificato di domicilio dal quale risulta la partenza di sua madre da __________ il 1° settembre 2019 (doc. M) e un estratto del registro delle esecuzioni a suo nome dell'11 maggio 2020 (doc. N). Con il reclamo essa esibisce inoltre un richiamo per il pagamento del premio della cassa malati (doc. G). Il 4 settembre 2020 essa ha presentato altresì una dichiarazione del 28 agosto 2020 in cui C__________ M__________ attesta di avere impartito a P__________ lezioni di recupero dall'ottobre del 2019. Il 1° febbraio 2021 l'appellante ha poi presentato una “segnalazione intermedia” del novembre 2000 e un rapporto del 25 gennaio 2021 della scuola media di __________, le “comunicazioni ai genitori” per l'anno 2019/2020 della scuola elementare di __________, una sua lettera del 12 ottobre 2020 alla docente di matematica del figlio e una “lettera ambulatoriale” inviata il 2 ottobre 2020 dalla Clinica di Chirurgia e Ortopedia pediatrica di __________ al pediatra del figlio. Il 31 maggio 2021 essa ha prodotto infine copia della polizza dell'assicurazione complementare del figlio contro le malattie.
La documentazione testé descritta è ammissibile, controverse in concreto essendo questioni riguardanti un minorenne. Nuovi documenti sono proponibili in tal caso senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC in forza del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione e vanno considerati nella misura in cui appaiono utili per il giudizio (DTF 144 III 352 consid. 4.2). Parte dei documenti è volta invero a dimostrare una ridotta capacità contributiva dell'appellante e in tale misura non profitta al minore. Il principio inquisitorio illimitato, tuttavia, vale non solo per i figli minorenni, ma anche per gli altri partecipanti al processo, e segnatamente per il debitore di un contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale 5A_899/2019 del 17 giugno 2020 consid. 3.3.2 con rinvii in: FamPra.ch 2020 pag. 1062). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali documenti.
3. Il 31 maggio 2021 AP 1 ha inviato alla Camera una replica spontanea che AO 1 chiede di estromettere dagli atti perché tardiva. Ora, che un memoriale spontaneo debba essere presentato con sollecitudine è vero (I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 4 con rinvio). E in concreto l'allegato è stato introdotto 30 giorni dopo la notificazione del memoriale avversario, contemporaneamente alle osservazioni all'appello incidentale. V'è da domandarsi perciò se esso possa ancora essere considerato tempestivo. Comunque sia, il suo contenuto non appare determinante ai fini del giudizio. L'interrogativo può dunque rimanere irrisolto.
4. Litigiosi permangono, in appello, la custodia di P__________, la conseguente regolamentazione del diritto di visita paterno e il contributo di mantenimento a carico del genitore non affidatario. Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo all'affidamento del figlio, il Pretore ha accertato anzitutto l'elevata conflittualità della coppia che, fin dalla separazione, antepone il rancore reciproco al bene del figlio, coinvolgendolo in accesi litigi. Riepilogati gli sforzi profusi dalle autorità e dagli operatori (“la rete”) durante la procedura, egli ha constatato che tale conflittualità ha finanche impedito di attivare un intervento educativo. Il primo giudice ha poi ricordato che inizialmente P__________ era stato affidato alla madre, ma che successivamente, dopo che l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione aveva sollevato dubbi sulla capacità genitoriale di lei, segnalandone le mancanze, il figlio è stato cautelarmente affidato al padre, mentre alla madre era stato concesso un ampio diritto di visita.
Per il Pretore, il citato assetto cautelare, adottato il 6 ottobre 2015 e confermato il 15 dicembre successivo, ha dato buona prova, anche se è stato necessario intervenire puntualmente sulle relazioni personali, vista l'incapacità delle parti di trovare un'intesa. Egli ha precisato altresì che di recente l'Ufficio dell'aiuto e della protezione ha segnalato nuovi conflitti fra i genitori e un calo del rendimento del figlio, a comprova della relazione fra le tensioni delle parti e il benessere di P__________. Ciò premesso, il Pretore ha evocato l'incapacità dei genitori di accordarsi su questioni anche futili come il pagamento del vestiario e della mensa, oltre che sulle visite e le vacanze, di modo che ha escluso un affidamento congiunto. Considerato che il padre si è dimostrato più collaborativo con “la rete”, più incline a favorire i diritti di visita e più attento ai bisogni di P__________, egli ha ritenuto giustificato affidargli il figlio. Alla madre egli ha garantito ampie relazioni personali secondo la disciplina adottata fino a quel momento, conciliabile con i turni di lavoro di lei, al fine di garantire a P__________ continuità della vita quotidiana.
5. Nelle osservazioni all'appello AO 1 rileva che le argomentazioni della moglie sono una mera ripetizione del memoriale conclusivo, sicché al riguardo il ricorso non è motivato a sufficienza. L'argomentazione non può essere condivisa. Certo, un appello dev'essere “scritto e motivato” (art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado sia contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non è sufficiente reiterare nell'appello le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta all'appellante confrontarsi con quanto figura nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice. Solo a tali condizioni la giurisdizione di appello può entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un appello non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica (I CCA, sentenza inc. 11.2020.56 del 12 ottobre 2021 consid. 3b con rinvii). Nel caso specifico si conviene che nell'appello l'attrice riprende per lo più argomenti esposti in prima sede, ma essa non manca di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Il ricorso consente di capire che l'interessata mette in discussione l'idoneità di AO 1 a occuparsi del figlio, riproponendo argomenti che il primo giudice ha esaminato solo di scorcio. Nel complesso il ricorso adempie così i requisiti minimi di motivazione.
6. L'appellante contesta la scelta di affidare P__________ al padre, sostenendo che quest'ultimo è apparso più conciliante agli occhi dell'autorità perché egli, “al contrario di lei, non si preoccupa abbastanza del figlio”. Essa afferma di essersi interessata lei soltanto del rendimento scolastico e della salute di P__________, il quale da quando è domiciliato presso il padre accusa disturbi che ne hanno peggiorato il rendimento scolastico. Allorché è affidato al padre – essa continua – il figlio è accudito da terzi, non è seguito nella cura dell'igiene, non è aiutato a fare i compiti e gli viene imposta un'attività sportiva stressante. L'appellante deplora, in particolare, che nell'ottobre del 2016 P__________ si è fratturato un polso senza che il padre si curasse di portarlo dal medico, che nel giugno del 2017 il figlio è tornato da lei dopo un soggiorno dal padre con la “faccia gonfia”, che il marito si è negato al telefono al dottor B__________, incaricato dal Pretore di riferire sulla situazione del figlio, che costui non segue P__________ negli studi, obbligandola a occuparsene quando il ragazzo è con lei e che il convenuto ha abbandonato il gruppo WhatsApp di francese durante il periodo di didattica a distanza per la pandemia, non ritenendo quella lingua importante. Essa non si oppone a che l'attuale assetto delle visite di P__________ sia mantenuto per il padre, ma chiede l'attribuzione della custodia parentale. Tanto più – essa rileva – che per colmare le lacune educative del figlio essa si sta adoperando con tutti i mezzi per aiutare P__________ negli studi, così com'è pronta a collaborare con la scuola e a risolvere i problemi di salute del figlio, facendosi carico di tutte le visite mediche.
