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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2017.228 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 14 settembre 2017 da
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AO 1 nato
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contro |
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AP 1 |
giudicando sull'appello del 23 giugno 2020 presentato da AP 1 contro la
sentenza emessa dal Pretore il 22 maggio 2020;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1978) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 29 luglio 2005. A quel momento essi avevano già le gemelle J__________ e Ju__________, nate il 4 aprile 2002. Il marito è assistente di polizia della Città di __________ e pompiere volontario del Corpo civici pompieri __________. Grafica di formazione, la moglie ha lavorato come centralinista e come venditrice, cessando ogni attività durante la gravidanza per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. I coniugi si sono separati il 21 aprile 2015, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale di
__________ (particella n. 739 RFD, comproprietà dei coniugi in
ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________.
B. Una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 29 aprile 2015 da AP 1 è terminata il 22 dicembre 2015 con un accordo, omologato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, in virtù del quale l'abitazione coniugale è stata assegnata alla moglie, cui sono state affidate le figlie (riservato il diritto di visita paterno). Il marito si è impegnato a versare un contributo alimentare di fr. 1000.– mensili per la moglie e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia, assegni familiari non compresi (inc. SO.2015.1939).
C. Il 14 settembre 2017 AO 1 ha intentato azione di divorzio (non motivata) davanti al medesimo Pretore, chiedendo di affidare le figlie alla madre (riservato il suo diritto di visita) con esercizio congiunto dell'autorità parentale, offrendo un contributo alimentare per la moglie di fr. 1000.– mensili limitatamente all'anno corrente e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia, oltre agli assegni familiari. Egli ha proposto inoltre di liquidare il regime dei beni, compreso l'immobile in comproprietà, ‟con le modalità decise dal giudiceˮ e ha rifiutato di suddividere l'avere previdenziale da lui accumulato durante il matrimonio.
D. All'udienza di conciliazione, del 7 dicembre 2017, i coniugi si sono accordati sull'affidamento delle figlie alla madre con esercizio congiunto dell'autorità parentale, sul diritto di visita paterno, sulla divisione a metà degli averi previdenziali accantonati durante il matrimonio e sullo scioglimento della comproprietà immobiliare mediante vendita a terzi. Sugli altri punti i coniugi non hanno raggiunto un'intesa, di modo che il Pretore ha assegnato a AO 1 un termine per motivare la petizione.
E. In un memoriale del 22 gennaio 2018 l'attore ha confermato le proprie domande, salvo offrire alla moglie un contributo alimentare di fr. 500.– mensili fino al dicembre di quell'anno. Nella sua risposta del 30 maggio 2018 AP 1 ha postulato un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto a versare contributi alimentari per entrambe le figlie”, portato a fr. 2900.– mensili “dal mese successivo a quello in cui decadrà l'obbligo contributivo per una figlia”, a fr. 3200.– mensili “da quando l'attore non sarà più tenuto a corrispondere contributi alimentari per le figlie” fino al al pensionamento ordinario di lei e a importo non meglio precisato, pari alla differenza tra fr. 3200.– e la rendita AVS e LPP da lei percepite, fino al 2043 (pensiona-
mento del marito). Essa ha sollecitato inoltre un contributo alimentare di fr. 1400.– mensili per ogni figlia, aumentato a fr. 1535.– mensili al momento in cui sarebbe decaduto il contributo alimentare per una delle due, oltre agli assegni familiari e all'attribuzione degli accrediti per compiti educativi. In liquidazione del regime dei beni essa ha preteso la proprietà esclusiva di mobili e suppellettili, il versamento di fr. 125 000.–, della metà dei risparmi accumulati dal marito durante il matrimonio e di eventuali polizze assicurative, così come di fr. 10 000.– quale conguaglio per il valore dei veicoli a motore detenuti dal marito.
F. Alle prime arringhe del 23 agosto 2018 le parti hanno notificato prove e si sono accordate sulla liquidazione del regime dei beni, nel senso che ognuno sarebbe rimasto proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati e che la comproprietà immobiliare sarebbe estata sciolta mediante vendita ‟al miglior offerenteˮ con suddivisione del ricavo a metà, previo versamento di fr. 125 000.– alla moglie e di fr. 50 000.– al marito. L'istruttoria è iniziata il 2 novembre 2018 e si è chiusa il 23 settembre 2019. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte.
