|
|
|
|
|
|
|
|
Incarti n. 11.2021.104 |
Lugano 25 aprile 2023/jh
|
In nome |
|
||
|
La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni |
|
vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire nella causa DM.2012.188 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 13 giugno 2012 da
|
|
RE 1
|
|
|
|
contro |
|
|
|
CO 1 (S) |
giudicando sul reclamo del 14 luglio 2021 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso dal Pretore il 28 giugno 2021 (inc. 11.2021.100) e sulla richiesta di gratuito patrocinio contenuta nel reclamo (inc. 11.2021.104);
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 (1950), cittadino svedese, e RE 1 (1961), cittadina italiana, si sono sposati a __________ (Rimini) il 31 gennaio 1998. A quel momento lo sposo aveva già due figli: T__________ (1978) e D__________ (1980), nati da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione è nato C__________ __________ (2002), ora maggiorenne. Dopo avere vissuto in Svezia, nella primavera del 2006 i coniugi si sono trasferiti in Svizzera, prima a __________ e in seguito, nell'estate 2008, a __________ e poi ad __________. Essi vivono separati dal 2011, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi a __________ e tornare in seguito a __________. Adito il 7 settembre 2011 da RE 1 a protezione dell'unione coniugale, il 3 aprile 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolamentato la vita separata (inc. SO.2011.3705).
B. Nel frattempo, il 13 giugno 2012, RE 1 ha intentato azione di divorzio davanti allo stesso Pretore. La causa è stata sospesa l'11 dicembre 2012. Nonostante ciò, il Pretore ha deciso svariati procedimenti cautelari relativi ‒ in particolare ‒ ai contributi di mantenimento, all'affidamento e al diritto di visita del figlio (inc. CA.2012.300, CA.2012.341, CA.2012.347, CA.2014.145, CA.2015.197, CA.2015.414, CA.2015.480, CA.2016.132 e CA.2017.343).
C. Il 5 marzo 2014 RE 1 ha promosso causa di divorzio davanti al Tribunale distrettuale di __________, in Svezia (__________ Tingsrätt), il quale con sentenza parziale del 21 maggio 2015 ha sciolto il matrimonio e ha nominato l'avv. S__________ J__________ quale “esecutore della divisione dei beni”. Il 18 maggio 2018 RE 1 ha chiesto poi al Pretore di decidere sul principio del divorzio e di demandare alle autorità svedesi il giudizio sulle questioni patrimoniali, eccetto i contributi alimentari in suo favore, richiesta che il Pretore ha respinto con sentenza del 18 febbraio 2021, addebitando le spese giudiziarie alla moglie.
D. Alle prime arringhe del 7 aprile 2021 dinanzi al Pretore le parti hanno sollecitato un termine per verificare la volontà dell'attrice di mantenere la richiesta di divorzio e accordarsi sull'eventuale suddivisione degli oneri processuali. Il 15 giugno 2021 RE 1 ha così ritirato la petizione di divorzio, chiedendo di limitare al massimo gli oneri processuali e di suddividerli in equità a norma dell'art. 107 CPC, opponendosi a ripetibili in favore del convenuto. Con decreto del 28 giugno 2021 il Pretore ha stralciato la causa di divorzio dal ruolo per desistenza. Le spese processuali di fr. 6000.– sono state poste a carico dell'attrice, condannata a rifondere al convenuto fr. 5640.– per ripetibili.
E. Contro il dispositivo sulle spese giudiziarie appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2021 per ottenere che, concesso effetto sospensivo al reclamo e conferitole il beneficio del gratuito patrocinio, il dispositivo in questione sia annullato, subordinatamente le spese processuali siano ridotte a fr. 500.– e poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decreto del 26 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Chiamato a formulare osservazioni, il Pretore ha proposto il 4 agosto 2021 di respingere il reclamo. Il memoriale non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio per intervenuta acquiescenza, desistenza o transazione (art. 241 cpv. 2 CPC) è meramente dichiarativo e, in quanto tale, non suscettibile di impugnazione. Può invece formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC – come in concreto – il dispositivo sulle spese giudiziarie (I CCA, sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022 consid. 1 con rinvii). Il termine per ricorrere è di 30 giorni, tranne che la decisione sia stata emessa – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie il decreto di stralcio è stato notificato all'attrice il 5 luglio 2022 (tracciamento dell'invio n. 98.__________). Introdotto il 14 luglio 2022, il reclamo in oggetto è perciò ricevibile.