7. L'art. 133 cpv. 1 CC stabilisce che il giudice del divorzio disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. Dal 1° gennaio 2014 la custodia del figlio non ha più portata giuridica, ma solo fattuale, nel senso che consiste solo nella facoltà di prendersi cura del minorenne nella quotidianità e di esercitare i diritti e gli obblighi legati alla cura e all'educazione corrente (DTF 147 III 123 consid. 3.2.2, 142 III 614 consid. 4.1; più di recente: sentenza del Tribunale
federale 5A_345/2020 del 30 aprile 2021 consid. 5.1, in:
FamPra.ch 2021 pag. 828). L'autorità parentale congiunta non implica necessariamente una custodia alternata. Il giudice deve esaminare nondimeno se quest'ultima sia possibile e compatibile con il bene del minore, principio fondamentale per l'attribuzione di diritti parentali, rispetto ai quali gli interessi personali dei genitori passano in secondo piano (DTF 142 III 620 consid. 3.2.3 con rinvii). Se il giudice giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale dei due genitori affidare il ragazzo, tenendo conto delle rispettive capacità educative e possibilità di occuparsi personalmente del figlio, della loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, della stabilità dei rapporti familiari e logistici, come pure dell'età e dei desideri del ragazzo (DTF 142 III 622 consid. 3.2.4; 142 III 616 consid. 4.4; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_740/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3c).
A parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti e la loro importanza dipende dalle circostanze del caso. La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio svolgono un ruolo preminente in caso di bambini piccoli o in età di scuola elementare, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori è di rilievo quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii, 612 consid. 4.3 con rinvii; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_722/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3.1.3). Ciò vale soprattutto in caso di custodia alternata. Ma anche qualora il giudice attribuisca la custodia a un solo genitore si applicano essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si aggiunge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; ancor più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_991/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 5.1.2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.98 del 20 luglio 2020 consid. 6 con riferimenti).
8. In concreto, come detto, il Pretore ha attribuito la custodia parentale al solo AO 1, escludendo una custodia alternata, e mantenendo la disciplina del diritto di visita in vigore fino a quel momento. In sostanza P__________ rimane con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina, se essa lavora, o dal giovedì a mezzogiorno fino al lunedì mattina, se essa non lavora. Visto che la partecipazione della madre alla cura del figlio corrisponde in media a 11 giorni mensili, ovvero una presa a carico di circa il 30%, ci si può domandare se tale regolamentazione non sia già una custodia alternata (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2018.30 del 18 gennaio 2019 consid. 3m con rinvio a Cottier/Widmer/Tornare/Girardin, La garde alternée – Une étude interdisciplinaire sur ses conditions-cadre, in: FamPra.ch 2018 pag. 301 nota 22).
Sia come sia, il primo giudice ha accertato nella fattispecie una situazione familiare conflittuale, in cui i genitori sono incapaci di informarsi vicendevolmente, sono perennemente impegnati nel farsi ripicche, sono incapaci di trovare un accordo anche su questioni minori e usano il figlio come strumento per ferire l'altro. A distanza di tempo la situazione non è mutata. Anzi, dall'ultimo aggiornamento si evince che durante il confinamento dovuto alla pandemia da COVID-19 essi sono sì riusciti in qualche modo a collaborare e a organizzarsi nei confronti del figlio, ma che alla fine del confinamento la conflittualità è ripresa. Una volta di più, qualsiasi avvenimento che riguardi il ragazzo “è utilizzato per dimostrare dall'uno/a l'inadeguatezza dell'altro/a” (rapporto dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, del 27 luglio 2021). Anche la curatrice G__________ L__________-M__________ ha riconfermato le difficoltà dei genitori nel comunicare tra loro (rapporto del 5 luglio 2021). In sintesi, le relazioni fra le parti appaiono viepiù tese e la comunicazione reciproca gravemente compromessa. Ciò osta a una custodia alternata, la quale non è nell'interesse del figlio.
9. Per quel che è delle capacità educative dei genitori, il Pretore non le ha ritenute inadeguate. Nell'appello AP 1 esprime dubbi sull'idoneità parentale di AO 1, rimproverandogli di non occuparsi adeguatamente del figlio. Rileva che costui fa accudire il figlio da terzi, ne trascura l'alimentazione,
l'igiene e i problemi di salute, imponendo a P__________ inoltre un'attività sportiva stressante. La scuola poi, essa soggiunge, ha segnalato una situazione preoccupante, sia dal profilo del comportamento (atteggiamenti provocatori e poco adeguati) sia per quanto riguarda il rendimento (largamente insufficiente), evidenziando che P__________ non finisce i compiti, non rispetta le scadenze e si presenta a scuola senza l'occorrente per le attività speciali come musica e ginnastica.
a) Salvo per quel che è della scuola, su cui si tornerà in appresso, le mancanze imputate a AO 1 non trovano riscontro agli atti, per lo meno non nella gravità con cui l'appellante le descrive. Le segnalazioni dell'attrice al Pretore del 15 novembre 2016, 22 dicembre 2017 e 3 luglio 2018 non hanno portato ad alcun intervento da parte del giudice. Analoga sorte hanno seguito le segnalazioni all'Autorità regionale di protezione. Le apprensioni dell'appellante, la quale sembra vantare l'esclusività per quanto concerne la tutela del bene del figlio, non bastano così per indiziare un'inadeguatezza parentale del convenuto. Né “la rete” (curatori, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione) ha segnalato mancanze di AO 1 nella cura di P__________. Nessun indizio oggettivo induce poi a presumere che il padre miri ad allontanare il figlio dalla madre.
b) Quanto alla scuola, dal settembre del 2020 P__________ frequenta le medie di __________, le quali sin dall'inizio hanno segnalato difficoltà nella regolarità dell'impegno, nel rispetto delle scadenze e nell'assolvimento dei compiti, con risultati sotto le aspettative minime (rapporto del 5 luglio 2021 della curatrice; v. anche doc. Q1 di appello). Secondo il rapporto scolastico intermedio, la situazione del ragazzo “è preoccupante: sono sei le materie in cui P__________ non raggiunge la sufficienza” (italiano, matematica, francese, geografia, scienze naturali ed educazione musicale), tanto che le difficoltà “potrebbero pregiudicare il passaggio alla classe successiva”. Alla fine dell'anno scolastico P__________ è stato nondimeno promosso “per consiglio di classe”, pur con due insufficienze (in matematica e scienze naturali). Egli è tuttora insufficiente in francese, italiano e matematica, “per quanto è stato indicato dai docenti” (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 2).
Per sopperire alle lacune scolastiche, quando P__________ è da lei AP 1 accompagna il figlio dopo la fine delle lezioni da C__________ M__________ (docente di scuola elementare in pensione) “affinché possa studiare e fare i compiti”, mentre durante il fine settimana accompagna il ragazzo da C__________ M__________ una volta la mattina e un'altra volta il pomeriggio, “soprattutto se la settimana successiva c’è una verifica” (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 2; v. anche doc. P e U di appello). Dal canto suo, AO 1 ha dichiarato che “la signora che aiutava P__________ non piaceva ad AP 1 e che quindi vi ho rinunciato”, sicché ora aiuta lui il figlio con l'ausilio di una sua cugina maestra (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 3).