G. Nel suo allegato conclusivo del 23 ottobre 2019 AO 1 ha riaffermato le proprie domande, rifiutando tuttavia ogni contributo alimentare alla moglie. In un memoriale del 29 ottobre 2020 AP 1 ha ribadito la propria posizione, tranne aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 2600.– mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto a versare contributi alimentari per entrambe le figlie”. Il Pretore aggiunto supplente ha invitato il 20 aprile 2020 J__________ e Ju__________ __________, diventate maggiorenni, a comunicare se fossero d'accordo di regolare il loro contributo di mantenimento nella sentenza di divorzio, come chiedeva la madre, con l'avvertenza che il silenzio sarebbe stato interpretato come consenso. Le figlie non hanno reagito.
H. Statuendo il 22 maggio 2020, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha ordinato all'istituto di previdenza del marito di trasferire fr. 42 215.60 con gli interessi compensativi dal 15 settembre 2017 su un conto di libero passaggio intestato alla moglie, ha ordinato lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 739 mediante vendita ‟al miglior offerenteˮ con suddivisione a metà del ricavo netto, previo versamento di fr. 125 000.– alla moglie e di fr. 50 000.– al marito, e ha disposto che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso o a lui intestati. Il Pretore ha obbligato poi AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 200.– mensili “fino alla vendita della abitazione coniugale” e uno di fr. 1200.– mensili per ogni figlia “fino al trasferimento dall'abitazione coniugale”, aumentato a fr. 1245.– mensili in seguito, rispettivamente a fr. 1515.– mensili “dal momento che l'altra terminerà gli studi”, assegni familiari non compresi. Infine egli ha attribuito gli accrediti per compiti educativi alla madre. Gli oneri processuali di fr. 5000.– (di cui fr. 600.– per l'ascolto delle figlie) sono stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 23 giugno 2020 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere fissato il contributo alimentare per sé in fr. 2046.– mensili “fino a quando l'attore sarà tenuto a versare contributi per entrambe le figlie”, in fr. 3200.– mensili fino al momento in cui sarebbe decaduto l'obbligo contributivo per una figlia, rispettivamente fino al pensionamento ordinario di lei (previsto nel 2035), e di fr. 3200.– mensili fino al 2043 (pensionamento del marito “con deduzione delle rendite AVS e LPP da lei percepite). Nelle sue osservazioni del 4 agosto 2020 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 18 novembre 2020 egli ha comunicato l'avvenuta vendita della particella n. 739 RFD di __________, con trapasso del possesso il 31 gennaio 2021, e ha trasmesso un'attestazione in cui J__________ e Ju__________ __________ dichiarano di volersi domiciliare presso di lui a __________ dal 1° febbraio 2021.
Considerando
in diritto: 1. Le sentenze di divorzio sono appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – ove rimangano in discussione mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si pensi all'entità del contributo alimentare per la moglie in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è giunta alla patrocinatrice della convenuta il 25 maggio 2020 (traccia dell'invio n. 98.__________, agli atti). Introdotto il 24 giugno 2020 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
2. Alle osservazioni all'appello AO 1 acclude un file audio contenuto in una chiavetta USB (doc. 3) e copia di vari scam-
bi di messaggi WhatsApp con la moglie e la figlia Ju__________ dall'8 giugno 2020 in poi (doc. 4 a 6, 8 e 9), un messaggio di posta elet-
tronica del 18 giugno 2020 della Scuola privata di estetica e be-
nessere, __________ che lo informava sui costi e le condizioni della frequentazione (doc. 7) e un messaggio di posta elettronica dell'11 luglio 2020 di S__________ e Jo__________ __________ sulla compravendita dell'abitazione coniugale (doc. 11). Il 18 novembre 2020 egli ha prodotto inoltre un'attestazione in cui le figlie dichiarano di volersi domiciliare presso di lui dal 1° febbraio 2021 (doc. 13) e copia dell'atto di compravendita della particella n. 739 (doc. 14). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la documentazione prodotta è successiva all'emanazione del giudizio impugnato e, prodotta senza indugio, è pertanto ricevibile.
3. Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 315 cpv. 1 CPC). Riguardo al contributo alimentare, il Pretore ha accertato che la convenuta esprimeva la volontà di privilegiare il mantenimento delle figlie maggiorenni rispetto al proprio. Ha fissato così il contributo per J__________ e Ju__________ in fr. 1200.– mensili ciascuna, assegni familiari non compresi, fino a quando esse avrebbero lasciato l'abitazione coniugale, in fr. 1245.– mensili dopo di allora e in fr. 1515.– mensili per ciascuna di loro quando l'altra “sarà economicamente indipendente”. Ciò posto, il Pretore ha calcolato il reddito del marito in fr. 7228.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo in fr. 2782.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, pigione fr. 850.–, spese accessorie fr. 140.–, premio della cassa malati fr. 404.55, assicurazione dell'automobile e dello scooter fr. 66.30, premio dell'assicurazione RC fr. 11.70, imposte fr. 108.90). Ne ha desunto, il primo giudice, che con un margine disponibile di fr. 4446.– mensili l'attore è in grado di erogare i contributi alimentari fissati per le figlie.