2. La reclamante postula il richiamo del carteggio della causa di
divorzio, delle varie procedure cautelari e della procedura a tutela dell'unione coniugale, come pure gli incarti delle procedure trattate da questa Camera (inc. 11.2013.39, 11.2016.47 e 11.2016.56) così come dal Ministero pubblico (inc. 2020.1217). L'incarto della procedura di divorzio, comprese le procedure cautelari, è già stato trasmesso d'ufficio dalla Pretura alla Camera. Il richiamo dell'incarto del procedimento a tutela dell'unione coniugale si rivela superfluo, la sentenza essendo già negli atti del divorzio. Le procedure davanti a questa Camera sono poi notorie. Infine, per quanto riguarda il richiamo del procedimento penale davanti al Ministero pubblico, come si vedrà in appresso la sua assunzione non appare di rilievo ai fini del giudizio (consid. 5a e 7).
3. La reclamante censura un difetto di motivazione del decreto impugnato per non avere, il Pretore, spiegato le ragioni per cui ha applicato l'art. 106 CPC e non ha suddiviso gli oneri processuali in equità secondo l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC né ha illustrato perché ha quantificato le spese processuali in fr. 6000.–. Onde la richiesta di annullare il decreto impugnato e di ritornare gli atti al Pretore per nuovo giudizio.
a) Una decisione sull'ammontare delle spese e delle ripetibili non dev'essere necessariamente motivata. Fanno eccezione i casi in cui il giudice deroghi ai minimi o ai massimi previsti da una tariffa o da una norma legale, i casi in cui davanti al giudice siano invocati elementi straordinari o i casi in cui, di fronte alla nota d'onorario presentata da una parte, il giudice accordi un'indennità inferiore a quella usuale, nonostante una prassi ben definita (DTF 139 V 504 consid. 5.1; più di recente: sentenza 5A_695/2021 del 18 gennaio 2022 consid. 2.3 in SJ 2022 pag. 387; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2018.88 dell'11 novembre 2019 consid. 5a).
b) Nella fattispecie il Pretore, seppure in modo assai conciso, ha indicato i motivi per cui non ha applicato l'art. 107 CPC (come chiedeva l'interessata), rilevando che il comportamento processuale del convenuto già era stato considerato nelle decisioni sulle spese giudiziarie delle procedure cautelari. In proposito, ancorché al limite, il decreto impugnato è motivato. Quanto all'ammontare delle spese processuali, fissandole in fr. 6000.– il Pretore non ha derogato ai minimi o ai massimi previsti dalla tariffa, la quale prevede che la tassa di giustizia nelle cause di divorzio, sia esso su richiesta comune o su azione di un coniuge, è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.– (art. 7 cpv. 2 LTG).
4. In subordine la reclamante chiede di porre gli oneri processuali a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, di ridurre le spese processuali a fr. 500.– e di compensare le ripetibili. Nel decreto di stralcio il Pretore non ha ravvisato estremi per derogare all'art. 106 cpv. 1 CPC, il quale prevede che in caso di desistenza le spese giudiziarie sono addebitate dell'attore. A mente sua, il comportamento processuale del convenuto non giustifica un riparto equitativo a norma dell'art. 107 CPC, essendo già stato considerato nei singoli decreti cautelari nel giudizio sulle spese giudiziarie. Egli ha posto così le spese di fr. 6000.– a carico dell'attrice e ha condannato quest'ultima a rifondere al convenuto fr. 5640.– per ripetibili, importo stimato calcolando il dispendio orario del legale in 17 ore retribuite fr. 280.– l'una, più le spese e l'IVA.
