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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa OA.2008.840 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 30 dicembre 2008 da
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CO 2 e CO 1
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contro |
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IS 1 |
giudicando sull'istanza di rettifica presentata dalla IS 1 riguardante ‟la motivazione
di cui ai consid. 9 e 10ˮ e il dispositivo n. 1/II/3.4 della sentenza emessa da questa
Camera l'8 maggio 2020 (inc. 11.2019.56);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 maggio 2020, emessa in una causa di vicinato che oppone CO 2 e CO 1 all'immobiliare IS 1, proprietaria della particella n. 68 RFD di __________, questa Camera ha così deciso:
II. L'appello di CO 2 e CO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza emanata il 23 maggio 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, è riformata come segue:
(…)
3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le finestre esistenti indicate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale sentenza.
La planimetria menzionata nel dispositivo è la seguente:
B. Il 5 giugno 2020 la IS 1 ha introdotto a questa Camera
un'istanza di rettifica in cui chiede di sostituire nei considerandi 9 e 10 della sentenza il termine “finestre esistenti” con il termine “nuove finestre”, modificando alla stessa stregua il dispositivo come segue:
II. (…)
3.4 È vietato alla IS 1 di aprire o ampliare nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le nuove finestre indicate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B dell'attuale sentenza.
Invitati a presentare osservazioni, CO 2 e CO 1 hanno comunicato il 9 luglio 2020 che, quantunque il dispositivo citato sia chiaro, per evitare fraintendimenti, potrebbe essere
opportuno limitarsi a usare il termine di ‟finestreˮ, senza indicare se esistenti o nuove. Nel frattempo, il 10 giugno 2020, la IS 1 ha impugnato la sentenza di questa Camera con un ricorso in materia civile al Tribunale federale, tuttora pendente (causa 5A_476/2020).
Considerando
in diritto: 1. Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica come quella chiesta dalla IS 1 con l'istanza del 5 giugno 2020 mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione. Essa non deve comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid 3.2, in: SJ 2019 I 57).
2. Oggetto di un'istanza di rettifica può essere unicamente, per sua natura, il dispositivo di una decisione. I considerandi servono per capire se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai medesimi (Bastons Buletti in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 5 ad art. 334 con riferimenti; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 5 ad art. 334; Carcagni Roesler in: Baker & McKenzie, Schweizerische ZPO, Berna 2010, n. 5 ad art. 334). Nella fattispecie il dispositivo n. II/3.4 della sentenza non rinvia ai considerandi. Nella misura in cui pretende di sostituire il termine “finestre esistenti” con quello di “nuove finestre” nei considerandi 9 e 10 della decisione, l'istante formula pertanto una richiesta irricevibile.
3. Riguardo al dispositivo in sé, l'istante non accenna a manifeste sviste di redazione, di battuta, di computo o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Né essa pretende che l'aggettivo “esistenti” riferito alle finestre sia stato adoperato dalla Camera per disattenzione, per distrazione o per abbaglio, tanto ch'essa medesima adombra meri “errori di designazioneˮ. Quanto l'impresa chiede è di conseguenza, in realtà, un'interpretazione del termine “finestre esistenti” usato dalla Camera. Da un'allegazione ad ogni modo va subito sgombrato il campo, in particolare laddove l'istante sembra affermare che la sentenza di questa Camera non è conforme alle indicazioni contenute nella sentenza del Tribunale federale 5A_45/2017 del 14 gennaio 2019 in seguito alla quale è stata presa la decisione di appello. Un'interpretazione non è destinata invero – e nemmeno una rettifica, del resto – a ridiscutere il merito della controversia. Tale appannaggio spetta unicamente al Tribunale federale, che la IS 1 ha adito con ricorso in materia civile il 10 giugno 2020 (sopra, lett. B in fine).
4. Per quel che attiene all'interpretazione del termine “finestre esistenti” nella facciata est dello stabile in proprietà della convenuta, si evince senza equivoco dai considerandi della sentenza emessa da questa Camera che le contestazioni di CO 2 e CO 1 concernono le finestre raffigurate nel piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dall'allora Municipio di __________, finestre che sono contrassegnate con i numeri 1, 5,
6 e 7 sulla planimetria (sopra riprodotta alla lett. A). Le finestre n. 2, 3 e 4 preesistevano all'intervento del progettista, sicché non sono in discussione, così come non sono in discussione le due piccole finestre preesistenti (senza numero) alle estremità del-
l'edificio, delle quali è prevista la chiusura. Ora, la finestra n. 1 risulta completamente nuova, mentre le finestre n. 5 e 6 si presentano ampliate. Quanto alla finestra n. 7, essa è spostata a una quota più bassa rispetto all'apertura originale. L'entità delle modifiche è stata colorata in rosso dal progettista. A tali cambiamenti si riferisce il divieto pronunciato nel dispositivo di questa Camera.
5. Volendo fugare possibili malintesi, si giustifica così di interpretare il termine di “finestre esistenti” adoperato dalla Camera nel dispositivo n. 1/II/3.4 come segue:
È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.
6. Non si prelevano spese in esito all'odierna decisione. La IS 1 postula la rifusione di ripetibili, ma alla richiesta non può essere dato seguito. Intanto perché l'istanza non è ricevibile nella misura in cui tende alla riformulazione dei considerandi 9 e 10 della sentenza. Inoltre perché il termine “nuove finestre” prospettato dall'istante è meno chiaro di quello usato dalla Camera, mal comprendendosi quali sarebbero le “nuove finestre” suscettive di apertura o ampliamento. Infine perché l'istanza di rettifica, inutilmente ridondante, si sarebbe potuta limitare a un breve esposto, il quale non avrebbe richiesto apprezzabile dispendio di tempo o di costi.
Per questi motivi,
decide: 1. Il dispositivo n. 1/II/3.4 della sentenza emessa da questa Camera l'8 maggio 2020 è interpretato come segue:
È vietato alla IS 1 di eseguire nella facciata est dello stabile posto sulla particella n. 68 RFD di __________, sezione di __________, le modifiche colorate in rosso sul piano del 17 luglio 2006 elaborato dall'arch. G__________ __________, oggetto della licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 2007 dal Municipio di __________, per quanto riguarda le finestre contrassegnate con i numeri 1, 5, 6 e 7 sulla planimetria riprodotta alla lett. B della sentenza inc. 11.2019.56.
2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2;
– Tribunale federale (causa 5A_476/2020).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).