Quanto alla moglie, il Pretore ha constatato che essa si limitava a rivendicare la copertura del proprio fabbisogno minimo, stabilito in fr. 3200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, pigione fr. 628.–, premio della cassa malati al netto del sussidio fr. 182.–, assicurazione dell'automobile fr. 76.–, imposta di circolazione fr. 50.–, premio dell'assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 50.–, premio dell'assicurazione stabili fr. 97.–, tassa raccolta rifiuti fr. 23.–, tassa acqua potabile fr. 35.–, tassa d'uso delle canalizzazioni fr. 27,
revisione serbatoio del gasolio fr. 181.–, spazzacamino fr. 9.–, tassa controllo combustione fr. 8.–, giardiniere fr. 45.–, gasolio fr. 150.–, ‟terzo pilastroˮ fr. 300.–, imposte fr. 30.–). A AP 1 il Pretore ha imputato poi un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili, onde un ammanco di fr. 200.– mensili, ma ha constatato che dopo la vendita dell'abitazione coniugale essa avrebbe potuto contare su almeno fr. 125 000.– derivanti dall'alienazione. Nelle circostanze descritte egli ha condannato il marito a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 200.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale. Per il Pretore, infine, dopo il pensionamento la moglie “sarà ancora in grado di sostentarsi da sé grazie alla rendita AVS piena che maturerà con ogni probabilità, al ricavo della vendita dell'abitazione coniugale, al capitale LPP di fr. 42 215.60 derivanti dal riparto a metà degli averi di previdenza professionale e con il capitale della polizza di assicurazione sulla vita che potrà finanziare dopo il divorzio”.
4. Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento (art. 125 cpv. 1 CC). Tale norma realizza due principi: da un lato, quello del clean break, secondo cui ciascun coniuge deve, nella misura del possibile, acquisire la propria indipendenza economica e provvedere da sé ai suoi bisogni, e, dall'altro, quello della solidarietà, in virtù del quale i coniugi devono sopportare in comune le conseguenze della ripartizione dei compiti scelta in costanza di matrimonio (art. 163 CC). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi dopo il divorzio prevale sul principio della solidarietà: un coniuge può quindi pretendere un contributo alimentare soltanto se non è in grado di provvedere da sé al proprio debito mantenimento e se l'altro coniuge dispone di una adeguata capacità contributiva (sentenza del Tribunale federale 5A_78/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.1 con rinvii). Il principio dell'indipendenza economica dei coniugi si concreta di regola dalla pronuncia del divorzio, fermo restando che un obbligo in tal senso esiste già dal momento della separazione se non c'è più alcuna prospettiva ragionevole di una ripresa della vita in comune (sentenza del Tribunale federale 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2). In linea di principio incombe al richiedente addurre i fatti dai quali risulti che non sia possibile né ragionevole per lui provvedere da sé al proprio debito mantenimento (I CCA, sentenza inc. 11.2019.36 del 28 settembre 2020 consid. 8a con rinvio alle sentenze del Tribunale federale 5A_749/2016 dell'11 maggio 2017 consid. 5 e 5A_319/2016 del 27 gennaio 2017 consid. 3.2).
5. Nella fattispecie AP 1 non contesta il “debito mantenimentoˮ di fr. 3200.– mensili accertato dal Pretore, da lei mede-
sima indicato. Controversa è la questione di sapere se essa abbia modo di far fronte autonomamente alle proprie necessità, ovvero se le vada imputato il reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili stimato dal primo giudice. L'appellante sostiene, in estrema sintesi, che ciò non è il caso.
a) Riguardo al contributo alimentare dovuto a AP 1 fino alla vendita dell'abitazione familiare, la questione è superata. Di norma un contributo alimentare fondato sull'art. 125 cpv. 1 CC decorre dal passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio nel suo intero, e non solo dal passaggio in giudicato del dispositivo sullo scioglimento del matrimonio. Fino al passaggio in giudicato dell'intera sentenza i contributi per un coniuge e per i figli continuano a essere disciplinati dall'assetto cautelare o – come in concreto – da quanto ha stabilito il giudice a protezione dell'unione coniugale (sentenza del Tribunale federale 5A_19/2019 del 18 febbraio 2020 consid. 1 con rinvio a DTF 145 III 40 consid. 2.4; analogamente: RtiD I-2015 pag. 872 n. 8c, I-2006 pag. 669 n. 34c; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.142 del 2 ottobre 2020 consid. 6). Ne segue che, nella misura in cui si riferisce al contributo alimentare dovuto fino alla vendita dell'abitazione coniugale, il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è divenuto senza oggetto.