a) La reclamante ribadisce che si giustifica una suddivisione a metà delle spese e la compensazione delle ripetibili per il comportamento del marito, di “coriacea chiusura” nei confronti suoi e di disinteresse verso la Pretura, come si evince da una decisione del 3 aprile 2013 e da una denuncia penale pendente. CO 1, essa soggiunge, ha chiesto inoltre a più riprese al Pretore di decidere le questioni patrimoniali del divorzio, trascurando quanto da lui operato in Svezia. Nelle sue osservazioni il Pretore motiva la decisione di non applicare l'art. 107 CPC con il comportamento della moglie, la quale ha promosso una causa di divorzio in Svizzera per poi presentarne un'altra in Svezia e continuare il processo in Svizzera anche dopo la conclusione di quello in Svezia.
b) L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente. In caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore; in caso di acquiescenza all'azione, il convenuto. Nella fattispecie è pacifico che RE 1 ha desistito dalla procedura di divorzio, dichiarando in una lettera al Pretore il 15 giugno 2021 di ritirare l'azione (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2, in: RSPC 2013 pag. 305). Giustamente il Pretore ha stralciato pertanto il processo dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). E le spese seguono per principio, in circostanze del genere, il prescritto dell'art. 106 cpv. 1 CPC.
c) La precisazione secondo cui “in caso di non entrata nel merito o di desistenza si considera soccombente l'attore” (seconda frase dell'art. 106 cpv. 1 CPC) non figurava nell'avamprogetto del Codice di diritto processuale civile svizzero. È stata aggiunta in seguito alla procedura di consultazione, nel verosimile intento di evitare che in caso di non entrata nel merito o di desistenza il giudice si scosti dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC e suddivida le spese giudiziarie secondo equità in base all'art. 107 lett. b (“una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio”) o lett. f (“altre circostanze speciali”; I CCA, sentenza inc. 11.2020.95 del 28 maggio 2021, consid. 5b con rinvio a Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106; v. anche). Per quanto riguarda la ripartizione in equità dell'art. 107 lett. c CPC, il Tribunale federale ha confermato che in caso di ritiro di una petizione di divorzio le spese vanno poste di regola a carico dell'attore, il mero fatto che si tratti di una causa del diritto di famiglia non potendo giustificare una deroga alla disposizione dell'art. 106 cpv. 1 CPC (DTF 139 III 363; cfr. anche I CCA, sentenza inc. 11.2021.171 del 21 settembre 2022 consid. 5b).
d) In concreto l'attrice reputa che il comportamento del convenuto giustifichi un riparto delle spese a metà. Se non che, così argomentando essa non si confronta con il decreto impugnato, in cui il Pretore ha rilevato che il comportamento processuale del marito è già stato considerato nei costi dei procedimenti cautelari. Del resto l'interessata non accenna ad altri motivi che potrebbero incidere sulle spese. Anzi, confrontata con le osservazioni al reclamo in cui il Pretore ha soggiunto di non avere applicato l'art. 107 CPC per il comportamento processualmente contraddittorio dell'attrice, essa non ha reagito. Non sussiste ragione quindi, in definitiva, per scostarsi dal principio della soccombenza.
5. Quanto all'ammontare delle spese processuali, la reclamante sostiene che nella procedura di divorzio sono state trattate tante istanze cautelari per le quali il Pretore ha già chiesto complessivi fr. 11 500.–, oltre a fr. 1500.– per la decisione del 18 febbraio 2021. Essa definisce eccessivo riscuotere con il decreto di stralcio della causa di divorzio altri fr. 6000.– quando la procedura si è conclusa senza una decisione, ciò che avrebbe dovuto indurre il Pretore a moderare le spese in base agli atti compiuti (art. 21 LTG). Essa fa notare che l'operato del Pretore si compendia in un'udienza di discussione informale e in un decreto di stralcio di due pagine. Se è vero poi che per l'udienza del 7 aprile 2021 il Pretore ha dovuto esaminare gli atti, a quel momento la procedura non era complessa e lo stralcio della causa si deve a una discussione informale in cui il Pretore aveva prospettato di archiviare il processo perché il divorzio era già stato pronunciato in Svezia. Per l'interessata, prelevando una tassa di fr. 6000.– il Pretore ha abusato o ecceduto del suo potere d'apprezzamento. Essa ritiene così adeguata una tassa di giustizia di fr. 500.–.