Come ha confermato la curatrice, sulla questione scolastica sussistono divergenze tra genitori e poca o nessuna coordinazione negli interventi. In simile confusione non è dato di capire se la madre appaia più attenta alle difficoltà scolastiche del figlio o se il padre se ne disinteressi, come l'appellante pretende. Costui partecipa agli incontri organizzati dalla scuola, ai quali AP 1 non sempre aderisce, ed è in contatto con la docente di sostegno. Sul fatto poi che il ragazzo non svolga i compiti a casa o non porti con sé il materiale scolastico i genitori si accusano a vicenda. Tale situazione, come è emerso anche all'udienza di istruzione in appello, spesso si riconduce alla mancanza di comunicazione quando il figlio si trova dall'altro genitore e parrebbe ora superata (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 4). Entrambe le parti, a detta della curatrice, tendono a minimiz-zare le segnalazioni della scuola su atteggiamenti provocatori e poco adeguati del ragazzo (gesti di ribellione e violenti verso cose). Non si disconosce che nel tempo la madre sia diventata più collaborativa con i docenti (doc. R prodotto in appello), ma non consta che il padre abbia ridotto la sua e non sia disposto, come in passato, a collaborare con i servizi scolastici. Il fatto che AO 1 si sia ritirato da un gruppo WhatsApp creato dalla docente di francese del figlio nel periodo della didattica a distanza è stato senz'altro inopportuno, ma non basta per indiziare una trascuranza nella formazione scolastica di P__________.
c) Per quel che è dei problemi di salute di P__________, una volta di più le posizioni divergono. AP 1 appare più apprensiva, organizza visite e sedute senza avere chiesto il consenso del convenuto né della curatrice e si reca al pronto soccorso anche per raffreddori, influenze, stomatiti o piccoli foruncoli sulla gamba. Non consta d'altro lato che AO 1 sottovaluti i problemi del figlio. La questione del busto che P__________ dovrebbe indossare in seguito a una forma di lombalgia per correggere la postura, che ha fatto discutere i genitori, parrebbe ora in via definizione, come ha dichiarato il padre all'udienza del 23 novembre 2021. Anche sulle attività nel tempo libero i genitori si combattono, la madre non condividendo la pratica del calcio che il ragazzo pare apprezzare (comunicazione dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione del 21 gennaio 2019), sollevando scuse singolari (scarpe e parastinchi troppo piccoli) e proponendo attività (nuoto o canottaggio) al limite dell'impraticabile, vista la distanza delle sedi, la poca costanza di P__________, come pure la scarsa e irregolare disponibilità dei genitori ad accompagnare il figlio e ad assumere le rette (rapporto della curatrice del 5 luglio 2021, pag. 5). Senza dimenticare infine che i genitori non paiono consapevoli dei pericoli legati a un uso incontrollato del cellulare da parte del ragazzo, tant'è che alla scoperta di chat con sconosciuti e giochi inadeguati sull'apparecchio in dotazione di lui costoro “di proposito negano/minimizzano qualsiasi cosa sia successa e scaricano la responsabilità sugli altri”, convinti che P__________ sappia gestire il tutto (rapporto della curatrice del 5 luglio 2021, pag. 4).
d) Alla luce di quanto precede è incontestabile che entrambi i genitori sono affezionati al figlio. Nessuno dei due può pretendere però, foss'anche in buona fede, di essere l'unico depositario del suo bene. In realtà, oltre a difettare una comuni-cazione reciproca, sussiste un conflitto su ogni aspetto della vita del figlio e ogni parte utilizza qualsiasi avvenimento che concerne P__________ per dimostrare l'inadeguatezza dell'altra. I litigi sul mancato pagamento della retta della mensa scolastica, che impedisce a P__________ di far capo alla struttura, così come la disdetta dell'assicurazione complementare della cassa malati, che impedisce il proseguimento della terapia psicologica, sono comportamenti irresponsabili e contrari al bene del figlio. Come riassume “la rete”, i genitori risultano incoerenti e irrispettosi delle scelte prestabilite, appaiono confusi e discontinui nel prestare aiuto al figlio, palesano scarsa presa di coscienza delle reali difficoltà di P__________ e della loro responsabilità quali genitori, approfittando della vulnerabilità e dell'affetto che il figlio nutre nei loro confronti. Tale situazione si protrae da anni e ognuno di loro è fermo sulle proprie posizioni. Ciò getta lunghe ombre sulle loro figure genitoriali, tant'è che l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, vista la situazione, si domanda se “non si debba cominciare a pensare a un collocamento del ragazzino in una struttura che lo protegga dai continui conflitti e dalla conseguente incoerenza educativa tra i due genitori e nel quale P__________ possa trovare una certa tranquillità” (rapporto del 25 settembre 2021). Senza trascurare che un'incomprensione tanto radicata e generalizzata fra genitori potrebbe finanche rimettere in discussione l'autorità parentale in comune (DTF 142 III 199 consid. 3.5, 141 III 474 consid. 4 segg.).
e) Se da un provvedimento tanto estremo come quello appena accennato si può per ancora prescindere non è tanto perché un collocamento del figlio sarebbe controindicato, ma perché ai genitori non difetta di per sé l'idoneità a prendersi cura di P__________. Tale idoneità risulta però fortemente limitata dall'incapacità di risolvere la loro conflittualità nell'interesse di un sereno sviluppo del ragazzo. Per la delegata all'ascolto le parti andrebbero “sostenute nella loro genitorialità” e con un aiuto “potrebbero trovare dentro di loro le risorse per adempiere al loro ruolo” (rapporto del 16 agosto 2021, pag. 6). Pur con tutte le riserve del caso, l'affidamento del figlio a uno dei due genitori va accompagnato da misure di protezione (sotto, consid. 15). Nel caso specifico un adeguato supporto specialistico che permetta loro di recuperare una sufficiente idoneità educativa per accudire al figlio sembra una misura adeguata. Ciò permetterebbe anche al minore di continuare a crescere nel suo ambiente naturale di appartenenza. E siccome le debolezze dei genitori si equivalgono, in concreto non sussistono elementi che, sotto il profilo dell'idoneità, fac-ciano ritenere l'uno più capace dell'altro o maggiormente in grado di esercitare in modo esclusivo la funzione educativa.
10. Per quel che è del genitore pronto a occuparsi di persona in maggior misura del figlio, al momento della sentenza pretorile il padre non esercitava un'attività lucrativa ed era libero da impegni, mentre la madre lavorava a tempo pieno. Onde una disponibilità di tempo paterna superiore. Dal marzo del 2021 AO 1 ha tuttavia iniziato un'attività lucrativa al 40% come manutentore a __________, con orari flessibili (il lunedì e il martedì dalle ore 9.00 alle 14.30, il mercoledì dalle ore 9.00 alle 12.00, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00). Ciò gli permette nondimeno di occuparsi del figlio quando P__________ è da lui (lo sveglia e gli prepara la colazione). Il ragazzo va a scuola con il bus e quando ritorna il padre è “quasi sempre a casa” (verbale
d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 3).
Quanto ad AP 1, che lavora tuttora nell'Ospedale __________ di __________ come ausiliaria del servizio alberghiero, i suoi turni di lavoro cambiano mensilmente (“può capitare di lavorare cinque giorni e avere il fine settimana libero oppure due giorni di lavoro dopo due giorni di libero, poi un giorno di lavoro; dipende sempre dal piano del datore di lavoro”). Anche gli orari possono variare, giacché a volte essa lavora dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 18.00 alle 20.30, oppure dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.30, oppure ancora un turno va dalle ore 12.00 alle 19.00 (verbale d'istruzione del 23 novembre 2021, pag. 1 e 2). Quando P__________ è da lei, essa si alza con il ragazzo alle 6.15, gli prepara la colazione e lo accompagna alla fermata del bus che lo conduce direttamente a __________. Al termine della scuola, alle ore 16.30, P__________ torna con il bus e lei lo aspetta alla fermata. Il giovedì, “visto che non fa religione”, lei lo va a prendere a scuola alle ore 15.00. P__________ __________ ha invero sollevato dubbi sugli orari della madre (“ci sono dei pomeriggi che lavora dalle 16.00 alle 20.00 e quindi non può occuparsi del figlio, così come P__________ mi spiega”), ma la circostanza, contestata da AP 1, non trova riscontro agli atti.
Considerato che un ragazzo dodicenne alunno di scuola media richiede meno accudimento di un bambino delle scuole elementari, sotto questo profilo entrambi i genitori hanno la possibilità di occuparsi di persona del figlio, essendo ambedue in grado di assicurare la loro presenza nei momenti in cui il ragazzo è a casa e soprattutto nel pomeriggio, dopo la fine delle lezioni. Il minore non risulterebbe quindi essere lasciato a sé stesso, quantunque dal rapporto d'ascolto si evinca che quando è dal padre P__________ “è sempre solo in casa” e che il genitore “guarda sempre il telefonino e insieme non fanno nulla”. Sotto questo profilo entrambi appaiono pronti nondimeno a occuparsi personalmente del figlio in ugual misura, senza che l'uno possa vantare una disponibilità di tempo apprezzabilmente superiore rispetto a quella dell'altro.