b) Premesso ciò, per fissare l'entità di contributi alimentari ci si diparte – per principio – dal reddito effettivo del coniuge richiedente. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, quel coniuge avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico. Un guadagno ipotetico non va tuttavia determinato in astratto, ma dev'essere alla concreta portata di chi è chiamato a conseguirlo (DTF 143 III 235 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami). Il giudice valuta così se si può ragionevolmente esigere che l'interessato eserciti una determinata attività lucrativa o la estenda, tenuto conto dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute del soggetto. In seguito egli esamina se questi abbia l'effettiva possibilità di esercitare la divisata attività e quale sarebbe il reddito conseguibile, sempre tenendo calcolo dell'età, della formazione professionale e dello stato di salute della persona, oltre che della situazione sul mercato del lavoro in genere (DTF 143 III 237 consid. 3.2, 137 III 120 consid. 2.3, 109 consid. 4.2.2.2; analogamente: RtiD I-2014 pag. 735 consid. 4d, II-2006 pag. 690 n. 5a con richiami).
Trattandosi di un coniuge che durante una lunga vita in comune non ha esercitato un'attività lucrativa per dedicarsi unicamente alla casa e alla famiglia, vigeva fino a poco tempo addietro la presunzione per cui non si potesse pretendere la ripresa di un'attività lucrativa se al momento della separazione quel coniuge avesse già 45 anni o, tutt'al più, 50 anni (DTF 137 III 110 consid. 4.2.2.2; sentenza del Tribunale federale 5A_101/2018 del 9 agosto 2018 consid. 3.3). In una recente sentenza destinata a pubblicazione il Tribunale federale ha abbandonato la “regola dei 45 anni” e la presunzione che ne derivava. In virtù del nuovo orientamento si presume ora che un'occupazione retribuita sia esigibile, a condizione che tale possibilità esista effettivamente e che non sussitano intralci, come in particolare la cura di bambini piccoli. Le circostanze del caso concreto sono determinanti, a cominciare dall'età, dallo stato di salute del soggetto, dalle attività svolte in precedenza, dalla flessibilità personale e dalla situazione del mercato del lavoro (sentenza 5A_104/2018 del 2 febbraio 2021 consid. 5.5 e 5.6; cfr. anche sentenza 5A_907/2018 del 3 novembre 2020 consid. 3.4.4).
c) Nel caso in esame il Pretore ha escluso che motivi d'età o di salute impediscano alla convenuta di riprendere un'attività lucrativa, così come ha escluso che i problemi di salute delle figlie giustificassero un accudimento a tempo pieno, men che meno dopo la maggiore età. Al momento della separazione poi – ha continuato il Pretore – la convenuta aveva 44 anni, età che “rende doveroso” un reinserimento professionale, la prassi fissando a 50 anni il limite per la ripresa di un'occupazione, mentre le figlie avevano già compiuto 14 anni. Ricordato che la moglie aveva lavorato come centralinista e nel settore della vendita al dettaglio prima della gravidanza per poi cessare ogni attività lucrativa, il Pretore ha accertato che costei si era iscritta all'ufficio di collocamento, ma ha espresso dubbi sull'effettivo invio delle candidature eseguito tra l'11 maggio 2015 e il 27 settembre 2017, nessuna risposta dei datori di lavoro essendo stata prodotta. In ogni modo, a suo avviso, dopo due anni di “vane ricerche nella vendita al dettaglio l'interessata avrebbe dovuto vagliare altri settori meno qualificati”. Egli non ha disconosciuto che la moglie aveva cercato lavoro nel ramo delle pulizie, ma ha ritenuto che le ricerche erano state “scarse e non concernono le economie private, mercato con vasta offerta”. In definitiva, il Pre-tore ha ritenuto perciò che AP 1 avesse concrete possibilità di impiegarsi almeno in un settore non qualificato come quello delle pulizie, guadagnando fr. 3000.– mensili netti.
d) Ricordata la suddivisione dei ruoli adottata dai coniugi durante la comunione domestica, l'appellante adduce che per ragioni di salute le figlie hanno necessitato e abbisognano tuttora di cure, ciò che le impedisce di reinserirsi professionalmente. Sostiene che, nonostante la sua formazione di grafica, essa non ha mai esercitato tale professione, avendo lavorato come venditrice “per poco tempo” solo fino al 2001. A mente sua, poi, l'attuale mercato del lavoro non permette un suo reinserimento, tant'è che il suo impegno nel cercare un impiego, presentando molteplici candidature e facendo capo nel 2017 a un coach per quattro mesi, a una riqualifica professionale e a un'iscrizione nel ‟portale online di G__________ __________ non ha avuto alcun esito. Senza dimenticare, essa soggiunge, che con la pandemia da Covid-19 nella prima parte del 2020 essa non ha potuto compiere ricerche. Oltre a ciò, essa rimprovera al marito di non avere indicato il nome di un qualsiasi datore di lavoro pronto ad assumerla. L'appellante reputa pertanto irrealistico trovare un'occupazione anche nel settore delle pulizie. Né, essa epiloga, sussistono elementi concreti che permettano di ritenerla collocabile come aiuto domestico, tanto meno senza disporre di un periodo adeguato per trovare un impiego del genere.