Nelle sue osservazioni il Pretore allega che gli oneri processuali delle procedure cautelari non influenzano quelli di merito e sottolinea che il suo operato non si è limitato all'emanazione del decreto di stralcio, all'udienza di discussione informale, come pure alla lettura della petizione e della risposta. Egli fa notare che la procedura è durata nove anni, ha comportato più udienze, è stato ascoltato il figlio e sono state emanate oltre 40 ordinanze, Per di più, gli allegati preliminari non vengono letti solo prima dell'udienza, ma già alla loro ricezione per decidere come procedere e come trattarli. Egli assevera così di avere applicato correttamente l'art. 21 LTG.
a) I criteri che disciplinano la fissazione delle spese processuali sono già stati partitamente descritti da questa Camera (RtiD II-2021 pag. 711 consid. 6 con rinvii). Al proposito basti ricordare che le tasse di giustizia sono contributi causali soggetti ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza. In linea generale il principio della copertura dei costi non svolge un ruolo decisivo in materia di spese processuali, poiché notoriamente le tasse riscosse dai tribunali non coprono mai – e di gran lunga – i costi corrispondenti (RtiD II-2021 pag. 714 n. 24c consid. 5). Il principio dell'equivalenza dispone che l'ammontare di una tassa di giustizia dev'essere in un rapporto ragionevole con il valore oggettivo della prestazione fornita, il quale dipende dall'utilità dell'operazione per chi la richiede e dagli oneri che essa genera rispetto all'insieme dei costi provocati dall'attività giudiziaria. A tal fine l'autorità può tenere conto del valore litigioso, dell'interesse delle parti a ottenere l'atto ufficiale, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di procedere dei contendenti, come pure della loro situazione finanziaria (RtiD II-2021 pag. 711 consid. 6 con rinvii; v. anche I CCA, sentenza inc. 11.2022.75 del 31 maggio 2022 consid. 3).
Secondo l'art. 7 cpv. 2 LTG, “nelle cause con un valore litigioso non determinabile e in quelle della procedura di divorzio” la tassa di giustizia è fissata tra fr. 250.– e fr. 20 000.–. Essa va commisurata alla natura e alla complessità dell'atto o del processo (art. 2 cpv. 1 LTG), fermo restando che in caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della procedura e la tariffa, l'autorità può derogare ai limiti imposti da quest'ultima (art. 2 cpv. 2 LTG). Verificandosi desistenza, poi, la tassa di giustizia è fissata sulla base della tariffa, in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG).
b) Al momento in cui il Pretore ha emanato il decreto di stralcio, nella fattispecie la procedura di divorzio si trovava ancora agli esordi, tant'è che non si erano ancora tenute le prime arringhe. Promossa il 13 giugno 2012, l'azione di divorzio è stata sospesa con ordinanza dell'11 dicembre 2012 e riattivata dal Pretore prima il 2 ottobre 2018 e poi il 4 febbraio 2020 con la fissazione di un termine alla moglie per motivare la petizione. Dopo il primo scambio di atti scritti il Pretore ha poi citato le parti alle prime arringhe. A quell'udienza è avvenuta solo una discussione informale di un'ora. Al termine dell'udienza il Pretore ha assegnato all'attrice un termine per esprimersi sul ritiro della petizione e alle parti per comunicare un eventuale accordo sulle spese. Ricevuta la lettera di ritiro della petizione e accertato il mancato accordo sulla ripartizione degli oneri processuali, il Pretore ha emanato il decreto di stralcio di due pagine.
In sintesi, prima di essere sospesa la causa ha comportato la ricezione della petizione (12 pagine), la notifica dell'avvio della procedura il 14 giugno 2012 (formulario prestampato) e una citazione del giorno stesso all'udienza di conciliazione. Tale udienza è stata annullata il 18 luglio 2012 e con ordinanza del 19 ottobre 2012 è stata indetta un'udienza istruttoria per l'11 dicembre 2012, durante la quale si è discussa la procedura a tutela dell'unione coniugale, così come i procedimenti cautelari, dopo di che il Pretore ha sospeso nuovamente la causa. Durante la sospensione invero sono state depositate numerose istanze provvisionali in esito alle quali il Pretore ha emanato decreti cautelari e prelevato oneri processuali (sopra, lett. B), manifestamente estranei tuttavia al merito. Riguardo a quest'ultimo, risulta che durante la sospensione il Pretore ha redatto una quindicina di brevi lettere e di altrettante brevi ordinanze. Inoltre egli ha acquisito agli atti vari documenti e proceduto all'ascolto del figlio in un'udienza durata un'ora e venti.