11. Più delicato è il problema legato alla stabilità delle relazioni, dato che dall'ottobre del 2015 P__________ vive con il padre. Non va dimenticato tuttavia che, in media, P__________ trascorre quasi il 30% del suo tempo con la madre, ciò che – come detto (sopra, consid. 8) – corrisponde quasi a una custodia alternata. Posto ciò, i genitori abitano in due quartieri dello stesso Comune (__________) che fanno capo al medesimo istituto scolastico di __________. Dal rapporto di ascolto risulta altresì che in entrambi i luoghi il ragazzo ha amici con cui gioca. Per il resto P__________ non frequenta particolari attività extrascolastiche né pratica sport in associazioni. Egli non pare nemmeno appartenere a una determinata cerchia sociale, sicché l'affidamento a un genitore piuttosto che all'altro non comporta il rischio di straniarlo dal suo ambiente. Come si vedrà ancora, l'assetto attuale non corrisponde tuttavia al desiderio di P__________, il quale vede nella madre “la figura di riferimento” e propende per diverse modalità relazionali con il padre.
12. Quanto alla capacità delle parti di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, dagli atti non risultano particolari intralci, tant'è che non sussistono difficoltà nemmeno in merito alle vacanze, per le quali non vige alcuna regolamentazione. AP 1 ha invero accennato al fatto che quando P__________ è dal padre, questi non vuole che lei telefoni al figlio sul cellulare che lei gli ha comperato. AO 1 lamenta dal canto suo le numerose chiamate della madre quando P__________ gli è affidato, negando di avere impedito al figlio di comunicare con lei. A suo avviso, le chiamate “sono spesso inutili e riguardano situazioni che si potrebbero regolare quando P__________ è da lei”. In proposito mancano riscontri, nemmeno durante l'ascolto il figlio avendo accennato alla questione. Una volta di più, il problema risulta essere uno dei tanti esempi delle reciproche accuse che un genitore muove all'altro quando il figlio è da lui. Non consta ad ogni modo che ciò abbia ripercussioni sul ragazzo. Dagli atti, poi, non emergono elementi per concludere che uno di loro sia tendenzialmente portato a oscurare la figura dell'altro nella visione e nella considerazione del figlio. Non v'è ragione di credere, dunque, che una delle parti possa ostacolare le relazioni con l'altra in futuro.
13. Relativamente all'opinione del figlio, per giurisprudenza il desiderio da lui espresso di vivere con l'uno o con l'altro genitore va preso in considerazione quando egli ha già raggiunto un'età (di solito fra gli 11 e i 13 anni) che gli permetta di elaborare ragionamenti logici e di avere la maturità emozionale e cognitiva per
formarsi un'opinione propria e duratura (DTF 131 III 556 consid. 1.2.2, 133 III 150 consid. 2.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_92/2020 del 25 agosto 2020 consid. 3.3.3, in: FamPra.ch 2020 pag. 1079; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.147 dell'11 agosto 2020 consid. 8).
a) P__________ ha compiuto 12 anni poche settimane dopo la sua audizione. Secondo la delegata all'ascolto, egli è apparso sofferente e dai suoi racconti traspare una certa rassegnazione rispetto alla difficile realtà familiare, di modo che per lui “risulta complicato integrare e vivere in modo armonioso il rapporto con i genitori”. Per quel che è della relazione con il padre, P__________ ha rivelato all'esperta che il genitore non lo aiuta mai nei compiti, che quando è da lui egli rimane sempre solo in casa e che le vacanze trascorse con il convenuto in Calabria sono state noiose (“non sa descrivere e riportare un momento vissuto con il papà, non hanno fatto nulla insieme”). Quanto alla madre, egli ha raccontato che essa lo aiuta nei compiti e che di lei si fida maggiormente, poiché si sente capito, con lei gioca a “switch”, a scacchi, a “uno” e a “black jack”. Essa si preoccupa di lui, lo cura e lo porta all'ospedale se non sta bene. Nelle sue conclusioni la specialista ha rilevato che P__________ descrive in toni molto più difficili e sofferti il rapporto con il padre (“fatica a trovare dei punti positivi ed emerge molta rabbia”). La persona affettiva più vicina al ragazzo risulta in questo momento la madre, tant'è che “in fondo per lui [essa] è l'unica presente”. La scelta del ragazzo “propende verso il favorire maggiormente il rapporto che ha con la mamma, di cui si fida”. Egli vorrebbe stare con lei tutta la settimana e vedere il padre solo durante il week end (relazione di G__________ C__________ R__________, del 16 agosto 2021).
b) Non si disconosce che P__________ può versare in un conflitto di lealtà, come ha riferito la psicologa che segue il ragazzo all'operatore sociale M__________ M__________. Ciò impone una certa cautela nel valutare la posizione di lui. Inoltre in situazioni come quella in esame un certo condizionamento appare inevitabile, come ha precisato la delegata dell'ascolto, dinanzi alla quale il ragazzo è comparso due volte senza i genitori e non consta non essersi potuto esprimere liberamente. Né si intravedono elementi dai quali si possa desumere che l'opinione del figlio sia in qualche modo indotta. Il ragazzo, poi, non manifesta un'avversione nei confronti del padre, né ri-fiuta di incontrarlo o di parlargli al telefono. Anzi, con lui vorrebbe trascorrere i week end. Egli è apparso in grado così di straniarsi dalla situazione e la sua propensione non può andare disattesa.
14. Alla luce di quanto precede, dandosi sostanzialmente condizioni equivalenti, la preferenza nell'affidamento è da accordare al genitore che, tenuto conto di tutte le circostanze, è in grado di offrire al figlio le migliori garanzie. In concreto l'affidamento del figlio al padre avrebbe il vantaggio in concreto di lasciare immutato un assetto in vigore dal 2015. Se non che, AP 1 appare il genitore in grado di rispondere meglio alle esigenze del figlio, garantendo una presenza effettiva e non soltanto fisica nettamente superiore a quella del convenuto. Tant'è che essa è per il figlio la persona di riferimento della quale P__________ si fida. Ponderando l'insieme degli interessi in gioco in funzione del bene del figlio, allo stato attuale delle cose l'affidamento alla madre si rivela la soluzione che permette al figlio di beneficiare delle condizioni per un miglior sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale corrispondente alla sua età. Si tratta anche della soluzione per cui il ragazzo propende con chiarezza. Né il cambiamento di custodia stravolgerebbe le abitudini del figlio, il quale continuerebbe sostanzialmente a vivere nel suo ambiente.
G__________ L__________-M__________, curatrice del ragazzo, fa notare che AP 1 è poco collaborativa. Il rifiuto di rispondere alle richieste di lei, così come il blocco delle telefonate, non sono invero accettabili. L'appellante va avvertita sin d'ora che contegni del genere non sono ammissibili, il bene del figlio imponendo al genitore di seguire le indicazioni di professionisti incaricati di proteggere gli interessi del minore. D'altro canto, con l'attribuzione della custodia di P__________ alla madre, una delle fonti di discussione, ovvero il fatto che il figlio deve stare con lei tutti i fine settimana anche quando essa non lavora, ciò che non trovava sempre l'accordo della curatrice, dovrebbe essere superata. Dovesse tuttavia l'appellante intralciare nuovamente la curatrice o disattendere le indicazioni della medesima, così come quelle di altri operatori sociali, l'Autorità regionale di protezione prenderà le misure del caso, come per esempio comminando ad AP 1 l'applicazione dell'art. 292 CP, senza scartare l'ipotesi ultima del collocamento del minore altrove o in un istituto.