6. Secondo gli accertamenti del Pretore, non contestati, la moglie ha ottenuto nel 1991 un diploma di grafico presso il Centro scolastico __________ a __________, senza tuttavia mai intraprendere un'attività in quel settore. Dal 1992 essa è stata prima impiegata come centralinista in una ditta a __________ e poi ha lavorato nel commercio al dettaglio, anche con funzioni di responsabilità, cessando ogni attività durante la gravidanza per dedicarsi al governo della casa e alla cura della famiglia. Dal suo curriculum vitae si evince che essa è di madre lingua italiana e tedesca, come pure che ha nozioni di francese e inglese (doc. 8). Non accusa problemi di salute.
a) Relativamente all'età, quando i coniugi si sono separati, il 21 aprile 2015, AP 1 aveva 44 anni, ma doveva ancora occuparsi delle due figlie tredicenni. E a quel momento vigeva il principio per cui un coniuge con prole poteva essere tenuto – di regola – a cominciare o a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale al momento in cui il figlio mi-nore a lui affidato avesse raggiunto 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta dal momen-
to in cui quel figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c; v. anche DTF 137 III 109 consid. 4.2.2.2). La giurisprudenza più recente del Tribunale federale pubblicata in DTF 144 III 481, che prevede un'attività lucrativa all'80% al momento in cui il figlio minore inizia la scuola secondaria, è stata adottata solo il 21 settembre 2018. V'è da domandarsi se già a quel momento la convenuta non dovesse attivarsi per trovare un impiego almeno a tempo parziale, come chiedeva il marito nella procedura a tutela dell'unione coniugale (risposta del 13 maggio 2015, pag. 9), lei medesima esprimendo del resto la volontà di reinserirsi nel mondo del lavoro, “valutando anche un'eventuale riqualifica” e la possibilità di iscriversi all'ufficio regionale di collocamento (verbale del 13 maggio 2015, pag. 2 in alto). Comunque sia, per finire AO 1 aveva consentito a versare un contributo alimentare per lei di fr. 1000.– mensili e, nonostante i dubbi del Pretore sull'effettivo invio delle centinaia offerte di impiego e dell'assenza di riscontri da parte di potenziali datori di lavoro, tra il maggio del 2015 e il settembre del 2017 l'interessata non ha trovato alcuna occupazione nel settore della vendita o del servizio alla clientela (doc. 8).
b) Sta di fatto che al compimento del 16° anno di età da parte delle gemelle (il 4 aprile 2018) la moglie, quarantasettenne e senza particolari problemi di salute, non poteva più legittimamente supporre che da lei non ci si aspettasse l'esercizio di un'attività lucrativa a tempo pieno. Anche nella petizione di divorzio (del 14 settembre 2017) il marito la sollecitava a trovare un'occupazione e chiedeva di imputarle un reddito ipotetico, questa volta a tempo pieno, già da allora (pag. 6 in basso). Certo, l'interessata fa valere che in quel periodo essa doveva ancora occuparsi con assiduità delle figlie, afflitte da problemi psicologici, come risulta dal rapporto d'ascolto della psicologa C__________ F__________. Ciò non ha impedito alle ragazze tuttavia di frequentare regolarmente la scuola media. Dagli atti non consta inoltre che le figlie necessitassero di una presenza costante e continua della madre o che i curanti di Ju__________ abbiano invitato AP 1 a non svolgere un'attività lucrativa per accudire alla figlia. Alla luce di quanto precede nulla permette di concludere pertanto che nell'aprile del 2018 sussistessero veri ostacoli all'esercizio di una professione. Ne discende che AP 1 era tenuta, per principio, a procurarsi redditi propri.
c) Ora, come ha rilevato il Pretore, la mancanza di esperienza rende oggettivamente impensabile un inserimento professio-nale della convenuta nel ramo della grafica. Né un aggiornamento della formazione in quel campo appare realistico, già per la durata che esso richiederebbe. In un primo tempo AP 1 poteva ancora fare assegnamento invero su un reinserimento nel settore della vendita o del servizio alla clientela, ma non trovando lavoro in quei comparti avrebbe dovuto orientarsi altrove, ripiegando anche su un'occupazione meno qualificata, come donna delle pulizie o come aiuto domestico. L'appellante definisce tale argomento del Pretore “un'affermazione del tutto generica, senza alcun aggancio al caso concreto, che non poggia su alcun elemento concreto”. Non pretende tuttavia di essere inabile a svolgere una simile attività o che determinati ostacoli le impediscano di esercitarla.