Riattivata la procedura, le parti hanno inviato alla Pretura circa 25 lettere, la maggior parte delle quali riguardava richieste di proroghe di termini, e il Pretore ha emesso una ventina di ordinanze, per lo più brevi e finalizzate a impartire ai coniugi termini o a prorogarli. L'attrice ha inoltrato la petizione di divorzio motivata (26 pagine) e il convenuto la risposta (12 pagine). Il Pretore ha poi tenuto – come detto – le prime arringhe di un'ora e ha notificato il decreto di stralcio per desistenza di due pagine.
c) Ciò posto, la procedura divorzio ha richiesto impegno e profusione di tempo maggiore rispetto a quanto sostiene la reclamante. Il Pretore ha dovuto emanare infatti numerose ordinanze, benché brevi, esaminare la petizione di divorzio e il memoriale di risposta. Si trattava poi di un divorzio con risvolti internazionali, oltre che per la cittadinanza delle parti e il domicilio del convenuto a __________, per il fatto che in pendenza di divorzio l'attrice ha chiesto lo scioglimento del matrimonio anche alle autorità svedesi. D'altro lato è vero che la procedura allo stadio delle prime arringhe non poteva più definirsi particolarmente complessa, la sola questione su cui il Pretore avrebbe dovuto statuire con la sentenza finale essendo – tutt'al più – il contributo alimentare per la moglie.
Ne segue che, fosse finita in tal modo, la causa avrebbe giustificato verosimilmente una tassa di giustizia attorno ai
fr. 10 000.–. Allo stadio in cui era giunta, essa avrebbe consentito senza eccesso né abuso del potere di apprezzamento un emolumento in base agli atti compiuti di fr. 3000.– (art. 21 LTG). Si aggiunga che per la procedura a tutela dell'unione coniugale, terminata con una sentenza di dieci pagine dopo svariati decreti cautelari, il Pretore ha prelevato spese processuali di fr. 5000.– e che per le altre procedure cautelari e la sentenza sulla pronuncia parziale del divorzio ha già prelevato oltre fr. 5000.– complessivi. Ne discende che il reclamo merita accoglimento nei limiti descritti e che il dispositivo sulle spese del decreto di stralcio impugnato va riformato di conseguenza.
6. Le spese del reclamo seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). RE 1 vede ridurre gli oneri processuali, ma non nella misura richiesta, mentre esce sconfitta sulla ripartizione delle spese e sulla richiesta di compensare le ripetibili, il cui ammontare non è di per sé in discussione. Nel complesso si giustifica così che essa sopporti cinque ottavi delle spese processuali. Non si riscuote la rimanente quota di tre ottavi, che non può essere posta a carico di CO 1, il quale è rimasto estraneo alla procedura di reclamo.
Quanto alla richiesta di gratuito patrocinio presentata dalla reclamante, assistita da un avvocato, l'interessata non ha reso verosimile di versare in gravi ristrettezze (art. 117 lett. a CPC), limitandosi a dichiarare in questa sede che CO 1 non le corrisponde regolarmente i contributi alimentari. L'interessata passa tuttavia sotto silenzio che essa medesima ha ammesso nell'ambito del divorzio di detenere conti bancari con averi complessivi di oltre fr. 100 000.– (petizione del 4 maggio 2020, pag. 14 n. 52), ciò che in effetti risulta dagli atti (doc. 85). In circostanze siffatte non può dirsi ch'essa sia sprovvista dei mezzi necessari per retribuire il proprio avvocato.
7. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore delle spese giudiziarie controverse non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 del decreto di stralcio impugnato è così riformato:
Le spese processuali di fr. 3000.– sono poste a carico di RE 1.
2. Le spese processuali, ridotte a fr. 700.–, sono poste a carico della reclamante.
3. La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.
4. Notificazione:
‒ ;
‒ .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).