15. La delegata all'ascolto ritiene che tra le varie misure prospettabili in favore del minore potrebbe essere utile un aiuto educativo “sul terreno come quello che potrebbe fornire il Servizio di accompagnamento educativo (SAE)” o uno spazio terapeutico di elabo-
razione dei suoi vissuti familiari (rapporto del 16 agosto 2021 pag. 4 e 5).
a) Se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione dei minori – o il giudice (art. 315a cpv. 1 CC) – ordina le opportune misure di protezione (art. 307 cpv. 1 CC). Il giudice può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia il diritto di controllo e informazione” (307 cpv. 3 CC). Le misure a protezione del figlio non costituiscono sanzioni né dipendono da una responsabilità dei genitori (DTF 144 III 451 consid, 4.3). Sono provvedimenti volti a tutelare il bene del minorenne da minacce allo sviluppo fisico, psichico o morale se i genitori “non sono in grado di rimediarvi” (Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 5 e 6 ad art. 307; Breitschmid in: Basler Kommentar ZGB I, 6ª edizione, n. 4 ad art. 307). Come misura di protezione il giudice può anche imporre ai genitori di seguire una terapia, un accompagnamento psicologico o una mediazione (DTF 142 III 201 consid. 3.7; più recentemente: sentenza v. anche 5A_733/2020 del 18 novembre 2021 consid. 6.2 con rinvii).
b) Sulla necessità di far seguire a P__________, nella fattispecie, un percorso di sostegno psicologico adeguato non occorre dilungarsi. Del resto, la madre aveva già accompagnato il figlio da una psicologa, misura condivisa dal padre, salvo dover interrompere il trattamento perché AO 1 aveva disdetto l'assicurazione complementare del ragazzo. Ne segue che alla detentrice della custodia va ordinato di far seguire a P__________ un percorso di sostegno psicoterapeutico. Nella misura in cui i costi di tale percorso non dovessero essere coperti integralmente dall’assicuratore malattia, tali oneri costituiranno costi straordinari da suddividere in ragione di un mezzo ciascuno tra i genitori. Per evitare ulteriori dissidi o malintesi è bene incaricare senza indugio la curatrice di organizzare un sostegno psicoterapeutico per P__________. Di ciò la curatrice dovrà tenere costantemente informata l'Autorità regionale di protezione, presentando rapporti sull'evolvere della situazione. L'Autorità di protezione, da parte sua, potrà intervenire e prendere tutte le misure che si imporranno.
c) Per quel che è dei genitori, la delegata all'ascolto ha accennato al fatto che con un aiuto essi “potrebbero trovare dentro di loro le risorse per adempiere al loro ruolo” (rapporto del 16 agosto 2021 pag. 6). Considerato che la presenza di una curatrice non appare sufficiente per stemperare la conflittualità infragenitoriale, nell'interesse del figlio occorre una misura più incisiva che permetta ai genitori di beneficiare di un sostegno nello svolgimento della loro funzione parentale. Né i due paiono in grado di rimediare da sé soli alle loro carenze. È necessario quindi incaricare il Servizio di sostegno e accompagnamento educativo (SAE) affinché in collaborazione con “la rete” segua AP 1 e AO 1 nella cura e educazione del figlio, riattivando e valorizzando le loro risorse.
Non si disconosce che per migliorare la comunicazione tra genitori potrebbe essere imposta a questi ultimi anche una mediazione obbligatoria, misura anch'essa attuabile in applicazione dell'art. 307 cpv. 3 CC (cfr. sentenze del Tribunale federale 5A_457/2009 del 9 dicembre 2009 in RSPC 2010 pag. 143; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1104 n. 1694; v. anche RtiD II-2017 pag. 792 consid. 2 con rinvii). Allo stato attuale delle cose l'accompagnamento da parte del Servizio di sostegno e accompagnamento educativo appare nondimeno sufficiente per sostenere i due genitori nella loro funzione e costituisce un provvedimento che rispetta i principi di proporzionalità e sussidiarietà. L'ente incaricato dovrà tenere costantemente informata l'Autorità regionale di protezione, presentando rapporti sull'evolvere della situazione. Dovessero persistere conflitti tra genitori, l'Autorità regionale di protezione potrà intervenire e adottare senza remore tutte le misure che risulteranno opportune, compresa una mediazione.
16. Attribuita ad AP 1 la custodia esclusiva di P__________, occorre garantire a AO 1 adeguate relazioni personali con il figlio, relazioni che siano compatibili con l'esercizio della sua attività lucrativa. L'appellante chiede che qualora l'affidamento sia attribuito all'attrice il diritto di visita sia disciplinato come egli ha prospettato alla psicologa G__________ C__________ R__________, ovvero lasciando P__________ da lui tutti i week end. Simile regolamentazione però non appare del tutto consona, ove si pensi che anche la madre ha diritto di trascorrere tempo libero con il figlio. Inoltre, pur tenendo conto del fatto che riguardo alle vacanze le parti si sono spesso accordate liberamente, per consentire al fi-glio e ai genitori di prepararsi adeguatamente è opportuno regolare tali periodi in maniera chiara e duratura. Tutto ponderato, appare conforme all'interesse del figlio stabilire una disciplina che rispecchi il diritto di visita abituale applicato nel Cantone Ti-cino a ragazzi in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica alle ore 21.00), più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive.
17. La custodia esclusiva del figlio alla madre comporta altresì la soppressione del contributo alimentare per P__________ a carico di lei e impone di definire un contributo di mantenimento a carico del padre. AP 1 chiede, da parte sua, che AO 1 sia tenuto a versarle un contributo di fr. 2025.– mensili.
a) Dagli atti risulta che dal 3 maggio 2021 AO 1 ha ripreso un'attività lucrativa e lavora per la __________ SA come manutentore al 40% con uno stipendio di fr. 1700.– mensili lordi per tredici mensilità, pari a circa fr. 1700.– mensili netti su 12 mensilità. Il convenuto chiede di non comunicare il nome del suo datore di lavoro alla controparte, poiché “in passato ci sono stati problemi”. Egli non spiega però quali sarebbero “i problemi” cui allude, né agli atti figurano riscontri circa eventuali comportamenti inadeguati o vessatori di AP 1. In condizioni del genere non si ravvisano gli estremi perché il nome del datore di lavoro rimanga celato all'appellante. Allo stipendio del convenuto occorre aggiungere poi la rendita di invalidità al 20%, di fr. 880.– mensili, ma non il contributo di fr. 400.– mensili per il figlio stanziato dall'Assicurazione Invalidità. Ne segue che il reddito di AO 1 va accertato in fr. 2580.– mensili.
b) Quanto al fabbisogno minimo del convenuto, il Pretore l'ha calcolato in fr. 2218.55 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, locazione con spese accessorie fr. 733.35 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio], assicurazione responsabilità civile ed economia domestica fr. 12.80 mensili, assicurazione dell'automobile fr. 81.25, imposta di circolazione fr. 41.15). Visto il cambiamento della custodia parentale, il minimo esistenziale va ricondotto a fr. 1200.– mensili, ma il costo dell'alloggio va riconosciuto per intero in fr. 1200.– mensili, così come il premio della cassa malati obbligatoria di fr. 418.– mensili. Il fabbisogno minimo di AO 1 risulta così di fr. 2955.– mensili (arrotondati).
c) Posto ciò, con un reddito di fr. 2580.– mensili l'interessato non è nemmeno in grado di sovvenire a sé stesso e non può quindi essere chiamato a finanziare il fabbisogno in denaro del figlio. Ci si deve perciò limitare ad accertare nel dispositivo della presente sentenza l'ammontare del debito mantenimento del figlio che rimane scoperto, da addebitare al convenuto (fr. 1252.– mensili), e che potrà essere recuperato in
seguito – ove ne saranno date le condizioni – in forza dell'art. 286a cpv. 1 CC. Infine occorre precisare che gli assegni familiari non sono inclusi nel fabbisogno del figlio, sicché la madre potrà continuare a riscuoterli in quanto lavoratrice dipendente e ora genitrice affidataria. Alla medesima vanno attribuite anche le rendite dell'Assicurazione Invalidità ricevute da AO 1 per il figlio.