d) Per quel che riguarda la possibilità effettiva di svolgere un'attività lucrativa a tempo pieno, l'interessata ribadisce di avere presentato molteplici candidature, di essersi annunciata all'Ufficio di collocamento, di avere svolto una riqualifica professionale e di essersi iscritta al portale online “Ticino lavoro” (interrogatorio del 1° aprile 2019: verbali, pag. 2 in alto). Se non che, come si è visto, tutto ciò si riferisce alle ricerche di lavoro svolte tra il maggio del 2015 e il settembre del 2017 nel settore della vendita o del servizio alla clientela. Salvo un caso, evocato dal Pretore, non risulta che la convenuta abbia compiuto ricerche d'impiego in settori meno qualificati. Né essa pretende che nei comparti delle pulizie o dell'aiuto domestico il mercato sia saturo, ciò che per altro non è notorio. Non si può pertanto affermare che l'appellante abbia effettivamente profuso tutto l'impegno da lei esigibile per trovare un'occupazione.
e) Si conviene che, pur a 47 anni di età, le occasioni d'impiego per la convenuta nel Cantone Ticino potessero rivelarsi limitate, anche per la concorrenza dovuta all'ampia disponibilità di mano d'opera frontaliera più giovane, flessibile e pronta ad addestrarsi. Si può ragionevolmente presumere tuttavia che, si fosse debitamente attivata nell'aprile del 2018 per reperire un'attività a tempo pieno nel settore delle pulizie o dell'aiuto domestico, anche se sprovvista di particolare esperienza l'interessata avrebbe potuto presumibilmente contare su un reddito di almeno fr. 3000.– mensili (analogamente: I CCA, sen-tenza inc. 11.2017.104 del 2 aprile 2019 consid. 2f con rinvio alla sentenza inc. 11.2014.13 del 26 settembre 2016 consid. 5f; si vedano i salari minimi menzionati nel contratto collettivo di lavoro per il personale domestico, imprese di pulizia e facility services per il Cantone Ticino, valido fino al 30 giugno 2022, pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi, volume 145 del 1° ottobre 2019 pag. 329).
f) L'appellante non può infine pretendere un periodo di transizione per attivarsi. Essa sapeva infatti sin dalla separazione che avrebbe dovuto mettere a profitto la propria potenzialità lucrativa, non potendo più confidare nel modello di accudimento parentale precedente la separazione (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.62 del 29 gennaio 2020 consid. 16 con riferimenti). Ne segue che al riguardo l'appello vede la sua sorte segnata.
7. L'appellante contesta l'eventualità, evocata dal Pretore, di costringerla a far fronte al “debito mantenimento” intaccando il provento della vendita dell'immobile a __________. Essa fa valere che il guadagno prospettato di fr. 125 000 – non è stato ancora incassato ed è aleatorio, tanto più in un periodo di pandemia come quello attuale. A suo parere di conseguenza, quand'anche le sarà possibile conseguire un reddito di fr. 3000.– mensili, “è tutto fuorché assodato che [essa] riesca a recuperare la differenza di fr. 200.– mensili per coprire il fabbisogno minimo di fr. 3200.– mensili”. Ora, sulla motivazione del Pretore, secondo cui la convenuta potrà colmare il disavanzo del proprio fabbisogno minimo consumando la sostanza si può discutere. Prima del pensionamento un coniuge divorziato non va tenuto infatti – in linea di massima – a consumare il proprio patrimonio per sovvenire a sé stesso qualora l'altro coniuge sia in grado di versargli un contributo alimentare senza erodere il proprio (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4 con rinvii; più recente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.138 dell'8 febbraio 2021 consid. 19c con rinvio). Sia come sia, la previsione del primo giudice (e dell'appellante) è superata, poiché – come ha comunicato AO 1 il 18 novembre 2020 a questa Camera senza che l'appellante abbia mosso obiezioni – con la vendita della particella n. 739 RFD di __________ al prezzo di fr. 900 000.–, AP 1 non ha recuperato soltanto i mezzi propri investiti nell'immobile di fr. 125 000.–, bensì complessivi fr. 225 000.–.
Chiarito ciò, quando fissano contributi di mantenimento il giudice del divorzio considera anche il reddito della sostanza, alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa; se la sostanza non produce reddito (o genera scarso reddito), entra in linea di conto una volta ancora il reddito ipotetico (sentenza del Tribunale federale 5A_376/2020 del 22 ottobre 2020 consid, 3.3.2 con rinvio; v. anche RtiD I-2017 pag. 619 consid. 9b con rinvii). E in mancanza di dati oggettivi sul reddito da capitali questa Camera suole riferirsi, per costante giurisprudenza, al saggio previsto dall'art. 12 OPP 2 (RS 831.441.1; RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii), il quale ammonta attualmente all'1% (art. 12 lett. j OPP 2; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2015.43 dell'8 agosto 2017, consid. 14e con rimandi). Ne segue che un provento di circa fr. 225.– mensili è sufficiente per colmare il disavanzo che l'interessata registra mensilmente, senza ch'essa sia costretta a consumare la sostanza. Fino al pensionamento ordinario di lei non vi è spazio dunque per un contributo di mantenimento.
8. Quanto al periodo successivo al pensionamento ordinario della convenuta, il Pretore ha accertato che, oltre al provento della vendita dell'immobile in comproprietà (fr. 125 000.–), l'interessata riceverà fr. 42 215.60 dalla divisione degli averi previdenziali maturati dal marito durante il matrimonio. Inoltre, egli ha soggiunto, beneficiando dello splitting AVS, la moglie maturerà “con ogni probabilità” il diritto a una rendita intera “senza lacune contributive”, così come di un capitale “LPP legato alla polizza vita che potrà finanziare dal divorzio in poi”. Non senza rimproverare alla convenuta di avere omesso di recare “la prova sull'evoluzione della sua situazione e in particolare in punto alla bontà della sua prognosi”, il primo giudice ha concluso che l'interessata sarà in grado di finanziare il proprio mantenimento anche grazie al consumo della sostanza.
a) L'appellante contesta la conclusione appena citata, facendo valere sostanzialmente gli stessi argomenti addotti circa il provento della vendita dell'immobile a __________. Essa rileva inoltre di non disporre di averi previdenziali, la somma che otterrà dal marito essendo estremamente esigua, e che con ogni verosimiglianza essa non percepirà una rendita AVS intera. A suo avviso, pertanto, essa non sarà in grado di far fronte al proprio disavanzo, il quale per altro aumenterà con il passare del tempo.
b) Di norma un contributo di mantenimento dopo il divorzio non è vitalizio. È dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore riacquisti la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale. La durata del contributo dipende così dalle prospettive che il beneficiario ha di coprire da sé il proprio debito mantenimento. Il sistema dello splitting e degli accrediti per compiti educativi o assistenziali, introdotto con la decima revisione dell'AVS (in vi-gore dal 1° gennaio 1997), e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC permettono, di regola, di evitare lacune di previdenza nel periodo anteriore al divorzio. In linea di principio, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario. Se il creditore alimentare non è in grado tuttavia di sopperire da sé al proprio debito mantenimento, il contributo può essere dovuto a vita, sempre che l'obbligato disponga di mezzi sufficienti (DTF 141 III 469 consid. 3.2.1; sentenza del Tribunale federale 5A_414/2019 del 18 settembre 2020 consid. 8.1; v. anche RtiD I-2005 pag. 756 con rinvii, da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2015.39 del dell'11 maggio 2017 consid. 4).
c) Nella fattispecie la motivazione del Pretore è a dir poco opinabile. Intanto non è dato di capire sulla base di quale proiezione egli abbia ritenuto prevedibile la riscossione, da parte della moglie, di una rendita AVS intera. Inoltre, nella misura in cui gli accrediti per compiti educativi sono dovuti per la cura di figli minori di 16 anni (art. 29sexies cpv. 1 LAVS), limite raggiunto in pendenza di procedura da Ju__________ e Je__________, l'attribuzione di tali accrediti con la decisione finale era ormai senza oggetto (cfr. I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 22d). Può darsi che al momento in cui si tratterà di erogare a AP 1 la rendita AVS l'autorità amministrativa decida di conteggiare integralmente alla beneficiaria l'ammontare degli accrediti per compiti educativi (‹https://www.ahv-iv.ch/ p/1.07.i›, punto 5). La questione esula tuttavia dall'attuale giudizio e non può essere vagliata in questa sede. Infine, se dopo il pensionamento un coniuge creditore può essere tenuto a usare averi personali (I CCA, sentenza inc. 11.2019.138 dell'8 febbraio 2021 consid. 19c con rinvio), nel caso in esame non è dato a divedere come un capitale di 167 215.–, per altro nelle previsioni del Pretore consumato in parte prima di allora per sostentare il proprio debito mantenimento, possa bastare all'interessata per coprire un arco di tempo di circa 22.7 anni, corrispondente – approssimativamente – all'aspettativa di vita di una donna di 65 anni (cfr. https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/stati-stiche/popolazione/nascite-decessi/speranza-vita.html).