II. Sull'appello incidentale
18. AO 1 postula una modifica del diritto di visita materno, nel senso di fissarlo ogni settimana dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina – se l'attrice lavora – o dal sabato a mezzogiorno fino al lunedì mattina ogni 15 giorni “a condizione che la madre non lavori”. Egli sostiene che la regolamentazione stabilita dal Pretore è contraria al bene del figlio, poiché AP 1, “modificando i suoi turni, cosa che ha già fatto, o cambiando lavoro trovandone uno che non ha turni durante il fine settimana” potrebbe avere tutti i week end liberi e potrebbe trascorrere con il figlio ogni settimana dal giovedì al lunedì. Sta di fatto che ciò impedirebbe alla madre di trascorrere anche un solo fine settimana con il figlio, il che non sarebbe seriamente proponibile. Comunque sia, dato l'esito dell'appello principale, la richiesta dell'appellante incidentale risulta ormai senza oggetto.
III. Sul reclamo di AP 1 in materia di gratuito patrocinio
19. Il Pretore ha rifiutato all'attrice il gratuito patrocinio perché AP 1 non poteva essere considerata indigente. A suo parere, dopo avere sopperito alle proprie necessità e avere fatto fronte al contributo alimentare per P__________, l'interessata conserva una disponibilità di fr. 985.– mensili da destinare alle spese legali. La reclamante contesta simile conclusione, facendo valere in sostanza i medesimi argomenti addotti con l'appello, ovvero di guadagnare solo fr. 3165.35 mensili netti, importo pressoché as-sorbito dal suo fabbisogno minimo di fr. 3081.35 mensili. Per di più, essa soggiunge, a suo carico sono già stati emessi 25 attestati di carenza beni per complessivi fr. 32 310.–. La sua situazione economica, pertanto, non le consente – come non le consentiva nel 2015 – di finanziare le spese di patrocinio.
a) Ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari per affrontare le spese di un procedimento giudiziario (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). I due requisiti sono cumulativi. È considerato indigente il richiedente che non sia in grado di provvedere con mezzi propri alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia. Determinate è l'intera situazione finanziaria del richiedente al momento in cui la domanda è presentata. Occorre pertanto ponderare la totalità delle risorse effettive (reddito e sostanza) del richiedente con l'insieme dei suoi impegni finanziari, fermo restando che nel minimo esistenziale del diritto esecutivo si tiene conto soltanto di oneri effettivi (DTF 144 III 537 consid. 4.1 con rinvii).
b) Nella fattispecie il Pretore non si è avveduto, verosimilmente per svista, che con decisione del 18 dicembre 2015 il suo predecessore aveva già accolto le istanze di gratuito patrocinio formulate dai coniugi, tranne obbligare ciascuno di loro a partecipare con fr. 50.– alle spese processuali. Tale decisione non è stata impugnata. È vero che una decisione sul gratuito patrocinio non acquisisce forza di giudicato (DTF 141 I 244 consid. 3.1) e può essere modificata fino al termine del procedimento per cui il beneficio è stato concesso, e ciò per vizi originari (“condizioni mai esistite”) o successivi (“condizioni non più esistenti”), alle condizioni dell'art. 120 CPC (Wuffli/Fuhrer, Handbuch unentgeltliche Rechtspflege im Zivilprozess, Zurigo/San Gallo 2019 pag. 263 n. 732). La formulazione di quest'ultima norma non permette di ritenere tuttavia che una decisione possa essere modificata a beneplacito. Al contrario, un riesame si giustifica in caso di modifica delle circostanze di fatto o di diritto in merito all'indigenza, alle probabilità di successo o alla necessità di un patrocinatore d'ufficio (sentenza del Tribunale federale 4D_19/2016 dell'11 aprile 2016 consid. 4.4 con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; v. anche). In particolare, per quel che riguarda il requisito dell'indigenza, non appare opportuno, né sarebbe praticabile, rivalutare continuamente il calcolo del fabbisogno minimo in caso di lievi modifiche intervenute dopo la presentazione della domanda. Piuttosto, la successiva esistenza di mezzi necessari va considerata solo in caso di un significativo cambiamento della situazione finanziaria (sentenza menzionata, loc. cit.).
c) Se il diritto al gratuito patrocinio non sussiste più, la revoca ha effetto – di regola – per gli atti processuali successivi (ex nunc e pro futuro), a tutela del legittimo affidamento riposto nella decisione di concessione (DTF 141 I 244 consid. 3.1; v. anche sentenza 4D_19/2016 dell'11 aprile 2016 consid. 4.4 con rinvii in: RSPC 2016 pag. 499; Wuffli/Fuhrer, op. cit., pag. 263 n. 733). Una revoca retroattiva (ex tunc) si giustifica solo in casi eccezionali, per esempio se il richiedente ha fornito indicazioni fasulle o scientemente incomplete sulla sua situazione finanziaria, o in caso di comportamenti intenzionalmente fuorvianti, ingannevoli o abusivi (loc. cit., consid. 4.5 in: RSPC 2016 pag. 499; v. anche Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 11 ad art. 120; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 4 e 6 ad art. 120). Una tale revoca non può tuttavia avere conseguenze per il patrocinatore d'ufficio in buona fede, il quale non può essere ritenuto responsabile della condotta del proprio assistito, quanto meno nella misura in cui non può recuperare i propri onorari (loc. cit., consid. 6 con rinvii in: RSPC 2016 pag. 501; v. anche DTF 141 I 245 consid. 3.2; Tappy, loc., cit.; Trezzini, op. cit., n. 7 ad art. 120; Colombini in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 7 ad art. 120). Per la sua retribuzione egli mantiene una pretesa, se non altro di natura sussidiaria, verso lo Stato (Emmel in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 120; Huber in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische ZPO, Kommentar, vol. I, 2ª edizione, n. 13 con rinvio alla nota 33 ad art. 120; nel medesimo senso: decisione del Tribunale cantonale di Basilea Campagna inc. 410 17 7 del 21 marzo 2017 in: BJM 2018 pag.135).
d) Nel caso specifico, come detto, con decisione del 18 dicembre 2015 AP 1 era stata parzialmente ammessa al beneficio del gratuito patrocinio. In quella decisione il Pretore aveva già accertato la situazione finanziaria di lei, tenendo conto segnatamente del fatto che costei assicurava “anche almeno in parte il mantenimento della madre che regolarmente soggiorna con lei”. Occorre verificare pertanto se si riscontrino gli estremi per una revoca e, quindi, se la deci-sione di rifiutare all'interessata il gratuito patrocinio perché essa dispone di un margine di fr. 985.– mensili e non può
ritenersi indigente, resiste alla critica. Ora, per tacere del fatto che nessun cambiamento sostanziale della situazione è intervenuto dalla concessione del beneficio in poi, dagli atti non emergono elementi da cui si possa desumere che quella decisione si sia fondata su indicazioni fasulle o incomplete scientemente fornite dalla richiedente. Né questa consta avere assunto comportamenti intenzionalmente fuorvianti, ingannevoli o abusivi. In tali circostanze non sussistevano le premesse per una revoca pro futuro del beneficio né, men che meno, per una revoca retroattiva.
e) Si aggiunga che, seppure si volesse fare astrazione da quanto precede, nel risultato l'esito del giudizio non muterebbe. Intanto, relativamente al reddito dell'interessata, il Pretore l'ha accertato in fr. 3280.– sulla scorta di un certificato di salario del 2018 (doc. Z). Da tale documento risultano entrate nette di fr. 41 764.– annui, da cui occorre dedurre però la trattenuta per l'indennità giornaliera di malattia, non compresa nelle deduzioni (fr. 623.85), e quella per l'imposta alla fonte (fr. 2928.–), dal momento che pur in caso di ammanco il debitore alimentare non può sottrarsi al pagamento di un simile onere (sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010 consid. 5.3, in: FamPra.ch 2011 pag. 234). Ne segue un reddito di fr. 3184.35 mensili, da cui dedurre ancora l'assegno familiare di fr. 200.– mensili, onde un guadagno di fr. 2985.– mensili arrotondati.
Quanto al fabbisogno minimo, stabilito dal primo giudice in fr. 1369.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per convivente fr. 850.–, locazione con spese accessorie fr. 414.45 [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno minimo della madre convivente], assicurazione dell'automobile fr. 70.–, imposta di circolazione fr. 34.60), risulta dal certificato di domicilio presentato in questa sede che A__________ M__________, madre di AP 1, è stata domiciliata a __________ dal 4 febbraio 2013 al 1° settembre 2019 (doc. M di appello). Ciò risulta anche dal sistema generalizzato ticinese dei dati anagrafici MovPop. Dopo di allora va riconosciuto alla reclamante pertanto il minimo esistenziale del diritto esecutivo per un debitore che vive solo, di fr. 1200.– mensili. Per converso, la locazione va riconosciuta interamente e ammonta con le spese accessorie a fr. 790.– mensili. All'interessata va riconosciuto inoltre il costo del posteggio, di fr. 30.– mensili, trattenuto direttamente dallo stipendio. Riguardo al premio della cassa malati, il primo giudice nulla ha riconosciuto, poiché l'attrice non ha dimostrato “né di non essere più al beneficio del relativo sussidio, né tantomeno il premio da lei pagato”. Dandosi il premio di un'assicurazione obbligatoria, ci si può domandare se egli non dovesse stimarla.
Sia come sia, in questa sede l'interessata ha documentato un premio della cassa malati di fr. 402.45 mensili (doc. G prodotto nell'inc. 11.2020.63). Anche volendo tenere conto del fatto che essa potrebbe beneficiare del sussidio cantonale, nel fabbisogno minimo le va riconosciuto un costo di almeno fr. 250.– mensili. In definitiva, il fabbisogno minimo dell'appellante va portato a fr. 2375.– mensili arrotondati. Con un reddito di fr. 2985.– mensili, il margine disponibile di lei ammonta in definitiva a fr. 610.– mensili, somma che essa deve però devolvere interamente al figlio, in favore del quale non riceve alcun contributo alimentare da parte del convenuto. Per il resto, AP 1 non dispone di sostanza (doc. I richiamato, tassazioni dal 2013 al 2015; doc.T: estratti del conto postale 17 luglio 2011 al 6 ottobre 2017) e ha accumulato debiti (doc. L e M allegati al reclamo; doc. N). In simili circostanze essa va ritenuta sprovvista dei mezzi necessari per far fronte alle proprie spese legali. In definitiva il reclamo, fondato, dev'essere accolto, nel senso che all'attrice va confermato il beneficio parziale del gratuito patrocinio per la procedura di primo grado. Quanto all'indennità spettante all'avvocato d'ufficio, competerà al Pretore definirla, valutando il dispendio orario che un avvocato solerte e speditivo avrebbe profuso nell'assolvimento del mandato.
IV. Sul reclamo di AO 1 (inc. 11.2020.61)
20. Appurato che attualmente AO 1 è al beneficio della pubblica assistenza, il Pretore ha accertato sulla scorta dei dati fiscali che nel 2012 l'interessato conservava, con un reddito di fr. 4300.– mensili netti, un fabbisogno minimo di fr. 2805.– mensili e un contributo alimentare a suo carico di fr. 1000.– mensili, un margine disponibile di fr. 495.– mensili. Nel 2013 tale margine è diminuito a circa fr. 300.– mensili e nel 2014 si aggirava attorno a fr. 400.–, mentre dal 2015 la situazione del convenuto si è fatta precaria. Il Pretore ha constatato però che nel 2011 l'interessato aveva venduto un appartamento in Italia, dal cui provento, dedotto il mutuo ipotecario, ha ricavato € 62 300.00 e sul destino di tale ricavo nulla era dato di sapere. Per di più, dato il margine disponibile della moglie (fr. 985.– mensili), egli avrebbe dovuto anzitutto pretendere da lei il versamento di una provvigione ad litem, onde il diniego del gratuito patrocinio.
21. Il reclamante ribadisce di non avere ricavato alcun profitto dalla vendita dell'immobile di __________, ricordando che durante il proprio interrogatorio egli aveva spiegato di avere finanche dovuto aggiungere € 3000.00 per estinguere il mutuo. L'interessato soggiunge che, ad ogni modo, la vendita dell'immobile risale al 2011, mentre l'istanza di gratuito patrocinio è stata presentata nel 2015, quando, come dimostrano le tassazioni agli atti, egli non possedeva più nulla e aveva anzi debiti per fr. € 48 530.15. Inoltre, quand'anche avesse avuto a disposizione quell'introito, egli l'avrebbe usato per vivere, “stante le sue vicissitudini finanziarie”, ragione per cui neppure potrebbe essergli imputato un abuso di diritto. Quanto al rimprovero di non avere chiesto alla moglie una provvigione ad litem, egli oppone che nel 2015 costei aveva redditi inferiori a quelli considerati dal primo giudice, era priva di sostanza e doveva far fronte anche alla rata del leasing e al mantenimento del figlio, mentre dalla convivenza con la madre essa non traeva alcun beneficio, giacché A__________ M__________ era priva di mezzi. A suo parere dunque un'istanza di provvigione ad litem non avrebbe avuto possibilità di successo. Chiede così che in riforma della decisione impugnata gli sia concesso il beneficio del gratuito patrocinio, con esenzione delle spese processuali e riconoscimento di una retribuzione di fr. 6139.– alla sua patrocinatrice d'ufficio.
22. Come nel caso di AP 1, anche AO 1 era stato ammesso dal precedente Pretore con decisione del 18 dicembre 2015 al beneficio parziale del gratuito patrocinio. Valgono analogamente, di conseguenza, i principi che reggono la revoca del beneficio. Contrariamente all'attrice, tuttavia, in pendenza di procedura il Pretore ha scoperto che nel 2011 AO 1 aveva venduto un immobile a __________ e gli ha rimproverato di non avere dimostrato quale fine avessero fatto i € 62 300.00 incassati da tale operazione. E come questa Camera ha avuto modo di rilevare con sentenza del 25 maggio 2021 (inc. 11.2020. 95), la tesi di AO 1, secondo cui dalla compravendita egli non ha ricavato alcunché, era lungi dall'essere dimostrata. In questa sede l'interessato continua a non spiegare quale sia stata la destinazione del provento e si è mostrato evasivo anche all'udienza d'istruzione del 23 novembre 2021. Ci si può domandare perciò se non soccorressero le premesse per una revoca retroattiva del gratuito patrocinio, ovvero se AO 1 non abbia scientemente fornito indicazioni incomplete sulla sua situazione finanziaria o non abbia in qualche modo assunto un comportamento intenzionalmente abusivo (sopra, consid. 19c). Il quesito è per vero delicato, ma può rimanere indeciso, visto che alla patrocinatrice d'ufficio avv. PA 2 non può addossarsi alcuna responsabilità per la condotta del convenuto. Nella misura in cui la legale non può recuperare i propri onorari, AO 1 deve oggi ritenersi indigente (sopra, consid. 17c). Per la sua retribuzione la patrocinatrice mantiene una pretesa verso lo Stato. Per finire, al riguar-do anche tale reclamo va accolto. Quanto all'indennità spettante all'avvocata d'ufficio, spetterà una volta ancora al primo giudice definirla.
V. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello
23. Le spese dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene l'affidamento del figlio, ma non un contributo alimentare per lui. Tutto ponderato, nel complesso si giustifica così di suddividere equitativamente le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili, tenuto conto anche della circostanza che in una causa del diritto di famiglia si può prescindere da un riparto strettamente aritmetico degli oneri processuali (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Le spese dell'appello incidentale seguono la soccombenza di P__________ __________ (art. 106 cpv. 1 CPC). La controparte, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale.
L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente, per contro, sulla ripartizione delle spese (fr. 5000.– suddivise a metà) né sulla compensazione delle ripetibili decise dal Pretore.
24. L'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 per la procedura di appello merita accoglimento, l'indigenza dell'interessata essendo accertata (art. 117 cpv. 1 lett. a CPC; sopra, consid. 19e), né l'appello poteva dirsi sin dall'inizio senza probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tant'è che è stato parzialmente accolto. Vista la situazione finanziaria di AO 1, l'incasso delle ripetibili assegnate in esito all'appello incidentale appare tuttavia difficile, se non impossibile. Per quel che è dell'indennità spettante al patrocinatore d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva all'avvocato produrre: sentenza del Tribunale federale 2C_421/2011 del 9 gennaio 2012 consid. 9.3), occorre procedere per apprezzamento. Ora, un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un mandato come quello in esame, consistente nella stesura dell'appello in una causa già nota (15 pagine), delle osservazioni all'appello incidentale (due pagine), di 4 lettere con allegati documenti nuovi e nella partecipazione al di-battimento davanti a questa Camera (2 ore e 20 minuti), intorno alle 16 ore complessive (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), comprese le prestazioni accessorie (conferenze, telefonate, comunicazioni), le spese (10%) e l'IVA. In definitiva l'indennità di patrocinio può dunque essere stimata in fr. 3500.–.
25. L'analoga richiesta di gratuito patrocinio formulata da AO 1 con le osservazioni all'appello principale e con l'appello incidentale può anch'essa trovare accoglimento. È vero che sulla destinazione dei € 62 300.00 ricavati dalla vendita dell'immobile di __________ continuano a mancare spiegazioni. Non si deve trascurare tuttavia che l'operazione risale ormai al 2011 e che le gravi ristrettezze in cui versa oggi l'interessato sono state accertate dianzi. La resistenza all'appello principale, poi, poteva dirsi legittima (art. 117 CPC). Per quel che è dell'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale occorre procedere per apprezzamento. E per ragioni analoghe si giustifica di conferire il gratuito patrocinio al convenuto tanto per le osservazioni all'appello principale quanto per l'appello incidentale. Al proposito occorre procedere una volta di più per apprezzamento. Nella fattispecie un avvocato solerte e diligente avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento del mandato, limitato all'indispensabile, non più di sei ore di lavoro (retribuite fr. 180.– l'una), cui si aggiungono le spese (10%) e l'IVA, per un'indennità di fr. 1300.– complessivi.
26. Relativamente ai reclami in materia di gratuito patrocinio, entrambi accolti, si giustifica di rinunciare al prelievo di spese. Se una parte che chiede di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria vince la procedura di ricorso, poi, il Cantone le deve versare ripetibili complete (DTF 140 III 507 consid. 4). In concreto le liti sulla concessione del gratuito patrocinio oppongono invero i reclamanti al Cantone Ticino, non alle controparti. Circa l'ammontare dell'indennità per ripetibili, essa va commisurata all'impegno che un avvocato sollecito e diligente avrebbe dedicato alla pratica e va fissata in concreto per entrambe le procedure in fr. 650.–. Su questo punto la richiesta di gratuito patrocinio risulta quindi senza oggetto.
VI. Sui rimedi giuridici a livello federale
27. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigiosa è tra l'altro, nella fattispecie, l'attribuzione della custodia parentale, la quale non dipende da questioni di valore litigioso. L'intero contenzioso può dunque formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo ai valori minimi dell'art. 74 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Le cause inc. 11.2020.54, 11.2020.55, 11.2020.61, 11.2020.62 e 11.2020.63 sono congiunte.
II. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale (inc. 11.2020.54) è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. Il figlio P__________ è affidato alla custodia della madre.
6. Al padre è garantito il più ampio diritto di visita, da concordare tra i genitori. In caso di disaccordo vale il seguente assetto minimo:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì alle ore 19.00 fino alla domenica sera alle ore 21.00;
– una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, comprendente alternativamente il giorno di Natale, rispettivamente il giorno di Capodanno;
– una settimana alternativamente durante le vacanze di Pasqua, rispettivamente di Ognissanti;
– tre settimane durante le ferie estive, di cui almeno due consecutive.
8. Invariato
8.1 Il Servizio accompagnamento ed educativo, __________, è incaricato di prestare supporto ad AP 1 e a AO 1 nella cura e nell’educazione del figlio P__________.
8.2 Ad AP 1 è ordinato di far seguire al figlio P__________ un percorso di sostegno piscologico adeguato. Nella misura in cui non dovessero essere coperti dall’assicuratore malattia, i costi di tale cura costituiranno spese straordinarie da suddividersi in ragione di un mezzo ciascuno tra i genitori. La curatrice è incaricata di organizzare tale percorso.
9. In favore di P__________ __________ non si fissano contributi di mantenimento. Gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento del figlio sono stati posti a carico di AO 1 (art. 286a CC) nella misura di fr. 1252.– mensili fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale di P__________.
AP 1 è abilitata a riscuotere gli assegni familiari. Le eventuali rendite percepite da AO 1 dall'Assicurazione Invalidità in favore del figlio P__________ spettano ad AP 1.
III. Le spese dell'appello principale, di fr. 3000.– (compresi fr. 1250.– per ascolto del figlio), sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
IV. AP 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocino dell'avv. PA 1. Lo Stato Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3500.– (inc. 11.2020.55).
V. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocino dell'avv. PA 2. Lo Stato Cantone Ticino verserà per lui alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 1300.–.
VI. L'appello incidentale è dichiarato senza oggetto.
VII. Le spese dell'appello incidentale, di fr. 800.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
VIII. AO 1 è ammesso al beneficio del gratuito patrocino dell'avv. PA 2. L'indennità in suo favore è compresa in quella prevista dal dispositivo V dell'attuale sentenza.
IX. Il reclamo in materia di gratuito patrocinio di AP 1 (inc. 11.2020.63) è accolto e il dispositivo n. 11 della decisione impugnata è annullato. AP 1 è avvertita che sarà tenuta a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
Gli atti sono rinviati al Pretore perché determini la retribuzione del patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 1.
X. Non si riscuotono spese per tale reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.
XI. Il reclamo in materia di gratuito patrocinio di AO 1 (inc. 11.2020.61) è accolto, nel senso che il dispositivo n. 12 della decisione impugnata è annullato. AO 1 è avvertito che sarà tenuto a rifondere allo Stato gli importi da quest'ultimo anticipati a titolo di gratuito patrocinio quando il miglioramento della sua situazione economica dovesse permetterlo.
Gli atti sono rinviati al Pretore perché determini la retribuzione del patrocinatore d'ufficio nella persona dell'avv. PA 2.
XII. Non si riscuotono spese per tale reclamo. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al reclamante un'indennità di fr. 650.– per ripetibili.
XIII. La richiesta di gratuito patrocinio presentata da AO 1 per la procedura di reclamo (inc. 11.2020.62) è dichiarata senza interesse.
XIV. Notificazione a:
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Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
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– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene al-ternative, Bellinzona (consid. 24, 25 e 26 e dispositivi n. IV, V, X e XII, in estratto).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).