d) Certo, come rileva il Pretore, al contributo di mantenimento da versare dopo il divorzio si applica il principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché incombe prioritariamente alle parti allegare i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 CPC). Tuttavia, se constata che per il giudizio sulle conseguenze patrimoniali del divorzio mancano documenti necessari, “il giudice ingiunge alle parti di esibirli” (art. 277 cpv. 2 CPC). Il giudice del divor-zio, in altri termini, non conferisce alle parti soltanto la facoltà di rimediare ad allegazioni manifestamente incomplete, come prevede il dovere di interpello (art. 56 CPC), ma invita le parti anche a produrre ogni documento che gli occorra, nel limite delle rispettive allegazioni, per statuire sulle richieste di giudizio (I CCA, sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020 consid, 7a con rinvio a Bohnet in: Bohnet/Guillod, Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2016, n. 6 ad art. 277 CPC con richiami).
e) In concreto è vero che AP 1 non ha addotto “la prova sull'evoluzione della sua situazione e in particolare in punto alla bontà della sua prognosi”, ma essa nemmeno è stata invitata a esibire la documentazione mancante in materia di “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro. Fosse stata sollecitata, la convenuta avrebbe potuto rivolgersi all'Istituto delle assicurazioni sociali, il quale elabora abitualmente “calcoli previsionali” in tema di AVS/AI, così come all'istituto presso cui detiene il conto di libero passaggio ed eventualmente a quello cui intenderebbe versare fr. 300.– mensili ammessi nel suo fabbisogno minimo per il “terzo pilastro”, ottenendo così informazioni affidabili su prognosi di carattere pensionistico. In mancanza di tali dati non è possibile formulare previsioni serie e sindacare il diritto dell'appellante a un contributo alimentare dopo il pensionamento ordinario.
f) L'autorità giudiziaria superiore può rinviare la causa alla giurisdizione inferiore se non è stata giudicata una parte essenziale dell'azione oppure se i fatti devono essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC). In merito al contributo alimentare chiesto da AP 1 dopo il pensionamento ordinario gli atti vanno completati su punti essenziali, dovendosi accertare il prevedibile ammontare delle rendite del “primo”, “secondo” e “terzo” pilastro che determineranno l'eventuale diritto al contributo alimentare. In simili condizioni non rimane che annullare l'ultima frase del dispositivo n. 7 della sentenza impugnata, inerente al contributo di mantenimento in favore AP 1 dopo il pensionamento ordinario, e rinviare gli atti al Pretore perché inviti la convenuta a produrre un attestato sul prevedibile ammontare della futura rendita AVS e sulle prevedibili somme che le perverranno dagli istituti presso cui l'interessata detiene conti del “secondo” e “terzo” pilastro. Dopo di che, il Pretore fisserà l'eventuale contributo di mantenimento per quel periodo (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2019.136 del 22 ottobre 2020, consid. 7c con rinvio). Dandosi una quantificazio-ne da parte della convenuta del contributo alimentare preteso dopo il pensionamento, il presente caso si distingue per altro dal precedente giudicato dalla Camera il 23 luglio 2020 (inc. 11.2019.87 consid. 10c). Ne segue che, in ultima analisi, entro tale limite l'appello merita accoglimento.
9. Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitta sul contributo alimentare prima del pensionamento, ma ottiene l'annullamento della sentenza impugnata riguardo al periodo successivo. Come giudicherà il Pretore aggiunto al riguardo dipenderà dall'integrazione dell'istruttoria e non si può prevedere. Tutto ponderato, nel complesso entrambe le parti escono quindi soccombenti sostanzialmente nella medesima proporzione. Ciò giustifica di suddividere le spese processuali a metà e di compensare le ripetibili. Sugli oneri di primo grado il Pretore giudicherà di nuovo al momento in cui statuirà sul rinvio.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che:
a) Il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è così riformato:
La richiesta di contributo alimentare formulata da AP 1 fino al proprio pensionamento ordinario è respinta.
Per quanto riguarda il contributo di mantenimento in favore di AP 1 dopo il pensionamento, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi, previa integrazione dell'istruttoria.
b) Il dispositivo n. 8 della sentenza impugnata sull'attribuzione degli accrediti per compiti educativi è dichiarato senza oggetto.
c) Il dispositivo n. 9 della sentenza impugnata sulle spese giudiziarie è annullato e gli atti sono rinviati a Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Le spese processuali di fr. 2000.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per metà a carico dell'appellante medesima e per l'altra metà a carico di AO 1, compensate le ripetibili.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).